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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/09/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1088 / 2023
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 1161/2023 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 17/05/2023
tra
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Parte_1 C.F._1 CASSISI, e dell'avv. CINZIA PARODI come da mandato in atti
appellante
e
GENOVA (C.F./P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore appellato contumace
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previ i provvedimenti meglio visti e ritenuti, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1161/2023 pubblicata il 17.05.2023, R.G. n. 4620/2021, del Tribunale di Genova: in via principale:
- revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 456/2021 del 15/02/2021, R.G. n. 811/2021 del Tribunale di Genova, in quanto illegittimo, invalido, nullo e, comunque, infondato nel merito;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto di credito del Controparte_2
Genova nei confronti della sig.ra per le causali di cui al ricorso per
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo;
in via subordinata:
- compensare, integralmente o parzialmente, le somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo al
Aurelio Robino 109-111-113 Genova da parte della sig.ra con Controparte_2 Parte_1 quelle da quest'ultima già corrisposte a qualsiasi titolo all'opposto; in ogni caso:
- condannare il 109-111-113 Genova, in persona del suo Controparte_2 amministratore pro tempore, a rimborsare all'appellante il compenso di Avvocato, oltre le spese, anche generali, nella misura del 15% del compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, per il presente giudizio, sia per il primo grado sia per il secondo”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 456/2021 del 15-02-2021 emesso dal Tribunale di Genova su istanza del in Genova Controparte_2 (“Condomino”) nei confronti di quale proprietaria dell'immobile interno 26 del civico Parte_1 109 per il pagamento di € 6.143,05, oltre interessi e spese legali, a titolo di contributi condominiali ordinari e straordinari. La ha opposto il decreto sostenendo che le deliberazioni sulla base delle quali era stato emesso Pt_1 il decreto erano state impugnate per nullità, segnatamente:
- la delibera del 19-12-2019, che aveva approvato il rendiconto e riparto delle spese straordinarie, era stata impugnata con citazione notificata il 12-05-2020 che aveva dato origine alla causa R.G. n. 3823/20;
- la delibera del 29-09-2020, che aveva approvato il rendiconto 2019/20 e il preventivo 2020/21 e relativi riparti delle spese ordinarie, era stata impugnata con citazione notificata il 19-02- 2021 che aveva dato origine alla causa R.G. n. 1741/21. Il si è costituito nel giudizio di opposizione insistendo per la legittimità delle delibere a CP_2 difesa del decreto ingiuntivo. Nelle more del giudizio lo stesso Tribunale di Genova ha definito il procedimento vertente sull'impugnazione della prima delibera del 19-12-2019 (impugnata nel procedimento R.G. n. 3823/2020), che è stata dichiarata nulla dalla sentenza n. 843/2022; Esaurita l'istruttoria, il Tribunale ha definito la vertenza con la sentenza qui gravata, così statuendo:
“Il Tribunale in persona del Giudice dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento della domanda attorea - revoca il decreto ingiuntivo n. n. 456/2021 del 15/02/2021, R.G. n. 811/2021 del Tribunale di Genova,
- condanna , al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite liquidate in sede monitoria (€ 540, 00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre spese generale, I.v.a. e c.p.c., oltre le successive occorrende) e delle spese di lite del presente procedimento che – in applicazione dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D. Min. Giust. 147/22) e applicati i valori minimi in considerazione della limitata complessità e del valore della controversia – si liquidano per la fase di merito in € 1.278,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura e con le modalità di legge”. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, dando atto che la delibera del 19-12-2019, da cui derivava il credito per contabilità straordinaria, era stata dichiarata nulla dalla sentenza del Tribunale di Genova n. 843/2022, mentre, quanto alla delibera del 29-09-2020, i condomini ingiunti avevano saldato il relativo debito. ha impugnato la sentenza in esame nella parte in cui li ha condannati al pagamento Parte_1 delle spese di lite, sia per la fase monitoria che per il primo grado, esponendo che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, era intervenuta la sentenza del Tribunale di Genova n. 1237/2023, che aveva dichiarato la nullità anche della delibera del 29-09-2020. Di conseguenza, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'appellante non era debitrice del condominio, per cui le spese di lite dovevano essere addossate al condominio o, in subordine, dovevano essere compensate.
* Il motivo di appello è fondato. La sentenza di primo grado ha sostenuto che, al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo, la condomina era debitrice del condominio per la somma Pt_1 dovuta per l'importo di propria competenza relativo alla delibera del 29-09-2020. Tale delibera è stata, però, dichiarata nulla con la sentenza del Tribunale di Genova 1237/23 e, secondo la giurisprudenza, “il giudice deve, accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione” (Cass. 18129/20; Cass. 7741/17; Cass. 19938/12). Il è rimasto contumace, per cui non è possibile valutare, in difetto di domanda, l'esistenza CP_2 di un credito residuo a favore di quest'ultimo nei confronti degli appellanti. Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate in dispositivo, secondo CP_2
i valori minimi, attesa la particolare semplicità della controversia, esclusa la fase istruttoria in appello.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1161/2023 del 17/05/2023 ed in accoglimento del motivo di appello proposto da Parte_1 CONDANNA il in Genova a rifondere ad le Controparte_2 Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e contributo unificato;
CONDANNA il in Genova a rifondere ad le Controparte_2 Parte_1 spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e contributo unificato.
Così deciso in Genova, 15/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Cooperazione alla redazione funzionario AUP dr. Matteo Laganaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1088 / 2023
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 1161/2023 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 17/05/2023
tra
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Parte_1 C.F._1 CASSISI, e dell'avv. CINZIA PARODI come da mandato in atti
appellante
e
GENOVA (C.F./P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore appellato contumace
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previ i provvedimenti meglio visti e ritenuti, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1161/2023 pubblicata il 17.05.2023, R.G. n. 4620/2021, del Tribunale di Genova: in via principale:
- revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 456/2021 del 15/02/2021, R.G. n. 811/2021 del Tribunale di Genova, in quanto illegittimo, invalido, nullo e, comunque, infondato nel merito;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto di credito del Controparte_2
Genova nei confronti della sig.ra per le causali di cui al ricorso per
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo;
in via subordinata:
- compensare, integralmente o parzialmente, le somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo al
Aurelio Robino 109-111-113 Genova da parte della sig.ra con Controparte_2 Parte_1 quelle da quest'ultima già corrisposte a qualsiasi titolo all'opposto; in ogni caso:
- condannare il 109-111-113 Genova, in persona del suo Controparte_2 amministratore pro tempore, a rimborsare all'appellante il compenso di Avvocato, oltre le spese, anche generali, nella misura del 15% del compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, per il presente giudizio, sia per il primo grado sia per il secondo”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 456/2021 del 15-02-2021 emesso dal Tribunale di Genova su istanza del in Genova Controparte_2 (“Condomino”) nei confronti di quale proprietaria dell'immobile interno 26 del civico Parte_1 109 per il pagamento di € 6.143,05, oltre interessi e spese legali, a titolo di contributi condominiali ordinari e straordinari. La ha opposto il decreto sostenendo che le deliberazioni sulla base delle quali era stato emesso Pt_1 il decreto erano state impugnate per nullità, segnatamente:
- la delibera del 19-12-2019, che aveva approvato il rendiconto e riparto delle spese straordinarie, era stata impugnata con citazione notificata il 12-05-2020 che aveva dato origine alla causa R.G. n. 3823/20;
- la delibera del 29-09-2020, che aveva approvato il rendiconto 2019/20 e il preventivo 2020/21 e relativi riparti delle spese ordinarie, era stata impugnata con citazione notificata il 19-02- 2021 che aveva dato origine alla causa R.G. n. 1741/21. Il si è costituito nel giudizio di opposizione insistendo per la legittimità delle delibere a CP_2 difesa del decreto ingiuntivo. Nelle more del giudizio lo stesso Tribunale di Genova ha definito il procedimento vertente sull'impugnazione della prima delibera del 19-12-2019 (impugnata nel procedimento R.G. n. 3823/2020), che è stata dichiarata nulla dalla sentenza n. 843/2022; Esaurita l'istruttoria, il Tribunale ha definito la vertenza con la sentenza qui gravata, così statuendo:
“Il Tribunale in persona del Giudice dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento della domanda attorea - revoca il decreto ingiuntivo n. n. 456/2021 del 15/02/2021, R.G. n. 811/2021 del Tribunale di Genova,
- condanna , al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite liquidate in sede monitoria (€ 540, 00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre spese generale, I.v.a. e c.p.c., oltre le successive occorrende) e delle spese di lite del presente procedimento che – in applicazione dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D. Min. Giust. 147/22) e applicati i valori minimi in considerazione della limitata complessità e del valore della controversia – si liquidano per la fase di merito in € 1.278,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura e con le modalità di legge”. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, dando atto che la delibera del 19-12-2019, da cui derivava il credito per contabilità straordinaria, era stata dichiarata nulla dalla sentenza del Tribunale di Genova n. 843/2022, mentre, quanto alla delibera del 29-09-2020, i condomini ingiunti avevano saldato il relativo debito. ha impugnato la sentenza in esame nella parte in cui li ha condannati al pagamento Parte_1 delle spese di lite, sia per la fase monitoria che per il primo grado, esponendo che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, era intervenuta la sentenza del Tribunale di Genova n. 1237/2023, che aveva dichiarato la nullità anche della delibera del 29-09-2020. Di conseguenza, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'appellante non era debitrice del condominio, per cui le spese di lite dovevano essere addossate al condominio o, in subordine, dovevano essere compensate.
* Il motivo di appello è fondato. La sentenza di primo grado ha sostenuto che, al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo, la condomina era debitrice del condominio per la somma Pt_1 dovuta per l'importo di propria competenza relativo alla delibera del 29-09-2020. Tale delibera è stata, però, dichiarata nulla con la sentenza del Tribunale di Genova 1237/23 e, secondo la giurisprudenza, “il giudice deve, accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione” (Cass. 18129/20; Cass. 7741/17; Cass. 19938/12). Il è rimasto contumace, per cui non è possibile valutare, in difetto di domanda, l'esistenza CP_2 di un credito residuo a favore di quest'ultimo nei confronti degli appellanti. Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate in dispositivo, secondo CP_2
i valori minimi, attesa la particolare semplicità della controversia, esclusa la fase istruttoria in appello.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1161/2023 del 17/05/2023 ed in accoglimento del motivo di appello proposto da Parte_1 CONDANNA il in Genova a rifondere ad le Controparte_2 Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e contributo unificato;
CONDANNA il in Genova a rifondere ad le Controparte_2 Parte_1 spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e contributo unificato.
Così deciso in Genova, 15/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Cooperazione alla redazione funzionario AUP dr. Matteo Laganaro