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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 232 / 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. Giulio Guarnieri ricorrente in riassunzione contro
_1 avv. Alfredo Malfatti resistente in riassunzione
CP_2 avv. Ivan Marchetto resistente in riassunzione
Co
[...]
società cancellate CO
avente ad oggetto l'appello: giudizio di rinvio in esito all'ordinanza n. 3235/2024 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 9 gennaio / 5 febbraio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 8 aprile 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 16 Il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 245/2018 del 12 aprile 2018, aveva respinto il ricorso proposto dalla lavoratrice nei confronti delle società , e Pt_1 _1 CO
, così motivando: CO
* la società è proprietaria dell'azienda relativa al locale “Pontile Cafè” _1
* era stata dipendente della società , la quale aveva gestito il locale “Pontile Pt_1 CO
Cafè” sulla base del contratto di affitto di azienda con la proprietaria _1
* era stata licenziata con lettera del 10 febbraio 2014 dalla datrice , ed aveva Pt_1 CO impugnato il licenziamento in quanto nullo per violazione dell'art. 2112 cc poiché nei giorni precedenti il suo rapporto di lavoro si era già trasferito dall'affittuaria alla affittante CO _1
, in base alla continuità giuridica imposta dallo stesso art. 2112 cc di riflesso al fatto che l'affittuaria
[...] aveva retrocesso l'azienda alla proprietaria affittante
* tuttavia, era decaduta dall'impugnazione dello stesso licenziamento, poiché per legge il relativo Pt_1 termine perentorio si applicava a qualsiasi atto risolutivo intimato per iscritto, a prescindere dal fatto che nel caso in esame il vizio da impugnare fosse la violazione della regola legale che imponeva la continuità del rapporto ai sensi dell'art. 2112 cc anche in caso di retrocessione dell'azienda
* l'ulteriore domanda di condanna al pagamento delle differenze di retribuzione (a titolo di lavoro supplementare, straordinario, mancato godimento di riposi, festività e ferie) per mancata prova dei relativi fatti costitutivi
* la ricorrente era quindi condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 3.500,00 oltre accessori, nei confronti di ciascuna delle società resistenti.
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 754/2019 del 17 aprile 2020, aveva accolto in parte l'impugnazione di e, di conseguenza, aveva: Pt_1
-condannato la datrice al pagamento delle differenze di retribuzione per €. 47.250,77 CO
-confermato la sentenza quanto alla decadenza dall'impugnazione del licenziamento.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3235/2024 del 9 gennaio / 5 febbraio 2024, sul ricorso di Pt_1 aveva così deciso:
I° motivo) era fondato il motivo che contestava l'applicazione della decadenza all'impugnazione del licenziamento intimato dalla datrice affittuaria ( ) nel momento in cui l'azienda affittata CO era già stata retrocessa alla proprietaria affittante ( ); infatti, la lavoratrice aveva _1 fatto valere l'inesistenza del licenziamento successivo a quando il rapporto si era già trasferito per legge dall'affittuaria (che aveva retrocesso l'azienda) all'affittante (che l'aveva ricevuta in retrocessione); si trattava di vicenda che non richiedeva di essere impugnata in alcun termine di decadenza;
in proposito, era errata la motivazione di appello, secondo la quale non era necessario stabilire in fatto quando sarebbe stato realmente pagina 2 di 16 intimato il licenziamento rispetto alla data di retrocessione di azienda;
invece, tale questione temporale era dirimente, poiché la decadenza si riferiva ai casi di vera e propria impugnazione della cessione, oppure di impugnazione del licenziamento intimato a prescindere dalla cessione, sia prima che dopo quest'ultima; invece, la decadenza non si applicava quando (come nel caso in esame) il lavoratore chiede l'applicazione diretta dell'art. 2112 cc, sul presupposto della continuità del rapporto che aveva seguito le sorti della cessione di azienda, ovvero l'inesistenza del licenziamento intimato in violazione dello stesso art. 2112 cc
II° motivo) era assorbito il motivo che censurava il fatto che l'appello avesse limitato la responsabilità per le differenze di retribuzione maturate prima della cessione a carico della sola datrice , e non CO anche delle ulteriori società alle quali in seguito l'azienda era transitata ai sensi dell'art. 2112 cc (
[...]
e ); di riflesso all'accoglimento del I° motivo, era errata la motivazione CP_1 CO
d'appello che aveva escluso la responsabilità delle società cessionarie assumendo che ormai il rapporto si sarebbe definitivamente risolto sempre perché il licenziamento che non era stato impugnato nel termine di decadenza.
In conclusione, la sentenza di appello era stata cassata con rinvio a questa Corte per proseguire il giudizio di merito, dovendosi anzitutto accertare in fatto se la retrocessione dell'azienda fra l'affittuaria e l'affittante avesse preceduto, o meno, il licenziamento (motivo 1), e quindi decidere la sorte della domanda relativa alla differenze di retribuzione (motivo 2).
Svolgimento del giudizio di rinvio
La ricorrente aveva riassunto il giudizio nei confronti della società , Pt_1 _1 nonché, per la prima volta, aveva convenuto anche , affermando che: CP_2
- era documentato che nel febbraio 2014 la retrocessione dell'azienda era avvenuta prima del licenziamento;
infatti, la retrocessione era datata 6 febbraio, mentre il licenziamento, pur datato 10 febbraio, era stato ricevuto dalla lavoratrice il 15 febbraio
- in tal senso, era decisivo il < verbale di riconsegna di ramo di azienda > (doc. 5 ric. 1°) nel quale, alla presenza del Presidente del CdA di e del Presidente del CdA di CO _1
, si dava atto che il 6 febbraio il contratto di affitto si era risolto di diritto, con conseguente retrocessione
[...] dell'azienda
- subito dopo, il 14 marzo 2014, la proprietaria aveva affittato nuovamente la _1 medesima azienda a , e quindi nel novembre 2019 a CO CP_2
- era addirittura pacifico che nel febbraio 2014 la retrocessione fosse stata anteriore al licenziamento, poiché nei precedenti giudizi di merito le società convenute non lo avevano negato, bensì si erano difese sotto altri profili, con l'eccezione di decadenza e contestando la subordinazione di per la relazione sentimentale con un Pt_1 socio della datrice CO
pagina 3 di 16 - invece, la contestazione circa la mancanza di data certa dell'atto del 6 febbraio (decisiva nel presente giudizio di rinvio) era stata sollevata solo in appello, nella comparsa di costituzione di _1
- nel merito, non si poteva dire che l'atto del 6 febbraio mancasse di data certa per non essere stato registrato né oggetto di sottoscrizioni autentiche;
infatti, in primo grado la sottoscrizione delle due società non era mai stata disconosciuta né contestata dalle stesse contraenti, e quindi le rispettive sottoscrizioni non potevano più essere messe in discussione ai sensi dell'art. 215 n. 2 cpc
- l'art. 2704 cc regolava la situazione in cui le parti di un atto lo opponevano ai terzi in mancanza di registrazione;
ma tale norma non si poteva applicare al caso in esame, nel quale invece era la lavoratrice quale terzo che si avvaleva del medesimo atto, ed in particolare della data che le due società contraenti vi avevano apposta
- nemmeno era applicabile l'art. 2556 cc sui requisiti formali degli atti relativi al godimento dell'azienda; in particolare, il comma 1 riguardava la forma scritta ad probationem, mentre nel caso in esame non vi sono dubbi che il verbale del 6 febbraio fosse stato scritto;
il comma 2 riguardava ulteriori requisiti di forma, inerenti non la validità in sé dell'atto, ma la cd pubblicità legale degli eventi nel registro delle imprese per la loro opponibilità ai terzi, requisiti che non potevano precludere ai terzi (la lavoratrice) di avvalersi del medesimo atto, a maggior ragione perché le relative sottoscrizioni erano state riconosciute in modo tacito ai sensi dell'art. 215 cpc
- poiché era certo che il rapporto fosse ancora in corso il 6 febbraio (per essere stato oggetto del successivo licenziamento datato 10 febbraio, e comunicato il 15), era inevitabile concludere che lo stesso licenziamento non lo aveva risolto, poiché nel frattempo il rapporto si era trasferito con i successivi trasferimenti di azienda, prima a , poi a _1 CO
- nel lungo arco di tempo di durata del giudizio, e erano state CO CO cancellate dal registro delle imprese ex art. 2495 cc, mentre la proprietaria aveva _1 ancora trasferito la medesima azienda a;
nel presente giudizio di rinvio quest'ultima era stata CP_2 chiamata ai sensi degli artt. 389 e 111 cpc, quale ultima subentrata nella titolarità della medesima azienda, e quindi destinataria delle domande della lavoratrice sia di ripristino sia di condanna le differenze di retribuzione
- di conseguenza, a carico di doveva essere pronunciata la condanna all'immediato ripristino del CP_2 rapporto mai validamente risolto, mentre a carico solidale delle altre società resistenti dovevano essere poste le differenze di retribuzione per €. 47.250,77 già accertate in via definitiva dalla Corte d'appello e non oggetto del giudizio di cassazione né quindi del presente rinvio
- infine, doveva essere pronunciata la condanna solidale anche al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite dal 10 febbraio 2014 (o, in via subordinata, delle retribuzioni maturate e non percepite dalla messa in mora del 13 novembre 2014), fino all'effettiva ricostituzione del rapporto, da accertare con CTU contabile da disporre in questo giudizio pagina 4 di 16 e non erano state chiamate in sede di rinvio perché nel frattempo CO CO cancellate ex art. 2495 cc
La si era costituita per resistere alla domanda della lavoratrice. _1
In rito, aveva chiesto di verificare la regolarità del contraddittorio con particolare riferimento alla necessità di notificare le parti personalmente, come imposto nel giudizio di rinvio, a fronte della condizione di avvenuta cancellazione delle società il PONTILE DEL LIDO e PONTILE WINE BAR.
Nel merito, aveva chiesto un nuovo accertamento in fatto quanto ai presupposti della domanda della lavoratrice, tutti contestati, con riferimento ai seguenti aspetti ancora controversi:
§ se l'azienda era stata retrocessa da a , se ciò era avvenuto il CO _1
6 febbraio 2014, e quando era invece stato intimato il licenziamento;
a tal fine, la data di risoluzione del contratto di affitto non era affatto pacifica, ed anzi si trattava del vero e proprio motivo per cui il presente giudizio era stato rinviato a questa Corte;
la stessa data di risoluzione nemmeno era certa, per essere inclusa in una scrittura privata che non era mai stata registrata, e di cui non erano state autenticate le sottoscrizioni (artt.
2704, 2556 cc); nemmeno nella visura camerale storica di compariva la data di _1 risoluzione del contratto di affitto con;
quindi, il verbale di riconsegna 6 febbraio non era CO un negozio traslativo definitivo, bensì interlocutorio, finalizzato alla riconsegna e custodia temporanea di tutti i beni strumentali che aveva acquistato in proprio, e che dovevano rimanere di sua CO proprietà, e dei quali aveva assunto solo provvisoriamente la custodia;
si sarebbe _1 trattato di una (singolare) vicenda di retrocessione a formazione progressiva, senza che il medesimo verbale del
6 febbraio avesse natura risolutiva del contratto di affitto, presupposto invece decisivo per l'accoglimento della domanda della lavoratrice;
nemmeno aveva rilievo la diffida ad adempiere del 7 gennaio ai sensi dell'art. 1454 cc, richiamata nel medesimo verbale del 6 febbraio, in assenza di accertamenti giudiziali dei presupposti necessari per la risoluzione definitiva ed automatica del contratto di affitto, mancando l'accettazione da parte dell'affittuaria , ed essendo peraltro ancora in corso il rapporto di affitto;
CO
§ se, a prescindere da ogni valutazione sul verbale del 6 febbraio, si potesse prospettare comunque una continuità aziendale nonostante che il locale “Pontile Cafè” fosse stato chiuso per diverse settimane, ben da prima dal licenziamento del 10/15 febbraio;
da un lato, il locale era inattivo già dall'inizio di gennaio, motivo per cui era stata licenziata in vista di tale interruzione definitiva dell'attività; dall'altro lato, la Pt_1 successiva cessione di azienda a era venuta soltanto il 14 marzo;
quindi, a fronte di una CO pacifica interruzione di due mesi e mezzo (inizio gennaio / metà marzo), era smentito il presupposto normativo della domanda della lavoratrice, ovvero che l'attività di impresa svolta con l'azienda affittata fosse proseguita, senza interruzione né mutamenti, fra una gestione e l'altra; non aveva alcun _1 dipendente dal momento che non aveva mai gestito l'azienda, limitandosi nel tempo ad affittarla a diverse pagina 5 di 16 società, peraltro non in modo continuativo;
infatti, la lavoratrice era stata assunta nell'ottobre 2009 dall'affittuaria la quale, nel momento in cui aveva risolto l'affitto retrocedendo l'azienda, CP_1 P_ non aveva trasferito alcun dipendente alla proprietaria , la quale a sua volta era _1 sempre rimasta estranea ai rapporti di lavoro, costituiti da altri ai soli fini dell'esercizio dell'attività aziendale
§ se si potesse parlare di giudicato quanto sul credito per differenze di retribuzione, nonostante che la sentenza della Corte d'Appello fosse stata cassata con rinvio a questo giudice, la cui decisione avrebbe pronunciato direttamente sulle domande delle parti, con estinzione integrale di ogni pronuncia precedente
§ se la pretesa solidarietà fra cedente e cessionario dell'affitto di azienda potesse riguardare anche crediti ulteriori a quelli maturati al momento del trasferimento della stessa azienda
§ se le pretese retribuzioni successive al licenziamento fossero dovute dalla data dell'atto risolutivo del febbraio
2014, ovvero dalla successiva della messa in mora del novembre 2014
§ se la lettera di messa in mora fosse efficace nei confronti di , e se tale efficacia _1 fosse limitata al periodo 6 febbraio / 14 marzo, o potesse riguardare anche il periodo successivo, nonostante la pacifica assenza di ogni prestazione della lavoratrice;
§ se si potesse ipotizzare una condanna al pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo successivo al licenziamento previa CTU, nonostante la mancata indicazione di tali importi, e senza che in via alternativa nemmeno fosse stata formulata una domanda di condanna generica
§ se dalle somme rivendicate per il periodo successivo al licenziamento, o alla messa in mora, avendo natura risarcitoria, dovesse essere detratto l'aliunde perceptum / percipiendum, in relazione al quale, in base al principio della vicinanza della prova, era la lavoratrice a dover fornire documentazione delle occupazioni e relativi redditi (dichiarazioni dei redditi, estratto conto previdenziale INPS ecc.).
La si era costituita, sviluppando difese analoghe a quelle di in ordine CP_2 _1 alla mancata dimostrazione della data di retrocessione dell'azienda precedente al licenziamento, alle quali aveva aggiunto nuovamente l'eccezione di decadenza per la mancata impugnazione del licenziamento. E, nel caso in cui invece tale decadenza fosse esclusa, aveva eccepito la illegittimità costituzionale della disciplina così interpretata sul presupposto che fosse incoerente negare la necessità di un'impugnazione a fronte di un licenziamento sicuramente intimato per scritto.
Inoltre, in rito, aveva eccepito la violazione dei propri diritti di difesa (art. 24 Cost.), per essere stata chiamata nel presente giudizio solo in fase di rinvio introdotto nel maggio 2024, per essere così stata privata del diritto di difendersi nei gradi precedenti, nonostante che l'affitto dell'azienda in proprio favore risalisse al novembre
2019.
Nel merito, aveva negato che le fosse applicabile l'art. 2112 cc poiché nel caso in esame la regola legale della continuità del rapporto doveva subire una doppia deroga derivante dalle seguenti circostanze: pagina 6 di 16 * da un lato, per mesi era mancata la continuità temporale, poiché l'attività aziendale era stata interrotta temporaneamente al momento della retrocessione fra e , CO _1 nonché fino alla successiva cessione a;
del resto, nel verbale di riconsegna si faceva CP_1 P_ riferimento alla necessità di definire rapporti obbligatori pendenti, che necessariamente includevano anche le vicende personali dei dipendenti di , estinti con la cessazione dell'attività aziendale di CO quest'ultima per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
* da un altro lato, la continuità giuridica del rapporto richiedeva che le parti dell'affitto utilizzassero i beni in funzione dell'attività a cui erano strumentali, ovvero che l'organizzazione aziendale fosse rimasta immutata per lo svolgimento della medesima impresa;
in proposito, lavoratrice non aveva assolto l'onere di provare che, nei successivi passaggi aziendali, fosse stata conservata immutata l'organizzazione dei beni ogni volta trasferiti, non potendosi escludere che la cessione avesse riguardato solo una parte dei beni strumentali, ed essendo peraltro certo che la medesima cessione non aveva mai coinvolto il personale.
E ancora, aveva eccepito che dal preteso risarcimento del danno successivo al licenziamento doveva essere detratto l'aliunde perceptum / percipiendum.
Infine, nei rapporti interni con , aveva svolto domanda di manleva _1 CP_2 avvalendosi della relativa clausola del contratto di affitto di azienda 8 novembre 2019 fra le stesse parti (doc. 1
), nel quale era previsto che tutte le obbligazioni maturate fino a tale data sarebbero rimaste a carico CP_2 dell'affittante , la quale si impegnava a tenere indenne l'affittuaria di _1 CP_2 ogni responsabilità per vicende relative all'azienda anteriori all'affitto, con il quale non si sarebbero trasferite all'affittuaria obbligazioni già sorte a carico dell'affittante.
Alla presente decisione, sulla base degli atti e dei documenti, si giungeva all'esito di note autorizzate, depositate dalla ricorrente nel febbraio 2025, e dalle resistenti e nel Pt_1 _1 CP_2 marzo 2025.
Decisione del giudizio di rinvio
Il Collegio, quale giudice di merito in sede di rinvio, all'esito dell'accertamento imposto dall'ordinanza rescindente è giunto alle seguenti conclusioni:
* di seguito all'accoglimento del I° motivo di legittimità, ha accertato in fatto che la data di retrocessione di azienda era anteriore a quella di intimazione del licenziamento, questione dirimente poiché la decadenza eccepita dalla datrice (affittuaria), ed accolta in sede di appello, non si applica quando il CO lavoratore invoca direttamente l'inesistenza del licenziamento intimato in violazione dello stesso art. 2112 cc sul presupposto che il rapporto sarebbe invece già proseguito con altro soggetto per effetto della precedente retrocessione dell'azienda alla proprietaria (affittante) _1
pagina 7 di 16 * così confermata l'inesistenza del licenziamento, ha accertato di conseguenza che il rapporto di lavoro, ancora in corso perché mai validamente risolto, nel tempo aveva seguito le sorti della azienda, ripetutamente retrocessa e affittata, attualmente da parte di che proseguiva nella gestione dell'impresa “Pontile Cafè” CP_2
* di seguito all'assorbimento del II° motivo di legittimità, ha stabilito che le differenze di retribuzione del periodo precedente al licenziamento (ormai accertate in modo definitivo), vanno riferite alla responsabilità solidale delle ulteriori società cessionarie dell'azienda ( , unica non cancellata ex art. 2495 cc), nei CP_2 confronti delle quali va ugualmente applicato l'art. 2112 cc
* analogamente, ha stabilito che la medesima sorte seguono le retribuzioni del periodo successivo al licenziamento (da accertare in separato giudizio, previa detrazione dell'aliunde perceptum).
In sostanza, appurato che la retrocessione dell'azienda fra la affittuaria ( ) e l'affittante CO
( ) aveva preceduto il licenziamento, e che in seguito il rapporto ancora CP_1 CP_1 giuridicamente in essere aveva seguito le ulteriori cessioni aziendali, con nuovo affitto prima a P_
e poi a , ne discende necessariamente anche la responsabilità solidale per le stesse
[...] CP_2 differenze di retribuzione a carico delle affittuarie nel frattempo non cancellate ex art. 2495 cc (ovvero della sola ). CP_2
All'ud. 14.1.25 aveva prodotto un estratto del registro delle imprese relativo alla società Pt_1 P_
, protocollo n. 5991 / 2014 del 7 marzo 2014 (già richiamato a pag. 7 doc. 12 ric. 1°), nel quale era
[...] indicato che il verbale del 6 febbraio 2014, allegato alla stessa registrazione, era stato recepito come data di cessazione dell'attività di impresa della medesima società quale affittuaria dell'azienda della CP_1
, con la medesima decorrenza del 6 febbraio.
[...]
aveva replicato che il documento era tardivo, e che comunque lo stesso dato della _1 decorrenza sarebbe smentito dal fatto che nella visura camerale della stessa _1
l'avvenuta retrocessione dell'azienda affittata a non era indicata con alcuna data. CO
Il Collegio ritiene invece che quest'ultimo documento sia ammissibile, in quanto avvalora ancora una volta un risultato già emerso in modo pieno.
La questione relativa alla data di retrocessione va decisa nel presente giudizio perché in sé ancora controversa, e non pacifica, come stabilito dall'ordinanza rescindente. Nel merito, il Collegio concorda con la difesa di nel senso che è certo che tale data coincida con quella del < verbale di riconsegna di ramo di azienda Pt_1
- del 6 febbraio 2014 (doc. 5 ric. 1°). Di conseguenza, va accolta la domanda della lavoratrice nel senso che – prima del licenziamento - il rapporto si era già trasferito per la retrocessione dell'azienda affittata da P_
a , e quindi in seguito, per ulteriore affitto della stessa azienda, si era di
[...] _1 nuovo trasferito a nel marzo 2014, e a nel novembre 2019. CO CP_2
pagina 8 di 16 Infatti, il < verbale di riconsegna di ramo di azienda > conteneva un accordo compiuto con effetto immediato fra affittante e affittuaria, e non invece, come sostenuto dalle società resistenti, una fattispecie a formazione progressiva che si sarebbe conclusa solo in seguito. In particolare (punto 1, pag. 2 atto), era stabilito in modo espresso che l'affittuaria riconsegnava il ramo di azienda oggetto del contratto di affitto all'affittante, la quale poteva servirsi in proprio dei beni aziendali retrocessi o anche concederli a terzi, essendosi già verificata la risoluzione di diritto del contratto. L'unica questione ancora aperta fra le parti (punti 2, 3 e 4, pag. 2/3 atto) rimaneva quella dei conguagli economici di dare / avere conseguenti alla riconsegna, in vista dei quali l'affittante poteva trattenere i frutti dell'azienda (goduta in proprio o concessa a terzi) imputandoli agli interessi maturati e maturandi sulle somme che l'affittuaria ancora le doveva a titolo di canone. Anche i beni di proprietà dell'affittuaria erano consegnati in custodia all'affittante, con facoltà di servirsene e trattenerli fino alla definizione dei reciproci rapporti obbligatori fra le parti.
Il complesso dell'intesa esprimeva, quindi, la chiara intenzione di conservare unitario il complesso aziendale e la sua destinazione produttiva in funzione dell'impresa di ristorazione del locale “PONTILE Cafè”, poi avvalorata dalle successive cessioni concordate dalla proprietaria , prima con _1
(marzo 2014), e poi con (novembre 2019). CO CP_2
Il carattere compiuto dell'accordo contenuto nello stesso verbale era confermato dal fatto che la relativa registrazione effettuata il 7 marzo 2014 ne aveva collegato l'effetto già al precedente 6 febbraio. Invece, ai fini in esame erano irrilevanti la chiusura temporanea del locale, lo scioglimento e messa in liquidazione della società affittuaria nel gennaio 2014, in coincidenza con l'asserita cessazione di fatto dell'attività d'impresa del
“Café PONTILE”, ed il fatto che tale verbale non fosse stato menzionato nella visura camera della società proprietaria (la quale quindi non riportava alcuna data in ordine a tale retrocessione).
Inoltre, vanno superate le eccezioni delle società resistenti, tese sotto un duplice profilo a contrastare l'applicazione in concreto dell'art. 2112 cc.
Da un lato, quanto all'eccezione di mancata continuità temporale dell'impresa per la chiusura del locale
“Pontile Café” fra gennaio e febbraio 2014, non si tratta certo di un periodo significativo tale da dimostrare che la attività di impresa sarebbe cessata in modo definitivo con chiusura del locale, per poi riprendere a distanza di lungo tempo in modo del tutto autonomo ed indipendente dalle vicende precedenti. Al contrario, la pausa sarebbe durata al più paio di mesi, arco di tempo del tutto congruo perché una nuova gestione subentrasse alla precedente, considerando che negli anni la proprietaria non aveva mai gestito in _1 proprio l'azienda, bensì si era sempre limitata ad affittarla a terzi, fermo restando che in ogni passaggio dedotto in giudizio si era sempre trattato della medesima impresa di ristorazione svolta nei medesimi locali del “Pontile
Café”, forniti dei medesimi arredi e strumenti di lavoro.
pagina 9 di 16 In proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 12274/2025), l'art. 2112 cc regola i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, anche quando il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, come nel caso di affitto di azienda. Ne consegue che la norma si applica non solo in caso di retrocessione al termine del contratto di affitto d'azienda, ma anche nell'ipotesi di c.d. "doppia retrocessione", ovvero quando, in esito alla prima retrocessione, sia subentrato un nuovo affittuario (come nel caso in esame di retrocessione da a , e nuova cessione da CO _1 quest'ultima a , e poi retrocessione a , e nuova cessione da CO _1 quest'ultima a ). Infine, secondo la stessa Cassazione, in conformità con il diritto euro unitario, tale CP_2 effetto si verifica anche qualora vi sia un periodo intermedio di sospensione dell'attività, potendo il fenomeno traslativo realizzarsi in più fasi connesse tra loro.
Dall'altro lato, quanto all'eccezione di mancata continuità sostanziale dell'azienda, si tratta di questione inammissibile poiché mai introdotta nei precedenti gradi di merito (che comunque, per quanto appena detto, sarebbe anche infondata nel merito, poiché non è mai stato dedotto né provato che nei passaggi dell'azienda fra le società resistenti si sarebbe verificato un mutamento di sorta nella consistenza e/o organizzazione aziendale, ferma restando la perdurante gestione del medesimo “Pontile Café”).
In conclusione, appurata l'inefficacia del licenziamento e la continuità giuridica del rapporto di lavoro in tutti i successivi passaggi fra retrocessione e nuovi affitti, ne discende che l'attuale affittuaria ha l'obbligo CP_2 di ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro di con i medesimi connotati pacifici per il Pt_1 periodo già assicurato in origine (full time, inquadramento come cameriera di bar, livello IV CCNL PP. EE.).
L'obbligo solidale derivante dall'applicazione dell'art. 2112 cc riguarda anche le di differenze di retribuzione maturate prima del licenziamento (ormai accertate in via definitiva in €. 47.250,77 per non essere state oggetto del giudizio di legittimità) che la presente decisione pone a carico solidale della cedente _1
e della cessionaria .
[...] CP_2
Sempre a carico solidale delle stesse società vanno poste le ulteriori retribuzioni maturate nel periodo fra la messa in mora del 13 novembre 2014 e la cessione a di novembre 2019. CP_2
Invece, per quanto riguarda le successive retribuzioni, maturate da novembre 2019 ad oggi, l'unica debitrice è
, quale datrice di lavoro in costanza del rapporto ancora giuridicamente in corso. CP_2
Sul quantum dei crediti, il Collegio non ha accolto la domanda della lavoratrice di condanna specifica, previa
CTU contabile relativa alle retribuzioni nel lungo arco di tempo dal licenziamento fino ad oggi. In proposito, la
CTU contabile non può essere disposta, dal momento che invece le conclusioni del ricorso introduttivo al
Tribunale di Lucca (depositato il 1.7.2015) erano formulate in modo generico. Infatti, nello stesso atto introduttivo, la richiesta di condanna specifica si riferiva alle sole differenze di retribuzione rivendicate per il periodo lavorato prima dello stesso licenziamento. Si tratta di credito in sé divenuto ormai pacifico in seguito pagina 10 di 16 alla ordinanza rescindente, e che con la presente sentenza sarà attribuito anche alle ulteriori obbligate solidali e . _1 CP_2
Il medesimo credito dovrà essere oggetto di calcolo in separato giudizio, da sviluppare sulla base di dati di fatto già dedotti e non contestati (full time, inquadramento al livello IV CCNL Pubblici Esercizi quale cameriera di bar).
Il Collegio ha ritenuto inoltre che dal medesimo credito (qui accertato in modo generico) debba essere detratto l'aliunde perceptum relativo al medesimo arco di tempo, così come sviluppato da nel prospetto doc. F Pt_1 allegato alle note di febbraio 2025, con indicazione dei redditi lordi percepiti da altri datori di lavoro da febbraio 2014 a gennaio 2025 (importi da recepire nella presente decisione poiché non contestati nelle note delle controparti di marzo 2025).
In diritto, la decisione di detrarre l'aliunde perceptum ha superato il contrario argomento della lavoratrice, secondo la quale la giurisprudenza di legittimità in caso di violazione dell'art 2112 cc esclude la qualificazione delle somme dovute in termini di risarcimento del danno (credito dal quale vanno detratti i compensi ricevuti da terzi), imponendo piuttosto la qualificazione in termini di retribuzione (credito che esclude invece ogni detrazione a tale titolo) (pag. 7 note).
In proposito, aveva richiamato il principio (da ultimo enunciato da Cass. 14712/2024 e precedenti Pt_1 conformi da Sez. Un. n. 2990/2018) secondo il quale in caso di illegittima cessione di azienda, le prestazioni offerte dal lavoratore al datore cedente, dopo che una sentenza ha dichiarato il diritto del lavoratore a conservare il rapporto con lo stesso datore cedente, e da questi rifiutate senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite, generando un obbligo retributivo corrispettivo, senza che da questo possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del, diverso ed autonomo, rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c. E ciò sia perché l'aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, mentre il lavoratore fa valere verso il datore cedente il diritto alla retribuzione, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi (quello nei confronti del cedente per motivi giuridici, e quello nei confronti del cessionario per motivo di fatto), per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni.
Per contro, secondo il Collegio, nel caso in esame operano le regole generali per cui anche nell'ambito del rapporto di lavoro, mancando una prestazione effettiva (come è pacifico che in seguito al licenziamento di febbraio 2014 non aveva più preso in favore di nessuna delle società chiamate nel presente giudizio), Pt_1 in seguito all'offerta formale della stessa prestazione da parte del lavoratore (in concreto, messa in mora di novembre 2014), l'obbligo del datore non ha più carattere sinallagmatico bensì ripara il danno dovuto alla mora del datore (creditore della stessa prestazione, offerta e rifiutata in modo illegittimo). Quindi, tale obbligo va pagina 11 di 16 ridotto di quanto, nel frattempo, lo stesso lavoratore (inattivo per scelta datoriale) abbia ricevuto come retribuzione da parte di terzi.
A ben vedere, la soluzione delle Sez. Un. n. 2990/2018, ribadita nelle successive conformi fino a Cass.
14712/2024, si riferiva a vicenda del tutto diversa da quella in esame, nella quale i lavoratori in successione nel tempo: - prima avevano ottenuto la dichiarazione giudiziale di illegittimità del trasferimento di azienda da parte di TI nei confronti di NT ed altre imprese, operazione con la quale il datore cedente aveva inteso trasferire i relativi rapporti di lavoro al cessionario;
- poi avevano messo in mora lo stesso cedente perché ripristinasse il rapporto sulla base della stessa sentenza;
- nel contempo, a fronte del rifiuto del cedente, avevano proseguito a lavorare per il cessionario. Secondo la stessa giurisprudenza ora richiamata, i crediti dei lavoratori nei confronti del datore cedente, per averlo messo in mora dopo la sentenza che dichiarava illegittimo il trasferimento di azienda, non erano “risarcimento”, bensì “retribuzione” dovuta di diritto. Di conseguenza, da tali crediti non si poteva detrarre quanto gli stessi lavoratori avevano percepito da parte del cessionario, per il quale nel contempo avevano continuato a lavorare di fatto. La ratio delle Sez. Un. n. 2990/2018, del resto, poggiava fondamentalmente sull'esigenza di valorizzare al massimo grado la tutela giudiziale che i lavoratori avevano ottenuto, motivo per cui la messa in mora sulla base della sentenza che dichiarava illegittimo il trasferimento di azienda imponeva di qualificare il successivo credito nei confronti del datore cedente come “retribuzione”
(tutela piena, perché credito non riducibile dall'aliunde). Al contrario, qualora fosse stato qualificato come
“risarcimento” (tutela minore, perché credito riducibile dall'aliunde), si sarebbe finiti per privare di effetto coercitivo la stessa pronuncia giudiziale. E ciò a maggior ragione perché in quella vicenda, TI – NT ed altri, le retribuzioni percepite dal cedente e dal cessionario erano equivalenti, e quindi il risarcimento si sarebbe annullato in toto.
E ancora, nella odierna discussione, sempre per contestare la detrazione dell'aliunde perceptum, Pt_1 aveva richiamato Cass. n. 31551/2024, sostenendo trattarsi di decisione relativa a caso sovrapponibile a quello in esame, nel quale il licenziamento era inesistente per essere stato intimato in occasione di trasferimento di azienda, e di conseguenza dalla messa in mora erano dovute alle retribuzioni integrali. Al contrario, il Collegio osserva che secondo quest'ultima decisione, nel caso di un rapporto proseguito di diritto ai sensi dell'art 2112 cc, nonostante che la parte cedente (nel caso in esame, ) avesse inteso risolverlo per CO fittizia cessazione dell'impresa (che invece altro non era che la retrocessione dell'azienda affittata a
[...]
), il lavoratore < ha diritto al risarcimento di diritto comune da computare secondo i criteri CP_1 generali di calcolo sulla base della natura retributiva del danno azionato in giudizio >, vedi punto 19 della motivazione, e non alla tutela di cui all'art. 18 L. 300/1970. E ancora, < per il periodo precedente all'accertamento giudiziale del rapporto > (ovvero nel caso in esame per tutto il periodo controverso fino all'introduzione del giudizio, se non fino alla presente decisione, quale prima sentenza che riconosce il diritto pagina 12 di 16 alla prosecuzione del rapporto), < il risarcimento del danno è subordinato alla messa in mora del datore di lavoro obbligato >, e dalla data della sentenza che ha accertato la continuità del rapporto ai sensi dell'art 2112 cc sono comunque dovute a tutte le retribuzioni maturate in favore del lavoratore, punto 28 della motivazione.
Appurato che nel caso in esame l'aliunde perceptum è detraibile, vanno tuttavia respinte le ulteriori eccezioni
(pag. 4 note PROJECT PONTILE LIDO, pag. 3 note ), secondo le quali non si tratta solo di detrarre CP_2 le retribuzioni lorde documentate con le note della lavoratrice di febbraio 2025, bensì di accertare e quindi detrarre anche con le eventuali varie prestazioni INPS di sostegno al reddito (Naspi, CIG, mobilità ecc.) percepite da nelle pause non lavorate fra una occupazione e l'altra per terzi datori. In tal senso quindi, Pt_1 le società resistenti chiedevano di acquisire anche l'estratto conto previdenziale di per gli anni Pt_1
2014/2025.
Per contro, in proposito, il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale dal risarcimento del danno a titolo di aliunde perceptum non sono deducibili le prestazioni di sicurezza sociale di sostegno al reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, da parte dell'istituto previdenziale (Cass. n. 6369/2020). Se percepite dal lavoratore, eventuali prestazioni pensionistiche o previdenziali (Naspi, CIG, indennità di mobilità ecc.) si pongono, infatti, su un piano diverso dalle retribuzioni che possono derivare al dipendente che, dopo il licenziamento, impieghi la propria capacità per terzi datori, e la loro eventuale non spettanza può dar luogo solo ad un indebito previdenziale (Cass. n. 11835/2018; n. 7794/2017), vicenda alla quale rimane estraneo il datore obbligato al risarcimento.
Chiamata in causa di CP_2
Quanto alla chiamata in causa di , che aveva svolto per la prima volta nel presente CP_2 Pt_1 giudizio di rinvio ai sensi degli artt. 389 e 111 cpc, vanno superate le eccezioni in rito della stessa chiamata.
E' pacifico che sia subentrata da ultimo nella titolarità dell'azienda, sempre sulla base di contratto CP_2 di affitto con la società proprietaria;
quindi, si tratta dell'attuale destinataria delle domande della lavoratrice sia di ripristino sia di condanna le differenze di retribuzione.
Secondo il Collegio, tale chiamata è corretta, anche perché la società nemmeno avrebbe potuto essere coinvolta nei precedenti giudizi di merito avanti al Tribunale di Lucca ed alla Corte d'Appello di Firenze, introdotti rispettivamente nel 2015 e nel 2018, comunque prima dell'ultimo affitto di azienda da _1
a avvenuto nel novembre 2019.
[...] CP_2
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai sensi dell'art. 111 comma 3 cpc, il terzo che subentra nel diritto controverso per successione a titolo particolare nel corso del giudizio può intervenire o essere chiamato in qualsiasi fase e grado, senza le preclusioni che caratterizzano in generale le chiamate del terzo (Cass. n. 21690/2019). pagina 13 di 16 Il principio generale ora enunciato è stato ribadito dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione in controversie relative a vicende di trasferimento di azienda, affermando che < integra violazione dell'art. 111 c.p.c.
l'esclusione della chiamata in causa, ancorché per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata e reintegrata nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo
d'azienda cui già era stata addetta, della società cessionaria in considerazione della qualità di questa di successore a titolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti preesistenti e, dunque, di parte del processo, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa;
ne consegue la legittimazione della cessionaria ad intervenire o ad essere chiamata in causa, senza i limiti di cui all'art. 344
c.p.c. né il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 269 c.p.c. >, Cass. n. 12436/2018, conforme n.17486/2020.
Dubbi di legittimità costituzionale
Infine, la legittimità costituzionale della disciplina che esclude l'applicazione della decadenza al caso in esame, nel presente giudizio è stata messa in discussione dalle società resistenti in modo generico, considerando anche che la interpretazione della medesima disciplina come non applicabile era avvalorata anche dalle, ampie ed approfondite, argomentazioni della stessa ordinanza rescindente, alle quali il Collegio si riporta.
Sintesi finale della decisione
In conclusione, tirando le file delle molteplici questioni processuali e sostanziali dibattute fra le parti nel presente giudizio di rinvio, questi i passaggi essenziali della presente decisione.
Rito _ Il contraddittorio del presente giudizio di rinvio introdotto dalla lavoratrice ha correttamente Pt_1 riguardato la società proprietaria dell'azienda (che aveva affittato l'azienda a _1
e poi ne aveva ottenuto la retrocessione con il verbale del febbraio 2014), nonché CO
l'attuale affittuaria (che dispone della medesima azienda dal contratto di novembre 2019). Invece CP_2 lo stesso contraddittorio non ha coinvolto le affittuarie intermedie e CO P_
in quanto entrambe nel frattempo cancellate ai sensi dell'art. 2495 cc.
[...]
Merito _ Appurato che il licenziamento di del febbraio 2014 era inefficace perché preceduto dalla Pt_1 retrocessione dell'azienda, e che quindi il rapporto di lavoro giuridicamente era proseguito seguendo le successive vicende dei contratti di affitto, è inevitabile concludere che lo stesso rapporto è ancora attuale nei confronti di , in quanto mai validamente risolto nelle successive vicende di affitto e retrocessione, e CP_2 di conseguenza:
§ a carico di è stato posto l'obbligo solidale per tutti i crediti maturati dalla _1 lavoratrice fino all'ultima cessione di novembre 2019 a CP_2
§ a carico sono stati posti l'obbligo solidale dei medesimi crediti maturati fino al novembre 2019, CP_2 nonché l'obbligo esclusivo per i crediti successivi fino alla presente decisione. pagina 14 di 16 A parte le differenze di retribuzione maturate prima del licenziamento - accertata in via definitiva in €.
47.250,77 e poste a carico solidale delle due società resistenti nel presente giudizio - le ulteriori retribuzioni, successive al licenziamento e fino alla presente decisione, sono state qui oggetto di condanna generica, in quanto da conteggiare in un separato giudizio, e dovranno essere ridotte eperceptum così come documentato dalla lavoratrice con le note depositate nel febbraio 2025.
Obbligo di manleva
L'ultima questione controversa riguarda la domanda con la quale ha fatto valere nei confronti di CP_2
l'obbligo di tenerla indenne da ogni responsabilità per obblighi relativi alla azienda _1 affittata.
Si tratta dell'obbligo espressamente previsto dall'art. 3 del contratto di affitto del novembre 2019, secondo il quale la affittante si obbligava a tenere indenne la affittuaria da _1 CP_2 eventuali obblighi connessi all'azienda ceduta, maturati nel periodo precedente allo stesso contratto. Peraltro, nello stesso accordo fra le parti, la affittante dichiarava di non avere ricevuto alcuna richiesta formale quanto ad obblighi connessi all'azienda affittata e precedenti il medesimo contratto, e ciò nonostante che il primo grado del presente giudizio fosse stato introdotto nel 2015 ed il secondo nel 2018, in entrambi i casi con ingenti pretese anche economiche a carico della medesima società proprietaria dell'azienda, ed affittante a terzi.
Spese di lite dell'intero giudizio
Le soccombenti e devono essere condannate, in solido, al pagamento _1 CP_2 del compenso di avvocato dovuto alla ricorrente per l'intero giudizio, oltre spese generali 15%, Iva e Pt_1
Cpa, da distrarre in favore del procuratore antistatario Giulio Guarnieri, liquidato come da dispositivo nell'ambito dello scaglione di valore riferito al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio,
1) dichiara che il rapporto di lavoro della ricorrente , in corso alla data del 6 febbraio 2014, era Pt_1 giuridicamente continuato con per retrocessione dell'azienda affittata ai sensi _1 dell'art. 2112 cc e, senza soluzione di continuità, era poi proseguito con le nuove affittuarie CO con decorrenza 15 marzo 2014, e con decorrenza 8 novembre 2019.
[...] CP_2
2) ordina all'attuale affittuaria l'immediato ripristino del rapporto di lavoro della ricorrente CP_2
con contratto di lavoro full time, e inquadramento come cameriera di bar, livello IV CCNL PP.EE. Pt_1
3) CO , in solido ex art. 2112 cc con , al pagamento in favore CP_2 _1 della ricorrente di €. 47.250,77 a titolo di differenze retributive maturate alla data del 10.2.2014, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 15 di 16 4) CO , in solido ex art. 2112 cc con , al pagamento delle CP_2 _1 retribuzioni lorde maturate medio tempore dalla messa in mora del 13.11.2014 fino alla data dell'8.11.2019, oltre interessi e rivalutazione, nella misura da accertare in separato giudizio, previa detrazione dell'aliunde perceptum retributivo lordo, percepito per il medesimo arco di tempo nella misura oggetto delle note depositate il 25 febbraio 2025, e relativi allegati.
4) CO al pagamento di tutte le retribuzioni maturate da dalla data del 9.11.2019 CP_2 Pt_1 fino all'effettivo ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella misura da accertare in separato giudizio, previa detrazione dell'aliunde perceptum retributivo lordo percepito per il medesimo arco di tempo nella stessa misura delle note depositate il 25 febbraio 2025.
5) CO a tenere indenne da quanto quest'ultima sarà tenuta a _1 CP_2 pagare in favore della ricorrente per effetto della presente sentenza. Pt_1
6) CO , in solido ex art. 2112 cc con , al pagamento del CP_2 _1 compenso di avvocato dovuto alla ricorrente per l'intero giudizio, oltre spese generali 15%, Iva e Pt_1
Cpa, da distrarre in favore del procuratore antistatario Giulio Guarnieri, liquidato come segue:
- €. 4.776,00 per il giudizio di primo grado
- €. 5.338,00 per il giudizio di appello
- €. 2.626,00 per il giudizio di legittimità
- €. 5.338,00 per il presente giudizio di rinvio.
Firenze, 8 aprile 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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