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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/11/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Procedimenti riuniti N. R.G. 1303/2021 e 1070/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. LE OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti aventi a oggetto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (n. 1303/2021
R.G.), opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. e opposizione ex art. 619 c.p.c. (n. 1070/2022
R.G.) promossi da c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe La Masa e Pier Franco Romano del foro IE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in IE, Palazzo Rivetti, via Repubblica n. 4, come da procure telematiche in calce agli atti di citazione in opposizione
Parte attrice opponente contro c.f. , c.f. , e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
, c.f. , tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, CP_3 C.F._4 dall'avv. Paolo Bastianini del foro di Grosseto e dall'avv. Stefano Pagani del foro di IE ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo difensore in IE, via Orfanotrofio n. 37, come da procure telematiche in calce alle comparse di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
CONCLUSIONI
(come da provvedimento in data 10.6.2025)
Parte attrice opponente: “Dato preliminarmente atto dell'intervenuta vendita giudiziaria del compendio immobiliare sottoposto a pignoramento nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare pagina 1 di 13 rubricata al n° 29/2022 R.G.E., in relazione alla quale il sig. si riserva ogni più Parte_1 ampia domanda ed azione risarcitoria;
Previo accertamento della mancanza della notifica del titolo esecutivo e per i motivi esposti in narrativa, dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto datato 11.10.2021 e notificato al sig. in data 23.11.2021 (data di ricevimento della “recommandè avec Parte_1 avis de reception n° de l'envoi 1A 178 095 3669 2”).
Il tutto con ogni conseguente ed inerente provvedimento di Legge e di rito.
2) Quanto all'opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c., per i motivi tutti esposti nella narrativa degli scritti difensivi, dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia ex tunc di tutti gli atti della procedura espropriativa immobiliare ivi opposta.
Il tutto con ogni conseguente ed inerente provvedimento di Legge e di rito, ivi incluso l'ordine di cancellazione di qualsivoglia trascrizione in odio al sig. Parte_1
3) Quanto all'opposizione ex art. 619 c.p.c., darsi atto dell'avvenuta accettazione con beneficio di inventario da parte del sig. dell'eredità morendo dismessa dal defunto nipote Parte_1
giusto verbale di inventario redatto dal Notaio in IE, Dott. in Controparte_4 Persona_1 data 13.04.2015 (Repertorio n. 154350 – Raccolta n. 406769), e conseguentemente, per l'effetto, dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia ex tunc di tutti gli atti della procedura espropriativa immobiliare ivi opposta. SEMPRE ED IN OGNI CASO: Col favore delle spese e delle competenze processuali, oltre oneri accessori come per Legge”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, respingere le domande tutte spiegate dal Sig. nei confronti dei comparenti in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
Con condanna di controparte ex art. 96, comma 1, c.p.c. al risarcimento del danno patito da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
***
Premesso che
- i procedimenti per cui è causa hanno a oggetto, rispettivamente, un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (n. 1303/2021 R.G.) e opposizioni ai sensi degli artt. 615, secondo comma,
c.p.c. e 619 c.p.c. (n. 1070/2022 R.G.), poi riuniti con provvedimento in data 6.6.2024, che traggono origine dalla procedura esecutiva immobiliare n. 29/2022 R.G.E., inizialmente sospesa ex art. 600 c.p.c.
e 81 disp. att c.p.c. per l'instaurazione del giudizio divisionale endoesecutivo e, infine, dichiarata definita con provvedimento in data 31.10.2024;
- per ciascuno dei procedimenti riuniti si riportano sommariamente le difese svolte1:
pagina 2 di 13 A) Procedimento n. 1303/2021 R.G.
- con atto di citazione in opposizione proposto ex art. 617 c.p.c., parte opponente ha chiesto dichiararsi la nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto “datato 11.10.2021 e notificato al sig.
[...]
in data 23.11.2021 (data di ricevimento della reccomandé avec avis de réception n. de Pt_1
l'envoi 1° 178 095 3669 2)”;
- a tal fine parte opponente ha eccepito che l'atto di precetto “non presenta in allegato il titolo esecutivo”, nella specie consistente nel decreto ingiuntivo n. 20/2019, emesso dal Tribunale di Grosseto
e dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., non risultando infatti il predetto titolo mai stato notificato all'opponente in quanto “dichiaratamente allegato e inserito nella busta di spedizione postale” relativa a un precedente atto di precetto datato 16.1.2019, la cui notifica è però stata dichiarata nulla dal Tribunale di IE, con sentenza n. 381/2021 emessa all'esito di giudizio di opposizione all'esecuzione (procedimento n. 1162/2020 R.G.) e non oggetto di gravame;
- parte opponente ha quindi richiamato il contenuto e la motivazione della citata sentenza, che ha riconosciuto che “l'opponente (sic. non possa ritenersi domiciliato, né di fatto, né Parte_1 per elezione presso l'indirizzo cui gli atti giudiziari gli sono stati notificati” e ha, pertanto, concluso nel senso di dichiarare la nullità / invalidità / inefficacia dell'atto di precetto oggetto del presente procedimento per violazione del disposto sia dell'art. 479, primo comma, c.p.c., secondo cui
“l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto” sia dell'art. 480, secondo comma, c.p.c., ai sensi del quale “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente”;
- nel procedimento si è tempestivamente costituita la parte convenuta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
- parte convenuta ha sul punto evidenziato che:
• “il sig. dante causa degli odierni comparenti, era creditore del sig. Persona_2 CP_4
dante causa dell'odierno attore, per la somma di € 77.920,52 in forza di atto di
[...]
precetto allo stesso notificato in forza del verbale di conciliazione n.ro 47/2008, dai medesimi
pagina 3 di 13 sottoscritti all'udienza del 24/6/2008 di fronte al Giudice del Tribunale di IE nella causa civile iscritta al n. ro 2989/2007 R.G.”;
• “a seguito del decesso del debitore originario, sig. il sig. Controparte_4 Parte_1 accettava l'eredità del primo con beneficio di inventario redatto dal Notaio in Persona_1 data 13/04/15” e “non appena avuta notizia dell'accettazione beneficiata, il sig. Persona_2
chiedeva formalmente al sig. di voler rendere il conto della amministrazione dei Parte_1
beni del de cuius” e proponendo a tal fine domanda ex artt. 496 e 497 c.c.;
• stante l'inutile decorso del termine assegnato per rendere il conto dell'amministrazione, “con ricorso monitorio depositato in data 14.12.2018, il sig. chiedeva e otteneva dal Persona_2
Tribunale di Grosseto l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 497 c.c. veniva ingiunto al sig. il Parte_1 pagamento della somma di € 77.920,52, oltre interessi e spese del monitorio”;
• “con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 28.05.2019” veniva quindi instaurata una prima procedura esecutiva immobiliare in danno dell'odierno opponente (n. 44/2019
R.G.E.), nell'ambito della quale si originava il giudizio di opposizione all'esecuzione, poi definito con sentenza del Tribunale di IE n. 381/2021, con la quale è stata accertata e dichiarata “la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento impugnati”, non oggetto di gravame;
• l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta è infondata per essere infatti l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'unico rimedio esperibile a fronte di una riscontrata nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (cita alcuni precedenti giurisprudenziali, tra cui ad es. Cass., n. 9050/2020);
- come sopra anticipato, con provvedimento in data 6.6.2024, è stata disposta la riunione al procedimento n. 1303/2021 R.G. di quello avente n. 1070/2022 R.G., inizialmente assegnato ad altro giudice, in conseguenza della ravvisata connessione oggettiva e soggettiva;
B) Procedimento n. 1070/2022 R.G.
- con atto di citazione in opposizione ex artt. 615, secondo comma, c.p.c. e 619 c.p.c., parte opponente ha esposto, in sintesi, quanto segue:
• “in via preliminare”, la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in conseguenza dell'avvenuta proposizione, innanzi al Tribunale di Grosseto, di un giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il provvedimento monitorio esecutivamente azionato;
pagina 4 di 13 • nel merito dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c., la nullità, illegittimità e/o inefficacia della procedura esecutiva immobiliare instaurata (n. 29/2022 R.G.E.) per la nullità dell'atto di precetto, risultando infatti il titolo esecutivo notificato in luogo non riconducibile alla residenza o domicilio dell'odierno opponente, come accertato nella sentenza del Tribunale di IE n. 381/2021, riproponendo pertanto le medesime argomentazioni svolte nel giudizio n.
1303/2021 R.G., come sopra sommariamente descritte, e in ogni caso la mancanza di “un valido titolo esecutivo”, con integrale richiamo per relationem sul punto alle difese svolte nel giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. instaurato innanzi al Tribunale di Grosseto;
• nel merito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., l'insussistenza dei presupposti per la “decadenza dal beneficio d'inventario per l'eredità morendo dismessa dal defunto nipote CP_4
, evidenziando a tal fine che “tutte le notifiche eseguite nell'ambito del relativo
[...] procedimento di Volontaria Giurisdizione” sono state effettuate “all'indirizzo che il Tribunale di
IE ha già dichiarato non essere né domicilio né residenza del sig. il quale Parte_1 non ha potuto, pertanto, rappresentare al designato Giudice l'avvenuto tempestivo deposito del rendiconto dell'eredità beneficiata”, con conseguente illegittima “sottoposizione al vincolo pignoratizio” di “beni personali del signor non aggredibili in ragione del Parte_1 citato beneficio d'inventario”;
- con provvedimento in data 10.1.2023, emesso nell'ambito del procedimento n. 1070/2022 R.G. dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, nonché con provvedimenti di analogo tenore in data
11.12.2023 e 11.11.2024, emessi rispettivamente nel procedimento n. 1303/2021 R.G. e nell'ambito dei procedimenti riuniti, è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., reiteratamente proposta dall'odierna parte opponente2, ai quali può essere fatto integrale richiamo nella presente sede;
2 Nei predetti provvedimenti è stata rilevata l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295
c.p.c. tra il giudizio di opposizione all'esecuzione e il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., posto che “tra i due procedimenti non vi è pregiudizialità in senso tecnico giuridico (ex art. 295 c.p.c. ed ex art. 337 c.p.c. comma 2) in quanto l'opposizione non può dipendere dall'esito del giudizio di cognizione” perché “ciò equivarrebbe a far discendere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva dall'esito dell'accertamento devoluto al giudice della cognizione: il che non è ammesso” – cfr. in particolare il provvedimento in data 11.11.2024 e la giurisprudenza ivi richiamata.
pagina 5 di 13 - per l'impossibilità di addivenire a una soluzione bonaria della complessiva vertenza3 e in assenza di attività istruttoria, in ogni caso non richiesta, i procedimenti riuniti sono stati infine trattenuti in decisione con provvedimento in data 10.6.2025, con assegnazione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.;
considerato che
- i procedimenti possono essere definiti sulla base del compendio probatorio in atti, non avendo in ogni caso le parti formulato istanze istruttorie;
A) in relazione al procedimento di opposizione ex art. 617 c.p.c. (n. 1303/2021 R.G.)
- come sopra anticipato, parte opponente ha proposto un'opposizione ex art. 617 c.p.c. eccependo la nullità/invalidità/inefficacia, per violazione degli artt. 479, primo comma, e 480, secondo comma, cp.c., dell'atto di precetto “datato 11.10.2021 e notificato al sig. in data 23.11.2021 (data Parte_1 di ricevimento della reccomandé avec avis de réception n. de l'envoi 1° 178 095 3669 2)”, in particolare perché tale atto di precetto “non presenta in allegato il titolo esecutivo”, nella specie consistente nel decreto ingiuntivo n. 20/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto e dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.;
- ancora secondo la prospettazione di parte opponente, il predetto titolo non è mai stato notificato all'opponente in quanto “dichiaratamente allegato e inserito nella busta di spedizione postale” relativa a un precedente atto di precetto datato 16.1.2019, la cui notifica è però stata dichiarata nulla dal
Tribunale di IE, con sentenza n. 381/2021 emessa all'esito di giudizio di opposizione (n. 1162/2020
R.G.), non oggetto di gravame, perché notificato in luogo, nella specie nel comune di Sandigliano, ove però “l'opponente (sic. non possa ritenersi domiciliato, né di fatto, né per elezione”; Parte_1
- parte convenuta ha invece chiesto il rigetto dell'opposizione, richiamando sul punto il principio giurisprudenziale che individua nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'unico rimedio esperibile nel caso di riscontrata nullità della notificazione del titolo esecutivo, qualora lo stesso sia costituito da un decreto ingiuntivo;
- ciò posto, si osserva in primo luogo che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c. può essere eccepito che il processo pagina 6 di 13 esecutivo è viziato da invalidità formale allorché esso “sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto”4;
- tale principio deve tuttavia essere coordinato con la speciale disciplina prevista per il caso in cui il titolo esecutivo consista in un decreto ingiuntivo, avendo infatti la giurisprudenza di legittimità da tempo affermato che “in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma”5;
- in particolare, è stato altresì precisato che “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga
l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora, viceversa, l'ingiunto deduca, come avvenuto nella specie, un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza,
l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma”6;
- nel caso che ci occupa, entrambe le parti si sono richiamate alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di IE, n. 381/20217, che ha dichiarato la nullità della notifica del precetto e del decreto ingiuntivo, anche in questa sede esecutivamente azionato, perché effettuate nel comune di Sandigliano, alla via Roma n. 54, luogo tuttavia non riconducibile né alla residenza dell'opponente, perché “da
pagina 7 di 13 quarant'anni pacificamente residente in territorio francese ed iscritto all'AIRE”, né a un domicilio, in mancanza infatti dei presupposti, soggettivi e oggettivi, richiesti dall'art. 43 c.c. per una sua valida elezione;
- dalla motivazione della citata sentenza si evince che il Tribunale ha ritenuto “comprovato che l'attore
(e odierno opponente, ndr) oltre ad essere da quarant'anni pacificamente residente in territorio francese ed iscritto all'AIRE, abbia posto in tale Paese anche il proprio domicilio, essendo presso di esso situato il centro principale della sua vita già da diversi anni”, in assenza dei presupposti per l'elezione di un “domicilio speciale” in Italia nel comune di Sandigliano, ed escluso trattarsi di un'ipotesi di inesistenza della notifica, configurabile invece “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”, richiamando sul punto il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “il luogo in cui la notificazione (…) viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto” (cita sul punto Cass., SU n.
14916/2016 e Cass., SU n. 14917/2016);
- ritiene questo Tribunale che il principio di diritto e le motivazioni a supporto dell'accertata nullità della notifica del decreto ingiuntivo, contenute nella citata sentenza, in ogni caso non oggetto di gravame come concordemente allegato, possano essere in questa sede integralmente condivisi e richiamati, anche agli effetti di cui all'art. 118 disp. att c.p.c., per la correttezza dei relativi assunti8; 8 E ciò malgrado tale pronuncia, contrariamente a quanto dedotto dalla parte opponente, avendo a oggetto una questione processuale quale appunto l'accertata nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto, non sia suscettibile, per tale natura, di produrre un effetto di giudicato in senso sostanziale ma le cui statuizioni e argomentazioni ben possono essere fatte proprie in un successivo giudizio, qualora se ne riconosca la fondatezza, come nella specie. Cfr. ad es. Cass., n. 13603/2021, secondo cui “la pronuncia in rito dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale”. pagina 8 di 13 - la notifica del titolo esecutivo deve pertanto riconoscersi essere viziata da nullità perché effettuata in luogo non riconducibile alla residenza o a un domicilio dell'odierno opponente, non vertendosi invece in un'ipotesi di inesistenza per carenza dei relativi presupposti;
- la correttezza di tale accertamento trova del resto ulteriore riscontro nella sentenza del Tribunale di
Grosseto, emessa all'esito del procedimento di opposizione ex art. 650 c.p.c., nelle more instaurato dall'odierna parte opponente, leggendosi infatti alla pag. 7 della motivazione che “non v'è dubbio che, nel caso di specie, non si verta in ipotesi di inesistenza della notificazione ma di semplice nullità della stessa. A tal proposito può mutuarsi il ragionamento, ben noto alle parti e correttamente svolto dal giudice di IE sulla medesima questione, secondo cui l'inesistenza di una notificazione è da ritenersi configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”9;
- né, come sopra anticipato, risultano essere state formulate in questa sede specifiche contestazioni delle parti sul punto, avendo infatti parte opponente evidenziato l'efficacia di giudicato - e l'incontrovertibilità - della predetta statuizione10 mentre parte convenuta, pur sollecitando un nuovo accertamento, ha comunque motivato l'invocato rigetto dell'opposizione proprio in ragione della dedotta nullità della notifica del titolo esecutivo e del non corretto strumento processuale ex adverso utilizzato;
- ne consegue che, in applicazione del citato e consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso che ci occupa, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non può essere accolta, risultando infatti l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'unico rimedio processuale esperibile a fronte di una dedotta – e anche in questa sede accertata - nullità della notifica del decreto ingiuntivo, quale titolo esecutivamente azionato11; B) in relazione al procedimento di opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. e 619 c.p.c. (n.
1070/2022 R.G.)
- come sopra anticipato, parte opponente ha proposto ulteriore procedimento di opposizione ex artt.
615, secondo comma, e 619 c.p.c., allegando le medesime censure svolte nel procedimento n.
1303/2021 R.G. quanto ai profili di nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
- sul punto possono pertanto essere integralmente richiamate le considerazioni di cui al precedente punto A) in ordine al mezzo processuale utilizzabile a fronte di una dedotta – e accertata – nullità della notifica del decreto ingiuntivo, identificandosi infatti “l'unico rimedio esperibile … nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile entro il termine di cui al comma 3 di detta disposizione”12, dovendosi invece escludere l'ipotesi dell'inesistenza della notifica per carenza dei relativi presupposti;
- per tutte le ragioni svolte l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. non può essere accolta;
- per quanto concerne l'opposizione ex art. 619 c.p.c., parte opponente ha eccepito non essersi verificata alcuna “decadenza dal beneficio d'inventario per l'eredità morendo dismessa dal defunto nipote , evidenziando a tal fine che “tutte le notifiche eseguite nell'ambito del Controparte_4 relativo procedimento di Volontaria Giurisdizione” sono state effettuate “all'indirizzo che il Tribunale di IE ha già dichiarato non essere né domicilio né residenza del sig. il quale non Parte_1 ha potuto, pertanto, rappresentare al designato Giudice l'avvenuto tempestivo deposito del rendiconto dell'eredità beneficiata”, con conseguente illegittima “sottoposizione al vincolo pignoratizio” di “beni personali del signor non aggredibili in ragione del citato beneficio d'inventario”; Parte_1
- ciò posto, si osserva innanzitutto che l'art. 497 c.c. stabilisce che “l'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è costituito in mora, a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo”;
- nel caso che ci occupa, risulta documentalmente provato che, con verbale di inventario in data
13.4.2015 a rogito Notaio il sig. ha dichiarato di essere “unico erede Persona_1 Parte_1 per legge, parente in terzo grado” del sig. di avere, con precedente atto notarile Controparte_4
645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni dell'art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”. 12 Cfr. Cass., n. 15892/2009 e Cass., n. 9050/2020, cit.
pagina 10 di 13 registrato a IE il 30 ottobre 2014, “accettato con beneficio di inventario l'eredità morendo dismessa dal nipote” e di essere “domiciliato ai fini del presente atto a Sandigliano (BI), via Roma n. 54”13;
- ritiene questo Tribunale che, contrariamente alla prospettazione di parte opponente poco sopra riassunta, il principio di diritto espresso nella citata sentenza del Tribunale di IE non possa essere esteso alle vicende che hanno interessato l'accettazione beneficiata dell'eredità per le ragioni che si vengono a esporre;
- in particolare, nella motivazione della predetta decisione è indicato che l'elezione di domicilio di cui al verbale di inventario è stata “espressamente limitata dall'erede ai fini della redazione dell'atto di inventario di eredità” mentre la successiva “dichiarazione stragiudiziale di fine ottobre – inizio novembre 2017 inviata ai difensori della controparte” nella quale “l'opponente risulta aver segnalato in intestazione il proprio domicilio presso Sandigliano, via Roma n. 34, indicando peraltro tale luogo in grassetto ed in modo dunque più evidente subito al di sopra della propria residenza a Sallanches, peraltro meno visibile” è stata intesa quale “atto a valenza esclusivamente stragiudiziale” che “non può assumere i caratteri di un'univoca e chiara volontà del dichiarante di riferirsi a tale luogo come quello di destinazione degli atti processuali”14;
- ritiene questo Tribunale che l'elezione di domicilio riportata nel verbale di inventario possa essere interpretata come estendibile a ogni questione legata all'accettazione beneficiata e alla determinazione della consistenza, attiva e passiva, dell'asse ereditario;
- in essa, infatti, possono riconoscersi i caratteri di un domicilio speciale che, come noto, deve
“evidenziare un nesso di strumentalità necessaria” con uno specifico atto o negozio giuridico15, nella specie individuabile sia in relazione al luogo di apertura della successione, risultandosi infatti aperta la successione nel comune di Sandigliano, luogo di ultima residenza del de cuius, sia per la presenza nel predetto comune di parte dei beni ereditari, secondo quanto evincibile dalla lettura del verbale di inventario;
- ulteriore elemento a conforto dell'assunto è poi desumibile dall'avere l'odierno opponente indicato il predetto luogo quale proprio domicilio anche nella successiva comunicazione, inviata ai creditori ereditari, come ancora riportato nella motivazione della citata sentenza e non oggetto in questa sede di specifica contestazione;
pagina 11 di 13 - tale elezione, in altri termini, può essere considerata quale volontaria individuazione, peraltro contenuta in un atto pubblico, di un domicilio speciale, da intendersi destinato a specifici affari, nella specie a quelli comunque connessi all'accettazione beneficiata, quale appunto la ricezione dell'atto di costituzione in mora, rilevante ex art. 497 c.c. per ravvisare una responsabilità ultra vires dell'erede;
- né sono state comunque formulate da parte opponente ammissibili istanze istruttorie per consentire una differente lettura dell'inequivoco dato documentale di cui al verbale di inventario;
- per tutte le ragioni svolte, anche l'opposizione ex art. 619 c.p.c. non può essere accolta;
C) Regolamentazione delle spese di lite e ulteriori statuizioni
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e vengono liquidate in applicazione dei parametri dello scaglione di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00, in ragione dell'importo precettato, di cui al DM n. 55/2014, come mod. dal DM n. 147/2022, con esclusione dell'aumento ex art. 4 del cit.
DM per l'assoluta identità delle posizioni e delle difese svolte in favore degli odierni convenuti, nei seguenti termini:
Procedimento n. 1303/2021 R.G.
Fase di studio € 2.552,00
Fase introduttiva € 1.628,00
Fase di trattazione € 2.835,00 nella misura dei minimi in assenza di attività istruttoria
Procedimento n. 1070/2022 R.G.
Fase di studio € 2.552,00
Fase introduttiva € 1.628,00
Per entrambi i procedimenti riuniti
Fase decisionale € 4.253,00
e così per complessivi € 15.448,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge;
- non può invece essere accolta la domanda di parte convenuta di condanna di parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per asserita manifesta dilatorietà delle opposizioni proposte “in quanto fondate su un motivo reiterato in molteplici sedi e già disattesi” e per essere stati i “giudizi … dolosamente proposti al solo scopo di dilatare i tempi dell'esecuzione in pregiudizio delle pretese creditorie legittimamente vantate dai comparenti, con conseguente danno per gli stessi”;
- come noto, la norma richiamata sanziona il comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla cd. lite temeraria, pur essendo consapevole pagina 12 di 13 dell'infondatezza della domanda o delle eccezioni proposte (caso di mala fede) ovvero omettendo di adoperare il minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (caso di colpa grave);
- nel caso di specie, non si ritengono sussistenti gli elementi costituitivi (soggettivo e oggettivo) dell'illecito, in ragione della non univocità dei motivi posti a sostegno delle opposizioni e comunque dell'accertata nullità della notifica del titolo esecutivo e della necessità del relativo inquadramento giurisprudenziale nell'ambito del processo esecutivo;
- né può comunque emettersi una condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma della citata disposizione che, come noto, ancorché non richiedente, “a differenza di quella di cui al primo comma ... la domanda di parte, né la prova del danno … esige pur sempre la malafede o la colpa grave della parte soccombente, che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”16, elementi questi ultimi tuttavia non ravvisabili nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti n. 1303/2021 R.G. e n. 1070/2022
R.G., ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così dispone:
- rigetta le opposizioni proposte dalla parte attrice opponente;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in complessivi € 15.448,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
IE, 29.10.2025. Il Giudice
LE OR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella ricostruzione delle difese si terrà conto delle allegazioni effettuate entro il maturare delle preclusioni assertive, come noto individuabile nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. secondo il rito applicabile alla presente controversia (vigente ante modifiche normative di cui al D. lgs. n. 149/2022). 3 Cfr. ad es. verbali udienze in data 6.3.2024 e 21.5.2024. 4 Cfr. Cass., n. 1096/2021, secondo cui “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”. In precedenza, in termini, ad es. Cass., n. 24662/2013 e Cass., n. 15275/2003. 5 Cfr. Cass., n. 9050/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione. In sede di merito, si veda ad es.
Tribunale Napoli Nord, 19.5.2023, n. 2079, rep. su De Iure, banca dati on line. 6 Cfr. Cass., n. 15892/2009. 7 Cfr. doc. n. 4 di parte attrice opponente. 9 Cfr. doc. n. 1 di parte convenuta. 10 Cfr. ad es. ancora da ultimo, pag. 2 della comparsa conclusionale di parte opponente. 11 Sul punto e in termini, cfr. ancora Cass., n. 29729/2019 secondo cui “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina di per sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto – ai sensi dell'art. pagina 9 di 13 13 Cfr. doc. n. 14 prodotto da parte attrice opponente nel procedimento n. 1070/2022 R.G. 14 Cfr. la motivazione del Tribunale di IE n. 381/2021, alle pag. 10 e 11. 15 Cfr. ad es. Cass., n. 42116/2021. 16 Cfr. ad es. per un'applicazione in sede di merito, Corte Appello Milano, 28.2.2022, n. 49, rep. su De Iure, banca dati on line; in sede di legittimità ad es. Cass., SU n. 25831/2017.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. LE OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti aventi a oggetto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (n. 1303/2021
R.G.), opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. e opposizione ex art. 619 c.p.c. (n. 1070/2022
R.G.) promossi da c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe La Masa e Pier Franco Romano del foro IE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in IE, Palazzo Rivetti, via Repubblica n. 4, come da procure telematiche in calce agli atti di citazione in opposizione
Parte attrice opponente contro c.f. , c.f. , e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
, c.f. , tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, CP_3 C.F._4 dall'avv. Paolo Bastianini del foro di Grosseto e dall'avv. Stefano Pagani del foro di IE ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo difensore in IE, via Orfanotrofio n. 37, come da procure telematiche in calce alle comparse di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
CONCLUSIONI
(come da provvedimento in data 10.6.2025)
Parte attrice opponente: “Dato preliminarmente atto dell'intervenuta vendita giudiziaria del compendio immobiliare sottoposto a pignoramento nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare pagina 1 di 13 rubricata al n° 29/2022 R.G.E., in relazione alla quale il sig. si riserva ogni più Parte_1 ampia domanda ed azione risarcitoria;
Previo accertamento della mancanza della notifica del titolo esecutivo e per i motivi esposti in narrativa, dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto datato 11.10.2021 e notificato al sig. in data 23.11.2021 (data di ricevimento della “recommandè avec Parte_1 avis de reception n° de l'envoi 1A 178 095 3669 2”).
Il tutto con ogni conseguente ed inerente provvedimento di Legge e di rito.
2) Quanto all'opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c., per i motivi tutti esposti nella narrativa degli scritti difensivi, dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia ex tunc di tutti gli atti della procedura espropriativa immobiliare ivi opposta.
Il tutto con ogni conseguente ed inerente provvedimento di Legge e di rito, ivi incluso l'ordine di cancellazione di qualsivoglia trascrizione in odio al sig. Parte_1
3) Quanto all'opposizione ex art. 619 c.p.c., darsi atto dell'avvenuta accettazione con beneficio di inventario da parte del sig. dell'eredità morendo dismessa dal defunto nipote Parte_1
giusto verbale di inventario redatto dal Notaio in IE, Dott. in Controparte_4 Persona_1 data 13.04.2015 (Repertorio n. 154350 – Raccolta n. 406769), e conseguentemente, per l'effetto, dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia ex tunc di tutti gli atti della procedura espropriativa immobiliare ivi opposta. SEMPRE ED IN OGNI CASO: Col favore delle spese e delle competenze processuali, oltre oneri accessori come per Legge”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, respingere le domande tutte spiegate dal Sig. nei confronti dei comparenti in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
Con condanna di controparte ex art. 96, comma 1, c.p.c. al risarcimento del danno patito da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
***
Premesso che
- i procedimenti per cui è causa hanno a oggetto, rispettivamente, un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (n. 1303/2021 R.G.) e opposizioni ai sensi degli artt. 615, secondo comma,
c.p.c. e 619 c.p.c. (n. 1070/2022 R.G.), poi riuniti con provvedimento in data 6.6.2024, che traggono origine dalla procedura esecutiva immobiliare n. 29/2022 R.G.E., inizialmente sospesa ex art. 600 c.p.c.
e 81 disp. att c.p.c. per l'instaurazione del giudizio divisionale endoesecutivo e, infine, dichiarata definita con provvedimento in data 31.10.2024;
- per ciascuno dei procedimenti riuniti si riportano sommariamente le difese svolte1:
pagina 2 di 13 A) Procedimento n. 1303/2021 R.G.
- con atto di citazione in opposizione proposto ex art. 617 c.p.c., parte opponente ha chiesto dichiararsi la nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto “datato 11.10.2021 e notificato al sig.
[...]
in data 23.11.2021 (data di ricevimento della reccomandé avec avis de réception n. de Pt_1
l'envoi 1° 178 095 3669 2)”;
- a tal fine parte opponente ha eccepito che l'atto di precetto “non presenta in allegato il titolo esecutivo”, nella specie consistente nel decreto ingiuntivo n. 20/2019, emesso dal Tribunale di Grosseto
e dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., non risultando infatti il predetto titolo mai stato notificato all'opponente in quanto “dichiaratamente allegato e inserito nella busta di spedizione postale” relativa a un precedente atto di precetto datato 16.1.2019, la cui notifica è però stata dichiarata nulla dal Tribunale di IE, con sentenza n. 381/2021 emessa all'esito di giudizio di opposizione all'esecuzione (procedimento n. 1162/2020 R.G.) e non oggetto di gravame;
- parte opponente ha quindi richiamato il contenuto e la motivazione della citata sentenza, che ha riconosciuto che “l'opponente (sic. non possa ritenersi domiciliato, né di fatto, né Parte_1 per elezione presso l'indirizzo cui gli atti giudiziari gli sono stati notificati” e ha, pertanto, concluso nel senso di dichiarare la nullità / invalidità / inefficacia dell'atto di precetto oggetto del presente procedimento per violazione del disposto sia dell'art. 479, primo comma, c.p.c., secondo cui
“l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto” sia dell'art. 480, secondo comma, c.p.c., ai sensi del quale “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente”;
- nel procedimento si è tempestivamente costituita la parte convenuta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
- parte convenuta ha sul punto evidenziato che:
• “il sig. dante causa degli odierni comparenti, era creditore del sig. Persona_2 CP_4
dante causa dell'odierno attore, per la somma di € 77.920,52 in forza di atto di
[...]
precetto allo stesso notificato in forza del verbale di conciliazione n.ro 47/2008, dai medesimi
pagina 3 di 13 sottoscritti all'udienza del 24/6/2008 di fronte al Giudice del Tribunale di IE nella causa civile iscritta al n. ro 2989/2007 R.G.”;
• “a seguito del decesso del debitore originario, sig. il sig. Controparte_4 Parte_1 accettava l'eredità del primo con beneficio di inventario redatto dal Notaio in Persona_1 data 13/04/15” e “non appena avuta notizia dell'accettazione beneficiata, il sig. Persona_2
chiedeva formalmente al sig. di voler rendere il conto della amministrazione dei Parte_1
beni del de cuius” e proponendo a tal fine domanda ex artt. 496 e 497 c.c.;
• stante l'inutile decorso del termine assegnato per rendere il conto dell'amministrazione, “con ricorso monitorio depositato in data 14.12.2018, il sig. chiedeva e otteneva dal Persona_2
Tribunale di Grosseto l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 497 c.c. veniva ingiunto al sig. il Parte_1 pagamento della somma di € 77.920,52, oltre interessi e spese del monitorio”;
• “con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 28.05.2019” veniva quindi instaurata una prima procedura esecutiva immobiliare in danno dell'odierno opponente (n. 44/2019
R.G.E.), nell'ambito della quale si originava il giudizio di opposizione all'esecuzione, poi definito con sentenza del Tribunale di IE n. 381/2021, con la quale è stata accertata e dichiarata “la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento impugnati”, non oggetto di gravame;
• l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta è infondata per essere infatti l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'unico rimedio esperibile a fronte di una riscontrata nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (cita alcuni precedenti giurisprudenziali, tra cui ad es. Cass., n. 9050/2020);
- come sopra anticipato, con provvedimento in data 6.6.2024, è stata disposta la riunione al procedimento n. 1303/2021 R.G. di quello avente n. 1070/2022 R.G., inizialmente assegnato ad altro giudice, in conseguenza della ravvisata connessione oggettiva e soggettiva;
B) Procedimento n. 1070/2022 R.G.
- con atto di citazione in opposizione ex artt. 615, secondo comma, c.p.c. e 619 c.p.c., parte opponente ha esposto, in sintesi, quanto segue:
• “in via preliminare”, la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in conseguenza dell'avvenuta proposizione, innanzi al Tribunale di Grosseto, di un giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il provvedimento monitorio esecutivamente azionato;
pagina 4 di 13 • nel merito dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c., la nullità, illegittimità e/o inefficacia della procedura esecutiva immobiliare instaurata (n. 29/2022 R.G.E.) per la nullità dell'atto di precetto, risultando infatti il titolo esecutivo notificato in luogo non riconducibile alla residenza o domicilio dell'odierno opponente, come accertato nella sentenza del Tribunale di IE n. 381/2021, riproponendo pertanto le medesime argomentazioni svolte nel giudizio n.
1303/2021 R.G., come sopra sommariamente descritte, e in ogni caso la mancanza di “un valido titolo esecutivo”, con integrale richiamo per relationem sul punto alle difese svolte nel giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. instaurato innanzi al Tribunale di Grosseto;
• nel merito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., l'insussistenza dei presupposti per la “decadenza dal beneficio d'inventario per l'eredità morendo dismessa dal defunto nipote CP_4
, evidenziando a tal fine che “tutte le notifiche eseguite nell'ambito del relativo
[...] procedimento di Volontaria Giurisdizione” sono state effettuate “all'indirizzo che il Tribunale di
IE ha già dichiarato non essere né domicilio né residenza del sig. il quale Parte_1 non ha potuto, pertanto, rappresentare al designato Giudice l'avvenuto tempestivo deposito del rendiconto dell'eredità beneficiata”, con conseguente illegittima “sottoposizione al vincolo pignoratizio” di “beni personali del signor non aggredibili in ragione del Parte_1 citato beneficio d'inventario”;
- con provvedimento in data 10.1.2023, emesso nell'ambito del procedimento n. 1070/2022 R.G. dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, nonché con provvedimenti di analogo tenore in data
11.12.2023 e 11.11.2024, emessi rispettivamente nel procedimento n. 1303/2021 R.G. e nell'ambito dei procedimenti riuniti, è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., reiteratamente proposta dall'odierna parte opponente2, ai quali può essere fatto integrale richiamo nella presente sede;
2 Nei predetti provvedimenti è stata rilevata l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295
c.p.c. tra il giudizio di opposizione all'esecuzione e il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., posto che “tra i due procedimenti non vi è pregiudizialità in senso tecnico giuridico (ex art. 295 c.p.c. ed ex art. 337 c.p.c. comma 2) in quanto l'opposizione non può dipendere dall'esito del giudizio di cognizione” perché “ciò equivarrebbe a far discendere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva dall'esito dell'accertamento devoluto al giudice della cognizione: il che non è ammesso” – cfr. in particolare il provvedimento in data 11.11.2024 e la giurisprudenza ivi richiamata.
pagina 5 di 13 - per l'impossibilità di addivenire a una soluzione bonaria della complessiva vertenza3 e in assenza di attività istruttoria, in ogni caso non richiesta, i procedimenti riuniti sono stati infine trattenuti in decisione con provvedimento in data 10.6.2025, con assegnazione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.;
considerato che
- i procedimenti possono essere definiti sulla base del compendio probatorio in atti, non avendo in ogni caso le parti formulato istanze istruttorie;
A) in relazione al procedimento di opposizione ex art. 617 c.p.c. (n. 1303/2021 R.G.)
- come sopra anticipato, parte opponente ha proposto un'opposizione ex art. 617 c.p.c. eccependo la nullità/invalidità/inefficacia, per violazione degli artt. 479, primo comma, e 480, secondo comma, cp.c., dell'atto di precetto “datato 11.10.2021 e notificato al sig. in data 23.11.2021 (data Parte_1 di ricevimento della reccomandé avec avis de réception n. de l'envoi 1° 178 095 3669 2)”, in particolare perché tale atto di precetto “non presenta in allegato il titolo esecutivo”, nella specie consistente nel decreto ingiuntivo n. 20/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto e dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.;
- ancora secondo la prospettazione di parte opponente, il predetto titolo non è mai stato notificato all'opponente in quanto “dichiaratamente allegato e inserito nella busta di spedizione postale” relativa a un precedente atto di precetto datato 16.1.2019, la cui notifica è però stata dichiarata nulla dal
Tribunale di IE, con sentenza n. 381/2021 emessa all'esito di giudizio di opposizione (n. 1162/2020
R.G.), non oggetto di gravame, perché notificato in luogo, nella specie nel comune di Sandigliano, ove però “l'opponente (sic. non possa ritenersi domiciliato, né di fatto, né per elezione”; Parte_1
- parte convenuta ha invece chiesto il rigetto dell'opposizione, richiamando sul punto il principio giurisprudenziale che individua nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'unico rimedio esperibile nel caso di riscontrata nullità della notificazione del titolo esecutivo, qualora lo stesso sia costituito da un decreto ingiuntivo;
- ciò posto, si osserva in primo luogo che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c. può essere eccepito che il processo pagina 6 di 13 esecutivo è viziato da invalidità formale allorché esso “sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto”4;
- tale principio deve tuttavia essere coordinato con la speciale disciplina prevista per il caso in cui il titolo esecutivo consista in un decreto ingiuntivo, avendo infatti la giurisprudenza di legittimità da tempo affermato che “in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma”5;
- in particolare, è stato altresì precisato che “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga
l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora, viceversa, l'ingiunto deduca, come avvenuto nella specie, un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza,
l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma”6;
- nel caso che ci occupa, entrambe le parti si sono richiamate alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di IE, n. 381/20217, che ha dichiarato la nullità della notifica del precetto e del decreto ingiuntivo, anche in questa sede esecutivamente azionato, perché effettuate nel comune di Sandigliano, alla via Roma n. 54, luogo tuttavia non riconducibile né alla residenza dell'opponente, perché “da
pagina 7 di 13 quarant'anni pacificamente residente in territorio francese ed iscritto all'AIRE”, né a un domicilio, in mancanza infatti dei presupposti, soggettivi e oggettivi, richiesti dall'art. 43 c.c. per una sua valida elezione;
- dalla motivazione della citata sentenza si evince che il Tribunale ha ritenuto “comprovato che l'attore
(e odierno opponente, ndr) oltre ad essere da quarant'anni pacificamente residente in territorio francese ed iscritto all'AIRE, abbia posto in tale Paese anche il proprio domicilio, essendo presso di esso situato il centro principale della sua vita già da diversi anni”, in assenza dei presupposti per l'elezione di un “domicilio speciale” in Italia nel comune di Sandigliano, ed escluso trattarsi di un'ipotesi di inesistenza della notifica, configurabile invece “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”, richiamando sul punto il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “il luogo in cui la notificazione (…) viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto” (cita sul punto Cass., SU n.
