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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/07/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Lorenza MANCA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2495/2025, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Muroni, n. 5/c, presso lo studio dell'avv. Patrizia Campus (C.F.: ), che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Sassari, via Mazzini, n. 2/d, presso lo studio dell'avv. Federica Chironi (C.F.: , C.F._4
che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 22.7.2025.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
pagina 1 di 10 Con ricorso ex art. 473bis.12 ss. c.p.c., depositato in data 25.10.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ebbe a Controparte_1
contrarre matrimonio in data 12.12.1973 in Sassari, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sassari (Anno 1973, Atto n. 841, parte II, serie A).
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie, (cinquantenne) e Parte_2 [...]
(quarantenne), ha dedotto che il rapporto fra i coniugi era minato da una profonda crisi e che era Parte_3
venuta a mancare tra gli stessi la comunione materiale e spirituale.
Ha rappresentato, in particolare, che la decisione di richiedere la separazione rappresentava l'esito di una vita matrimoniale caratterizzata da prevaricazioni, violenze verbali, psicologiche e fisiche, nonché da privazioni materiali e minacce (anche di morte) che il coniuge aveva perpetrato nei suoi confronti e nei confronti delle figlie costringendola, nel giugno 2024, a fuggire dalla casa coniugale per trovare rifugio in un centro di accoglienza (ha allegato tra l'altro che il resistente non avrebbe concesso alcuna autonomia economica alla moglie ed alle figlie, costringendole a vivere in ristrettezze nonostante le possibilità finanziarie della famiglia non fossero modeste;
avrebbe impedito alla ricorrente di lavorare, la avrebbe spesso ingiuriata e, talvolta, percossa;
ancora, non si sarebbe affatto curato delle figlie ed in particolare avrebbe omesso ogni assistenza morale e materiale alla figlia Pt_3
colpita da gravi patologie).
[...]
Sotto il profilo economico, ha allegato di percepire una pensione di € 500,00 e di trovarsi in uno stato di indigenza, nonostante i coniugi fossero comproprietari della casa coniugale e soci della società Servizi tecnici ed edili s.r.l. (nel cui patrimonio erano ricomprese due unità immobiliari site a Stintino, che venivano concesse in locazione e da cui il coniuge traeva canoni redditizi).
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: «Autorizzare i coniugi e , a Controparte_1 Parte_1
vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Disporre a carico di il pagamento Controparte_1 dell'assegno di mantenimento nella misura che il giudice riterrà opportuno in considerazione delle proprietà immobiliari che gestisce esclusivamente parte convenuta;
che l'Ill.mo Giudice all'uopo designato ex art. 473 bis.7, II comma c.p.c., in via d'urgenza inaudita altera parte, ovvero previa comparizione personale delle parti,
Voglia ordinare i seguenti provvedimenti: -L'immediata cessazione da parte del Sig. della condotta CP_1
pregiudizievole sopra evidenziata;
-L'allontanamento del Sig. dalla casa familiare almeno fino a quando la CP_1
Sig.ra non riesca ad ottenere gli adeguati strumenti economici di sostentamento per poter andare a vivere in Pt_1
completa autonomia e in condizioni di vita dignitose».
Con comparsa depositata in data 20.3.2025 si è costituito in giudizio che -pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione personale- ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, negando di aver posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti della moglie e delle figlie (delle quali si sarebbe sempre occupato) e pagina 2 di 10 rappresentando che i rapporti della coppia erano caratterizzati dall'ordinaria conflittualità tra due persone unite in matrimonio da oltre 50 anni.
Ha quindi lamentato la falsità delle allegazioni della moglie in merito alle condizioni di vita cui la avrebbe costretta, precisando che la ricorrente viveva in una situazione tutt'altro che precaria, godendo di una casa familiare di 600 mq situata in una zona residenziale a Sassari, di una barca ormeggiata presso il porto di Stintino, che aveva effettuato molti viaggi e vacanze, oltre ad essere titolare del 50% del patrimonio immobiliare della famiglia.
Ha aggiunto di aver anche acconsentito a che la moglie gestisse nella casa familiare un'attività di bed and breakfast e che la stessa nel corso della vita coniugale aveva la possibilità di disporre in via autonoma di denaro contante e di un bancomat per la gestione delle spese familiari.
Ha infine rappresentato che non vi erano i presupposti né per assegnare alla ricorrente la casa coniugale (in assenza di figli minori e stante la comproprietà dell'immobile adibito a dimora coniugale), né per prevedere in suo favore un assegno di mantenimento (la situazione economica dei coniugi sarebbe la medesima: entrambi percepiscono un trattamento pensionistico pari ad € 700,00 al mese).
Ha, quindi concluso chiedendo: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando i coniugi a vivere separatamente Parte_1 Controparte_1
e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari».
All'udienza del 22.4.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore, dichiarando di aver raggiunto un accordo (contenente un trasferimento immobiliare) sulla definizione della presente controversia e chiedendo un rinvio per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria.
All'udienza del 22.7.2025 le parti hanno confermato di aver trovato un accordo nei seguenti termini:
«
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il signor continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Sassari, Via Silki n. 21 e la Controparte_1
signora andrà a vivere in Stintino, Via Campu Beddu n.67 dal 1 settembre 2025 Parte_1
3. Le parti, considerati gli apporti personali ed economici, dati da ciascuno durante la convivenza matrimoniale, date le rispettive condizioni personali e patrimoniali, dato il rispettivo bisogno abitativo, e a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate
4. Dichiarano di essere in regime di comunione dei beni .
5. Dichiarano di essere gli unici soci della "SERVIZI TECNICI EDILI S.R.L.", con sede legale in CP_2
Sassari, Via Alghero n. 78, capitale sociale di Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove virgola quattordici), i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Sassari e Codice Fiscale: ", R.E.A. n. "SS-60048", in P.IVA_1
pagina 3 di 10 cui entrambi hanno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e il cui Amministratore Unico e legale rappresentante è il signor come da visura che si produce agli atti;
(doc.1) Controparte_1
6. Dichiarano che la società di cui sopra è proprietaria dei seguenti immobili (visure ipocatastali )doc.2 :
A)- Appartamento in Stintino distinto al Catasto Fabbricati, Fol. 3, p.lla 1883, sub. 4, Via da denominare, Piani
S1-T-1, Cat. A/2, Cl. 1, vani 3, Sup. Cat. Tot. 74 mq., Rendita Euro 356,36.
B)- Appartamento in Stintino distinto al Catasto Fabbricati, Fol. 3, p.lla 1883, sub. 5, Via da denominare, Piani
S1-T-1, Cat. A/2, Cl. 1, vani 3, Sup. Cat. Tot. 71 mq., Rendita Euro 356,36.
C)- locale magazzino in Stintino distinto al Catasto Fabbricati, Fol. 3, p.lla 1883, sub. 6, Via da denominare,
Piano S1, Cat. C/2, Cl. U, Cons. mq. 67, Sup. Cat. Tot. 92 mq., Rendita Euro 356,36.
D)- terreno in Sassari di metri quadrati 3.440 (tremilaquattrocentoquaranta), distinto nel Catasto Terreni del
Comune di Sassari al Fol. 70, p.lle:
- 135, are 17.20, R.D.E. 31,98 e R.A.E. 15,10;
- 349, are 17.20, R.D.E. 31,98 e R.A.E. 15,10.
E di essere inoltre proprietari nella misura del 50% ciascuno dell'immobile in Sassari distinto al Catasto
Fabbricati, Fol. 124, p.lla 684, sub. 2, Z.C. 2, Via Silki n. 21, Piani S1-T-1, Cat. A/7, Cl. 1, Vani 14,5, Sup. Cat. Tot.
371 mq., Rendita Euro 2.433,80; immobile cointestato a e . Controparte_1 Parte_1
Al fine di regolare definitivamente i rapporti economici considerati gli apporti personali ed economici, dati da ciascuno durante la convivenza matrimoniale, date le rispettive condizioni personali e patrimoniali, dato il rispettivo bisogno abitativo, pattuiscono quanto segue :
7 con il presente atto, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Controparte_1
società "SERVIZI TECNICI EDILI S.R.L." sopra indicata, al fine di assicurare il mantenimento di Parte_1
, trasferisce a favore della stessa che accetta ai sensi dell'art. 1376 c.c. , le quote del capitale sociale pari al
[...]
50% intestate al medesimo della Società "SERVIZI TECNICI EDILI S.R.L.", i.v., numero di iscrizione nel Registro
Imprese di Sassari e Codice Fiscale: , R.E.A. n. "SS-60048", , con conseguente iscrizione del P.IVA_1
suddetto trasferimento nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.
A seguito di quanto sopra , il capitale Sociale di euro 10.200.00 (diecimiladuecentoeuro), della società “SERVIZI
TECNICI EDILI S.R.L.", è interamente assunto da , che diviene pertanto unico socio della Parte_1
società suddetta, , dichiara di essere edotta delle conseguenze giuridiche relative alla titolarità Parte_1 dell'intera partecipazione sociale e dell'importanza , al fine della responsabilità personale per le obbligazioni contratte dalla società, del deposito presso il competente registro delle Imprese, di cui al 4° comma dell'art.2470
c.c.
con il presente atto si obbliga a trasferire in via definitiva a , che accetta, Parte_1 Controparte_1
la quota di proprietà pari ad un mezzo pro indiviso, dell'immobile sito in Sassari, Via Silki n. 21,
pagina 4 di 10 - casa di civile abitazione in Comune di Sassari, Via Silki n. 21, posta su tre livelli, seminterrato, terra e primo, della consistenza di 14,5 (quattordici virgola cinque) vani catastali, confinante nell'insieme con detta Via, con
Pt_ proprietà , proprietà e proprietà salvo altri. Tes_1 Pt_5
Distinto al Catasto Fabbricati di Sassari, Fol. 124, p.lla 684, sub. 2, Z.C. 2, Via Silki n. 21, Piani S1-T-1, Cat. A/7,
Cl. 1, Vani 14,5, Sup. Cat. Tot. 371 mq., Rendita Euro 2.433,80.
Detto immobile deriva dalla variazione identificativi per allineamento mappe del 3 marzo 2009, pratica n.
SS0055577 (n. 5132.1/2009), con conseguente variazione della p.lla 232 nella definitiva p.lla 684.
Il trasferimento viene fatto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto attualmente si trova, ben noto alla parte cessionaria, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva, con i proporzionali diritti sulle parti comuni del complesso edilizio, parti elencate dall'articolo 1117 c.c.. in relazione a detto immobile le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento nanti il notaio si rende edotto della mancata richiesta e del mancato rilascio del certificato di agibilità, Controparte_1
precisando espressamente di nulla avere a eccepire al riguardo con pieno esonero della signor Parte_1
da qualsiasi responsabilità.
3. espressamente accetta ex art 1376 c.c. il trasferimento del diritto di proprietà Controparte_1
sull'immobile su indicato e dichiara che esso si compie in assenza di pagamento di somme di denaro;
dichiara di rinunciare all'ipoteca legale di cui all'articolo 2817 c.c.. Parte_1
4. dichiara e garantisce la libera disponibilità della quota di comproprietà dell'immobile Parte_1
oggetto del presente atto e la libertà da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o da altri pesi e vincoli che in qualche modo ne diminuiscano il valore.
5. diviene proprietario esclusivo per l'intero dell'immobile sito in Sassari, Via Silki n. 21, Controparte_1
distinto al Catasto Fabbricati di Sassari, Fol. 124, p.lla 684, sub. 2, Z.C. 2, Via Silki n. 21, Piani S1-T-1, Cat. A/7,
Cl. 1, Vani 14,5, Sup. Cat. Tot. 371 mq., Rendita Euro 2.433,80.
6. Il Sig. procederà entro 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza a richiedere ai Controparte_1
fornitori la voltura dei contratti di somministrazione (luce, gas ecc); e provvederà, a corrispondere ogni onere, peso, imposizione fiscale, tributo, nulla escluso, relativo all'immobile di cui è divenuto esclusivo proprietario.
procederà sempre entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna a consegnare alla signora Controparte_1
, tutti i suoi effetti personali, compresi i gioielli e degli arredi di proprietà della stessa. Parte_1
In relazione agli immobili della società dichiara: Controparte_1
I terreni sulla quale, sono stati edificati, gli immobili in Stintino, sono stati acquistati dalla società per atto pubblico
Dr in Sassari del 22.01.1988 (rep. 44864 , raccolta n. 4299), registrato a Sassari il 09.02.88 al n. Persona_1
512 e pubblicato a Sassari il 05.02.1988 casella 1457 art.933(doc.3) ;
pagina 5 di 10 I fabbricati sono stati edificati in forza di concessione edilizia n.35 del 22.11.1990 rilasciata dal comune di Stintino
e in forza di concessione edilizia n.16 del 23.04.1993 di variante per opera in corso .
Sono stati inoltre condonati in forza di Concessione edilizia n.S-01/2014 prot.n.2630 del 20 marzo 2014 . (doc.4)
Il trasferimento è fatto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto attualmente si trova, ben noto alla parte cessionaria, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva, con i proporzionali diritti sulle parti comuni del complesso edilizio, ex art articolo 1117 c.c..
Ai sensi dell'articolo 40 della Legge 28/02/1985 n. 47 e successive modifiche o integrazione, nonchè ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, e comunque ai sensi della vigente legislazione in materia, la parte cedente, in riferimento agli immobili di cui sopra, dichiara:
- che gli immobili in Stintino sono in regola con l'attuale normativa edilizia ed urbanistica;
- che quanto oggetto di questo atto è stato edificato in virtù e conformità delle concessioni edilizie n.35 del
22.11.1990 rilasciata dal comune di Stintino e in forza di concessione edilizia n.16 del 23.04.1993 di variante per opera in corso, condonati in forza di Concessione edilizia n.S-01/2014 prot.n.2630 del 20 marzo 2014 .
7. Ai sensi dell'art 29 comma 1 bis Legge 52/1985 modificato dall'art.19 co.14 D.L. 78/2010 convertito nella
Legge 122/I coniugi dichiarano che i dati catastali e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale.
8. Ai sensi dell' art. 19 co.14 D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 le parti dichiarano la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
dichiara di aver ricevuto da tutte le informazioni e la documentazione Parte_1 Controparte_1
riguardante la certificazione energetica dei fabbricati ed in particolare di aver ricevuto l'Attestato di Prestazione
Energetica (doc.5)redatto con :
Codice certificato Servizitecnici_srl_15_gennaio_2021_Stintinìno_f3_M1833_S4- Codice certificato
Servizitecnici_srl_15_gennaio_2021_Stintinìno_f3_M1833_S5 che si producono agli atti
Si dichiara il rilascio del certificato di agibilità pratica n.00281050906-13-01-2021-1252.260038 (doc.6).
9. espressamente accetta ex art 1376 c.c. il trasferimento delle quote di società e dichiara che Parte_1
esso si compie in assenza di pagamento di somme di denaro;
La società "SERVIZI TECNICI EDILI S.R.L." sopra indicata, a mezzo del proprio rappresentante sig.
[...]
, dichiara di rinunciare all'ipoteca legale di cui all'articolo 2817 c.c.. CP_1
10. La società "SERVIZI TECNICI EDILI S.R.L." sopra indicata, a mezzo del proprio rappresentante sig.
[...]
, dichiara e garantisce la libera disponibilità della quota di proprietà degli immobili oggetto del CP_1
pagina 6 di 10 presente atto e la libertà da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o da altri pesi e vincoli che in qualche modo ne diminuiscano il valore.
11. diviene socia unica come meglio indicato in premessa. Parte_1
12. La Sig.ra procederà entro 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza a richiedere ai Parte_6
fornitori la voltura dei contratti di somministrazione (luce, gas ecc); e provvederà, a corrispondere ogni onere, peso, imposizione fiscale, tributo, nulla escluso, relativo agli immobili di cui è divenuta esclusiva proprietaria.
13. Le parti dichiarano che successivamente alla edificazione gli immobili della società di cui sopra non hanno subito variazioni fatto salvo quanto sopra indicato;
14. Anche ai sensi dell'art. 19, 14° comma, del D.L 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con L. 30/07/2010 n. 122), le parti dichiarano che i dati catastali degli immobili su indicati ubicati in Stintino sono conformi a quelli delle planimetrie depositate in catasto;
dichiarano altresì che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto degli immobili, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la parte cedente dichiara la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari ex art 19 cp. 14 DL
78/2010, convertito in legge 122/2010. 13, il trasferimento di proprietà è fatto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato dalla parte cessionaria e comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze ed accessione
16.Le parti dichiarano che il terreno è stato acquistato dalla società Servizi con atto pubblico dr Controparte_3
in Sorso in data 10 luglio 2006 (rep. 4197, raccolta n. 2229) doc.7, che è privo di fabbricati, Persona_2
sito in Sassari di metri quadrati 3.440 (tremilaquattrocentoquaranta), distinto nel Catasto Terreni del Comune di
Sassari al Fol. 70, p.lle:
- 135, are 17.20, R.D.E. 31,98 e R.A.E. 15,10;
- 349, are 17.20, R.D.E. 31,98 e R.A.E. 15,10.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica, : Controparte_1
- garantisce che su quanto in oggetto, negli ultimi quindici anni non si è verificato alcun incendio;
- dichiara e garantisce che il terreno agricolo in oggetto non è concesso in affitto e che non esistono confinanti aventi diritto di prelazione;
- produce il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 84093, rilasciato dal Comune di Sassari in data 28 aprile 2025, che si allega al presente dispositivo e dichiara che dalla data del suo rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relativi al terreno in oggetto.(doc.8)
17. Ai fini fiscali le parti dichiarano che gli accordi qui contenuti relativi alla cessioni di beni immobili e mobili ricadono nella disciplina di cui all'art. 19 L. 06/03/1987 n. 74/1987 e della sentenza n. 154 dl 10 maggio 1999
Corte Cost. (cfr. Cass. civ. Sez. V, 17/02/2001, n. 2347 ,3.2.2016 n 2111) e che, per tale ragione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
pagina 7 di 10 18. I signori e , nonchè la società sopra indicata, si obbligano a Controparte_1 Parte_1
richiedere rispettivamente, la trascrizione del trasferimento immobiliare su indicato presso il registro delle imprese
, nonché a procedere alla conseguente voltura presso gli uffici competenti, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo.
19. Se, nonostante la volontà delle parti di conseguire immediatamente l'effetto traslativo definitivo del diritto di proprietà, si rendesse necessaria per la trascrizione, qualunque ne sia il motivo, la formalizzazione ulteriore dell'accordo o nonostante l'esenzione il trasferimento immobiliare dovesse essere assoggettato a qualsivoglia forma di imposizione fiscale o tributaria, la parte si obbliga a partecipare all'atto pubblico entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta che l'una indirizzerà all'altro con raccomandata AR all'indirizzo di sua residenza.
20.Le eventuali spese di registrazione, trascrizione o formalizzazione ulteriore, nessuna esclusa, nonché le imposte o le tasse che fossero dovute, saranno poste a carico del singolo proprietario del bene eventualmente interessato a detta formalità.
21. I signori e , provvederanno nei tempi tecnici strettamente necessari e Controparte_1 Parte_1
comunque entro 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza, a volturare i contratti di fornitura e somministratore relativi agli immobili ed a porre in essere quanto necessario per le volturazioni predette;
si impegnano altresì a curare la trascrizione e voltura del trasferimento immobiliare nel più breve tempo possibile e a depositare entro 30
(trenta) giorni la copia della nota di trascrizione, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la cancelleria del tribunale.
22. le tasse, i tributi e quanto altro fosse dovuto in relazione alla proprietà o al possesso degli immobili, graveranno interamente sui coniugi che ne hanno acquisito rispettivamente la proprietà esclusiva.
23. 12. le parti si dichiarano consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento, è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità.
24.Dichiara che il trasferimento immobiliare gode della esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art.19 L.n.74/1987 e della sentenza n.154 dl 10.05.1999 Corte Cost. Le parti dichiarano che non sussistono prelazioni legali.
25. Le tasse, i tributi e quanto altro fosse dovuto in relazione alla proprietà o al possesso dell'immobile, graverà interamente sul coniuge che ne ha acquisito la proprietà esclusiva.
Per quanto attiene alle disposizioni immobiliari di cui al ricorso, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per separazione consensuale il Giudice – per il tramite del Cancelliere che pagina 8 di 10 l'assiste in udienza (cfr. Cass. SS.UU. Civ. n.21761/2021) – si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare».
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto, con particolare riferimento alle statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
25.9.1946, C.F.: , che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._3
Sassari in data 12.12.1973, atto iscritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sassari al numero 841, parte II, serie A, anno 1973, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.7.2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui integralmente richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di stato civile del Comune di SASSARI per l'annotazione della presente sentenza;
- Spese compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Lorenza MANCA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2495/2025, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Muroni, n. 5/c, presso lo studio dell'avv. Patrizia Campus (C.F.: ), che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Sassari, via Mazzini, n. 2/d, presso lo studio dell'avv. Federica Chironi (C.F.: , C.F._4
che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 22.7.2025.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
pagina 1 di 10 Con ricorso ex art. 473bis.12 ss. c.p.c., depositato in data 25.10.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ebbe a Controparte_1
contrarre matrimonio in data 12.12.1973 in Sassari, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sassari (Anno 1973, Atto n. 841, parte II, serie A).
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie, (cinquantenne) e Parte_2 [...]
(quarantenne), ha dedotto che il rapporto fra i coniugi era minato da una profonda crisi e che era Parte_3
venuta a mancare tra gli stessi la comunione materiale e spirituale.
Ha rappresentato, in particolare, che la decisione di richiedere la separazione rappresentava l'esito di una vita matrimoniale caratterizzata da prevaricazioni, violenze verbali, psicologiche e fisiche, nonché da privazioni materiali e minacce (anche di morte) che il coniuge aveva perpetrato nei suoi confronti e nei confronti delle figlie costringendola, nel giugno 2024, a fuggire dalla casa coniugale per trovare rifugio in un centro di accoglienza (ha allegato tra l'altro che il resistente non avrebbe concesso alcuna autonomia economica alla moglie ed alle figlie, costringendole a vivere in ristrettezze nonostante le possibilità finanziarie della famiglia non fossero modeste;
avrebbe impedito alla ricorrente di lavorare, la avrebbe spesso ingiuriata e, talvolta, percossa;
ancora, non si sarebbe affatto curato delle figlie ed in particolare avrebbe omesso ogni assistenza morale e materiale alla figlia Pt_3
colpita da gravi patologie).
[...]
Sotto il profilo economico, ha allegato di percepire una pensione di € 500,00 e di trovarsi in uno stato di indigenza, nonostante i coniugi fossero comproprietari della casa coniugale e soci della società Servizi tecnici ed edili s.r.l. (nel cui patrimonio erano ricomprese due unità immobiliari site a Stintino, che venivano concesse in locazione e da cui il coniuge traeva canoni redditizi).
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: «Autorizzare i coniugi e , a Controparte_1 Parte_1
vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Disporre a carico di il pagamento Controparte_1 dell'assegno di mantenimento nella misura che il giudice riterrà opportuno in considerazione delle proprietà immobiliari che gestisce esclusivamente parte convenuta;
che l'Ill.mo Giudice all'uopo designato ex art. 473 bis.7, II comma c.p.c., in via d'urgenza inaudita altera parte, ovvero previa comparizione personale delle parti,
Voglia ordinare i seguenti provvedimenti: -L'immediata cessazione da parte del Sig. della condotta CP_1
pregiudizievole sopra evidenziata;
-L'allontanamento del Sig. dalla casa familiare almeno fino a quando la CP_1
Sig.ra non riesca ad ottenere gli adeguati strumenti economici di sostentamento per poter andare a vivere in Pt_1
completa autonomia e in condizioni di vita dignitose».
Con comparsa depositata in data 20.3.2025 si è costituito in giudizio che -pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione personale- ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, negando di aver posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti della moglie e delle figlie (delle quali si sarebbe sempre occupato) e pagina 2 di 10 rappresentando che i rapporti della coppia erano caratterizzati dall'ordinaria conflittualità tra due persone unite in matrimonio da oltre 50 anni.
Ha quindi lamentato la falsità delle allegazioni della moglie in merito alle condizioni di vita cui la avrebbe costretta, precisando che la ricorrente viveva in una situazione tutt'altro che precaria, godendo di una casa familiare di 600 mq situata in una zona residenziale a Sassari, di una barca ormeggiata presso il porto di Stintino, che aveva effettuato molti viaggi e vacanze, oltre ad essere titolare del 50% del patrimonio immobiliare della famiglia.
Ha aggiunto di aver anche acconsentito a che la moglie gestisse nella casa familiare un'attività di bed and breakfast e che la stessa nel corso della vita coniugale aveva la possibilità di disporre in via autonoma di denaro contante e di un bancomat per la gestione delle spese familiari.
Ha infine rappresentato che non vi erano i presupposti né per assegnare alla ricorrente la casa coniugale (in assenza di figli minori e stante la comproprietà dell'immobile adibito a dimora coniugale), né per prevedere in suo favore un assegno di mantenimento (la situazione economica dei coniugi sarebbe la medesima: entrambi percepiscono un trattamento pensionistico pari ad € 700,00 al mese).
Ha, quindi concluso chiedendo: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando i coniugi a vivere separatamente Parte_1 Controparte_1
e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari».
All'udienza del 22.4.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore, dichiarando di aver raggiunto un accordo (contenente un trasferimento immobiliare) sulla definizione della presente controversia e chiedendo un rinvio per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria.
All'udienza del 22.7.2025 le parti hanno confermato di aver trovato un accordo nei seguenti termini:
«
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il signor continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Sassari, Via Silki n. 21 e la Controparte_1
signora andrà a vivere in Stintino, Via Campu Beddu n.67 dal 1 settembre 2025 Parte_1
3. Le parti, considerati gli apporti personali ed economici, dati da ciascuno durante la convivenza matrimoniale, date le rispettive condizioni personali e patrimoniali, dato il rispettivo bisogno abitativo, e a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate
4. Dichiarano di essere in regime di comunione dei beni .
5. Dichiarano di essere gli unici soci della "SERVIZI TECNICI EDILI S.R.L.", con sede legale in CP_2
Sassari, Via Alghero n. 78, capitale sociale di Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove virgola quattordici), i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Sassari e Codice Fiscale: ", R.E.A. n. "SS-60048", in P.IVA_1
pagina 3 di 10 cui entrambi hanno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e il cui Amministratore Unico e legale rappresentante è il signor come da visura che si produce agli atti;
(doc.1) Controparte_1
6. Dichiarano che la società di cui sopra è proprietaria dei seguenti immobili (visure ipocatastali )doc.2 :
A)- Appartamento in Stintino distinto al Catasto Fabbricati, Fol. 3, p.lla 1883, sub. 4, Via da denominare, Piani
S1-T-1, Cat. A/2, Cl. 1, vani 3, Sup. Cat. Tot. 74 mq., Rendita Euro 356,36.
B)- Appartamento in Stintino distinto al Catasto Fabbricati, Fol. 3, p.lla 1883, sub. 5, Via da denominare, Piani
S1-T-1, Cat. A/2, Cl. 1, vani 3, Sup. Cat. Tot. 71 mq., Rendita Euro 356,36.
C)- locale magazzino in Stintino distinto al Catasto Fabbricati, Fol. 3, p.lla 1883, sub. 6, Via da denominare,
Piano S1, Cat. C/2, Cl. U, Cons. mq. 67, Sup. Cat. Tot. 92 mq., Rendita Euro 356,36.
D)- terreno in Sassari di metri quadrati 3.440 (tremilaquattrocentoquaranta), distinto nel Catasto Terreni del
Comune di Sassari al Fol. 70, p.lle:
- 135, are 17.20, R.D.E. 31,98 e R.A.E. 15,10;
- 349, are 17.20, R.D.E. 31,98 e R.A.E. 15,10.
E di essere inoltre proprietari nella misura del 50% ciascuno dell'immobile in Sassari distinto al Catasto
Fabbricati, Fol. 124, p.lla 684, sub. 2, Z.C. 2, Via Silki n. 21, Piani S1-T-1, Cat. A/7, Cl. 1, Vani 14,5, Sup. Cat. Tot.
371 mq., Rendita Euro 2.433,80; immobile cointestato a e . Controparte_1 Parte_1
Al fine di regolare definitivamente i rapporti economici considerati gli apporti personali ed economici, dati da ciascuno durante la convivenza matrimoniale, date le rispettive condizioni personali e patrimoniali, dato il rispettivo bisogno abitativo, pattuiscono quanto segue :
7 con il presente atto, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Controparte_1
società "SERVIZI TECNICI EDILI S.R.L." sopra indicata, al fine di assicurare il mantenimento di Parte_1
, trasferisce a favore della stessa che accetta ai sensi dell'art. 1376 c.c. , le quote del capitale sociale pari al
[...]
50% intestate al medesimo della Società "SERVIZI TECNICI EDILI S.R.L.", i.v., numero di iscrizione nel Registro
Imprese di Sassari e Codice Fiscale: , R.E.A. n. "SS-60048", , con conseguente iscrizione del P.IVA_1
suddetto trasferimento nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.
A seguito di quanto sopra , il capitale Sociale di euro 10.200.00 (diecimiladuecentoeuro), della società “SERVIZI
TECNICI EDILI S.R.L.", è interamente assunto da , che diviene pertanto unico socio della Parte_1
società suddetta, , dichiara di essere edotta delle conseguenze giuridiche relative alla titolarità Parte_1 dell'intera partecipazione sociale e dell'importanza , al fine della responsabilità personale per le obbligazioni contratte dalla società, del deposito presso il competente registro delle Imprese, di cui al 4° comma dell'art.2470
c.c.
con il presente atto si obbliga a trasferire in via definitiva a , che accetta, Parte_1 Controparte_1
la quota di proprietà pari ad un mezzo pro indiviso, dell'immobile sito in Sassari, Via Silki n. 21,
pagina 4 di 10 - casa di civile abitazione in Comune di Sassari, Via Silki n. 21, posta su tre livelli, seminterrato, terra e primo, della consistenza di 14,5 (quattordici virgola cinque) vani catastali, confinante nell'insieme con detta Via, con
Pt_ proprietà , proprietà e proprietà salvo altri. Tes_1 Pt_5
Distinto al Catasto Fabbricati di Sassari, Fol. 124, p.lla 684, sub. 2, Z.C. 2, Via Silki n. 21, Piani S1-T-1, Cat. A/7,
Cl. 1, Vani 14,5, Sup. Cat. Tot. 371 mq., Rendita Euro 2.433,80.
Detto immobile deriva dalla variazione identificativi per allineamento mappe del 3 marzo 2009, pratica n.
SS0055577 (n. 5132.1/2009), con conseguente variazione della p.lla 232 nella definitiva p.lla 684.
Il trasferimento viene fatto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto attualmente si trova, ben noto alla parte cessionaria, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva, con i proporzionali diritti sulle parti comuni del complesso edilizio, parti elencate dall'articolo 1117 c.c.. in relazione a detto immobile le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento nanti il notaio si rende edotto della mancata richiesta e del mancato rilascio del certificato di agibilità, Controparte_1
precisando espressamente di nulla avere a eccepire al riguardo con pieno esonero della signor Parte_1
da qualsiasi responsabilità.
3. espressamente accetta ex art 1376 c.c. il trasferimento del diritto di proprietà Controparte_1
sull'immobile su indicato e dichiara che esso si compie in assenza di pagamento di somme di denaro;
dichiara di rinunciare all'ipoteca legale di cui all'articolo 2817 c.c.. Parte_1
4. dichiara e garantisce la libera disponibilità della quota di comproprietà dell'immobile Parte_1
oggetto del presente atto e la libertà da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o da altri pesi e vincoli che in qualche modo ne diminuiscano il valore.
5. diviene proprietario esclusivo per l'intero dell'immobile sito in Sassari, Via Silki n. 21, Controparte_1
distinto al Catasto Fabbricati di Sassari, Fol. 124, p.lla 684, sub. 2, Z.C. 2, Via Silki n. 21, Piani S1-T-1, Cat. A/7,
Cl. 1, Vani 14,5, Sup. Cat. Tot. 371 mq., Rendita Euro 2.433,80.
6. Il Sig. procederà entro 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza a richiedere ai Controparte_1
fornitori la voltura dei contratti di somministrazione (luce, gas ecc); e provvederà, a corrispondere ogni onere, peso, imposizione fiscale, tributo, nulla escluso, relativo all'immobile di cui è divenuto esclusivo proprietario.
procederà sempre entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna a consegnare alla signora Controparte_1
, tutti i suoi effetti personali, compresi i gioielli e degli arredi di proprietà della stessa. Parte_1
In relazione agli immobili della società dichiara: Controparte_1
I terreni sulla quale, sono stati edificati, gli immobili in Stintino, sono stati acquistati dalla società per atto pubblico
Dr in Sassari del 22.01.1988 (rep. 44864 , raccolta n. 4299), registrato a Sassari il 09.02.88 al n. Persona_1
512 e pubblicato a Sassari il 05.02.1988 casella 1457 art.933(doc.3) ;
pagina 5 di 10 I fabbricati sono stati edificati in forza di concessione edilizia n.35 del 22.11.1990 rilasciata dal comune di Stintino
e in forza di concessione edilizia n.16 del 23.04.1993 di variante per opera in corso .
Sono stati inoltre condonati in forza di Concessione edilizia n.S-01/2014 prot.n.2630 del 20 marzo 2014 . (doc.4)
Il trasferimento è fatto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto attualmente si trova, ben noto alla parte cessionaria, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva, con i proporzionali diritti sulle parti comuni del complesso edilizio, ex art articolo 1117 c.c..
Ai sensi dell'articolo 40 della Legge 28/02/1985 n. 47 e successive modifiche o integrazione, nonchè ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, e comunque ai sensi della vigente legislazione in materia, la parte cedente, in riferimento agli immobili di cui sopra, dichiara:
- che gli immobili in Stintino sono in regola con l'attuale normativa edilizia ed urbanistica;
- che quanto oggetto di questo atto è stato edificato in virtù e conformità delle concessioni edilizie n.35 del
22.11.1990 rilasciata dal comune di Stintino e in forza di concessione edilizia n.16 del 23.04.1993 di variante per opera in corso, condonati in forza di Concessione edilizia n.S-01/2014 prot.n.2630 del 20 marzo 2014 .
7. Ai sensi dell'art 29 comma 1 bis Legge 52/1985 modificato dall'art.19 co.14 D.L. 78/2010 convertito nella
Legge 122/I coniugi dichiarano che i dati catastali e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale.
8. Ai sensi dell' art. 19 co.14 D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 le parti dichiarano la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
dichiara di aver ricevuto da tutte le informazioni e la documentazione Parte_1 Controparte_1
riguardante la certificazione energetica dei fabbricati ed in particolare di aver ricevuto l'Attestato di Prestazione
Energetica (doc.5)redatto con :
Codice certificato Servizitecnici_srl_15_gennaio_2021_Stintinìno_f3_M1833_S4- Codice certificato
Servizitecnici_srl_15_gennaio_2021_Stintinìno_f3_M1833_S5 che si producono agli atti
Si dichiara il rilascio del certificato di agibilità pratica n.00281050906-13-01-2021-1252.260038 (doc.6).
9. espressamente accetta ex art 1376 c.c. il trasferimento delle quote di società e dichiara che Parte_1
esso si compie in assenza di pagamento di somme di denaro;
La società "SERVIZI TECNICI EDILI S.R.L." sopra indicata, a mezzo del proprio rappresentante sig.
[...]
, dichiara di rinunciare all'ipoteca legale di cui all'articolo 2817 c.c.. CP_1
10. La società "SERVIZI TECNICI EDILI S.R.L." sopra indicata, a mezzo del proprio rappresentante sig.
[...]
, dichiara e garantisce la libera disponibilità della quota di proprietà degli immobili oggetto del CP_1
pagina 6 di 10 presente atto e la libertà da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o da altri pesi e vincoli che in qualche modo ne diminuiscano il valore.
11. diviene socia unica come meglio indicato in premessa. Parte_1
12. La Sig.ra procederà entro 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza a richiedere ai Parte_6
fornitori la voltura dei contratti di somministrazione (luce, gas ecc); e provvederà, a corrispondere ogni onere, peso, imposizione fiscale, tributo, nulla escluso, relativo agli immobili di cui è divenuta esclusiva proprietaria.
13. Le parti dichiarano che successivamente alla edificazione gli immobili della società di cui sopra non hanno subito variazioni fatto salvo quanto sopra indicato;
14. Anche ai sensi dell'art. 19, 14° comma, del D.L 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con L. 30/07/2010 n. 122), le parti dichiarano che i dati catastali degli immobili su indicati ubicati in Stintino sono conformi a quelli delle planimetrie depositate in catasto;
dichiarano altresì che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto degli immobili, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la parte cedente dichiara la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari ex art 19 cp. 14 DL
78/2010, convertito in legge 122/2010. 13, il trasferimento di proprietà è fatto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato dalla parte cessionaria e comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze ed accessione
16.Le parti dichiarano che il terreno è stato acquistato dalla società Servizi con atto pubblico dr Controparte_3
in Sorso in data 10 luglio 2006 (rep. 4197, raccolta n. 2229) doc.7, che è privo di fabbricati, Persona_2
sito in Sassari di metri quadrati 3.440 (tremilaquattrocentoquaranta), distinto nel Catasto Terreni del Comune di
Sassari al Fol. 70, p.lle:
- 135, are 17.20, R.D.E. 31,98 e R.A.E. 15,10;
- 349, are 17.20, R.D.E. 31,98 e R.A.E. 15,10.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica, : Controparte_1
- garantisce che su quanto in oggetto, negli ultimi quindici anni non si è verificato alcun incendio;
- dichiara e garantisce che il terreno agricolo in oggetto non è concesso in affitto e che non esistono confinanti aventi diritto di prelazione;
- produce il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 84093, rilasciato dal Comune di Sassari in data 28 aprile 2025, che si allega al presente dispositivo e dichiara che dalla data del suo rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relativi al terreno in oggetto.(doc.8)
17. Ai fini fiscali le parti dichiarano che gli accordi qui contenuti relativi alla cessioni di beni immobili e mobili ricadono nella disciplina di cui all'art. 19 L. 06/03/1987 n. 74/1987 e della sentenza n. 154 dl 10 maggio 1999
Corte Cost. (cfr. Cass. civ. Sez. V, 17/02/2001, n. 2347 ,3.2.2016 n 2111) e che, per tale ragione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
pagina 7 di 10 18. I signori e , nonchè la società sopra indicata, si obbligano a Controparte_1 Parte_1
richiedere rispettivamente, la trascrizione del trasferimento immobiliare su indicato presso il registro delle imprese
, nonché a procedere alla conseguente voltura presso gli uffici competenti, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo.
19. Se, nonostante la volontà delle parti di conseguire immediatamente l'effetto traslativo definitivo del diritto di proprietà, si rendesse necessaria per la trascrizione, qualunque ne sia il motivo, la formalizzazione ulteriore dell'accordo o nonostante l'esenzione il trasferimento immobiliare dovesse essere assoggettato a qualsivoglia forma di imposizione fiscale o tributaria, la parte si obbliga a partecipare all'atto pubblico entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta che l'una indirizzerà all'altro con raccomandata AR all'indirizzo di sua residenza.
20.Le eventuali spese di registrazione, trascrizione o formalizzazione ulteriore, nessuna esclusa, nonché le imposte o le tasse che fossero dovute, saranno poste a carico del singolo proprietario del bene eventualmente interessato a detta formalità.
21. I signori e , provvederanno nei tempi tecnici strettamente necessari e Controparte_1 Parte_1
comunque entro 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza, a volturare i contratti di fornitura e somministratore relativi agli immobili ed a porre in essere quanto necessario per le volturazioni predette;
si impegnano altresì a curare la trascrizione e voltura del trasferimento immobiliare nel più breve tempo possibile e a depositare entro 30
(trenta) giorni la copia della nota di trascrizione, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la cancelleria del tribunale.
22. le tasse, i tributi e quanto altro fosse dovuto in relazione alla proprietà o al possesso degli immobili, graveranno interamente sui coniugi che ne hanno acquisito rispettivamente la proprietà esclusiva.
23. 12. le parti si dichiarano consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento, è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità.
24.Dichiara che il trasferimento immobiliare gode della esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art.19 L.n.74/1987 e della sentenza n.154 dl 10.05.1999 Corte Cost. Le parti dichiarano che non sussistono prelazioni legali.
25. Le tasse, i tributi e quanto altro fosse dovuto in relazione alla proprietà o al possesso dell'immobile, graverà interamente sul coniuge che ne ha acquisito la proprietà esclusiva.
Per quanto attiene alle disposizioni immobiliari di cui al ricorso, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per separazione consensuale il Giudice – per il tramite del Cancelliere che pagina 8 di 10 l'assiste in udienza (cfr. Cass. SS.UU. Civ. n.21761/2021) – si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare».
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto, con particolare riferimento alle statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
25.9.1946, C.F.: , che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._3
Sassari in data 12.12.1973, atto iscritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sassari al numero 841, parte II, serie A, anno 1973, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.7.2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui integralmente richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di stato civile del Comune di SASSARI per l'annotazione della presente sentenza;
- Spese compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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