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Sentenza 10 febbraio 2025
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Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07113/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 23/02/2026
N. 01412 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07113/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7113 del 2025, proposto da RI SS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Flavio Brusciano e dall'Avvocato Luigi Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio
per la riforma N. 07113/2025 REG.RIC.
per la riforma della sentenza n. 1124 del 10 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione II, resa tra le parti visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Consigliere Massimiliano
CE e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierno appellante, RI SS, è proprietario di un appartamento sito in
Marano di Napoli alla Via Castrese Scaya civ. 12/bis.
1.1. Con l'ordinanza n. 02/19 del 29 gennaio 2019, notificata in data 6 marzo 2020, il
Comune di Marano di Napoli, odierno appellato, ha ingiunto la demolizione di alcune opere abusive consistenti in una veranda di 24 mq realizzata su lastrico solare.
1.2. In data 10 marzo 2022 è stata notificata l'ordinanza di accertamento di inottemperanza n. 44/21 del 28 ottobre 2021, oggetto del presente giudizio, con la quale veniva disposta l'acquisizione al patrimonio comunale «delle opere abusive sopra descritte, nonché dell'area di sedime costituita dal lastrico solare del fabbricato riportato in Catasto Fabbricati particella n. 352 del foglio 34 sub 1».
1.3. Contestualmente, l'ente, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del d.P.R. n. 380 del
2001, così come regolamentata nella delibera di Giunta Comunale n. 18 dell'11 luglio
2016 avente ad oggetto i “Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” e la successiva n. 93 del 6 dicembre 2016 (Modifiche al Regolamento
Comunale) della Giunta Comunale relativo ai “Criteri di applicazione delle sanzioni N. 07113/2025 REG.RIC.
amministrative pecuniarie”, ha quantificato nella misura di €. 20.000,00 la sanzione pecuniaria.
1.4. Avverso tali provvedimenti l'odierno appellante ha proposto ricorso avanti al
Tribunale amministrativo regionale per la Campania (di qui in poi, per brevità, il
Tribunale) e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, l'annullamento.
1.5. Si è costituito il Comune per opporsi all'accoglimento del ricorso.
1.6. All'udienza pubblica del 21 novembre 2024 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del merito del ricorso con riguardo all'ordinanza di acquisizione, mentre ha confermato, invece, l'interesse alla decisione con riguardo alle censure formulate avverso l'atto irrogativo della sanzione pecuniaria.
2. All'esito del giudizio, con la sentenza n. 1124 del 10 febbraio 2025, il Tribunale ha dichiarato improcedibili i primi tre motivi del ricorso introduttivo e del ricorso per i motivi aggiunti contro l'ordinanza di acquisizione, mentre ha respinto i motivi quarto e quinto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, concernenti la proporzionalità dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata.
3. Nonostante nelle difese del Comune non sia stato evidenziato, secondo il Tribunale, dalla relazione istruttoria nonché dalle premesse dell'ordinanza di acquisizione emerge che le opere abusive insistono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.
3.1. Tale circostanza non risulta stata contestata dalla parte ricorrente.
3.2. Ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 «la sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima».
3.3. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento avente ad oggetto
“Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” approvato con la N. 07113/2025 REG.RIC.
delibera commissariale n. 18 dell'11 luglio 2016 (come modificato dalla successiva delibera commissariale n. 93 del 6 dicembre 2016 avente ad oggetto “modifiche al regolamento comunale – criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”) richiamate da parte ricorrente si applicano esclusivamente per gli abusi realizzati su “aree ed edifici non compresi tra quelli di cui al comma 2 dell'art. 27
D.P.R. 380/2001”.
3.4. Il comma 3 del medesimo articolo invece, per gli abusi che ricadono nelle suddette aree, prevede l'irrogazione della sanzione nella misura massima, in conformità a quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001
(pedissequamente riportato nella norma regolamentare).
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello RI SS, lamentandone l'erroneità per le ragioni che saranno esaminate, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente annullamento della sanzione pecuniaria.
4.1. Con l'ordinanza n. 3732 del 16 ottobre 2025 è stata accolta l'istanza di sospensione, proposta dall'appellante, per mere ragioni di urgenza, alle quali è stata prevalenza in sede cautelare e impregiudicata ogni decisione nel merito, ed è stata fissata l'udienza pubblica del 3 febbraio 2026.
4.2. Si è costituito il Comune di Marano di Napoli successivamente, il 6 novembre
2025, per chiedere la reiezione dell'appello.
4.3. Le parti hanno depositato memorie nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. in vista dell'udienza pubblica.
4.4. Infine, nella pubblica udienza del 3 febbraio 2026, il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate in atti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L'appello è infondato.
6. L'appellante sostiene, con il primo motivo (pp. 5-6 del ricorso), che il primo giudice sarebbe andato ultra petita perché la questione del vincolo idrogeologico e paesaggistico non era stata eccepita dal Comune, ma si tratta di motivo palesemente N. 07113/2025 REG.RIC.
infondato perché la circostanza è emersa dalla relazione istruttoria e dalle stesse premesse dell'ordinanza acquisitiva, come ha rilevato il Tribunale, che dunque non ha violato l'art. 112 c.p.c.
7. Con il secondo motivo (pp. 6-8 del ricorso), ancora, l'appellante sostiene che la misura massima della sanzione – pari ad € 20.000,00 – si riferirebbe solo all'ipotesi di sussistenza di un rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, ma si tratta di questione infondata, perché al punto 6 della relazione istruttoria (pag. 2 del documento depositato dal Comune dinanzi al Tribunale), viene sottolineata – oltre al vincolo idrogeologico – la presenza del vincolo ambientale, rientrando in tal modo la fattispecie concreta nella ipotesi prevista dall'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 laddove rimanda alle aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3287 o appartenenti ai beni disciplinati dalla l. n. 1766 del 1927 nonché delle aree di cui al d. lgs. n. 490 del 1999
e, oggi, dal d. lgs. n. 42 del 2004.
7.1. Ne consegue che la questione del vincolo idrogeologico (cioè se sia elevato o molto elevato) posta dall'appellante è irrilevante, perché, comunque, la sanzione pecuniaria nella misura massima consegue anche alla presenza del vincolo ambientale, incontestabilmente presente.
7.2. Il motivo, dunque, va respinto.
8. Infine, con il terzo motivo (pp. 8-9 del ricorso), l'appellante deduce che il caso in esame non rientrerebbe tra quelli per cui l'art. 4, rubricato “determinazione delle sanzioni di cui all'art. 31 comma 4 bis”, del regolamento comunale, avente ad oggetto i “criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi” prevede l'applicazione della sanzione massima.
8.1. Il motivo è infondato. N. 07113/2025 REG.RIC.
8.2. Ora, fermo restando che l'applicazione della sanzione massima consegue al combinato disposto degli art. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, è bene evidenziare che la prospettazione dell'appellante sconta un palese errore fattuale.
8.3. L'appellante si sofferma di fatto solo su quanto previsto all'art. 4, comma 2, del regolamento comunale (pag. 56 del documento depositato dal Comune), omettendo completamente di considerare quanto previsto dal successivo comma 3 (pag. 57 del documento depositato dal Comune), peraltro anche evidenziato, ove si legge che «per le opere realizzate su aree e sugli edifici compresi tra quelli di cui al comma 2 dell'art.
27 del dpr 380/2001, è sempre irrogata la sanzione massima pari a euro 20.000».
8.4. Anche questo motivo, dunque, va rigettato.
9. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
10. Nondimeno, per la peculiarità del caso, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti.
10.1. Rimane definitivamente a carico di RI SS il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da RI SS, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di RI SS il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati: N. 07113/2025 REG.RIC.
AU ES, Presidente
Massimiliano CE, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
L'ESTENSORE
Massimiliano CE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AU ES
Pubblicato il 23/02/2026
N. 01412 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07113/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7113 del 2025, proposto da RI SS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Flavio Brusciano e dall'Avvocato Luigi Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio
per la riforma N. 07113/2025 REG.RIC.
per la riforma della sentenza n. 1124 del 10 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione II, resa tra le parti visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Consigliere Massimiliano
CE e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierno appellante, RI SS, è proprietario di un appartamento sito in
Marano di Napoli alla Via Castrese Scaya civ. 12/bis.
1.1. Con l'ordinanza n. 02/19 del 29 gennaio 2019, notificata in data 6 marzo 2020, il
Comune di Marano di Napoli, odierno appellato, ha ingiunto la demolizione di alcune opere abusive consistenti in una veranda di 24 mq realizzata su lastrico solare.
1.2. In data 10 marzo 2022 è stata notificata l'ordinanza di accertamento di inottemperanza n. 44/21 del 28 ottobre 2021, oggetto del presente giudizio, con la quale veniva disposta l'acquisizione al patrimonio comunale «delle opere abusive sopra descritte, nonché dell'area di sedime costituita dal lastrico solare del fabbricato riportato in Catasto Fabbricati particella n. 352 del foglio 34 sub 1».
1.3. Contestualmente, l'ente, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del d.P.R. n. 380 del
2001, così come regolamentata nella delibera di Giunta Comunale n. 18 dell'11 luglio
2016 avente ad oggetto i “Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” e la successiva n. 93 del 6 dicembre 2016 (Modifiche al Regolamento
Comunale) della Giunta Comunale relativo ai “Criteri di applicazione delle sanzioni N. 07113/2025 REG.RIC.
amministrative pecuniarie”, ha quantificato nella misura di €. 20.000,00 la sanzione pecuniaria.
1.4. Avverso tali provvedimenti l'odierno appellante ha proposto ricorso avanti al
Tribunale amministrativo regionale per la Campania (di qui in poi, per brevità, il
Tribunale) e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, l'annullamento.
1.5. Si è costituito il Comune per opporsi all'accoglimento del ricorso.
1.6. All'udienza pubblica del 21 novembre 2024 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del merito del ricorso con riguardo all'ordinanza di acquisizione, mentre ha confermato, invece, l'interesse alla decisione con riguardo alle censure formulate avverso l'atto irrogativo della sanzione pecuniaria.
2. All'esito del giudizio, con la sentenza n. 1124 del 10 febbraio 2025, il Tribunale ha dichiarato improcedibili i primi tre motivi del ricorso introduttivo e del ricorso per i motivi aggiunti contro l'ordinanza di acquisizione, mentre ha respinto i motivi quarto e quinto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, concernenti la proporzionalità dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata.
3. Nonostante nelle difese del Comune non sia stato evidenziato, secondo il Tribunale, dalla relazione istruttoria nonché dalle premesse dell'ordinanza di acquisizione emerge che le opere abusive insistono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.
3.1. Tale circostanza non risulta stata contestata dalla parte ricorrente.
3.2. Ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 «la sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima».
3.3. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento avente ad oggetto
“Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” approvato con la N. 07113/2025 REG.RIC.
delibera commissariale n. 18 dell'11 luglio 2016 (come modificato dalla successiva delibera commissariale n. 93 del 6 dicembre 2016 avente ad oggetto “modifiche al regolamento comunale – criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”) richiamate da parte ricorrente si applicano esclusivamente per gli abusi realizzati su “aree ed edifici non compresi tra quelli di cui al comma 2 dell'art. 27
D.P.R. 380/2001”.
3.4. Il comma 3 del medesimo articolo invece, per gli abusi che ricadono nelle suddette aree, prevede l'irrogazione della sanzione nella misura massima, in conformità a quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001
(pedissequamente riportato nella norma regolamentare).
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello RI SS, lamentandone l'erroneità per le ragioni che saranno esaminate, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente annullamento della sanzione pecuniaria.
4.1. Con l'ordinanza n. 3732 del 16 ottobre 2025 è stata accolta l'istanza di sospensione, proposta dall'appellante, per mere ragioni di urgenza, alle quali è stata prevalenza in sede cautelare e impregiudicata ogni decisione nel merito, ed è stata fissata l'udienza pubblica del 3 febbraio 2026.
4.2. Si è costituito il Comune di Marano di Napoli successivamente, il 6 novembre
2025, per chiedere la reiezione dell'appello.
4.3. Le parti hanno depositato memorie nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. in vista dell'udienza pubblica.
4.4. Infine, nella pubblica udienza del 3 febbraio 2026, il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate in atti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L'appello è infondato.
6. L'appellante sostiene, con il primo motivo (pp. 5-6 del ricorso), che il primo giudice sarebbe andato ultra petita perché la questione del vincolo idrogeologico e paesaggistico non era stata eccepita dal Comune, ma si tratta di motivo palesemente N. 07113/2025 REG.RIC.
infondato perché la circostanza è emersa dalla relazione istruttoria e dalle stesse premesse dell'ordinanza acquisitiva, come ha rilevato il Tribunale, che dunque non ha violato l'art. 112 c.p.c.
7. Con il secondo motivo (pp. 6-8 del ricorso), ancora, l'appellante sostiene che la misura massima della sanzione – pari ad € 20.000,00 – si riferirebbe solo all'ipotesi di sussistenza di un rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, ma si tratta di questione infondata, perché al punto 6 della relazione istruttoria (pag. 2 del documento depositato dal Comune dinanzi al Tribunale), viene sottolineata – oltre al vincolo idrogeologico – la presenza del vincolo ambientale, rientrando in tal modo la fattispecie concreta nella ipotesi prevista dall'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 laddove rimanda alle aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3287 o appartenenti ai beni disciplinati dalla l. n. 1766 del 1927 nonché delle aree di cui al d. lgs. n. 490 del 1999
e, oggi, dal d. lgs. n. 42 del 2004.
7.1. Ne consegue che la questione del vincolo idrogeologico (cioè se sia elevato o molto elevato) posta dall'appellante è irrilevante, perché, comunque, la sanzione pecuniaria nella misura massima consegue anche alla presenza del vincolo ambientale, incontestabilmente presente.
7.2. Il motivo, dunque, va respinto.
8. Infine, con il terzo motivo (pp. 8-9 del ricorso), l'appellante deduce che il caso in esame non rientrerebbe tra quelli per cui l'art. 4, rubricato “determinazione delle sanzioni di cui all'art. 31 comma 4 bis”, del regolamento comunale, avente ad oggetto i “criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi” prevede l'applicazione della sanzione massima.
8.1. Il motivo è infondato. N. 07113/2025 REG.RIC.
8.2. Ora, fermo restando che l'applicazione della sanzione massima consegue al combinato disposto degli art. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, è bene evidenziare che la prospettazione dell'appellante sconta un palese errore fattuale.
8.3. L'appellante si sofferma di fatto solo su quanto previsto all'art. 4, comma 2, del regolamento comunale (pag. 56 del documento depositato dal Comune), omettendo completamente di considerare quanto previsto dal successivo comma 3 (pag. 57 del documento depositato dal Comune), peraltro anche evidenziato, ove si legge che «per le opere realizzate su aree e sugli edifici compresi tra quelli di cui al comma 2 dell'art.
27 del dpr 380/2001, è sempre irrogata la sanzione massima pari a euro 20.000».
8.4. Anche questo motivo, dunque, va rigettato.
9. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
10. Nondimeno, per la peculiarità del caso, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti.
10.1. Rimane definitivamente a carico di RI SS il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da RI SS, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di RI SS il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati: N. 07113/2025 REG.RIC.
AU ES, Presidente
Massimiliano CE, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
L'ESTENSORE
Massimiliano CE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AU ES