Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 02.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 484/2022 R.G., avente ad oggetto “incarico dirigenziale”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Barone del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con sede in Ragusa, Piazza Igea n. Controparte_1 1, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Carmelo Giurdanella del Foro di Catania, giusta delibera d'incarico n. 918 del 15.04.2022 e procura in atti;
nato a [...] il [...] e residente in [...] Don Enrico Sigona n. 2, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele C.F._2
Pediliggieri del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.03.2022 il dott. - dirigente medico in servizio Parte_1
[...]
, specializzato in endocrinologia e geriatria - ha Controparte_1 chiesto volersi “in via cautelare, sospendere sia la delibera D.G. della
[...]
n. n.308 del 4 febbraio 2022 di approvazione degli atti della pubblica Controparte_2 selezione per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore UOC
Geriatria Modica, e di conferimento dell'incarico di direzione al dott. , sia la Parte_2 graduatoria finale predisposta dalla Commissione di Valutazione nella quale risultava collocato al primo posto il dott. con punti 65,775, al secondo il ricorrente con punti Parte_2
63,565 e al terzo il dott. con punti 60,630, sia della scheda di attribuzione dei Persona_1 punteggi per titoli predisposta dalla Commissione di Valutazione il 17 gennaio 2022; nel merito dire, ritenere e dichiarare illegittima l'attribuzione di n.9 punti per "casistica" effettuata dalla
Commissione di Valutazione in favore del dott. , perché la documentazione Parte_2 presentata non rispettava i parametri minimi di legge;
dire, ritenere e dichiarare illegittima la graduatoria finale della selezione per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della nella parte in cui attribuisce al dott. Parte_3
punti 65,775, invece dei corretti punti 56,775, e nella parte in cui lo colloca Parte_2 al 1° posto invece che al corretto 3° posto;
dire, ritenere e dichiarare illegittima la delibera D.G. della di Ragusa n. n.308 del 4 febbraio 2022 di Controparte_3 approvazione degli atti della pubblica selezione per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore UOC e di conferimento Parte_3 dell'incarico di direzione al dott. , perché 1° classificato nella graduatoria Parte_2 redatta alla Commissione di Valutazione;
conseguentemente, previa disapplicazione dei superiori atti, condannare l' a rinnovare la Controparte_4 procedura per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore UOC Geriatria Modica relativamente alla fase di attribuzione del punteggio per casistica nei confronti del dott.
, azzerando il punteggio illegittimamente attribuitogli, a riformulare la Parte_2 graduatoria finale, collocando al 1° posto il ricorrente, e a riadottare la delibera di approvazione degli atti della pubblica selezione per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore UOC e di conferimento Parte_3 dell'incarico di direzione in favore del 1° graduato;
in subordine condannare l'
[...]
al risarcimento in favore del ricorrente dei danni derivanti per Controparte_1 la perdita delle chances che sarebbero derivate dall'attribuzione dell'incarico, in misura pari quanto meno alla differenza tra la retribuzione mensile goduta di dirigente medico e quella invece spettante quale direttore di struttura complessa, secondo le previsioni contrattuali di cui al CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario Nazionale 19 dicembre 2019.”.
Costituitisi in lite, l' e il controinteressato dott. hanno invocato il CP_5 Parte_2 rigetto del ricorso, siccome infondato.
Disattesa la proposta domanda cautelare, con note del 18.03.2024 il ricorrente ha quindi dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, all'esito della medio tempore intervenuta trasformazione del rapporto di lavoro con la resistente CP_5 posto che “con delibera del Direttore Generale n.843 del 31 marzo 2023 (doc.a) sono accolte le dimissioni volontarie del ricorrente dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a far data dal 1° luglio 2023, mentre con la successiva delibera del Direttore Generale n.1035 del 2 maggio 2023 (doc.b) al ricorrente è stato conferito l'incarico di specialista ambulatoriale interno a tempo indeterminato per 23 ore settimanili nella branca di Geriatria, a far data dal 1° luglio 2023” e che pertanto “il ricorrente è transitato, in data 1° luglio 2023, dalla sanità ospedaliera a quella territoriale, stipulando un nuovo contratto di lavoro con la stessa
[...]
resistente per una branca (attività medica specialistica 1 ambulatoriale territoriale) CP_1 diversa rispetto a quella oggetto della selezione oggetto di causa (attività medica ospedaliera), rispetto ai cui esiti ha perso ogni interesse, non essendo più inserito, nei ruoli del Servizio
Sanitario Nazionale tra il personale dirigenziale ospedaliero, ma tra gli specialisti di medicina ambulatoriale territoriale”; ha inoltre esposto che “la nuova definizione dei rapporti di lavoro intercorrenti tra l' resistente e il concludente è intervenuta per scelta della Controparte_1
resistente, ragione per la quale anche sotto tale profilo si impone la Controparte_1 compensazione delle spese di lite, non solo tra l'odierno concludente e l' resistente, ma CP_1 anche tra l'odierno concludente e il controinteressato. Infatti, non solo in materia l'unico soggetto che aveva disponibilità di disciplina di tutti i rapporti interessanti sia il ricorrente che il controinteressato era ed è l' resistente, ma emerge inoltre che l'assegnazione Controparte_1 di un incarico specialistico ambulatoriale al ricorrente soddisfa anche la posizione giuridica del controinteressato, il quale sarebbe anche legittimato a chiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per carenza di interesse del ricorrente alla pronuncia”, insistendo pertanto nella corrispondente declaratoria, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 02.04.2025, nel corso della quale l' ha insistito “nella richiesta di condanna alle spese di parte ricorrente, la quale ha CP_5 rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 306 c.p.c.”.
***
Con PEC del 28.03.2023 il ricorrente ha comunicato all' le proprie Controparte_6 volontarie dimissioni dal rapporto di lavoro, che l' ha accettato, con decorrenza CP_1 dall'01.07.2023, con delibera commissariale n. 843/2023 del 31.03.2023 (in atti); con delibera n. 1035/2023 del 02.05.2023 (in atti) l' ha quindi conferito al dott. , con la medesima CP_1 Pt_1 decorrenza, l'incarico di specialista ambulatoriale interno a tempo indeterminato per 23 ore settimanali nella branca di Geriatria, con conseguente transito del predetto dalla sanità ospedaliera a quella territoriale. Preso atto della definizione stragiudiziale del rapporto tra il dott. e l' nei sopra Pt_1 CP_1 compendiati termini - all'evidenza tale da produrre il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e con esse dell'interesse del ricorrente alla invocata pronuncia di merito sulla domanda -, non resta che dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti tutte, con opportuna compensazione delle spese processuali tra il ricorrente e l' entrambi autori del CP_5 nuovo assetto del rapporto;
la documentata circostanza sopravvenuta non è infatti stata dedotta dal ricorrente a fondamento di alcuna rinuncia agli atti del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. - fattispecie estintiva dalla quale peraltro non procede la pronuncia di alcuna statuizione condannatoria sulle spese di lite -, bensì a rappresentazione del radicale mutamento, in ragione degli intervenuti accordi, della situazione sostanziale dedotta in giudizio e del conseguente completo cedimento delle originarie ragioni del contendere. Attesa l'estraneità del controinteressato dott. alla definizione stragiudiziale del Pt_2 rapporto tra il ricorrente e l' le spese processuali dal predetto sostenute vanno poste a carico CP_5 del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 484/2022 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' di RAGUSA;
CP_5 condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Parte_2 che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa l'11 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella