Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 27716/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CARNEVALE GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VICO I PERA 8, FORIO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp avviso addebito CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16-12-2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali emessi dall' di cui CP_2 all'avviso di addebito n. 371 2024 00164434 08 000 per omessi contributi alla gestione commercianti per il periodo da gennaio a dicembre 2021, per l'importo di € 3763,10, e, all'uopo, conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' per chiedere l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con rivalsa CP_2 delle spese. Eccepiva, tra l'altro, che in merito alle medesime pretese era stato notificato altro avviso di addebito per il quale era intervenuta sentenza di annullamento dell'atto impositivo con declaratoria di illegittimità delle pretese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' nulla eccependo. CP_2
****** L'opposizione è tempestiva essendo stata presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito come prescritto dall'art.24 del d.lvo 46/99. Nel merito può trovare accoglimento nei sensi di seguito precisati. L'iscrizione a ruolo per la quale è stata proposta opposizione concerne l'omissione contributiva per l'anno 2021.
E' assorbente rilevare che, in ordine alla medesima pretesa è già intervenuta sentenza n. 967 del 2024 che ha annullato l'avviso di addebito n. 371 2023 00046329
L'avviso di addebito oggetto del presente giudizio è mera riproposizione delle pretese già ritenute infondate in via giudiziale. Una volta che la controversia è stata definita, la relativa sentenza, anche se in ipotesi, impugnata e priva quindi dell'efficacia di "res iudicata" , è dotata comunque della stabilità propria degli atti giurisdizionali, la cui funzione è quella di esprimere la volontà della legge nel caso concreto e postula quindi l'esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione. Tale stabilità è sancita dall'art. 337, comma 2°, c.p.c. ("quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata" ) ed opera indipendentemente dal giudicato, attribuendo al giudice del successivo processo la facoltà discrezionale di conformarsi alla decisione impugnata, riconoscendole un'autorità di fatto ai fini dell'accertamento che egli è chiamato a compiere, ovvero di sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (Cass. 20/3/85 n. 2037; id., 11/4/86 n. 2556; id. 11/1/91 n. 206 e, , Cass. n.21924 del 29/08/2008; Cass. n. 26435 del 16/12/2009; Cass. n. 8478 del 13/04/2011). Escluso l'esercizio del potere di sospensione facoltativa, in quanto, nella specie, non risulta che la sentenza invocata sia stata oggetto di impugnazione, ritiene il giudicante di doversi conformare alla precedente decisione sulla illegittimità della pretesa, come ampiamente e persuasivamente già motivato.
E' appena il caso di rilevare che alcun adempimento, in via amministrativa è legittimamente esigibile a carico dell'istante, al fine di impedire la reiterazione dell'esercizio del potere impositivo da parte dell in ordine alla medesima
CP_2 pretesa;
al più, l' non ritenendo la correttezza della statuizione giudiziale
CP_2 avrebbe solo potuto impugnarla nei modi di legge (v. nota istruttoria , ma non
CP_2 certo nuovamente vantare alcunchè per il medesimo titolo. Ne consegue l'accoglimento della opposizione, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' nei confronti della ricorrente e
CP_2 portati nell'avviso di addebito n. 371 2024 00164434 08 000 Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: A. in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall nei confronti della ricorrente e portati nell'avviso CP_2 di addebito n. 371 2024 00164434 08 000; B. Condanna l' alla rifusione in favore dell'istante delle spese di lite CP_2 liquidate in complessivi euro 1200,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva secondo legge, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 11/06/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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