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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 777/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/04/2022 al n. 777/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FABRIZIO SORO e rappresentata e difesa dall'avv. IGOR GIOSTRA, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 CodiceFiscale_2 dell'avv. LORENZO BALDASSINI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
E contro
(C.F./P.IVA: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. prof. VALERIO TALLINI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA - avverso la sentenza n. 370/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
28/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 28.01.2025, comunicata dalla
Cancelleria il 29.01.25, all'esito dell'udienza cartolare del 21.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Firenze, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 370/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 28/3/2022 e notificata in data 04/4/2022 ed in accoglimento di tutti i superiori motivi d'impugnazione, IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la Ctu contabile ai fini di consentire la quantificazione del danno patrimoniale/assistenziale che valuti i costi orari e/o giornalieri per usufruire di assistenza domiciliare h 24 (o per orari inferiori);
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, dei convenuti per la condotta tenuta dal Dr. medico CP_1 operante presso la allora Azienda Unità Sanitaria Locale 8 di Arezzo che tenne in cura la sig.ra a partire dalla visita dell'Ottobre 2003 e condannare i convenuti, Parte_1 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra in conseguenza delle condotte descritte nella narrativa Parte_1 dell'originario atto di citazione mediante statuizione di condanna al pagamento in favore dell'attrice sig.ra della somma di denaro che sarà ritenuta equa e di Parte_1 giustizia sulla base delle risultanze dell'istruttoria di primo grado e, in particolare, della
C.T.U. medico-legale e contabile espletata, nonché della ulteriore CTU contabile qui richiesta, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
Per la parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis CP_1 rejectis, per i motivi sinora esposti, IN VIA PRELIMINARE: DICHIARARE
L'IMPROCEDIBILITÀ della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, avanzata dalla Sig.ra ex artt. 2043 e 2049 c.c. in via alternativa, in quanto Parte_1 prescritta ai sensi del successivo art. 2947 c.c.. NEL MERITO: RIGETTARE la domanda di risarcimento del danno contrattuale, avanzata dalla Sig.ra ex artt. 1218 Parte_1
e 1228 c.c. in via alternativa nel presente procedimento, in quanto del tutto infondata, non provata, nonché carente dei necessari presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 della L. 8 marzo 2017, n. 24), e comunque, non ricorrendo nel caso di specie i profili specifici del 'dolo' o della 'colpa grave', richiesti per l'integrazione della responsabilità contrattuale del prestatore d'opera intellettuale dall'art. 2236 c.c. laddove la prestazione richiesta al professionista implichi la soluzione di problemi tecnici/scientifici di particolare complessità. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari sia del presente che del pregresso grado di giudizio. NONCHÉ: con ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. dell'attrice/appellante Sig.ra nata a [...]
Montevarchi (Arezzo) il 02.07.1961, e residente in [...](Arezzo), Via G. Oberdan n.
16, al pagamento nei confronti del comparente Dott. dei danni tutti CP_1 conseguiti all'instaurazione del presente giudizio nei confronti dello stesso con temerarietà e colpa grave consistita nell'aver voluto azionare un diritto al risarcimento del danno, contrattuale (inapplicabile) ed extracontrattuale (prescritto), e comunque per ragioni che ben si conoscevano infondate ed inesistenti, avendo, e non potendo non avere, piena ed effettiva conoscenza del fatto che la prestazione professionale del Dott. si è limitata alla prescrizione medica del 28.10.2003. Il tutto nella misura CP_1 che l'Ill.ma Corte vorrà ritenere equa e giusta”;
Per la parte appellata “Si insiste per l'accoglimento Parte_2 delle conclusioni rassegnate dalla (n.d.r.: Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_3 di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale: confermare la sentenza 28.03.2022, n. 370, emessa dal Tribunale di Arezzo
a definizione della causa avente R.G. n. 599/2016, e rigettare integralmente l'appello principale e ogni avversa domande;
in via subordinata istruttoria: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto, dichiarare la nullità della C.T.U. medico legale integrativa depositata il 14.01.2020 nel corso del giudizio di primo grado per violazione del contraddittorio, e comunque disporne la rinnovazione ex art. 196 c.p.c., e respingere ogni eventuale ulteriore richiesta istruttoria avanzata da parte attrice;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di Parte_1
Appello di Firenze l (già Parte_2 Controparte_3
) e il dott. proponendo appello avverso la sentenza n.
[...] CP_1
370/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non, conseguenti all'errato trattamento farmacologico consistito nella continuativa prescrizione, da parte del ginecologo dott. in regime CP_1 professionale di intra moenia, del farmaco TE, dalla cui protratta assunzione, per circa due anni di seguito, era scaturita una trombosi venosa cerebrale che le aveva comportato postumi del 65% ed una invalidità temporanea al 100% per 250 giorni. In particolare, il primo giudice, ritenuta infondata la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto respingeva la domanda ritenendo non provato che il CP_1 medico ginecologo, che risultava pacificamente aver visitato la in data Pt_1
28.10.2003 ed averle in tale occasione prescritto l'assunzione di TE (contenente principio attivo Nomegestrol) solo per 10 giorni, avesse anche successivamente visitato la paziente continuando a prescriverle il medesimo farmaco. In proposito il Tribunale ha rilevato che, mentre il marito della in sede di testimonianza, si era limitato a Pt_1 confermare di averla accompagnata alla prima visita del 28.10.2003, quanto alle altre dichiarazioni testimoniali della figlia e dell'allora fidanzato della stessa, non erano da ritenere attendibili, tra le altre cose in quanto avevano collocato l'ambulatorio, dove erano avvenute le successive visite del dott. in piazza Mazzini a Montevarchi, CP_1 anziché all'interno dell'ospedale dove nel frattempo il professionista risultava operare in regime di intra moenia. Aggiungeva il primo giudice come a tale circostanza riferita dai testi, sentiti a circa 15 anni di distanza dai fatti, doveva aggiungersi che nessuna ulteriore prescrizione del dott. nei confronti della era stata prodotta e che CP_1 Pt_1 neppure dai blocchetti delle fatture delle visite libero professionali effettuate dal medesimo medico nel periodo di interesse - ovvero negli anni 2004 e 2005 - risultava alcuna visita della da parte del dott. successiva a quella del 28.10.2003. Il Pt_1 CP_1
Tribunale aggiungeva come la teste , direttore dell' Testimone_1 Parte_4
, aveva chiaramente spiegato il meccanismo in base al quale nessuna ricetta
[...] emessa da un professionista e contenente prescrizione di farmaci poteva sfuggire ai monitoraggi. Il giudice di prime cure deduceva quindi che da tutte le ricette aventi ad oggetto la prescrizione del farmaco di cui è causa (considerando sia il TE, sia il farmaco equivalente contenente il medesimo principio attivo progestinico Nomegestrol), Parte che erano state prodotte in atti dalla non risultava alcuna prescrizione da parte del dott. nei confronti della successiva a quella dell'ottobre 2003, mentre CP_1 Pt_1 risultava che quest'ultima aveva continuato ad acquistare il suddetto farmaco a seguito di presentazione di ricette 'rosse' emesse dal proprio medico di base. Il Tribunale concludeva dunque affermando come, sulla scorta della espletata CTU, con riferimento all'unica prescrizione del farmaco avvenuta nell'ottobre 2003 poteva essere configurata nei confronti del dott. unicamente una culpa levissima, per mancato espletamento CP_1 di una accurata anamnesi familiare della paziente prima di prescriverle il farmaco in oggetto;
aggiungeva come tale condotta non poteva dunque essere considerata rilevante a fini risarcitori. Deduceva come, in ogni caso, la CTU aveva escluso il nesso di causalità tra tale unica prescrizione del TE effettuata nell'ottobre del 2003 per la durata di 10 giorni e l'ictus celebro emorragico che aveva colpito la nell'ottobre Pt_1 2005 e che i consulenti dell'ufficio avevano posto in correlazione con una prolungata assunzione del farmaco. Il primo giudice dichiarava le spese di lite interamente compensate tra le parti, ritenendo ricorrere gravi ed eccezionali ragioni. Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CTU, liquidate come in atti era poste solidalmente a carico di tutte le parti.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea ed insufficiente motivazione in ordine al raggiungimento della prova delle plurime visite e prescrizioni da parte del dott. nei confronti della sig. in CP_1 Pt_1 particolare erronea attribuzione di valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal dott. in sede di interrogatorio formale circa il suo operato in occasione della visita CP_1 dell'ottobre 2003; errore nell'aver ritenuto non attendibili le deposizioni dei testi di parte attrice ( e circa la prova delle ulteriori visite, successive Tes_2 Testimone_3
a quella dell'ottobre 2003, effettuate dal dott. nel corso degli anni 2004 e 2005, CP_1 nonché delle plurime prescrizioni del farmaco TE;
contestuale erronea valutazione delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta;
2) erronea valutazione delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta (dott. Tes_4
e dott. in ordine al luogo in cui il dott. effettuava la
[...] Testimone_5 CP_1 professione in intra moenia nel periodo 2004 2005 e, comunque, errore nell'aver preso in considerazione soltanto tali dichiarazioni poiché incerte e confuse, oltre che provenienti da dipendenti dell' convenuta e quindi non completamente Controparte_2 terzi rispetto ai fatti;
3) errore nell'aver attribuito rilevanza probatoria agli atti del procedimento penale che aveva visto imputato il ginecologo per il reato di cui all'art. 341 c.p.; erronea valutazione del bollettario fatture per il periodo 2002-2007 prodotto dalla convenuta e Pt_3 conseguente errore nell'aver affermato che, poiché per gli anni 2004 e 2005 dagli atti penali non risultava la presenza di fatture comprovanti visite eseguite dal dott. lla CP_1
poteva ritenersi che non esisteva alcuna prova scritta che il ginecologo avesse Pt_1 rilasciato ricette alla paziente negli anni in questione;
4) errore nell'aver ritenuto che l'attrice dovesse fornire la prova della sussistenza della prescrizione medica del farmaco de quo con forma scritta ad probationem, sebbene la prescrizione medica non costituisca un negozio giuridico ma un atto unilaterale del professionista a seguito della visita medica espletata e che, pertanto, poteva essere provata anche mediante testimoni;
5) erronea valutazione delle dichiarazioni rese all'udienza del 17.10.2007 dalla testimone dott.ssa , Direttrice dell' , in Testimone_1 Parte_4 ordine alle modalità di registrazione delle prescrizioni mediche (ricetta 'bianca' e ricetta
'rossa');
6) errore nella parte in cui, dopo aver dato atto che i CCTTUU avevano affermato che
“pur ammettendo la sola redazione di un'unica ricetta, datata 28.10.2003, vi sono state
“carenze nella condotta professionale medica, mancanza di accurata anamnesi familiare, tesa ad escludere eventuali problemi di salute, riconducibili alle espresse controindicazioni ed effetti secondari, presenti già in scheda tecnica del farmaco, assenza di accertamenti…..prima di prescrivere il farmaco stesso” (pag. 14 sentenza primo grado), era stato ritenuto che tale condotta dovesse comunque essere annoverata nella c.d. culpa lievissima, come tale non rilevante ai fini risarcitori;
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte ed in particolare provvedesse alla valutazione e quantificazione del danno biologico e dei danni patrimoniali da perdita della capacità lavorativa subiti dalla nonché alla quantificazione delle spese Pt_1 mediche, e dei costi di adeguamento dell'autovettura alla propria condizione fisica, oltre alle spese per l'assistenza domiciliare, per la mediazione e per l'instaurazione del procedimento per atp e relativa CTU.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il dott. che contestava le censure CP_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, riproponendo la già sollevata - e respinta – eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Chiedeva altresì la condanna dell'attrice ex art. 96 co I c.p.c.
Si costituiva altresì in sede di appello l' Controparte_2 la quale chiedeva in via principale la conferma della sentenza di primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello, chiedeva che fosse dichiarata la nullità della c.t.u. medica integrativa del 14.01.2020 per violazione del contraddittorio e, comunque, che ne fosse disposta la rinnovazione ex art. 196 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.01.2025 comunicata dalla Cancelleria il 29.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato tra le parti che nell'ottobre del 2003 , all'epoca di anni 42, accusando disturbi del ciclo Parte_1 legati all'insorgenza della menopausa, si sottoponeva a vista medica dal dott. CP_1
specialista in ostetricia e ginecologia, presso l'ambulatorio di quest' ultimo sito in
[...]
Montevarchi (AR), Via Mazzini n. 22/A.
Del pari non è controverso che a tale epoca il dott. osse dipendente a tempo pieno CP_1 della Zona Valdarno ed esercitasse la libera professione in regime di intra moenia, Pt_5 ancorchè visitasse in locali privati al di fuori dell'ospedale ove non erano ancora stati allestiti gli spazi deputati alle visite libero professionali dei medici dipendenti del nosocomio. In particolare deve ritenersi coperta da giudicato la circostanza che la detta visita fu effettuata dal dott. non privatamente, bensì in regime professionale di CP_1 intra moenia, non essendo stata attinta da motivi di impugnazione la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che 'La provvisoria ubicazione dell'ambulatorio medico non esclude l'esistenza di un “contatto sociale” (Cfr. Cass. Civile n. 589/1999), antecedente ai fatti di cui è causa, tra e struttura sanitaria, ravvisabile sin dalla Pt_6 istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.”
Neppure risulta controverso ed è documentato in atti che, all'esito di detta visita, precisamente in data 28.10.2003, il suddetto medico prescriveva alla sul proprio Pt_1 ricettario 'bianco' il farmaco TE da 5 mg, precisando nella ricetta, pacificamente del tipo 'non ripetibile' (ovvero non utilizzabile una seconda volta), che l'assunzione doveva essere limitata ad una pasticca al giorno per la durata di 10 giorni decorrenti dal 30.10.2003 e fino al 9.11.2003.
Questo specificamente il contenuto della detta ricetta 'bianca': 'TE 5 mg Compresse
Una scatola Una compressa al giorno fino al 9/11/03 (Partenza il 30/10/03)”, cui seguiva il timbro e la firma (cfr. doc. 33 parte attrice e doc 2 convenuto . In tal senso risulta CP_1 che con la prescrizione in oggetto il dott. veva inteso chiaramente limitare l'utilizzo CP_1 del farmaco, la cui confezione risultava contenere un totale di 30 compresse.
Dalla documentazione in atti non oggetto di contestazione risulta poi che in data
11.10.2005, dopo due giorni in cui aveva sofferto di episodi di cefalea, a cui avevano fatto seguito attacchi di vertigini e il manifestarsi di una paresi alla mano sinistra, la veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Montevarchi ove le Pt_1 era stato diagnosticato “infarcimento emorragico corticale frontomesiale e frontoparietale dx, trombosi del seno sigmoideo e trasverso dx e dei 2/3 anteriori del seno sagittale”; veniva quindi posta in coma farmacologico e trasportata d'urgenza con il 'Pegaso' presso il policlinico Santa Maria 'Le Scotte' di Siena, ove era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e, il successivo 12.10.2005, in seguito all'aumento dei valori di PIC (pressione intracranica) e dopo TC cranica, veniva d'urgenza sottoposta a intervento chirurgico di decompressione ossea bicoronale. In data 14.10.2005 veniva eseguita tracheostomia percutanea e richiesta anche una consulenza genetica per emocromatosi ereditaria con il successivo riscontro (il 18.10.2005) della presenza di una mutazione in eterozigosi. Nel decorso post-operatorio, in data 21, 24 e 25 ottobre
2005, erano eseguite TC cranica e, nella medesima giornata, la paziente veniva sottoposta a intervento di derivazione liquorale ventricolo peritoneale a causa dello sviluppo di idrocefalo. In quindicesima giornata veniva poi sospesa la sedazione e la ventilazione meccanica con ripresa dopo circa tre giorni dello stato di coscienza. In data
14.12.2005 l'eco-color-doppler venoso arti inf. accertava una trombosi venosa profonda alla gamba destra (asse femorale) e in data 10.01.2006, a seguito di TC cerebrale
(“ampiamento del sistema ventricolare in particolare della parte dx, aspetto bombato del terzo ventricolo”), la paziente veniva ricoverata presso la clinica riabilitativa Auxilium
Vitae di Volterra ove rimaneva fino al 26.01.2006, quando era trasferita presso la Clinica
Neurochirurgica del Nuovo Policlinico “Le Scotte” di Siena per essere sottoposta ad intervento di plastica ricostruttiva della teca cranica. Seguiva poi il monitoraggio della paziente con ulteriori esami e accertamenti diagnostici, nonché plurimi ricoveri
(24.04.06, 19.05.06, 17.06.06) a scopo riabilitativo presso la clinica Auxilium Vitae di
Volterra per cicli intensivi di riabilitazione. Sempre per quanto concerne all'iter clinico della paziente, risulta che in data 07.09.2006 la veniva convocata per la visita Pt_1 presso la commissione invalidi civili in materia di “riconoscimento invalidità civile ed handicap” a seguito della quale le veniva riconosciuta una invalidità civile nella misura del 100% nonché la pensione di accompagnamento ex L. 104/1992.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta come tra la prima prescrizione del TE effettuata dal dott. il 23.10.2003 e l'ictus con trombosi che l'11.10.2005 aveva CP_1 colpito la paziente, aveva continuato ad assumere il medesimo farmaco, Parte_1 nonché farmaco equivalente contenente il medesimo principio attivo progestinico
'Nomegestrol'.
Precisamente, dalla documentazione acquisita nel corso del pregresso grado di giudizio mediante indagini presso la Banca Dati dell'Unità Operativa Complessa Farmaceutica
Territoriale (cfr. doc. n. 5a, 5b, 6a e 6b prodotti dalla convenuta , si evince che Pt_5
successivamente alla prima scatola prescrittale dal dott. il Parte_1 CP_1
28.10.2003, aveva continuato ad assumere il TE, ovvero il farmaco 'equivalente' contenente il medesimo principio attivo progestinico 'Nomegestrol' nel periodo intercorrente tra il 2004 e il 2005, acquistando il farmaco per cui è causa, nonché
l'equivalente con stesso principio attivo “Nomegestrol”, in quantità di n. 4 scatole da 30 compresse ciascuna. In proposito risulta documentato in atti che il detto farmaco era stato prescritto alla e da questa ritirato in farmacia sulla base di tre ricette 'rosse', Pt_1 tutte emesse dal suo medico di famiglia dott. e specificamente: una scatola da Per_1
30 pasticche di Nomegestrol prescritta con ricetta in data 08.01.2004, una ulteriore scatola da 30 pasticche del medesimo principio attivo con ricetta del 12.08.2004 e due scatole ciascuna da 30 pasticche di TE prescritte con una ricetta datata
12.05.2005.
Non è contestata dalle parti la sussistenza di un nesso causale, secondo il criterio del più probabile che non, tra l'ictus con la trombosi che ha colpito e Parte_1
l'assunzione continuativa della terapia progestinica, con particolare riferimento al periodo da maggio 2005 a ottobre 2005, come chiarito dal CTU in sede di integrazione
(in particolare nella relazione a chiarimenti resa il 14.02.2021 si afferma che '“secondo il criterio causale del “più probabile che non” la trombosi sia da porre in nesso causale con l'assunzione continuativa della terapia progestinica in atto da maggio a ottobre
2005”). A tale proposito infatti il CTU ha spiegato che le confezioni di TE che risultano essere state acquistate dalla nel maggio 2005 erano due, ciascuna da Pt_1
30 compresse, per cui, considerando lo schema terapeutico standard del farmaco, che prevede l'assunzione di 10 capsule al mese in correlazione con il ciclo mestruale, la suddetta prescrizione copriva il fabbisogno per sei mesi.
L'evento trombotico si è dunque verificato in un arco temporale in cui era in atto l'assunzione del farmaco (protrattosi per quanto detto da maggio a ottobre 2005) che, in costanza di terapia, in soggetto predisposto, era suscettibile di scatenare la patologia in questione. Il CTU spiegava in proposito come, sulla base di ampia letteratura medica internazionale, la trombofilia causata da estrogeni si presenta fin quando si assumono gli stessi.
Quanto invece alla prima prescrizione del farmaco da parte del dott. in data CP_1
23.10.2003, se si discute circa la mancata di una corretta anamnesi individuale e familiare della paziente circa gli specifici fattori di rischio (con riferimento ad eventi vascolari), che avrebbero dovuto essere attentamente valutati, non è controverso che tale sola assunzione di 10 pasticche, come da ricetta del medico appellato, non sarebbe stata di per sé sola sufficiente a scatenare l'evento trombotico e l'ictus verificatosi a due anni di distanza. Non risultando prodotta in atti nessuna ulteriore ricetta 'bianca' contenente la prescrizione del TE o di altro farmaco equivalente, emessa dal dott. nei CP_1 confronti della sig.ra successiva a quella in data 23.10.2003, premesso che Pt_1 risulta pacificamente che non si trattava di farmaco 'da banco' che la paziente avrebbe potuto procurarsi senza specifica ricetta, la controversia si incentra sulla prova dell'effettuazione da parte del dott. i ulteriori visite della nel corso del 2004 CP_1 Pt_1
e del 2005 e dell'espletamento da parte del ginecologo di ulteriori prescrizioni alla paziente del medesimo farmaco, su cui si sarebbero poi basate le emissioni delle ricette
'rosse' da parte del medico di famiglia della odierna appellante.
2.L'eccezione di prescrizione – Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ribadita da parte appellata ex art. 346 c.p.c. CP_1
Il Tribunale ha espressamente respinto la suddetta eccezione, già proposta in primo grado, con la seguente argomentazione: 'La richiesta di improcedibilità, sollevata dal convenuto Dr. va respinta, con riferimento al detta-to di cui all' art. 1310 cc. CP_1
Infatti, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, intervenuto, su richiesta del
Giudice, nel marzo 2013, l' , quale Società vincolata da solidarietà passiva CP_4 con il Medico, aveva prodotto memoria difensiva sin dal giugno 2012 e pertanto deve applicar-si la norma civilistica sopra richiamata'.
Va in primo luogo rilevato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite,
o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. n° 11653/2020; Cass. SSUU n°
13195/2018).
A fronte di ciò, la odierna parte appellata essendo risultata pienamente vincitrice CP_1
a seguito dei rigetto nel merito della domanda di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti, ha validamente riproposto l'eccezione di prescrizione ex art. 346 c.p.c.
Andando ad esaminare nel merito la detta eccezione, va intanto rilevato che non è investita da alcun motivo di appello e deve dunque essere ritenuta in questa sede irretrattabile la qualificazione della responsabilità del medico affermata dal Tribunale ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed il relativo termine di prescrizione quinquennale.
Ciò posto, l'eccezione deve essere respinta.
Risulta dagli atti che ha formulato il primo atto di messa in mora nei Parte_1 confronti delle parti convenute, richiedendo il risarcimento dei danni subiti, con raccomandata in data 15.10.2007. Al suddetto primo atto interruttivo della prescrizione ne è seguito un secondo, costituito dalla raccomandata inviata dal procuratore dell'attrice in data 29.09.2011 alla sola di Arezzo e contenente la formalizzazione Pt_5 della richiesta di risarcimento danni. Parte Essendo la ed il dott. coobbligati in solido, l'atto interruttivo spiegato nei CP_1 confronti di una delle parti produce effetti anche nei confronti dell'altra, dunque, nel caso di specie nei confronti del dott. ai sensi dell'art. 1310 c.c. CP_1
Al momento della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato in cancelleria il 21.05.2012 (RG n° 1940/2012) e notificato alle parti in data 1.03.2013 la prescrizione, come sopra interrotta, non era pertanto decorsa.
E non risultava infine decorsa neppure al momento della citazione in giudizio davanti al
Tribunale, notificata il 17.02.2016.
3. I primi cinque motivi di appello: la ricostruzione del fatto e l'onere della prova – I primi cinque motivi di gravame meritano trattazione congiunta in quanto tutti inerenti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle varie risultanze istruttorie. In particolare tutti i suddetti motivi riguardano varie sfaccettature inerenti la prova dell'effettuazione da parte del dott. i una serie di visite della con altrettante CP_1 Pt_1 prescrizioni del farmaco TE nell'arco temporale intercorrente tra la prima visita, pacificamente effettuata il 23.10.2003 e l'ictus celebro emorragico con trombosi che aveva colpito la paziente nell'ottobre 2005.
Con il primo, articolato motivo di appello si è censurato l'erroneo rilievo dato alle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale, con riferimento CP_1 all'espletamento della sola visita dell'ottobre 2003 e allo svolgimento dell'attività intra moenia nel proprio ambulatorio privato solo fino a fine 2003, inizio 2004; ci si duole altresì della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi dell'attrice (udienza del 17.10.2017) ovvero dal di lei marito dalla figlia e dall'ex CP_5 Tes_2 fidanzato di quest'ultima, In particolare si lamenta che le Testimone_3 perplessità espresse dal Tribunale circa le suddette testimonianze sarebbero state tratte, oltre che dalle dichiarazioni del dott. di diverso contenuto circa la CP_1 collocazione dell'ambulatorio in cui riceveva i pazienti, anche dalla maggior credibilità Part attribuita ai testimoni della convenuta. In tal senso con il correlato secondo motivo di appello si contesta il rilievo dato alle dichiarazioni dei testi dott. e Testimone_4 dott. in ordine al luogo in cui il dott. avrebbe effettuato la Testimone_5 CP_1 professione in intra moenia nel periodo 2004 2005.
In proposito così risulta aver argomentato il Tribunale: '“Stante il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat”, parte attrice ha ritenuto di poter provare che il farmaco le era stato prescritto, dopo il 28.10.2003, per altre 3/4 volte, Tes_ attraverso testimonianze rese dal marito dalla figlia e dall'ex fidanzato CP_5 all'udienza del 17.10.2017. La testimonianza resa dal marito ha Testimone_3 scarso rilievo, dal momento che lo stesso avrebbe accompagnato la moglie, in occasione della I° visita dell'ottobre 2003, presso l'ambulatorio di Piazza Mazzini (circostanza non contestata dal Ginecologo e comprovata dalla ricetta sopra trascritta), mentre le volte successive l'attrice sarebbe stata accompagnata solo dai due fidanzati. Il sig. ha Tes_2 aggiunto che, dopo la prescrizione del TE su ricetta bianca, la stessa veniva recapitata al medico di base Dr. che la trasferiva su ricetta rossa perché Persona_2 la paziente potesse beneficiare della relativa esenzione. Sulle testimonianze, rese alla stessa udienza, da ed questo Giudice non può non Tes_2 Testimone_3 manifestare qualche dubbio, circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese. Premesso che le testimonianze sono state rese quando i giovani fidanzati avevano rispettivamente 34
e 35 anni per eventi accaduti 14 anni prima, quando gli stessi avevano 20 e 21 anni, va rilevato che le visite sarebbero state, secondo i due testi, 4 o 5, anch'esse presso
l'ambulatorio di Montevarchi, Piazza Mazzini n.22/a, quando invece il Dr. ha CP_1 comunicato di essersi trasferito a fine dicembre 2003 o gennaio 2004 presso il
l'Ospedale. Quest'ultima circostanza è stata confermata, oltre che dal Primario Dr. Tes_4
(come sopra esposto), anche dal Dr. (Ginecologo) che, dopo aver dichiarato Tes_5 di aver lavorato assieme al Dr. ha precisato che quest'ultimò lavorò in Ospedale CP_1 dal 2004, in regime intra moenia e “posso ricordarlo perché lo associo ad una confidenza che egli mi fece in relazione a vicende personali, che coinvolgevano proprio quell'ambiente”. Quanto sopra conferma i dubbi sulla attendibilità delle deposizioni rese dai familiari dell'attrice.”
Il primo giudice ha quindi concluso affermando sul punto che “L'unico elemento a favore dell'attrice è costituito dalla testimonianza della figlia e del suo fidanzato, che però hanno ricordato l'accompagnamento della paziente in ambulatorio sito in Piazza Mazzini,
Montevarchi, quando invece il Dr. operava già in struttura ospedaliera”. CP_1 Passando quindi ad esaminare partitamente le risultanze istruttorie al fine di verificare se vi furono ulteriori visite specialistiche e ulteriori prescrizioni del farmaco da parte del dott. rispetto a quella, pacifica, del 28.10.2003, si osserva quanto segue. CP_1
Il dott. in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 20.03.2018, chiamato CP_1
a rispondere sul capitolo 4 della seconda memoria istruttoria di parte attrice (“Dica il rispondente se la sig.ra dopo la prima prescrizione dell'Ottobre 2003 di cui ai Pt_1 precedenti capitoli di prova, per successivi controlli a cadenza semestrale si recò nuovamente a visita dal Dr. presso l'ambulatorio della allora Asl n. 8 sito in CP_1
Montevarchi alla P.zza Mazzini 22/A”), così dichiarava: “nego che dopo la prima volta la signora sia tornata da me;
lo studio di Montevarchi alla P.zza Mazzini 22 l'ho Pt_1 utilizzato sino a dicembre 2003 circa o gennaio 2004; dopo, a seguito della legge Bindi, ho dovuto svolgere l'attività intra moenia dentro l'ospedale”….”Anche quando ero a
Montevarchi Piazza Mazzini 22 ero in regime di intra moenia, ma la struttura ospedaliera non aveva locali adeguati e quindi ero autorizzato a visitare all'esterno; preciso quindi che iniziai a visitare dentro l'ospedale al momento in cui questo mise a disposizione dei medici locali adeguati interni”. Lo stesso convenuto confermava la circostanza di cui al capitolo 11 (“Dica il rispondente se le visite con il Dr. venivano effettuate in CP_1
Montevarchi, alla P.zza Mazzini 22/A presso lo studio medico convenzionato con la allora
?”) precisando “però che ho usato quello studio solo fino alla fine del 2003 o Pt_5 gennaio 2004.” e che “Io non andai a fare intra moenia dentro l'ospedale immediatamente dopo che i locali furono pronti, ci andai solo quando la mi obbligò Pt_3
e quindi a dicembre 2003-gennaio 2004 all'incirca; so che quando io andai, altri, tipo il cardiologo, già lavorava dentro l'ospedale”.
Secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis da ultimo Cass.
n. 29472/2023) “l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (nello stesso senso Cass., 27/02/2019, n. 5725; Cass., 06/06/2006, n. 13212).
Nel caso in esame appare con evidenza che le risposte del convenuto non aventi CP_1 ad oggetto fatti a lui sfavorevoli e dunque non aventi valore confessorio, devono essere ritenute del tutto prive di rilevanza probatoria.
E' dunque fondata la parte del motivo di appello con il quale ci si duolo del rilievo dato alle dichiarazioni del convenuto per rafforzare la non attendibilità dei testi introdotti da parte attrice con riferimento all'ubicazione dell'ambulatorio in cui il dott. avrebbe CP_1 ricevuto e visitato Tale valutazione andrà dunque fatta tenendo conto Parte_1 unicamente delle dichiarazioni rese dagli altri testi delle parti convenute e dei riscontri documentali in atti.
Sentito come testimone, marito dell'attrice, confermava la circostanza di CP_5 cui al capitolo 4 della seconda memoria istruttoria di parte attrice (“Dica il rispondente se la sig.ra dopo la prima prescrizione dell'Ottobre 2003 di cui ai precedenti Pt_1 capitoli di prova, per successivi controlli a cadenza semestrale si recò nuovamente a visita dal Dr. resso l'ambulatorio della allora Asl n. 8 sito in Montevarchi alla P.zza CP_1
Mazzini 22/A”), dichiarando quanto segue: “io la accompagnai la prima volta e cioè nell'ottobre 2003; le volte successive mia moglie c'è andata accompagnata da mia figlia
e dal suo fidanzato, che ora non lo è più; la accompagnavano sempre in Montevarchi
P.zza Mazzini 22; mia moglie mi ha detto che era sempre il dott. del resto CP_1
l'ambulatorio era suo;
mia moglie infatti si era rivolta direttamente al Dr. sempre CP_1 lo prescriveva come Llutenyl, senza generico;
il medico di base all'epoca dei fatti era il
Dr. Il trascriveva fedelmente la prescrizione del Dr. i TE Persona_2 Per_1 CP_1 su ricetta rossa per farci avere la relativa esenzione. Il Dr. conosceva le Per_1 condizioni di mia moglie in generale;
mai lui ha espresso dubbi sulle reiterate prescrizioni di TE. Preciso che questa che mi si mostra è l'unica prescrizione che abbiamo ritrovato. Le visite del Dr. avvenivano tutte di pomeriggio più o meno CP_1 verso le 18; non ricordo in quali giorni della settimana. Il a sempre fatto visite nei CP_1 giorni da lui deputati a tale incombente.”
Deve osservarsi che la suddetta testimonianza non ha alcun concreto rilievo ai fini della prova della sussistenza di visite e prescrizioni del farmaco da parte del dott. alla CP_1 successive a quella, non controversa, dell'ottobre 2003. Il marito dell'attrice ha Pt_1 infatti affermato di aver accompagnato la moglie solo alla detta prima visita, mentre per il resto ha dichiarato circostanze riferitegli dalla moglie, dunque de relato ex parte actoris, ovvero dal di lei medico di famiglia dott. non sentito come testimone Per_1 in quanto dichiarato incapace di testimoniare.
In proposito si osserva come secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che è parte del giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. da ultimo Cass n°
4530/2025). Applicando i detti principi alle dichiarazioni testimoniali in esame, dunque, nessuna efficacia probatoria può essere attribuita a quanto riferito al teste dalla stessa attrice circa le ulteriori visite effettuate dal dott. e le prescrizioni da parte d CP_1 quest'ultimo del farmaco TE. Con riferimento poi al fatto che il medico di famiglia,
a cui la donna si sarebbe rivolta per ottenere la replica della prescrizione su ricetta
'rossa' al fine di ottenere l'esenzione, non avesse fatto mai obiezioni su dette reiterate prescrizioni, si osserva che il teste non riferisce i fatti come da lui direttamente visti ed appresi, considerato che ha precisato di aver accompagnato la moglie solo alla prima visita dal ginecologo ell'ottobre del 2003. In mancanza, dunque, delle dichiarazioni CP_1 di riscontro del dott. (di cui non è stato ammesso l'esame per la ritenuta Per_1 incapacità a testimoniare) ed essendovi traccia documentale in atti delle sole prescrizioni del farmaco in oggetto emesse dal suddetto medico di famiglia, nessuna idoneità probatoria può essere riconosciuta alle dichiarazioni del neppure Tes_2 relativamente ai presupposti dell'emissione da parte del dott. elle ricette 'rosse' Per_1 contenenti la prescrizione del TE, con particolare riferimento al loro rilascio sulla base delle ricette 'bianche' del ginecologo dott. CP_1
Che dal medico di base la andasse da sola è del resto stato confermato dalla figlia Pt_1 dell'attrice, che, sentita come testimone, ha invece confermato di aver Tes_2 accompagnato la madre alle visite nell'ambulatorio del dott. successive a quella CP_1 dell'ottobre 2003. In particolare la suddetta testimone, dichiarando di confermare il capitolo 4 di parte attrice (come sopra riportato) precisava quanto segue: 'io ho accompagnato mia madre a queste visite;
erano semestrali e più o meno saranno state
4 o 5 visite;
le visite avvenivano di sera perché mia madre lavorava come operaia presso una produzione di scarpe;
io ero studente;
non ricordo i giorni della settimana, sicuramente non di sabato”. La stessa teste confermava altresì i capitoli successivi, dichiarando che “il dott. prescriveva proprio il TE” … e che il medico di base CP_1 era il dott. spiegando 'io credo che il scrivesse in ricetta quello che Per_1 Per_1 veva prescritto, anche se io la ricetta non l'ho mai vista direttamente. Dal CP_1 Per_1 andava mamma da sola. (…). La testimone confermava che tutte le suddette visite erano effettuate dal dott. nell'ambulatorio sito in Montevarchi, piazza Mazzini 22/A CP_1
e riferiva che all'epoca era fidanzata con spiegando che Testimone_3 quest'ultimo 'ci accompagnava con la macchina'. Aggiungeva che il 'entrava Tes_3 anche nell'ambulatorio, ma non dentro la stanza del dottore, alla quale durante la visita accedevo solo io con la mamma;
la prima volta venne anche mio padre'.
Sentito anche come testimone, lo stesso confermava che Testimone_3 all'epoca era il fidanzato di e di esserlo stato sino circa al 2005, dichiarando Tes_2
Tes_ di ricordare che “un paio di volte ho accompagnato e sua madre all'ambulatorio di
Montevarchi, P.zza Mazzini, 22/A; non ricordo esattamente la distanza temporale fra le varie visite, ricordo che le accompagnavo in macchina poi entravo dentro Tes_ all'ambulatorio, ma ovviamente non dentro alla stanza del medico durante la visita;
invece entrava con sua madre durante la visita”. Il suddetto testimone nulla sapeva dire delle prescrizioni fatte dal dott. alla spiegando: '…io fungevo solo da CP_1 Pt_1 accompagnatore e da autista'.
Con riferimento all'ubicazione dell'ambulatorio in cui il dott. faceva le visite libero CP_1 professionali in regime di intra moenia, tra il 2004 ed il 2005, sentito come teste (ud
1.02.2018) il ginecoloco che precisava di aver lavorato per tanti anni Testimone_5 assieme al dott. affermava che: 'mi par di ricordare che il lavorasse in regime CP_1 CP_1 di intra moenia e quindi che non potesse esercitare in uno studio esterno. Sulle date però non posso essere preciso. Non conosco l'ambulatorio di Montevarchi, piazza
Mazzini 22/A; io del resto ho sempre fatto attività intra moenia”. Il medesimo testimone dichiarava quindi di ricordare che prima di iniziare il regime di visite intra moenia il dott. aveva un ambulatorio vicino alla stazione di Montevarchi aggiungendo quindi che CP_1
'all'ospedale di Montevarchi, ove ho lavorato, sia in quello vecchio, sia in quello nuovo,
c'è sempre stato un ambulatorio ginecologico'. Il teste concludeva quindi Tes_5 riferendo: “ricordo che dal 2004 il Dott. iniziò l'intra moenia e posso ricordarlo CP_1 perché lo associo ad una confidenza che egli mi fece in relazione a vicende personali che coinvolgevano proprio quell'ambiente”.
Sentito sul punto anche il teste , che premetteva che nel 2003 era stato Testimone_4 primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Montevarchi, lo stesso confermava che “il Dr. aceva attività libero professionale all'esterno dell'Ospedale” CP_1 precisando però quanto segue “non so dire l'ubicazione del suo studio esterno. Nel 2003 ancora non c'erano ambulatori interni all'Ospedale destinati alla libera professione;
io credo che sono stati messi all'incirca 2005 -2006. Non posso escludere con sicurezza che gli ambulatori interni all'Ospedale siano stati introdotti già nel 2004 ma posso però dire che io sono arrivato a Montevarchi nel settembre 2002 e che almeno i primi due anni io stesso ho fatto attività libero professionale in un ambulatorio esterno”. Ciò posto, devono essere ritenute fondate le parti del primo e del secondo motivo di appello in cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non attendibili i testi dell'attrice e con riferimento alla indicazione dell'ambulatorio dove Tes_2 Tes_3 all'epoca visitava il dott. Nessuna delle dichiarazioni rese dai testi della convenuta CP_1
Part
infatti inconciliabile con l'effettuazione da parte del dott. elle visite in regime CP_1 di intra moenia nel proprio ambulatorio privato per tutto il 2004. Il dott. a in Tes_5 proposito affermato che dal 2004 il dott. veva iniziato l'attività libero professionale CP_1 in regime di intra moenia, ma non ha affatto escluso che lo stesso avesse continuato a svolgerla nel suo ambulatorio in attesa che venissero allestiti appositi spazi all'interno dell'ospedale. In tal senso il dott. ha riferito, peraltro senza esserne assolutamente Tes_4 certo ('credo') che gli ambulatori della libera professione all'interno del nosocomio di
Montevarchi risalissero al 2005/2006, specificando di aver iniziato il proprio lavoro in detta struttura nel 2002 e di avere per circa i primi due anni (quindi fino ad almeno il
2004) continuato a svolgere nel proprio ambulatorio privato l'attività libero professionale in regime di intra moenia.
Con ordinanza del 03.04.2018 (confermata in data 10.05.2018), il Tribunale, proprio alla luce delle dichiarazioni rese dai testi CP_5 Tes_2 Testimone_3
e nonché di quelle rese in sede di interrogatorio dal Testimone_4 Testimone_5 convenuto dott. richiedeva all' ai sensi dell'art. 213 c.p.c. la CP_1 Parte_3 seguente informazione: “in quale data fu imposto al dott. di svolgere CP_1
l'attività libero professionale inframuraria all'interno dei locali dell'Ospedale di
Montevarchi”. L' in persona del Direttore Generale Dr. Parte_2
, trasmetteva la nota che di seguito si riproduce: CP_6 Dunque per tutto quanto sopra specificato non può essere condivisa la inattendibilità dei sopraindicati testi dell'attrice sulla base della indicazione del luogo delle visite presso l'ambulatorio di via Mazzini in Montevarchi, circostanza da ritenere del tutto compatibile Part con le informazioni fornite dall' sul punto, nonché con le dichiarazioni dei testi introdotti dalla stessa.
Tuttavia, ancorchè con differente motivazione, le testimonianze di e Tes_2
, non possono essere ritenute idonee a fornire la prova della Testimone_3 perdurante prescrizione del farmaco in questione da parte del dott. CP_1
Le stesse, oltre ad essere generiche sulle date ed estremamente laconiche circa il contenuto delle visite, contengono una serie di contraddizioni e suscitano conseguentemente altrettanti dubbi relativamente all'effettivo espletamento delle visite della da parte del dott. successive alla prima dell'ottobre 2003. Pt_1 CP_1
In proposito, da parte la non convenzionale situazione di una figlia ventenne che si reca ad assistere alle visite ginecologiche della madre insieme al fidanzato, si osserva che parla di 4, 5 visite nell'arco temporale 2004/2005, tutte indicate come Tes_2 avvenute con la partecipazione anche di , senza indicare nessuna Testimone_3 visita (a parte quella del 2003) in cui quest'ultimo non avesse accompagnato lei e la madre;
, invece, ha confermato di averle accompagnate solo un Testimone_3 paio di volte (dunque circa la metà delle volte indicate dalla figlia). Nessuna delle suddette due testimonianze infine coincide con il numero delle prescrizioni del farmaco Parte riportate nelle ricette 'rosse' che, come da documentazione acquisita dalla risultano essere in tutto tre. Né si ritiene che le dette incongruenze possano essere risolte in termini di difetto della memoria dato il decorso di circa 15 anni tra gli eventi e la testimonianza, atteso che su altri aspetti la memoria dei testi, in particolare della figlia, appare molto chiara, con specifico riferimento al nome del farmaco oggetto di prescrizione. ha infatti dichiarato di ricordare che 'il dott. prescriveva Tes_2 CP_1 proprio il TE', aggiungendo che il medico di base dott. scriveva 'in ricetta Per_1 quello che aveva prescritto': si osserva tuttavia come dagli estremi delle CP_1 prescrizioni sulla cui base è avvenuto il ritiro dei farmaci da parte della nel periodo Pt_1
2004/2005, risulti anche altro farmaco progestinico (Nomegestrol) contenente analogo principio attivo rispetto al TE. Dunque o il ricordo della prescrizione effettuata dal dott. non è attendibile o non lo è la parte della dichiarazione in cui si è affermato CP_1 che il medico di base avrebbe ricalcato pedissequamente nelle ricette 'rosse', emesse a scopo di esenzione, quanto già indicato dallo specialista nelle proprie ricette 'bianche'.
Con ciò infine si introduce una ulteriore incongruenza che l'istruttoria non ha permesso di chiarire: se il dott. aveva effettuato le visite come medico ospedaliero in regime CP_1 di intra moenia aveva lui stesso la possibilità di emettere direttamente le c.d. ricette Part 'rosse', per non si spiega l'ulteriore passaggio fatto della paziente per ottenere la duplicazione delle prescrizioni da parte del medico di famiglia per tutti i due anni, quando ormai il regime di intra moenia e la sua disciplina si era andato consolidando.
Ma soprattutto, le dichiarazioni dei suddetti testi, in mancanza di ogni riscontro documentale, non possono essere ritenute idonee a provare che il dott. avesse CP_1 prescritto alla le due scatole di TE (da 30 pasticche ciascuna) dalla stessa Pt_1 acquistate con ricetta 'rossa' del medico di base in data 12.05.2005; prescrizione quest'ultima ritenuta dai CTU responsabile della insorta patologia.
Infatti nella relazione a chiarimenti resa in data 2.07.2019, i CCTTUU affermavano, tra le altre cose che, con riferimento all'ultima prescrizione del farmaco 'la dispensazione è avvenuta presumibilmente in data 12.05.2005 e l'assunzione nel periodo immediatamente successivo. Essendosi l'evento patologico verificatosi nell'ottobre 2005 ritengo che il lasso di tempo occorso tra l'ultima assunzione documentata di estro progestinici e l'evento patologico sia troppo prolungato perché si possa ipotizzare un nesso causa effetto tra l'assunzione degli estroprogestinici e l'episodio di cui è causa…'.
A seguito di instaurazione del contraddittorio tecnico, i consulenti di parte, che osservavano come risultava che a maggio 2005 erano state prescritte ben due scatole del farmaco (da trenta compresse ciascuna), con conseguente fabbisogno terapeutico per sei mesi (tenendo conto delle modalità di somministrazione del medicinale per 10 giorni ogni mesi in corrispondenza delle mestruazioni), evidenziavano che l'assunzione del farmaco prescritto nel maggio 2005 si era verificata in stringente prossimità rispetto all'evento trombotico. A fronte di tale notazione i CCTTUU, preso atto della prescrizione di due scatole del farmaco nel maggio 2005, affermavano che 'si può ritenere che la terapia progestinica sia continuata fino all'episodio di cui è causa. Pertanto in costanza di terapia farmacologica quest'ultima può certamente avere avuto un effetto scatenante, in soggetto predisposto al formarsi dell'occlusione trombotica'. A seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti, con nota integrativa del 2.04.2021 i CCTTUU aggiungevano in proposito: '…dalla lettura del c.d. 'bugiardino' del farmaco (da me consultato già dai tempi della bozza della CTU), dalle linee guida di specialità e soprattutto dalla buona pratica medica, la somministrazione del TE è pari ad una compressa al giorno per 10 giorni ogni mese (somministrazione legata al ciclo mestruale) ed è da tale constatazione oggettiva che emerge che il ciclo terapeutico iniziato nel mese di maggio 2005 si protrasse con regolarità fino al mese di ottobre 2005 quando, l'11 ottobre 2005 si è verificato l'evento trombotico…' concludendo quindi nei seguenti termini: 'è per tali lineari convincimenti che, anche in questa sede, secondo il criterio causale del più probabile che non, la trombosi sia da porre in nesso causale con
l'assunzione continuativa della terapia progestinica in atto da maggio a ottobre 2005'.
Ciò evidenzia la rilevanza eziologica dell'assunzione del farmaco al momento dell'insorgenza della patologia, con conseguente necessità della specifica prova – il cui onere gravava su parte attrice – dell'effettuazione da parte del ginecologo proprio della prescrizione che aveva dato luogo alla successiva emissione della ricetta del medico di base del maggio 2005.
A tale proposito, come già sopra specificato, la figlia dell'attrice, ha riferito Tes_2 genericamente di aver accompagnato la madre a 4, 5 visite presso lo studio del dott. senza ricordare date e periodi, rammentando unicamente il nome del farmaco CP_1 prescritto e riferendo che il medico di base riportava nelle ricette 'rosse' le medesime prescrizioni dello specialista. Quanto a lo stesso ha genericamente Testimone_3 ricordato di aver accompagnato la madre della fidanzata a due visite presso il dott. CP_1 specificando che la relazione con era durata sino a circa il 2005, essendosi Tes_2 già conclusa 'quando accade il fatto trombotico alla madre di Tes_2
Anche a voler ritenere superabili i dubbi suscitati dalle testimonianze rese dalla figlia dell'attrice e del di lei fidanzato ed il relativo vaglio di attendibilità, per come sopra specificato, si perverrebbe al massimo a ritenere provata l'effettuazione delle prime due visite (considerate le 4, 5 visite riferite dalla figlia, che ha sempre detto di essere andata con il fidanzato e quest'ultimo che ha confermato di aver accompagnato la fidanzata e la di lei madre un paio di volte) e dunque non la visita prossima alla prescrizione di maggio 2005, cui è seguita l'assunzione del farmaco indicata come causa della trombosi e dell'ictus. Dunque le stesse testimonianze non contengono alcun elemento di prova da cui poter inferire che il medico appellato in prossimità del 12 maggio 2005 avesse prescritto alla le due scatole di TE, la cui assunzione continuata in tutto detto Pt_1 periodo ha determinato la grave patologia insorta nell'ottobre dello stesso anno.
Venendo quindi ad esaminare anche il quarto motivo di gravame in cui si ritiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'attrice avrebbe dovuto provare per scritto l'esistenza delle prescrizioni mediche del farmaco in esame, se ne deve ritenere l'infondatezza. Infatti il primo giudice, lungi dall'affermare che la prescrizione farmacologica necessitasse di forma scritta ad probationem, ha evidenziato come, a fronte della inadeguatezza probatoria dei testimoni (per come sopra esaminata)
'…né la documentazione acquisita, né l'indagine sugli eventi verificatisi tra la Ia visita del 28.10.2003 ed il ricovero d'urgenza all' Ospedale della Gruccia di Montevarchi del
11.10.2005, hanno portato a stabilire l'effettuazione di visite mediche da parte del citato
, con prescrizione del farmaco' e ancora: 'La stessa attrice avrebbe dovuto, Parte_8 in ogni caso, esibire ricette bianche, corrispondenti, ognuna, alle visite mediche successive alla prima e che avrebbero costituito prova delle visite stesse. Nel presente giudizio infatti la ricetta bianca avrebbe costituito prova scritta di avvenuta prescrizione
e ciò avrebbe deposto a favore dell'attrice. Appare evidente che altro medico ha redatto, nel biennio in esame, ricette rosse, trattenute dalla Farmacia, ma, come sopra già evidenziato, nessuna ricetta, bianca o rossa che sia, a firma è stata esibita, CP_1 né, tanto meno scoperta nel corso delle indagini'.
Ciò significa all'evidenza che, in mancanza di prove testimoniali idonee a confermare l'emissione da parte del medico di una prescrizione farmacologica, la parte attrice, su cui gravava il relativo onere probatorio circa la sussistenza di una condotta negligente del medico, avrebbe dovuto produrre le ricette del medicinale responsabile della intervenuta patologia o, quantomeno, allegare documenti che ne facessero presumere l'effettiva emissione secondo l'id quod plerumque accidit.
Tale ragionamento merita condivisione, proprio alla luce della natura giuridica della prescrizione medica. L'art. 1, comma 1, lett. u) del D. Lgs. N. 219/2006 fornisce una definizione univoca di prescrizione medica disponendo che per prescrizione medica si intende “ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali”. La prescrizione medica rappresenta dunque un atto giuridico che costituisce presupposto di legittimità della immissione in commercio di alcuni farmaci.
Essa legittima la struttura sanitaria o il farmacista a somministrare o distribuire il farmaco interessato. Se riguardante farmaci non dispensati tramite il Servizio Sanitario
Nazionale (la c.d. 'ricetta bianca'), essa avrà valore di scrittura privata tra medico e paziente. Se riguardante, invece, farmaci dispensati tramite il servizio Sanitario Nazionale (ricetta 'rossa'), essa avrà valore di atto pubblico e potrà comportare, oltre che responsabilità civile e amministrativa del medico che la emette in qualità di pubblico ufficiale, anche responsabilità contabile laddove il costo del medicinale sia in tutto o in parte a carico della collettività.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 28847/2020, si è espressa in tal senso precisando: “alla luce della peculiare natura della prescrizione farmacologica, è evidente, anzitutto sotto un profilo logico, che tale documento non possa essere considerato la mera riproduzione di un fatto già rappresentato da altri documenti;
esso, infatti, presuppone un'attività di accertamento diretto da parte del sanitario che emette la prescrizione, che si pone in rapporto di funzionalità con il contenuto della certificazione stessa.”
Dunque le ricette 'bianche' integrano scritture private aventi un contenuto certificativo
(in quanto attestanti il diritto del paziente alla prestazione che ha come presupposto una accertata condizione patologica) con forma scritta prevista ad substantiam, ma non necessariamente ad probationem. Trattandosi dunque di un documento che per esistere deve necessariamente avere forma scritta, la prova dell'esistenza della prescrizione farmacologica mediante testimoni necessita di un particolare rigore e puntualità nella ricostruzioni dei modi e tempi della prescrizione. Non essendosi tale condizione verificatasi nel caso di specie, per come sopra chiarito, era onere della parte attrice esibire documenti da cui poter desumere, secondo un ragionamento inferenziale,
l'effettiva venuta esistenza delle prescrizioni del farmaco da parte del dott. ovvero CP_1
i referti delle visite, le copie degli esami effettuati nel corso delle stesse (atteso che la figlia dell'attrice ha parlato, a proposito degli importi pagati, anche dell'espletamento di esami ecografici), ovvero le fatture rilasciate all'esito delle stesse. Nessuno di tali documenti è stato invece prodotto con riferimento alle visite poste in essere tra il 2004 ed il 2005, pur dovendo, secondo la prospettazione della parte attrice, essere di formazione molto più recente rispetto all'unica ricetta allegata, risalente al 2003.
Nello stesso senso, non merita condivisione neppure il terzo motivo di appello, con cui si lamenta la non corretta valutazione dei documenti del procedimento penale a cui risulta essere stato sottoposto il dott. imputato del reato di cui all'art. 314 c.p. per CP_1
Parte essersi appropriato di somme spettanti alla quale medico ginecologo autorizzato a Parte svolgere la libera professione intra moenia. La convenuta ha prodotto in primo grado tutti i 'bollettari' sequestrati nel corso del detto procedimento penale in cui venne sottoposta a controllo tutta l'attività libero professionale svolta dal dott. a partire CP_1 dal 2002 e fino al pensionamento. Dalla suddetta documentazione non risulta nessuna fattura emessa dal dott. nell'ambito dell'attività libero professionale intra moenia, CP_1 nei confronti di Se ciò significa che non risulta alcuna documentazione Parte_1 fiscale neppure della visita del 23.10.2003, la cui effettuazione è invece pacifica tra le parti, non vi è alcuna traccia di ulteriori prestazioni svolte dal nei confronti della CP_1 odierna appellante.
In primo giudice ha sul punto così argomentato: 'Il Dr. i è difeso facendo presente CP_1 che l' ancor prima della Procura della Repubblica, aveva Controparte_7 compiuto indagini, che non hanno portato a risultati a suo danno. La predetta Pt_9
ha prodotto, in forma cartacea, le fatture emesse dal 2002 al 2007 dal Dr.
[...] CP_1
I sette blocchetti, intestati aventi il titolo di “attività libero professionale Pt_10 intramurale, zona Valdarno”, (con indicati numero e data del-la fattura, nome e sigla del dottore, nome della paziente, descrizione e costo della prestazione) erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di S. Giovanni V.no, per il procedi-mento penale n.
2787/2013, che ha visto imputato il Ginecologo, come responsabile del reato di cui all' art.314 c.p.. Quanto ai blocchetti di fatture, questo Giudice, con Ordinanza del
3.04.2018 faceva rilevare che mancava la fattura relativa alla visita eseguita il
28.10.2003 ma tale carenza appare non rilevante, trattandosi della Ia visita, che sia
l'attrice che i convenuti dichiarano essere stata regolarmente eseguita dal Ginecologo.
Questo Giudice ha altresì rilevato la presenza di strappi dal bollettario, lungo le linee traforate per cinque moduli, tra il n. 72 del 21.10.2003 ed il n.73 del 8.11.2003. Anche qui trattasi però di anomalie che non possono interessare questo Giudice, dal momento che tutte le parti in causa sono d'accordo nello stabilire l'avvenuta visita del 28 ottobre, cui avrebbe dovuto seguire, altra visita, nella seconda metà di novembre, per
“monitorare (co-me ha rilevato il Dr. nell'interrogatorio formale) la situazione, alla CP_1 luce degli esami che ella (cioè la doveva svolgere”. Eventuali anomalie avrebbero Pt_1 dovuto riguardare gli anni 2004 e 2005 (sino al ricovero ospedaliero) e, per tale periodo, non è stata mai accertata la presenza di fatture, comprovanti visite eseguite dal Dr.
Non esiste pertanto alcuna prova scritta che il dr. abbia rilasciato ricette a CP_1 CP_1 seguito di visite eseguite negli anni 2004 e 2005, aventi l'attrice quale paziente. Quanto al procedimento penale n.6637/09, l'irrilevanza, a fini civilistici, di giudizio penale per la stessa infrazione, ha fatto si' che questo Giudice non abbia ritenuto di dover acquisire dati e/o documenti del relativo procedimento. Parte attrice non ha comunque con- testato quanto dichiarato dalla difesa del Dr. che ha dato atto come il P.M. abbia CP_1 acquisito sommarie informazioni da parte delle pazienti che erano state visitate in quel periodo dal Ginecologo, ivi compresa la Sig.ra Il risultato di tali indagini portò a Pt_1 rilevare 12 casi di modeste disparità in punto di somme riscosse, per un valore complessivo di € 403,00 (mediamente circa 34 euro per ciascuna “disattenzione”) ma nessuna di queste ha riguardato il contenzioso sottoposto al presente giudizio. Ciò che rileva è che non è emersa alcuna visita operata dal Dr. lla Sig.ra nel periodo CP_1 Pt_1 di tempo in esame'.
L'appellante ha lamentato l'errore nell'avere il Tribunale ritenuto che la sentenza penale con cui è stato definito il suddetto processo (di applicazione della pena su richiesta delle parti o c.d. patteggiamento) potesse fare stato anche nel presente processo civile in violazione degli artt. 650, 651 c.p.c.; ha inoltre rilevato come il primo giudice non abbia invece tratto come conseguenza del detto procedimento penale che le visite fatte dal dott. nei confronti della fossero state pagate 'in nero'. CP_1 Pt_1
Le suddette doglianze sono prive di fondamento. Non risulta in primo luogo che il
Tribunale abbia in alcun modo considerato la sentenza di patteggiamento come avente rilievo di giudicato nella presente causa civile. La circostanza di fatto che neppure nel procedimento penale inerente le visite effettuate in libera professione dal dott. CP_1 siano emersi elementi da cui poter inferire che lo stesso tra il 2004 ed il 2005 abbia sottoposto a visita la e, ancora di più, che le abbia prescritto il farmaco Pt_1 progestinico in questione, è stata infatti utilizzata unicamente per rilevare, condivisibilmente, che alla inadeguatezza delle prove testimoniali si affiancava la totale assenza di prove documentali, sia dirette sia indirette, delle suddette circostanze.
La mancanza di documentazione delle visite sarebbe stata di per sé sola irrilevante – ed anzi foriera di far ritenere che i relativi pagamenti erano avvenuti 'in nero' - soltanto se fosse stata in altro modo raggiunta la prova, anche indiretta, che le dette visite nei confronti della vi fossero state. Al contrario, per quanto detto, in tal senso non Pt_1 può ritenersi che adeguata prova possa essere tratta dalle generiche dichiarazioni testimoniali della figlia e dell'allora fidanzato che, oltre a suscitare dubbi per come sopra specificato, non forniscono comunque la prova dell'effettuazione da parte del dott. CP_1 della prescrizione del farmaco, ritirato con la ricetta 'rossa' del medico di base del
12.05.2005 e posto dai CCTTUU in correlazione causale con la patologia insorta.
Con il quinto motivo di gravame si censura infine la valutazione delle dichiarazioni rese in sede di testimonianza da , in ordine alle modalità di registrazione Testimone_1 delle prescrizioni mediche.
In proposito il Tribunale ha così argomentato: 'All'udienza del 17.10.2017 la Dr.ssa
, quale Direttrice dell' e, come tale, Testimone_1 Pt_4 Parte_4 esperta in materia di Convenzione tra e le Farmacie del Controparte_8 comprensorio, nel rispondere, quale teste, a precisa do-manda, informava che compito del suo Ufficio era, tra l'altro, quello di monitorare le pre-stazioni farmaceutiche. Ogni
Farmacia infatti, prende in carico le ricette, registrandole mediante lettura ottica, così da generare un file con i dati afferenti il farmaco, anche per i necessari riscontri Parte contabili. Mensilmente le ricette vengono consegnate alla con dischetti contenenti
i tracciati di lettura di ciascuna ricetta. Le stesse, consegnate a ditta aggiudicataria di appalto, sono, a loro volta, sottoposte a lettura ottica, così da consentire un riscontro Parte tra i dati della e quelli prodotti dalla . La stessa teste, nell'ottemperare a Pt_11 pregresso incarico, aveva depositato le ricette riguardanti il farmaco di cui è causa, nonché il Nomegestrol, principio attivo del TE. Dai documenti prodotti, contrassegnati dai nn.
5.a, 5.b, 6.a e 6.b, è stato possibile abbinare i farmaci (indicati con uno dei due nomi suddetti) al Dott. tale abbinamento ha portato a stabilire Per_1
l'avvenuta prescrizione del farmaco, con indicazione del predetto medico, in due giorni, tra loro distanti, del 2004 ed un terzo giorno, e cioè il 12 Maggio 2005. Il nominativo del convenuto Dr. non è mai apparso in alcun documento'. CP_1
Le doglianze in proposito, che concernono l'errata interpretazione della testimonianza da cui, secondo l'appellante si dovrebbe trarre la conferma del fatto che la si Pt_1 recava presso il proprio medico di base per farsi fare la ricetta 'rossa' ai fini dell'esenzione, sulla base della ricetta 'bianca' emessa dal dott. non può essere CP_1 condivisa.
La suddetta testimone, nella sua qualità di Direttore dell'Unità Operativa Complessa
ha in primo luogo confermato le stampe tratte dal sistema Parte_4 informatico di gestione delle ricette a carico del SSNN in cui risultano tutti i farmaci prescritti e ritirati in farmacia da . E tra questi, come già detto sopra, Parte_1 risultano le tre prescrizioni del farmaco in questione (due nel 2004 ed una nel 2005) tutte fatte nei confronti della dal di lei medico di famiglia dott. Pt_1 Per_1
Da nessuna parte risulta che il medico di base abbia effettuato la sua prescrizione sulla base di una ricetta 'bianca' emessa dal dott. La suddette testimone ha poi CP_1 spiegato: 'quando un medico di base fa una prescrizione 'rossa' non allega quella
'bianca' dello specialista, che resta al paziente;
tra l'altro ciò avviene anche per motivi di privacy perché il farmacista non è tenuto a vedere la ricetta 'bianca', che potrebbe contenere altri dati sensibili. Il medico di base come ovvio non è un mero passacarte del medico specialista. La ricetta 'bianca' potrebbe anche restare al medico di base se il paziente gliela lascia;
solo nel caso di farmaci soggetti al piano terapeutico AIFA la ricetta dello specialista viene trattenuta dal medico di famiglia;
non è però questo il caso, nel senso che nei dati che ho qui davanti non ci sono farmaci soggetti a piano terapeutico AIFA'.
Da quanto sopra risulta chiaramente come alla ricetta 'bianca' emessa da uno specialista può seguire la ricetta 'rossa' del medico di base con la quale, sulla base delle esenzioni spettanti al paziente, il farmaco viene posto in tutto o in parte a carico del SSNN.
Quando viene emessa detta ricetta 'rossa' è solo quella che viene esibita al farmacista per il ritiro del farmaco, mentre la 'bianca', tranne casi peculiari non ricorrenti nella fattispecie, rimane al paziente. Ciò tuttavia non significa che il medico di base non possa emettere direttamente ricette 'rosse', prescrivendo farmaci al suo paziente, anche indipendentemente dalla sussistenza di specifica ricetta di un medico specialista. In tal senso, quindi, il fatto che il TE (e l'altro farmaco con medesimo principio attivo) risulti essere stato prescritto alla con ricetta 'rossa' del medico di base, non Pt_1 implica alcuna prova che vi fosse una pedissequa, analoga ricetta 'bianca', tantomeno emessa dal dott. non risultando nessun univoco elemento di prova in proposito. CP_1
4.Il sesto motivo di appello: la colpa lieve – Con il sesto motivo di appello si lamenta che il primo giudice abbia escluso la responsabilità del dott. on riferimento CP_1 alla prescrizione del farmaco TE in data 28.10.2003, come detto, pacificamente effettuata dal dott. nei confronti della In particolare è stata messa in rilievo CP_1 Pt_1
l'erroneità nell'aver ritenuto frutto di culpa levissima, come tale non rilevante ai fini del risarcimento la 'mancanza di accurata anamnesi familiare, tesa ad escludere eventuali problemi di salute, riconducibili alle espresse controindicazioni ed effetti secondari, presenti già in scheda tecnica del farmaco, assenza di accertamen-ti…..prima di prescrivere il farmaco stesso'. Se tale affermazione è senz'altro erronea con riferimento alla introdotta 'graduazione' della colpa, non è tuttavia l'unico motivo per cui è stata respinta la domanda risarcitoria nei confronti del dott. con riferimento alla unica CP_1 prescrizione del farmaco in data 28.10.2003: il Tribunale ha infatti continuato argomentando che i 'CC.TT.UU. hanno peraltro escluso, con assoluta certezza, un nesso di causalità tra quanto prescritto il 28.10.2003 e l'ictus cerebro-emorragico dell'ottobre
2005, dovuto alla successiva, continuata somministrazione dello stesso farmaco'. Tale ulteriore ratio decidendi che di per sé sola è idonea a sostenere il rigetto della domanda risarcitoria, sulla base della CTU, con riferimento alla sola prescrizione del farmaco in data 23.10.2003, non risulta essere stata impugnata ed è da ritenere passata in giudicato.
Per quanto detto, dunque, seppure con la motivazione parzialmente diversa di cui sopra, la sentenza impugnata merita conferma, con rigetto del gravame nel suo complesso. Parte
5. Nullità e rinnovazione della CTU integrativa – La parte appellata in via subordinata rispetto al rigetto nel merito del gravame ha rilevato la nullità della C.T.U. medico legale integrativa depositata il 14.01.2020 nel corso del giudizio di primo grado per violazione del contraddittorio. Il rigetto dell'appello principale fa ritenere assorbita tale eccezione spiegata solo in via subordinata, ovvero per il caso di accoglimento del gravame.
6.Il quantum dei danni – Il rigetto dei motivi inerenti l'an della responsabilità determina altresì l'assorbimento delle riproposte questioni in ordine al quantum dei danni.
7.Le spese di lite e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. – Parte appellata CP_1 ha chiesto la condanna della ex art. 96 co I per la palese infondatezza del Pt_1 gravame.
La domanda non merita accoglimento dal momento che la parte istante non ha allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato. La possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato;
pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. in motiv. Sez. 3, Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023; conf. Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un.,
19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798).
Per completezza si aggiunge che non sussistono neppure gli estremi per la condanna, azionabile anche di ufficio, ex art. 96 co III c.p.c. Nel caso di specie, se il gravame va nel complesso respinto e la sentenza di primo grado confermata, il contegno tenuto da parte appellante non è infatti qualificabile come abuso del processo nei termini sopra indicati, nella misura in cui la condotta degli appellanti, non solo non appare connotata da dolo o colpa grave (come richiesto dall'orientamento più tradizionale sulla scia delle
SSUU n. 22405 del 2018) ma neppure si presenta come 'abuso del diritto di impugnazione', funzionale ad una mera strumentalizzazione del sistema processuale
(ritenuto dalla Cassazione per ipotesi di motivi di impugnazione del tutto inammissibili o manifestatamente infondate, tali che il rigetto non richieda, come invece nella fattispecie, neppure una discussione sui principi di diritto applicabili.
In punto di spese di lite, deve anzitutto precisarsi che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (in questo caso il rigetto dell'appello richiesto dall'appellata), non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022).
Ciò premesso, quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante nei confronti di entrambe le parti appellate e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione superiore ad euro 520.000 ex art 6 DM 55/14 e succ. modif.) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 4398 per la fase di studio, € 2552 per la fase introduttiva, € 7298 per la fase decisoria, pari a complessive euro 14.248,00 da aumentare del 30% ex art. 6 cit., così pervenendo alla somma di euro 18.522,40).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere ad entrambe le parti appellate le spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna parte appellata, in complessivi € euro 18.522,40 da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/04/2022 al n. 777/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FABRIZIO SORO e rappresentata e difesa dall'avv. IGOR GIOSTRA, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 CodiceFiscale_2 dell'avv. LORENZO BALDASSINI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
E contro
(C.F./P.IVA: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. prof. VALERIO TALLINI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA - avverso la sentenza n. 370/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
28/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 28.01.2025, comunicata dalla
Cancelleria il 29.01.25, all'esito dell'udienza cartolare del 21.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Firenze, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 370/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 28/3/2022 e notificata in data 04/4/2022 ed in accoglimento di tutti i superiori motivi d'impugnazione, IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la Ctu contabile ai fini di consentire la quantificazione del danno patrimoniale/assistenziale che valuti i costi orari e/o giornalieri per usufruire di assistenza domiciliare h 24 (o per orari inferiori);
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, dei convenuti per la condotta tenuta dal Dr. medico CP_1 operante presso la allora Azienda Unità Sanitaria Locale 8 di Arezzo che tenne in cura la sig.ra a partire dalla visita dell'Ottobre 2003 e condannare i convenuti, Parte_1 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra in conseguenza delle condotte descritte nella narrativa Parte_1 dell'originario atto di citazione mediante statuizione di condanna al pagamento in favore dell'attrice sig.ra della somma di denaro che sarà ritenuta equa e di Parte_1 giustizia sulla base delle risultanze dell'istruttoria di primo grado e, in particolare, della
C.T.U. medico-legale e contabile espletata, nonché della ulteriore CTU contabile qui richiesta, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
Per la parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis CP_1 rejectis, per i motivi sinora esposti, IN VIA PRELIMINARE: DICHIARARE
L'IMPROCEDIBILITÀ della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, avanzata dalla Sig.ra ex artt. 2043 e 2049 c.c. in via alternativa, in quanto Parte_1 prescritta ai sensi del successivo art. 2947 c.c.. NEL MERITO: RIGETTARE la domanda di risarcimento del danno contrattuale, avanzata dalla Sig.ra ex artt. 1218 Parte_1
e 1228 c.c. in via alternativa nel presente procedimento, in quanto del tutto infondata, non provata, nonché carente dei necessari presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 della L. 8 marzo 2017, n. 24), e comunque, non ricorrendo nel caso di specie i profili specifici del 'dolo' o della 'colpa grave', richiesti per l'integrazione della responsabilità contrattuale del prestatore d'opera intellettuale dall'art. 2236 c.c. laddove la prestazione richiesta al professionista implichi la soluzione di problemi tecnici/scientifici di particolare complessità. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari sia del presente che del pregresso grado di giudizio. NONCHÉ: con ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. dell'attrice/appellante Sig.ra nata a [...]
Montevarchi (Arezzo) il 02.07.1961, e residente in [...](Arezzo), Via G. Oberdan n.
16, al pagamento nei confronti del comparente Dott. dei danni tutti CP_1 conseguiti all'instaurazione del presente giudizio nei confronti dello stesso con temerarietà e colpa grave consistita nell'aver voluto azionare un diritto al risarcimento del danno, contrattuale (inapplicabile) ed extracontrattuale (prescritto), e comunque per ragioni che ben si conoscevano infondate ed inesistenti, avendo, e non potendo non avere, piena ed effettiva conoscenza del fatto che la prestazione professionale del Dott. si è limitata alla prescrizione medica del 28.10.2003. Il tutto nella misura CP_1 che l'Ill.ma Corte vorrà ritenere equa e giusta”;
Per la parte appellata “Si insiste per l'accoglimento Parte_2 delle conclusioni rassegnate dalla (n.d.r.: Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_3 di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale: confermare la sentenza 28.03.2022, n. 370, emessa dal Tribunale di Arezzo
a definizione della causa avente R.G. n. 599/2016, e rigettare integralmente l'appello principale e ogni avversa domande;
in via subordinata istruttoria: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto, dichiarare la nullità della C.T.U. medico legale integrativa depositata il 14.01.2020 nel corso del giudizio di primo grado per violazione del contraddittorio, e comunque disporne la rinnovazione ex art. 196 c.p.c., e respingere ogni eventuale ulteriore richiesta istruttoria avanzata da parte attrice;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di Parte_1
Appello di Firenze l (già Parte_2 Controparte_3
) e il dott. proponendo appello avverso la sentenza n.
[...] CP_1
370/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non, conseguenti all'errato trattamento farmacologico consistito nella continuativa prescrizione, da parte del ginecologo dott. in regime CP_1 professionale di intra moenia, del farmaco TE, dalla cui protratta assunzione, per circa due anni di seguito, era scaturita una trombosi venosa cerebrale che le aveva comportato postumi del 65% ed una invalidità temporanea al 100% per 250 giorni. In particolare, il primo giudice, ritenuta infondata la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto respingeva la domanda ritenendo non provato che il CP_1 medico ginecologo, che risultava pacificamente aver visitato la in data Pt_1
28.10.2003 ed averle in tale occasione prescritto l'assunzione di TE (contenente principio attivo Nomegestrol) solo per 10 giorni, avesse anche successivamente visitato la paziente continuando a prescriverle il medesimo farmaco. In proposito il Tribunale ha rilevato che, mentre il marito della in sede di testimonianza, si era limitato a Pt_1 confermare di averla accompagnata alla prima visita del 28.10.2003, quanto alle altre dichiarazioni testimoniali della figlia e dell'allora fidanzato della stessa, non erano da ritenere attendibili, tra le altre cose in quanto avevano collocato l'ambulatorio, dove erano avvenute le successive visite del dott. in piazza Mazzini a Montevarchi, CP_1 anziché all'interno dell'ospedale dove nel frattempo il professionista risultava operare in regime di intra moenia. Aggiungeva il primo giudice come a tale circostanza riferita dai testi, sentiti a circa 15 anni di distanza dai fatti, doveva aggiungersi che nessuna ulteriore prescrizione del dott. nei confronti della era stata prodotta e che CP_1 Pt_1 neppure dai blocchetti delle fatture delle visite libero professionali effettuate dal medesimo medico nel periodo di interesse - ovvero negli anni 2004 e 2005 - risultava alcuna visita della da parte del dott. successiva a quella del 28.10.2003. Il Pt_1 CP_1
Tribunale aggiungeva come la teste , direttore dell' Testimone_1 Parte_4
, aveva chiaramente spiegato il meccanismo in base al quale nessuna ricetta
[...] emessa da un professionista e contenente prescrizione di farmaci poteva sfuggire ai monitoraggi. Il giudice di prime cure deduceva quindi che da tutte le ricette aventi ad oggetto la prescrizione del farmaco di cui è causa (considerando sia il TE, sia il farmaco equivalente contenente il medesimo principio attivo progestinico Nomegestrol), Parte che erano state prodotte in atti dalla non risultava alcuna prescrizione da parte del dott. nei confronti della successiva a quella dell'ottobre 2003, mentre CP_1 Pt_1 risultava che quest'ultima aveva continuato ad acquistare il suddetto farmaco a seguito di presentazione di ricette 'rosse' emesse dal proprio medico di base. Il Tribunale concludeva dunque affermando come, sulla scorta della espletata CTU, con riferimento all'unica prescrizione del farmaco avvenuta nell'ottobre 2003 poteva essere configurata nei confronti del dott. unicamente una culpa levissima, per mancato espletamento CP_1 di una accurata anamnesi familiare della paziente prima di prescriverle il farmaco in oggetto;
aggiungeva come tale condotta non poteva dunque essere considerata rilevante a fini risarcitori. Deduceva come, in ogni caso, la CTU aveva escluso il nesso di causalità tra tale unica prescrizione del TE effettuata nell'ottobre del 2003 per la durata di 10 giorni e l'ictus celebro emorragico che aveva colpito la nell'ottobre Pt_1 2005 e che i consulenti dell'ufficio avevano posto in correlazione con una prolungata assunzione del farmaco. Il primo giudice dichiarava le spese di lite interamente compensate tra le parti, ritenendo ricorrere gravi ed eccezionali ragioni. Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CTU, liquidate come in atti era poste solidalmente a carico di tutte le parti.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea ed insufficiente motivazione in ordine al raggiungimento della prova delle plurime visite e prescrizioni da parte del dott. nei confronti della sig. in CP_1 Pt_1 particolare erronea attribuzione di valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal dott. in sede di interrogatorio formale circa il suo operato in occasione della visita CP_1 dell'ottobre 2003; errore nell'aver ritenuto non attendibili le deposizioni dei testi di parte attrice ( e circa la prova delle ulteriori visite, successive Tes_2 Testimone_3
a quella dell'ottobre 2003, effettuate dal dott. nel corso degli anni 2004 e 2005, CP_1 nonché delle plurime prescrizioni del farmaco TE;
contestuale erronea valutazione delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta;
2) erronea valutazione delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta (dott. Tes_4
e dott. in ordine al luogo in cui il dott. effettuava la
[...] Testimone_5 CP_1 professione in intra moenia nel periodo 2004 2005 e, comunque, errore nell'aver preso in considerazione soltanto tali dichiarazioni poiché incerte e confuse, oltre che provenienti da dipendenti dell' convenuta e quindi non completamente Controparte_2 terzi rispetto ai fatti;
3) errore nell'aver attribuito rilevanza probatoria agli atti del procedimento penale che aveva visto imputato il ginecologo per il reato di cui all'art. 341 c.p.; erronea valutazione del bollettario fatture per il periodo 2002-2007 prodotto dalla convenuta e Pt_3 conseguente errore nell'aver affermato che, poiché per gli anni 2004 e 2005 dagli atti penali non risultava la presenza di fatture comprovanti visite eseguite dal dott. lla CP_1
poteva ritenersi che non esisteva alcuna prova scritta che il ginecologo avesse Pt_1 rilasciato ricette alla paziente negli anni in questione;
4) errore nell'aver ritenuto che l'attrice dovesse fornire la prova della sussistenza della prescrizione medica del farmaco de quo con forma scritta ad probationem, sebbene la prescrizione medica non costituisca un negozio giuridico ma un atto unilaterale del professionista a seguito della visita medica espletata e che, pertanto, poteva essere provata anche mediante testimoni;
5) erronea valutazione delle dichiarazioni rese all'udienza del 17.10.2007 dalla testimone dott.ssa , Direttrice dell' , in Testimone_1 Parte_4 ordine alle modalità di registrazione delle prescrizioni mediche (ricetta 'bianca' e ricetta
'rossa');
6) errore nella parte in cui, dopo aver dato atto che i CCTTUU avevano affermato che
“pur ammettendo la sola redazione di un'unica ricetta, datata 28.10.2003, vi sono state
“carenze nella condotta professionale medica, mancanza di accurata anamnesi familiare, tesa ad escludere eventuali problemi di salute, riconducibili alle espresse controindicazioni ed effetti secondari, presenti già in scheda tecnica del farmaco, assenza di accertamenti…..prima di prescrivere il farmaco stesso” (pag. 14 sentenza primo grado), era stato ritenuto che tale condotta dovesse comunque essere annoverata nella c.d. culpa lievissima, come tale non rilevante ai fini risarcitori;
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte ed in particolare provvedesse alla valutazione e quantificazione del danno biologico e dei danni patrimoniali da perdita della capacità lavorativa subiti dalla nonché alla quantificazione delle spese Pt_1 mediche, e dei costi di adeguamento dell'autovettura alla propria condizione fisica, oltre alle spese per l'assistenza domiciliare, per la mediazione e per l'instaurazione del procedimento per atp e relativa CTU.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il dott. che contestava le censure CP_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, riproponendo la già sollevata - e respinta – eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Chiedeva altresì la condanna dell'attrice ex art. 96 co I c.p.c.
Si costituiva altresì in sede di appello l' Controparte_2 la quale chiedeva in via principale la conferma della sentenza di primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello, chiedeva che fosse dichiarata la nullità della c.t.u. medica integrativa del 14.01.2020 per violazione del contraddittorio e, comunque, che ne fosse disposta la rinnovazione ex art. 196 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.01.2025 comunicata dalla Cancelleria il 29.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato tra le parti che nell'ottobre del 2003 , all'epoca di anni 42, accusando disturbi del ciclo Parte_1 legati all'insorgenza della menopausa, si sottoponeva a vista medica dal dott. CP_1
specialista in ostetricia e ginecologia, presso l'ambulatorio di quest' ultimo sito in
[...]
Montevarchi (AR), Via Mazzini n. 22/A.
Del pari non è controverso che a tale epoca il dott. osse dipendente a tempo pieno CP_1 della Zona Valdarno ed esercitasse la libera professione in regime di intra moenia, Pt_5 ancorchè visitasse in locali privati al di fuori dell'ospedale ove non erano ancora stati allestiti gli spazi deputati alle visite libero professionali dei medici dipendenti del nosocomio. In particolare deve ritenersi coperta da giudicato la circostanza che la detta visita fu effettuata dal dott. non privatamente, bensì in regime professionale di CP_1 intra moenia, non essendo stata attinta da motivi di impugnazione la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che 'La provvisoria ubicazione dell'ambulatorio medico non esclude l'esistenza di un “contatto sociale” (Cfr. Cass. Civile n. 589/1999), antecedente ai fatti di cui è causa, tra e struttura sanitaria, ravvisabile sin dalla Pt_6 istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.”
Neppure risulta controverso ed è documentato in atti che, all'esito di detta visita, precisamente in data 28.10.2003, il suddetto medico prescriveva alla sul proprio Pt_1 ricettario 'bianco' il farmaco TE da 5 mg, precisando nella ricetta, pacificamente del tipo 'non ripetibile' (ovvero non utilizzabile una seconda volta), che l'assunzione doveva essere limitata ad una pasticca al giorno per la durata di 10 giorni decorrenti dal 30.10.2003 e fino al 9.11.2003.
Questo specificamente il contenuto della detta ricetta 'bianca': 'TE 5 mg Compresse
Una scatola Una compressa al giorno fino al 9/11/03 (Partenza il 30/10/03)”, cui seguiva il timbro e la firma (cfr. doc. 33 parte attrice e doc 2 convenuto . In tal senso risulta CP_1 che con la prescrizione in oggetto il dott. veva inteso chiaramente limitare l'utilizzo CP_1 del farmaco, la cui confezione risultava contenere un totale di 30 compresse.
Dalla documentazione in atti non oggetto di contestazione risulta poi che in data
11.10.2005, dopo due giorni in cui aveva sofferto di episodi di cefalea, a cui avevano fatto seguito attacchi di vertigini e il manifestarsi di una paresi alla mano sinistra, la veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Montevarchi ove le Pt_1 era stato diagnosticato “infarcimento emorragico corticale frontomesiale e frontoparietale dx, trombosi del seno sigmoideo e trasverso dx e dei 2/3 anteriori del seno sagittale”; veniva quindi posta in coma farmacologico e trasportata d'urgenza con il 'Pegaso' presso il policlinico Santa Maria 'Le Scotte' di Siena, ove era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e, il successivo 12.10.2005, in seguito all'aumento dei valori di PIC (pressione intracranica) e dopo TC cranica, veniva d'urgenza sottoposta a intervento chirurgico di decompressione ossea bicoronale. In data 14.10.2005 veniva eseguita tracheostomia percutanea e richiesta anche una consulenza genetica per emocromatosi ereditaria con il successivo riscontro (il 18.10.2005) della presenza di una mutazione in eterozigosi. Nel decorso post-operatorio, in data 21, 24 e 25 ottobre
2005, erano eseguite TC cranica e, nella medesima giornata, la paziente veniva sottoposta a intervento di derivazione liquorale ventricolo peritoneale a causa dello sviluppo di idrocefalo. In quindicesima giornata veniva poi sospesa la sedazione e la ventilazione meccanica con ripresa dopo circa tre giorni dello stato di coscienza. In data
14.12.2005 l'eco-color-doppler venoso arti inf. accertava una trombosi venosa profonda alla gamba destra (asse femorale) e in data 10.01.2006, a seguito di TC cerebrale
(“ampiamento del sistema ventricolare in particolare della parte dx, aspetto bombato del terzo ventricolo”), la paziente veniva ricoverata presso la clinica riabilitativa Auxilium
Vitae di Volterra ove rimaneva fino al 26.01.2006, quando era trasferita presso la Clinica
Neurochirurgica del Nuovo Policlinico “Le Scotte” di Siena per essere sottoposta ad intervento di plastica ricostruttiva della teca cranica. Seguiva poi il monitoraggio della paziente con ulteriori esami e accertamenti diagnostici, nonché plurimi ricoveri
(24.04.06, 19.05.06, 17.06.06) a scopo riabilitativo presso la clinica Auxilium Vitae di
Volterra per cicli intensivi di riabilitazione. Sempre per quanto concerne all'iter clinico della paziente, risulta che in data 07.09.2006 la veniva convocata per la visita Pt_1 presso la commissione invalidi civili in materia di “riconoscimento invalidità civile ed handicap” a seguito della quale le veniva riconosciuta una invalidità civile nella misura del 100% nonché la pensione di accompagnamento ex L. 104/1992.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta come tra la prima prescrizione del TE effettuata dal dott. il 23.10.2003 e l'ictus con trombosi che l'11.10.2005 aveva CP_1 colpito la paziente, aveva continuato ad assumere il medesimo farmaco, Parte_1 nonché farmaco equivalente contenente il medesimo principio attivo progestinico
'Nomegestrol'.
Precisamente, dalla documentazione acquisita nel corso del pregresso grado di giudizio mediante indagini presso la Banca Dati dell'Unità Operativa Complessa Farmaceutica
Territoriale (cfr. doc. n. 5a, 5b, 6a e 6b prodotti dalla convenuta , si evince che Pt_5
successivamente alla prima scatola prescrittale dal dott. il Parte_1 CP_1
28.10.2003, aveva continuato ad assumere il TE, ovvero il farmaco 'equivalente' contenente il medesimo principio attivo progestinico 'Nomegestrol' nel periodo intercorrente tra il 2004 e il 2005, acquistando il farmaco per cui è causa, nonché
l'equivalente con stesso principio attivo “Nomegestrol”, in quantità di n. 4 scatole da 30 compresse ciascuna. In proposito risulta documentato in atti che il detto farmaco era stato prescritto alla e da questa ritirato in farmacia sulla base di tre ricette 'rosse', Pt_1 tutte emesse dal suo medico di famiglia dott. e specificamente: una scatola da Per_1
30 pasticche di Nomegestrol prescritta con ricetta in data 08.01.2004, una ulteriore scatola da 30 pasticche del medesimo principio attivo con ricetta del 12.08.2004 e due scatole ciascuna da 30 pasticche di TE prescritte con una ricetta datata
12.05.2005.
Non è contestata dalle parti la sussistenza di un nesso causale, secondo il criterio del più probabile che non, tra l'ictus con la trombosi che ha colpito e Parte_1
l'assunzione continuativa della terapia progestinica, con particolare riferimento al periodo da maggio 2005 a ottobre 2005, come chiarito dal CTU in sede di integrazione
(in particolare nella relazione a chiarimenti resa il 14.02.2021 si afferma che '“secondo il criterio causale del “più probabile che non” la trombosi sia da porre in nesso causale con l'assunzione continuativa della terapia progestinica in atto da maggio a ottobre
2005”). A tale proposito infatti il CTU ha spiegato che le confezioni di TE che risultano essere state acquistate dalla nel maggio 2005 erano due, ciascuna da Pt_1
30 compresse, per cui, considerando lo schema terapeutico standard del farmaco, che prevede l'assunzione di 10 capsule al mese in correlazione con il ciclo mestruale, la suddetta prescrizione copriva il fabbisogno per sei mesi.
L'evento trombotico si è dunque verificato in un arco temporale in cui era in atto l'assunzione del farmaco (protrattosi per quanto detto da maggio a ottobre 2005) che, in costanza di terapia, in soggetto predisposto, era suscettibile di scatenare la patologia in questione. Il CTU spiegava in proposito come, sulla base di ampia letteratura medica internazionale, la trombofilia causata da estrogeni si presenta fin quando si assumono gli stessi.
Quanto invece alla prima prescrizione del farmaco da parte del dott. in data CP_1
23.10.2003, se si discute circa la mancata di una corretta anamnesi individuale e familiare della paziente circa gli specifici fattori di rischio (con riferimento ad eventi vascolari), che avrebbero dovuto essere attentamente valutati, non è controverso che tale sola assunzione di 10 pasticche, come da ricetta del medico appellato, non sarebbe stata di per sé sola sufficiente a scatenare l'evento trombotico e l'ictus verificatosi a due anni di distanza. Non risultando prodotta in atti nessuna ulteriore ricetta 'bianca' contenente la prescrizione del TE o di altro farmaco equivalente, emessa dal dott. nei CP_1 confronti della sig.ra successiva a quella in data 23.10.2003, premesso che Pt_1 risulta pacificamente che non si trattava di farmaco 'da banco' che la paziente avrebbe potuto procurarsi senza specifica ricetta, la controversia si incentra sulla prova dell'effettuazione da parte del dott. i ulteriori visite della nel corso del 2004 CP_1 Pt_1
e del 2005 e dell'espletamento da parte del ginecologo di ulteriori prescrizioni alla paziente del medesimo farmaco, su cui si sarebbero poi basate le emissioni delle ricette
'rosse' da parte del medico di famiglia della odierna appellante.
2.L'eccezione di prescrizione – Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ribadita da parte appellata ex art. 346 c.p.c. CP_1
Il Tribunale ha espressamente respinto la suddetta eccezione, già proposta in primo grado, con la seguente argomentazione: 'La richiesta di improcedibilità, sollevata dal convenuto Dr. va respinta, con riferimento al detta-to di cui all' art. 1310 cc. CP_1
Infatti, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, intervenuto, su richiesta del
Giudice, nel marzo 2013, l' , quale Società vincolata da solidarietà passiva CP_4 con il Medico, aveva prodotto memoria difensiva sin dal giugno 2012 e pertanto deve applicar-si la norma civilistica sopra richiamata'.
Va in primo luogo rilevato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite,
o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. n° 11653/2020; Cass. SSUU n°
13195/2018).
A fronte di ciò, la odierna parte appellata essendo risultata pienamente vincitrice CP_1
a seguito dei rigetto nel merito della domanda di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti, ha validamente riproposto l'eccezione di prescrizione ex art. 346 c.p.c.
Andando ad esaminare nel merito la detta eccezione, va intanto rilevato che non è investita da alcun motivo di appello e deve dunque essere ritenuta in questa sede irretrattabile la qualificazione della responsabilità del medico affermata dal Tribunale ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed il relativo termine di prescrizione quinquennale.
Ciò posto, l'eccezione deve essere respinta.
Risulta dagli atti che ha formulato il primo atto di messa in mora nei Parte_1 confronti delle parti convenute, richiedendo il risarcimento dei danni subiti, con raccomandata in data 15.10.2007. Al suddetto primo atto interruttivo della prescrizione ne è seguito un secondo, costituito dalla raccomandata inviata dal procuratore dell'attrice in data 29.09.2011 alla sola di Arezzo e contenente la formalizzazione Pt_5 della richiesta di risarcimento danni. Parte Essendo la ed il dott. coobbligati in solido, l'atto interruttivo spiegato nei CP_1 confronti di una delle parti produce effetti anche nei confronti dell'altra, dunque, nel caso di specie nei confronti del dott. ai sensi dell'art. 1310 c.c. CP_1
Al momento della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato in cancelleria il 21.05.2012 (RG n° 1940/2012) e notificato alle parti in data 1.03.2013 la prescrizione, come sopra interrotta, non era pertanto decorsa.
E non risultava infine decorsa neppure al momento della citazione in giudizio davanti al
Tribunale, notificata il 17.02.2016.
3. I primi cinque motivi di appello: la ricostruzione del fatto e l'onere della prova – I primi cinque motivi di gravame meritano trattazione congiunta in quanto tutti inerenti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle varie risultanze istruttorie. In particolare tutti i suddetti motivi riguardano varie sfaccettature inerenti la prova dell'effettuazione da parte del dott. i una serie di visite della con altrettante CP_1 Pt_1 prescrizioni del farmaco TE nell'arco temporale intercorrente tra la prima visita, pacificamente effettuata il 23.10.2003 e l'ictus celebro emorragico con trombosi che aveva colpito la paziente nell'ottobre 2005.
Con il primo, articolato motivo di appello si è censurato l'erroneo rilievo dato alle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale, con riferimento CP_1 all'espletamento della sola visita dell'ottobre 2003 e allo svolgimento dell'attività intra moenia nel proprio ambulatorio privato solo fino a fine 2003, inizio 2004; ci si duole altresì della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi dell'attrice (udienza del 17.10.2017) ovvero dal di lei marito dalla figlia e dall'ex CP_5 Tes_2 fidanzato di quest'ultima, In particolare si lamenta che le Testimone_3 perplessità espresse dal Tribunale circa le suddette testimonianze sarebbero state tratte, oltre che dalle dichiarazioni del dott. di diverso contenuto circa la CP_1 collocazione dell'ambulatorio in cui riceveva i pazienti, anche dalla maggior credibilità Part attribuita ai testimoni della convenuta. In tal senso con il correlato secondo motivo di appello si contesta il rilievo dato alle dichiarazioni dei testi dott. e Testimone_4 dott. in ordine al luogo in cui il dott. avrebbe effettuato la Testimone_5 CP_1 professione in intra moenia nel periodo 2004 2005.
In proposito così risulta aver argomentato il Tribunale: '“Stante il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat”, parte attrice ha ritenuto di poter provare che il farmaco le era stato prescritto, dopo il 28.10.2003, per altre 3/4 volte, Tes_ attraverso testimonianze rese dal marito dalla figlia e dall'ex fidanzato CP_5 all'udienza del 17.10.2017. La testimonianza resa dal marito ha Testimone_3 scarso rilievo, dal momento che lo stesso avrebbe accompagnato la moglie, in occasione della I° visita dell'ottobre 2003, presso l'ambulatorio di Piazza Mazzini (circostanza non contestata dal Ginecologo e comprovata dalla ricetta sopra trascritta), mentre le volte successive l'attrice sarebbe stata accompagnata solo dai due fidanzati. Il sig. ha Tes_2 aggiunto che, dopo la prescrizione del TE su ricetta bianca, la stessa veniva recapitata al medico di base Dr. che la trasferiva su ricetta rossa perché Persona_2 la paziente potesse beneficiare della relativa esenzione. Sulle testimonianze, rese alla stessa udienza, da ed questo Giudice non può non Tes_2 Testimone_3 manifestare qualche dubbio, circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese. Premesso che le testimonianze sono state rese quando i giovani fidanzati avevano rispettivamente 34
e 35 anni per eventi accaduti 14 anni prima, quando gli stessi avevano 20 e 21 anni, va rilevato che le visite sarebbero state, secondo i due testi, 4 o 5, anch'esse presso
l'ambulatorio di Montevarchi, Piazza Mazzini n.22/a, quando invece il Dr. ha CP_1 comunicato di essersi trasferito a fine dicembre 2003 o gennaio 2004 presso il
l'Ospedale. Quest'ultima circostanza è stata confermata, oltre che dal Primario Dr. Tes_4
(come sopra esposto), anche dal Dr. (Ginecologo) che, dopo aver dichiarato Tes_5 di aver lavorato assieme al Dr. ha precisato che quest'ultimò lavorò in Ospedale CP_1 dal 2004, in regime intra moenia e “posso ricordarlo perché lo associo ad una confidenza che egli mi fece in relazione a vicende personali, che coinvolgevano proprio quell'ambiente”. Quanto sopra conferma i dubbi sulla attendibilità delle deposizioni rese dai familiari dell'attrice.”
Il primo giudice ha quindi concluso affermando sul punto che “L'unico elemento a favore dell'attrice è costituito dalla testimonianza della figlia e del suo fidanzato, che però hanno ricordato l'accompagnamento della paziente in ambulatorio sito in Piazza Mazzini,
Montevarchi, quando invece il Dr. operava già in struttura ospedaliera”. CP_1 Passando quindi ad esaminare partitamente le risultanze istruttorie al fine di verificare se vi furono ulteriori visite specialistiche e ulteriori prescrizioni del farmaco da parte del dott. rispetto a quella, pacifica, del 28.10.2003, si osserva quanto segue. CP_1
Il dott. in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 20.03.2018, chiamato CP_1
a rispondere sul capitolo 4 della seconda memoria istruttoria di parte attrice (“Dica il rispondente se la sig.ra dopo la prima prescrizione dell'Ottobre 2003 di cui ai Pt_1 precedenti capitoli di prova, per successivi controlli a cadenza semestrale si recò nuovamente a visita dal Dr. presso l'ambulatorio della allora Asl n. 8 sito in CP_1
Montevarchi alla P.zza Mazzini 22/A”), così dichiarava: “nego che dopo la prima volta la signora sia tornata da me;
lo studio di Montevarchi alla P.zza Mazzini 22 l'ho Pt_1 utilizzato sino a dicembre 2003 circa o gennaio 2004; dopo, a seguito della legge Bindi, ho dovuto svolgere l'attività intra moenia dentro l'ospedale”….”Anche quando ero a
Montevarchi Piazza Mazzini 22 ero in regime di intra moenia, ma la struttura ospedaliera non aveva locali adeguati e quindi ero autorizzato a visitare all'esterno; preciso quindi che iniziai a visitare dentro l'ospedale al momento in cui questo mise a disposizione dei medici locali adeguati interni”. Lo stesso convenuto confermava la circostanza di cui al capitolo 11 (“Dica il rispondente se le visite con il Dr. venivano effettuate in CP_1
Montevarchi, alla P.zza Mazzini 22/A presso lo studio medico convenzionato con la allora
?”) precisando “però che ho usato quello studio solo fino alla fine del 2003 o Pt_5 gennaio 2004.” e che “Io non andai a fare intra moenia dentro l'ospedale immediatamente dopo che i locali furono pronti, ci andai solo quando la mi obbligò Pt_3
e quindi a dicembre 2003-gennaio 2004 all'incirca; so che quando io andai, altri, tipo il cardiologo, già lavorava dentro l'ospedale”.
Secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis da ultimo Cass.
n. 29472/2023) “l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (nello stesso senso Cass., 27/02/2019, n. 5725; Cass., 06/06/2006, n. 13212).
Nel caso in esame appare con evidenza che le risposte del convenuto non aventi CP_1 ad oggetto fatti a lui sfavorevoli e dunque non aventi valore confessorio, devono essere ritenute del tutto prive di rilevanza probatoria.
E' dunque fondata la parte del motivo di appello con il quale ci si duolo del rilievo dato alle dichiarazioni del convenuto per rafforzare la non attendibilità dei testi introdotti da parte attrice con riferimento all'ubicazione dell'ambulatorio in cui il dott. avrebbe CP_1 ricevuto e visitato Tale valutazione andrà dunque fatta tenendo conto Parte_1 unicamente delle dichiarazioni rese dagli altri testi delle parti convenute e dei riscontri documentali in atti.
Sentito come testimone, marito dell'attrice, confermava la circostanza di CP_5 cui al capitolo 4 della seconda memoria istruttoria di parte attrice (“Dica il rispondente se la sig.ra dopo la prima prescrizione dell'Ottobre 2003 di cui ai precedenti Pt_1 capitoli di prova, per successivi controlli a cadenza semestrale si recò nuovamente a visita dal Dr. resso l'ambulatorio della allora Asl n. 8 sito in Montevarchi alla P.zza CP_1
Mazzini 22/A”), dichiarando quanto segue: “io la accompagnai la prima volta e cioè nell'ottobre 2003; le volte successive mia moglie c'è andata accompagnata da mia figlia
e dal suo fidanzato, che ora non lo è più; la accompagnavano sempre in Montevarchi
P.zza Mazzini 22; mia moglie mi ha detto che era sempre il dott. del resto CP_1
l'ambulatorio era suo;
mia moglie infatti si era rivolta direttamente al Dr. sempre CP_1 lo prescriveva come Llutenyl, senza generico;
il medico di base all'epoca dei fatti era il
Dr. Il trascriveva fedelmente la prescrizione del Dr. i TE Persona_2 Per_1 CP_1 su ricetta rossa per farci avere la relativa esenzione. Il Dr. conosceva le Per_1 condizioni di mia moglie in generale;
mai lui ha espresso dubbi sulle reiterate prescrizioni di TE. Preciso che questa che mi si mostra è l'unica prescrizione che abbiamo ritrovato. Le visite del Dr. avvenivano tutte di pomeriggio più o meno CP_1 verso le 18; non ricordo in quali giorni della settimana. Il a sempre fatto visite nei CP_1 giorni da lui deputati a tale incombente.”
Deve osservarsi che la suddetta testimonianza non ha alcun concreto rilievo ai fini della prova della sussistenza di visite e prescrizioni del farmaco da parte del dott. alla CP_1 successive a quella, non controversa, dell'ottobre 2003. Il marito dell'attrice ha Pt_1 infatti affermato di aver accompagnato la moglie solo alla detta prima visita, mentre per il resto ha dichiarato circostanze riferitegli dalla moglie, dunque de relato ex parte actoris, ovvero dal di lei medico di famiglia dott. non sentito come testimone Per_1 in quanto dichiarato incapace di testimoniare.
In proposito si osserva come secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che è parte del giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. da ultimo Cass n°
4530/2025). Applicando i detti principi alle dichiarazioni testimoniali in esame, dunque, nessuna efficacia probatoria può essere attribuita a quanto riferito al teste dalla stessa attrice circa le ulteriori visite effettuate dal dott. e le prescrizioni da parte d CP_1 quest'ultimo del farmaco TE. Con riferimento poi al fatto che il medico di famiglia,
a cui la donna si sarebbe rivolta per ottenere la replica della prescrizione su ricetta
'rossa' al fine di ottenere l'esenzione, non avesse fatto mai obiezioni su dette reiterate prescrizioni, si osserva che il teste non riferisce i fatti come da lui direttamente visti ed appresi, considerato che ha precisato di aver accompagnato la moglie solo alla prima visita dal ginecologo ell'ottobre del 2003. In mancanza, dunque, delle dichiarazioni CP_1 di riscontro del dott. (di cui non è stato ammesso l'esame per la ritenuta Per_1 incapacità a testimoniare) ed essendovi traccia documentale in atti delle sole prescrizioni del farmaco in oggetto emesse dal suddetto medico di famiglia, nessuna idoneità probatoria può essere riconosciuta alle dichiarazioni del neppure Tes_2 relativamente ai presupposti dell'emissione da parte del dott. elle ricette 'rosse' Per_1 contenenti la prescrizione del TE, con particolare riferimento al loro rilascio sulla base delle ricette 'bianche' del ginecologo dott. CP_1
Che dal medico di base la andasse da sola è del resto stato confermato dalla figlia Pt_1 dell'attrice, che, sentita come testimone, ha invece confermato di aver Tes_2 accompagnato la madre alle visite nell'ambulatorio del dott. successive a quella CP_1 dell'ottobre 2003. In particolare la suddetta testimone, dichiarando di confermare il capitolo 4 di parte attrice (come sopra riportato) precisava quanto segue: 'io ho accompagnato mia madre a queste visite;
erano semestrali e più o meno saranno state
4 o 5 visite;
le visite avvenivano di sera perché mia madre lavorava come operaia presso una produzione di scarpe;
io ero studente;
non ricordo i giorni della settimana, sicuramente non di sabato”. La stessa teste confermava altresì i capitoli successivi, dichiarando che “il dott. prescriveva proprio il TE” … e che il medico di base CP_1 era il dott. spiegando 'io credo che il scrivesse in ricetta quello che Per_1 Per_1 veva prescritto, anche se io la ricetta non l'ho mai vista direttamente. Dal CP_1 Per_1 andava mamma da sola. (…). La testimone confermava che tutte le suddette visite erano effettuate dal dott. nell'ambulatorio sito in Montevarchi, piazza Mazzini 22/A CP_1
e riferiva che all'epoca era fidanzata con spiegando che Testimone_3 quest'ultimo 'ci accompagnava con la macchina'. Aggiungeva che il 'entrava Tes_3 anche nell'ambulatorio, ma non dentro la stanza del dottore, alla quale durante la visita accedevo solo io con la mamma;
la prima volta venne anche mio padre'.
Sentito anche come testimone, lo stesso confermava che Testimone_3 all'epoca era il fidanzato di e di esserlo stato sino circa al 2005, dichiarando Tes_2
Tes_ di ricordare che “un paio di volte ho accompagnato e sua madre all'ambulatorio di
Montevarchi, P.zza Mazzini, 22/A; non ricordo esattamente la distanza temporale fra le varie visite, ricordo che le accompagnavo in macchina poi entravo dentro Tes_ all'ambulatorio, ma ovviamente non dentro alla stanza del medico durante la visita;
invece entrava con sua madre durante la visita”. Il suddetto testimone nulla sapeva dire delle prescrizioni fatte dal dott. alla spiegando: '…io fungevo solo da CP_1 Pt_1 accompagnatore e da autista'.
Con riferimento all'ubicazione dell'ambulatorio in cui il dott. faceva le visite libero CP_1 professionali in regime di intra moenia, tra il 2004 ed il 2005, sentito come teste (ud
1.02.2018) il ginecoloco che precisava di aver lavorato per tanti anni Testimone_5 assieme al dott. affermava che: 'mi par di ricordare che il lavorasse in regime CP_1 CP_1 di intra moenia e quindi che non potesse esercitare in uno studio esterno. Sulle date però non posso essere preciso. Non conosco l'ambulatorio di Montevarchi, piazza
Mazzini 22/A; io del resto ho sempre fatto attività intra moenia”. Il medesimo testimone dichiarava quindi di ricordare che prima di iniziare il regime di visite intra moenia il dott. aveva un ambulatorio vicino alla stazione di Montevarchi aggiungendo quindi che CP_1
'all'ospedale di Montevarchi, ove ho lavorato, sia in quello vecchio, sia in quello nuovo,
c'è sempre stato un ambulatorio ginecologico'. Il teste concludeva quindi Tes_5 riferendo: “ricordo che dal 2004 il Dott. iniziò l'intra moenia e posso ricordarlo CP_1 perché lo associo ad una confidenza che egli mi fece in relazione a vicende personali che coinvolgevano proprio quell'ambiente”.
Sentito sul punto anche il teste , che premetteva che nel 2003 era stato Testimone_4 primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Montevarchi, lo stesso confermava che “il Dr. aceva attività libero professionale all'esterno dell'Ospedale” CP_1 precisando però quanto segue “non so dire l'ubicazione del suo studio esterno. Nel 2003 ancora non c'erano ambulatori interni all'Ospedale destinati alla libera professione;
io credo che sono stati messi all'incirca 2005 -2006. Non posso escludere con sicurezza che gli ambulatori interni all'Ospedale siano stati introdotti già nel 2004 ma posso però dire che io sono arrivato a Montevarchi nel settembre 2002 e che almeno i primi due anni io stesso ho fatto attività libero professionale in un ambulatorio esterno”. Ciò posto, devono essere ritenute fondate le parti del primo e del secondo motivo di appello in cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non attendibili i testi dell'attrice e con riferimento alla indicazione dell'ambulatorio dove Tes_2 Tes_3 all'epoca visitava il dott. Nessuna delle dichiarazioni rese dai testi della convenuta CP_1
Part
infatti inconciliabile con l'effettuazione da parte del dott. elle visite in regime CP_1 di intra moenia nel proprio ambulatorio privato per tutto il 2004. Il dott. a in Tes_5 proposito affermato che dal 2004 il dott. veva iniziato l'attività libero professionale CP_1 in regime di intra moenia, ma non ha affatto escluso che lo stesso avesse continuato a svolgerla nel suo ambulatorio in attesa che venissero allestiti appositi spazi all'interno dell'ospedale. In tal senso il dott. ha riferito, peraltro senza esserne assolutamente Tes_4 certo ('credo') che gli ambulatori della libera professione all'interno del nosocomio di
Montevarchi risalissero al 2005/2006, specificando di aver iniziato il proprio lavoro in detta struttura nel 2002 e di avere per circa i primi due anni (quindi fino ad almeno il
2004) continuato a svolgere nel proprio ambulatorio privato l'attività libero professionale in regime di intra moenia.
Con ordinanza del 03.04.2018 (confermata in data 10.05.2018), il Tribunale, proprio alla luce delle dichiarazioni rese dai testi CP_5 Tes_2 Testimone_3
e nonché di quelle rese in sede di interrogatorio dal Testimone_4 Testimone_5 convenuto dott. richiedeva all' ai sensi dell'art. 213 c.p.c. la CP_1 Parte_3 seguente informazione: “in quale data fu imposto al dott. di svolgere CP_1
l'attività libero professionale inframuraria all'interno dei locali dell'Ospedale di
Montevarchi”. L' in persona del Direttore Generale Dr. Parte_2
, trasmetteva la nota che di seguito si riproduce: CP_6 Dunque per tutto quanto sopra specificato non può essere condivisa la inattendibilità dei sopraindicati testi dell'attrice sulla base della indicazione del luogo delle visite presso l'ambulatorio di via Mazzini in Montevarchi, circostanza da ritenere del tutto compatibile Part con le informazioni fornite dall' sul punto, nonché con le dichiarazioni dei testi introdotti dalla stessa.
Tuttavia, ancorchè con differente motivazione, le testimonianze di e Tes_2
, non possono essere ritenute idonee a fornire la prova della Testimone_3 perdurante prescrizione del farmaco in questione da parte del dott. CP_1
Le stesse, oltre ad essere generiche sulle date ed estremamente laconiche circa il contenuto delle visite, contengono una serie di contraddizioni e suscitano conseguentemente altrettanti dubbi relativamente all'effettivo espletamento delle visite della da parte del dott. successive alla prima dell'ottobre 2003. Pt_1 CP_1
In proposito, da parte la non convenzionale situazione di una figlia ventenne che si reca ad assistere alle visite ginecologiche della madre insieme al fidanzato, si osserva che parla di 4, 5 visite nell'arco temporale 2004/2005, tutte indicate come Tes_2 avvenute con la partecipazione anche di , senza indicare nessuna Testimone_3 visita (a parte quella del 2003) in cui quest'ultimo non avesse accompagnato lei e la madre;
, invece, ha confermato di averle accompagnate solo un Testimone_3 paio di volte (dunque circa la metà delle volte indicate dalla figlia). Nessuna delle suddette due testimonianze infine coincide con il numero delle prescrizioni del farmaco Parte riportate nelle ricette 'rosse' che, come da documentazione acquisita dalla risultano essere in tutto tre. Né si ritiene che le dette incongruenze possano essere risolte in termini di difetto della memoria dato il decorso di circa 15 anni tra gli eventi e la testimonianza, atteso che su altri aspetti la memoria dei testi, in particolare della figlia, appare molto chiara, con specifico riferimento al nome del farmaco oggetto di prescrizione. ha infatti dichiarato di ricordare che 'il dott. prescriveva Tes_2 CP_1 proprio il TE', aggiungendo che il medico di base dott. scriveva 'in ricetta Per_1 quello che aveva prescritto': si osserva tuttavia come dagli estremi delle CP_1 prescrizioni sulla cui base è avvenuto il ritiro dei farmaci da parte della nel periodo Pt_1
2004/2005, risulti anche altro farmaco progestinico (Nomegestrol) contenente analogo principio attivo rispetto al TE. Dunque o il ricordo della prescrizione effettuata dal dott. non è attendibile o non lo è la parte della dichiarazione in cui si è affermato CP_1 che il medico di base avrebbe ricalcato pedissequamente nelle ricette 'rosse', emesse a scopo di esenzione, quanto già indicato dallo specialista nelle proprie ricette 'bianche'.
Con ciò infine si introduce una ulteriore incongruenza che l'istruttoria non ha permesso di chiarire: se il dott. aveva effettuato le visite come medico ospedaliero in regime CP_1 di intra moenia aveva lui stesso la possibilità di emettere direttamente le c.d. ricette Part 'rosse', per non si spiega l'ulteriore passaggio fatto della paziente per ottenere la duplicazione delle prescrizioni da parte del medico di famiglia per tutti i due anni, quando ormai il regime di intra moenia e la sua disciplina si era andato consolidando.
Ma soprattutto, le dichiarazioni dei suddetti testi, in mancanza di ogni riscontro documentale, non possono essere ritenute idonee a provare che il dott. avesse CP_1 prescritto alla le due scatole di TE (da 30 pasticche ciascuna) dalla stessa Pt_1 acquistate con ricetta 'rossa' del medico di base in data 12.05.2005; prescrizione quest'ultima ritenuta dai CTU responsabile della insorta patologia.
Infatti nella relazione a chiarimenti resa in data 2.07.2019, i CCTTUU affermavano, tra le altre cose che, con riferimento all'ultima prescrizione del farmaco 'la dispensazione è avvenuta presumibilmente in data 12.05.2005 e l'assunzione nel periodo immediatamente successivo. Essendosi l'evento patologico verificatosi nell'ottobre 2005 ritengo che il lasso di tempo occorso tra l'ultima assunzione documentata di estro progestinici e l'evento patologico sia troppo prolungato perché si possa ipotizzare un nesso causa effetto tra l'assunzione degli estroprogestinici e l'episodio di cui è causa…'.
A seguito di instaurazione del contraddittorio tecnico, i consulenti di parte, che osservavano come risultava che a maggio 2005 erano state prescritte ben due scatole del farmaco (da trenta compresse ciascuna), con conseguente fabbisogno terapeutico per sei mesi (tenendo conto delle modalità di somministrazione del medicinale per 10 giorni ogni mesi in corrispondenza delle mestruazioni), evidenziavano che l'assunzione del farmaco prescritto nel maggio 2005 si era verificata in stringente prossimità rispetto all'evento trombotico. A fronte di tale notazione i CCTTUU, preso atto della prescrizione di due scatole del farmaco nel maggio 2005, affermavano che 'si può ritenere che la terapia progestinica sia continuata fino all'episodio di cui è causa. Pertanto in costanza di terapia farmacologica quest'ultima può certamente avere avuto un effetto scatenante, in soggetto predisposto al formarsi dell'occlusione trombotica'. A seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti, con nota integrativa del 2.04.2021 i CCTTUU aggiungevano in proposito: '…dalla lettura del c.d. 'bugiardino' del farmaco (da me consultato già dai tempi della bozza della CTU), dalle linee guida di specialità e soprattutto dalla buona pratica medica, la somministrazione del TE è pari ad una compressa al giorno per 10 giorni ogni mese (somministrazione legata al ciclo mestruale) ed è da tale constatazione oggettiva che emerge che il ciclo terapeutico iniziato nel mese di maggio 2005 si protrasse con regolarità fino al mese di ottobre 2005 quando, l'11 ottobre 2005 si è verificato l'evento trombotico…' concludendo quindi nei seguenti termini: 'è per tali lineari convincimenti che, anche in questa sede, secondo il criterio causale del più probabile che non, la trombosi sia da porre in nesso causale con
l'assunzione continuativa della terapia progestinica in atto da maggio a ottobre 2005'.
Ciò evidenzia la rilevanza eziologica dell'assunzione del farmaco al momento dell'insorgenza della patologia, con conseguente necessità della specifica prova – il cui onere gravava su parte attrice – dell'effettuazione da parte del ginecologo proprio della prescrizione che aveva dato luogo alla successiva emissione della ricetta del medico di base del maggio 2005.
A tale proposito, come già sopra specificato, la figlia dell'attrice, ha riferito Tes_2 genericamente di aver accompagnato la madre a 4, 5 visite presso lo studio del dott. senza ricordare date e periodi, rammentando unicamente il nome del farmaco CP_1 prescritto e riferendo che il medico di base riportava nelle ricette 'rosse' le medesime prescrizioni dello specialista. Quanto a lo stesso ha genericamente Testimone_3 ricordato di aver accompagnato la madre della fidanzata a due visite presso il dott. CP_1 specificando che la relazione con era durata sino a circa il 2005, essendosi Tes_2 già conclusa 'quando accade il fatto trombotico alla madre di Tes_2
Anche a voler ritenere superabili i dubbi suscitati dalle testimonianze rese dalla figlia dell'attrice e del di lei fidanzato ed il relativo vaglio di attendibilità, per come sopra specificato, si perverrebbe al massimo a ritenere provata l'effettuazione delle prime due visite (considerate le 4, 5 visite riferite dalla figlia, che ha sempre detto di essere andata con il fidanzato e quest'ultimo che ha confermato di aver accompagnato la fidanzata e la di lei madre un paio di volte) e dunque non la visita prossima alla prescrizione di maggio 2005, cui è seguita l'assunzione del farmaco indicata come causa della trombosi e dell'ictus. Dunque le stesse testimonianze non contengono alcun elemento di prova da cui poter inferire che il medico appellato in prossimità del 12 maggio 2005 avesse prescritto alla le due scatole di TE, la cui assunzione continuata in tutto detto Pt_1 periodo ha determinato la grave patologia insorta nell'ottobre dello stesso anno.
Venendo quindi ad esaminare anche il quarto motivo di gravame in cui si ritiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'attrice avrebbe dovuto provare per scritto l'esistenza delle prescrizioni mediche del farmaco in esame, se ne deve ritenere l'infondatezza. Infatti il primo giudice, lungi dall'affermare che la prescrizione farmacologica necessitasse di forma scritta ad probationem, ha evidenziato come, a fronte della inadeguatezza probatoria dei testimoni (per come sopra esaminata)
'…né la documentazione acquisita, né l'indagine sugli eventi verificatisi tra la Ia visita del 28.10.2003 ed il ricovero d'urgenza all' Ospedale della Gruccia di Montevarchi del
11.10.2005, hanno portato a stabilire l'effettuazione di visite mediche da parte del citato
, con prescrizione del farmaco' e ancora: 'La stessa attrice avrebbe dovuto, Parte_8 in ogni caso, esibire ricette bianche, corrispondenti, ognuna, alle visite mediche successive alla prima e che avrebbero costituito prova delle visite stesse. Nel presente giudizio infatti la ricetta bianca avrebbe costituito prova scritta di avvenuta prescrizione
e ciò avrebbe deposto a favore dell'attrice. Appare evidente che altro medico ha redatto, nel biennio in esame, ricette rosse, trattenute dalla Farmacia, ma, come sopra già evidenziato, nessuna ricetta, bianca o rossa che sia, a firma è stata esibita, CP_1 né, tanto meno scoperta nel corso delle indagini'.
Ciò significa all'evidenza che, in mancanza di prove testimoniali idonee a confermare l'emissione da parte del medico di una prescrizione farmacologica, la parte attrice, su cui gravava il relativo onere probatorio circa la sussistenza di una condotta negligente del medico, avrebbe dovuto produrre le ricette del medicinale responsabile della intervenuta patologia o, quantomeno, allegare documenti che ne facessero presumere l'effettiva emissione secondo l'id quod plerumque accidit.
Tale ragionamento merita condivisione, proprio alla luce della natura giuridica della prescrizione medica. L'art. 1, comma 1, lett. u) del D. Lgs. N. 219/2006 fornisce una definizione univoca di prescrizione medica disponendo che per prescrizione medica si intende “ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali”. La prescrizione medica rappresenta dunque un atto giuridico che costituisce presupposto di legittimità della immissione in commercio di alcuni farmaci.
Essa legittima la struttura sanitaria o il farmacista a somministrare o distribuire il farmaco interessato. Se riguardante farmaci non dispensati tramite il Servizio Sanitario
Nazionale (la c.d. 'ricetta bianca'), essa avrà valore di scrittura privata tra medico e paziente. Se riguardante, invece, farmaci dispensati tramite il servizio Sanitario Nazionale (ricetta 'rossa'), essa avrà valore di atto pubblico e potrà comportare, oltre che responsabilità civile e amministrativa del medico che la emette in qualità di pubblico ufficiale, anche responsabilità contabile laddove il costo del medicinale sia in tutto o in parte a carico della collettività.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 28847/2020, si è espressa in tal senso precisando: “alla luce della peculiare natura della prescrizione farmacologica, è evidente, anzitutto sotto un profilo logico, che tale documento non possa essere considerato la mera riproduzione di un fatto già rappresentato da altri documenti;
esso, infatti, presuppone un'attività di accertamento diretto da parte del sanitario che emette la prescrizione, che si pone in rapporto di funzionalità con il contenuto della certificazione stessa.”
Dunque le ricette 'bianche' integrano scritture private aventi un contenuto certificativo
(in quanto attestanti il diritto del paziente alla prestazione che ha come presupposto una accertata condizione patologica) con forma scritta prevista ad substantiam, ma non necessariamente ad probationem. Trattandosi dunque di un documento che per esistere deve necessariamente avere forma scritta, la prova dell'esistenza della prescrizione farmacologica mediante testimoni necessita di un particolare rigore e puntualità nella ricostruzioni dei modi e tempi della prescrizione. Non essendosi tale condizione verificatasi nel caso di specie, per come sopra chiarito, era onere della parte attrice esibire documenti da cui poter desumere, secondo un ragionamento inferenziale,
l'effettiva venuta esistenza delle prescrizioni del farmaco da parte del dott. ovvero CP_1
i referti delle visite, le copie degli esami effettuati nel corso delle stesse (atteso che la figlia dell'attrice ha parlato, a proposito degli importi pagati, anche dell'espletamento di esami ecografici), ovvero le fatture rilasciate all'esito delle stesse. Nessuno di tali documenti è stato invece prodotto con riferimento alle visite poste in essere tra il 2004 ed il 2005, pur dovendo, secondo la prospettazione della parte attrice, essere di formazione molto più recente rispetto all'unica ricetta allegata, risalente al 2003.
Nello stesso senso, non merita condivisione neppure il terzo motivo di appello, con cui si lamenta la non corretta valutazione dei documenti del procedimento penale a cui risulta essere stato sottoposto il dott. imputato del reato di cui all'art. 314 c.p. per CP_1
Parte essersi appropriato di somme spettanti alla quale medico ginecologo autorizzato a Parte svolgere la libera professione intra moenia. La convenuta ha prodotto in primo grado tutti i 'bollettari' sequestrati nel corso del detto procedimento penale in cui venne sottoposta a controllo tutta l'attività libero professionale svolta dal dott. a partire CP_1 dal 2002 e fino al pensionamento. Dalla suddetta documentazione non risulta nessuna fattura emessa dal dott. nell'ambito dell'attività libero professionale intra moenia, CP_1 nei confronti di Se ciò significa che non risulta alcuna documentazione Parte_1 fiscale neppure della visita del 23.10.2003, la cui effettuazione è invece pacifica tra le parti, non vi è alcuna traccia di ulteriori prestazioni svolte dal nei confronti della CP_1 odierna appellante.
In primo giudice ha sul punto così argomentato: 'Il Dr. i è difeso facendo presente CP_1 che l' ancor prima della Procura della Repubblica, aveva Controparte_7 compiuto indagini, che non hanno portato a risultati a suo danno. La predetta Pt_9
ha prodotto, in forma cartacea, le fatture emesse dal 2002 al 2007 dal Dr.
[...] CP_1
I sette blocchetti, intestati aventi il titolo di “attività libero professionale Pt_10 intramurale, zona Valdarno”, (con indicati numero e data del-la fattura, nome e sigla del dottore, nome della paziente, descrizione e costo della prestazione) erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di S. Giovanni V.no, per il procedi-mento penale n.
2787/2013, che ha visto imputato il Ginecologo, come responsabile del reato di cui all' art.314 c.p.. Quanto ai blocchetti di fatture, questo Giudice, con Ordinanza del
3.04.2018 faceva rilevare che mancava la fattura relativa alla visita eseguita il
28.10.2003 ma tale carenza appare non rilevante, trattandosi della Ia visita, che sia
l'attrice che i convenuti dichiarano essere stata regolarmente eseguita dal Ginecologo.
Questo Giudice ha altresì rilevato la presenza di strappi dal bollettario, lungo le linee traforate per cinque moduli, tra il n. 72 del 21.10.2003 ed il n.73 del 8.11.2003. Anche qui trattasi però di anomalie che non possono interessare questo Giudice, dal momento che tutte le parti in causa sono d'accordo nello stabilire l'avvenuta visita del 28 ottobre, cui avrebbe dovuto seguire, altra visita, nella seconda metà di novembre, per
“monitorare (co-me ha rilevato il Dr. nell'interrogatorio formale) la situazione, alla CP_1 luce degli esami che ella (cioè la doveva svolgere”. Eventuali anomalie avrebbero Pt_1 dovuto riguardare gli anni 2004 e 2005 (sino al ricovero ospedaliero) e, per tale periodo, non è stata mai accertata la presenza di fatture, comprovanti visite eseguite dal Dr.
Non esiste pertanto alcuna prova scritta che il dr. abbia rilasciato ricette a CP_1 CP_1 seguito di visite eseguite negli anni 2004 e 2005, aventi l'attrice quale paziente. Quanto al procedimento penale n.6637/09, l'irrilevanza, a fini civilistici, di giudizio penale per la stessa infrazione, ha fatto si' che questo Giudice non abbia ritenuto di dover acquisire dati e/o documenti del relativo procedimento. Parte attrice non ha comunque con- testato quanto dichiarato dalla difesa del Dr. che ha dato atto come il P.M. abbia CP_1 acquisito sommarie informazioni da parte delle pazienti che erano state visitate in quel periodo dal Ginecologo, ivi compresa la Sig.ra Il risultato di tali indagini portò a Pt_1 rilevare 12 casi di modeste disparità in punto di somme riscosse, per un valore complessivo di € 403,00 (mediamente circa 34 euro per ciascuna “disattenzione”) ma nessuna di queste ha riguardato il contenzioso sottoposto al presente giudizio. Ciò che rileva è che non è emersa alcuna visita operata dal Dr. lla Sig.ra nel periodo CP_1 Pt_1 di tempo in esame'.
L'appellante ha lamentato l'errore nell'avere il Tribunale ritenuto che la sentenza penale con cui è stato definito il suddetto processo (di applicazione della pena su richiesta delle parti o c.d. patteggiamento) potesse fare stato anche nel presente processo civile in violazione degli artt. 650, 651 c.p.c.; ha inoltre rilevato come il primo giudice non abbia invece tratto come conseguenza del detto procedimento penale che le visite fatte dal dott. nei confronti della fossero state pagate 'in nero'. CP_1 Pt_1
Le suddette doglianze sono prive di fondamento. Non risulta in primo luogo che il
Tribunale abbia in alcun modo considerato la sentenza di patteggiamento come avente rilievo di giudicato nella presente causa civile. La circostanza di fatto che neppure nel procedimento penale inerente le visite effettuate in libera professione dal dott. CP_1 siano emersi elementi da cui poter inferire che lo stesso tra il 2004 ed il 2005 abbia sottoposto a visita la e, ancora di più, che le abbia prescritto il farmaco Pt_1 progestinico in questione, è stata infatti utilizzata unicamente per rilevare, condivisibilmente, che alla inadeguatezza delle prove testimoniali si affiancava la totale assenza di prove documentali, sia dirette sia indirette, delle suddette circostanze.
La mancanza di documentazione delle visite sarebbe stata di per sé sola irrilevante – ed anzi foriera di far ritenere che i relativi pagamenti erano avvenuti 'in nero' - soltanto se fosse stata in altro modo raggiunta la prova, anche indiretta, che le dette visite nei confronti della vi fossero state. Al contrario, per quanto detto, in tal senso non Pt_1 può ritenersi che adeguata prova possa essere tratta dalle generiche dichiarazioni testimoniali della figlia e dell'allora fidanzato che, oltre a suscitare dubbi per come sopra specificato, non forniscono comunque la prova dell'effettuazione da parte del dott. CP_1 della prescrizione del farmaco, ritirato con la ricetta 'rossa' del medico di base del
12.05.2005 e posto dai CCTTUU in correlazione causale con la patologia insorta.
Con il quinto motivo di gravame si censura infine la valutazione delle dichiarazioni rese in sede di testimonianza da , in ordine alle modalità di registrazione Testimone_1 delle prescrizioni mediche.
In proposito il Tribunale ha così argomentato: 'All'udienza del 17.10.2017 la Dr.ssa
, quale Direttrice dell' e, come tale, Testimone_1 Pt_4 Parte_4 esperta in materia di Convenzione tra e le Farmacie del Controparte_8 comprensorio, nel rispondere, quale teste, a precisa do-manda, informava che compito del suo Ufficio era, tra l'altro, quello di monitorare le pre-stazioni farmaceutiche. Ogni
Farmacia infatti, prende in carico le ricette, registrandole mediante lettura ottica, così da generare un file con i dati afferenti il farmaco, anche per i necessari riscontri Parte contabili. Mensilmente le ricette vengono consegnate alla con dischetti contenenti
i tracciati di lettura di ciascuna ricetta. Le stesse, consegnate a ditta aggiudicataria di appalto, sono, a loro volta, sottoposte a lettura ottica, così da consentire un riscontro Parte tra i dati della e quelli prodotti dalla . La stessa teste, nell'ottemperare a Pt_11 pregresso incarico, aveva depositato le ricette riguardanti il farmaco di cui è causa, nonché il Nomegestrol, principio attivo del TE. Dai documenti prodotti, contrassegnati dai nn.
5.a, 5.b, 6.a e 6.b, è stato possibile abbinare i farmaci (indicati con uno dei due nomi suddetti) al Dott. tale abbinamento ha portato a stabilire Per_1
l'avvenuta prescrizione del farmaco, con indicazione del predetto medico, in due giorni, tra loro distanti, del 2004 ed un terzo giorno, e cioè il 12 Maggio 2005. Il nominativo del convenuto Dr. non è mai apparso in alcun documento'. CP_1
Le doglianze in proposito, che concernono l'errata interpretazione della testimonianza da cui, secondo l'appellante si dovrebbe trarre la conferma del fatto che la si Pt_1 recava presso il proprio medico di base per farsi fare la ricetta 'rossa' ai fini dell'esenzione, sulla base della ricetta 'bianca' emessa dal dott. non può essere CP_1 condivisa.
La suddetta testimone, nella sua qualità di Direttore dell'Unità Operativa Complessa
ha in primo luogo confermato le stampe tratte dal sistema Parte_4 informatico di gestione delle ricette a carico del SSNN in cui risultano tutti i farmaci prescritti e ritirati in farmacia da . E tra questi, come già detto sopra, Parte_1 risultano le tre prescrizioni del farmaco in questione (due nel 2004 ed una nel 2005) tutte fatte nei confronti della dal di lei medico di famiglia dott. Pt_1 Per_1
Da nessuna parte risulta che il medico di base abbia effettuato la sua prescrizione sulla base di una ricetta 'bianca' emessa dal dott. La suddette testimone ha poi CP_1 spiegato: 'quando un medico di base fa una prescrizione 'rossa' non allega quella
'bianca' dello specialista, che resta al paziente;
tra l'altro ciò avviene anche per motivi di privacy perché il farmacista non è tenuto a vedere la ricetta 'bianca', che potrebbe contenere altri dati sensibili. Il medico di base come ovvio non è un mero passacarte del medico specialista. La ricetta 'bianca' potrebbe anche restare al medico di base se il paziente gliela lascia;
solo nel caso di farmaci soggetti al piano terapeutico AIFA la ricetta dello specialista viene trattenuta dal medico di famiglia;
non è però questo il caso, nel senso che nei dati che ho qui davanti non ci sono farmaci soggetti a piano terapeutico AIFA'.
Da quanto sopra risulta chiaramente come alla ricetta 'bianca' emessa da uno specialista può seguire la ricetta 'rossa' del medico di base con la quale, sulla base delle esenzioni spettanti al paziente, il farmaco viene posto in tutto o in parte a carico del SSNN.
Quando viene emessa detta ricetta 'rossa' è solo quella che viene esibita al farmacista per il ritiro del farmaco, mentre la 'bianca', tranne casi peculiari non ricorrenti nella fattispecie, rimane al paziente. Ciò tuttavia non significa che il medico di base non possa emettere direttamente ricette 'rosse', prescrivendo farmaci al suo paziente, anche indipendentemente dalla sussistenza di specifica ricetta di un medico specialista. In tal senso, quindi, il fatto che il TE (e l'altro farmaco con medesimo principio attivo) risulti essere stato prescritto alla con ricetta 'rossa' del medico di base, non Pt_1 implica alcuna prova che vi fosse una pedissequa, analoga ricetta 'bianca', tantomeno emessa dal dott. non risultando nessun univoco elemento di prova in proposito. CP_1
4.Il sesto motivo di appello: la colpa lieve – Con il sesto motivo di appello si lamenta che il primo giudice abbia escluso la responsabilità del dott. on riferimento CP_1 alla prescrizione del farmaco TE in data 28.10.2003, come detto, pacificamente effettuata dal dott. nei confronti della In particolare è stata messa in rilievo CP_1 Pt_1
l'erroneità nell'aver ritenuto frutto di culpa levissima, come tale non rilevante ai fini del risarcimento la 'mancanza di accurata anamnesi familiare, tesa ad escludere eventuali problemi di salute, riconducibili alle espresse controindicazioni ed effetti secondari, presenti già in scheda tecnica del farmaco, assenza di accertamen-ti…..prima di prescrivere il farmaco stesso'. Se tale affermazione è senz'altro erronea con riferimento alla introdotta 'graduazione' della colpa, non è tuttavia l'unico motivo per cui è stata respinta la domanda risarcitoria nei confronti del dott. con riferimento alla unica CP_1 prescrizione del farmaco in data 28.10.2003: il Tribunale ha infatti continuato argomentando che i 'CC.TT.UU. hanno peraltro escluso, con assoluta certezza, un nesso di causalità tra quanto prescritto il 28.10.2003 e l'ictus cerebro-emorragico dell'ottobre
2005, dovuto alla successiva, continuata somministrazione dello stesso farmaco'. Tale ulteriore ratio decidendi che di per sé sola è idonea a sostenere il rigetto della domanda risarcitoria, sulla base della CTU, con riferimento alla sola prescrizione del farmaco in data 23.10.2003, non risulta essere stata impugnata ed è da ritenere passata in giudicato.
Per quanto detto, dunque, seppure con la motivazione parzialmente diversa di cui sopra, la sentenza impugnata merita conferma, con rigetto del gravame nel suo complesso. Parte
5. Nullità e rinnovazione della CTU integrativa – La parte appellata in via subordinata rispetto al rigetto nel merito del gravame ha rilevato la nullità della C.T.U. medico legale integrativa depositata il 14.01.2020 nel corso del giudizio di primo grado per violazione del contraddittorio. Il rigetto dell'appello principale fa ritenere assorbita tale eccezione spiegata solo in via subordinata, ovvero per il caso di accoglimento del gravame.
6.Il quantum dei danni – Il rigetto dei motivi inerenti l'an della responsabilità determina altresì l'assorbimento delle riproposte questioni in ordine al quantum dei danni.
7.Le spese di lite e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. – Parte appellata CP_1 ha chiesto la condanna della ex art. 96 co I per la palese infondatezza del Pt_1 gravame.
La domanda non merita accoglimento dal momento che la parte istante non ha allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato. La possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato;
pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. in motiv. Sez. 3, Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023; conf. Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un.,
19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798).
Per completezza si aggiunge che non sussistono neppure gli estremi per la condanna, azionabile anche di ufficio, ex art. 96 co III c.p.c. Nel caso di specie, se il gravame va nel complesso respinto e la sentenza di primo grado confermata, il contegno tenuto da parte appellante non è infatti qualificabile come abuso del processo nei termini sopra indicati, nella misura in cui la condotta degli appellanti, non solo non appare connotata da dolo o colpa grave (come richiesto dall'orientamento più tradizionale sulla scia delle
SSUU n. 22405 del 2018) ma neppure si presenta come 'abuso del diritto di impugnazione', funzionale ad una mera strumentalizzazione del sistema processuale
(ritenuto dalla Cassazione per ipotesi di motivi di impugnazione del tutto inammissibili o manifestatamente infondate, tali che il rigetto non richieda, come invece nella fattispecie, neppure una discussione sui principi di diritto applicabili.
In punto di spese di lite, deve anzitutto precisarsi che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (in questo caso il rigetto dell'appello richiesto dall'appellata), non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022).
Ciò premesso, quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante nei confronti di entrambe le parti appellate e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione superiore ad euro 520.000 ex art 6 DM 55/14 e succ. modif.) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 4398 per la fase di studio, € 2552 per la fase introduttiva, € 7298 per la fase decisoria, pari a complessive euro 14.248,00 da aumentare del 30% ex art. 6 cit., così pervenendo alla somma di euro 18.522,40).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere ad entrambe le parti appellate le spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna parte appellata, in complessivi € euro 18.522,40 da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni