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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, com- posta da:
1.Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2.Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3.Dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90/2023 R.G. promossa in grado di appello DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall' Avvocato Massimo Barrile
- APPELLANTE -
contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
Rappresentati e difesi dall' Avvocato Maria Grazia Passalacqua
-APPELLATI
All'udienza del giorno 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno con- cluso come nei rispettivi atti. FATTO 1)Con la sentenza n.785/2022 il Tribunale di Termini Imerese, in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli appellati in epigrafe, lavoratori di- pendi del Comune dal 2002 in forza di plurimi contratti Parte_1
a termine, ha dichiarato illegittimo il termine apposto ai contratti di lavoro di cui ciascuno era stato parte, ha dichiarato cessata la materia del conten- dere sulla domanda di conversione dei contratti, ha condannato il
[...]
al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei Parte_1 contratti a termini in misura pari, per ciascun ricorrente, a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 2)La sentenza è stata appellata dal . Parte_1
1 Con il primo motivo il si duole del rigetto dell'eccezione di deca- Pt_1 denza ex art. 28 d.lvo n. 81/2015 e 32 l. n. 183/2010. Con il secondo motivo censura l'omessa pronuncia sulla eccezione di difet- to di interesse che ripropone nei termini già sollevati in primo grado (persi- stenza in servizio presso il Comune e, comunque, intervenuta stabilizzazio- ne giusta deliberazione n. 171 del 19/12/2019). Con il terzo motivo, articolato in più censure, si duole dell'accoglimento della domanda risarcitoria, lamenta la erroneità della ritenuta abusiva reite- razione dei contratti a termine e richiama al riguardo la legislazione regio- nale che ne aveva consentito la stipulazione e la reiterata proroga.
Denuncia poi la erroneità della decisione che aveva negato effetto riparato- rio alla intervenuta stabilizzazione dei ricorrenti che era consistita in un re- clutamento straordinario, ai sensi dell'art. 20, comma 1, dlg n. 75 del 2017, senza procedura di selezione di merito di tipo concorsuale ma con la sola verifica dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, dlvo n. 75/2017. 3) , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_5
si sono costituiti per resistere al gravame.
[...]
4) Esame dei motivi. L'appello è fondato per quanto di ragione Il Tribunale ha ravvisato che dall'avvenuta stabilizzazione operata dal Co- mune di Partinico fosse derivata la cessazione della materia del contendere sulla chiesta conversione tale statuizione non è stata censurata, sicchè non è più oggetto di causa l'impugnativa dei singoli contratti ai fini della relati- va conversione sul cui ambito temporale solo poteva operare l'eccepita de- cadenza, mentre la sussistenza dell'abusiva reiterazione e le eventuali con- seguenze risarcitorie, non sono incise dal decorso del tempo correlato alla impugnativa quando, come nella specie, sia rispettato il termine per impu- gnare l'ultimo contratto, perché la sequenza negoziale che precede l'ultimo contratto rileva come fatto che concorre ad integrare l'abusivo uso dei con- tratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reite- razione. In sostanza, la vicenda contrattuale può «rilevare fattualmente come ante- cedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice» (citata Cass., n. 22861 del 2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE, atteso che
«quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che pre-
2 senti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di san- zionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazio- ne del diritto comunitario» (CGUE, causa CC-53/04, ). Persona_1
Dunque, l'eccezione è infondata. Quanto alla legislazione regionale richiamata dal Comune a supporto della legittimità del termine apposto ai contratti va richiamata la sen- tenza della Corte di Cassazione n.25672/17 (cui sono seguite le nn.
25673, 25674 e 25675 del 2017) che, in fattispecie del tutto sovrappo- nibile a quella in esame, ha escluso che la legislazione regionale possa derogare a quella nazionale.
In particolare, la Suprema Corte, ha “ricordato che l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legisla- zioni nazionali norme idonee a prevenire ed a sanzionare l'abuso co- stituito dalla successione nel tempo di tali tipi di contratto” . I Giudici di legittimità hanno rilevato che “spetta agli Stati membri e/o alle parti sociali definire ciò che costituisce un contratto o un rapporto di lavoro rientrante nell'accordo quadro, conformemente alla clausola 2, punto 1, del medesimo (tra le altre, sentenza del 15 marzo 2012, , in causa C-157/11)” e hanno evidenziato che “la Per_2
clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per quanto attiene all'applicazione dell'accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapporti di la- voro” facultando gli Stati membri e/o le parti sociali di “escludere dal campo di applicazione di tale accordo quadro i «rapporti di formazio- ne professionale iniziale e di apprendistato» nonché i «contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici» (sentenza CGUE 11 aprile 2013, in causa C-290/12, ; sentenza del 15 marzo 2012, , Persona_3 Per_2 in causa C-157/11)”.
Richiamato, quindi, il tenore della clausola 5, punto 1, di tale accordo quadro il Giudici della nomofilachia hanno rilevato che se- condo la Corte costituzionale “la disciplina dei contratti a termine
3 rientra nell'ambito della materia "ordinamento civile" rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato: «la disciplina della fase co- stitutiva del contratto di lavoro, come quella del rapporto sorto per effetto dello stesso - inclusa la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e delle partite IVA, nonché delle vicende del rapporto inerenti alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto stesso, fatta eccezione per i licenziamenti discriminatori - si realizzano me- diante la stipulazione di contratti di diritto privato e, pertanto, appar- tengono alla materia dell'ordinamento civile» (sentenza Corte cost. n.
221 del 2012, che richiama le sentenze n. 51 del 2012 e n. 69 del
2011)”; che, inoltre, tale competenza esclusiva in materia di ordina- mento civile “vincola gli enti ad autonomia differenziata anche con ri- ferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipenden- ti”.
Per conseguenza i Giudici di legittimità, nella sentenza n.25672/17, hanno ritenuto che non possa farsi “discendere la non ap- plicabilità della disciplina dell'accordo quadro ai contratti per cui è causa in ragione della riconducibilità delle fonti regionali che preve- dono le fattispecie legali alla potestà legislativa concorrente ex art
17, comma 1, lettera f), dello statuto di autonomia, operando una as- similazione tra la materia "legislazione sociale;
rapporti di lavoro" e, in particolare … il punto 2, lettera b), della clausola 2 "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici", senza un compiuto e esteso va- glio dei rapporti di lavoro in questione con riguardo non solo alle fon- ti, ma all'atto negoziale costitutivo e al concreto conformarsi degli stessi in ragione dell'attività prestata, senza effettuare quindi, corret- tamente il processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, disciplinata dal legislatore, al fine di ravvisare le condizioni di esclusione dell'applicabilità dell'accordo quadro, così dando luogo, nei sensi indicati nella presente motivazione, ai vizi prospettati dal ri- corrente con il primo ed il secondo motivo di ricorso (cfr., Cass., n.
4 18715 del 2016).” Hanno, altresì, aggiunto che “la affermata diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che ne escluderebbe la riconducibilità all'accordo quadro, non può trarsi, …né dalle generali esigenze di natura politico-sociale che ne avrebbero costituito l'origine, né dalla finalità …. di superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile con- temperando l'esigenza di mantenere i livelli occupazionali e il co nte- nimento della spesa pubblica con quella della stabilizzazione del per- sonale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori so- cialmente utili, da cui deriverebbe la causa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilità dell'accordo quadro in ragione della clausola 2 dell'accordo quadro medesimo, deve procedersi all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla di- sciplina che prevede le fattispecie legali escluse”. L'indirizzo è ormi consolidato, in conseguenza la fattispecie rientra nell'ambito di applicabilità dell'accordo quadro e conseguen- temente del dlgs n. 368/2001 che ha recepito tale normativa, con la conseguenza che la durata delle assunzioni a termine, oltre i 36 mesi, integra l'ipotesi di reiterazione abusiva donde la relativa illegittimità come statuito dal Tribunale.
Non sussiste neanche l'eccepito difetto di interesse ad agire perché l'azione è anche funzionale alla constatazione dell'abuso per le conseguenze risar- citorie, mentre la intervenuta stabilizzazione incide semmai sulla la fonda- tezza della domanda risarcitoria che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, va esclusa. Infatti, la documentazione deposita dal attesta che: Pt_1 con deliberazione di G.M. n. 140/2018 era stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, con la specifica previsione della stabi- lizzazione di tutti i contrattisti in servizio entro l'anno 2020; con deliberazione di G.M. n. 173 del 21.12.2018 era stata disposta, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.lgs 75/2017, la prosecuzione annuale dei con- tratti di diritto privato stipulati con i lavoratori provenienti dal bacino dei LL.SS.UU. ex legge reg. 85/95 e legge reg. 24/2000 “che partecipano alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 del D.lgs. 75/2017 come coordinato con le ll.rr. 27/2017 e 8/2018”;
5 con determinazione del Segretario Generale n. 28 del 23.07.2019 è stata indetta la “procedura di reclutamento straordinario riservata al personale con contratto flessibile a tempo determinato e parziale ai sensi della legge reg. n. 5/2014 e ss.mm.ii in servizio presso il Comune di Parte_1 finalizzata alla copertura di n. 19 posti a tempo indeterminato e parziale mediante la stabilizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 1, D.lgs n. 75/2017 e 22, commi 2 e 3 della legge regionale n. 1/2019”;
a tale procedura hanno partecipavano tutti i 19 lavoratori in servizio a tem- po determinato e parziale, tra cui gli odierni appellati;
la verifica dei requisiti di legge per la stabilizzazione di cui all'art. 20, co. 1, del D.lgs 75/2017, effettuata dal Segretario Generale del Comune, inve- stì il solo accertamento in capo agli istanti dei requisiti di legge [ a) risulta- re in servizio presso l'ente appellante successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124/2015; b) avere maturato al 31.12.2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nell'ente appellante;
c) essere stato assunto a tempo determinato in forza di una delle leggi sul precariato (l.r. n. 85/95, l.r. n. 16/06, l.r. n. 21/2003, l.r. 27/2007, come previsto dall'art. 22, comma 3, della l.r. 1/2019)]; con deliberazione di G.M. 171 del 19.12.2019 fu, infine, autorizzata la sta- bilizzazione di tutti gli aventi diritto, tra cui gli appellati, i quali sottoscri- vevano il relativo contratto il 02.01.2020.
Non può quindi dubitarsi che l'assunzione in ruolo degli appellati sia stato l'effetto diretto e automatico della reiterazione dei contratti a termine sotto- scritti inter partes. Tanto ciò è vero che la descritta stabilizzazione non è avvenuta, come è pa- cifico oltre che documentato, all'esito di una procedura di tipo concorsuale, ma con una procedura, “straordinaria e riservata” a tutti i contrattisti in servizio, di sola verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, d.lgs n. 75/2017, e senza nessuna selezione di merito o valutazione di capacità professionali. Pertanto, deve riconoscersi alla stessa effetto pienamente riparatorio, sicchè in parziale riforma della impugnata sentenza, va respinta la domanda risar- citoria. 5) La circostanza che la sanatoria dell'abuso (assunzione con a tempo inde- terminato degli appellati) sia sopravvenuta al deposito del ricorso introdut- tivo giustifica il regolamento delle spese di cui al dispositivo
PQM
La Corte, in parziale riforma della sentenza n.785/2022 del Tribunale di
6 Termini Imerese, rigetta la domanda di risarcimento del danno. Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado. Palermo 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore Maria G. Di Marco
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