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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/10/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 3837/2019
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 3837/2019
promosso da
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difeso dall'avv. Generoso Baio, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
nei confronti di
(c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
oltre che di
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Boninfante, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
preso atto che l'udienza del 9.10.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 3837/2019 vertente
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difeso dall'avv. Generoso Baio, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
E
(c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Boninfante, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio e la Controparte_3
Compagnia Assicuratrice, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il sinistro occorso è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'autocarro tg. NA T42666 di proprietà della società Controparte_1
condotto nell'occasione dall'autista sig. ed assicurato con la
[...] Controparte_4 [...] polizza n. 116.12.00732328; - Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro al CP_5 risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro de quo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. A fondamento della pretesa dava atto: che nel mese di aprile dell'anno 2015 la , con sede in S. Controparte_6
ON IL, richiedeva ad essa attrice una fornitura di n. 870 casse di meloni, per un importo complessivo pari ad € 19.905,00, giusta fattura versata in atti;
che in data 28.04.2015 la merce veniva prelevata dall'autotrasportatore per essere trasportata presso la sede della Persona_1 [...]
; che in data 15.09.2015, l'attrice sollecitava il pagamento della fattura e solo in tale Controparte_6 occasione veniva resa edotta che la merce era andata dispersa a causa di un sinistro avvenuto all'interno del mercato ortofrutticolo di Milano al momento dello scarico;
che, quindi, la ditta
, con propria comunicazione del 25.09.2015, richiedeva l'emissione di una nota di credito CP_6
a storno della fattura e contestualmente comunicava alla società deducente i dati dell'automezzo responsabile del sinistro, di proprietà della , condotto nell'occasione dall'autista Controparte_3 ed assicurato con la polizza n. 116.12.00732328; che Controparte_4 Controparte_5
l'attrice inoltrava formale richiesta di risarcimento danni alla Compagnia assicuratrice, contestualmente, l'autista dell'autocarro inviava all'assicurazione della denuncia con la CP_1 quale riconosceva la sua esclusiva responsabilità nella causazione del fatto lesivo;
che la richiesta di risarcimento avanzata in nome per conto della restava priva di riscontro Parte_1 positivo, per cui adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio economico subìto.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione si costituiva la Compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto alla luce delle circostanze ed argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto con la conclusione del contratto di vendita della merce e con l'affido della stessa al trasportatore, la predetta apparteneva al compratore;
dunque, con la conclusione del contratto di trasporto, il vettore risultava Controparte_6 essere l'effettivo responsabile della perdita delle cose consegnategli per il trasporto, con il consequenziale difetto di legittimazione passiva di essa Compagnia. Nel merito evidenziava il difetto di prova del fatto storico generatore del sinistro, della dinamica di verificazione dello stesso, per come descritta in citazione, al pari della prova rigorosa del danno subito dalla società attrice. Ciò posto, alla luce delle doglianze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, rassegnava le seguenti conclusioni:“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione, eccezione e difesa, respingere l'avversa domanda, dichiarando la carenza di legittimazione attiva della società cooperativa attrice, la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, perché l'avversa domanda è infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'incauta e temeraria Soc. coop. NAL al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
Ripristinata l'integrità del contraddittorio, la convenuta restava Controparte_3 contumace.
Concessi i termini istruttori ed assunta la prova testimoniale, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 9.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre precisare che la Società attrice ha agito in giudizio invocando la responsabilità extra- contrattuale della Società convenuta, proprietaria del veicolo responsabile del sinistro, non già una responsabilità contrattuale derivante dal contratto di trasporto in essere col proprio vettore.
Invero, l'art. 144 del D.Lgs. 209/2005 (c.d. "Codice delle assicurazioni private") riconosce al danneggiato il diritto di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro medesimo e ciò entro i limiti delle somme per cui è stipulato il contratto assicurativo. Secondo la giurisprudenza, nessuna tipologia di danno è esclusa dalla norma in parola atteso che l'unico presupposto per l'esercizio dell'azione in oggetto è che il sinistro sia causato dalla circolazione di un veicolo per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione. Infatti, le uniche condizioni necessarie ai fini della risarcibilità dello stesso sono che esso sia conseguenza immediata e diretta del sinistro ex art. 1223 c.c. e che il suo valore sia ricompreso entro i limiti delle somme per cui è stata stipulata l'assicurazione (cfr. Trib.
Bologna, 3 agosto 2022, n. 2143).
A siffatta concezione della nozione di danno risarcibile ex art. 144 D.Lgs. 209/2005, corrisponde una altrettanto ampia e generica definizione di danneggiato del sinistro, nozione che, come sottolineato dalla Cassazione, ricomprende anche gli eredi o finanche il datore di lavoro che abbia subito un danno in conseguenza del sinistro del dipendente. Più segnatamente, nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo, in relazione al quale l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l'incidente medesimo (Cass., 15 settembre
2003, n. 13549; Cass. 21 ottobre 1991 n. 11100).
Orbene, nella fattispecie sub iudice, in applicazione dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005, sussiste la legittimazione attiva della Società attrice, unitamente alla legittimazione passiva della Compagnia assicuratrice, quale impresa di assicurazione del responsabile civile, correttamente convenuta in giudizio.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, evocata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
Al riguardo è da rilevare il difetto assoluto di prova documentale in ordine alla dinamica di verificazione del sinistro e di quantificazione del danno richiesto in via risarcitoria. Manca, invero, in atti, una relazione di incidente stradale redatta nelle immediatezze della verificazione dell'occorso, ovvero una consulenza tecnica di parte descrittiva dei danni subiti alla merce trasportata, unitamente ad un corredo fotografico da cui avrebbe potuto accertarsi, all'esito dell'espletamento di una più articolata fase istruttoria, quanto all' an, che il sinistro in esame fosse causalmente riconducibile alla responsabilità del conducente del mezzo di proprietà convenuta. Del pari, e sotto ulteriore aspetto, la quantificazione operata da parte attrice nel proprio atto introduttivo, sub specie di danno da perdita della merce trasportata, è sfornita di supporto probatorio, non potendo all'uopo la documentazione allegata all'atto di citazione, ovvero le risultanze istruttorie raccolte in sede di prova testimoniale, lacunose, supplire al difetto di prova dell'ammontare del danno richiesto.
A fronte della scarna documentazione allegata da parte attrice, in difetto assoluto di prova sulla modalità di verificazione del sinistro e sull'esatto ammontare del danno subito - di cui, peraltro,
l'attore veniva reso edotto solo in data 15.09.2015, a distanza di oltre quattro mesi dalla presa in carico della merce da parte dell'autotrasportatore della Società convenuta – la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, evocata in giudizio e non costituitasi;
rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore a rifondere alla Compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di euro 3.387,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge;
nulla per le spese in favore della convenuta rimasta contumace in giudizio, rispetto alla quale alcun rimborso delle spese di lite può esserle riconosciuto.
Nocera Inferiore,30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 3837/2019
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 3837/2019
promosso da
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difeso dall'avv. Generoso Baio, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
nei confronti di
(c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
oltre che di
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Boninfante, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
preso atto che l'udienza del 9.10.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 3837/2019 vertente
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difeso dall'avv. Generoso Baio, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
E
(c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Boninfante, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio e la Controparte_3
Compagnia Assicuratrice, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il sinistro occorso è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'autocarro tg. NA T42666 di proprietà della società Controparte_1
condotto nell'occasione dall'autista sig. ed assicurato con la
[...] Controparte_4 [...] polizza n. 116.12.00732328; - Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro al CP_5 risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro de quo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. A fondamento della pretesa dava atto: che nel mese di aprile dell'anno 2015 la , con sede in S. Controparte_6
ON IL, richiedeva ad essa attrice una fornitura di n. 870 casse di meloni, per un importo complessivo pari ad € 19.905,00, giusta fattura versata in atti;
che in data 28.04.2015 la merce veniva prelevata dall'autotrasportatore per essere trasportata presso la sede della Persona_1 [...]
; che in data 15.09.2015, l'attrice sollecitava il pagamento della fattura e solo in tale Controparte_6 occasione veniva resa edotta che la merce era andata dispersa a causa di un sinistro avvenuto all'interno del mercato ortofrutticolo di Milano al momento dello scarico;
che, quindi, la ditta
, con propria comunicazione del 25.09.2015, richiedeva l'emissione di una nota di credito CP_6
a storno della fattura e contestualmente comunicava alla società deducente i dati dell'automezzo responsabile del sinistro, di proprietà della , condotto nell'occasione dall'autista Controparte_3 ed assicurato con la polizza n. 116.12.00732328; che Controparte_4 Controparte_5
l'attrice inoltrava formale richiesta di risarcimento danni alla Compagnia assicuratrice, contestualmente, l'autista dell'autocarro inviava all'assicurazione della denuncia con la CP_1 quale riconosceva la sua esclusiva responsabilità nella causazione del fatto lesivo;
che la richiesta di risarcimento avanzata in nome per conto della restava priva di riscontro Parte_1 positivo, per cui adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio economico subìto.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione si costituiva la Compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto alla luce delle circostanze ed argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto con la conclusione del contratto di vendita della merce e con l'affido della stessa al trasportatore, la predetta apparteneva al compratore;
dunque, con la conclusione del contratto di trasporto, il vettore risultava Controparte_6 essere l'effettivo responsabile della perdita delle cose consegnategli per il trasporto, con il consequenziale difetto di legittimazione passiva di essa Compagnia. Nel merito evidenziava il difetto di prova del fatto storico generatore del sinistro, della dinamica di verificazione dello stesso, per come descritta in citazione, al pari della prova rigorosa del danno subito dalla società attrice. Ciò posto, alla luce delle doglianze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, rassegnava le seguenti conclusioni:“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione, eccezione e difesa, respingere l'avversa domanda, dichiarando la carenza di legittimazione attiva della società cooperativa attrice, la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, perché l'avversa domanda è infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'incauta e temeraria Soc. coop. NAL al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
Ripristinata l'integrità del contraddittorio, la convenuta restava Controparte_3 contumace.
Concessi i termini istruttori ed assunta la prova testimoniale, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 9.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre precisare che la Società attrice ha agito in giudizio invocando la responsabilità extra- contrattuale della Società convenuta, proprietaria del veicolo responsabile del sinistro, non già una responsabilità contrattuale derivante dal contratto di trasporto in essere col proprio vettore.
Invero, l'art. 144 del D.Lgs. 209/2005 (c.d. "Codice delle assicurazioni private") riconosce al danneggiato il diritto di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro medesimo e ciò entro i limiti delle somme per cui è stipulato il contratto assicurativo. Secondo la giurisprudenza, nessuna tipologia di danno è esclusa dalla norma in parola atteso che l'unico presupposto per l'esercizio dell'azione in oggetto è che il sinistro sia causato dalla circolazione di un veicolo per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione. Infatti, le uniche condizioni necessarie ai fini della risarcibilità dello stesso sono che esso sia conseguenza immediata e diretta del sinistro ex art. 1223 c.c. e che il suo valore sia ricompreso entro i limiti delle somme per cui è stata stipulata l'assicurazione (cfr. Trib.
Bologna, 3 agosto 2022, n. 2143).
A siffatta concezione della nozione di danno risarcibile ex art. 144 D.Lgs. 209/2005, corrisponde una altrettanto ampia e generica definizione di danneggiato del sinistro, nozione che, come sottolineato dalla Cassazione, ricomprende anche gli eredi o finanche il datore di lavoro che abbia subito un danno in conseguenza del sinistro del dipendente. Più segnatamente, nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo, in relazione al quale l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l'incidente medesimo (Cass., 15 settembre
2003, n. 13549; Cass. 21 ottobre 1991 n. 11100).
Orbene, nella fattispecie sub iudice, in applicazione dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005, sussiste la legittimazione attiva della Società attrice, unitamente alla legittimazione passiva della Compagnia assicuratrice, quale impresa di assicurazione del responsabile civile, correttamente convenuta in giudizio.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, evocata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
Al riguardo è da rilevare il difetto assoluto di prova documentale in ordine alla dinamica di verificazione del sinistro e di quantificazione del danno richiesto in via risarcitoria. Manca, invero, in atti, una relazione di incidente stradale redatta nelle immediatezze della verificazione dell'occorso, ovvero una consulenza tecnica di parte descrittiva dei danni subiti alla merce trasportata, unitamente ad un corredo fotografico da cui avrebbe potuto accertarsi, all'esito dell'espletamento di una più articolata fase istruttoria, quanto all' an, che il sinistro in esame fosse causalmente riconducibile alla responsabilità del conducente del mezzo di proprietà convenuta. Del pari, e sotto ulteriore aspetto, la quantificazione operata da parte attrice nel proprio atto introduttivo, sub specie di danno da perdita della merce trasportata, è sfornita di supporto probatorio, non potendo all'uopo la documentazione allegata all'atto di citazione, ovvero le risultanze istruttorie raccolte in sede di prova testimoniale, lacunose, supplire al difetto di prova dell'ammontare del danno richiesto.
A fronte della scarna documentazione allegata da parte attrice, in difetto assoluto di prova sulla modalità di verificazione del sinistro e sull'esatto ammontare del danno subito - di cui, peraltro,
l'attore veniva reso edotto solo in data 15.09.2015, a distanza di oltre quattro mesi dalla presa in carico della merce da parte dell'autotrasportatore della Società convenuta – la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, evocata in giudizio e non costituitasi;
rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore a rifondere alla Compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di euro 3.387,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge;
nulla per le spese in favore della convenuta rimasta contumace in giudizio, rispetto alla quale alcun rimborso delle spese di lite può esserle riconosciuto.
Nocera Inferiore,30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire