Art. 27. (Erogazione dei finanziamenti)
A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.
A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.