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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 03/02/2025 al n. 285 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...] , elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. SOMMA ANNA FRANCA e SE SALVATORE, dai quali
è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2 lo studio dell'Avv. FERRARO DOMENICO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31/01/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 08/09/1997 dalla cui unione nascevano due figlie, (a Napoli Per_1 il 31/07/1998), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (a Napoli il Per_2
07/04/2001) maggiorenne, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 477/2023 depositato il 14/04/2023 nel procedimento R.G.
n. 5464/2022. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 02/04/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte depositate il 26/03/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. sia dichiarata dunque la cessazione degli effetti civili del matrimonio con annotazione nel registri pubblici degli
Enti Locali competenti (Comune di Cercola per residenza di entrambi i coniugi) in calce al certificato di matrimonio, contratto in Napoli in data 08.09.1997, atto n. 87, parte II Serie A – anno 1997 – Comune di Napoli
2. la casa coniugale venga assegnata alla SI.ra , considerato che è di sua proprietà esclusiva;
Parte_2 3. La SI.ra , svolgendo attività lavorative anche saltuarie, si dichiara autonoma economicamente Parte_2
e patrimonialmente, per cui non ha diritto ad alcun mantenimento
4. Il SInor verserà un contributo al mantenimento per la FI , nella misura di euro Parte_1 Per_2
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili. Tale contributo al mantenimento è comprensivo delle spese universitarie
(compreso libri, tasse, contributi, attività didattiche) e di alloggio (spese per fitto, utenze, vitto, ecc), e quant'altro connesso, inerente il corso di studi universitari presso la facoltà di Antropologia dell'Università di Bologna e limitatamente al corso legale di studi ed al conseguimento degli esami secondo il piano di studio della facoltà, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, così come già concordato in sede di separazione. Tale contributo al mantenimento verrà revocato e non sarà corrisposto nel caso in cui la FI raggiunga l'autonomia economica e/o familiare o non Per_2 consegua la laurea entro il termine finale del piano di studio della facoltà (3 anni più 2). Sarà cura della FI
comunicare al SI. sia l'andamento del corso di studi entro il 31 dicembre di ogni anno e sia Per_2 Parte_1 ogni eventuale variazione della propria posizione economica.
5. Tale contributo è soggetto ad aumento Istat annuale come per legge.
6. Oltre a tale contributo il SI. si obbliga al versare alla FI il 50% delle spese Parte_1 Per_2 straordinarie, diverse da quelle indicate al punto 4, solo se preventivamente concordate ed autorizzate da entrambi i coniugi.
7. Le spese e competenze dei rispettivi difensori sono compensati tra le parti, per cui ogni coniuge si accollerà le spese
e competenze del proprio difensore nominato.
8. I coniugi consentono reciprocamente, sin da questo momento, che le autorità amministrative rilascino o rinnovino il passaporto, per tutte le destinazioni desiderate.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], il giorno 08/09/1997 in Napoli (NA), trascritto
[...] presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.87 Serie A, Parte II, Sezione T, Anno
1997); b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 03/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 03/02/2025 al n. 285 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...] , elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. SOMMA ANNA FRANCA e SE SALVATORE, dai quali
è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2 lo studio dell'Avv. FERRARO DOMENICO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31/01/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 08/09/1997 dalla cui unione nascevano due figlie, (a Napoli Per_1 il 31/07/1998), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (a Napoli il Per_2
07/04/2001) maggiorenne, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 477/2023 depositato il 14/04/2023 nel procedimento R.G.
n. 5464/2022. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 02/04/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte depositate il 26/03/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. sia dichiarata dunque la cessazione degli effetti civili del matrimonio con annotazione nel registri pubblici degli
Enti Locali competenti (Comune di Cercola per residenza di entrambi i coniugi) in calce al certificato di matrimonio, contratto in Napoli in data 08.09.1997, atto n. 87, parte II Serie A – anno 1997 – Comune di Napoli
2. la casa coniugale venga assegnata alla SI.ra , considerato che è di sua proprietà esclusiva;
Parte_2 3. La SI.ra , svolgendo attività lavorative anche saltuarie, si dichiara autonoma economicamente Parte_2
e patrimonialmente, per cui non ha diritto ad alcun mantenimento
4. Il SInor verserà un contributo al mantenimento per la FI , nella misura di euro Parte_1 Per_2
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili. Tale contributo al mantenimento è comprensivo delle spese universitarie
(compreso libri, tasse, contributi, attività didattiche) e di alloggio (spese per fitto, utenze, vitto, ecc), e quant'altro connesso, inerente il corso di studi universitari presso la facoltà di Antropologia dell'Università di Bologna e limitatamente al corso legale di studi ed al conseguimento degli esami secondo il piano di studio della facoltà, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, così come già concordato in sede di separazione. Tale contributo al mantenimento verrà revocato e non sarà corrisposto nel caso in cui la FI raggiunga l'autonomia economica e/o familiare o non Per_2 consegua la laurea entro il termine finale del piano di studio della facoltà (3 anni più 2). Sarà cura della FI
comunicare al SI. sia l'andamento del corso di studi entro il 31 dicembre di ogni anno e sia Per_2 Parte_1 ogni eventuale variazione della propria posizione economica.
5. Tale contributo è soggetto ad aumento Istat annuale come per legge.
6. Oltre a tale contributo il SI. si obbliga al versare alla FI il 50% delle spese Parte_1 Per_2 straordinarie, diverse da quelle indicate al punto 4, solo se preventivamente concordate ed autorizzate da entrambi i coniugi.
7. Le spese e competenze dei rispettivi difensori sono compensati tra le parti, per cui ogni coniuge si accollerà le spese
e competenze del proprio difensore nominato.
8. I coniugi consentono reciprocamente, sin da questo momento, che le autorità amministrative rilascino o rinnovino il passaporto, per tutte le destinazioni desiderate.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], il giorno 08/09/1997 in Napoli (NA), trascritto
[...] presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.87 Serie A, Parte II, Sezione T, Anno
1997); b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 03/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca