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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3042/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis
n. 47 cod. proc. civ. depositato il 27.11.2024
DA
(Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
, con l'avv. dom. Daniela Graziani, giusta procura speciale allegata al
[...] ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Domingo il 29.6.1981;
- resistente contumace-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
pagina 1 di 7 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
1) Pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Parte_1 Controparte_1 data 25.9.2006 a Santo Domingo, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Paularo per l'anno 2007 al numero 3, parte 2, serie C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione di legge;
2) il figlio minore sia affidato Persona_1 in via super esclusiva, ovvero, in subordine, in via esclusiva alla madre sig.ra , presso cui continuerà ad avere Parte_1 domicilio prevalente e residenza anagrafica, nella casa già familiare di
Tarcento, di proprietà esclusiva della ricorrente, che continuerà ad esserle assegnata;
3) il figlio minore starà con il padre se e quando lo vorrà, Per_1 previo accordo tra i genitori. In subordine, sarà con il padre un pomeriggio la settimana, e per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per sette giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, nel rispetto delle esigenze di studio, riposo e svago del minore, previo accordo tra i genitori e con il consenso del figlio;
4) disporsi che il figlio minore Persona_1
possa ottenere i documenti validi per l'espatrio (passaporto/carta
[...]
d'identità) col solo consenso del genitore affidatario esclusivo sig.ra e senza necessità del consenso del padre;
Pt_1 Controparte_1
5) il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla moglie un assegno mensile di Euro 500,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate della moglie entro il giorno 5 di ogni mese;
6) le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico – ricreative), come disciplinate dal Protocollo di intesa sulle spese straordinarie del 28.8.2015 dell'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
7) l'assegno unico universale viene assegnato integralmente alla madre affidataria del pagina 2 di 7 figlio minore;
8) nulla tra i coniugi, economicamente autonomi;
9) con vittoria di spese e compensi di lite in caso di opposizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 e notificato a controparte ex art. 143 cod. proc. civ, essendo sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario sia in Italia che all'estero,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
25.9.2006 con e che, da quell'unione, era nato Controparte_1 in data 9.4.2008 il figlio , ad oggi ancora minorenne, ha chiesto di Per_1 pronunciare lo scioglimento del predetto matrimonio. La ricorrente ha riferito, in particolare, che il Tribunale in intestazione, con sentenza n. 244/2017 pubblicata il 23.2.2017, aveva già pronunciato la separazione personale dei coniugi nei seguenti termini: “dichiara la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e a fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri;
addebita la separazione al marito convenuto
[...]
; affida in via esclusiva il minore Controparte_1 Persona_1 alla madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé per un pomeriggio alla settimana, nonché per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per sette giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordarsi con la madre e nel rispetto delle esigenze di Parte_1 studio, riposo e svago del minore;
dispone a carico del convenuto
[...]
l'obbligo di corrispondere alla moglie , per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento del figlio minore , un assegno mensile di euro 300,00 Per_1 entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi alla fine di ogni anno solare secondo gli indici Istat;
dispone che i coniugi provvedano alla contribuzione nella misura del 50% ciascuno alle spese di istruzione,
pagina 3 di 7 educazione e cura di natura straordinaria relative al minore previo accordo sulla necessità e utilità delle stesse, salvo quelle indifferibili e urgenti che dovranno poi essere rimborsate previa esibizione della documentazione di spesa;
assegna la casa coniugale alla ricorrente quale affidataria del figlio minore;
determina in euro 200,00 l'assegno di mantenimento del coniuge ricorrente a carico del convenuto da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi alla fine di ogni anno solare secondo gli indici Istat;
condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in
€ 3.391,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, cna e iva se dovuta”. L'odierna ricorrente rappresentava che il marito, già resosi irreperibile nel corso del giudizio di separazione, non aveva mai ottemperato agli obblighi imposti da predetta sentenza, omettendo di contribuire anche solo parzialmente al mantenimento sia del figlio, sia di essa ricorrente e sottraendosi, inoltre, agli obblighi di assistenza morale del figlio minore;
evidenziava, del pari, che il padre aveva incontrato il figlio ad aprile 2016 e che il suo ultimo contatto telefonico risaliva a novembre 2022. Per tale ragione la sig.ra Parte_1 insisteva affinché le fosse affidato in via super esclusiva, ovvero in Per_1 subordine in via esclusiva, con domicilio prevalente e residenza anagrafica presso di sé nella casa familiare di TARCENTO, divenuta nelle more di sua proprietà. La ricorrente chiedeva, altresì, la corresponsione di un assegno mensile di importo di € 500,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Per_ ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento di , oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie e all'integrale riconoscimento unico universale. Non chiedeva nulla, invece, per sé a titolo di assegno divorzile in quanto dichiaratasi economicamente autosufficiente.
All'udienza del 4 marzo 2025, nella dichiarata contumacia del resistente, il patrocinio attoreo si riportava alle conclusioni richiamate dal ricorso e la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 4 di 7 Così riassunti, in sintesi, gli estremi della questione al vaglio, le domande di parte ricorrente meritano di essere accolte, nei termini e per le motivazioni qui di seguito esposte.
Quanto alla domanda di divorzio, vale osservare come, nel caso di specie, ricorrano pienamente i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo ampiamente decorsi i termini di legge ex artt. 1 e
3 n.2 lett b) L. n. 898/1970 ed essendo, altresì, pacifica l'esclusione di qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
circostanza, quest'ultima, agevolmente desumibile sia dalla ferma volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio da parte della ricorrente, sia dal sostanziale disinteresse per il mantenimento del legame coniugale dal parte del resistente, neppure costituitosi in giudizio e, allo stato, di fatto irreperibile. Quanto, poi, all'affidamento del figlio minore, vanno opportunamente confermare le statuizioni assunte sul punto in sede di separazione, con conseguente affidamento di in via esclusiva alla Per_1 madre. In considerazione dell'età del ragazzo, ormai diciassettenne, si Per_ ritiene, peraltro, che possa decidere da solo tempistiche e modalità con cui fare visita al padre, se e quando quest'ultimo intenderà ripresentarsi ed essere fattivamente presente nella vita del figlio.
In ordine alle statuizioni di carattere economico, avuto riguardo alla situazione reddituale della ricorrente (€ 1.400,00 mensili con una rata di mutuo da saldare) e considerato, altresì, il fisiologico aumento delle necessità di contribuzione genitoriale in ragione della crescita dei figli, pare congruo rideterminare in € 500,00, l'importo dell'assegno mensile che il resistente dovrà versare alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento di , stabilendo al 50% la ripartizione tra le parti delle Per_1 spese straordinarie, come individuate sulla base dei criteri del Protocollo
d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.8.2015 Prot. n. 3477/15 del
Tribunale di UDINE. Resta ferma, in ogni caso, l'attribuzione in via esclusiva pagina 5 di 7 dell'assegno unico universale alla sig.ra Parte_1
Nulla va disposto, infine, sull'assegno divorzile attesa la dichiarazione di indipendenza economica resa dall'odierna ricorrente e l'assenza di domanda attorea sul punto. Nulla residua neppure in ordine alle spese di lite, considerata la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Santo
Domingo il giorno 25.9.2006 tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PAULARO di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel
Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno 2007, numero
3, parte 2, serie C);
3) DISPONE l'affidamento del figlio in via Persona_1 esclusiva alla madre, presso la quale il minore continuerà ad avere domicilio prevalente e residenza anagrafica;
Per_
4) DISPONE che , ormai diciasettenne, starà con il padre se e quando lo vorrà;
5) DISPONE che il predetto possa ottenere i Persona_1 documenti validi per l'espatrio (passaporto/carta d'identità) col solo consenso del genitore affidatario esclusivo e senza necessità del consenso paterno;
6) PONE A CARICO del resistente il pagamento Controparte_1 di un assegno mensile di importo di € 500,00, quale contributo al mantenimento del figlio, da corrispondere alla ricorrente mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a pagina 6 di 7 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7) DISPONE che le spese straordinarie, come individuate sulla base dei criteri del Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.8.2015
Prot. n. 3477/15 del Tribunale di UDINE, siano ripartite al 50% tra i genitori;
8) DISPONE che l'assegno unico universale resti nella integrale disponibilità della madre affidataria;
9) NULLA a titolo di assegno divorzile;
10) NULLA per spese di lite.
Udine, 24.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3042/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis
n. 47 cod. proc. civ. depositato il 27.11.2024
DA
(Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
, con l'avv. dom. Daniela Graziani, giusta procura speciale allegata al
[...] ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Domingo il 29.6.1981;
- resistente contumace-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
pagina 1 di 7 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
1) Pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Parte_1 Controparte_1 data 25.9.2006 a Santo Domingo, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Paularo per l'anno 2007 al numero 3, parte 2, serie C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione di legge;
2) il figlio minore sia affidato Persona_1 in via super esclusiva, ovvero, in subordine, in via esclusiva alla madre sig.ra , presso cui continuerà ad avere Parte_1 domicilio prevalente e residenza anagrafica, nella casa già familiare di
Tarcento, di proprietà esclusiva della ricorrente, che continuerà ad esserle assegnata;
3) il figlio minore starà con il padre se e quando lo vorrà, Per_1 previo accordo tra i genitori. In subordine, sarà con il padre un pomeriggio la settimana, e per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per sette giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, nel rispetto delle esigenze di studio, riposo e svago del minore, previo accordo tra i genitori e con il consenso del figlio;
4) disporsi che il figlio minore Persona_1
possa ottenere i documenti validi per l'espatrio (passaporto/carta
[...]
d'identità) col solo consenso del genitore affidatario esclusivo sig.ra e senza necessità del consenso del padre;
Pt_1 Controparte_1
5) il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla moglie un assegno mensile di Euro 500,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate della moglie entro il giorno 5 di ogni mese;
6) le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico – ricreative), come disciplinate dal Protocollo di intesa sulle spese straordinarie del 28.8.2015 dell'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
7) l'assegno unico universale viene assegnato integralmente alla madre affidataria del pagina 2 di 7 figlio minore;
8) nulla tra i coniugi, economicamente autonomi;
9) con vittoria di spese e compensi di lite in caso di opposizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 e notificato a controparte ex art. 143 cod. proc. civ, essendo sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario sia in Italia che all'estero,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
25.9.2006 con e che, da quell'unione, era nato Controparte_1 in data 9.4.2008 il figlio , ad oggi ancora minorenne, ha chiesto di Per_1 pronunciare lo scioglimento del predetto matrimonio. La ricorrente ha riferito, in particolare, che il Tribunale in intestazione, con sentenza n. 244/2017 pubblicata il 23.2.2017, aveva già pronunciato la separazione personale dei coniugi nei seguenti termini: “dichiara la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e a fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri;
addebita la separazione al marito convenuto
[...]
; affida in via esclusiva il minore Controparte_1 Persona_1 alla madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé per un pomeriggio alla settimana, nonché per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per sette giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordarsi con la madre e nel rispetto delle esigenze di Parte_1 studio, riposo e svago del minore;
dispone a carico del convenuto
[...]
l'obbligo di corrispondere alla moglie , per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento del figlio minore , un assegno mensile di euro 300,00 Per_1 entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi alla fine di ogni anno solare secondo gli indici Istat;
dispone che i coniugi provvedano alla contribuzione nella misura del 50% ciascuno alle spese di istruzione,
pagina 3 di 7 educazione e cura di natura straordinaria relative al minore previo accordo sulla necessità e utilità delle stesse, salvo quelle indifferibili e urgenti che dovranno poi essere rimborsate previa esibizione della documentazione di spesa;
assegna la casa coniugale alla ricorrente quale affidataria del figlio minore;
determina in euro 200,00 l'assegno di mantenimento del coniuge ricorrente a carico del convenuto da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi alla fine di ogni anno solare secondo gli indici Istat;
condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in
€ 3.391,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, cna e iva se dovuta”. L'odierna ricorrente rappresentava che il marito, già resosi irreperibile nel corso del giudizio di separazione, non aveva mai ottemperato agli obblighi imposti da predetta sentenza, omettendo di contribuire anche solo parzialmente al mantenimento sia del figlio, sia di essa ricorrente e sottraendosi, inoltre, agli obblighi di assistenza morale del figlio minore;
evidenziava, del pari, che il padre aveva incontrato il figlio ad aprile 2016 e che il suo ultimo contatto telefonico risaliva a novembre 2022. Per tale ragione la sig.ra Parte_1 insisteva affinché le fosse affidato in via super esclusiva, ovvero in Per_1 subordine in via esclusiva, con domicilio prevalente e residenza anagrafica presso di sé nella casa familiare di TARCENTO, divenuta nelle more di sua proprietà. La ricorrente chiedeva, altresì, la corresponsione di un assegno mensile di importo di € 500,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Per_ ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento di , oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie e all'integrale riconoscimento unico universale. Non chiedeva nulla, invece, per sé a titolo di assegno divorzile in quanto dichiaratasi economicamente autosufficiente.
All'udienza del 4 marzo 2025, nella dichiarata contumacia del resistente, il patrocinio attoreo si riportava alle conclusioni richiamate dal ricorso e la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 4 di 7 Così riassunti, in sintesi, gli estremi della questione al vaglio, le domande di parte ricorrente meritano di essere accolte, nei termini e per le motivazioni qui di seguito esposte.
Quanto alla domanda di divorzio, vale osservare come, nel caso di specie, ricorrano pienamente i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo ampiamente decorsi i termini di legge ex artt. 1 e
3 n.2 lett b) L. n. 898/1970 ed essendo, altresì, pacifica l'esclusione di qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
circostanza, quest'ultima, agevolmente desumibile sia dalla ferma volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio da parte della ricorrente, sia dal sostanziale disinteresse per il mantenimento del legame coniugale dal parte del resistente, neppure costituitosi in giudizio e, allo stato, di fatto irreperibile. Quanto, poi, all'affidamento del figlio minore, vanno opportunamente confermare le statuizioni assunte sul punto in sede di separazione, con conseguente affidamento di in via esclusiva alla Per_1 madre. In considerazione dell'età del ragazzo, ormai diciassettenne, si Per_ ritiene, peraltro, che possa decidere da solo tempistiche e modalità con cui fare visita al padre, se e quando quest'ultimo intenderà ripresentarsi ed essere fattivamente presente nella vita del figlio.
In ordine alle statuizioni di carattere economico, avuto riguardo alla situazione reddituale della ricorrente (€ 1.400,00 mensili con una rata di mutuo da saldare) e considerato, altresì, il fisiologico aumento delle necessità di contribuzione genitoriale in ragione della crescita dei figli, pare congruo rideterminare in € 500,00, l'importo dell'assegno mensile che il resistente dovrà versare alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento di , stabilendo al 50% la ripartizione tra le parti delle Per_1 spese straordinarie, come individuate sulla base dei criteri del Protocollo
d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.8.2015 Prot. n. 3477/15 del
Tribunale di UDINE. Resta ferma, in ogni caso, l'attribuzione in via esclusiva pagina 5 di 7 dell'assegno unico universale alla sig.ra Parte_1
Nulla va disposto, infine, sull'assegno divorzile attesa la dichiarazione di indipendenza economica resa dall'odierna ricorrente e l'assenza di domanda attorea sul punto. Nulla residua neppure in ordine alle spese di lite, considerata la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Santo
Domingo il giorno 25.9.2006 tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PAULARO di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel
Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno 2007, numero
3, parte 2, serie C);
3) DISPONE l'affidamento del figlio in via Persona_1 esclusiva alla madre, presso la quale il minore continuerà ad avere domicilio prevalente e residenza anagrafica;
Per_
4) DISPONE che , ormai diciasettenne, starà con il padre se e quando lo vorrà;
5) DISPONE che il predetto possa ottenere i Persona_1 documenti validi per l'espatrio (passaporto/carta d'identità) col solo consenso del genitore affidatario esclusivo e senza necessità del consenso paterno;
6) PONE A CARICO del resistente il pagamento Controparte_1 di un assegno mensile di importo di € 500,00, quale contributo al mantenimento del figlio, da corrispondere alla ricorrente mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a pagina 6 di 7 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7) DISPONE che le spese straordinarie, come individuate sulla base dei criteri del Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.8.2015
Prot. n. 3477/15 del Tribunale di UDINE, siano ripartite al 50% tra i genitori;
8) DISPONE che l'assegno unico universale resti nella integrale disponibilità della madre affidataria;
9) NULLA a titolo di assegno divorzile;
10) NULLA per spese di lite.
Udine, 24.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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