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Articolo 4 della Legge 12 aprile 1995, n. 151
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Legge 12 aprile 1995, n. 151
Articolo 4 della Legge 12 aprile 1995, n. 151
Versione
30 aprile 1995
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 30 aprile 1995
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