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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/09/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N.941/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.941/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e 1 nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro MARRONE, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Fossacesia alla via dei Pioppi n.24, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 5 novembre 2016 in Poggiofiorito, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 8 settembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 26 maggio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi) e modificate nella nota depositata telematicamente in data 5 settembre 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
informato il Pubblico Ministero, che nulla ha osservato;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e modificate nella nota depositata telematicamente in data 5 settembre 2025 e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggiofiorito a margine dell'Atto n.1 – Parte I – Anno 2016).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 settembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI) 2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.941/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e 1 nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro MARRONE, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Fossacesia alla via dei Pioppi n.24, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 5 novembre 2016 in Poggiofiorito, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 8 settembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 26 maggio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi) e modificate nella nota depositata telematicamente in data 5 settembre 2025, appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
informato il Pubblico Ministero, che nulla ha osservato;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e modificate nella nota depositata telematicamente in data 5 settembre 2025 e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggiofiorito a margine dell'Atto n.1 – Parte I – Anno 2016).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 settembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI) 2