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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1228/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 2493/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 15.5.2024, est. Lombardi, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mauro Tagliabue ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Alfonso
Lamarmora n. 44, presso lo studio del difensore
Appellante
Contro
Controparte_1
( . IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo
[...] C.F._2 P.IVA_1
Salvemini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Piazza
L. V. Bertarelli n. 1
Appellata in data 8/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
1) accertare e dichiarare l'illiceità e comunque l'illegittimità del comportamento attuato da Controparte_1
nei confronti dell'appellante e, conseguentemente,
[...] 2) condannare la al pagamento a favore dell'appellante di un risarcimento CP_1 per perdita di chances da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 28.560,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si reiterano le richieste avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio (il cui rigetto è stato specificamente impugnato con il presente atto) e dunque si chiede:
1) interpello e prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alle premesse del ricorso introduttivo del giudizio (come riportate nel corpo del presente atto), ove le stesse si ritengano oggetto di contestazione nella memoria difensiva di primo grado della
circostanze da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dalla CP_1 clausola interrogativa “vero che”. A testi, anche a prova contraria, si indicano i
Dottori: (…);
2) ordine di esibizione nei confronti della convenuta, ex art. 210 c.p.c. dei CP_1
turni assegnati ai colleghi del ricorrente e i relativi fogli presenze firmati da agosto
2021 a marzo 2022 dei Dottori (…);
Per le ampie argomentazioni di cui al precedente capo 4.D. si chiede di essere autorizzati al deposito, e più specificamente nel formato originario excel, della documentazione che qui si produce ai docc. da 14 a 18 in formato PDF, in quanto formato accettato e supportato dal PCT, ma contenenti ulteriori specifiche in excel, quali ad esempio la numerazione delle righe a cui fa riferimento il ricorso”; per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito: - Rigettare l'atto di appello avversario, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Milano;
in via istruttoria - Rigettare la produzione dei documenti da 14 a 18 in quanto tardiva e quindi inammissibile per i motivi dedotti;
- Rigettare le domande testimoniali avversarie come riproposte in quanto generiche e inconferenti al giudizio in esame;
-
Rigettare la reiterata richiesta di ordine di esibizione in quanto meramente esplorativa;
- Ove occorra, ammettersi, senza inversione del relativo onere, prova per testi sui capitoli da 1 a 9 di cui in narrativa del presente atto da aversi qui ritrascritti e
pag. 2/12 preceduti dalla locuzione “vero che”, nonché sui seguenti ulteriori capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione vero che: (…)
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2493/2024 il Tribunale di Milano ha respinto, a spese compensate, il ricorso con cui il medico aveva chiesto la condanna del Parte_1
di Milano al risarcimento del danno da perdita di chances sofferto a causa CP_1
della violazione, da parte della fondazione committente, dei principi di buona fede contrattuale nell'esecuzione dei contratti di collaborazione che le parti avevano siglato nel corso del 2021. aveva infatti sottoscritto con il Policlinico, in data 22/4/2021, un Parte_1
contratto di collaborazione con cui egli si era reso disponibile ad essere impiegato dietro compenso -€ 40,00 all'ora lordi onnicomprensivi- presso i centri vaccinali COVID.
A fondamento delle proprie richieste risarcitorie, il ricorrente aveva lamentato in particolare che, nonostante l'ampia disponibilità oraria da lui stesso fornita, il
Policlinico lo aveva impiegato molto poco, diversamente da quanto avvenuto per altri medici vaccinatori. Ciò, ad avviso del ricorrente, si era tradotto in un'evidente disparità di trattamento ai propri danni, dipesa dalla violazione da parte della committenza degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Nel disattendere le domande di il primo giudice ha evidenziato che nei Pt_1
contratti di collaborazione sottoscritti tra le parti era esplicitamente escluso che vi fosse da parte del Policlinico l'obbligo di assicurare al medico un numero di chiamate minime e, correlativamente, il diritto del medico ad un certo numero minimo di sessioni;
ha sottolineato le peculiarità storiche del periodo emergenziale nel cui contesto il contratto aveva avuto esecuzione, oltre al fatto che l'andamento dell'afflusso vaccinale, condizionante il fabbisogno di medici vaccinatori, dipendeva anche da fattori non prevedibili (ad esempio, la disponibilità dei vaccini;
l'andamento del contagio;
il numero di prenotazioni;
la circostanza che anche i medici inseriti nei turni per le somministrazioni dei vaccini si ammalassero, e dovessero essere sostituiti senza preavviso;
il fatto che alla somministrazione di vaccini concorressero anche medici volontari;
e così via); ha infine stigmatizzato che la disparità di trattamento della quale pag. 3/12 asseriva di essere stato vittima era stata prospettata in modo del tutto generico, Pt_1
senza alcun riferimento comparativo specifico.
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 ha proposto appello avverso Pt_1
l'indicata sentenza.
Con il primo motivo di gravame ha evidenziato che il Tribunale non si era Pt_1
avveduto che la domanda era fondata su una precisa prospettazione di inadempimento dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Il ricorrente non aveva rivendicato il diritto a svolgere per tutti i mesi di decorrenza contrattuale tutti i turni mensili potenzialmente eseguibili, ma di vedersi modulare il numero di prestazioni richieste in maniera omogenea rispetto a quello dei colleghi aventi, nel medesimo periodo, il medesimo contratto. La domanda svolta in primo grado non aveva a fondamento la pretesa di svolgimento dei medesimi turni assegnati agli altri medici vaccinatori - perché a ciò la stessa non era contrattualmente tenuta – CP_1
ma quello di non incorrere in una disparità di trattamento di rilevante contenuto;
la non era infatti tenuta a garantire turni minimi, ma era tenuta a distribuirli CP_1
equamente tra i 552 vaccinatori.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato una non corretta ponderazione, da parte del primo giudice, del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che, proprio in forza del regolamento contrattuale il numero di turni doveva essere determinato “in relazione alle contingenti esigenze organizzative” e ponendo mente alla “particolare natura delle stesse connessa all'esigenza di far fronte all'emergenza sanitaria”.
Ad avviso del medico, proprio le esigenze organizzative e l'esigenza di far fronte all'emergenza sottese all'incarico avrebbero dovuto indurre il a distribuire i CP_1
turni in modo il più omogeneo possibile: sarebbe infatti stato irragionevole e disfunzionale esporre a rischio di usura e di contagio medici chiamati per 26 turni mensili ed anche in “turni doppi”, lasciando totalmente o parzialmente inattivi altri lavoratori di contro più disponibili pag. 4/12 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha evidenziato che, diversamente da quanto argomentato da controparte, alla propria PEC del 26 ottobre 2021 -con la quale era stata
“…contestata ancora una volta l'illegittima selezione dei Medici vaccinatori del
Palazzo delle Scintille effettuata ultimamente dalla e la conseguente Controparte_1 esclusione del sottoscritto (e di numerosi altri Medici) dall'operatività di ottobre e novembre” -non poteva attribuirsi un valore confessorio.
Nella prospettiva dell'appellante, la circostanza che anche altri medici vaccinatori fossero stati sottoutilizzati, al pari di non era circostanza idonea ad escludere Pt_1
l'illiceità del trattamento riservato allo stesso Pt_1
Con il quarto, articolato, motivo di appello ha criticato il capo di sentenza con Pt_1
cui il primo giudice ha ravvisato una carenza di prova rispetto alla disparità di trattamento, individuando quale unico elemento offerto dal ricorrente l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Ad avviso dell'appellante era erroneo il capo di sentenza in cui il primo giudice aveva affermato: “Né, sotto altro profilo, l'assunta violazione dei canoni della buona fede contrattuale, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. può essere ravvisata nella disparità di trattamento tra l'odierno ricorrente ed altri medici vaccinatori, ai quali sarebbero stati assegnati, a parità di disponibilità, turni più cospicui. Le deduzioni di parte ricorrente, sul punto, appaiono del tutto generiche e sprovviste di alcun riferimento nominativo o circostanziale, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento della richiesta di emanazione di un «ordine di esibizione nei confronti della convenuta, ex CP_1
art. 210 c.p.c., di ogni documento aziendale ritenuto utile ai fini della decisione, compresi i turni assegnati ai colleghi del ricorrente e i relativi fogli presenze firmati da agosto 2021 a marzo 2022» rivestirebbe palese natura esplorativa”.
Nel criticare la decisione del Tribunale di non dar corso all'istruttoria, l'appellante ha infatti evidenziato che nel ricorso di primo grado non erano state articolate solo istanze di esibizione documentale, avendo il ricorrente richiesto anche la prova per testi ed indicato a tal fine le generalità 10 altri medici vaccinatori.
Richiamando principio di vicinanza della prova, l'appellante ha reiterato, oltre che le richieste di prova testimoniale, anche le istanze ex art. 210 c.p.c. e ha chiesto di essere autorizzato a produrre in appello, anche ex art. 437 c.p.c., nuovi documenti ed in pag. 5/12 particolare i prospetti, estratti dal sito web del Policlinico, da cui si desumevano i compensi pagati ad altri medici vaccinatori e che dimostrerebbero che aveva Pt_2
svolto meno turni di altri.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha criticato il capo di sentenza che ha ritenuto non solo attendibili ma legittimanti la riduzione e/o l'annullamento dei turni assegnati al lavoratore i dati circa la fluttuazione della richiesta vaccinale e della disponibilità di vaccini, affermando che la aveva tenuto un comportamento CP_1
“coerente con l'andamento della campagna di immunizzazione della popolazione, caratterizzata da un andamento incostante del contagio e da ulteriori variabili quali la disponibilità di vaccini e la fluttuazione della richiesta vaccinale”.
In relazione ai dati offerti dal , e utilizzati dal Tribunale, l'appellante ha CP_1 evidenziato che “non viene indicato da quale documento siano state estrapolate le tabelle indicate a pagina 5 della memoria avversaria, che ben potrebbero essere state elaborate ad hoc dalla stessa nel corso della redazione dell'atto giudiziario. In subordine, anche a volerle immaginare genuine, non vi è corrispondenza tra andamento delle erogazioni e turni assegnati al ricorrente”.
Ritenuta la violazione, da parte del , dei principi di buona fede e correttezza, CP_1
e richiamati i principi giurisprudenziali in materia di danno da perdita di chances,
l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 11.2.2025 si è costituita per il gravame la appellata, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e CP_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello, che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
In uno con il primo giudice, anche il Collegio reputa che la disamina delle questioni sottoposte al vaglio della Corte non possa prescindere dalla considerazione del dato contrattuale, ovvero dal contenuto del disciplinare di incarico professionale, più volte pag. 6/12 prorogato, che, all'art. 2, testualmente prevedeva che «l'effettuazione delle attività oggetto dell'incarico» avvenisse «senza garanzia di un minimo o di un massimo di turni, ma in relazione alle contingenti esigenze organizzative, stante la particolare natura delle stesse connesse all'esigenza di far fronte all'emergenza sanitaria» (doc. 3 fascicolo parte appellata). Lo stesso art. 2 del contratto contemplava poi piena libertà del professionista di svolgere attività lavorativa per altri, senza obbligo di assicurare al
Policlinico alcuna disponibilità oraria minima.
E' pacifico quale fosse il meccanismo di predisposizione dei turni: ciascun mese, il medico vaccinatore comunicava al le proprie disponibilità di giorni ed orari CP_1 per “coprire” i turni dell'hub vaccinale per il mese successivo (di norma, l'attività dell'HUB era suddivisa in tre turni giornalieri: mattina-pomeriggio-sera); il CP_1
comunicava poi al singolo vaccinatore il calendario con cui, tenendo conto delle disponibilità liberamente individuate dal medico, quest'ultimo veniva eventualmente inserito nei turni.
L'appellante asserisce di essere stato vittima di una disparità di trattamento, sull'assunto che altri medici vaccinatori sarebbero stati chiamati con maggiore frequenza rispetto a lui, circostanza, questa, che dimostrerebbe che gli incarichi e le chanches di lavoro non siano stati paritariamente distribuiti dal . CP_1
L'argomento comparativo che l'appellante prospetta a sostegno della propria tesi è, tuttavia, ad avviso del Collegio, fallace (ed in questo senso risulta corretto il rilievo di genericità rinvenibile nella sentenza impugnata).
A tutto voler concedere, infatti, una disparità sarebbe ravvisabile ove fosse stato allegato
(e provato) che tutti i medici vaccinatori assunti come termine di comparazione dall'appellante avessero fornito al Policlinico le stesse disponibilità di giorno, ma anche di turno (mattutino, pomeridiano o serale), di del resto, è ben possibile che vi Pt_1
fossero delle fasce orarie meno ambite, con poche disponibilità, che hanno visto quindi maggiormente impiegati i (pochi) medici che per quei turni si erano dichiarati disponibili, senza che ciò valga ad escludere che, invece, per le medesime giornate, vi pag. 7/12 sia stato un “surplus” di offerta sugli altri turni da parte di altri medici (destinati quindi a non essere tutti soddisfatti).
E del resto, che ci possano essere state maggiori disponibilità (eccedenti le necessità) su alcuni turni, rispetto ad altri, è ipotesi che gli stessi prospetti prodotti al documento 8 e
11 dell'appellante in qualche modo avallano: le disponibilità fornite da Pt_1
riguardavano infatti sempre e soltanto il turno pomeridiano (indicato con la lettera P), e mai altri.
Se si considera l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione in materia di danno da perdita di chances (cfr. ad esempio, in materia di selezione concorsuali, Cass. 23/09/2024 n. 25442: “Il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso”), difetta, nella prospettazione dell'appellante, la compiuta allegazione degli elementi di fatto da cui desumere l'ipotetica sussistenza di un danno risarcibile, posto che quel che addebita al , nel ricorso di primo Pt_1 CP_1 grado, è solo che “mentre lasciava inattivo il ricorrente, [l' ha assegnato ad altri Pt_3 colleghi doppio turno”, senza tuttavia esaminare il profilo qui esaminato (articolazione in turni dell'attività e possibile sovrabbondanza di disponibilità di candidati per alcuni turni, a discapito di altri).
È pertanto corretta, e condivisibile, la valutazione del primo giudice, secondo cui l'assunta violazione dei canoni della buona fede contrattuale, di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c. non può essere ravvisata sic e simpliciter nel diverso numero di turni assegnati a rispetto a quello degli altri candidati, in assenza di una puntuale allegazione Pt_1
circa l'esistenza di candidati ai quali, a parità di disponibilità, furono assegnati turni più cospicui.
Come già rilevato dal Tribunale, le deduzioni di parte ricorrente, sul punto, appaiono generiche non tanto e non solo perché sprovviste di alcun riferimento nominativo o pag. 8/12 circostanziale, ma anche perché deficitarie con riferimento all'esatta individuazione degli elementi di fatto costitutivi una responsabilità di un danno da perdita di chances risarcibile da parte della appellata. CP_1
Per queste considerazioni resiste alle critiche dell'appellante la decisione del primo giudice di non accogliere le istanze di prova per testi di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., così come per le medesime considerazioni non indispensabili risultano le istanze ex art. 210 e 437 c.p.c articolate da nessuno dei mezzi di prova offerti, infatti, Pt_1
affronta il tema della comparazione delle disponibilità orarie offerte, nelle medesime giornate, dagli altri “candidati” vaccinatori, limitandosi a comparare il compenso finale percepito (dato di per sé non decisivo).
Sotto altro profilo, e con ordine di argomentazione autonomamente idoneo a determinare il rigetto delle domande dell'appellante, va evidenziato che comunque non si ravvisano, nel caso di specie, violazioni degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della nell'esecuzione del contratto (contratto che, giova ripetere, non CP_1
prevedeva alcuna garanzia di chiamata minima a beneficio di . Pt_1
E' certo vero che “I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto
o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto”
(cfr. ad esempio Cass. 10.1.2025 n. 656).
Infatti, secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione,
“la buona fede o correttezza oggettiva costituisce regola (artt.1337, 1358, 1375 e 1460
c.c.) di comportamento [quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. (v. Cass.,
10/11/2010, n.22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., Sez. Un., 25/11/2008,n. 28056)
pag. 9/12 che trova applicazione anche a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile 15 sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità: v. Cass., 6/5/2020,
n. 8494; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass.,
24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass.,
27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresì Cass., 24/9/1999, n. 10511;
Cass., 20/4/1994, n. 3775 ], e regola (art. 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (v.
Cass., 23/5/2011, n. 11295), la buona fede oggettiva o correttezza è invero anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte - altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale
v. la citata Cass., 27/11/2012, n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. ( in relazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n. 1689; Cass.,
22/5/2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9/11/1998, n. 11264) - di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio [che non si sostanzi, cioè, in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass., 30/3/2005, n. 6735;
Cass., 9/2/2004, n. 2422)]. L'impegno imposto dall'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), dovendo valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto (cfr. Cass., 6/5/2020, n. 8494;
Cass., 29/1/2013, n. 2071)” (così Cass. 2/04/2021 n. 9200).
Tuttavia, nel caso di specie, è proprio l'apprezzamento delle circostanze del caso concreto che porta ad escludere che vi sia stata, da parte dell'appellata, una violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Non può infatti non considerarsi la – notoria-eccezionalità del momento storico in cui il contratto ha avuto esecuzione (emergenza pandemica); la complessità delle operazioni di organizzazione, in periodi di tempo relativamente brevi, degli hub vaccinali chiamati pag. 10/12 ad operare in detto contesto emergenziale;
la necessità per l'appellata, nella pianificazione dell'attività, di tenere conto di una pluralità di variabili, alcune delle quali suscettibili di cambiamenti repentini e non preventivabili (il flusso delle prenotazioni;
la disponibilità di vaccini;
l'andamento dei contagi anche del personale impiegato negli
HUB, con conseguente necessità di repentine sostituzioni;
la diversa “provenienza” dei medici vaccinatori, non tutti arruolati con la medesima forma contrattuale dell'appellante); il carattere prioritario dell'esigenza di assicurare comunque il funzionamento dell'Hub vaccinale, per l'erogazione del numero massimo di vaccini a tutela del prevalente bene costituito dalla salute pubblica.
In detto contesto emergenziale, la ha comunque elaborato un sistema CP_1
di turni e disponibilità astrattamente idoneo a perseguire, ex ante, l'obiettivo di trattare in modo il più omogeneo possibile i collaboratori a partiva iva quale ancora, Pt_1
pur in detto contesto, la ha comunque sempre fornito tempestivo riscontro CP_1
alle comunicazioni con cui si doleva del fatto di non vedere accolte le proprie Pt_1
richieste circa i turni (cfr. docc.7,8,9,10,11,12, 13,14 fascicolo appellata).
Pertanto, anche ove si volesse ipotizzare una (indimostrata) disomogeneità di assegnazione di turni a scapito di la valutazione delle circostanze del caso Pt_1
concreto porta il Collegio ad escludere che sia ravvisabile a carico dell'appellata una violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione di un contratto che non prevedeva alcun obbligo di assegnazione di un numero minimo di incarichi.
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
pag. 11/12 Si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228; l'appellante è infatti esente per ragioni di reddito.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2493/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del grado, Controparte_1
liquidate in euro 3500,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 8/04/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1228/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 2493/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 15.5.2024, est. Lombardi, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mauro Tagliabue ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Alfonso
Lamarmora n. 44, presso lo studio del difensore
Appellante
Contro
Controparte_1
( . IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo
[...] C.F._2 P.IVA_1
Salvemini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Piazza
L. V. Bertarelli n. 1
Appellata in data 8/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
1) accertare e dichiarare l'illiceità e comunque l'illegittimità del comportamento attuato da Controparte_1
nei confronti dell'appellante e, conseguentemente,
[...] 2) condannare la al pagamento a favore dell'appellante di un risarcimento CP_1 per perdita di chances da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 28.560,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si reiterano le richieste avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio (il cui rigetto è stato specificamente impugnato con il presente atto) e dunque si chiede:
1) interpello e prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alle premesse del ricorso introduttivo del giudizio (come riportate nel corpo del presente atto), ove le stesse si ritengano oggetto di contestazione nella memoria difensiva di primo grado della
circostanze da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dalla CP_1 clausola interrogativa “vero che”. A testi, anche a prova contraria, si indicano i
Dottori: (…);
2) ordine di esibizione nei confronti della convenuta, ex art. 210 c.p.c. dei CP_1
turni assegnati ai colleghi del ricorrente e i relativi fogli presenze firmati da agosto
2021 a marzo 2022 dei Dottori (…);
Per le ampie argomentazioni di cui al precedente capo 4.D. si chiede di essere autorizzati al deposito, e più specificamente nel formato originario excel, della documentazione che qui si produce ai docc. da 14 a 18 in formato PDF, in quanto formato accettato e supportato dal PCT, ma contenenti ulteriori specifiche in excel, quali ad esempio la numerazione delle righe a cui fa riferimento il ricorso”; per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito: - Rigettare l'atto di appello avversario, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Milano;
in via istruttoria - Rigettare la produzione dei documenti da 14 a 18 in quanto tardiva e quindi inammissibile per i motivi dedotti;
- Rigettare le domande testimoniali avversarie come riproposte in quanto generiche e inconferenti al giudizio in esame;
-
Rigettare la reiterata richiesta di ordine di esibizione in quanto meramente esplorativa;
- Ove occorra, ammettersi, senza inversione del relativo onere, prova per testi sui capitoli da 1 a 9 di cui in narrativa del presente atto da aversi qui ritrascritti e
pag. 2/12 preceduti dalla locuzione “vero che”, nonché sui seguenti ulteriori capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione vero che: (…)
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2493/2024 il Tribunale di Milano ha respinto, a spese compensate, il ricorso con cui il medico aveva chiesto la condanna del Parte_1
di Milano al risarcimento del danno da perdita di chances sofferto a causa CP_1
della violazione, da parte della fondazione committente, dei principi di buona fede contrattuale nell'esecuzione dei contratti di collaborazione che le parti avevano siglato nel corso del 2021. aveva infatti sottoscritto con il Policlinico, in data 22/4/2021, un Parte_1
contratto di collaborazione con cui egli si era reso disponibile ad essere impiegato dietro compenso -€ 40,00 all'ora lordi onnicomprensivi- presso i centri vaccinali COVID.
A fondamento delle proprie richieste risarcitorie, il ricorrente aveva lamentato in particolare che, nonostante l'ampia disponibilità oraria da lui stesso fornita, il
Policlinico lo aveva impiegato molto poco, diversamente da quanto avvenuto per altri medici vaccinatori. Ciò, ad avviso del ricorrente, si era tradotto in un'evidente disparità di trattamento ai propri danni, dipesa dalla violazione da parte della committenza degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Nel disattendere le domande di il primo giudice ha evidenziato che nei Pt_1
contratti di collaborazione sottoscritti tra le parti era esplicitamente escluso che vi fosse da parte del Policlinico l'obbligo di assicurare al medico un numero di chiamate minime e, correlativamente, il diritto del medico ad un certo numero minimo di sessioni;
ha sottolineato le peculiarità storiche del periodo emergenziale nel cui contesto il contratto aveva avuto esecuzione, oltre al fatto che l'andamento dell'afflusso vaccinale, condizionante il fabbisogno di medici vaccinatori, dipendeva anche da fattori non prevedibili (ad esempio, la disponibilità dei vaccini;
l'andamento del contagio;
il numero di prenotazioni;
la circostanza che anche i medici inseriti nei turni per le somministrazioni dei vaccini si ammalassero, e dovessero essere sostituiti senza preavviso;
il fatto che alla somministrazione di vaccini concorressero anche medici volontari;
e così via); ha infine stigmatizzato che la disparità di trattamento della quale pag. 3/12 asseriva di essere stato vittima era stata prospettata in modo del tutto generico, Pt_1
senza alcun riferimento comparativo specifico.
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 ha proposto appello avverso Pt_1
l'indicata sentenza.
Con il primo motivo di gravame ha evidenziato che il Tribunale non si era Pt_1
avveduto che la domanda era fondata su una precisa prospettazione di inadempimento dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Il ricorrente non aveva rivendicato il diritto a svolgere per tutti i mesi di decorrenza contrattuale tutti i turni mensili potenzialmente eseguibili, ma di vedersi modulare il numero di prestazioni richieste in maniera omogenea rispetto a quello dei colleghi aventi, nel medesimo periodo, il medesimo contratto. La domanda svolta in primo grado non aveva a fondamento la pretesa di svolgimento dei medesimi turni assegnati agli altri medici vaccinatori - perché a ciò la stessa non era contrattualmente tenuta – CP_1
ma quello di non incorrere in una disparità di trattamento di rilevante contenuto;
la non era infatti tenuta a garantire turni minimi, ma era tenuta a distribuirli CP_1
equamente tra i 552 vaccinatori.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato una non corretta ponderazione, da parte del primo giudice, del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che, proprio in forza del regolamento contrattuale il numero di turni doveva essere determinato “in relazione alle contingenti esigenze organizzative” e ponendo mente alla “particolare natura delle stesse connessa all'esigenza di far fronte all'emergenza sanitaria”.
Ad avviso del medico, proprio le esigenze organizzative e l'esigenza di far fronte all'emergenza sottese all'incarico avrebbero dovuto indurre il a distribuire i CP_1
turni in modo il più omogeneo possibile: sarebbe infatti stato irragionevole e disfunzionale esporre a rischio di usura e di contagio medici chiamati per 26 turni mensili ed anche in “turni doppi”, lasciando totalmente o parzialmente inattivi altri lavoratori di contro più disponibili pag. 4/12 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha evidenziato che, diversamente da quanto argomentato da controparte, alla propria PEC del 26 ottobre 2021 -con la quale era stata
“…contestata ancora una volta l'illegittima selezione dei Medici vaccinatori del
Palazzo delle Scintille effettuata ultimamente dalla e la conseguente Controparte_1 esclusione del sottoscritto (e di numerosi altri Medici) dall'operatività di ottobre e novembre” -non poteva attribuirsi un valore confessorio.
Nella prospettiva dell'appellante, la circostanza che anche altri medici vaccinatori fossero stati sottoutilizzati, al pari di non era circostanza idonea ad escludere Pt_1
l'illiceità del trattamento riservato allo stesso Pt_1
Con il quarto, articolato, motivo di appello ha criticato il capo di sentenza con Pt_1
cui il primo giudice ha ravvisato una carenza di prova rispetto alla disparità di trattamento, individuando quale unico elemento offerto dal ricorrente l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Ad avviso dell'appellante era erroneo il capo di sentenza in cui il primo giudice aveva affermato: “Né, sotto altro profilo, l'assunta violazione dei canoni della buona fede contrattuale, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. può essere ravvisata nella disparità di trattamento tra l'odierno ricorrente ed altri medici vaccinatori, ai quali sarebbero stati assegnati, a parità di disponibilità, turni più cospicui. Le deduzioni di parte ricorrente, sul punto, appaiono del tutto generiche e sprovviste di alcun riferimento nominativo o circostanziale, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento della richiesta di emanazione di un «ordine di esibizione nei confronti della convenuta, ex CP_1
art. 210 c.p.c., di ogni documento aziendale ritenuto utile ai fini della decisione, compresi i turni assegnati ai colleghi del ricorrente e i relativi fogli presenze firmati da agosto 2021 a marzo 2022» rivestirebbe palese natura esplorativa”.
Nel criticare la decisione del Tribunale di non dar corso all'istruttoria, l'appellante ha infatti evidenziato che nel ricorso di primo grado non erano state articolate solo istanze di esibizione documentale, avendo il ricorrente richiesto anche la prova per testi ed indicato a tal fine le generalità 10 altri medici vaccinatori.
Richiamando principio di vicinanza della prova, l'appellante ha reiterato, oltre che le richieste di prova testimoniale, anche le istanze ex art. 210 c.p.c. e ha chiesto di essere autorizzato a produrre in appello, anche ex art. 437 c.p.c., nuovi documenti ed in pag. 5/12 particolare i prospetti, estratti dal sito web del Policlinico, da cui si desumevano i compensi pagati ad altri medici vaccinatori e che dimostrerebbero che aveva Pt_2
svolto meno turni di altri.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha criticato il capo di sentenza che ha ritenuto non solo attendibili ma legittimanti la riduzione e/o l'annullamento dei turni assegnati al lavoratore i dati circa la fluttuazione della richiesta vaccinale e della disponibilità di vaccini, affermando che la aveva tenuto un comportamento CP_1
“coerente con l'andamento della campagna di immunizzazione della popolazione, caratterizzata da un andamento incostante del contagio e da ulteriori variabili quali la disponibilità di vaccini e la fluttuazione della richiesta vaccinale”.
In relazione ai dati offerti dal , e utilizzati dal Tribunale, l'appellante ha CP_1 evidenziato che “non viene indicato da quale documento siano state estrapolate le tabelle indicate a pagina 5 della memoria avversaria, che ben potrebbero essere state elaborate ad hoc dalla stessa nel corso della redazione dell'atto giudiziario. In subordine, anche a volerle immaginare genuine, non vi è corrispondenza tra andamento delle erogazioni e turni assegnati al ricorrente”.
Ritenuta la violazione, da parte del , dei principi di buona fede e correttezza, CP_1
e richiamati i principi giurisprudenziali in materia di danno da perdita di chances,
l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 11.2.2025 si è costituita per il gravame la appellata, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e CP_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello, che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
In uno con il primo giudice, anche il Collegio reputa che la disamina delle questioni sottoposte al vaglio della Corte non possa prescindere dalla considerazione del dato contrattuale, ovvero dal contenuto del disciplinare di incarico professionale, più volte pag. 6/12 prorogato, che, all'art. 2, testualmente prevedeva che «l'effettuazione delle attività oggetto dell'incarico» avvenisse «senza garanzia di un minimo o di un massimo di turni, ma in relazione alle contingenti esigenze organizzative, stante la particolare natura delle stesse connesse all'esigenza di far fronte all'emergenza sanitaria» (doc. 3 fascicolo parte appellata). Lo stesso art. 2 del contratto contemplava poi piena libertà del professionista di svolgere attività lavorativa per altri, senza obbligo di assicurare al
Policlinico alcuna disponibilità oraria minima.
E' pacifico quale fosse il meccanismo di predisposizione dei turni: ciascun mese, il medico vaccinatore comunicava al le proprie disponibilità di giorni ed orari CP_1 per “coprire” i turni dell'hub vaccinale per il mese successivo (di norma, l'attività dell'HUB era suddivisa in tre turni giornalieri: mattina-pomeriggio-sera); il CP_1
comunicava poi al singolo vaccinatore il calendario con cui, tenendo conto delle disponibilità liberamente individuate dal medico, quest'ultimo veniva eventualmente inserito nei turni.
L'appellante asserisce di essere stato vittima di una disparità di trattamento, sull'assunto che altri medici vaccinatori sarebbero stati chiamati con maggiore frequenza rispetto a lui, circostanza, questa, che dimostrerebbe che gli incarichi e le chanches di lavoro non siano stati paritariamente distribuiti dal . CP_1
L'argomento comparativo che l'appellante prospetta a sostegno della propria tesi è, tuttavia, ad avviso del Collegio, fallace (ed in questo senso risulta corretto il rilievo di genericità rinvenibile nella sentenza impugnata).
A tutto voler concedere, infatti, una disparità sarebbe ravvisabile ove fosse stato allegato
(e provato) che tutti i medici vaccinatori assunti come termine di comparazione dall'appellante avessero fornito al Policlinico le stesse disponibilità di giorno, ma anche di turno (mattutino, pomeridiano o serale), di del resto, è ben possibile che vi Pt_1
fossero delle fasce orarie meno ambite, con poche disponibilità, che hanno visto quindi maggiormente impiegati i (pochi) medici che per quei turni si erano dichiarati disponibili, senza che ciò valga ad escludere che, invece, per le medesime giornate, vi pag. 7/12 sia stato un “surplus” di offerta sugli altri turni da parte di altri medici (destinati quindi a non essere tutti soddisfatti).
E del resto, che ci possano essere state maggiori disponibilità (eccedenti le necessità) su alcuni turni, rispetto ad altri, è ipotesi che gli stessi prospetti prodotti al documento 8 e
11 dell'appellante in qualche modo avallano: le disponibilità fornite da Pt_1
riguardavano infatti sempre e soltanto il turno pomeridiano (indicato con la lettera P), e mai altri.
Se si considera l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione in materia di danno da perdita di chances (cfr. ad esempio, in materia di selezione concorsuali, Cass. 23/09/2024 n. 25442: “Il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso”), difetta, nella prospettazione dell'appellante, la compiuta allegazione degli elementi di fatto da cui desumere l'ipotetica sussistenza di un danno risarcibile, posto che quel che addebita al , nel ricorso di primo Pt_1 CP_1 grado, è solo che “mentre lasciava inattivo il ricorrente, [l' ha assegnato ad altri Pt_3 colleghi doppio turno”, senza tuttavia esaminare il profilo qui esaminato (articolazione in turni dell'attività e possibile sovrabbondanza di disponibilità di candidati per alcuni turni, a discapito di altri).
È pertanto corretta, e condivisibile, la valutazione del primo giudice, secondo cui l'assunta violazione dei canoni della buona fede contrattuale, di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c. non può essere ravvisata sic e simpliciter nel diverso numero di turni assegnati a rispetto a quello degli altri candidati, in assenza di una puntuale allegazione Pt_1
circa l'esistenza di candidati ai quali, a parità di disponibilità, furono assegnati turni più cospicui.
Come già rilevato dal Tribunale, le deduzioni di parte ricorrente, sul punto, appaiono generiche non tanto e non solo perché sprovviste di alcun riferimento nominativo o pag. 8/12 circostanziale, ma anche perché deficitarie con riferimento all'esatta individuazione degli elementi di fatto costitutivi una responsabilità di un danno da perdita di chances risarcibile da parte della appellata. CP_1
Per queste considerazioni resiste alle critiche dell'appellante la decisione del primo giudice di non accogliere le istanze di prova per testi di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., così come per le medesime considerazioni non indispensabili risultano le istanze ex art. 210 e 437 c.p.c articolate da nessuno dei mezzi di prova offerti, infatti, Pt_1
affronta il tema della comparazione delle disponibilità orarie offerte, nelle medesime giornate, dagli altri “candidati” vaccinatori, limitandosi a comparare il compenso finale percepito (dato di per sé non decisivo).
Sotto altro profilo, e con ordine di argomentazione autonomamente idoneo a determinare il rigetto delle domande dell'appellante, va evidenziato che comunque non si ravvisano, nel caso di specie, violazioni degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della nell'esecuzione del contratto (contratto che, giova ripetere, non CP_1
prevedeva alcuna garanzia di chiamata minima a beneficio di . Pt_1
E' certo vero che “I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto
o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto”
(cfr. ad esempio Cass. 10.1.2025 n. 656).
Infatti, secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione,
“la buona fede o correttezza oggettiva costituisce regola (artt.1337, 1358, 1375 e 1460
c.c.) di comportamento [quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. (v. Cass.,
10/11/2010, n.22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., Sez. Un., 25/11/2008,n. 28056)
pag. 9/12 che trova applicazione anche a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile 15 sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità: v. Cass., 6/5/2020,
n. 8494; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass.,
24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass.,
27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresì Cass., 24/9/1999, n. 10511;
Cass., 20/4/1994, n. 3775 ], e regola (art. 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (v.
Cass., 23/5/2011, n. 11295), la buona fede oggettiva o correttezza è invero anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte - altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale
v. la citata Cass., 27/11/2012, n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. ( in relazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n. 1689; Cass.,
22/5/2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9/11/1998, n. 11264) - di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio [che non si sostanzi, cioè, in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass., 30/3/2005, n. 6735;
Cass., 9/2/2004, n. 2422)]. L'impegno imposto dall'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), dovendo valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto (cfr. Cass., 6/5/2020, n. 8494;
Cass., 29/1/2013, n. 2071)” (così Cass. 2/04/2021 n. 9200).
Tuttavia, nel caso di specie, è proprio l'apprezzamento delle circostanze del caso concreto che porta ad escludere che vi sia stata, da parte dell'appellata, una violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Non può infatti non considerarsi la – notoria-eccezionalità del momento storico in cui il contratto ha avuto esecuzione (emergenza pandemica); la complessità delle operazioni di organizzazione, in periodi di tempo relativamente brevi, degli hub vaccinali chiamati pag. 10/12 ad operare in detto contesto emergenziale;
la necessità per l'appellata, nella pianificazione dell'attività, di tenere conto di una pluralità di variabili, alcune delle quali suscettibili di cambiamenti repentini e non preventivabili (il flusso delle prenotazioni;
la disponibilità di vaccini;
l'andamento dei contagi anche del personale impiegato negli
HUB, con conseguente necessità di repentine sostituzioni;
la diversa “provenienza” dei medici vaccinatori, non tutti arruolati con la medesima forma contrattuale dell'appellante); il carattere prioritario dell'esigenza di assicurare comunque il funzionamento dell'Hub vaccinale, per l'erogazione del numero massimo di vaccini a tutela del prevalente bene costituito dalla salute pubblica.
In detto contesto emergenziale, la ha comunque elaborato un sistema CP_1
di turni e disponibilità astrattamente idoneo a perseguire, ex ante, l'obiettivo di trattare in modo il più omogeneo possibile i collaboratori a partiva iva quale ancora, Pt_1
pur in detto contesto, la ha comunque sempre fornito tempestivo riscontro CP_1
alle comunicazioni con cui si doleva del fatto di non vedere accolte le proprie Pt_1
richieste circa i turni (cfr. docc.7,8,9,10,11,12, 13,14 fascicolo appellata).
Pertanto, anche ove si volesse ipotizzare una (indimostrata) disomogeneità di assegnazione di turni a scapito di la valutazione delle circostanze del caso Pt_1
concreto porta il Collegio ad escludere che sia ravvisabile a carico dell'appellata una violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione di un contratto che non prevedeva alcun obbligo di assegnazione di un numero minimo di incarichi.
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
pag. 11/12 Si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228; l'appellante è infatti esente per ragioni di reddito.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2493/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del grado, Controparte_1
liquidate in euro 3500,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 8/04/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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