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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/11/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2678/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice relatore
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.09.2024 da
1) Parte_1
Nato a Napoli il 09.05.1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Maria Grazia Tedesco presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Trieste il 22.02.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 con l'Avv. Maria Grazia Tedesco presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il giorno 7 luglio 2007 (atto n. 109, parte 2, serie A, anno 2007). In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] l'[...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale al signor e ciò per il tempo necessario Parte_4
a completare il trasferimento immobiliare con il quale la signora ede al marito l'integrale proprietà Pt_2 della casa coniugale, come previsto al successivo punto 9) delle condizioni di separazione consensuale;
3) affido condiviso a entrambi i coniugi dei figli minori e la cui residenza rimarrà Per_1 Pt_3 identificata in quella della casa coniugale sita a Trieste in via Costalunga n. 84/2 che, con il presente atto, diverrà di proprietà esclusiva del signor Parte_4
4) salvo diverso accordo tra i genitori, i figli minori e trascorreranno con ciascun genitore
Per_1 Pt_3 fine settimana alternati da venerdì pomeriggio, indicativamente alle ore 16:00 fino a domenica sera, dopo cena (indicativamente alle ore 21.30). Poiché l'attività del signor comporta turni di lavoro, i Parte_4 coniugi convengono che in base ai turni del padre, e dovranno trascorrere tre/quattro
Per_1 Pt_3 giorni consecutivi infrasettimanali con ciascun genitore, fermi i fine settimana come sopra indicato. Nel periodo estivo, ciascuno dei due genitori trascorrerà con e tre settimane anche non
Per_1 Pt_3 consecutive da concordare entro due settimane prima delle rispettive vacanze. I figli minori, inoltre, trascorreranno con la madre e il padre metà delle vacanze invernali, ricomprendendo ad anni alterni la vigilia di Natale, il 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio. In base ai turni di lavoro del padre, e trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali e alterneranno
Per_1 Pt_3 tra loro i ponti e le festività scolastiche;
5) in considerazione del collocamento sostanzialmente paritario dei minori e della coincidenza di reddito tra i coniugi, ciascun genitore provvederà direttamente alle necessità dei figli per il periodo di permanenza degli stessi presso di sé, mentre i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie per e come da Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Per_1 Pt_3 avvocati di Trieste in data 18.05.2015;
6) i coniugi concordano che l'assegno unico INPS per i figli verrà percepito al 100% dal signor Parte_4
[...]
7) le parti prestano assenso al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori Per_1 e autorizzandosi vicendevolmente a portarli con sé all'estero; Pt_3
8) alcun rateo di mantenimento è stabilito tra i coniugi che danno atto di nulla pretendere l'uno dall'altra al di fuori da quanto stabilito nel presente atto;
9) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi effettuano la seguente attribuzione: la signora cede al signor che Parte_2 Parte_4 accetta, la propria metà quota p.i. di proprietà di:
- Alloggio e relative pertinenze, sito al primo piano dello stabile di via Costalunga n. 84/2, Trieste, censito nel c.t. 1° della P.T. 4926 di Santa Maria Maddalena Superiore, marcato "4" e distinto in tratteggio obliquo nel piano in atti tavolari sub G.N. 6597/10, con le congiunte 454/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 2583 di Santa Maria Maddalena Superiore.
All'Ufficio del Territorio di Trieste l'immobile è censito alla sezione R, Foglio 3, particella 418/1, subalterno
4, Via Costalunga, civico numero 84/2, piano T-1, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, vani 6,5,
Rendita Catastale Euro 939,95.
- Garage sito al piano terra della casa in Trieste civico numero 84/2 di Via Costalunga censito nel c.t. 1° della P.T. 4928 di Santa Maria Maddalena Superiore, marcato "5" distinto in puntinato nel piano in atti tavolari sub G.N.
6597/10, con le congiunte 73/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 2583 di Santa Maria Maddalena Superiore.
All'Ufficio del Territorio di Trieste 1 1 immobile è censito alla sezione R, foglio 3, particella 418/1, subalterno 5, Via Costalunga, civico numero 84/2, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 4, metri quadri 36, Rendita Catastale Euro 234,26.
Conformità catastale: ai sensi dell'art. 52/1985 come integrata e modificata dall'art. 19 D.L. 78/2029 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano gli immobili oggetto del presente atto, come da planimetria depositata al Catasto.
La signora dichiara e il signor ne prende atto che i dati catastali e le planimetrie sono Pt_2 Parte_4 conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa.
La parte cedente dichiara che la proprietà ceduta è stata acquistata in costanza di matrimonio in regime di separazione dei beni, mediante atto di compravendita con contratto Notaio registrato a Trieste Per_2 in data 2.8.2010 al n. 7293 Serie 1T.
Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia ed urbanistica, la signora
[...]
, assumendone la relativa responsabilità dichiara: Pt_2
- la piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso della quota dei predetti immobili
- di essere in regola con il pagamento di oneri, imposte e tasse pregressi di qualunque natura e specie, concernenti gli immobili in oggetto
- che la quota gli immobili de quo sono stati edificati in forza della licenza di costruzione rilasciata dal
Comune di Trieste in data 27.10.1969 sub Prot. Gen.n. 53280 Prot. Corr.n. 672/1-69; - che è stato rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità dal suddetto Comune in data 2.12.1972 sub Prot.gen.n. 1163 Prot.corr.N. XII/I-672/8-69;
- che in relazione agli stessi immobili non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatorio e non sono state eseguite opere abusive
- che il reddito fondiario degli immobili è stato regolarmente dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione
- che nessun diritto di ipoteca legale le compete, e comunque, laddove sussista, vi rinuncia.
Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 il signor Parte_4 dispensa la signora da:
[...] Parte_2
- prestare garanzia in ordine alla conformità di ciascuno degli impianti posti al servizio della consistenza immobiliare oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, avendo preso atto dello stato di fatto degli stessi;
- consegnare alla parte acquirente la documentazione amministrativa e tecnica ed i libretti di manutenzione ed uso degli impianti.
Ai sensi del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni la signora
[...]
mette a disposizione del signor l'attestato di prestazione energetica ai sensi Pt_2 Parte_4 dell'art. 6, co. 1 ter del richiamato decreto legislativo, rilasciato in data 04.07.2024 dal geom. CP_1 che si allega al presente atto sub all. A) con la precisazione che, a decorrere dalla data del suo
[...] rilascio, non si sono verificate cause di decadenza;
il signor pertanto, dà Parte_4 espressamente atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte avente causa ed in particolare con ogni onere e aggravio.
Si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui al presente atto trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nascenti dal matrimonio e conseguenti alla separazione personale dei coniugi e perciò essi chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta.
Le parti dichiarano che trattasi di casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2.8.1969
(Gazzetta Ufficiale n. 218/1969).
Le parti dichiarano di essere entrambe di cittadinanza italiana.
Il signor resta autorizzato a eseguire a proprio favore l'intavolazione del diritto di Parte_4 proprietà della quota di ½ dell'immobile in forza dell'emanando provvedimento, che costituirà titolo per l'intavolazione, con esenzione di ogni imposta ex art. 19 L. 74/87 comb., disp. Sent. 154/99 Corte
Costituzionale.
10) le spese del presente procedimento sono, per la quota del 50%, a carico di ciascun coniuge”.
All'udienza del 1° ottobre 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, sottoscritto personalmente il ricorso davanti al giudice ai fini dell'intavolazione dei trasferimenti immobiliari in esso contenuti.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Trieste il giorno 7 luglio 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 6 novembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice relatore
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.09.2024 da
1) Parte_1
Nato a Napoli il 09.05.1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Maria Grazia Tedesco presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Trieste il 22.02.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 con l'Avv. Maria Grazia Tedesco presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il giorno 7 luglio 2007 (atto n. 109, parte 2, serie A, anno 2007). In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] l'[...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale al signor e ciò per il tempo necessario Parte_4
a completare il trasferimento immobiliare con il quale la signora ede al marito l'integrale proprietà Pt_2 della casa coniugale, come previsto al successivo punto 9) delle condizioni di separazione consensuale;
3) affido condiviso a entrambi i coniugi dei figli minori e la cui residenza rimarrà Per_1 Pt_3 identificata in quella della casa coniugale sita a Trieste in via Costalunga n. 84/2 che, con il presente atto, diverrà di proprietà esclusiva del signor Parte_4
4) salvo diverso accordo tra i genitori, i figli minori e trascorreranno con ciascun genitore
Per_1 Pt_3 fine settimana alternati da venerdì pomeriggio, indicativamente alle ore 16:00 fino a domenica sera, dopo cena (indicativamente alle ore 21.30). Poiché l'attività del signor comporta turni di lavoro, i Parte_4 coniugi convengono che in base ai turni del padre, e dovranno trascorrere tre/quattro
Per_1 Pt_3 giorni consecutivi infrasettimanali con ciascun genitore, fermi i fine settimana come sopra indicato. Nel periodo estivo, ciascuno dei due genitori trascorrerà con e tre settimane anche non
Per_1 Pt_3 consecutive da concordare entro due settimane prima delle rispettive vacanze. I figli minori, inoltre, trascorreranno con la madre e il padre metà delle vacanze invernali, ricomprendendo ad anni alterni la vigilia di Natale, il 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio. In base ai turni di lavoro del padre, e trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali e alterneranno
Per_1 Pt_3 tra loro i ponti e le festività scolastiche;
5) in considerazione del collocamento sostanzialmente paritario dei minori e della coincidenza di reddito tra i coniugi, ciascun genitore provvederà direttamente alle necessità dei figli per il periodo di permanenza degli stessi presso di sé, mentre i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie per e come da Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Per_1 Pt_3 avvocati di Trieste in data 18.05.2015;
6) i coniugi concordano che l'assegno unico INPS per i figli verrà percepito al 100% dal signor Parte_4
[...]
7) le parti prestano assenso al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori Per_1 e autorizzandosi vicendevolmente a portarli con sé all'estero; Pt_3
8) alcun rateo di mantenimento è stabilito tra i coniugi che danno atto di nulla pretendere l'uno dall'altra al di fuori da quanto stabilito nel presente atto;
9) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi effettuano la seguente attribuzione: la signora cede al signor che Parte_2 Parte_4 accetta, la propria metà quota p.i. di proprietà di:
- Alloggio e relative pertinenze, sito al primo piano dello stabile di via Costalunga n. 84/2, Trieste, censito nel c.t. 1° della P.T. 4926 di Santa Maria Maddalena Superiore, marcato "4" e distinto in tratteggio obliquo nel piano in atti tavolari sub G.N. 6597/10, con le congiunte 454/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 2583 di Santa Maria Maddalena Superiore.
All'Ufficio del Territorio di Trieste l'immobile è censito alla sezione R, Foglio 3, particella 418/1, subalterno
4, Via Costalunga, civico numero 84/2, piano T-1, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, vani 6,5,
Rendita Catastale Euro 939,95.
- Garage sito al piano terra della casa in Trieste civico numero 84/2 di Via Costalunga censito nel c.t. 1° della P.T. 4928 di Santa Maria Maddalena Superiore, marcato "5" distinto in puntinato nel piano in atti tavolari sub G.N.
6597/10, con le congiunte 73/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 2583 di Santa Maria Maddalena Superiore.
All'Ufficio del Territorio di Trieste 1 1 immobile è censito alla sezione R, foglio 3, particella 418/1, subalterno 5, Via Costalunga, civico numero 84/2, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 4, metri quadri 36, Rendita Catastale Euro 234,26.
Conformità catastale: ai sensi dell'art. 52/1985 come integrata e modificata dall'art. 19 D.L. 78/2029 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano gli immobili oggetto del presente atto, come da planimetria depositata al Catasto.
La signora dichiara e il signor ne prende atto che i dati catastali e le planimetrie sono Pt_2 Parte_4 conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa.
La parte cedente dichiara che la proprietà ceduta è stata acquistata in costanza di matrimonio in regime di separazione dei beni, mediante atto di compravendita con contratto Notaio registrato a Trieste Per_2 in data 2.8.2010 al n. 7293 Serie 1T.
Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia ed urbanistica, la signora
[...]
, assumendone la relativa responsabilità dichiara: Pt_2
- la piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso della quota dei predetti immobili
- di essere in regola con il pagamento di oneri, imposte e tasse pregressi di qualunque natura e specie, concernenti gli immobili in oggetto
- che la quota gli immobili de quo sono stati edificati in forza della licenza di costruzione rilasciata dal
Comune di Trieste in data 27.10.1969 sub Prot. Gen.n. 53280 Prot. Corr.n. 672/1-69; - che è stato rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità dal suddetto Comune in data 2.12.1972 sub Prot.gen.n. 1163 Prot.corr.N. XII/I-672/8-69;
- che in relazione agli stessi immobili non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatorio e non sono state eseguite opere abusive
- che il reddito fondiario degli immobili è stato regolarmente dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione
- che nessun diritto di ipoteca legale le compete, e comunque, laddove sussista, vi rinuncia.
Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 il signor Parte_4 dispensa la signora da:
[...] Parte_2
- prestare garanzia in ordine alla conformità di ciascuno degli impianti posti al servizio della consistenza immobiliare oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, avendo preso atto dello stato di fatto degli stessi;
- consegnare alla parte acquirente la documentazione amministrativa e tecnica ed i libretti di manutenzione ed uso degli impianti.
Ai sensi del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni la signora
[...]
mette a disposizione del signor l'attestato di prestazione energetica ai sensi Pt_2 Parte_4 dell'art. 6, co. 1 ter del richiamato decreto legislativo, rilasciato in data 04.07.2024 dal geom. CP_1 che si allega al presente atto sub all. A) con la precisazione che, a decorrere dalla data del suo
[...] rilascio, non si sono verificate cause di decadenza;
il signor pertanto, dà Parte_4 espressamente atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte avente causa ed in particolare con ogni onere e aggravio.
Si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui al presente atto trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nascenti dal matrimonio e conseguenti alla separazione personale dei coniugi e perciò essi chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta.
Le parti dichiarano che trattasi di casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2.8.1969
(Gazzetta Ufficiale n. 218/1969).
Le parti dichiarano di essere entrambe di cittadinanza italiana.
Il signor resta autorizzato a eseguire a proprio favore l'intavolazione del diritto di Parte_4 proprietà della quota di ½ dell'immobile in forza dell'emanando provvedimento, che costituirà titolo per l'intavolazione, con esenzione di ogni imposta ex art. 19 L. 74/87 comb., disp. Sent. 154/99 Corte
Costituzionale.
10) le spese del presente procedimento sono, per la quota del 50%, a carico di ciascun coniuge”.
All'udienza del 1° ottobre 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, sottoscritto personalmente il ricorso davanti al giudice ai fini dell'intavolazione dei trasferimenti immobiliari in esso contenuti.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Trieste il giorno 7 luglio 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 6 novembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Dott.ssa Anna Lucia Fanelli