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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Tiziana Longu Presidente
dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 663 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2020
promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Oristano, alla Via B. Croce n. 9, presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi
Meloni, c.f. che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione di nuovo difensore
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Nuoro, alla Via Convento n.41, presso lo studio dell'Avv. Roberta
Carboni, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta
PARTE RESISTENTE
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
intervenuto per legge
All'udienza del 18.4.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20.09.1997, in Nuoro,
trascritto nei Registri dello Stato Civile, atto n. 31 - Parte II - Serie C, anno 1997, dai sig.ri
[...]
e , disponendo che la sentenza venga trasmessa per le Pt_1 Controparte_1
annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Nuoro;
2) disporre che il sig.
versi, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 Per_1
, maggiorenne non economicamente indipendente, la somma di euro 100,00 mensili,
[...]
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario direttamente sul conto
corrente del figlio , il quale seppur anagraficamente residente con la madre, è Persona_1
attualmente domiciliato in NO, dove frequenta l'università; 3) disporre che il sig. versi, Pt_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Persona_2
maggiorenne non economicamente indipendente, la somma di euro 100,00 mensili, rivalutabile
annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario direttamente sul conto corrente
del figlio il quale seppur anagraficamente residente con la madre, si trasferirà a Persona_2
NO per frequentare l'università; 4) stabilire altresì che il sig. debba contribuire, nella Pt_1
misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.); 5) con vittoria di spese
ed onorari.”.
Nell'interesse della convenuta:
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 20.09.1997 a Nuoro, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Nuoro con atto n. 31 - Parte II - Serie C, anno 1997 e disporre che il relativo
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 2 provvedimento venga annotato a margine dell'atto di matrimonio a cura del competente Ufficio di
Stato Civile presso il Comune di Nuoro;
b) Statuire nei confronti del ricorrente Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli , nato in [...] il Persona_1
17.04.1999 e nato in [...] il [...], maggiorenni, non economicamente Persona_2
autosufficienti, mediante il pagamento il giorno 5 (cinque) di ogni mese della somma di Euro 250,00
ciascuno, mediante bonifico sul conto corrente bancario che ciascuno dei figli indicherà al padre (
se già non in suo possesso ) e/o mediante vaglia postale, importo che dovrà essere aggiornato
annualmente in base all'indice dell'aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati
rilevato dall'ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire in ragione del 50% alle spese di natura
straordinaria concordate con la resistente e i figli e/o indifferibili e urgenti, individuate dalle linee
guida come da protocollo in uso presso il Tribunale di NO, sopra riportato;
c) Con vittoria di
compensi di causa.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Si esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con le modalità già
stabilite dal Tribunale di Nuoro in sede di separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.7.2020, ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con , esponendo quanto segue: Controparte_1
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Nuoro, il 20.09.1997, trascritto nei
Registri dello Stato Civile, atto n. 31 - Parte II - Serie C, anno 1997; b) dall'unione coniugale,
sono nati due figli, , nato in [...] il [...], e nato in [...] il [...], Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
c) che, con verbale del 27.04.2010,
omologato dal Tribunale di Nuoro con decreto, cron. n. 519/2010 del 7.05.2010, i coniugi sono addivenuti alla separazione consensuale alle seguenti condizioni: «A) autorizzare i coniugi a
vivere separati;
B) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
; C) ordinare che la pronuncia venga annotata a margine dell'atto di matrimonio atto Pt_1
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 3 n. 31, Parte 2, Serie C del 1997, contratto dai coniugi in Nuoro, ed a margine dell'atto di
matrimonio anno 1997, parte II, Serie C n. 2 dei registri degli atti di matrimonio tenuto dal
Comune di Orotelli;
D) assegnare la casa coniugale in Orotelli, alla Via Trieste n. 67, di
proprietà della madre di , con tutti gli arredi e le pertinenze ivi presenti, Controparte_1
alla ricorrente;
E) affidare i figli minori e ad entrambi i coniugi, Persona_1 Persona_2
con residenza privilegiata di questi presso la madre nell'abitazione coniugale, in Orotelli, Via
Trieste n. 67, statuendo il diritto del sig. di sentire, vedere, visitare e Parte_1
frequentare e recare con sé i figli minori in ogni giorno dell'anno, compatibilmente con le
esigenze di istruzione, scolastiche, e ludiche dei minori figli e nel rispetto della volontà di questi,
e il diritto del padre di tenere i minori figli presso di sé nei fine settimana alternativamente con
la madre, e di tenerli per la metà dei giorni delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali, e per
45 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, alternativamente alla
madre, nel rispetto sempre della volontà e dei desideri dei minori figli;
statuendo che le decisioni
dettate dalle esigenze di cura e di istruzione e comunque di carattere straordinario vengano prese
congiuntamente da entrambi i coniugi, salva l'urgenza e/o l'assenza e/o il legittimo impedimento
di uno dei genitori, nel rispetto delle inclinazioni, del grado di maturazione psichica, delle
aspirazioni e delle aspettative dei minori figli;
F) statuendo che il convenuto , Parte_1
contribuisca al mantenimento dei minori figli e mediante la corresponsione Per_1 Per_2
dell'importo mensile di euro 400,00 cada mese, da corrispondere il giorno 5 di ogni mese, presso
il domicilio della ricorrente, a mani di o mediante vaglia postale e/o Controparte_1
bonifico bancario, e in ragione del 50%, alle spese di carattere straordinario per acquisto di libri
scolastici, spese mediche (visite specialistiche, esami di laboratorio, indagini mediche
strumentali, acquisto di beni strumentali alla salute), gite scolastiche, necessarie e/o urgenti,
previa esibizione dei documenti, ivi compresi i preventivi, attestanti gli esborsi necessari e/o le
pezze giustificative attestanti gli esborsi già sostenuti;
G) dichiarare che nulla devono i coniugi
l'uno nei confronti dell'altra a titolo di concorso nell'altrui mantenimento e/o a titolo alimentare,
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 4 con rinunzia a ogni altra domanda di [illeg.]; H) con compensazione di diritti, spese ed onorari
di causa tra le parti»; d) che da allora le parti non si sono riconciliate.
Il ha, altresì, rappresentato: di essersi infortunato sul lavoro e di essere invalido civile al Pt_1
74% e di vivere in condizioni economiche precarie, percependo la pensione di invalidità per circa euro 600,00 al mese, di abitare, con la propria compagna in un alloggio ERP Persona_3
in Silanus, con canone di locazione di euro 634,08 annui e di essere sottoposto -in quel domicilio
- alla misura della detenzione domiciliare.
2. All'udienza presidenziale del 20.10.2020, il ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso,
esponendo che i figli non convivono più con madre, vivendo ormai a NO per ragioni di studio.
Il Presidente del Tribunale non ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto per la prosecuzione del giudizio.
3. In data 8.1.2021, la si è tempestivamente costituita in giudizio, aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effettivi civili del matrimonio ma contestando la richiesta del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e lamentando l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento sia ordinario che straordinario a partire dal 2012. La resistente ha riferito di svolgere qualche lavoretto e di essere riuscita a mantenere i figli grazie agli aiuti economici della madre, della sorella, di amici e del fidanzato. Ha, altresì, contestato che il Pt_1
sia inabile al lavoro, rappresentando che si è sempre dato da fare in ambito agricolo e come muratore e che il presentava la medesima invalidità fatta valere in giudizio anche quando Pt_1
lavorava.
4. Le parti hanno, quindi, chiesto la pronunzia della cessazione degli effettivi civili del matrimonio che è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 124/2021.
5. Con ordinanza istruttoria del 23.9.2021, emessa all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stato ammesso l'interrogatorio formale del , la prova per testi diretta, Pt_1
richiesta dalla e contraria, richiesta dal , e sono state disposte indagini sull'attività CP_1 Pt_1
lavorativa, sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita delle parti.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 5 6. All'udienza del 10.3.2022 il ha reso interrogatorio formale, e successivamente sono stati Pt_1
escussi i testi e (all'udienza del 13.9.2022) e Per_1 Persona_2 Testimone_1
(all'udienza del 15.3.2023). All'udienza del 15.3.2023, la convenuta ha rinunciato all'audizione della teste e parte ricorrente ha accettato la rinuncia. Il ricorrente ha, poi, Testimone_2
rinunciato ai testi a prova contraria, all'udienza del 6.12.2023, con accettazione della convenuta.
Precisate, quindi, le conclusioni, sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e le parti hanno provveduto a depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
7. Nel presente procedimento è già stata pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimangono, quindi, da decidere le domande contrapposte in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
8. Sul piano processuale, occorre soffermarsi sull'eccezione di incapacità a testimoniare dei figli della coppia: e Il ricorrente ha tempestivamente eccepito l'incapacità a Per_1 Per_2
testimoniare di questi ultimi in quanto aventi un interesse concreto che li avrebbe legittimati a partecipare al giudizio. Tuttavia, non è stata eccepita la nullità della testimonianza immediatamente dopo l'assunzione della testimonianza né la nullità è stata coltivata in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto è sufficiente richiamare Cass. civ., Sez. U, Sentenza n.
9456 del 2023 ove si legge: « l'imposizione di un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso ― che taluno, come si
accennava, ha a torto ritenuto irragionevolmente formalistica ― si spiega non soltanto in
ragione dell'impossibilità logica di configurare un'eccezione di nullità di un atto di là da venire,
sicché «una eccezione d'incapacità a testimoniare … non include l'eccezione di nullità della
testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione» (Cass. 19 agosto
2014, n. 18036), ma, soprattutto, a tutela dell'interesse della stessa parte che abbia formulato
l'eccezione di incapacità a testimoniare, la quale, pure oppostasi inizialmente all'ammissione
della testimonianza, deve essere posta in condizione di valutare l'esito dell'assunzione, che ben
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 6 potrebbe rivelarsi ad essa favorevole (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3763; Cass. 19 settembre 2013,
n. 21443; Cass. 23 maggio 2013, n. 12784), situazione, quest'ultima, del tutto distinta da quella
prima ricordata della parte che abbia tenuto in serbo l'eccezione di incapacità per giocare in
extremis la carta della nullità secundum eventum. Ciò detto ― bisogna aggiungere ― è cosa
ovvia che l'eccezione di nullità da proporsi ex post non richiede formule sacramentali, sicché
non vi sarebbe modo di intendere altrimenti la dichiarazione della parte che, dopo l'assunzione,
ribadisse l'iniziale eccezione di incapacità, o altro di simile. 17.4. ― L'eccezione di nullità della
testimonianza resa da teste incapace ai sensi dell'articolo 246 c.p.c. va infine coltivata con la
precisazione delle conclusioni, di cui all'articolo 189 c.p.c.».
In conclusione, la nullità che ha afflitto le testimonianze dei figli e risulta sanata Per_1 Per_2
ed esse possono essere utilizzate ai fini della decisione.
9. L'art. 337 sepeties c.c., in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi, prevede:
«il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto».
Premesso che la situazione di fatto che il Tribunale è chiamato ad esaminare è quella risultante dalle allegazioni e dalle prove assunte in giudizio, in primo luogo, deve accertarsi che è pacifico che e ormai maggiorenni, non siano economicamente indipendenti (cfr. ricorso Per_1 Per_2
introduttivo e comparsa di costituzione e risposta). Del resto, anche il padre ha chiesto quantificarsi il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Più nel dettaglio, con la comparsa di costituzione e risposta, la madre ha chiarito che i ragazzi frequentano entrambi l'università a NO (in corso di causa però il figlio maggiore ha concluso l'università, come si ricava dalla testimonianza del fratello . Per_2
La madre ha dichiarato, inoltre, che per mantenere ciascun figlio a NO sono necessari circa
600 euro al mese, oltre alle spese per i viaggi da e per la Sardegna che comportano una spesa
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 7 annuale per ciascun figlio di circa 750 euro.
Tali allegazioni non sono state specificamente contestate dal ricorrente né con le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.1.2021 né in prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ove si rinviene solo una contestazione generica.
Inoltre, merita aggiungere che, se i figli vivono a NO presso una casa dello studente per attendere ai rispettivi corsi di universitari di studio, non è contestato che essi siano ancora dipendenti, anche sotto il profilo abitativo, dalla madre.
Il padre, in sede d'interrogatorio formale, ha, infatti, ammesso che il figlio maggiore prima della pandemia viveva stabilmente a NO ma che tornava a Nuoro circa tre volte all'anno,
utilizzando la tratta area Olbia-NO e che, durante il 2020, tornato in Sardegna, è andato almeno tre volte a NO per il disbrigo di pratiche burocratiche.
Questi elementi di fatto sono stati confermati anche dai testi e e fanno Per_1 Persona_2
ritenere che, comunque, vi sia ancora un legame stabile con la residenza materna.
A ciò deve aggiungersi che, in corso di causa, la situazione è, in parte, mutata perché ha Per_1
concluso gli studi universitari, come ha dichiarato, durante la testimonianza, dal fratello Per_2
anche se non è provato che abbia lasciato NO. Per_1
V'è, dunque, questione solo sulla quantificazione dell'assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti in proporzione alla situazione economica di entrambi i genitori.
Il è titolare di rendita ai sensi del DPR 1124/1965 per un infortunio sul lavoro occorso nel Pt_1
1988 (certificato Inail del 1.9.2005) e ha dimostrato, altresì, di essere stato riconosciuto invalido civile, con provvedimento della commissione medica del 13.5.2015, con riduzione della capacità
lavorativa del 74%, (cfr. verbale della commissione medica, con la precisazione che non v'è
esonero dalla visita di revisione fissata ad un anno di distanza). Egli ha dichiarato di vivere con circa 600 euro al mese, percepiti a titolo di provvidenza pubbliche (senza produrre documentazione in ordine a tali redditi), e di vivere, unitamente alla sua attuale compagna sig.ra
, in un alloggio ERP in Silanus, alla via Gennargentu n. 7, per il quale paga un Persona_3
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 8 canone di locazione di euro 634,08 annui (doc. 6). Il ricorrente ha altresì prodotto, a riprova del fatto di non poter lavorare, il provvedimento del magistrato di sorveglianza del 13.3.2020 (cfr.
doc. 5 del ricorrente), che consente al l'esecuzione della pena detentiva in regime di Pt_1
detenzione domiciliare (nel provvedimento si dà atto, peraltro, che il stava scontando una Pt_1
pena detentiva per i reati di detenzione, coltivazione e cessione di sostanza stupefacente commessi fra il 5.11.2015 e il 25.5.2018).
Dalla relazione della Guardia di Finanza si ricava che il è titolare di impresa agricola Pt_1
individuale, avviata in data 17.5.2021, che, per l'anno 2020, ha percepito redditi da lavoro presso la casa circondariale di Alghero pari ad € 221,32, redditi erogati dall'Inps pari ad € 6.932,51,
redditi erogati dall'Inail pari ad € 3870,0, che egli risultata titolare di due finanziamenti accesi nel
2007 e nel 2017, che risulta titolare di un conto corrente e di due conti deposito presso
[...]
e di una carta postepay, che risulta intestatario di 4 veicoli, fra cui un autocarro e un CP_2
rimorchio e che, infine, risulta proprietario di piccole quote di terreni, di estensione inferiore all'ettaro, in agro di Silanus.
Per quanto riguarda la situazione economica della madre, ella non ha documentato alcunché sulla sua situazione economica;
ha solo dichiarato di aver svolto lavoretti e di essere stata aiutata economicamente, per mantenere i figli, dalla madre, dalla sorella, da amici e dal proprio fidanzato.
Dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che la non ha svolto attività lavorativa, che CP_1
ha percepito, nel 2020, circa € 1.182 per contributo per l'alloggio e circa € 10.590 per reddito di cittadinanza, che ha percepito, nel 2021, circa € 332 per buoni spesa e circa € 12.227 per reddito di cittadinanza, che paga un canone mensile di locazione pari a circa 500 euro, che è proprietaria della quota di 1/9 di un fabbricato ad Orotelli, che è comproprietaria di un autoveicolo e, infine,
che è titolare di numerosi rapporti bancari, meglio indicati nella relazione in atti.
Alla luce degli elementi di fatto come sopra raccolti, è verosimile che il mantenimento di due figli a NO, nonostante non vi siano state spese di locazione perché entrambi i figli alloggiano presso la casa dello studente, sia superiore, per ciascuno, a 500 euro al mese. Sul punto occorre
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 9 aggiungere che se è provato che abbia concluso l'università, non è altrettanto Persona_1
provato che egli abbia fatto stabilmente ritorno da NO.
È altrettanto presumibile, visto che il ricorrente non ha provato di aver contribuito al mantenimento dei propri figli dopo il 2012, che la madre abbia fatto, pressoché integralmente,
fronte al mantenimento dei figli sia mediante le pubbliche provvidenze che ha percepito (da considerarsi diminuite per l'effetto del pagamento del canone di locazione) sia, e soprattutto,
mediante gli aiuti economici, probabilmente cospicui, da parte della madre, della sorella e del proprio fidanzato (come dichiarato a p. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Quest'ultima circostanza è confermata dai testi e in riposta al capo d Per_1 Persona_2
(«vero che al fine di assicurare i mezzi di sostentamento ai figli e Controparte_1
consentirgli di realizzare le proprie aspirazioni, ha svolto nel corso degli anni lavoretti saltuari
e si è sempre fatta aiutare chiedendo prestiti infruttiferi ai propri familiari ( la propria madre e
la sorella ) e a terzi con cui aveva e ha relazioni amicali») e soprattutto dal compagno convivente della madre, il teste che ha risposto: Testimone_3
D'altra parte, ai fini della determinazione della situazione economica della rilevante per CP_1
determinare il suo contributo per il mantenimento dei figli, non possono computarsi le elargizioni dei familiari (arg. da Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17805 del 21/06/2023) o del compagno (arg.
da Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17043 del 03/08/2007, massimata: «ai fini della determinazione
dell'assegno di mantenimento del figlio minore, dovuto al coniuge divorziato ed affidatario della
prole, non incide la circostanza che il genitore affidatario conviva "more uxorio" con altra
persona, la quale contribuisca alle spese di mantenimento del minore»).
Quanto alla situazione economica del padre, essa risulta essere leggermente migliore rispetto a quella da lui rappresentata.
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 10 Dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che il abbia avviato un'attività d'impresa Pt_1
agricola individuale e che sia intestatario anche di due mezzi meccanici da lavoro (un autocarro e un rimorchio). Alla luce di quest'emergenza documentale può ritenersi che il , nonostante Pt_1
abbia un'invalidità del 74%, non sia incapace di compiere un'attività lavorativa in ambito agricolo e, in questo senso, trovano conferma le specifiche contestazioni della resistente che, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che il svolgeva lavori in campagna o Pt_1
come muratore. Questi ultimi fatti sono riscontrati anche dai testi e . Per_1 Persona_2
ha confermato il capitolo c («vero che già nei tempi in cui era occupato presso la Persona_1
LEGLER S.P.A.,( che prima del fallimento non corrispondeva da diverso tempo gli stipendi )
per mantenere se stesso e la famiglia svolgeva abitualmente lavori saltuari Parte_1
come operaio generico e muratore») pur chiarendo che all'epoca aveva 5-7 anni e anche il fratello pur dicendo che all'epoca era davvero piccolo, ha riferito di ricordare che il padre Per_2
faceva altri lavori oltre a quello ufficiale.
Il teste ha confermato il capitolo e («vero che già da prima della Persona_1 Parte_1
separazione, per avere qualche entrata, ha sempre accettato di svolgere lavori nel settore
agricolo per conto terzi in agro di Silanus e Bolotana e nell'ambito degli stessi comuni, come
muratore») e, riferendosi al periodo precedente rispetto all'inizio dell'università a NO, ha dichiarato che il padre si dava da fare a volte saltuariamente, a volte non saltuariamente. Il fratello inoltre, ha riferito di ricordare che il padre svolgeva qualche lavoro ma di non riuscire Per_2
ad essere più specifico perché era piccolo e perché viveva a Orotelli.
Le testimonianze dei fratelli unitamente al fatto che il ha avviato un'impresa Pt_1 Pt_1
agricola nel 2021 (cfr. relazione della Guardia di Finanza) consentono l'accertamento di una capacità lavorativa del nel settore agricolo. Pt_1
Per quanto riguarda le somme erogate dall'Inps e dall'Inail al , esse hanno consentito, per Pt_1
l'anno 2020, un reddito mensile di circa 900 euro, da cui occorre detrarre le spese per la locazione in alloggio popolare (poco più di 50 euro al mese). Si tratta di un'entrata certamente contenuta
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 11 ma, invero, superiore, per circa 300 euro, rispetto a quella dichiarata e da tale elemento occorre trarre anche un argomento di prova in senso sfavorevole al . Pt_1
Si segnala, infine, che in corso di giudizio la detenzione domiciliare del si è Pt_1
verosimilmente conclusa, visto che il fine pena era previsto per il 27.6.2021 (doc. 5 del ricorrente).
In definitiva, tenuto conto delle esigenze di mantenimento dei figli, studente Per_2
universitario a NO e , che, pur avendo concluso il corso di studi universitari non risulta Per_1
aver lasciato NO, del fatto che il tenore di vita goduto dal nucleo familiare durante la convivenza non fosse verosimilmente agiato, valutate le condizioni economiche dei genitori,
come sopra ricostruite, si ritiene di porre a carico di un assegno periodico per il Parte_1
mantenimento dei figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, pari ad € 200,00 per ciascun figlio, oltre alla rivalutazione annuale all'indice Istat FOI.
Le spese straordinarie c.d. routinarie, da individuarsi in base alle linee guida del CNF del 2017,
(ad es. per tasse universitarie e spese mediche di controllo) debbono essere ripartite al 50% fra i genitori (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 7169 del 2024).
Tali somme sono dovute a far data dal deposito del ricorso (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n.
17570 del 20/06/2023) e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica effettiva di ciascun figlio.
Visto che entrambi i genitori hanno concluso nel senso che il pagamento dell'assegno periodico dev'essere effettuato nelle mani di ciascun figlio maggiorenne, il padre è tenuto a pagare l'assegno periodico direttamente a ciascun figlio entro il 5 di ogni mese.
10. Rilevato che il è risultato soccombente in relazione alla domanda riconvenzionale della Pt_1
madre mentre le parti hanno concluso in maniera analoga in ordine alla domanda di divorzio, si compensano per la metà le spese di lite e si pone a carico di la restante metà Parte_1
delle spese che viene liquidata come segue.
Ritenuto che la causa sia di valore indeterminabile, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, ritenuto che la causa sia di bassa complessità in base ai criteri dell'art. 4 del DM 55/2014
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 12 e applicati, quindi, i medi tabellari ridotti del 50%, si liquida in favore di , al Controparte_1
netto della compensazione, la somma di € 1904,5 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, per onorari d'avvocato.
Le spese di lite sono dovute direttamente ad e non all'Erario perché occorre Controparte_1
revocare, come da separato decreto, l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Infatti, il limite di reddito, previsto dall'art. 76 TU spese di giustizia per l'anno 2021 era pari ad
€ 11.746,68 e dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che abbia percepito Controparte_1
a titolo di reddito di cittadinanza, per l'anno 2021, la somma di € 12.227,78 cui devono sommarsi,
a norma dell'art. 76 del TU spese di giustizia, anche i redditi del compagno convivente (cfr.
testimonianza teste . Tes_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) condanna a pagare, entro il 5 di ogni mese, un assegno periodico mensile di Parte_1
200,00 euro, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI, direttamente a ciascun figlio.
2) condanna a contribuire per il 50% alle spese straordinarie dei figli maggiorenni, Parte_1
da individuarsi come da Linee Guida del CNF del 2017;
3) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna a pagare ad la Parte_1 Controparte_1
restante metà delle spese di lite che si liquidano in € 1904,5 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva,
se dovuta, e oltre alla metà delle spese vive prenotate a debito.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 21.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Tiziana Longu Presidente
dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 663 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2020
promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Oristano, alla Via B. Croce n. 9, presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi
Meloni, c.f. che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione di nuovo difensore
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Nuoro, alla Via Convento n.41, presso lo studio dell'Avv. Roberta
Carboni, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta
PARTE RESISTENTE
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
intervenuto per legge
All'udienza del 18.4.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20.09.1997, in Nuoro,
trascritto nei Registri dello Stato Civile, atto n. 31 - Parte II - Serie C, anno 1997, dai sig.ri
[...]
e , disponendo che la sentenza venga trasmessa per le Pt_1 Controparte_1
annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Nuoro;
2) disporre che il sig.
versi, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 Per_1
, maggiorenne non economicamente indipendente, la somma di euro 100,00 mensili,
[...]
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario direttamente sul conto
corrente del figlio , il quale seppur anagraficamente residente con la madre, è Persona_1
attualmente domiciliato in NO, dove frequenta l'università; 3) disporre che il sig. versi, Pt_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Persona_2
maggiorenne non economicamente indipendente, la somma di euro 100,00 mensili, rivalutabile
annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario direttamente sul conto corrente
del figlio il quale seppur anagraficamente residente con la madre, si trasferirà a Persona_2
NO per frequentare l'università; 4) stabilire altresì che il sig. debba contribuire, nella Pt_1
misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.); 5) con vittoria di spese
ed onorari.”.
Nell'interesse della convenuta:
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 20.09.1997 a Nuoro, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Nuoro con atto n. 31 - Parte II - Serie C, anno 1997 e disporre che il relativo
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 2 provvedimento venga annotato a margine dell'atto di matrimonio a cura del competente Ufficio di
Stato Civile presso il Comune di Nuoro;
b) Statuire nei confronti del ricorrente Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli , nato in [...] il Persona_1
17.04.1999 e nato in [...] il [...], maggiorenni, non economicamente Persona_2
autosufficienti, mediante il pagamento il giorno 5 (cinque) di ogni mese della somma di Euro 250,00
ciascuno, mediante bonifico sul conto corrente bancario che ciascuno dei figli indicherà al padre (
se già non in suo possesso ) e/o mediante vaglia postale, importo che dovrà essere aggiornato
annualmente in base all'indice dell'aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati
rilevato dall'ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire in ragione del 50% alle spese di natura
straordinaria concordate con la resistente e i figli e/o indifferibili e urgenti, individuate dalle linee
guida come da protocollo in uso presso il Tribunale di NO, sopra riportato;
c) Con vittoria di
compensi di causa.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Si esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con le modalità già
stabilite dal Tribunale di Nuoro in sede di separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.7.2020, ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con , esponendo quanto segue: Controparte_1
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Nuoro, il 20.09.1997, trascritto nei
Registri dello Stato Civile, atto n. 31 - Parte II - Serie C, anno 1997; b) dall'unione coniugale,
sono nati due figli, , nato in [...] il [...], e nato in [...] il [...], Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
c) che, con verbale del 27.04.2010,
omologato dal Tribunale di Nuoro con decreto, cron. n. 519/2010 del 7.05.2010, i coniugi sono addivenuti alla separazione consensuale alle seguenti condizioni: «A) autorizzare i coniugi a
vivere separati;
B) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
; C) ordinare che la pronuncia venga annotata a margine dell'atto di matrimonio atto Pt_1
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 3 n. 31, Parte 2, Serie C del 1997, contratto dai coniugi in Nuoro, ed a margine dell'atto di
matrimonio anno 1997, parte II, Serie C n. 2 dei registri degli atti di matrimonio tenuto dal
Comune di Orotelli;
D) assegnare la casa coniugale in Orotelli, alla Via Trieste n. 67, di
proprietà della madre di , con tutti gli arredi e le pertinenze ivi presenti, Controparte_1
alla ricorrente;
E) affidare i figli minori e ad entrambi i coniugi, Persona_1 Persona_2
con residenza privilegiata di questi presso la madre nell'abitazione coniugale, in Orotelli, Via
Trieste n. 67, statuendo il diritto del sig. di sentire, vedere, visitare e Parte_1
frequentare e recare con sé i figli minori in ogni giorno dell'anno, compatibilmente con le
esigenze di istruzione, scolastiche, e ludiche dei minori figli e nel rispetto della volontà di questi,
e il diritto del padre di tenere i minori figli presso di sé nei fine settimana alternativamente con
la madre, e di tenerli per la metà dei giorni delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali, e per
45 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, alternativamente alla
madre, nel rispetto sempre della volontà e dei desideri dei minori figli;
statuendo che le decisioni
dettate dalle esigenze di cura e di istruzione e comunque di carattere straordinario vengano prese
congiuntamente da entrambi i coniugi, salva l'urgenza e/o l'assenza e/o il legittimo impedimento
di uno dei genitori, nel rispetto delle inclinazioni, del grado di maturazione psichica, delle
aspirazioni e delle aspettative dei minori figli;
F) statuendo che il convenuto , Parte_1
contribuisca al mantenimento dei minori figli e mediante la corresponsione Per_1 Per_2
dell'importo mensile di euro 400,00 cada mese, da corrispondere il giorno 5 di ogni mese, presso
il domicilio della ricorrente, a mani di o mediante vaglia postale e/o Controparte_1
bonifico bancario, e in ragione del 50%, alle spese di carattere straordinario per acquisto di libri
scolastici, spese mediche (visite specialistiche, esami di laboratorio, indagini mediche
strumentali, acquisto di beni strumentali alla salute), gite scolastiche, necessarie e/o urgenti,
previa esibizione dei documenti, ivi compresi i preventivi, attestanti gli esborsi necessari e/o le
pezze giustificative attestanti gli esborsi già sostenuti;
G) dichiarare che nulla devono i coniugi
l'uno nei confronti dell'altra a titolo di concorso nell'altrui mantenimento e/o a titolo alimentare,
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 4 con rinunzia a ogni altra domanda di [illeg.]; H) con compensazione di diritti, spese ed onorari
di causa tra le parti»; d) che da allora le parti non si sono riconciliate.
Il ha, altresì, rappresentato: di essersi infortunato sul lavoro e di essere invalido civile al Pt_1
74% e di vivere in condizioni economiche precarie, percependo la pensione di invalidità per circa euro 600,00 al mese, di abitare, con la propria compagna in un alloggio ERP Persona_3
in Silanus, con canone di locazione di euro 634,08 annui e di essere sottoposto -in quel domicilio
- alla misura della detenzione domiciliare.
2. All'udienza presidenziale del 20.10.2020, il ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso,
esponendo che i figli non convivono più con madre, vivendo ormai a NO per ragioni di studio.
Il Presidente del Tribunale non ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto per la prosecuzione del giudizio.
3. In data 8.1.2021, la si è tempestivamente costituita in giudizio, aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effettivi civili del matrimonio ma contestando la richiesta del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e lamentando l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento sia ordinario che straordinario a partire dal 2012. La resistente ha riferito di svolgere qualche lavoretto e di essere riuscita a mantenere i figli grazie agli aiuti economici della madre, della sorella, di amici e del fidanzato. Ha, altresì, contestato che il Pt_1
sia inabile al lavoro, rappresentando che si è sempre dato da fare in ambito agricolo e come muratore e che il presentava la medesima invalidità fatta valere in giudizio anche quando Pt_1
lavorava.
4. Le parti hanno, quindi, chiesto la pronunzia della cessazione degli effettivi civili del matrimonio che è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 124/2021.
5. Con ordinanza istruttoria del 23.9.2021, emessa all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stato ammesso l'interrogatorio formale del , la prova per testi diretta, Pt_1
richiesta dalla e contraria, richiesta dal , e sono state disposte indagini sull'attività CP_1 Pt_1
lavorativa, sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita delle parti.
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 5 6. All'udienza del 10.3.2022 il ha reso interrogatorio formale, e successivamente sono stati Pt_1
escussi i testi e (all'udienza del 13.9.2022) e Per_1 Persona_2 Testimone_1
(all'udienza del 15.3.2023). All'udienza del 15.3.2023, la convenuta ha rinunciato all'audizione della teste e parte ricorrente ha accettato la rinuncia. Il ricorrente ha, poi, Testimone_2
rinunciato ai testi a prova contraria, all'udienza del 6.12.2023, con accettazione della convenuta.
Precisate, quindi, le conclusioni, sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e le parti hanno provveduto a depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
7. Nel presente procedimento è già stata pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimangono, quindi, da decidere le domande contrapposte in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
8. Sul piano processuale, occorre soffermarsi sull'eccezione di incapacità a testimoniare dei figli della coppia: e Il ricorrente ha tempestivamente eccepito l'incapacità a Per_1 Per_2
testimoniare di questi ultimi in quanto aventi un interesse concreto che li avrebbe legittimati a partecipare al giudizio. Tuttavia, non è stata eccepita la nullità della testimonianza immediatamente dopo l'assunzione della testimonianza né la nullità è stata coltivata in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto è sufficiente richiamare Cass. civ., Sez. U, Sentenza n.
9456 del 2023 ove si legge: « l'imposizione di un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso ― che taluno, come si
accennava, ha a torto ritenuto irragionevolmente formalistica ― si spiega non soltanto in
ragione dell'impossibilità logica di configurare un'eccezione di nullità di un atto di là da venire,
sicché «una eccezione d'incapacità a testimoniare … non include l'eccezione di nullità della
testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione» (Cass. 19 agosto
2014, n. 18036), ma, soprattutto, a tutela dell'interesse della stessa parte che abbia formulato
l'eccezione di incapacità a testimoniare, la quale, pure oppostasi inizialmente all'ammissione
della testimonianza, deve essere posta in condizione di valutare l'esito dell'assunzione, che ben
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 6 potrebbe rivelarsi ad essa favorevole (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3763; Cass. 19 settembre 2013,
n. 21443; Cass. 23 maggio 2013, n. 12784), situazione, quest'ultima, del tutto distinta da quella
prima ricordata della parte che abbia tenuto in serbo l'eccezione di incapacità per giocare in
extremis la carta della nullità secundum eventum. Ciò detto ― bisogna aggiungere ― è cosa
ovvia che l'eccezione di nullità da proporsi ex post non richiede formule sacramentali, sicché
non vi sarebbe modo di intendere altrimenti la dichiarazione della parte che, dopo l'assunzione,
ribadisse l'iniziale eccezione di incapacità, o altro di simile. 17.4. ― L'eccezione di nullità della
testimonianza resa da teste incapace ai sensi dell'articolo 246 c.p.c. va infine coltivata con la
precisazione delle conclusioni, di cui all'articolo 189 c.p.c.».
In conclusione, la nullità che ha afflitto le testimonianze dei figli e risulta sanata Per_1 Per_2
ed esse possono essere utilizzate ai fini della decisione.
9. L'art. 337 sepeties c.c., in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi, prevede:
«il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto».
Premesso che la situazione di fatto che il Tribunale è chiamato ad esaminare è quella risultante dalle allegazioni e dalle prove assunte in giudizio, in primo luogo, deve accertarsi che è pacifico che e ormai maggiorenni, non siano economicamente indipendenti (cfr. ricorso Per_1 Per_2
introduttivo e comparsa di costituzione e risposta). Del resto, anche il padre ha chiesto quantificarsi il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Più nel dettaglio, con la comparsa di costituzione e risposta, la madre ha chiarito che i ragazzi frequentano entrambi l'università a NO (in corso di causa però il figlio maggiore ha concluso l'università, come si ricava dalla testimonianza del fratello . Per_2
La madre ha dichiarato, inoltre, che per mantenere ciascun figlio a NO sono necessari circa
600 euro al mese, oltre alle spese per i viaggi da e per la Sardegna che comportano una spesa
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 7 annuale per ciascun figlio di circa 750 euro.
Tali allegazioni non sono state specificamente contestate dal ricorrente né con le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.1.2021 né in prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ove si rinviene solo una contestazione generica.
Inoltre, merita aggiungere che, se i figli vivono a NO presso una casa dello studente per attendere ai rispettivi corsi di universitari di studio, non è contestato che essi siano ancora dipendenti, anche sotto il profilo abitativo, dalla madre.
Il padre, in sede d'interrogatorio formale, ha, infatti, ammesso che il figlio maggiore prima della pandemia viveva stabilmente a NO ma che tornava a Nuoro circa tre volte all'anno,
utilizzando la tratta area Olbia-NO e che, durante il 2020, tornato in Sardegna, è andato almeno tre volte a NO per il disbrigo di pratiche burocratiche.
Questi elementi di fatto sono stati confermati anche dai testi e e fanno Per_1 Persona_2
ritenere che, comunque, vi sia ancora un legame stabile con la residenza materna.
A ciò deve aggiungersi che, in corso di causa, la situazione è, in parte, mutata perché ha Per_1
concluso gli studi universitari, come ha dichiarato, durante la testimonianza, dal fratello Per_2
anche se non è provato che abbia lasciato NO. Per_1
V'è, dunque, questione solo sulla quantificazione dell'assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti in proporzione alla situazione economica di entrambi i genitori.
Il è titolare di rendita ai sensi del DPR 1124/1965 per un infortunio sul lavoro occorso nel Pt_1
1988 (certificato Inail del 1.9.2005) e ha dimostrato, altresì, di essere stato riconosciuto invalido civile, con provvedimento della commissione medica del 13.5.2015, con riduzione della capacità
lavorativa del 74%, (cfr. verbale della commissione medica, con la precisazione che non v'è
esonero dalla visita di revisione fissata ad un anno di distanza). Egli ha dichiarato di vivere con circa 600 euro al mese, percepiti a titolo di provvidenza pubbliche (senza produrre documentazione in ordine a tali redditi), e di vivere, unitamente alla sua attuale compagna sig.ra
, in un alloggio ERP in Silanus, alla via Gennargentu n. 7, per il quale paga un Persona_3
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 8 canone di locazione di euro 634,08 annui (doc. 6). Il ricorrente ha altresì prodotto, a riprova del fatto di non poter lavorare, il provvedimento del magistrato di sorveglianza del 13.3.2020 (cfr.
doc. 5 del ricorrente), che consente al l'esecuzione della pena detentiva in regime di Pt_1
detenzione domiciliare (nel provvedimento si dà atto, peraltro, che il stava scontando una Pt_1
pena detentiva per i reati di detenzione, coltivazione e cessione di sostanza stupefacente commessi fra il 5.11.2015 e il 25.5.2018).
Dalla relazione della Guardia di Finanza si ricava che il è titolare di impresa agricola Pt_1
individuale, avviata in data 17.5.2021, che, per l'anno 2020, ha percepito redditi da lavoro presso la casa circondariale di Alghero pari ad € 221,32, redditi erogati dall'Inps pari ad € 6.932,51,
redditi erogati dall'Inail pari ad € 3870,0, che egli risultata titolare di due finanziamenti accesi nel
2007 e nel 2017, che risulta titolare di un conto corrente e di due conti deposito presso
[...]
e di una carta postepay, che risulta intestatario di 4 veicoli, fra cui un autocarro e un CP_2
rimorchio e che, infine, risulta proprietario di piccole quote di terreni, di estensione inferiore all'ettaro, in agro di Silanus.
Per quanto riguarda la situazione economica della madre, ella non ha documentato alcunché sulla sua situazione economica;
ha solo dichiarato di aver svolto lavoretti e di essere stata aiutata economicamente, per mantenere i figli, dalla madre, dalla sorella, da amici e dal proprio fidanzato.
Dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che la non ha svolto attività lavorativa, che CP_1
ha percepito, nel 2020, circa € 1.182 per contributo per l'alloggio e circa € 10.590 per reddito di cittadinanza, che ha percepito, nel 2021, circa € 332 per buoni spesa e circa € 12.227 per reddito di cittadinanza, che paga un canone mensile di locazione pari a circa 500 euro, che è proprietaria della quota di 1/9 di un fabbricato ad Orotelli, che è comproprietaria di un autoveicolo e, infine,
che è titolare di numerosi rapporti bancari, meglio indicati nella relazione in atti.
Alla luce degli elementi di fatto come sopra raccolti, è verosimile che il mantenimento di due figli a NO, nonostante non vi siano state spese di locazione perché entrambi i figli alloggiano presso la casa dello studente, sia superiore, per ciascuno, a 500 euro al mese. Sul punto occorre
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 9 aggiungere che se è provato che abbia concluso l'università, non è altrettanto Persona_1
provato che egli abbia fatto stabilmente ritorno da NO.
È altrettanto presumibile, visto che il ricorrente non ha provato di aver contribuito al mantenimento dei propri figli dopo il 2012, che la madre abbia fatto, pressoché integralmente,
fronte al mantenimento dei figli sia mediante le pubbliche provvidenze che ha percepito (da considerarsi diminuite per l'effetto del pagamento del canone di locazione) sia, e soprattutto,
mediante gli aiuti economici, probabilmente cospicui, da parte della madre, della sorella e del proprio fidanzato (come dichiarato a p. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Quest'ultima circostanza è confermata dai testi e in riposta al capo d Per_1 Persona_2
(«vero che al fine di assicurare i mezzi di sostentamento ai figli e Controparte_1
consentirgli di realizzare le proprie aspirazioni, ha svolto nel corso degli anni lavoretti saltuari
e si è sempre fatta aiutare chiedendo prestiti infruttiferi ai propri familiari ( la propria madre e
la sorella ) e a terzi con cui aveva e ha relazioni amicali») e soprattutto dal compagno convivente della madre, il teste che ha risposto: Testimone_3
D'altra parte, ai fini della determinazione della situazione economica della rilevante per CP_1
determinare il suo contributo per il mantenimento dei figli, non possono computarsi le elargizioni dei familiari (arg. da Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17805 del 21/06/2023) o del compagno (arg.
da Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17043 del 03/08/2007, massimata: «ai fini della determinazione
dell'assegno di mantenimento del figlio minore, dovuto al coniuge divorziato ed affidatario della
prole, non incide la circostanza che il genitore affidatario conviva "more uxorio" con altra
persona, la quale contribuisca alle spese di mantenimento del minore»).
Quanto alla situazione economica del padre, essa risulta essere leggermente migliore rispetto a quella da lui rappresentata.
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 10 Dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che il abbia avviato un'attività d'impresa Pt_1
agricola individuale e che sia intestatario anche di due mezzi meccanici da lavoro (un autocarro e un rimorchio). Alla luce di quest'emergenza documentale può ritenersi che il , nonostante Pt_1
abbia un'invalidità del 74%, non sia incapace di compiere un'attività lavorativa in ambito agricolo e, in questo senso, trovano conferma le specifiche contestazioni della resistente che, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che il svolgeva lavori in campagna o Pt_1
come muratore. Questi ultimi fatti sono riscontrati anche dai testi e . Per_1 Persona_2
ha confermato il capitolo c («vero che già nei tempi in cui era occupato presso la Persona_1
LEGLER S.P.A.,( che prima del fallimento non corrispondeva da diverso tempo gli stipendi )
per mantenere se stesso e la famiglia svolgeva abitualmente lavori saltuari Parte_1
come operaio generico e muratore») pur chiarendo che all'epoca aveva 5-7 anni e anche il fratello pur dicendo che all'epoca era davvero piccolo, ha riferito di ricordare che il padre Per_2
faceva altri lavori oltre a quello ufficiale.
Il teste ha confermato il capitolo e («vero che già da prima della Persona_1 Parte_1
separazione, per avere qualche entrata, ha sempre accettato di svolgere lavori nel settore
agricolo per conto terzi in agro di Silanus e Bolotana e nell'ambito degli stessi comuni, come
muratore») e, riferendosi al periodo precedente rispetto all'inizio dell'università a NO, ha dichiarato che il padre si dava da fare a volte saltuariamente, a volte non saltuariamente. Il fratello inoltre, ha riferito di ricordare che il padre svolgeva qualche lavoro ma di non riuscire Per_2
ad essere più specifico perché era piccolo e perché viveva a Orotelli.
Le testimonianze dei fratelli unitamente al fatto che il ha avviato un'impresa Pt_1 Pt_1
agricola nel 2021 (cfr. relazione della Guardia di Finanza) consentono l'accertamento di una capacità lavorativa del nel settore agricolo. Pt_1
Per quanto riguarda le somme erogate dall'Inps e dall'Inail al , esse hanno consentito, per Pt_1
l'anno 2020, un reddito mensile di circa 900 euro, da cui occorre detrarre le spese per la locazione in alloggio popolare (poco più di 50 euro al mese). Si tratta di un'entrata certamente contenuta
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 11 ma, invero, superiore, per circa 300 euro, rispetto a quella dichiarata e da tale elemento occorre trarre anche un argomento di prova in senso sfavorevole al . Pt_1
Si segnala, infine, che in corso di giudizio la detenzione domiciliare del si è Pt_1
verosimilmente conclusa, visto che il fine pena era previsto per il 27.6.2021 (doc. 5 del ricorrente).
In definitiva, tenuto conto delle esigenze di mantenimento dei figli, studente Per_2
universitario a NO e , che, pur avendo concluso il corso di studi universitari non risulta Per_1
aver lasciato NO, del fatto che il tenore di vita goduto dal nucleo familiare durante la convivenza non fosse verosimilmente agiato, valutate le condizioni economiche dei genitori,
come sopra ricostruite, si ritiene di porre a carico di un assegno periodico per il Parte_1
mantenimento dei figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, pari ad € 200,00 per ciascun figlio, oltre alla rivalutazione annuale all'indice Istat FOI.
Le spese straordinarie c.d. routinarie, da individuarsi in base alle linee guida del CNF del 2017,
(ad es. per tasse universitarie e spese mediche di controllo) debbono essere ripartite al 50% fra i genitori (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 7169 del 2024).
Tali somme sono dovute a far data dal deposito del ricorso (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n.
17570 del 20/06/2023) e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica effettiva di ciascun figlio.
Visto che entrambi i genitori hanno concluso nel senso che il pagamento dell'assegno periodico dev'essere effettuato nelle mani di ciascun figlio maggiorenne, il padre è tenuto a pagare l'assegno periodico direttamente a ciascun figlio entro il 5 di ogni mese.
10. Rilevato che il è risultato soccombente in relazione alla domanda riconvenzionale della Pt_1
madre mentre le parti hanno concluso in maniera analoga in ordine alla domanda di divorzio, si compensano per la metà le spese di lite e si pone a carico di la restante metà Parte_1
delle spese che viene liquidata come segue.
Ritenuto che la causa sia di valore indeterminabile, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, ritenuto che la causa sia di bassa complessità in base ai criteri dell'art. 4 del DM 55/2014
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Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 12 e applicati, quindi, i medi tabellari ridotti del 50%, si liquida in favore di , al Controparte_1
netto della compensazione, la somma di € 1904,5 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, per onorari d'avvocato.
Le spese di lite sono dovute direttamente ad e non all'Erario perché occorre Controparte_1
revocare, come da separato decreto, l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Infatti, il limite di reddito, previsto dall'art. 76 TU spese di giustizia per l'anno 2021 era pari ad
€ 11.746,68 e dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che abbia percepito Controparte_1
a titolo di reddito di cittadinanza, per l'anno 2021, la somma di € 12.227,78 cui devono sommarsi,
a norma dell'art. 76 del TU spese di giustizia, anche i redditi del compagno convivente (cfr.
testimonianza teste . Tes_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) condanna a pagare, entro il 5 di ogni mese, un assegno periodico mensile di Parte_1
200,00 euro, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI, direttamente a ciascun figlio.
2) condanna a contribuire per il 50% alle spese straordinarie dei figli maggiorenni, Parte_1
da individuarsi come da Linee Guida del CNF del 2017;
3) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna a pagare ad la Parte_1 Controparte_1
restante metà delle spese di lite che si liquidano in € 1904,5 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva,
se dovuta, e oltre alla metà delle spese vive prenotate a debito.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 21.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 663/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 13