Art. 15. 1. L' articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577 , gia' modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, e' ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato e' composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente puo' essere eletto piu' di due volte consecutive".
2. La tabella allegato A introdotta nella legge 3 agosto 1949, n. 577 , dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58 , e' sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.
Nota all' art. 15:
- La legge n. 577/1949 concerne l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.
"Art. 1. - 1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, e' ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato e' composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente puo' essere eletto piu' di due volte consecutive".
2. La tabella allegato A introdotta nella legge 3 agosto 1949, n. 577 , dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58 , e' sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.
Nota all' art. 15:
- La legge n. 577/1949 concerne l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.