Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1113 /2024 da:
L'avv. MASSARO ELENA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. POLICASTRI GIOVANNI BATTISTA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1113 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 358/2024 emessa il 7 maggio 2024 dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Elena Massaro
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni B. CP_1 C.F._1
Policastri
Appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 358/2024 del Giudice di Parte_1
Pace di Corigliano, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale n. B11931/2023, emesso dalla Polizia Provinciale e notificato il 23 settembre 2023.
Ha dedotto, ai fini che qui interessano: a) l'erronea valutazione delle risultanze pro cessuali e l'errata motivazione in ordine alla mancanza di segnaletica di preavviso circa la presenza del dispositivo di controllo del traffico e della velocità, in quanto non sarebbe necessaria la presenza dei cartelli dopo ogni intersezione;
b) l'erroneità della liquidazione delle spese processuali,
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1.2. Si è costituita parte appellata, eccependo, in via preliminare, l'inam missibilità della avversa produzione documentale in primo grado, in quanto l'odierna appellante si è costituita tardivamente.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello.
2. In via preliminare, si osserva che l'appellante ha dato atto di essersi costitu ita in primo grado il
27 aprile 2024 e che la prima udienza è stata celebrata il 29 aprile 2024.
Al riguardo, è opportuno ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza -ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 d.lg. n. 150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (Cass. civ., sez. II, 2 novembre 2022, n. 32226).
Per tale ragione, tutta la documentazione prodotta diversa dal verbale di accertame nto e dalla sua notificazione (trattandosi di sanzione per violazione al Cds l'unico documento relativo all'accertamento è il verbale) è inammissibile perché prodotta oltre il termine di 10 giorni prima della prima udienza.
3. Nel merito l'appello è infondato, assumendo rilievo decisivo in relazione alla questione della legittimità della sanzione, la mancanza di prova in relazione alla presenza di cartelli di segnalazione del dispositivo di rilevazione della velocità dopo ogni intersezione esistente prima del punto in cui il dispositivo medesimo è collocato.
Infatti, l'appellante non ha contestato l'esistenza di intersezioni prima del dispositivo, ma ha richiamato un orientamento di legittimità sulla base del quale non sarebbe necessario apporre segnali di avviso della sua presenza dopo ogni intersezione.
Tale orientamento, pur esistente, è tuttavia da ritenersi superato dal più recente e condivisibile insegnamento, secondo cui “in ogni caso ed in senso risolutivo si osserva che la norma dedotta come violata (del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, comma 1) stabilisce inequivocamente che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, - in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.".
Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l'automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione (circostanza, oltretutto, contestata dall'odierno ricorrente e sulla
2 quale non è dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assolto nel giudizio in questione il relativo onere probatorio), ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali” (Cass. civ., sez. VI, 27 novembre 2018, n. 30664).
Tale orientamento, a parere di questo giudice, appare preferibile rispetto a quello invocato dall'appellante, in quanto maggiormente aderente al dato normativo, che, come riportato, richiede la ripetizione del segnale dopo ogni intersezione.
Pertanto, considerato che non è rilevante stabilire in quale punto si sia immessa sulla strada parte appellata (in ogni caso sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare la circostanza e tale prova non è stata fornita) e che non è stata né allegata né dimostrata l'inesistenza di intersezioni in prossimità del dispositivo o la presenza dopo ognuna di esse di un idoneo cartello, la sanzione applicata è illegittima.
3. Non meritevole di accoglimento è anche il motivo relativo alle spese .
Al riguardo, si osserva che il giudizio di primo grado si è svolto con il rito lavoro ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 150/2011 e non già, come asserito dall'appellante, nelle forme del rito semplificato.
In ogni caso, anche a voler ritenere il giudizio regolato dal rito semplificato sono chiaramente dovute tutte le fasi previste per i Giudizi dinanzi al Giudice di Pace, non essendo prevista alcuna norma che escluda taluna di esse.
Al contrario, risultando pacifica la necessità di liquidare le fasi di studio, introdu ttiva e di decisione, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutt oria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2024, n. 18723; cfr. anche
Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2023, n. 28627, secondo cui “in tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cogniz ione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunqu e non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione)”).
4. Le spese di lite del presente giudizio di appello vengono compensate in ragione del contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla necessità di posizionare cartelli di avviso dopo ogni intersezione stradale.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del pr esente giudizio d'appello;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introd uzione del presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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