14916/2016 e Cass., SU n. 14917/2016);
- ritiene questo Tribunale che il principio di diritto e le motivazioni a supporto dell'accertata nullità della notifica del decreto ingiuntivo, contenute nella citata sentenza, in ogni caso non oggetto di gravame come concordemente allegato, possano essere in questa sede integralmente condivisi e richiamati, anche agli effetti di cui all'art. 118 disp. att c.p.c., per la correttezza dei relativi assunti8; 8 E ciò malgrado tale pronuncia, contrariamente a quanto dedotto dalla parte opponente, avendo a oggetto una questione processuale quale appunto l'accertata nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto, non sia suscettibile, per tale natura, di produrre un effetto di giudicato in senso sostanziale ma le cui statuizioni e argomentazioni ben possono essere fatte proprie in un successivo giudizio, qualora se ne riconosca la fondatezza, come nella specie. Cfr. ad es. Cass., n. 13603/2021, secondo cui “la pronuncia in rito dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale”. pagina 8 di 13 - la notifica del titolo esecutivo deve pertanto riconoscersi essere viziata da nullità perché effettuata in luogo non riconducibile alla residenza o a un domicilio dell'odierno opponente, non vertendosi invece in un'ipotesi di inesistenza per carenza dei relativi presupposti;
- la correttezza di tale accertamento trova del resto ulteriore riscontro nella sentenza del Tribunale di
Grosseto, emessa all'esito del procedimento di opposizione ex art. 650 c.p.c., nelle more instaurato dall'odierna parte opponente, leggendosi infatti alla pag. 7 della motivazione che “non v'è dubbio che, nel caso di specie, non si verta in ipotesi di inesistenza della notificazione ma di semplice nullità della stessa. A tal proposito può mutuarsi il ragionamento, ben noto alle parti e correttamente svolto dal giudice di IE sulla medesima questione, secondo cui l'inesistenza di una notificazione è da ritenersi configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”9;
- né, come sopra anticipato, risultano essere state formulate in questa sede specifiche contestazioni delle parti sul punto, avendo infatti parte opponente evidenziato l'efficacia di giudicato - e l'incontrovertibilità - della predetta statuizione10 mentre parte convenuta, pur sollecitando un nuovo accertamento, ha comunque motivato l'invocato rigetto dell'opposizione proprio in ragione della dedotta nullità della notifica del titolo esecutivo e del non corretto strumento processuale ex adverso utilizzato;
- ne consegue che, in applicazione del citato e consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso che ci occupa, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non può essere accolta, risultando infatti l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'unico rimedio processuale esperibile a fronte di una dedotta – e anche in questa sede accertata - nullità della notifica del decreto ingiuntivo, quale titolo esecutivamente azionato11; B) in relazione al procedimento di opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. e 619 c.p.c. (n.
1070/2022 R.G.)
- come sopra anticipato, parte opponente ha proposto ulteriore procedimento di opposizione ex artt.
615, secondo comma, e 619 c.p.c., allegando le medesime censure svolte nel procedimento n.
1303/2021 R.G. quanto ai profili di nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
- sul punto possono pertanto essere integralmente richiamate le considerazioni di cui al precedente punto A) in ordine al mezzo processuale utilizzabile a fronte di una dedotta – e accertata – nullità della notifica del decreto ingiuntivo, identificandosi infatti “l'unico rimedio esperibile … nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile entro il termine di cui al comma 3 di detta disposizione”12, dovendosi invece escludere l'ipotesi dell'inesistenza della notifica per carenza dei relativi presupposti;
- per tutte le ragioni svolte l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. non può essere accolta;
- per quanto concerne l'opposizione ex art. 619 c.p.c., parte opponente ha eccepito non essersi verificata alcuna “decadenza dal beneficio d'inventario per l'eredità morendo dismessa dal defunto nipote , evidenziando a tal fine che “tutte le notifiche eseguite nell'ambito del Controparte_4 relativo procedimento di Volontaria Giurisdizione” sono state effettuate “all'indirizzo che il Tribunale di IE ha già dichiarato non essere né domicilio né residenza del sig. il quale non Parte_1 ha potuto, pertanto, rappresentare al designato Giudice l'avvenuto tempestivo deposito del rendiconto dell'eredità beneficiata”, con conseguente illegittima “sottoposizione al vincolo pignoratizio” di “beni personali del signor non aggredibili in ragione del citato beneficio d'inventario”; Parte_1
- ciò posto, si osserva innanzitutto che l'art. 497 c.c. stabilisce che “l'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è costituito in mora, a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo”;
- nel caso che ci occupa, risulta documentalmente provato che, con verbale di inventario in data
13.4.2015 a rogito Notaio il sig. ha dichiarato di essere “unico erede Persona_1 Parte_1 per legge, parente in terzo grado” del sig. di avere, con precedente atto notarile Controparte_4
645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni dell'art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”. 12 Cfr. Cass., n. 15892/2009 e Cass., n. 9050/2020, cit.
pagina 10 di 13 registrato a IE il 30 ottobre 2014, “accettato con beneficio di inventario l'eredità morendo dismessa dal nipote” e di essere “domiciliato ai fini del presente atto a Sandigliano (BI), via Roma n. 54”13;
- ritiene questo Tribunale che, contrariamente alla prospettazione di parte opponente poco sopra riassunta, il principio di diritto espresso nella citata sentenza del Tribunale di IE non possa essere esteso alle vicende che hanno interessato l'accettazione beneficiata dell'eredità per le ragioni che si vengono a esporre;
- in particolare, nella motivazione della predetta decisione è indicato che l'elezione di domicilio di cui al verbale di inventario è stata “espressamente limitata dall'erede ai fini della redazione dell'atto di inventario di eredità” mentre la successiva “dichiarazione stragiudiziale di fine ottobre – inizio novembre 2017 inviata ai difensori della controparte” nella quale “l'opponente risulta aver segnalato in intestazione il proprio domicilio presso Sandigliano, via Roma n. 34, indicando peraltro tale luogo in grassetto ed in modo dunque più evidente subito al di sopra della propria residenza a Sallanches, peraltro meno visibile” è stata intesa quale “atto a valenza esclusivamente stragiudiziale” che “non può assumere i caratteri di un'univoca e chiara volontà del dichiarante di riferirsi a tale luogo come quello di destinazione degli atti processuali”14;
- ritiene questo Tribunale che l'elezione di domicilio riportata nel verbale di inventario possa essere interpretata come estendibile a ogni questione legata all'accettazione beneficiata e alla determinazione della consistenza, attiva e passiva, dell'asse ereditario;
- in essa, infatti, possono riconoscersi i caratteri di un domicilio speciale che, come noto, deve
“evidenziare un nesso di strumentalità necessaria” con uno specifico atto o negozio giuridico15, nella specie individuabile sia in relazione al luogo di apertura della successione, risultandosi infatti aperta la successione nel comune di Sandigliano, luogo di ultima residenza del de cuius, sia per la presenza nel predetto comune di parte dei beni ereditari, secondo quanto evincibile dalla lettura del verbale di inventario;
- ulteriore elemento a conforto dell'assunto è poi desumibile dall'avere l'odierno opponente indicato il predetto luogo quale proprio domicilio anche nella successiva comunicazione, inviata ai creditori ereditari, come ancora riportato nella motivazione della citata sentenza e non oggetto in questa sede di specifica contestazione;
pagina 11 di 13 - tale elezione, in altri termini, può essere considerata quale volontaria individuazione, peraltro contenuta in un atto pubblico, di un domicilio speciale, da intendersi destinato a specifici affari, nella specie a quelli comunque connessi all'accettazione beneficiata, quale appunto la ricezione dell'atto di costituzione in mora, rilevante ex art. 497 c.c. per ravvisare una responsabilità ultra vires dell'erede;
- né sono state comunque formulate da parte opponente ammissibili istanze istruttorie per consentire una differente lettura dell'inequivoco dato documentale di cui al verbale di inventario;
- per tutte le ragioni svolte, anche l'opposizione ex art. 619 c.p.c. non può essere accolta;
C) Regolamentazione delle spese di lite e ulteriori statuizioni
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e vengono liquidate in applicazione dei parametri dello scaglione di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00, in ragione dell'importo precettato, di cui al DM n. 55/2014, come mod. dal DM n. 147/2022, con esclusione dell'aumento ex art. 4 del cit.
DM per l'assoluta identità delle posizioni e delle difese svolte in favore degli odierni convenuti, nei seguenti termini:
Procedimento n. 1303/2021 R.G.
Fase di studio € 2.552,00
Fase introduttiva € 1.628,00
Fase di trattazione € 2.835,00 nella misura dei minimi in assenza di attività istruttoria
Procedimento n. 1070/2022 R.G.
Fase di studio € 2.552,00
Fase introduttiva € 1.628,00
Per entrambi i procedimenti riuniti
Fase decisionale € 4.253,00
e così per complessivi € 15.448,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge;
- non può invece essere accolta la domanda di parte convenuta di condanna di parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per asserita manifesta dilatorietà delle opposizioni proposte “in quanto fondate su un motivo reiterato in molteplici sedi e già disattesi” e per essere stati i “giudizi … dolosamente proposti al solo scopo di dilatare i tempi dell'esecuzione in pregiudizio delle pretese creditorie legittimamente vantate dai comparenti, con conseguente danno per gli stessi”;
- come noto, la norma richiamata sanziona il comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla cd. lite temeraria, pur essendo consapevole pagina 12 di 13 dell'infondatezza della domanda o delle eccezioni proposte (caso di mala fede) ovvero omettendo di adoperare il minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (caso di colpa grave);
- nel caso di specie, non si ritengono sussistenti gli elementi costituitivi (soggettivo e oggettivo) dell'illecito, in ragione della non univocità dei motivi posti a sostegno delle opposizioni e comunque dell'accertata nullità della notifica del titolo esecutivo e della necessità del relativo inquadramento giurisprudenziale nell'ambito del processo esecutivo;
- né può comunque emettersi una condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma della citata disposizione che, come noto, ancorché non richiedente, “a differenza di quella di cui al primo comma ... la domanda di parte, né la prova del danno … esige pur sempre la malafede o la colpa grave della parte soccombente, che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”16, elementi questi ultimi tuttavia non ravvisabili nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti n. 1303/2021 R.G. e n. 1070/2022
R.G., ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così dispone:
- rigetta le opposizioni proposte dalla parte attrice opponente;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in complessivi € 15.448,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
IE, 29.10.2025. Il Giudice
LE OR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella ricostruzione delle difese si terrà conto delle allegazioni effettuate entro il maturare delle preclusioni assertive, come noto individuabile nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. secondo il rito applicabile alla presente controversia (vigente ante modifiche normative di cui al D. lgs. n. 149/2022). 3 Cfr. ad es. verbali udienze in data 6.3.2024 e 21.5.2024. 4 Cfr. Cass., n. 1096/2021, secondo cui “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”. In precedenza, in termini, ad es. Cass., n. 24662/2013 e Cass., n. 15275/2003. 5 Cfr. Cass., n. 9050/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione. In sede di merito, si veda ad es.
Tribunale Napoli Nord, 19.5.2023, n. 2079, rep. su De Iure, banca dati on line. 6 Cfr. Cass., n. 15892/2009. 7 Cfr. doc. n. 4 di parte attrice opponente. 9 Cfr. doc. n. 1 di parte convenuta. 10 Cfr. ad es. ancora da ultimo, pag. 2 della comparsa conclusionale di parte opponente. 11 Sul punto e in termini, cfr. ancora Cass., n. 29729/2019 secondo cui “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina di per sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto – ai sensi dell'art. pagina 9 di 13 13 Cfr. doc. n. 14 prodotto da parte attrice opponente nel procedimento n. 1070/2022 R.G. 14 Cfr. la motivazione del Tribunale di IE n. 381/2021, alle pag. 10 e 11. 15 Cfr. ad es. Cass., n. 42116/2021. 16 Cfr. ad es. per un'applicazione in sede di merito, Corte Appello Milano, 28.2.2022, n. 49, rep. su De Iure, banca dati on line; in sede di legittimità ad es. Cass., SU n. 25831/2017.
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