Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2178/2024 RGAC
Il tribunale, in persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Giudice relatore estensore
Ha emesso SENTENZA
Sul ricorso di
Parte_1 c.f.: C.F. 1 nata a [...] il [...] e residente in [...]
Bandiera n. 15 elettivamente domiciliata in Alba, Via Ospedale n. 13 presso lo studio e la persona dell'Avv.
Paola COPPA (c.f.: ) del Foro di Asti che lo assiste e difende in forza di procura speciale C.F. 2 rilasciata in data 08.07.2024 - il procuratore richiede, ai sensi e per gli effetti di legge, di poter ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: oppure al numero di fax: 0173-363662 Email_1
- ricorrente contro
Controparte_1 c.f. C.F. 3 nato a [...] il [...] residente a [...]
Villapizzone n. 3.
-resistente CONTUMACE
OSSERVATO
Parte ricorrente propone ricorso per regolamentazione responsabilità genitoriale, inter partes, con riferimento ai minori nato in data [...], e Persona_2 nato in data [...].Persona_1
Conclude nella presente sede:
"CONDIZIONI
Pt_ 1. i signori e _1 vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. assegnare la casa familiare sita in Alba, Corso Fratelli Bandiera n. 15 di proprietà della madre della ricorrente alla ricorrente stessa con tutto l'arredo ;
3. Disporre l'affido esclusivo rafforzato dei due figli Per_1 e Persona_2 alla madre e disporsi la possibilità per il padre di vedere i figli previo parere favorevole della Comunità terapeutica ove si trova e dei genitori del sig. _1
Pt 4. Disporre che la sig.ra percepisca l'assegno unico per i figli nella misura del 100%;
5. A titolo di mantenimento per i due figli minori riconoscere a carico del sig. Controparte_1 un contributo mensile di mantenimento di € 1.700,00 come oggi in essere, importo comprensivo delle spese straordinarie, con facoltà per la ricorrente di continuare a prelevare mensilmente il detto importo dal conto corrente Pt intestato al sig. _1 sul quale la sig.ra ha delega ad operare.
6. Con il favore delle spese di causa."
La domanda per affido super esclusivo è fondata.
Occorre infatti osservare come la situazione attuale del convenuto sia tale, da impedire di fatto l'esercizio della responsabilità sui ragazzi, ed invero in buona parte anche di aver una qualche forma di contatto con essi.
Si evidenzia qui quanto è stato riferito dai testimoni (genitori del padre) in sede di udienza d'escussione, ove dichiaravano:
"...viene sentita a teste Testimone_1 che presta impegno di rito e dichiara: "Mi chiamo Testimone_1 nata a [...] il [...], residente ivi;
confermo che mio figlio _1 è attualmente ospite in comunità per problemi di tossicodipendenza risalenti nel tempo, e diventati più importanti già a partire dal 2020;
era già stato in comunità negli anni scorsi e attualmente lo è da settembre;
in passato era capitato con la frequenza possibile che i ragazzi andassero a trovare il papà in comunità;
da settembre no, preciso che la comunità ha le sue regole, e solo di recente ha proposto un incontro tra figli e papà;
circa due settimane fa;
non c'è stato ancora incontro e ammetto che non sono troppo favorevole perché la comunità ha un impatto emotivo forte;
che in passato abbiamo visto direttamente sui bambini;
in ogni caso lascerei decidere la madre con cui abbiamo ottimo rapporto e gestiamo quotidianamente le vicende familiari;
la comunità organizza secondo le proprie prassi;
i contatti tra papà e figli attualmente avvengono in videochiamata;
secondo le indicazioni della comunità che chiede anche alla madre;
allo stato la comunità non ha adombrato ipotesi di dimissioni di _1 ; nelle altre occasioni la comunità aveva già precisato che si tratta di percorsi di una certa durata, individualizzata, comunque almeno intorno a 2 o 3 anni;
preciso che nel marzo 2024 _1 è uscito di sua volontà dalla comunità contro il parere dei referenti della stessa che temevano come accaduto delle ricadute;
siamo disposti come sempre ad aiutare la famiglia.
Noi conosciamo il contenuto del ricorso della attrice e aderiamo totalmente alle sue richieste"
Letto al teste che conferma. Viene introdotto il sig. IM che presta impegno di rito e dichiara: Mi chiamo IM nato a [...] il 15.4,63, residente ad Alba;
confermo le circostanze riferite dalla madre in atti quanto alla collocazione di mio figlio _1 in comunità;
abbiamo un ottimo rapporto con la madre che aiutiamo in ogni modo possibile;
io ogni tanto sono andato a trovare _1 in comunità secondo le indicazioni di questa ultima;
l'ultima volta a gennaio perché le regole comunitarie sono piuttosto rigide e l'accesso dall'esterno è molto contingentato ed all'inizio persino inesistenti per divieto della comunità;
la comunità ha ovviamente regole molto rigide ed ha un impatto piuttosto forte;
io ho diverse attività imprenditoriali, e sono amministratore delegato della Parte_2
CP 1 è nel CdA di Parte 2 ; si occupava del ramo commerciale della azienda in prima persona e gestendo un gruppo di lavoro, quest'ultima attività è venuta meno negli ultimi anni quando era in comunità
e quindi anche adesso;
_1 è ancora nel CdA di Parte 2 ;
al momento verso a mio figlio _1 € 1.700, che sono legati al ruolo nel CdA;
mensilmente; tanto è il compenso come membro del CdA stabilito da me come Amministratore Delegato;
'sono soldi versati su un conto intestato a _1 ma la madre ha facoltà di firma disgiunta;
la madre per accordo inter familiare ogni mese prende per le esigenze dei bimbi quei 1.700 euro;
in linea di massima penso che detto compenso resterà nel futuro;
salvo differenti decisioni di spettanza mia quale amministratore delegato;
allo stato la comunità non ha adombrato ipotesi di dimissioni di _1 ; nelle altre occasioni la comunità aveva già precisato che si tratta di percorsi di una certa durata, individualizzata, comunque almeno intorno a 2 o 3 anni;
preciso che nel marzo 2024 _1 è uscito di sua volontà dalla comunità contro il parere dei referenti della stessa che temevano come accaduto delle ricadute;
Noi conosciamo il contenuto del ricorso della attrice e aderiamo totalmente alle sue richieste."
letto il testo, il testimone conferma..."
Nel detto quadro, non è neanche possibile predeterminare un qualche calendario di incontri, che peraltro sarebbe comunque soggetto alla (necessaria) coercizione esterna delle regole comunitarie, nell'ottica del recupero degli ospiti da gravi stati di dipendenza e vi è anche da attendersi, secondo quanto riferito dai nonni paterni, che la permanenza del papà, presso la comunità, abbia durata pluriennale.
All'affido super esclusivo consegue, logicamente, la percezione integrale, dalla madre, di tutti gli emolumenti, legati alla prole.
Sotto il profilo dei rapporti economici,
si prende atto della spontanea elargizione, da parte dei nonni, di una somma pari ad € 1.700 mensili, per le esigenze dei nipoti, elargizione che ben potrà continuare secondo libera volontà degli interessati, nelle forme attuali o in altra ritenuta utile/comoda.
Sotto il profilo formale,
gode di deve però rilevarsi che allo stato il convenuto, quale membro del CdA di Parte_2 emolumenti per € 1.700 mensili. Senza che ciò in alcun modo impedisca ai nonni paterni di proseguire il menage economico attualmente in concreto in vigore,
nella determinazione di un assegno di mantenimento, a carico del contumace, sembra congruo individuare in € 800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie afferenti alla prole, il quantum dell'assegno, da individuarsi per legge dal tribunale, rispetto al padre: tenuto conto gravare sulla madre (il cui reddito si attesta su poco più di € 1.000,00 al mese, secondo la produzione in atti) l'onere integrale del mantenimento diretto dei figli.
Nulla sulla assegnazione della casa familiare, giuridicamente nella disponibilità della sola madre, onde non si necessita alcuna statuizione.
Spese secondo soccombenza.
Esse vengono liquidate, ex DM 55 del 2014, secondo lo scaglione per le cause di valore indeterminabile,
difficoltà bassa,
facendo uso dei valori minimi, in:
€ 851 per fase studio;
€ 602 per fase introduttiva;
€ 903 per la fase trattazione/istruzione;
€ 1.453 per la fase decisionale.
Per totali € 3.809,00 oltre accessori.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Dispone l'affido super esclusivo dei due figli Per_1 e Persona_2 alla madre;
presso la quale avranno collocazione e residenza anagrafica;
Dispone che la ricorrente percepisca l'assegno unico per i figli, nella misura del 100%;
Dispone a carico del convenuto un contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 800,00
(400,00 per ciascun figlio), somma rivalutanda annualmente ex ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, afferenti alla prole, secondo il protocollo Tribunale di Asti.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Asti, 21.5.2025
Il relatore estensore dott. Pasquale Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli