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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1044 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MURRU MONICA, elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 11 - NUORO presso lo studio del difensore e (C.F. con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. ORTU NICOLETTA, elettivamente domiciliata in VIALE
BONARIA N.90 - CAGLIARI presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
A. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Nuoro (NU), via Mughina n. 19 di proprietà esclusiva della Sig.ra resterà nella disponibilità esclusiva della stessa;
Parte_2
3) il Sig. abiterà nell'immobile sito in Nuoro (NU), P.zza Veneto Parte_1
n.4 dove abitualmente dimora e dove ha eletto domicilio;
4) La figlia minore avrà residenza privilegiata presso la madre con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre medesima.
La minore vedrà il padre due volte a settimana per pranzo o per cena e starà con il padre a weekend alterni, dal sabato mattina dall'uscita di scuola sino all'ora di cena o al dopo cena della domenica sera. Per quanto concerne le feste comandate, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il
01 gennaio con l'altro; il 06 gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro; sempre ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; durante le vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre, nel periodo che sarà stabilito entro il 5 giugno di ogni anno.
Resta ferma la possibilità in capo alla minore di recarsi a far visita al padre e di trattenersi presso di lui ogni qualvolta ne avrà desiderio.
Per quanto non espressamente indicato, si fa pieno ed integrale riferimento al piano genitoriale, sottoscritto dai genitori;
5) Con riguardo al mantenimento della figlia minore, il Sig. verserà alla Pt_1
Sig.ra l'importo di € 200,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese per i primi Pt_2 dodici mesi a partire all'omologa del presente accordo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
Dopo i primi 12 mesi, il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo di € 350,00 Pt_1 Pt_2
mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
6) la Sig.ra continuerà a pagare il mutuo ex INPDAP per € 480,00 mensili e Pt_2 le spese condominiali per un importo pari ad €. 55,00 mensili, oltre utenze idriche ed elettriche, TARI e canone Sky;
7) il Sig. continuerà a pagare il mutuo gravante sullo studio professionale Pt_1
sito in Nuoro (NU), Via Guerrazzi n.2;
8) nessun mantenimento sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro coniuge, atteso che essi si dichiarano economicamente indipendenti;
Pag. 2 di 4 9) i coniugi si obbligano, entro sei mesi dall'omologa del presente accordo, a vendere l'autovettura storica intestata alla Sig.ra e a devolvere il ricavato della Pt_2
predetta vendita in un conto intestato alla figlia minore, in vista del soddisfacimento delle esigenze future di quest'ultima. Il conto sarà amministrato dalla Sig.ra sino Pt_2
al raggiungimento della maggiore età della figlia Persona_1
B. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
C. Spese legali compensate.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio nel comune di Oristano in data 12.06.2004 giusto
Atto n. 26, Parte 2 Serie B – 2004, trascritto presso l'ufficio anagrafe del comune di
Nuoro; che dall'unione è nata la figlia (nata il [...]); che a Persona_1
decorrere dal 2017 la famiglia abita presso la casa coniugale intestata a;
Parte_2
che la convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e tra i medesimi non sussiste più la comunione materiale e spirituale;
che le parti intendono separarsi e chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra indicate.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pag. 3 di 4 Pertanto, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Considerato che i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in ricorso e confermate con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025;
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1044 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MURRU MONICA, elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 11 - NUORO presso lo studio del difensore e (C.F. con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. ORTU NICOLETTA, elettivamente domiciliata in VIALE
BONARIA N.90 - CAGLIARI presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
A. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Nuoro (NU), via Mughina n. 19 di proprietà esclusiva della Sig.ra resterà nella disponibilità esclusiva della stessa;
Parte_2
3) il Sig. abiterà nell'immobile sito in Nuoro (NU), P.zza Veneto Parte_1
n.4 dove abitualmente dimora e dove ha eletto domicilio;
4) La figlia minore avrà residenza privilegiata presso la madre con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre medesima.
La minore vedrà il padre due volte a settimana per pranzo o per cena e starà con il padre a weekend alterni, dal sabato mattina dall'uscita di scuola sino all'ora di cena o al dopo cena della domenica sera. Per quanto concerne le feste comandate, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il
01 gennaio con l'altro; il 06 gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro; sempre ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; durante le vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre, nel periodo che sarà stabilito entro il 5 giugno di ogni anno.
Resta ferma la possibilità in capo alla minore di recarsi a far visita al padre e di trattenersi presso di lui ogni qualvolta ne avrà desiderio.
Per quanto non espressamente indicato, si fa pieno ed integrale riferimento al piano genitoriale, sottoscritto dai genitori;
5) Con riguardo al mantenimento della figlia minore, il Sig. verserà alla Pt_1
Sig.ra l'importo di € 200,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese per i primi Pt_2 dodici mesi a partire all'omologa del presente accordo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
Dopo i primi 12 mesi, il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo di € 350,00 Pt_1 Pt_2
mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
6) la Sig.ra continuerà a pagare il mutuo ex INPDAP per € 480,00 mensili e Pt_2 le spese condominiali per un importo pari ad €. 55,00 mensili, oltre utenze idriche ed elettriche, TARI e canone Sky;
7) il Sig. continuerà a pagare il mutuo gravante sullo studio professionale Pt_1
sito in Nuoro (NU), Via Guerrazzi n.2;
8) nessun mantenimento sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro coniuge, atteso che essi si dichiarano economicamente indipendenti;
Pag. 2 di 4 9) i coniugi si obbligano, entro sei mesi dall'omologa del presente accordo, a vendere l'autovettura storica intestata alla Sig.ra e a devolvere il ricavato della Pt_2
predetta vendita in un conto intestato alla figlia minore, in vista del soddisfacimento delle esigenze future di quest'ultima. Il conto sarà amministrato dalla Sig.ra sino Pt_2
al raggiungimento della maggiore età della figlia Persona_1
B. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
C. Spese legali compensate.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio nel comune di Oristano in data 12.06.2004 giusto
Atto n. 26, Parte 2 Serie B – 2004, trascritto presso l'ufficio anagrafe del comune di
Nuoro; che dall'unione è nata la figlia (nata il [...]); che a Persona_1
decorrere dal 2017 la famiglia abita presso la casa coniugale intestata a;
Parte_2
che la convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e tra i medesimi non sussiste più la comunione materiale e spirituale;
che le parti intendono separarsi e chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra indicate.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pag. 3 di 4 Pertanto, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Considerato che i coniugi hanno proposto anche la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in ricorso e confermate con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025;
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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