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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 557 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Giangiacomo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a ST alla via Ignazio Silone n. 4/E; ricorrente contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Marisa Berarducci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a ST alla via Giulio Cesare n. 82/B; resistente nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni che seguono:
1 ❏ CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati e cioè il marito continuerà a vivere presso l'abitazione di proprietà sita in ST alla via Cardone n.
53 e la moglie presso l'abitazione di sua proprietà sita in ST in via del Porto n. 100/A
❏ AFFIDAMENTO DEI MINORI E PIANO GENITORIALE
I rapporti tra il minore ed i genitori saranno regolati Per_1 alle condizioni di cui al piano genitoriale di cui al punto D.2 del ricorso introduttivo
❏ MODALITA' MINIME DI VISITA DEL PADRE in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà quantomeno alle condizioni minime specificate di seguito:
❍ il padre potrà tenere con sé il figlio almeno due giorni infrasettimanali dalle 15 alle 21 quando effettua il turno di mattina
❍ il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori
❍ il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze del periodo Pasquale, Natalizio, la ricorrenza del 1°
Novembre, il 25 Aprile Anniversario della Liberazione, il 1° Maggio
Festa del Lavoro, il 2 Giugno Festa della Repubblica, l' CP_2
ed il compleanno del minore
[...]
❍ durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé il minore rispettivamente per un periodo di giorni 15 consecutivi ciascuno, impegnandosi a comunicarsi entro il mese di maggio le date previste per i rispettivi soggiorni
❏ PROVVEDIMENTI ECONOMICI
L'Autunno Massimo provvederà a corrispondere un assegno di mantenimento di 350 € per i due figli, di cui uno minore e l'altro non economicamente autosufficiente, entro il 5 di ogni mese, provvedendo al 50% delle spese straordinarie dei figli e concordando che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre rinunciando il padre alla propria metà
2 - condannare la resistente alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre IVA, CAP di legge e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
PER LA RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, atteso che è stata già pronunciata sentenza parziale di divorzio,
- Disporre che i coniugi continueranno a vivere separati, ciascuno presso l'abitazione di rispettiva proprietà, portandosi reciproco rispetto;
- Disporre, alla luce di quanto espresso nel piano genitoriale
(doc. 37), che il minore e la sorella , Persona_2 Parte_2 continueranno a vivere presso l'abitazione della madre sita in
ST (CH) alla Via del Porto n. 100/A, mantenendovi la residenza;
- Disporre l'affidamento congiunto del minore fino Persona_2
a quando questi diverrà maggiorenne il prossimo 19/10/2025, ovvero disporre secondo quanto l'Ill.mo Tribunale riterrà alla luce delle risultanze processuali tutte;
- In merito al diritto di visita, regolare lo stesso alla luce di quanto dichiarato dal minore durante la sua audizione all'udienza del 19/01/2024;
- Dare atto che il ricorrente non ha mai provveduto a rivalutare
l'assegno di mantenimento che ad oggi, secondo il prospetto già depositato, ammonta ad € 480,00 circa per entrambi i figli;
- Alla luce della documentazione tutta depositata, ordinare ad di corrispondere per entrambi i figli la somma di Parte_1
€ 550,00, (€ 275,00 cadauno) entro i primi del mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo legge, con versamento diretto di
€ 275,00 alla figlia maggiorenne oltre il 50% delle Parte_2 spese straordinarie, individuate e precisate nel Protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale che la parte resistente dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte, con assegno unico percepito integralmente dalla resistente e rinuncia del padre alla propria quota;
3 - A far data dal 18° anno (19/10/2025) di ordinare ad R_ di corrispondere per entrambi i figli la somma di Parte_1
€ 750,00 (€ 375,00 cadauno), entro i primi del mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo legge, oltre il 50% delle spese straordinarie, individuate e precisate nel Protocollo in uso presso
Codesto Ill.mo Tribunale che la parte resistente dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte, con assegno unico percepito integralmente dalla resistente e rinuncia del padre alla propria quota;
- Condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore”.
PER IL PM: “parere favorevole al divorzio alle condizioni di cui al ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/6/2023, - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
a ST (CH) il 7/8/2004, che dall'unione sono nati e PT R_
(quest'ultimo ancora minorenne), e che, con decreto del 2/12/2014
l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta, con affidamento condiviso del figlio minore , regolamentazione del diritto di visita R_ secondo il piano genitoriale e previsione dell'obbligo di versamento alla convenuta, a titolo di mantenimento dei due figli, della somma mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e con rinuncia alla propria metà dell'assegno unico.
Con comparsa di risposta depositata il 30/10/2023, _1
, aderendo alla domanda di divorzio, alla previsione di
[...] affido condiviso del figlio minore e alla regolamentazione R_ del diritto di visita come da piano genitoriale, ha domandato, tuttavia, quanto agli aspetti economici, la corresponsione da parte
4 del ricorrente, a titolo di mantenimento dei due figli, della somma di € 550,00 e successivamente, a far data dal compimento del diciottesimo anno di di € 750,00, oltre al 50% delle spese R_ straordinarie e percezione integrale dell'assegno unico;
specificando di essere disoccupata con riduzione permanente della capacità lavorativa del 40% e di pagare e di aver sempre pagato integralmente le spese straordinarie per i figli senza la compartecipazione del ricorrente.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ascolto del minore Previa concessione dei termini ex art. Persona_2
473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 4/12/2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
* * *
1. Con sentenza parziale del 15/3/2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
2. Circa i provvedimenti accessori, e, in particolare, le modalità di affidamento del figlio minore prossimo al compimento dei R_ diciotto anni, le parti concordano circa la modalità di affido condiviso, costituente, in ogni caso - nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori – la regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Né sono emerse dall'istruttoria ragioni ostative alla previsione dell'affido condiviso, atteso che, quanto alla dipendenza da alcol del ricorrente riferita dalla controparte, lo stesso ha fornito prova di seguire un percorso riabilitativo, sottoponendosi a controlli a cadenza inizialmente bisettimanale e successivamente mensile.
5 Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il
Collegio ritiene di dover prevedere, in ragione dell'età del minore, ormai prossimo al compimento dei diciotto anni, nonché del rifiuto manifestato dal medesimo ad incontrare il padre (come confermato in sede di ascolto), che il ricorrente possa vedere il figlio R_ previo accordo con il minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, senza alcuna previsione di un calendario dettagliato degli incontri.
3. Deve, infine, statuirsi in merito al contributo in favore dei figli (maggiorenne ma non economicamente autosuffiente) e PT
, posto che, secondo consolidata giurisprudenza di R_ legittimità, permane l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, fino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero fino a quando il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso (cfr., ex plurimis,
Cass., n. 17183/20).
A tale riguardo, occorre considerare, da un lato, la notevole sproporzione reddituale tra le parti: percepisce all'incirca R_
€ 1.400,00 mensili a titolo di retribuzione ed € 774,00 a titolo di assegno mensile di invalidità; ha spese mensili fisse per € 910,08
(€ 475,00 per mutuo acquisto abitazione, € 261,00 per finanziamento, tuttavia in scadenza a marzo 2025, € 102,08 per ulteriore finanziamento, € 72,00 per abbonamento autobus, non considerandosi le spese per utenze e per visite mediche in quanto trattasi di spese che anche la controparte sostiene abitualmente); mentre _1
è attualmente disoccupata. Dall'altro, si deve tener conto del tempo di permanenza presso la madre dei figli, i quali, allo stato, rifiutano di incontrare il padre, trascorrendo, pertanto, tutto il loro tempo presso la madre, che deve, quindi, far fronte quotidianamente ad ogni loro esigenza.
Più nel dettaglio, quanto alla situazione lavorativa delle parti, seppur appare auspicabile che reperisca al più presto _1
6 attività lavorativa compatibile con le proprie condizioni di salute, non può non considerarsi che, allo stato, nonostante l'età, ella è attualmente ancora disoccupata;
mentre oltre a percepire R_ un assegno di invalidità, è occupato con contratto a tempo indeterminato, pur avendo subito una contrazione della retribuzione a causa della cassa integrazione guadagni, che, tuttavia, è misura per definizione attivabile a fronte di eventi transitori ed ha una durata massima stabilita per legge.
Inoltre, non può non tenersi conto del fatto che non risulta confermata, in favore del minore , l'indennità di frequenza, R_ che prima egli ha percepito, per un importo pari ad € 300,00 mensili per dieci mensilità all'anno.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questo Collegio di dover porre a carico di un contributo di mantenimento in R_ favore dei figli e nella misura di € 550,00 mensili (€ PT R_
275,00 per ciascun figlio). Non appaiono sussistenti elementi tali da giustificare l'immediata previsione di un aumento di detta somma a partire dal raggiungimento della maggiore età del figlio R_
(evento che si verificherà il prossimo 19 ottobre, e al quale non si ricollega automaticamente l'insorgenza di ulteriori necessità del ragazzo). Detta somma dovrà essere versata fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento e versata entro il giorno 5 di ciascun mese, secondo le modalità finora adottate.
Nella determinazione della somma predetta, si è altresì tenuto conto del fatto che le parti concordano circa la percezione integrale dell'assegno unico da parte della resistente avendo _1 il ricorrente mostrato disponibilità a rinunciare alla R_ propria parte dell'assegno, in deroga alle previsioni di legge.
Le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori per la metà ciascuno.
7 4. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente per il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri minimi vigenti dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 557/2023, così provvede:
stabilisce le seguenti condizioni di divorzio:
a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_2 ad entrambi i genitori;
b) dispone che il padre possa vedere il figlio Parte_1
previo accordo con il minore e compatibilmente con i suoi R_ impegni scolastici ed extrascolastici;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 la somma mensile di € 550,00, a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento dei figli e (€ 275,00 PT R_ per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di ST;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 _1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in €
[...]
3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, da versarsi direttamente in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in ST, nella camera di consiglio del 29/1/2025
8 IL PRESIDENTE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Maria Elena Faleschini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 557 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Giangiacomo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a ST alla via Ignazio Silone n. 4/E; ricorrente contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Marisa Berarducci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a ST alla via Giulio Cesare n. 82/B; resistente nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni che seguono:
1 ❏ CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati e cioè il marito continuerà a vivere presso l'abitazione di proprietà sita in ST alla via Cardone n.
53 e la moglie presso l'abitazione di sua proprietà sita in ST in via del Porto n. 100/A
❏ AFFIDAMENTO DEI MINORI E PIANO GENITORIALE
I rapporti tra il minore ed i genitori saranno regolati Per_1 alle condizioni di cui al piano genitoriale di cui al punto D.2 del ricorso introduttivo
❏ MODALITA' MINIME DI VISITA DEL PADRE in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà quantomeno alle condizioni minime specificate di seguito:
❍ il padre potrà tenere con sé il figlio almeno due giorni infrasettimanali dalle 15 alle 21 quando effettua il turno di mattina
❍ il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori
❍ il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze del periodo Pasquale, Natalizio, la ricorrenza del 1°
Novembre, il 25 Aprile Anniversario della Liberazione, il 1° Maggio
Festa del Lavoro, il 2 Giugno Festa della Repubblica, l' CP_2
ed il compleanno del minore
[...]
❍ durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé il minore rispettivamente per un periodo di giorni 15 consecutivi ciascuno, impegnandosi a comunicarsi entro il mese di maggio le date previste per i rispettivi soggiorni
❏ PROVVEDIMENTI ECONOMICI
L'Autunno Massimo provvederà a corrispondere un assegno di mantenimento di 350 € per i due figli, di cui uno minore e l'altro non economicamente autosufficiente, entro il 5 di ogni mese, provvedendo al 50% delle spese straordinarie dei figli e concordando che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre rinunciando il padre alla propria metà
2 - condannare la resistente alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre IVA, CAP di legge e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
PER LA RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, atteso che è stata già pronunciata sentenza parziale di divorzio,
- Disporre che i coniugi continueranno a vivere separati, ciascuno presso l'abitazione di rispettiva proprietà, portandosi reciproco rispetto;
- Disporre, alla luce di quanto espresso nel piano genitoriale
(doc. 37), che il minore e la sorella , Persona_2 Parte_2 continueranno a vivere presso l'abitazione della madre sita in
ST (CH) alla Via del Porto n. 100/A, mantenendovi la residenza;
- Disporre l'affidamento congiunto del minore fino Persona_2
a quando questi diverrà maggiorenne il prossimo 19/10/2025, ovvero disporre secondo quanto l'Ill.mo Tribunale riterrà alla luce delle risultanze processuali tutte;
- In merito al diritto di visita, regolare lo stesso alla luce di quanto dichiarato dal minore durante la sua audizione all'udienza del 19/01/2024;
- Dare atto che il ricorrente non ha mai provveduto a rivalutare
l'assegno di mantenimento che ad oggi, secondo il prospetto già depositato, ammonta ad € 480,00 circa per entrambi i figli;
- Alla luce della documentazione tutta depositata, ordinare ad di corrispondere per entrambi i figli la somma di Parte_1
€ 550,00, (€ 275,00 cadauno) entro i primi del mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo legge, con versamento diretto di
€ 275,00 alla figlia maggiorenne oltre il 50% delle Parte_2 spese straordinarie, individuate e precisate nel Protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale che la parte resistente dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte, con assegno unico percepito integralmente dalla resistente e rinuncia del padre alla propria quota;
3 - A far data dal 18° anno (19/10/2025) di ordinare ad R_ di corrispondere per entrambi i figli la somma di Parte_1
€ 750,00 (€ 375,00 cadauno), entro i primi del mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo legge, oltre il 50% delle spese straordinarie, individuate e precisate nel Protocollo in uso presso
Codesto Ill.mo Tribunale che la parte resistente dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte, con assegno unico percepito integralmente dalla resistente e rinuncia del padre alla propria quota;
- Condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore”.
PER IL PM: “parere favorevole al divorzio alle condizioni di cui al ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/6/2023, - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
a ST (CH) il 7/8/2004, che dall'unione sono nati e PT R_
(quest'ultimo ancora minorenne), e che, con decreto del 2/12/2014
l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta, con affidamento condiviso del figlio minore , regolamentazione del diritto di visita R_ secondo il piano genitoriale e previsione dell'obbligo di versamento alla convenuta, a titolo di mantenimento dei due figli, della somma mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e con rinuncia alla propria metà dell'assegno unico.
Con comparsa di risposta depositata il 30/10/2023, _1
, aderendo alla domanda di divorzio, alla previsione di
[...] affido condiviso del figlio minore e alla regolamentazione R_ del diritto di visita come da piano genitoriale, ha domandato, tuttavia, quanto agli aspetti economici, la corresponsione da parte
4 del ricorrente, a titolo di mantenimento dei due figli, della somma di € 550,00 e successivamente, a far data dal compimento del diciottesimo anno di di € 750,00, oltre al 50% delle spese R_ straordinarie e percezione integrale dell'assegno unico;
specificando di essere disoccupata con riduzione permanente della capacità lavorativa del 40% e di pagare e di aver sempre pagato integralmente le spese straordinarie per i figli senza la compartecipazione del ricorrente.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ascolto del minore Previa concessione dei termini ex art. Persona_2
473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 4/12/2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
* * *
1. Con sentenza parziale del 15/3/2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
2. Circa i provvedimenti accessori, e, in particolare, le modalità di affidamento del figlio minore prossimo al compimento dei R_ diciotto anni, le parti concordano circa la modalità di affido condiviso, costituente, in ogni caso - nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori – la regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Né sono emerse dall'istruttoria ragioni ostative alla previsione dell'affido condiviso, atteso che, quanto alla dipendenza da alcol del ricorrente riferita dalla controparte, lo stesso ha fornito prova di seguire un percorso riabilitativo, sottoponendosi a controlli a cadenza inizialmente bisettimanale e successivamente mensile.
5 Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il
Collegio ritiene di dover prevedere, in ragione dell'età del minore, ormai prossimo al compimento dei diciotto anni, nonché del rifiuto manifestato dal medesimo ad incontrare il padre (come confermato in sede di ascolto), che il ricorrente possa vedere il figlio R_ previo accordo con il minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, senza alcuna previsione di un calendario dettagliato degli incontri.
3. Deve, infine, statuirsi in merito al contributo in favore dei figli (maggiorenne ma non economicamente autosuffiente) e PT
, posto che, secondo consolidata giurisprudenza di R_ legittimità, permane l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, fino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero fino a quando il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso (cfr., ex plurimis,
Cass., n. 17183/20).
A tale riguardo, occorre considerare, da un lato, la notevole sproporzione reddituale tra le parti: percepisce all'incirca R_
€ 1.400,00 mensili a titolo di retribuzione ed € 774,00 a titolo di assegno mensile di invalidità; ha spese mensili fisse per € 910,08
(€ 475,00 per mutuo acquisto abitazione, € 261,00 per finanziamento, tuttavia in scadenza a marzo 2025, € 102,08 per ulteriore finanziamento, € 72,00 per abbonamento autobus, non considerandosi le spese per utenze e per visite mediche in quanto trattasi di spese che anche la controparte sostiene abitualmente); mentre _1
è attualmente disoccupata. Dall'altro, si deve tener conto del tempo di permanenza presso la madre dei figli, i quali, allo stato, rifiutano di incontrare il padre, trascorrendo, pertanto, tutto il loro tempo presso la madre, che deve, quindi, far fronte quotidianamente ad ogni loro esigenza.
Più nel dettaglio, quanto alla situazione lavorativa delle parti, seppur appare auspicabile che reperisca al più presto _1
6 attività lavorativa compatibile con le proprie condizioni di salute, non può non considerarsi che, allo stato, nonostante l'età, ella è attualmente ancora disoccupata;
mentre oltre a percepire R_ un assegno di invalidità, è occupato con contratto a tempo indeterminato, pur avendo subito una contrazione della retribuzione a causa della cassa integrazione guadagni, che, tuttavia, è misura per definizione attivabile a fronte di eventi transitori ed ha una durata massima stabilita per legge.
Inoltre, non può non tenersi conto del fatto che non risulta confermata, in favore del minore , l'indennità di frequenza, R_ che prima egli ha percepito, per un importo pari ad € 300,00 mensili per dieci mensilità all'anno.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questo Collegio di dover porre a carico di un contributo di mantenimento in R_ favore dei figli e nella misura di € 550,00 mensili (€ PT R_
275,00 per ciascun figlio). Non appaiono sussistenti elementi tali da giustificare l'immediata previsione di un aumento di detta somma a partire dal raggiungimento della maggiore età del figlio R_
(evento che si verificherà il prossimo 19 ottobre, e al quale non si ricollega automaticamente l'insorgenza di ulteriori necessità del ragazzo). Detta somma dovrà essere versata fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento e versata entro il giorno 5 di ciascun mese, secondo le modalità finora adottate.
Nella determinazione della somma predetta, si è altresì tenuto conto del fatto che le parti concordano circa la percezione integrale dell'assegno unico da parte della resistente avendo _1 il ricorrente mostrato disponibilità a rinunciare alla R_ propria parte dell'assegno, in deroga alle previsioni di legge.
Le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori per la metà ciascuno.
7 4. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente per il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri minimi vigenti dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 557/2023, così provvede:
stabilisce le seguenti condizioni di divorzio:
a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_2 ad entrambi i genitori;
b) dispone che il padre possa vedere il figlio Parte_1
previo accordo con il minore e compatibilmente con i suoi R_ impegni scolastici ed extrascolastici;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 la somma mensile di € 550,00, a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento dei figli e (€ 275,00 PT R_ per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di ST;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 _1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in €
[...]
3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, da versarsi direttamente in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in ST, nella camera di consiglio del 29/1/2025
8 IL PRESIDENTE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Maria Elena Faleschini
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