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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5323 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli, a scioglimento della riserva assunta in data 11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13472/2024, promossa da:
(c.f. ), nata in Argentina in [...] Parte_1 C.F._1
24.6.1991;
(c.f. ), nato in [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 in persona di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 CP_2 Pt_2
(c.f. ) quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in
[...] C.F._3 questione;
(c.f. ), nato in [...] in data [...], in Parte_3 C.F._4 persona di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_4
(c.f. ) quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
C.F._3
(c.f. ), nata in [...] in data [...], Parte_5 C.F._5 in persona di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_4
(c.f. ) quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in
[...] C.F._3 questione;
(c.f. ), nata in [...] in data [...]; Parte_6 C.F._6
(c.f. ), nata in [...] in data [...]; Parte_7 C.F._7
(c.f. ), nato in [...] in data [...]; Controparte_3 C.F._8
(c.f. ), nato in [...] in data [...]; Parte_8 C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. DROMI EDUARDO
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Torino TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri , Parte_9 Controparte_1
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_5 Parte_6 [...]
, , sono tutti cittadini italiani Parte_7 Controparte_3 Parte_8 dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro Controparte_4 pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare,
l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EG UR (AL), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza della ricorrente. Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della Controparte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o , nato a Persona_1 Persona_2
EG UR (AL) in data 08/04/1864 (doc. 1), il quale, dopo essere emigrato in territorio TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
argentino, contraeva matrimonio con il 27/09/1890 e dalla loro unione Controparte_5 nasceva a Buenos Aires, il giorno 01/05/1894, la figlia (doc. 4); Persona_3
- che in data 13/03/1915, la figlia dell'avo si univa in matrimonio con Persona_3
e da questo matrimonio nasceva in Argentina, il 04/08/1929, il figlio Controparte_6 [...]
(doc. 6); Persona_4
- che dall'unione tra e del 17/02/1955 nascevano a Persona_4 Persona_5
Moquehua, provincia di Buenos Aires, tre figli: in data 26/04/1957, (doc. 8); in Persona_6 data 04/09/1965, (doc. 9) e, infine, in data 06/03/1969, (doc. Persona_7 Persona_8
10);
- che in data 19/08/1976, a Buenos Aires, si sposava con Persona_6 [...]
e dal matrimonio nasceva nella capitale, il giorno 24/06/1991, la ricorrente Persona_9
(doc. 12); Parte_1
- che la ricorrente agisce in giudizio, in proprio e unitamente a Parte_11
, anche in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori Parte_4
, nato il [...] (doc. 14); , nato il [...] Controparte_1 Parte_12
(doc. 15) e , nata il [...] (doc. 16); Parte_5
- che il giorno 26/10/1990 contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_10
e dalla loro unione nascevano in territorio argentino tre figli, anch'essi ricorrenti nel
[...] presente giudizio: in data 22/12/1991, (doc. 18); in data 04/01/1994, Parte_6 [...]
(doc. 19) e, infine, in data 10/06/2001, (doc. 20); Controparte_3 Parte_8
- che in data 17/05/1991 si sposava con e dalla Persona_8 Persona_11 loro unione nasceva in in data 12/05/1993, la ricorrente (doc. 22); Per_12 Parte_7
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc.3).
In data 05/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va Controparte_4 pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 11/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi:
a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente , nato a [...] Persona_1
UR (AL) in data 08/04/1864, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquisito quella argentina (cfr. documentazione depositata, sub n. 3, unitamente al ricorso);
b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da AR AL il 20/06/1837 ed entrato in vigore nel Regno di Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317). TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_4 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (v. atto di nascita sub. doc. 1) nato in Italia a [...] Persona_1
UR e, emigrato in non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua Per_12 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino argentino (v. doc. sub 3), con la conseguenza che deve riconoscersi la cittadinanza italiana alla figlia , nata in Persona_3 il giorno 01/05/1894, nonché, non emergendo che quest'ultima avesse rinunciato alla Per_12
(ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana, al figlio e ai figli di quest'ultimo: , Persona_4 Persona_6 Persona_7
e .
[...] Persona_8
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli odierni ricorrenti, e precisamente:
(in quanto figlia di ) e ai figli di quest'ultima Parte_11 Persona_6 [...]
, e;
nonché a , Controparte_1 Parte_12 Parte_5 Parte_6
e (in quanto figli di ) e a Controparte_3 Parte_8 Persona_7
(in quanto figlia di ). Parte_7 Persona_8
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il intimato non ha CP_4 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13472/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
(c.f. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1 Per_12
24.6.1991;
(c.f. ), nato in [...] [...]; Controparte_1 C.F._2 Per_12
(c.f. ), nato in [...] [...]; Parte_3 C.F._4 Per_12
(c.f. ), nata in [...] [...]; Parte_5 C.F._5 Per_12
(c.f. ), nata in [...] [...]; Parte_6 C.F._6 Per_12
(c.f. ), nata in [...] [...]; Parte_7 C.F._7 Per_12
(c.f. ), nato in [...] [...]; Controparte_3 C.F._8 Per_12
(c.f. ), nato in [...] [...]; Parte_8 C.F._9 Per_12
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_4 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 09/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli, a scioglimento della riserva assunta in data 11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13472/2024, promossa da:
(c.f. ), nata in Argentina in [...] Parte_1 C.F._1
24.6.1991;
(c.f. ), nato in [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 in persona di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 CP_2 Pt_2
(c.f. ) quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in
[...] C.F._3 questione;
(c.f. ), nato in [...] in data [...], in Parte_3 C.F._4 persona di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_4
(c.f. ) quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
C.F._3
(c.f. ), nata in [...] in data [...], Parte_5 C.F._5 in persona di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_4
(c.f. ) quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in
[...] C.F._3 questione;
(c.f. ), nata in [...] in data [...]; Parte_6 C.F._6
(c.f. ), nata in [...] in data [...]; Parte_7 C.F._7
(c.f. ), nato in [...] in data [...]; Controparte_3 C.F._8
(c.f. ), nato in [...] in data [...]; Parte_8 C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. DROMI EDUARDO
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Torino TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri , Parte_9 Controparte_1
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_5 Parte_6 [...]
, , sono tutti cittadini italiani Parte_7 Controparte_3 Parte_8 dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro Controparte_4 pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare,
l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EG UR (AL), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza della ricorrente. Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della Controparte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o , nato a Persona_1 Persona_2
EG UR (AL) in data 08/04/1864 (doc. 1), il quale, dopo essere emigrato in territorio TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
argentino, contraeva matrimonio con il 27/09/1890 e dalla loro unione Controparte_5 nasceva a Buenos Aires, il giorno 01/05/1894, la figlia (doc. 4); Persona_3
- che in data 13/03/1915, la figlia dell'avo si univa in matrimonio con Persona_3
e da questo matrimonio nasceva in Argentina, il 04/08/1929, il figlio Controparte_6 [...]
(doc. 6); Persona_4
- che dall'unione tra e del 17/02/1955 nascevano a Persona_4 Persona_5
Moquehua, provincia di Buenos Aires, tre figli: in data 26/04/1957, (doc. 8); in Persona_6 data 04/09/1965, (doc. 9) e, infine, in data 06/03/1969, (doc. Persona_7 Persona_8
10);
- che in data 19/08/1976, a Buenos Aires, si sposava con Persona_6 [...]
e dal matrimonio nasceva nella capitale, il giorno 24/06/1991, la ricorrente Persona_9
(doc. 12); Parte_1
- che la ricorrente agisce in giudizio, in proprio e unitamente a Parte_11
, anche in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori Parte_4
, nato il [...] (doc. 14); , nato il [...] Controparte_1 Parte_12
(doc. 15) e , nata il [...] (doc. 16); Parte_5
- che il giorno 26/10/1990 contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_10
e dalla loro unione nascevano in territorio argentino tre figli, anch'essi ricorrenti nel
[...] presente giudizio: in data 22/12/1991, (doc. 18); in data 04/01/1994, Parte_6 [...]
(doc. 19) e, infine, in data 10/06/2001, (doc. 20); Controparte_3 Parte_8
- che in data 17/05/1991 si sposava con e dalla Persona_8 Persona_11 loro unione nasceva in in data 12/05/1993, la ricorrente (doc. 22); Per_12 Parte_7
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc.3).
In data 05/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va Controparte_4 pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 11/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi:
a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente , nato a [...] Persona_1
UR (AL) in data 08/04/1864, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquisito quella argentina (cfr. documentazione depositata, sub n. 3, unitamente al ricorso);
b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da AR AL il 20/06/1837 ed entrato in vigore nel Regno di Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317). TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_4 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (v. atto di nascita sub. doc. 1) nato in Italia a [...] Persona_1
UR e, emigrato in non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua Per_12 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino argentino (v. doc. sub 3), con la conseguenza che deve riconoscersi la cittadinanza italiana alla figlia , nata in Persona_3 il giorno 01/05/1894, nonché, non emergendo che quest'ultima avesse rinunciato alla Per_12
(ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana, al figlio e ai figli di quest'ultimo: , Persona_4 Persona_6 Persona_7
e .
[...] Persona_8
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli odierni ricorrenti, e precisamente:
(in quanto figlia di ) e ai figli di quest'ultima Parte_11 Persona_6 [...]
, e;
nonché a , Controparte_1 Parte_12 Parte_5 Parte_6
e (in quanto figli di ) e a Controparte_3 Parte_8 Persona_7
(in quanto figlia di ). Parte_7 Persona_8
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il intimato non ha CP_4 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13472/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
(c.f. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1 Per_12
24.6.1991;
(c.f. ), nato in [...] [...]; Controparte_1 C.F._2 Per_12
(c.f. ), nato in [...] [...]; Parte_3 C.F._4 Per_12
(c.f. ), nata in [...] [...]; Parte_5 C.F._5 Per_12
(c.f. ), nata in [...] [...]; Parte_6 C.F._6 Per_12
(c.f. ), nata in [...] [...]; Parte_7 C.F._7 Per_12
(c.f. ), nato in [...] [...]; Controparte_3 C.F._8 Per_12
(c.f. ), nato in [...] [...]; Parte_8 C.F._9 Per_12
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_4 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 09/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli