Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/03/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11890/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/02/1984, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Batini,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/01/1985,
Convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore: come da ricorso introduttivo;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 6.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
chiedendo che venisse pronunciato il divorzio dalla moglie, Controparte_1
All'udienza del 18.3.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio della convenuta, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle rassegnate conclusioni, nei termini sopra indicati.
***
1. La domanda di divorzio spiegata dall'attore merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 11.3.2004 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Genova);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n. 405/2024 resa da questo Tribunale il 9.2.2024;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Preso atto, per altro verso, che l'attore non ha avanzato domanda di riconoscimento in suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile nei riguardi della moglie;
che, di contro, nessuna reciproca domanda di ordine economico è stata formulata dalla convenuta, rimasta contumace, non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione della convenuta – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto a Genova (GE) il 11.3.2004.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 137, parte I, anno 2004), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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