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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FINAMORE DOMENICO
E
MARLETTA BARBARA (C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
FINAMORE DOMENICO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza del 20/05/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23/02/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 7, anno 1991)
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia nascevano i figli (1991) e (1995). Per_1 Per_2
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole “subordinatamente all'automatica
rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno per il figlio”.
Sul punto, occorre osservare che anche in assenza di specifica pattuizione delle parti in tal senso, la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli discende ex lege dell'articolo 337 ter c.c., a norma del quale “l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”; tale mancata indicazione non fa dunque venir meno la corrispondenza delle condizioni indicate dai genitori rispetto all'interesse dei figli.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo trascorso il termine legale a far data dalla omologa della separazione, avvenuta in data 28.9.2022.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO Parte I, atto n. 7, anno 1991), contratto Pt_1
e MARLETTA BARBARA, il 23/02/1991;
[...]
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del
20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte, con la precisazione che gli assegni ivi previsti dovranno essere annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FINAMORE DOMENICO
E
MARLETTA BARBARA (C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
FINAMORE DOMENICO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza del 20/05/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23/02/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 7, anno 1991)
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia nascevano i figli (1991) e (1995). Per_1 Per_2
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole “subordinatamente all'automatica
rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno per il figlio”.
Sul punto, occorre osservare che anche in assenza di specifica pattuizione delle parti in tal senso, la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli discende ex lege dell'articolo 337 ter c.c., a norma del quale “l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”; tale mancata indicazione non fa dunque venir meno la corrispondenza delle condizioni indicate dai genitori rispetto all'interesse dei figli.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo trascorso il termine legale a far data dalla omologa della separazione, avvenuta in data 28.9.2022.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO Parte I, atto n. 7, anno 1991), contratto Pt_1
e MARLETTA BARBARA, il 23/02/1991;
[...]
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del
20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte, con la precisazione che gli assegni ivi previsti dovranno essere annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo