Articolo 27 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845
Articolo 26Articolo 28
Versione
14 gennaio 1979
Art. 27. (Erogazione dei finanziamenti)

A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1979
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