Sentenza breve 22 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 22/04/2021, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2021
N. 00529/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2021, proposto da
FE GN, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Curato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma 468/B;
contro
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
LU IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Roldo e Elisabetta Scamperle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Verona, via Gorizia n. 8;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dell’aggiudicazione definitiva del procedimento di vendita di cui all'avviso prot. n. 2020/1279 RI/DR del giorno 11 giugno 2020 per il lotto n. 58, di cui alla nota prot. n. 2021/1383/DR-VE del 27 gennaio 2021 e di tutti gli atti del relativo procedimento e, in particolare, del verbale di gara 16 settembre 2020 di aggiudicazione provvisoria dell'immobile di cui al lotto n.58 al signor IA e del provvedimento 3 marzo 2021 prot. n. 3754.2021.185 del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio che, in sede di riesame della predetta aggiudicazione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il suo annullamento, disponendo l'annullamento delle sospensive della stessa aggiudicazione, precedentemente disposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio e di LU IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Agenzia del demanio ha indetto una procedura per la vendita a trattativa privata di un bene demaniale ubicato in località Aversa di Verona con avviso pubblicato in data 11 giugno 2020.
In data 16 settembre 2020, aperti i plichi alla presenza degli offerenti, è stata proclamata l’assegnazione in favore dell’odierno controinteressato e tale determinazione è stata comunicata alle parti con PEC del 1 ottobre 2020 e con avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio.
Con nota prot. n. 2021/1383/DR-VE del 27 gennaio 2021, l’Agenzia del demanio ha comunicato all’assegnatario che, essendo state svolte positivamente le verifiche circa i requisiti di affidabilità morale, era possibile procedere alla vendita dell’immobile indicando la data del 31 marzo 2021 per la stipula.
L’odierno ricorrente ha presentato istanza di accesso ed in data 10 febbraio 2021 ha preso visione degli atti della procedura rilevando che i plichi A e B recanti rispettivamente “documenti” ed “offerta” del controinteressato, i quali per la procedura di gara dovevano essere inseriti all’interno di un plico più grande, risultavano privi di firma sul lembo di chiusura in contrasto con quanto prescritto dal punto 5 dell’avviso di vendita, ed ha segnalato tale circostanza all’Amministrazione sollecitando l’esercizio dei poteri di autotutela.
Alla luce di tali elementi l’Agenzia del demanio con nota prot. n. 3296 del 24 febbraio 2021 ha dapprima sospeso il procedimento per svolgere delle valutazioni ed in seguito con nota prot. n. 3754.2021.185 del 3 marzo 2021 ha motivatamente respinto l’istanza di annullamento in autotutela ed ha al contempo revocato il provvedimento di sospensione del procedimento al fine di consentire la sottoscrizione dell’atto di compravendita.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 26 marzo 2021, il ricorrente, che ritiene di calcolare il decorso del termine ordinario di impugnazione dalla nota del 27 gennaio 2021 - qualificata come una sorta di aggiudicazione definitiva perché così è stata definita dall’Amministrazione nella corrispondenza intercorsa - lamenta la violazione del punto 5 dell’avviso di vendita che detta le modalità di presentazione delle offerte nonché la violazione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.
In particolare il ricorrente premette che la lex specialis della procedura al citato punto 5 stabilisce, a pena di esclusione, che sia il plico esterno, sia i plichi interni, debbano essere controfirmati sui lembi, mentre invece è risultato che questa formalità è stata effettuata solo per il plico esterno e non per quelli interni e sul punto ritiene violate le regole volte a garantire e preservare l’imparzialità e la terzietà dell’Amministrazione, perché in tal modo non risultano assicurate l’identità, l’immodificabilità e la segretezza della documentazione e dell’offerta, nonché la loro provenienza dal concorrente.
Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia del demanio e il controinteressato eccependo la tardività del ricorso perché la piena conoscenza dell’atto lesivo, consistente nell’assegnazione dell’immobile al controinteressato, deve farsi risalire al giorno in cui sono stati aperti i plichi alla presenza del ricorrente o, quantomeno, alla data in cui con PEC del 1 ottobre 2020 gli è stata comunicata l’assegnazione.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2021, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, perché il ricorso è infondato nel merito.
Nel caso di specie il plico grande, contenente i plichi più piccoli con la documentazione e l’offerta, era chiuso e regolarmente controfirmato sui lembi con l’esatta dicitura all’esterno secondo le indicazioni dell’avviso di vendita, mentre i plichi all’interno erano sigillati con nastro adesivo trasparente e con indicati i dati (nome, cognome e residenza) dell’offerente, e pertanto integri e univocamente riconducibili all’aggiudicatario. L’unica inosservanza riscontrabile sui plichi interni, che sono comunque compilati di pugno sul lembo da parte dello stesso offerente, è la mancanza della controfirma sul lembo di chiusura.
Il ricorrente ha direttamente constatato che tutti i plichi risultavano sigillati e che non è stata realizzata alcuna manomissione sia in occasione dell’apertura dei plichi, avvenuta pubblicamente e alla quale ha assistito, sia in occasione del successivo accesso agli atti. Infatti non viene dedotta neppure in via ipotetica una possibile lesione dell’integrità dei plichi o una loro manipolazione non autorizzata.
In tale contesto il Collegio ritiene pertanto che non si possa trascurare di valorizzare quella che è la ratio sottesa alle prescrizioni relative alla sigillatura dei plichi che si identifica nella necessità di garantire l’integrità, la segretezza, l’identità, la provenienza e l’immodificabilità della documentazione.
Nel caso in esame la violazione contestata si rivela inidonea a pregiudicare la correttezza della gara perché non risulta compromesso l’interesse tutelato dalle prescrizioni contenute nell’avviso di vendita volte a garantire la paternità e la genuinità dell’offerta.
La certezza che non sono intervenute manomissioni deriva dall’integrità dei plichi, sia di quello esterno che di quelli interni, dall’apposizione delle controfirme sui lembi del plico esterno, e dalla chiusura di quelli interni con del nastro adesivo trasparente che non avrebbe potuto essere rimosso senza lasciare evidenti tracce visibili.
Deve pertanto affermarsi, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che “ la violazione di determinate modalità di confezionamento, benché prescritte dalla lex specialis a pena di esclusione, non possono comportare l'automatica estromissione dalla gara della concorrente tutte le volte in cui non sia in concreto pregiudicata la segretezza e l'integrità dei plichi contenenti le offerte, finché ciò non si traduca in un effettivo vulnus alle esigenze sostanziali alla cui tutela tali incombenti sono preordinati, ma ad una mera violazione di carattere formale ” (in questo senso si esprime l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 5938, che a sua volta si richiama alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 319; nello stesso senso, ex pluribus , cfr. anche T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 maggio 2020, n. 319; T.A.R. Puglia, Bari, 7 ottobre 2019, n. 1269; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 dicembre 2010, n. 9320).
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
La non assoluta univocità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO