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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12287/2024 , introdotta da
(MILANO (MI), 16/02/1970), (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ARENOSTO C.F._1
FRANCESCA;
(ROMA (RM), 12/03/1977), (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SIGNORINI CAMILLA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2011, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) Le parti continueranno a vivere con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La GL , maggiorenne ma non economicamente autonoma, Per_1 continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale di Roma, Via Petri n.
9 e, in considerazione della maggiore età, potrà decidere liberamente quando trascorrere i fine settimana, i giorni infrasettimanali e le vacanze, con il padre, previo accordo con lo stesso.
3) Il signor verserà alla GL , a titolo di mantenimento Parte_1 Per_1 diretto per la medesima, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima (IBAN: [...]), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di
Euro 300,00 (trecento/00) con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo; tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Resta inteso che, qualora la GL dovesse reperire un'occupazione, a prescindere dalla tipologia del contratto d'assunzione, il mantenimento diretto, relativo alle mensilità in cui la stessa abbia svolto attività lavorativa per almeno 15 giorni, verrà sospeso.
4) Le spese straordinarie per la GL, individuate come da Protocollo del Tribunale di Roma, che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute al 50% tra genitori e disciplinate secondo quanto previsto dal summenzionato Protocollo. In particolare: “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesto la preventiva concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email, sms o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 5) Le spese universitarie per la GL saranno a carico dei genitori Per_1 nella misura del 50% ciascuno. In particolare, per quanto concerne le rette scolastiche, laddove possibile, ogni genitore corrisponderà direttamente all'Università la propria quota di competenza;
in caso contrario, la signora si farà carico di anticipare integralmente e direttamente il costo ed CP_1 il signor verserà la propria quota di competenza alla madre entro Parte_1
e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
6) Il signor si impegna a vendere alla signora Parte_1 CP_1
che dichiara sin d'ora di accettare, la quota a lui intestata - pari al
[...]
50% - di quanto segue: porzioni immobiliari facenti parte dell'Immobile sito nel Comune di Roma, Via Elio Petri n. 9 (località Mezzocammino, Comprensorio El Tor de' Cenci, Lotto 2) e precisamente:
- unità immobiliare occupante la porzione destra del villino 120/A, composta di 5 vani ed accessori, disposta su tre livelli, con annesso giardino di circa metri quadrati 161 (centosessantuno), censito nel NCEU del Comune di
Roma in ditta alla venditrice foglio 1130 particella 1305 sub. 3, Via Petri
Elio, p. T-1-S1, z.c. 6, ctg. A/7, cl. 5, vani 7,5, r.c. euro 1.316,97
-garage al piano seminterrato, censito nel NCEU del Comune di Roma in ditta alla venditrice foglio 1130particella 1305 sub. 4, Via Petri Elio, p. S1, z.c. 6, ctg. 5/6, cl. 12, mq. 18, r.c. euro 72,51 Confinante il tutto con detta via, villini 119/A e 120/A sinistro, via Aldo Fabrizi, salvo altri. Per l'acquisto della suddetta quota la signora si impegna a CP_1 corrispondere al signor che accetta, l'importo di euro 60.000,00 Parte_1
(euro sessantamila/00) al momento della stipula del rogito notarile. La predetta cessione di quote immobiliari dovrà perfezionarsi, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante stipula di separato atto notarile da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, e con tutte le esenzioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 – regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e n. 154/1999 ed in conformità delle circolari ministeriali n. 49/E del 16 marzo 2000, n.
27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21 Febbraio 2014 e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione e franco libero, salvo l'ipoteca, da pesi, vincoli, servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza e servitù attiva e passiva. I coniugi dichiarano che il trasferimento delle suddette quote immobiliari, nei termini e con le modalità indicati, costituisce elemento indispensabile ai fini dell'accordo sulle condizioni della separazione. Le spese e i compensi notarili nonché eventuali oneri accessori relativi alla vendita del suddetto immobile saranno a carico della signora . CP_1
7) Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, il signor verserà la somma di euro 3.464,14 a titolo di rivalutazione Parte_1 Istat dell'assegno di mantenimento indiretto per la GL, maturato dall'anno 2019 ad oggi, direttamente alla GL , alla quale la signora Per_1 CP_1 dichiara di cedere il credito. Detta somma (euro 3.464,14) verrà corrisposta suddivisa in nr. 17 rate mensili - con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo - del valore di euro 200,00 (duecento/00) ciascuna, oltre all'ultima rata (18esima) del valore di euro 64,14 (sessantaquattro/14), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GL (IBAN: Per_1
[...]).
8) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
9) I coniugi dichiarano, altresì, che con la definizione degli accordi concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/10/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12287/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 28/10/1999 tra (MILANO (MI), Parte_1
16/02/1970) e (ROMA (RM), 12/03/1977) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 1339, Parte
2, Serie A5, Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi