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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1464/2024
Oggi 7 marzo 2025 alle ore 10.15 innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , l'Avv. DAHMOUNI KARIM;
Parte_1
per l'Avv. FACCIOLI FRANCESCO;
Parte_2
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni già rassegnate.
l'Avv. DAHMOUNI KARIM si riporta alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171ter n. 1
c.p.c. ed in particolare sull'eccezione preliminare di incompetenza per territorio.
L'Avv. Faccioli si riporta alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. ed in via istruttoria alla n. 2 c.p.c. Insiste nel sottolineare la competenza del presente Tribunale. Chiede che, in caso di accoglimento dell'eccezione, l'esistenza di giurisprudenza non univoca sia valutata ai fini della compensazione delle spese di lite (richiama ex aliis Tribunale di Siena 30.1.2024).
L'Avv. Dahmouni sottolinea come nel caso di specie in realtà l'orientamento applicabile risulti univoco trattandosi di contratto concordato nei suoi elementi essenziali tra le parti (Cass.
25491/2024 che richiama precedenti conformi)
Rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1464/2024 tra
in persona dell'omonimo titolare (CF: Parte_1
– P.I.: ), con il patrocinio dell'Avv. Karim Dahmouni, C.F._1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Genova-via Brigata Liguria 3/11, giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
e
(C.F./P.IVA ), con sede in 55049 Viareggio (LU), via Fosso Parte_2 P.IVA_2
Guidario n. 71, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio CP_1 dell'Avv. Marco Del Pinto e dell'Avv. Francesco Faccioli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco del Pinto in Pistoia-Via Cino da Pistoia n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 322/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2024, con cui il Tribunale di Lucca ha ordinato all'opponente il pagamento in favore di Pt_2 Pt_2 della somma di €11.895, oltre interessi a far data della domanda e spese della procedura. A
[...]
sostegno della domanda, ha eccepito in via preliminare, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Genova, quale foro esclusivo individuato dalle parti nel contratto;
nel merito, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rappresentando che non solo non aveva mai completato le lavorazioni cui era Parte_2
tenuta, ma le opere (incompiute) eseguite risultavano affette da significative anomalie.
Si è costituita la società in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 [...]
che ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
in via preliminare in rito, ha domandato il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dall'opponente, evidenziando che il Tribunale di Lucca è foro competente ai sensi dell'art. 1182 c.c., ivi collocandosi il domicilio del creditore, e comunque che la clausola contrattuale di foro esclusivo avrebbe necessitato di apposita e separata sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nel merito, ha domandato la conferma del decreto opposto.
Nelle more della data fissata dal Giudice per la prima udienza le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c. insistendo nelle rispettive conclusioni;
all'udienza del 24 gennaio 2025, sull'invito formulato dal Giudice alle parti a prendere posizione sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, quest'ultimo ha insistito per l'accoglimento di detta eccezione così come formulata in citazione, mentre parte opposta ha sottolineato la natura strumentale di detta eccezione nonché ha evidenziato la mancanza della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. nel contratto di appalto stipulato dalle parti, ritenendo di poter individuare il contraente opponente quale contraente “forte” nella sottoscrizione del contratto.
Il Giudice, ritenuta la sussistenza di un'eccezione preliminare in rito potenzialmente idonea a definire il giudizio, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3 L'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente è fondata e meritevole di accoglimento con riguardo alla competenza del Tribunale di Genova, quale foro esplicitamente indicato come foro esclusivo competente nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 25.8.2023 ed in forza del quale l'opposto ha agito in via monitoria.
Le parti, nella scrittura privata del 25.8.2023, avevano infatti espressamente pattuito la seguente clausola al punto 16: “Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Genova”; dunque, nel caso di specie le parti avevano espressamente indicato il Foro di Genova quale “foro convenzionale”, di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c.
Parte convenuta-opposta afferma che la predetta clausola contenuta nel contratto intercorso tra le parti non era stata frutto di una trattativa tra le stesse ma, al contrario, era stata inserita in un sistema di condizioni generali di contratto, con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto attraverso la doppia sottoscrizione, in forza degli agli artt. 1341 e 1342 c.c., tale che dovrebbe ritenersi nulla.
In realtà, il contratto concluso dalle parti non può qualificarsi come modulo o formulario predisposto dall'odierna opponente per disciplinare in maniera uniforme una serie indefinita di rapporti contrattuali ed al quale l'opposto si sarebbe limitato ad aderire, bensì è pacifico che il contratto de quo risulti predisposto in accordo tra le parti, entrambe professionisti nell'esercizio dell'attività commerciale, per la disciplina della singola vicenda contrattuale sorta tra le stesse.
Tale condizione di singolarità e di regolazione della specifica vicenda contrattuale non muta per il sol fatto che il contratto si presenti redatto su carta intestata riferibile al solo opponente.
Pertanto, non può certamente ravvisarsi il presupposto di applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341, co. 2 c.c. invocato dall'opposto, che invece prevede l'inserimento di detta clausola
“vessatoria” in un contratto c.d. per adesionem, come tale destinato a regolare una serie indefinita di rapporti (non è questo il caso di specie, si ribadisce) che, per sua natura, è esposto al rischio di una minor consapevolezza del suo contenuto da parte del contraente “debole”.
In altre parole, la clausola in questione non riveste certamente natura di “condizione generale di contratto” inserita in un “contratto di adesione”, predisposto unilateralmente da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti.
Sulla scorta di quanto testé riferito anche la giurisprudenza citata dalla convenuta opposta appare inconferente.
4 Non merita quindi accoglimento la tesi prospettata dal convenuto opposto, atteso che tale designazione convenzionale attribuisce al predetto foro carattere di esclusività, essendovi una pattuizione espressa in tal senso e non dovendo comunque rivestire formule sacramentali, scaturendo da una non equivoca manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr. per tutte: Cass. civ., 9.7.2007 n. 17449).
Non occorre, in presenza di clausola di foro esclusivo, esaminare l'eventuale ricorrere della competenza del Tribunale adito in forza dei criteri sussidiari di competenza, risultando tale accertamento sulla pattuizione espressa del tutto assorbente.
Ciò premesso, stante la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, spetta al giudice dell'opposizione accertare l'incompetenza e, nel disporre la cancellazione della causa dal ruolo, anche provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 322/2024 e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando termine per la riassunzione della lite.
Ulteriormente, deve anche farsi luogo anche a pronuncia sulle spese di lite.
Difatti, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con orientamento recepito anche da alcuni Tribunali di merito e che si ritiene pienamente condivisibile, poiché il giudice, dichiaratosi incompetente, con la sentenza che revoca il decreto ingiuntivo chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciarsi anche sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (Cassazione civile sez. VI,
01/04/2019, n.9035).
Né appaiono valide le ragioni avanzate per la compensazione delle spese di lite, risultando pacifico l'orientamento richiamato circa la ricorrenza del foro esclusivo.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev'essere e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi tabellari per lo scaglione di riferimento (€5.200-€26.000), vista la ridotta complessità dell'accertamento svolto, e per le fasi effettivamente celebratesi (introduttiva e di studio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) visto l'art 38 c.p.c., dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di LUCCA ad
5 emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di GENOVA e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 322/2024 del 22.3.2024;
2) fissa, per la riassunzione della causa innanzi al competente Tribunale di Genova, il termine di tre mesi dal deposito della presente sentenza;
3) condanna a rifondere a le spese Parte_2 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi €850 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese di contributo unificato e bollo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 12.20
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1464/2024
Oggi 7 marzo 2025 alle ore 10.15 innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , l'Avv. DAHMOUNI KARIM;
Parte_1
per l'Avv. FACCIOLI FRANCESCO;
Parte_2
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni già rassegnate.
l'Avv. DAHMOUNI KARIM si riporta alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171ter n. 1
c.p.c. ed in particolare sull'eccezione preliminare di incompetenza per territorio.
L'Avv. Faccioli si riporta alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. ed in via istruttoria alla n. 2 c.p.c. Insiste nel sottolineare la competenza del presente Tribunale. Chiede che, in caso di accoglimento dell'eccezione, l'esistenza di giurisprudenza non univoca sia valutata ai fini della compensazione delle spese di lite (richiama ex aliis Tribunale di Siena 30.1.2024).
L'Avv. Dahmouni sottolinea come nel caso di specie in realtà l'orientamento applicabile risulti univoco trattandosi di contratto concordato nei suoi elementi essenziali tra le parti (Cass.
25491/2024 che richiama precedenti conformi)
Rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1464/2024 tra
in persona dell'omonimo titolare (CF: Parte_1
– P.I.: ), con il patrocinio dell'Avv. Karim Dahmouni, C.F._1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Genova-via Brigata Liguria 3/11, giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
e
(C.F./P.IVA ), con sede in 55049 Viareggio (LU), via Fosso Parte_2 P.IVA_2
Guidario n. 71, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio CP_1 dell'Avv. Marco Del Pinto e dell'Avv. Francesco Faccioli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco del Pinto in Pistoia-Via Cino da Pistoia n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 322/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2024, con cui il Tribunale di Lucca ha ordinato all'opponente il pagamento in favore di Pt_2 Pt_2 della somma di €11.895, oltre interessi a far data della domanda e spese della procedura. A
[...]
sostegno della domanda, ha eccepito in via preliminare, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Genova, quale foro esclusivo individuato dalle parti nel contratto;
nel merito, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rappresentando che non solo non aveva mai completato le lavorazioni cui era Parte_2
tenuta, ma le opere (incompiute) eseguite risultavano affette da significative anomalie.
Si è costituita la società in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 [...]
che ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
in via preliminare in rito, ha domandato il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dall'opponente, evidenziando che il Tribunale di Lucca è foro competente ai sensi dell'art. 1182 c.c., ivi collocandosi il domicilio del creditore, e comunque che la clausola contrattuale di foro esclusivo avrebbe necessitato di apposita e separata sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nel merito, ha domandato la conferma del decreto opposto.
Nelle more della data fissata dal Giudice per la prima udienza le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c. insistendo nelle rispettive conclusioni;
all'udienza del 24 gennaio 2025, sull'invito formulato dal Giudice alle parti a prendere posizione sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, quest'ultimo ha insistito per l'accoglimento di detta eccezione così come formulata in citazione, mentre parte opposta ha sottolineato la natura strumentale di detta eccezione nonché ha evidenziato la mancanza della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. nel contratto di appalto stipulato dalle parti, ritenendo di poter individuare il contraente opponente quale contraente “forte” nella sottoscrizione del contratto.
Il Giudice, ritenuta la sussistenza di un'eccezione preliminare in rito potenzialmente idonea a definire il giudizio, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza.
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3 L'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente è fondata e meritevole di accoglimento con riguardo alla competenza del Tribunale di Genova, quale foro esplicitamente indicato come foro esclusivo competente nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 25.8.2023 ed in forza del quale l'opposto ha agito in via monitoria.
Le parti, nella scrittura privata del 25.8.2023, avevano infatti espressamente pattuito la seguente clausola al punto 16: “Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Genova”; dunque, nel caso di specie le parti avevano espressamente indicato il Foro di Genova quale “foro convenzionale”, di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c.
Parte convenuta-opposta afferma che la predetta clausola contenuta nel contratto intercorso tra le parti non era stata frutto di una trattativa tra le stesse ma, al contrario, era stata inserita in un sistema di condizioni generali di contratto, con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto attraverso la doppia sottoscrizione, in forza degli agli artt. 1341 e 1342 c.c., tale che dovrebbe ritenersi nulla.
In realtà, il contratto concluso dalle parti non può qualificarsi come modulo o formulario predisposto dall'odierna opponente per disciplinare in maniera uniforme una serie indefinita di rapporti contrattuali ed al quale l'opposto si sarebbe limitato ad aderire, bensì è pacifico che il contratto de quo risulti predisposto in accordo tra le parti, entrambe professionisti nell'esercizio dell'attività commerciale, per la disciplina della singola vicenda contrattuale sorta tra le stesse.
Tale condizione di singolarità e di regolazione della specifica vicenda contrattuale non muta per il sol fatto che il contratto si presenti redatto su carta intestata riferibile al solo opponente.
Pertanto, non può certamente ravvisarsi il presupposto di applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341, co. 2 c.c. invocato dall'opposto, che invece prevede l'inserimento di detta clausola
“vessatoria” in un contratto c.d. per adesionem, come tale destinato a regolare una serie indefinita di rapporti (non è questo il caso di specie, si ribadisce) che, per sua natura, è esposto al rischio di una minor consapevolezza del suo contenuto da parte del contraente “debole”.
In altre parole, la clausola in questione non riveste certamente natura di “condizione generale di contratto” inserita in un “contratto di adesione”, predisposto unilateralmente da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti.
Sulla scorta di quanto testé riferito anche la giurisprudenza citata dalla convenuta opposta appare inconferente.
4 Non merita quindi accoglimento la tesi prospettata dal convenuto opposto, atteso che tale designazione convenzionale attribuisce al predetto foro carattere di esclusività, essendovi una pattuizione espressa in tal senso e non dovendo comunque rivestire formule sacramentali, scaturendo da una non equivoca manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr. per tutte: Cass. civ., 9.7.2007 n. 17449).
Non occorre, in presenza di clausola di foro esclusivo, esaminare l'eventuale ricorrere della competenza del Tribunale adito in forza dei criteri sussidiari di competenza, risultando tale accertamento sulla pattuizione espressa del tutto assorbente.
Ciò premesso, stante la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, spetta al giudice dell'opposizione accertare l'incompetenza e, nel disporre la cancellazione della causa dal ruolo, anche provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 322/2024 e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando termine per la riassunzione della lite.
Ulteriormente, deve anche farsi luogo anche a pronuncia sulle spese di lite.
Difatti, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con orientamento recepito anche da alcuni Tribunali di merito e che si ritiene pienamente condivisibile, poiché il giudice, dichiaratosi incompetente, con la sentenza che revoca il decreto ingiuntivo chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciarsi anche sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (Cassazione civile sez. VI,
01/04/2019, n.9035).
Né appaiono valide le ragioni avanzate per la compensazione delle spese di lite, risultando pacifico l'orientamento richiamato circa la ricorrenza del foro esclusivo.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev'essere e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi tabellari per lo scaglione di riferimento (€5.200-€26.000), vista la ridotta complessità dell'accertamento svolto, e per le fasi effettivamente celebratesi (introduttiva e di studio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) visto l'art 38 c.p.c., dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di LUCCA ad
5 emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di GENOVA e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 322/2024 del 22.3.2024;
2) fissa, per la riassunzione della causa innanzi al competente Tribunale di Genova, il termine di tre mesi dal deposito della presente sentenza;
3) condanna a rifondere a le spese Parte_2 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi €850 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese di contributo unificato e bollo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 12.20
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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