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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/06/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 03/05/2024 , assunto in decisione in data e vertente tra
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/08/1981 , con l'avvocato Laura Rampioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bologna Piazza San Francesco n.7;
e tra
(CF. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avv. Carmela Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rho, Corso Europa, 190/A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI
1) figli e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Persona_2 presso la residenza della madre;
2) I genitori si impegnano ad adottare di comune accordo tutte le decisioni relative ai minori e alla loro educazione;
in particolare, tutte le questioni di maggiore importanza relative alla vita dei figli verranno prese congiuntamente dai ricorrenti;
3) In attuazione del principio di bigenitorialità, il padre potrà vedere i figli minori quando crede, compatibilmente con gli impegni degli stessi;
4) In particolare, il padre potrà vedere i propri figli con le seguenti modalità:
- una sera in settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 18:00 sino all'indomani mattina e con impegno del padre ad accompagnare i figli a scuola,
- A weekend alternati da venerdì sera alle 18.00 sino alla domenica prima di cena, alle ore 19.00 circa;
- 7 giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e Capodanno;
- 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando con la madre il giorno di
Pasqua e Pasquetta;
- 30 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi con la madre di anno in anno entro il 30 maggio, comunicando il luogo in cui il padre li porterà in villeggiatura;
- Compleanni e festività nazionali e ponti ad anni alterni ove non vengano festeggiati assieme.
5) Per ciò che concerne il mantenimento dei figli minori e , il padre concorrerà mediante Per_1 Per_2 il versamento, alle seguenti coordinate IBAN [...], entro il giorno 25
(venticinque) di ogni mese, della somma forfettariamente determinata in euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) (somma che sarà rivalutata di anno in anno in base agli indici ). Org_1
6) Le spese straordinarie necessarie saranno a carico al 50% di entrambi i genitori, intendendosi per spese straordinarie quelle espressamente indicate dalle parti sub punto 6) e seguenti del ricorso RG n.
18604/2021, che quindi si intendono confermate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017.
7) Si precisa tuttavia che le spese per le lezioni di chitarra e pianoforte restano a carico della madre, fin tanto che la stessa sarà in grado di sostenerle.
8) L'assegno unico e/o qualsiasi altra forma di sostengo equipollente per i figli resta di competenza esclusiva della madre nella misura del 100 % fino al compimento del ventunesimo anno di età dei minori, in quanto genitore collocatario.
Pagina 2 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto relazione dalla quale sono nati (25/04/2013) Parte_1 Per_1
e (31/03/2016); Per_2
-hanno regolamentato congiuntamente i rapporti afferenti i minori con ricorso le cui condizioni sono state recepite da provvedimento n. 1462/2021 del 01/06/2021 del Tribunale di Milano;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica del provvedimento n. 1462/2021 del 01/06/2021 del Tribunale di Milano possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 03/05/2024 , così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06/06/2024
Il Presidente
Claudia Bonomi
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 03/05/2024 , assunto in decisione in data e vertente tra
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/08/1981 , con l'avvocato Laura Rampioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bologna Piazza San Francesco n.7;
e tra
(CF. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avv. Carmela Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rho, Corso Europa, 190/A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI
1) figli e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Persona_2 presso la residenza della madre;
2) I genitori si impegnano ad adottare di comune accordo tutte le decisioni relative ai minori e alla loro educazione;
in particolare, tutte le questioni di maggiore importanza relative alla vita dei figli verranno prese congiuntamente dai ricorrenti;
3) In attuazione del principio di bigenitorialità, il padre potrà vedere i figli minori quando crede, compatibilmente con gli impegni degli stessi;
4) In particolare, il padre potrà vedere i propri figli con le seguenti modalità:
- una sera in settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 18:00 sino all'indomani mattina e con impegno del padre ad accompagnare i figli a scuola,
- A weekend alternati da venerdì sera alle 18.00 sino alla domenica prima di cena, alle ore 19.00 circa;
- 7 giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e Capodanno;
- 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando con la madre il giorno di
Pasqua e Pasquetta;
- 30 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi con la madre di anno in anno entro il 30 maggio, comunicando il luogo in cui il padre li porterà in villeggiatura;
- Compleanni e festività nazionali e ponti ad anni alterni ove non vengano festeggiati assieme.
5) Per ciò che concerne il mantenimento dei figli minori e , il padre concorrerà mediante Per_1 Per_2 il versamento, alle seguenti coordinate IBAN [...], entro il giorno 25
(venticinque) di ogni mese, della somma forfettariamente determinata in euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) (somma che sarà rivalutata di anno in anno in base agli indici ). Org_1
6) Le spese straordinarie necessarie saranno a carico al 50% di entrambi i genitori, intendendosi per spese straordinarie quelle espressamente indicate dalle parti sub punto 6) e seguenti del ricorso RG n.
18604/2021, che quindi si intendono confermate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017.
7) Si precisa tuttavia che le spese per le lezioni di chitarra e pianoforte restano a carico della madre, fin tanto che la stessa sarà in grado di sostenerle.
8) L'assegno unico e/o qualsiasi altra forma di sostengo equipollente per i figli resta di competenza esclusiva della madre nella misura del 100 % fino al compimento del ventunesimo anno di età dei minori, in quanto genitore collocatario.
Pagina 2 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto relazione dalla quale sono nati (25/04/2013) Parte_1 Per_1
e (31/03/2016); Per_2
-hanno regolamentato congiuntamente i rapporti afferenti i minori con ricorso le cui condizioni sono state recepite da provvedimento n. 1462/2021 del 01/06/2021 del Tribunale di Milano;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica del provvedimento n. 1462/2021 del 01/06/2021 del Tribunale di Milano possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 03/05/2024 , così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06/06/2024
Il Presidente
Claudia Bonomi
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