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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 10/07/2023, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/07/2023
N. 00137/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2023, proposto da
Family S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Cerceo, Lorenzo Cirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Cerceo in PE, v.le G. D'Annunzio n. 142;
contro
Comune di PE, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Questura PE, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
Hbg Entertainment S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Frisina, Caterina Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Snaitech S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, Claudia Menichini, Livio Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte mediante decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a.:
- del provvedimento del Questore di PE, prot. DIV. P.A.S. Cat. 11/E/2023, notificato al legale rappresentante della Family S.r.l. in data del 6 giugno 2023, con cui viene ritirata, con effetto immediato dalla notifica dello stesso, la licenza da gioco rilasciata alla Family S.r.l. ex art. 88 del T.U.L.PS., per l'attività di gestione di apparecchi da gioco (V.L.T.) presso i locali siti in Via Pellico n. 22 a PE;
- della comunicazione della Questura di PE, Divisione Polizia Amministrativa e Sicurezza, del 16 marzo 2023, di avvio del procedimento di annullamento della licenza da gioco rilasciata ex art. 88 del T.U.L.P.S.;
- nonché, per quanto occorrer possa e per quanto di interesse, anche dei verbali di sopralluogo della Polizia Municipale di PE del mese di marzo 2023 nella parte in cui sono stati, erroneamente, interpretati dalla Questura ai fini dell'individuazione della distanza minima non regolamentare (197 metri) dei locali (in Via Pellico n. 22) della Family S.r.l. da quelli dell'I.S.I.A. PE Design siti in PE alla Via Cesare Battisti n. 198;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o connesso a quelli principalmente impugnati, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura PE, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della società Hbg Entertainment S.r.l. e dell’Agenzia delle Dogane;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori Giulio Cerceo, l'avvocato distrettuale dello Stato Giulia Biscotti, Claudia Menichini, Pasquale Frisina, Caterina Mercurio;
Rilevato che, alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, il ricorso non appare sostenuto dal necessario fumus boni iuris .
Ritenuto, in particolare, che i locali ove la società ricorrente svolge l’attività di gestione di apparecchi da gioco V.L.T. (Video Lottery Terminal) sono ubicati, come da accertamenti effettuati dal locale Comando della polizia municipale nelle date 01/03/2023 e 02/03/2023, ad una distanza inferiore a 300 metri dall’Istituto Superiore di Design di PE (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) in violazione dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 37/2020;
Ritenuto infatti che l’I.S.I.A.- PE Design, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 262 della L. n. 208/2015 ed il cui Statuto è stato approvato con Decreto del Direttore generale del MIUR n. 3498 del 21.12.2016, è un istituto pubblico di livello universitario appartenente al comparto A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accreditato per i corsi di diploma accademico di secondo livello giusta decreto prot. n. 2530 del 2/10/2018 del Direttore Generale del Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca;
Ritenuto pertanto che l’I.S.I.A.- PE Design è riconducibile nel novero dei “ luoghi sensibili ” comprensivi di “ tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università ” ai sensi della previsione normativa di cui all’art. 7 comma 1, lett. c) n. 1 della L.R. n. 37/2020;
Ritenuto, altresì, che non appare configurabile nel caso di specie alcuna violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/90 atteso che il gravato decreto di revoca della licenza è stato adottato in data 17/05/2023 e notificato il 06/06/2023, nel rispetto del termine di dodici mesi dall’adozione della licenza recante la data del 27/05/2022 rilevando, ai fini del computo del predetto termine, la data di adozione del provvedimento di autotutela e non quella di notifica.
Ritenuta, in definitiva, l’insussistenza del fumus di fondatezza;
Ritenuto, quanto al periculum in mora , che nel bilanciamento dei contrapposti interessi vada data prevalenza all’interesse pubblico generale a contrastare e prevenire il grave fenomeno della ludopatia rispetto all’interesse della ricorrente allo svolgimento dell’iniziativa economica privata.
Ritenuto di compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di PE (Sezione Prima) respinge la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO