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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Lucio Alfonso Parte_1 C.F._1
Liguori, Linda Maria Chironi, Celeste Collovati, elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi in Milano (MI), Piazzetta Guastalla, n. 15, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Nadia Perego, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in data 22.03.2024, Rep. n. 37875 Racc. n. 7313, elettivamente
[...]
domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta,
n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: malattia
FATTO E DIRITTO
In fatto
Con ricorso telematico ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 24.07.2024, il Sig. ha contestato il provvedimento di diniego dell'indennità di malattia stante Parte_1
l'irreperibilità alla visita medica di controllo del 27.12.2023 sul presupposto che l fosse a CP_1
conoscenza del cambio di residenza effettuato dal ricorrente prima della visita da parte del medico incaricato. Ciò sulla scorta del fatto che il medico incaricato non ha controllato i dati pagina 1 di 5 presenti nelle banche dati dell e dell'ASST - che risultavano essere stati CP_1
tempestivamente aggiornati - ma solo le indicazioni contenute nei certificati redatti dal medico curante del ricorrente che indicavano un indirizzo di residenza errato (ossia quello che il ricorrente aveva prima del cambio effettuato in data 22.09.2023). Il ricorrente rileva di essere stato in buona fede non essendo a lui imputabile l'errore relativo all'omessa verifica dell'indirizzo errato apposto sul certificato medico e del quale non si era potuto avvedere trattandosi di certificati inviati telematicamente dal medico curante.
Sulla base di queste premesse il ricorrente ha chiesto quanto segue: “In via principale a. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta degli atti e dei provvedimenti dell'Ente odiernamente convenuto b. accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente alla previdenza/ammortizzatore sociale odiernamente rivendicato (trattamento di malattia), oggetto del presente atto introduttivo e per tutto l'intero periodo per cui è causa o per il diverso periodo ritenuto di giustizia e conseguentemente c. condannare parte convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore a erogare al ricorrente, la previdenza
/ammortizzatore sociale per i titoli indicati nel presente ricorso per il periodo indicato in ricorso
o per il diverso periodo ritenuto di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori intestatari. In via subordinata a. accertare e dichiarare che tra il ricorrente e le parti convenute – accertando la decorrenza dei distinti periodi di lavoro – è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza, condizioni, mansioni e conseguentemente b. condannare le convenute – previo rilascio di conteggio alle decorrenze accertate – al pagamento delle differenze retributive che emergeranno. Salvo miglior calcolo ed eventuale
CTU per la determinazione delle somme dovute. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. La difesa della parte resistente ha rilevato che è determinante nella fattispecie in oggetto l'indirizzo comunicato, come dichiarato dal lavoratore nel certificato di malattia, e che tale indirizzo ben potrebbe non coincidere con la residenza. Per sarebbe da privilegiare CP_1 la “certezza nella gestione delle visite fiscali” sulla quale non può argomentarsi alcun fraintendimento del lavoratore.
pagina 2 di 5 3. Fallito il tentativo di conciliazione, non necessitando attività istruttorie, la causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
In diritto
L'oggetto del contendere è la verifica circa la legittimità del provvedimento di diniego dell'indennità di malattia stante l'irreperibilità alla visita medica di controllo del lavoratore.
Nello specifico, va premesso che:
- in data 22.09.2023 il ricorrente ha cambiato la propria residenza da via Unità d'Italia 37/D,
21057 Olgiate Olona (VA) a via Lombardia 104, 21057 Olgiate Olona (VA), (doc. 2 ricorrente);
- in data 27.12.2023 il medico incaricato al controllo sulla reperibilità del lavoratore ha proceduto ad effettuare tale verifica presso il primo (e precedente) indirizzo di residenza;
- in data 24.01.2024 il ricorrente è stato contattato dal proprio datore di lavoro che gli ha comunicato di aver ricevuto da un provvedimento in cui veniva segnalato che il giorno CP_1
27.12.2023 il medico incaricato del controllo si era recato presso l'indirizzo di via Unità d'Italia
37/D, Olgiate Olona (cioè, il suo vecchio indirizzo di residenza – doc. 9 ricorrente).
- in data 16.03.2024 il ricorrente ha proposto ricorso in via amministrativa avverso il predetto provvedimento (doc. 10 ricorrente);
- in data 17.04.2024 il Comitato Previdenziale ha rigettato il ricorso amministrativo con delibera n. 246041 (doc. 4 ricorrente);
- in data 25.04.2024 il ricorrente ha chiesto al proprio medico curante la copia del certificato di malattia ed ha constatato che sullo stesso era ancora indicato il precedente indirizzo di residenza (doc. 8 ricorrente).
Va precisato che si tratta di un certificato telematico e che la copia cartacea è stata recuperata successivamente dal ricorrente stante la necessità di impugnare il diniego da parte di . Solo in occasione di detto adempimento, il ricorrente ha potuto constatare CP_1
l'errore nella redazione dello stesso.
Il ricorrente ha dedotto e documentato che la banca dati di aveva acquisito l'indirizzo CP_1
della nuova residenza del ricorrente dal 22.09.2023 (doc. 5 ricorrente) e che la banca dati di
ASST (da cui afferma di attingere gli indirizzi dei dipendenti malati) era aggiornata dal CP_1
05.10.2023 (doc. 11 ricorrente).
Le ragioni di rigetto addotte dal Comitato Provinciale al ricorso amministrativo proposto dal ricorrente si fondano sulla circostanza che il medico incaricato del controllo si era recato pagina 3 di 5 presso il precedente indirizzo di residenza del ricorrente poiché così era indicato nel certificato di malattia e che la compilazione del certificato è compiuta sulla scorta dei dati forniti “dal software in dotazione dei medici di base prelevati dall'archivio ASST e non dal data-base che, infatti, risulta aggiornato” (doc. 9 ricorrente). CP_1
Va osservato che è stato documentato in atti dal ricorrente che il data base di ASST era in realtà aggiornato sin dal 05.10.2023 (doc. 11). Tale circostanza è stata confermata dall'Ufficio
ASST del Comune di Olgiate Olona, che con pec del 13.05.2024 ha comunicato che
“l'aggiornamento dell'indirizzo nell'anagrafe sanitaria di questa azienda è stato effettuato il giorno 05.10.2023”, dunque con decorrenza antecedente:
1. alla visita di accertamento del medico (doc. 10 ricorrente);
2. al periodo di malattia del ricorrente (decorrente dal 09.10.2023 al 07.01.2024) e persino 3. all'intervento chirurgico (subito da ricorrente in data 06.10.2023).
In ogni caso, il certificato medico di malattia è datato 09.10.2023, dunque è stato formato successivamente al 05.10.2023 e avrebbe dovuto recepire l'indirizzo dall'archivio ASST aggiornato.
Il certificato di malattia poteva dunque - in astratto - essere compilato dal medico di base correttamente con indicazione del nuovo indirizzo di residenza del ricorrente. Per tale ragione, non si può ritenere legittimo l'operato dell'Ente che ha disposto il disconoscimento dell'indennità di malattia in quanto se un errore di aggiornamento dei sistemi o degli strumenti informatici vi è stato - da chiunque sia stato commesso - non può ricadere in capo al lavoratore. Il ricorrente, si ritiene in assoluta buona fede, non si è accorto che sui certificati di malattia era indicato il vecchio indirizzo in quanto - essendo allettato e convalescente dopo un importante intervento chirurgico, come documentato agli atti - non è stato in possesso dei predetti certificati (che venivano notificati telematicamente dal medico curante) ma unicamente del numero di protocollo che ha sempre comunicato al proprio datore di lavoro.
La parte resistente sostiene che la normativa in essere è volta a garantire l'operatività di un sistema di controlli medico fiscali al fine della corretta applicazione della disciplina dispensante copiosi oneri pubblici. A tal fine, sancisce a carico del lavoratore ammalato l'onere di rimanere, per il tempo della malattia, al proprio domicilio e, prima ancora, la ripetibilità presso il domicilio che deve essere identificato nella certificazione di malattia (è infatti prevista una sezione riservata al lavoratore ove questi deve indicare per ogni certificato l'indirizzo di reperibilità durante la malattia, sempre che diverso dalla residenza). Principio ispiratore della normativa in oggetto, come concorda la giurisprudenza in materia, è
l'individuazione in capo al lavoratore ammalato di un obbligo di collaborazione. pagina 4 di 5 Va detto però che anche le circolari a riguardo depongono nel senso che non possa CP_1 trovare applicazione la sanzione oggetto d'esame qualora fosse a conoscenza, o CP_1
comunque, fosse in grado di reperire i dati attingendo dai propri archivi, che come più volte ribadito dalla resistente risultano “regolarmente aggiornati”. In caso di dichiarazione di esito
“sconosciuto/irreperibile” (come nel caso di specie) alla visita di controllo da parte del medico, la stessa deve essere sottoposta ad istruttoria amministrativa di conferma degli effetti dell'esito in essa riportato a cura dell'operatore dell'Unità organizzativa afferente al “Controllo prestazioni”, ciò anche in considerazione delle pesanti conseguenze che in tal esito comporterebbe per il lavoratore, ossia la perdita del diritto alla prestazione di malattia.
Peraltro, il ricorrente non è mai stato posto nelle condizioni di poter comunicare il corretto indirizzo di residenza, posto che non gli è mai stata notificata la lettera di del CP_1
29.12.2023 ed è venuto a conoscenza della situazione in essere per tramite del suo datore di lavoro. Si ritiene dunque che l'errore che ha ingenerato la fattispecie di causa non sia imputabile al ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con declaratoria della legittimità del periodo di congedo di malattia dal 09.10.2023 al 07.01.2024 in capo al ricorrente, con condanna dell' resistente alla erogazione della relativa previdenza, con rivalutazione monetaria ed CP_2
interessi legali dal dovuto al saldo.
CP_ In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3000,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la legittimità del periodo di congedo di malattia dal 09.10.2023 al 07.01.2024 in capo al ricorrente e, conseguentemente, condanna l resistente alla erogazione della CP_2
relativa previdenza, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 28 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Lucio Alfonso Parte_1 C.F._1
Liguori, Linda Maria Chironi, Celeste Collovati, elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi in Milano (MI), Piazzetta Guastalla, n. 15, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Nadia Perego, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in data 22.03.2024, Rep. n. 37875 Racc. n. 7313, elettivamente
[...]
domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta,
n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: malattia
FATTO E DIRITTO
In fatto
Con ricorso telematico ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 24.07.2024, il Sig. ha contestato il provvedimento di diniego dell'indennità di malattia stante Parte_1
l'irreperibilità alla visita medica di controllo del 27.12.2023 sul presupposto che l fosse a CP_1
conoscenza del cambio di residenza effettuato dal ricorrente prima della visita da parte del medico incaricato. Ciò sulla scorta del fatto che il medico incaricato non ha controllato i dati pagina 1 di 5 presenti nelle banche dati dell e dell'ASST - che risultavano essere stati CP_1
tempestivamente aggiornati - ma solo le indicazioni contenute nei certificati redatti dal medico curante del ricorrente che indicavano un indirizzo di residenza errato (ossia quello che il ricorrente aveva prima del cambio effettuato in data 22.09.2023). Il ricorrente rileva di essere stato in buona fede non essendo a lui imputabile l'errore relativo all'omessa verifica dell'indirizzo errato apposto sul certificato medico e del quale non si era potuto avvedere trattandosi di certificati inviati telematicamente dal medico curante.
Sulla base di queste premesse il ricorrente ha chiesto quanto segue: “In via principale a. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta degli atti e dei provvedimenti dell'Ente odiernamente convenuto b. accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente alla previdenza/ammortizzatore sociale odiernamente rivendicato (trattamento di malattia), oggetto del presente atto introduttivo e per tutto l'intero periodo per cui è causa o per il diverso periodo ritenuto di giustizia e conseguentemente c. condannare parte convenuta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore a erogare al ricorrente, la previdenza
/ammortizzatore sociale per i titoli indicati nel presente ricorso per il periodo indicato in ricorso
o per il diverso periodo ritenuto di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori intestatari. In via subordinata a. accertare e dichiarare che tra il ricorrente e le parti convenute – accertando la decorrenza dei distinti periodi di lavoro – è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza, condizioni, mansioni e conseguentemente b. condannare le convenute – previo rilascio di conteggio alle decorrenze accertate – al pagamento delle differenze retributive che emergeranno. Salvo miglior calcolo ed eventuale
CTU per la determinazione delle somme dovute. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. La difesa della parte resistente ha rilevato che è determinante nella fattispecie in oggetto l'indirizzo comunicato, come dichiarato dal lavoratore nel certificato di malattia, e che tale indirizzo ben potrebbe non coincidere con la residenza. Per sarebbe da privilegiare CP_1 la “certezza nella gestione delle visite fiscali” sulla quale non può argomentarsi alcun fraintendimento del lavoratore.
pagina 2 di 5 3. Fallito il tentativo di conciliazione, non necessitando attività istruttorie, la causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
In diritto
L'oggetto del contendere è la verifica circa la legittimità del provvedimento di diniego dell'indennità di malattia stante l'irreperibilità alla visita medica di controllo del lavoratore.
Nello specifico, va premesso che:
- in data 22.09.2023 il ricorrente ha cambiato la propria residenza da via Unità d'Italia 37/D,
21057 Olgiate Olona (VA) a via Lombardia 104, 21057 Olgiate Olona (VA), (doc. 2 ricorrente);
- in data 27.12.2023 il medico incaricato al controllo sulla reperibilità del lavoratore ha proceduto ad effettuare tale verifica presso il primo (e precedente) indirizzo di residenza;
- in data 24.01.2024 il ricorrente è stato contattato dal proprio datore di lavoro che gli ha comunicato di aver ricevuto da un provvedimento in cui veniva segnalato che il giorno CP_1
27.12.2023 il medico incaricato del controllo si era recato presso l'indirizzo di via Unità d'Italia
37/D, Olgiate Olona (cioè, il suo vecchio indirizzo di residenza – doc. 9 ricorrente).
- in data 16.03.2024 il ricorrente ha proposto ricorso in via amministrativa avverso il predetto provvedimento (doc. 10 ricorrente);
- in data 17.04.2024 il Comitato Previdenziale ha rigettato il ricorso amministrativo con delibera n. 246041 (doc. 4 ricorrente);
- in data 25.04.2024 il ricorrente ha chiesto al proprio medico curante la copia del certificato di malattia ed ha constatato che sullo stesso era ancora indicato il precedente indirizzo di residenza (doc. 8 ricorrente).
Va precisato che si tratta di un certificato telematico e che la copia cartacea è stata recuperata successivamente dal ricorrente stante la necessità di impugnare il diniego da parte di . Solo in occasione di detto adempimento, il ricorrente ha potuto constatare CP_1
l'errore nella redazione dello stesso.
Il ricorrente ha dedotto e documentato che la banca dati di aveva acquisito l'indirizzo CP_1
della nuova residenza del ricorrente dal 22.09.2023 (doc. 5 ricorrente) e che la banca dati di
ASST (da cui afferma di attingere gli indirizzi dei dipendenti malati) era aggiornata dal CP_1
05.10.2023 (doc. 11 ricorrente).
Le ragioni di rigetto addotte dal Comitato Provinciale al ricorso amministrativo proposto dal ricorrente si fondano sulla circostanza che il medico incaricato del controllo si era recato pagina 3 di 5 presso il precedente indirizzo di residenza del ricorrente poiché così era indicato nel certificato di malattia e che la compilazione del certificato è compiuta sulla scorta dei dati forniti “dal software in dotazione dei medici di base prelevati dall'archivio ASST e non dal data-base che, infatti, risulta aggiornato” (doc. 9 ricorrente). CP_1
Va osservato che è stato documentato in atti dal ricorrente che il data base di ASST era in realtà aggiornato sin dal 05.10.2023 (doc. 11). Tale circostanza è stata confermata dall'Ufficio
ASST del Comune di Olgiate Olona, che con pec del 13.05.2024 ha comunicato che
“l'aggiornamento dell'indirizzo nell'anagrafe sanitaria di questa azienda è stato effettuato il giorno 05.10.2023”, dunque con decorrenza antecedente:
1. alla visita di accertamento del medico (doc. 10 ricorrente);
2. al periodo di malattia del ricorrente (decorrente dal 09.10.2023 al 07.01.2024) e persino 3. all'intervento chirurgico (subito da ricorrente in data 06.10.2023).
In ogni caso, il certificato medico di malattia è datato 09.10.2023, dunque è stato formato successivamente al 05.10.2023 e avrebbe dovuto recepire l'indirizzo dall'archivio ASST aggiornato.
Il certificato di malattia poteva dunque - in astratto - essere compilato dal medico di base correttamente con indicazione del nuovo indirizzo di residenza del ricorrente. Per tale ragione, non si può ritenere legittimo l'operato dell'Ente che ha disposto il disconoscimento dell'indennità di malattia in quanto se un errore di aggiornamento dei sistemi o degli strumenti informatici vi è stato - da chiunque sia stato commesso - non può ricadere in capo al lavoratore. Il ricorrente, si ritiene in assoluta buona fede, non si è accorto che sui certificati di malattia era indicato il vecchio indirizzo in quanto - essendo allettato e convalescente dopo un importante intervento chirurgico, come documentato agli atti - non è stato in possesso dei predetti certificati (che venivano notificati telematicamente dal medico curante) ma unicamente del numero di protocollo che ha sempre comunicato al proprio datore di lavoro.
La parte resistente sostiene che la normativa in essere è volta a garantire l'operatività di un sistema di controlli medico fiscali al fine della corretta applicazione della disciplina dispensante copiosi oneri pubblici. A tal fine, sancisce a carico del lavoratore ammalato l'onere di rimanere, per il tempo della malattia, al proprio domicilio e, prima ancora, la ripetibilità presso il domicilio che deve essere identificato nella certificazione di malattia (è infatti prevista una sezione riservata al lavoratore ove questi deve indicare per ogni certificato l'indirizzo di reperibilità durante la malattia, sempre che diverso dalla residenza). Principio ispiratore della normativa in oggetto, come concorda la giurisprudenza in materia, è
l'individuazione in capo al lavoratore ammalato di un obbligo di collaborazione. pagina 4 di 5 Va detto però che anche le circolari a riguardo depongono nel senso che non possa CP_1 trovare applicazione la sanzione oggetto d'esame qualora fosse a conoscenza, o CP_1
comunque, fosse in grado di reperire i dati attingendo dai propri archivi, che come più volte ribadito dalla resistente risultano “regolarmente aggiornati”. In caso di dichiarazione di esito
“sconosciuto/irreperibile” (come nel caso di specie) alla visita di controllo da parte del medico, la stessa deve essere sottoposta ad istruttoria amministrativa di conferma degli effetti dell'esito in essa riportato a cura dell'operatore dell'Unità organizzativa afferente al “Controllo prestazioni”, ciò anche in considerazione delle pesanti conseguenze che in tal esito comporterebbe per il lavoratore, ossia la perdita del diritto alla prestazione di malattia.
Peraltro, il ricorrente non è mai stato posto nelle condizioni di poter comunicare il corretto indirizzo di residenza, posto che non gli è mai stata notificata la lettera di del CP_1
29.12.2023 ed è venuto a conoscenza della situazione in essere per tramite del suo datore di lavoro. Si ritiene dunque che l'errore che ha ingenerato la fattispecie di causa non sia imputabile al ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con declaratoria della legittimità del periodo di congedo di malattia dal 09.10.2023 al 07.01.2024 in capo al ricorrente, con condanna dell' resistente alla erogazione della relativa previdenza, con rivalutazione monetaria ed CP_2
interessi legali dal dovuto al saldo.
CP_ In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3000,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la legittimità del periodo di congedo di malattia dal 09.10.2023 al 07.01.2024 in capo al ricorrente e, conseguentemente, condanna l resistente alla erogazione della CP_2
relativa previdenza, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 28 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele pagina 5 di 5