Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 31/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 20-03-2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 331/23 R.G.C promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. R. Coltorti ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata, Corso Cavour, n. 50/b, come da procura allegata al ricorso;
OPPONENTE nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V. SALVATI ed elettivamente domiciliato in Macerata, Via Dante, n. 8, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_1 come da procura generale alle liti per atto notaio in Roma del 23-1-2023 n. rep. 37590 e Per_1 racc. 7131;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso ordinanza - ingiunzione.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.06.2023 proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
- ingiunzione dell' n. OI - 001121918 notificata il 03.05.2023, con la quale gli era stato ingiunto CP_1
di pagare entro i successivi trenta giorni dalla data della notifica la somma di € 10.006,60 (di cui €
10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa e € 6,60 a titolo di spese); dall'ordinanza emergeva che, con l'atto di accertamento .4400.21/05/2018.0067624 del 21.05.2018 notificato il 04.07.2018, CP_1
gli era stata contestata la violazione dell'art. 2 comma 1-bis D. L. n. 463 del 1983 conv. in L. n. 683 del 1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai periodi da maggio ad agosto 2016, per un importo complessivo pari a € 341,16; l'opponente, nel chiedere la
1
04.07.2018, lo stesso si era recato, in data 13.07.2018, presso lo sportello dell' Controparte_2
di Macerata;
l'operatore presso suddetta sede (cassiere MATRICOLA YCR0363) di
[...]
propria iniziativa aveva ritenuto opportuno operare uno scomputo dalla quota indicata degli importi che risultavano pagati con precedenti rateazioni, di tal che la somma effettivamente dovuta e che era stata pagata dall'opponente era pari a € 140,00 (essendo pertanto rimasto un debito di € 201,46); al fine della contestazione in oggetto, l'opponente invocava il principio di affidamento del contribuente nei confronti della pubblica amministrazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.
364/1988, la quale aveva fornito un'interpretazione del principio ignorantia legis non excusat di cui all'art. 5 c.p. in termini di conoscibilità, ossia di dovere del cittadino di informarsi sulle norme dell'ordinamento giuridico;
il dovere di diligenza del cittadino non si estendeva ai casi in cui l'amministrazione con propri atti o comportamenti lo avesse indotto a ritenere corretto e conforme a legge il proprio operato;
richiamava inoltre l'art. 10 L. n. 212/2000 in materia tributaria, nel quale erano sanciti i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuenti e amministrazione e altresì era previsto che non potessero essere irrogate sanzioni qualora il contribuente si fosse conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento fosse stato posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori dell'amministrazione; la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 8236/2020 aveva sancito che la tutela del principio di affidamento non dovesse essere collegata ad un provvedimento amministrativo bensì alla mera condotta della pubblica amministrazione, potenzialmente consistente anche in errate informazioni fornite in via informale;
in via subordinata l'opponente contestava la sanzione intimata nel suo ammontare;
a tal ultimo fine richiamava il D. L. 4-5-2023 n. 48 contenente importanti novità in tema di sanzioni da applicare nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali;
l'art. 23 di detto decreto prevedeva che qualora l'importo omesso non superasse i €
10.000,00 all'anno, la sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 50.000,00 prevista dall'art. 3 co. 6 del D. Lgs. n. 8/2016, fosse sostituita da una somma in misura compresa tra una volta e mezza e quattro volte l'importo dovuto;
tale disposizione doveva essere applicata retroattivamente in applicazione del principio della retroattività della norma più favorevole all'autore dell'illecito (Corte cost. n. 63/19).
Tutto quanto premesso, affermando di dover versare pertanto un importo compreso tra il minimo di
€ 302,19 ed il massimo di € 805,84, il rassegnava le seguenti conclusioni: Pt_1
2 “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione del provvedimento impugnato SUSSISTENDONE I GRAVI MOTIVI ANCHE IN RELAZIONE AL FUMUS DI
FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
“NEL MERITO: voglia annullare l'ordinanza ingiunzione per i motivi esposti in premessa e/o dichiarare illegittima l'applicazione della sanzione pecuniaria perché non sussistente la violazione ipotizzata.
“IN VIA SUBORDINATA: ridurre la sanzione amministrativa alla somma minore risultante dall'applicazione dell'articolo 23 del D.L. n. 48/2023.
“In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Preliminarmente, instauratosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 19-9-2023, fissata per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione opposta, stante l'espressa mancata opposizione dell'Istituto previdenziale, era disposta la sospensione richiesta.
Si costituiva ritualmente l' , come sopra rappresentato, il quale dava atto che l'ordinanza - CP_1
ingiunzione emessa scaturiva dal mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo maggio - agosto 2016; l'opposto evidenziava come nel caso di specie l'opponente non avesse negato la sussistenza dell'illecito, provato documentalmente e non contestato;
prima di emettere l'ordinanza - ingiunzione, l'ente aveva notificato l'avviso di addebito contenente l'indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione emessa per le quote a carico dei dipendenti con l'avvertimento che in caso di versamento nel termine di tre mesi dalla notifica, nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata irrogata;
in alternativa, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, il pagamento nei 60 giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, avrebbe comportato il pagamento di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa;
nel caso di specie, dall'avviso di addebito n. 363 - 2017 - 0000093085000 risultava che la totale copertura delle quote dipendenti fosse avvenuta mediante versamenti rateali, di cui molti effettuati oltre il termine di tre mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento del luglio
2018; non poteva quindi configurarsi un legittimo affidamento in capo all'opponente.
In secondo luogo, l' rilevava come l'importo della sanzione irrogata fosse stato determinato ai CP_1 sensi dell'art. 11 L. n. 689/1981, sulla base dei criteri normativi allora vigenti;
successivamente l'art. 23 D. L. n. 48/2023 aveva introdotto criteri più favorevoli per la determinazione delle sanzioni, in virtù dei quali, nel caso di specie, l'importo da versare avrebbe dovuto essere compreso tra una volta e mezza e quattro volte l'importo dei contributi omessi;
sulla base di ciò l'ente aveva nelle more proceduto a rideterminare l'importo ingiunto in misura inferiore a quanto in precedenza richiesto, come da atto allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
si dichiarava quindi favorevole
3 all'estinzione del procedimento a fronte del pagamento, entro trenta giorni dalla data della prima udienza di trattazione del giudizio, da parte dell'opponente della somma pari a € 512,19, come rideterminata ai sensi dell'art. 23 D. L. n. 48/2023.
L' concludeva quindi chiedendo: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in caso di pagamento da parte dell'opponente entro il termine di gg. 30 dalla prima udienza delle sanzioni amministrative nella misura di € 512,19, come rideterminate ai sensi dell'art.23 del D.L. n.
48/2023, dichiarare cessata la materia del contendere, con totale compensazione delle spese di lite;
- in difetto del predetto pagamento, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza - ingiunzione opposta nella minore misura, come rideterminata dall' ai sensi dell'art. 23, DL 48/23, con CP_1 vittoria delle spese di lite”.
La causa, istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da dispositivo del quale è stata data lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che, all'odierna udienza, fissata per verificare l'adempimento da parte dell'opponente, quest'ultimo ha esibito, oltre che prodotto, documentazione attestante l'avvenuto pagamento, in data 5-11-2024, dell'importo relativo alla sanzione come rideterminata dall' ex art. 23 D. L. n. 48/23, conv. con mod. in L. n. 85/23, pari a € 512,19; l' preso CP_1 CP_1
atto del pagamento, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Preso atto di ciò, tenuto conto di quanto dichiarato all'odierna udienza dalle parti, le quali hanno raggiunto l'accordo, oltre che sul merito della controversia, anche in ordine alle spese processuali, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' come sopra rappresentato, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI - CP_1
001121918, con ricorso depositato l'1-6-2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 20-3-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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