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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12216/2024 promossa da:
Sig.ra nata a [...]/SC (Brasile), il 16.08.1977, Sig. Controparte_1 [...]
nato a [...]/SC (Brasile), il 16.03.2005, Sig.ra Controparte_2 Controparte_3
nata a [...]/SC (Brasile), il 27.04.2003, Sig.
[...] Controparte_4
nato a [...]/SC (Brasile) il 07.05.1989, Sig. nato a
[...] Controparte_5
Florianópolis/SC (Brasile) il 05.09.1980, nata a [...]/SC Controparte_6
(Brasile) il 14.07.2016, Sig. nato a [...]/SC (Brasile), il Controparte_7
13.04.2003, Sig.ra nata a [...]/SC (Brasile), il 18.11.2004, Controparte_8
Sig.ra nata a [...]/RS (Brasile), il 21.12.1983, Sig.ra Controparte_9
, nata a [...]/RS (Brasile), il 24.02.1974, Controparte_10 [...]
, nata a [...]/SC (Brasile), il 03.03.2009, Sig. Controparte_11 [...]
, nato a [...]/SC (Brasile), il 12.03.2002, Sig. Controparte_12 [...]
, nato a [...]/SC (Brasile), il 18.06.1983, Sig. , nato a CP_13 Controparte_14
Criciúma/SC (Brasile), il 06.12.1987, , nato a [...]/SC Controparte_15
(Brasile) il 24.06.2021, Sig.ra , nata a [...]é/SC (Brasile), il 15.10.1996, Controparte_16 rappresentati e difesi dall'avv.ti BORDI LAURA e GEMMA RODORIGO;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_17 P.IVA_1 RESISTENTE
1 MINISTERO CP_18
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 ottobre 2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo venga riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_17 discendenti diretti in linea paterna del Sig. nato in [...] nel Comune di Persona_1
Fosciandora (LU), il 25 aprile 1849.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto, in particolare:
- Di essere discendenti diretti di nato nel Comune di Fosciandora (LU), Persona_1 il 25 aprile 1849, mai naturalizzato cittadino brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, del 26 luglio 2024;
- Dal matrimonio tra e nasceva in Brasile Persona_1 Controparte_19
il 29 dicembre 1888; Persona_2
- contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva Persona_2 Persona_3
in Brasile il 05 marzo 1931; Persona_4
- Quest'ultimo si univa in matrimonio con e dall'unione nascevano Persona_5 in Brasile in data 19 febbraio 1951, in data 15 agosto 1953; Persona_6 Parte_1
in data 20 febbraio 1955; in data 24 giugno 1956; Persona_7 Persona_8
- contraeva matrimonio con e dall'unione nascevano in Brasile Persona_6 Persona_9
in data 16 agosto 1977; in data 05 settembre 1980; Controparte_1 Controparte_5
in data 07 maggio 1989; Controparte_4
- si univa in matrimonio con il Sig. e dalla loro Controparte_1 Persona_10 unione nasceva la , in data 27 aprile 2003 ed Controparte_3 CP_2
in data 16 marzo 2005;
[...]
- si sposava con e dall'unione nascevano Controparte_5 Persona_11 CP_7
in data 13 aprile 2003 e in data 18 novembre 2004;
[...] Controparte_8
2 CP_
- Dall'unione more-uxorio tra. e , nasceva in data 14 CP_5 Persona_12 luglio 2016 la minore Controparte_6
- dichiarava la nascita della propria figlia in data 24 febbraio 1974; Parte_1 Controparte_10
- Dall'unione more - uxorio tra e nasceva in data 21 dicembre Parte_1 Persona_13
1983, ; Controparte_9
- contraeva matrimonio con e dall'unione nascevano Controparte_10 Persona_14
, in data 12 marzo 2002 e Controparte_12 Controparte_11
in data 03 marzo 2009;
[...]
- sposava nel 1995 e dall'unione nasceva Persona_15 Persona_16 CP_16
in data 15 ottobre 1996;
[...]
- contraeva matrimonio con e dall'unione nascevano Persona_8 Persona_17
, in data 18 giugno 1983 ed , in data 06 dicembre Controparte_13 Controparte_14
1987;
- si univa in secondo matrimonio con e dall'unione nasceva Controparte_14 CP_20 in data 24 giugno 2021 il minore . Controparte_15
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. CP_17
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 luglio 2025, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato
Tribunale in data 8 settembre 2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
*
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). 3 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità
Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_17
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del
Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19- bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Orbene, tornando al caso di specie è sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in quanto la documentazione prodotta consente, infatti, di apprezzare l'evidente difficoltà, da parte del a Curitiba, di evadere le richieste di riconoscimento della Parte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi brevi e certi a causa dell'elevato numero di domande in tal senso.
Dai documenti allegati al ricorso depositato in data 27 ottobre 2024 (doc. n. 43-44) si evince, infatti, come la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di riconoscimento della cittadinanza attraverso il nuovo sistema di prenotazione
4 (prenot@mi).
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di
“acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello iure sanguinis), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Ciò premesso, si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, Persona_1
nato nel Comune di Fosciandora (LU), il 25 aprile 1849, poiché tale avo ha trasmesso iure
[...] sanguinis la cittadinanza italiana al nato il [...] in [...], che, a sua Persona_2 volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, non si registrano in particolare passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_3
5 Parte_4[...] in Brasile il 27/04/2003 in Brasile il 16/08/1977. Dal matrimonio con il Sig. Persona_18
[...] in Brasile 16/03/2005
Per_ EDEVAL PIERI Dal matrimonio con in Brasile il nasceva Persona_11 19/02/1951. Dal CP_7 UC m on in Brasile il 13/04/2003
Per_9 Kuhnen Dal matrimonio con
[...] nascevano a Persona_19 Controparte_8 in Brasile il 05/09/1980. in Brasile il 18/11/2004
Dall'unione more-uxorio con Controparte_4
, in Brasile il 07/05/1989 Persona_12 nasceva in Brasile 14/07/2016
Controparte_6
Controparte_12 Da padre ignoto nasceva
[...] Controparte_1 Persona_20 in Brasile il 12/03/2002
[...] PIERI in Brasile il 24/02/1974. il 29/12/1888 in in Brasile il Brasile. Dal 05/03/1931. Dal Persona_21 CP_10
Persona_22 Parte_5[...] Per_ in Brasile il nasceva 53 Dall'unione more-uxorio Pe Persona_ Persona_1 con da , nasceva Controparte_19 Controparte
in Brasile il 21/12/1983
Persona_7 CP_ in Brasile il CP_16 20/02/1955; Dal matrimonio con in Brasile il 15/10/ 1996
Persona_16 nasceva
Persona_23[...] in Brasile il 18/06/1983
[...] in Brasile il Controparte_ 24/06/1956. Dal CP_ Persona_24 in Brasile il 06/12/1987.
[...] Dal matrimonio con
[...]
nascevano il 24/06/2021 in Brasile
nasceva CP_20
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_17 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
6 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
- a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) - ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto CP_21 notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (Cons. St. Sez. III n.
3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità
e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di comportamento CP_17 neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a Controparte_1
Florianópolis/SC (Brasile), il 16.08.1977, nato a Controparte_2
Florianópolis/SC (Brasile), il 16.03.2005, nata a Controparte_3
Florianópolis/SC (Brasile), il 27.04.2003, nato a Controparte_4
Florianópolis/SC (Brasile) il 07.05.1989, nato a [...]/SC Controparte_5
(Brasile) il 05.09.1980, nata a [...]/SC (Brasile) il Controparte_6
14.07.2016, nato a [...]/SC (Brasile), il 13.04.2003, Controparte_7
nata a [...]/SC (Brasile), il 18.11.2004, Controparte_8 CP_9
nata a [...]/RS (Brasile), il 21.12.1983,
[...] Controparte_10
nata a [...]/RS (Brasile), il 24.02.1974,
[...] Controparte_11
nata a [...]/SC (Brasile), il 03.03.2009,
[...] Controparte_12
nato a [...]/SC (Brasile), il 12.03.2002, , nato
[...] Controparte_13
a Jaguaruna/SC (Brasile), il 18.06.1983, , nato a [...]/SC Controparte_14
(Brasile), il 06.12.1987, , nato a [...]/SC Controparte_15
(Brasile) il 24.06.2021, Sig.ra , nata a [...]é/SC (Brasile), il Controparte_16
15.10.1996, sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_17 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_17 presente giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 22 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Diana Genovese
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12216/2024 promossa da:
Sig.ra nata a [...]/SC (Brasile), il 16.08.1977, Sig. Controparte_1 [...]
nato a [...]/SC (Brasile), il 16.03.2005, Sig.ra Controparte_2 Controparte_3
nata a [...]/SC (Brasile), il 27.04.2003, Sig.
[...] Controparte_4
nato a [...]/SC (Brasile) il 07.05.1989, Sig. nato a
[...] Controparte_5
Florianópolis/SC (Brasile) il 05.09.1980, nata a [...]/SC Controparte_6
(Brasile) il 14.07.2016, Sig. nato a [...]/SC (Brasile), il Controparte_7
13.04.2003, Sig.ra nata a [...]/SC (Brasile), il 18.11.2004, Controparte_8
Sig.ra nata a [...]/RS (Brasile), il 21.12.1983, Sig.ra Controparte_9
, nata a [...]/RS (Brasile), il 24.02.1974, Controparte_10 [...]
, nata a [...]/SC (Brasile), il 03.03.2009, Sig. Controparte_11 [...]
, nato a [...]/SC (Brasile), il 12.03.2002, Sig. Controparte_12 [...]
, nato a [...]/SC (Brasile), il 18.06.1983, Sig. , nato a CP_13 Controparte_14
Criciúma/SC (Brasile), il 06.12.1987, , nato a [...]/SC Controparte_15
(Brasile) il 24.06.2021, Sig.ra , nata a [...]é/SC (Brasile), il 15.10.1996, Controparte_16 rappresentati e difesi dall'avv.ti BORDI LAURA e GEMMA RODORIGO;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_17 P.IVA_1 RESISTENTE
1 MINISTERO CP_18
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 ottobre 2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo venga riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_17 discendenti diretti in linea paterna del Sig. nato in [...] nel Comune di Persona_1
Fosciandora (LU), il 25 aprile 1849.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto, in particolare:
- Di essere discendenti diretti di nato nel Comune di Fosciandora (LU), Persona_1 il 25 aprile 1849, mai naturalizzato cittadino brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, del 26 luglio 2024;
- Dal matrimonio tra e nasceva in Brasile Persona_1 Controparte_19
il 29 dicembre 1888; Persona_2
- contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva Persona_2 Persona_3
in Brasile il 05 marzo 1931; Persona_4
- Quest'ultimo si univa in matrimonio con e dall'unione nascevano Persona_5 in Brasile in data 19 febbraio 1951, in data 15 agosto 1953; Persona_6 Parte_1
in data 20 febbraio 1955; in data 24 giugno 1956; Persona_7 Persona_8
- contraeva matrimonio con e dall'unione nascevano in Brasile Persona_6 Persona_9
in data 16 agosto 1977; in data 05 settembre 1980; Controparte_1 Controparte_5
in data 07 maggio 1989; Controparte_4
- si univa in matrimonio con il Sig. e dalla loro Controparte_1 Persona_10 unione nasceva la , in data 27 aprile 2003 ed Controparte_3 CP_2
in data 16 marzo 2005;
[...]
- si sposava con e dall'unione nascevano Controparte_5 Persona_11 CP_7
in data 13 aprile 2003 e in data 18 novembre 2004;
[...] Controparte_8
2 CP_
- Dall'unione more-uxorio tra. e , nasceva in data 14 CP_5 Persona_12 luglio 2016 la minore Controparte_6
- dichiarava la nascita della propria figlia in data 24 febbraio 1974; Parte_1 Controparte_10
- Dall'unione more - uxorio tra e nasceva in data 21 dicembre Parte_1 Persona_13
1983, ; Controparte_9
- contraeva matrimonio con e dall'unione nascevano Controparte_10 Persona_14
, in data 12 marzo 2002 e Controparte_12 Controparte_11
in data 03 marzo 2009;
[...]
- sposava nel 1995 e dall'unione nasceva Persona_15 Persona_16 CP_16
in data 15 ottobre 1996;
[...]
- contraeva matrimonio con e dall'unione nascevano Persona_8 Persona_17
, in data 18 giugno 1983 ed , in data 06 dicembre Controparte_13 Controparte_14
1987;
- si univa in secondo matrimonio con e dall'unione nasceva Controparte_14 CP_20 in data 24 giugno 2021 il minore . Controparte_15
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. CP_17
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 luglio 2025, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato
Tribunale in data 8 settembre 2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
*
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). 3 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità
Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_17
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del
Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19- bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Orbene, tornando al caso di specie è sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in quanto la documentazione prodotta consente, infatti, di apprezzare l'evidente difficoltà, da parte del a Curitiba, di evadere le richieste di riconoscimento della Parte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi brevi e certi a causa dell'elevato numero di domande in tal senso.
Dai documenti allegati al ricorso depositato in data 27 ottobre 2024 (doc. n. 43-44) si evince, infatti, come la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di riconoscimento della cittadinanza attraverso il nuovo sistema di prenotazione
4 (prenot@mi).
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di
“acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello iure sanguinis), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Ciò premesso, si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, Persona_1
nato nel Comune di Fosciandora (LU), il 25 aprile 1849, poiché tale avo ha trasmesso iure
[...] sanguinis la cittadinanza italiana al nato il [...] in [...], che, a sua Persona_2 volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, non si registrano in particolare passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_3
5 Parte_4[...] in Brasile il 27/04/2003 in Brasile il 16/08/1977. Dal matrimonio con il Sig. Persona_18
[...] in Brasile 16/03/2005
Per_ EDEVAL PIERI Dal matrimonio con in Brasile il nasceva Persona_11 19/02/1951. Dal CP_7 UC m on in Brasile il 13/04/2003
Per_9 Kuhnen Dal matrimonio con
[...] nascevano a Persona_19 Controparte_8 in Brasile il 05/09/1980. in Brasile il 18/11/2004
Dall'unione more-uxorio con Controparte_4
, in Brasile il 07/05/1989 Persona_12 nasceva in Brasile 14/07/2016
Controparte_6
Controparte_12 Da padre ignoto nasceva
[...] Controparte_1 Persona_20 in Brasile il 12/03/2002
[...] PIERI in Brasile il 24/02/1974. il 29/12/1888 in in Brasile il Brasile. Dal 05/03/1931. Dal Persona_21 CP_10
Persona_22 Parte_5[...] Per_ in Brasile il nasceva 53 Dall'unione more-uxorio Pe Persona_ Persona_1 con da , nasceva Controparte_19 Controparte
in Brasile il 21/12/1983
Persona_7 CP_ in Brasile il CP_16 20/02/1955; Dal matrimonio con in Brasile il 15/10/ 1996
Persona_16 nasceva
Persona_23[...] in Brasile il 18/06/1983
[...] in Brasile il Controparte_ 24/06/1956. Dal CP_ Persona_24 in Brasile il 06/12/1987.
[...] Dal matrimonio con
[...]
nascevano il 24/06/2021 in Brasile
nasceva CP_20
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_17 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
6 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
- a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) - ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto CP_21 notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (Cons. St. Sez. III n.
3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità
e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di comportamento CP_17 neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a Controparte_1
Florianópolis/SC (Brasile), il 16.08.1977, nato a Controparte_2
Florianópolis/SC (Brasile), il 16.03.2005, nata a Controparte_3
Florianópolis/SC (Brasile), il 27.04.2003, nato a Controparte_4
Florianópolis/SC (Brasile) il 07.05.1989, nato a [...]/SC Controparte_5
(Brasile) il 05.09.1980, nata a [...]/SC (Brasile) il Controparte_6
14.07.2016, nato a [...]/SC (Brasile), il 13.04.2003, Controparte_7
nata a [...]/SC (Brasile), il 18.11.2004, Controparte_8 CP_9
nata a [...]/RS (Brasile), il 21.12.1983,
[...] Controparte_10
nata a [...]/RS (Brasile), il 24.02.1974,
[...] Controparte_11
nata a [...]/SC (Brasile), il 03.03.2009,
[...] Controparte_12
nato a [...]/SC (Brasile), il 12.03.2002, , nato
[...] Controparte_13
a Jaguaruna/SC (Brasile), il 18.06.1983, , nato a [...]/SC Controparte_14
(Brasile), il 06.12.1987, , nato a [...]/SC Controparte_15
(Brasile) il 24.06.2021, Sig.ra , nata a [...]é/SC (Brasile), il Controparte_16
15.10.1996, sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_17 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_17 presente giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 22 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Diana Genovese
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