Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7090 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL0 2 0 00/ 0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 19214/99 Cron2.19916 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 27/02/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OR CA AR, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIA PANZONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AZIENDA TRASPORTI AREA FIORENTINA - A.T.A.F., in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA PINTO, VITTORIO BECHI, GIUSEPPE DE MAJO, giusta delega in2002 881 atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 392/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 09/12/98 R.G. N. 308/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PANZONE;
udito l'Avvocato BECHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La dott.ssa CA IA RU, con ricorso depositato il 2/10/97, esponeva al Pretore di Firenze, giudice del lavoro: di essere dipendente dell' ATAF-Azienda Trasporti Area Fiorentina Consorzio Intercomunale, con qualifica di funzionario principale ex L. 30/1978 ad esaurimento ed inquadramento nel primo livello ccnl 24/4/87 all. B;
di aver ricoperto sin dal 1978 il ruolo di funzionario direttivO all'interno dell'ufficio personale;
che il servizio personale è stato articolato fino all'agosto 1996 in due branche, ripartizione "gestione rapporto di lavoro", cui ella era preposta alle dirette dipendenze gerarchiche Azu del dirigente capo del servizio personale, e ufficio paghe e presenze, cui era preposto altro funzionario di primo livello;
di avere assunto di fatto dal marzo 95 al febbraio 1996, a causa dell'assenza per malattia del dirigente capo del servizio del personale dott. Stefano Fabbri, le funzioni proprie del capo servizio, limitatamente però alle attività facenti capo alla ripartizione organizzativa di propria competenza (gestione rapporto di lavoro); di avere svolto tali mansioni di competenza esclusiva del capo servizio personale, che non le ha mai delegate a funzionari del proprio servizio, su disposizioni e deleghe verbali dell'allora direttore generale. Tutto ciò premesso, ha chiesto al Pretore di condannare 1'ATAF a pagarle: in tesi, una quota pari a 2/3 delle 3 intere differenze retributive fra il trattamento economico goduto, proprio del liv. 1 funzionario principale ad esaur. ex L. 30/78, ed il economico proprio della trattamento e comunque di quello goduto dal categoria dirigenziale - Capo servizio Personale, quantificate nella somma di £. 3.200.000= mensili e perciò nell'importo complessivo (per 14 mensilità, comprensive di 13a e 14a) di £. 46.480.000=; in ipotesi, una quota pari al 50% delle intere differenze retributive anzidette, quota quantificata nell'importo mensile di £. 2.490.000= e perciò nell'importo complessivo per 14 mensilità (comprensive di 13a e 14a), di £. Axy 34.860.000"; con interessi, rivalutazione monetaria, e vittoria di spese. L' ATAF si è costituita in giudizio ammettendo i fatti materiali ma contestando le pretese in diritto della RU. I l Pretore, con sentenza n. 463/1998, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato 1'ATAF a corrispondere alla ricorrente una somma pari ad 1/3 della differenza tra il trattamento economico goduto dal marzo febbraio 1996 compreso e quello spettante nello 1995 al stesso periodo al саро servizio personale, secondo le previsioni contrattuali, oltre le spese di lite liquidate in £. 6.000.000, che ha dichiarato compensate per 1/3. 4 di Firenze, in accoglimento dell' appello Il Tribunale dell'ATAF, con sentenza 9.12.1998 n. 392 ha respinto tutte le domande della RU. Questo l'iter logico seguito dalla sentenza: I.la1. 270/1988, che ha attuato l'accordo nazionale 24.4.1987, ha abrogato la L. 30/1978 ed ha facultato la contrattazione collettiva a derogare la disciplina del rapporto degli autoferrotranvieri dettata dall'all. A del R.D. 8 gennaio non ha abrogato1931, n. 148; ma siccome tale legge direttamente il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 all. A, né alcun accordo collettivo si avvalso della facoltà di Asy deroga, l' art. 18 dell'all. A è tuttora in vigore;
2. l'art. 7 del medesimo r.d. esclude l'applicabilità di disciplina per i dirigenti, quale deve essere tale considerata a tal fine la RU;
tuttavia la distinzione tra la reggenza di un ufficio e la sostituzione di agente in malattia, contenuta nell'art. 18, è di validità generale e Va applicata anche ai dirigenti;
3. il primo livello rivestito dalla RU, secondo l'all. A accordo 24-4- 1987, comporta poteri discrezionali che non differiscono da quelli del dirigente, se non per la minore ampiezza;
4. 1' art. 3 del regolamento aziendale in data 9/12/1990 nel punto in cui prevede la "sostituzione del capo servizio nei periodi di limitata assenza per le questioni di competenza della propria unità organizzativa o, su specifica delega di [ )5 S ricognitivo della altre unità del Servizio" ha valore descritta disciplina e non innovativo. На concluso che "l'assetto che allo stato prevale ' D ( pertanto quello che individua nella figura del 1° livello una figura dotata istituzionalmente delle attribuzioni professionali necessarie per eseguire la sostituzione temporanea del dirigente quando non si tratti di un fenomeno di reggenza". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la RU, con sei motivi. La azienda intimata si costituita con controricorso, resistendo. Axy Motivi della decisione eCon il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione falsa applicazione dell'art. 18 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 all. A, in relazione all'art. 36 Costit. (art. 360, n. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere distinto tra reggenza, disciplinata dall'art. 18 cit., e supplenza, ritiene che la seconda non dia diritto in alcuna caso a differenze retributive. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per la contraddittorietà insita nell'affermazione che l'art. 7 in 6 questione esclude l'applicabilità ai dirigenti del corpus juris del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 all. A, ed il criterio decisorio adottato, tratto proprio dall'art. 18 del medesimo R.D., che non troverebbe applicazione alla RU. Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della Legge 1° febbraio 1978, n. 30 e dell' 1362 cod. civ.; omessa, insufficiente e art. contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. e 5 c.p.c.) censura la Азу sentenza impugnata nella parte in cui afferma che nelle mansioni dell'impiegato di 1° livello rientrano anche le funzioni vicarie del dirigente. Rileva che tale conclusione non è desumibile né dalla Legge 1° febbraio 1978, n. 30, che regolava l'inquadramento del solo personale autoferrotranviario soggetto al r.d. 148/1931, che non si applica ai dirigenti;
né dagli accordi successivi alla delegificazione. Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 270/1988 e dell'art. 1362 cod. civ., censura la sentenza impugnata in primo luogo per avere fondato la propria decisione sul regolamento aziendale in materia di quadri intermedi 9.2.1990, che assume privo di efficacia perché l'art. 1 L. 270/1988 demanda inquadramenti alla competenza dellagli contrattazione nazionale, ed in secondo luogo per la 7 violazione del criterio di interpretazione letterale, in quanto tale regolamento prevede che il quadro debba sostituire il dirigente (senza diritto a speciali compensi) limitatamente ai periodi di breve assenza di questi. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. censura la sentenza impugnata per avere condiviso la tesi dell'ATAF sull'equivalenza delle mansioni di quadro e di dirigente senza avvalersi dall'apparato probatorio offerto dalla ricorrente. Con il sesto motivo infine la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Costit, che ella ha posto а fondamento delle proprie pretese di carattere esclusivamente economico. I motivi devono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione. Il nostro ordinamento giuslavoristico (art. 2103 Cod. civ., come modificato dall'art. 13 Legge 20 maggio 1970, n. 300) prevede, per l'ipotesi che il lavoratore svolga mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, due distinti diritti: in primis quello al trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori svolte;
in secondo luogo l'assegnazione definitiva alle mansioni superiori svolte, dopo un tempo non superiore a tre mesi (elevabile collettiva per i quadri eddalla contrattazione i dirigenti: art. 6 Legge 13 maggio 1985, n. 190); questo 8 secondo diritto non matura se la sostituzione sia avvenuta per lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il alla c.d. promozione diritto degli autoferrotranvieri disciplinato non dall'art. 2103 cod. civ., automatica è attesa la specialità della loro disciplina, ma sussiste nei limiti dettati dall'art. 18 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 all. A;
resta viceversa fermo il diritto anche degli autoferrotranvieri al trattamento retributivo differenziale Asy a norma del codice civile (Cass. Sez. U., sent. n. 4761 del 27-07-1988, Cass. sez. lav. sent. n. 2672 del 01-06-1989; Cass. 23-11-1990 n. 389). E la Corte Costituzionale in tanto ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18 All. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, in quanto ha ritenuto che le disposizioni che non consentono la così detta promozione automatica ai dipendenti delle aziende esercenti il quali pubblico servizio di trasporto in concessione, mansioni superiori a quelle svolgano di fatto corrispondenti alla qualifica rivestita, non escludono, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, individuato come diritto vivente, che a detti dipendenti competa il trattamento economico corrispondente а siffatte mansioni superiori (Sent. n. 257 del 27-11- 1984). 0 Il primo, decisivo, errore giuridico della sentenza impugnata consiste quindi nell'utilizzare la disciplina speciale della reggenza di cui al citato art. 18, dettata ai fini dell'assegnazione definitiva del posto, per inferirne argomenti per negare il diverso diritto alla retribuzione, unicamente azionato dalla ricorrente. Così escluso che l'art. 18 Reg. All. A al R.D. 8 gennaio il diritto del lavoratore 1931, n. 148 inibisca autoferrotranviario alle differenze retributive per mansioni superiori in caso di l'espletamento di ANY sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ed affermato che la pretesa della RU deve essere delibata alla luce dell'art. 36 Costit. e del mansionario legale e contrattuale, diventa ella rientri nella previsione irrilevante stabilire se dell'art. 7 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, questione che il Tribunale ha risolto senza procedere alla ricognizione di fatto delle mansioni che questa norma richiede, mediante il 34, rinvio alle figure professionali elencate dall'art. comma primo, r.d. 1-7-1926, n. 1130. Si arriva così al punto decisivo della causa, oggetto del terzo motivo di ricorso, e cioè se la qualifica di impiegato di 1° livello ruolo ad esaurimento ex Legge 30/1978 comporti tra i suoi compiti la sostituzione vicaria del dirigente. 10 La sentenza impugnata è pervenuta alla risposta positiva argomentando dalla struttura dell'art. 18 cit. e dalla distinzione che tale norma pone tra reggenza e supplenza, intesa quest'ultima come obbligo di sostituzione rientrante nelle mansioni vicarie del sostituto, nonché dalla disciplina contrattuale. Essa così si esprime: "Il processo di innovazione segnato da questo atto di delegificazione è stato dunque quello di assicurare la sopravvivenza del R.D. citato ed, al contempo, anche quello di non caducare le determinazioni già, nel frattempo, assunte in sede collettiva come appunto quella di cui all' Agey allegato B dell' accordo 24/4/1987 che, in via assolutamente concordata tra le parti, ha formulato un inquadramento dei primi livelli che è la risultanza di un assetto di qualifiche di origine normativa nella legge 30/1978 e che è stato mantenuto, per espressa volontà dei contraenti, con i criteri del soprannumero e del ruolo ad esaurimento;
si tratta di un assetto convenzionale che la delegificazione ex L. 270/1988 non ha in realtà intaccato dal momento che l' impianto sulle qualifiche della legge del 1978 è stato, per quella parte, sussunto in sede collettiva per i limitati effetti e la specialità di quell'inquadramento nel primo livello di funzionari già in forza presso le aziende. Circa 1' ampiezza di queste prerogative è poi sufficiente considerare che il primo (tuttora) il livello de ruolo ad esaurimento 11 corrispondente della massima qualifica ripartitoria del personale già dettata dalla L. 30/1978 ed il primo livello delineato dall' allegato A dell' accordo del 1987 presenta poteri discrezionali che in nulla differiscono da quelli del dirigente se non per la competenza di quest'ultimo estesa all'intero settore, con poteri gerarchici superiori nonché connessi alla stabilità dell'incarico". Si deve in contrario osservare che la declaratoria di primo livello delineata dall'allegato A dell'accordo collettivo 24-4-1987, come rilevato dalla stessa azienda controricorrente, non è applicabile alla RU, già in servizio alla data di entrata in vigore di tale testo Krey normativo contrattuale, dovendosi viceversa per tale ragione a lei applicare la tabella allegato B;
restano quindi ferme le mansioni svolte nella qualifica di provenienza ex lege 30/1978. Il Tribunale assume che queste comportano poteri discrezionali identici а quelli del dirigente, che si differenziano solo perché esercitati su un'area più ampia, e che avendo la RU sostituito il dirigente limitatamente alla propria branca, avrebbe svolto mansioni rientranti nella propria qualifica. E' evidente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la quale enuncia, ma non motiva, il proprio convincimento che il primo livello ruolo ad esaurimento esprime la massima funzione dell'inquadramento unico del 12 e per tale motivo comprende le personale impiegatizio che, come correttamente funzioni vicarie del dirigente Osservato dalla ricorrente, è al di fuori di tale inquadramento unico. A coronamento del proprio ragionamento, che prende le mosse dall'erronea interpretazione dell'art. 18 cit., la sentenza impugnata cita 1' art. 3 del regolamento aziendale in data 9/12/1990 nel punto in cui prevede la "sostituzione del capo servizio nei periodi di limitata assenza per le questioni di competenza della propria unità organizzativa su specifica delega di altre unità del Servizio", assegnandogli valore ricognitivo della disciplina come Axuy ricostruita dal Tribunale. E' pertinente al riguardo la censura della ricorrente che l'art. 1 L. 270/1988 demanda gli inquadramenti alla competenza della contrattazione nazionale, per le note contenimento delle spese fuori controllo degli enti locali ragioni storiche dell'intervento legislativo di -imprese e delle municipalizzate. E ancora una volta risalta l'intreccio tra errori giuridici e vizi di motivazione, perché la sentenza impugnata assegna un valore ricognitivo del alla previsione contrattuale proprio quadro ricostruttivo, senza farsi carico di alcuna spiegazione della previsione testuale, contenuta nel collettivo, del requisito della "limitata contratto assenza". 13 E' opportuno al riguardo ricordare il costante insegnamento di questa Corte, la quale ha affermato, da una parte, che, qualora tra le mansioni proprie della qualifica del lavoratore già siano compresi compiti di collaborazione e di sostituzione del dipendente di grado più elevato, tale sostituzione non dà luogo а promozione automatica (Cass. 16 maggio 1983, n. 3384; 11 aprile 1996, n. 3363; 10 novembre 1998, n. 44664; 30 dicembre 1999, n. 14783); dall'altra, ha avvertito che la sostituzione deve ma, essere realmente occasionale e temporanea e non frutto di una stabile scelta dell'imprenditore (Cass. 13 aprile 2001 Ази n. 5576; 28 maggio 1990, n. 4937; 24 aprile 1991, n. 4479; 25 luglio 1994, n. 6912). Tale insegnamento, sebbene reso in tema di promozione automatica, a maggior ragione si applica alle differenze retributive per espletamento di mansioni superiori senza diritto alla promozione automatica, secondo l'insegnamento sopra ricordato risalente alle S.U. del 1988. L'azienda controricorrente sostiene che il proprio regolamento applicativo degli accordi nazionali 2/6/87 e 2/10/89 in materia di disciplina normativa ed economica dei quadri (applicabile alla RU, divenuta appunto quadro) prevede che la sostituzione del capo servizio costituisca uno dei requisiti indicati in via esemplificativa dal regolamento per la categoria di quadro, ma non sancisce il 14 diritto del sostituto а percepire la retribuzione del caposervizio. non riproduce il testo delle Poiché la controricorrente clausole contrattuali, come il principio di autosufficienza impone, l'esame di questa Corte dei vizi ermeneutici prospettati dalla ricorrente dev'essere limitato al testo contrattuale riportato nella sentenza impugnata, il quale pone dei limiti temporali alla sostituzione irrilevante ai fini delle differenze retributive, che la sentenza impugnata ha omesso di valutare. Sussistono pertanto nella sentenza impugnata i vizi Axy lamentati dalla ricorrente: - di violazione di legge, per avere interpretato l'art. 18 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 all. A come riferito anche al diritto alle differenze retributive;
- di insufficiente motivazione, perché, venute meno le di cui sopra, non si giustifica il valore premesse ricognitivo dell'art. 3 reg.az. 9.2.1990; - perché non ha motivato sul requisito della "limitata assenza" posto da tale norma. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata e di cassata, gli atti trasmessi alla Corte d'appello Firenze, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: L'art. 18 all. A R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nel disciplinare, differentemente dall'art. 2103 cod.civ., le condizioni per la promozione effettiva del 15 lavoratore autoferrotranviario che abbia svolto mansioni superiori alla propria qualifica, non preclude il diritto di costui alle differenze retributive, basato sull'art. 36 Cost., distinto diritto che deve essere delibato dal giudice del merito sulla base delle declaratorie contrattuali, che lo possono escludere ove trattisi di nei limiti, anche temporali, dellemansioni vicarie, e stesse. Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del presente giudizio. hacode;
p .q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 5 marzo 2002. Vincenzo Millo Il Presidente: Il Consigliere Estensore Aldo в Макей IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 15 MUG.2002 CANCELLIEREselle 1 I 1800 0 A 3 1 D S 5 . , S T A O . R T L N , A L ' A O L 2 S B L E 7 E - I P D S 8 D - I I 1 A S N 1 T G N S E O E O S P A G I M D G A I E E O , Lav autoferr-brunori A L T O D T R I A E T L R RG. 19214/1999 S T I I L N D G E E E S D O R E 16