Ordinanza cautelare 27 aprile 2022
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01645/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Puorto in Napoli, via San Severino;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Questura di Caserta, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot.-OMISSIS-, notificato il successivo 21, col quale l’UTG-Prefettura di Caserta ha negato il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo 2 marzo, col quale la Prefettura di Caserta ha posto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti,
- degli ulteriori ed eventuali atti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Caserta e dell’UTG - Prefettura di Caserta;
Vista l’ordinanza cautelare n. 855 del 27 aprile 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con nota prot. cat. -OMISSIS-notificata il successivo 28, la Questura di Caserta comunicava al ricorrente, -OMISSIS-, il preavviso di rigetto della sua richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia. In esito all'istruttoria effettuata dal Commissariato di Sessa Aurunca risultavano a carico del ricorrente quattro procedimenti penali di cui uno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino e tre presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Avverso la nota in parola, con atto del 16 ottobre 2021, trasmesso a mezzo PEC il 21 successivo, il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Caserta, deducendo, in sintesi, che le segnalate contestazioni di rilievo penale non si erano risolte in un giudicato di condanna con valutazione nel merito dei fatti a lui imputati. Pertanto, in assenza di un accertamento giudiziale, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere all’esame nel merito di tali fatti, esame che, nel caso di specie, sarebbe stato del tutto omesso.
Con nota prot. -OMISSIS-, notificato il successivo 20, la Prefettura di Caserta comunicava l’avvio del procedimento per emanare il decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti.
Con memoria difensiva, depositata, a mezzo PEC, in data 4 novembre 2021, il ricorrente sollecitava l’archiviazione del procedimento, deducendo che l’Autorità di Pubblica Sicurezza non aveva circostanziato la sua presunta inaffidabilità in merito alla detenzione delle armi e/o al non corretto uso delle stesse.
Con decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato il 2 marzo 2022, la Prefettura di Caserta ha disposto il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti.
2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 15 marzo 2022 e depositato il successivo 26, -OMISSIS- ha impugnato il predetto decreto.
Con unica articolata censura, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 L. 241/1990 per carenza di motivazione e dei presupposti; la violazione degli artt. 39 e 43 TULPS, anche in relazione all’art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed irragionevolezza manifesta.
La Questura e la Prefettura di Caserta si sono costituite in giudizio con atto depositato il 29 marzo 2022. Con memoria depositata il successivo 30, ha argomentato per l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza del 15 maggio 2025, fissata nell’ambito del programma per lo smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa. A conclusione dell’udienza, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
3.- Il ricorso è infondato.
In materia di licenza per detenzione e porto d’armi, il legislatore affida alle amministrazioni di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in merito alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta nel suo complesso e all'affidamento che il soggetto richiedente può fornire.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l'autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni ed in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”. Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti”.
Proprio in ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi, con la sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, ha precisato che “deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi”.
Nel riprendere i principi espressi dalla Corte Costituzionale, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 2024, n. 7545; id., 25 marzo 2019, n. 1972; 7 giugno 2018, n. 3435).
Il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto richiedente basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l'Amministrazione compie nell'adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, in assenza di un diritto assoluto al porto d'armi, nel bilanciamento comparativo tra gli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell'arma per attività di diporto o sportiva.
L'apprezzamento discrezionale rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira ad ottenere il porto d'armi. A tal fine, l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica, circa il pericolo di abuso delle armi, desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi.
È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
Questa esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell'art. 39 R.D. n. 773 del 1931 laddove, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Delineata in questi termini la natura altamente discrezionale del provvedimento impugnato, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell'intensità del sindacato giurisdizionale.
Dal tradizionale approccio del giudizio amministrativo, teso ad escludere ogni forma di verifica sull’attività discrezionale, si è passati al riconoscimento della piena cognizione dei fatti oggetto dell'indagine e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall'Autorità amministrativa, col solo limite del merito, ambito precluso al giudice, e comunque del sindacato non sostitutivo. Solo in questo modo, infatti, si garantisce il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, imposto dall'art. 113 Cost.
Consegue che la natura del provvedimento in esame non esclude né può legittimare un indebolimento del sindacato giurisdizionale. Al contrario, quanto più si estende la discrezionalità dell'Autorità amministrativa, tanto più è necessario un sindacato penetrante da parte del giudice amministrativo volto ad evitare che la discrezionalità conduca ad un esercizio arbitrario della funzione amministrativa.
Nello specifico settore delle armi, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione amministrativa in ordine all'esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso, di modo che il sindacato sull'esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l'esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva - e non sanzionatoria - della misura in esame.
In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull'esercizio del potere amministrativo che, prendendo le mosse da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2022, n. 11071).
È opportuno rilevare che il principio di proporzionalità - compreso tra i principi di diritto europeo, ma già insito nella Costituzione, quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost. - si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l'unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalità in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato.
Il principio di ragionevolezza postula, invece, una coerenza tra la valutazione compiuta dall'Amministrazione e la decisione assunta.
4.- Alla luce di quanto esposto e dei fatti riportati nel provvedimento impugnato ritiene il Collegio che la prognosi compiuta dall'Amministrazione resista al vaglio di questo giudice.
Nella fattispecie in esame, la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l'uso corretto delle armi e il divieto di detenzione delle stesse è stata legittimamente ancorata ad episodi che giustificano la prognosi di possibile abuso dell'arma.
A carico del ricorrente risultano quattro procedimenti penali, tutti definiti con sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati a seguito di remissione di querela. I reati consistevano in minaccia, lesioni personali aggravate, diffamazione. A carico del ricorrente si rilevavano altresì altre condotte rivelatrici di un’indole comunque aggressiva ed incline ad atti di violenza.
A fronte degli episodi imputabili al ricorrente, indipendentemente dagli esiti dei procedimenti penali, la Prefettura e la Questura di Caserta hanno ritenuto che lo stesso fosse privo del requisito della buona condotta e, pertanto, non affidabile nel garantire il corretto uso delle armi.
Alla luce dei principi che governano la licenza di detenzione e porto d'armi, come sopra descritti, il Collegio ritiene non illogica né irragionevole la conclusione alla quale sono pervenute le autorità di polizia.
5.- Per quanto sopra il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.