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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca AR SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1822 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
già in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Tavernese e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Gorizia n. 52 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo CP_1
AR RG e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Flaminia n. 167 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9790/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 05/01/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 15/05/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. già assunta alle dipendenze della – CP_1 Parte_2 oggi – con decorrenza 25/01/2022 con qualifica e mansioni di Parte_1
Operatore Socio Sanitario, premesso di essere stata licenziata con lettera ricevuta in data 28/03/2022 per mancato superamento del periodo di prova, e dedotta la nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione, ha agito in giudizio
1 contro la predetta società rassegnando le seguenti conclusioni: “I) Accertare e dichiarare la nullità del patto di prova contenuto nella lettera di assunzione del 25.1.2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, dalla predetta data, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non condizionato dal superamento di alcun esperimento. II) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta alla ricorrente con lettera recante data 28.3.2022, in mancanza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. Per l'effetto, dato atto della estinzione del rapporto di lavoro, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente, a sensi dell'art. 3, 1° comma, D.Lgs. 23/2015, una indennità risarcitoria commisurata a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e comunque non inferiore a 6 mensilità (pari, dunque, quanto meno, ad €. 8.000,58). III) In via del tutto gradata, accertare e dichiarare la inefficacia del licenziamento per violazione dell'obbligo di espressa specificazione delle motivazioni del recesso ex art. 2, comma 2 Legge 604/66 e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ex art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, a corrispondere alla ricorrente una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e quindi pari ad €. 16.001,16 e comunque non inferiore a due mensilità, pari, quindi, ad €. 2.666,86. IV) Relativamente a tutte le pronunce di condanna al pagamento di somme di danaro, oltre la rivalutazione monetaria del credito ex art. 429 cpc e gli interessi da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così Parte_2 statuito: “accertata la nullità del patto di prova in contestazione, dichiara l'illegittimità del recesso impugnato e l'estinzione del rapporto di lavoro;
condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente una somma pari a dieci mensilità della retribuzione utile al calcolo del tfr., oltre accessori, ed alle spese di lite liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali, iva e cpa”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda di accertamento della nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione sul presupposto della insufficienza del (non meglio specificato) riferimento di cui alla lettera di assunzione alle mansioni proprie della qualifica professionale della originaria ricorrente al fine di individuare i compiti assegnati a quest'ultima, neppure con richiamo alla fonte collettiva, limitandosi la richiamata lettera ad individuare le conoscenze ritenute necessarie ai fini dello svolgimento delle mansioni rientranti in tre distinti livelli di inquadramento del personale e ad un'ampia serie di figure professionali, nessuna delle quali idonea a ricostruire con sufficiente determinazione le funzioni assegnate alla lavoratrice.
1.3. Pertanto, rilevato altresì che la rilevante diversificazione delle attività astrattamente inquadrabili nella figura professionale dell'operatore socio-sanitario induce ad escludere che il fatto che la lavoratrice abbia ottenuto la relativa qualificazione professionale, o che precedentemente all'assunzione in esame abbia svolto mansioni tipiche di operatore socio-sanitario, confermino in maniera rassicurante che alla lavoratrice sia stata fornita adeguata conoscenza dei compiti affidati, il giudice di prime cure ha ritenuto nullo il patto di prova e, conseguentemente, ha qualificato il recesso comunicato dal datore di lavoro come
2 licenziamento: ed in assenza di ogni motivazione contestuale sulle ragioni del recesso, lo ha ritenuto illegittimo ex art. 3, c. 1 d.lgs. 23/15, perché “non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa”.
1.4. E' stata, quindi, dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro, con condanna della società convenuta a corrispondere alla ricorrente a titolo di indennità risarcitoria una somma pari a dieci mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, ritenuta congrua in considerazione delle dimensioni dell'attività economica della società convenuta ed al numero dei suoi dipendenti.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_2
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui è stato ritenuto
[...] nullo il patto di prova apposto al contratto di assunzione della lavoratrice, nella parte in cui è stata quantificata l'indennità risarcitoria dovuta ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui il primo giudice ha omesso di tenere conto dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum nonchè di tenere conto che ai fini della quantificazione dell'eventuale indennità dovuta occorre tener conto della retribuzione mensile base al netto della maggiorazione del 15%.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Il primo motivo di gravame lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2096 c.c., sostenendo, in particolare, che: i) il giudice di prime cure ha stabilito che il patto di prova contenuto nel contratto di assunzione della sig.ra sarebbe CP_1 nullo per violazione dell'art. 2096 c.c., in quanto non conterrebbe la specificazione delle mansioni a cui la lavoratrice sarebbe stata adibita durante il periodo di prova: invero, il patto di prova descrive le mansioni della lavoratrice attraverso il richiamo esplicito e inequivocabile al “singolo profilo” dell'operatore socio-sanitario, legato indissolubilmente a delle specifiche mansioni, e non anche tramite un richiamo a una “categoria che accorpa una pluralità di profili”, tale da ingenerare confusione nella lavoratrice sulle mansioni da svolgere;
ii) il contratto di assunzione stabiliva che la prova avrebbe avuto ad oggetto “le mansioni previste dalla Sua qualifica”, rimandando così esplicitamente alla qualifica di operatore socio-sanitario nel livello D2 del CCNL IO, e tale richiamo alla figura dell'operatore socio-sanitario ha senz'altro consentito alla lavoratrice di individuare specificamente quali fossero il suo ruolo e le sue mansioni all'interno della struttura;
iii) la lavoratrice mai avrebbe potuto fraintendere o essere incerta rispetto alle mansioni da svolgere nella struttura dell'esponente, poiché rivestiva il ruolo di una figura professionale, appositamente formata per lo svolgimento di specifiche mansioni, avendo ottenuto la qualificazione professionale di operatore socio-sanitario in data 21/05/2021 all'esito della partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Regione Campania, ed avendo svolto, come attestato dal curriculum, le mansioni tipiche dell'operatore socio-sanitario anche prima di essere assunta dall'esponente, continuativamente sin dal 2015, presso diverse case di cura e strutture sanitarie;
iv) d'altro canto, in ricorso è la stessa sig.ra a riferire di essere stata assegnata CP_1 allo svolgimento di mansioni di “pulizia, cambio della biancheria, accompagnamento
3 alla toilette, etc.”, ossia le mansioni tipiche dell'operatore socio-sanitario, quindi non si comprende come sarebbe mai potuta cadere in errore sulle mansioni da svolgere presso l'esponente; v) inoltre, il fatto che le mansioni proprie dell'operatore socio- sanitario siano svolte anche da lavoratori inquadrati in altre categorie avrebbe potuto in linea di principio indurre la lavoratrice in errore, tutt'al più, sulla categoria di inquadramento, ma l'equivoco sarebbe stato presto chiarito mediante consultazione della lettera di assunzione, che fa esplicito riferimento non solo alla qualifica di operatore socio-sanitario, ma anche al livello di inquadramento D2 del CCNL IO.
4.1. Osserva la Corte, in primo luogo, che il “contratto di assunzione a tempo indeterminato” stipulato tra le parti con decorrenza 25/01/2022 al paragrafo
“Periodo di prova” prevede quanto segue: “180 gg. di lavoro effettivo come da C.C.N.L. Durante tale periodo, sia da parte Sua, sia da parte della Società, il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza preavviso né indennità. La prova avrà ad oggetto le mansioni previste dalla Sua qualifica …”.
4.1.1. Inoltre, il contratto indica quale “Inquadramento” il “Liv. D2 C.C.N.L. IO SA (per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio- assistenziali associate AIOP)”, mentre la è specificata come “O.S.S.”. CP_2
4.2. Il Tribunale, posto che per principio giurisprudenziale consolidato per cui la necessità della forma scritta ex art. 2096 c.c., richiesta ad substantiam per la previsione del patto di prova a pena di nullità, riguarda anche la specificazione delle mansioni assegnate al lavoratore, ha ritenuto generico il richiamo, contenuto nella lettera di assunzione, alle mansioni previste dalla qualifica di Operatore Socio- Sanitario, poiché trattasi di “dizione che non identifica un'attività concreta neppure facendo riferimento al sistema classificatorio del ccnl. AIOP RSA applicato, che non contiene specificazione dei compiti attribuiti a tale profilo professionale, e non è stato comunque formalmente richiamato per relationem quanto agli specifici compiti assegnati alla lavoratrice”.
4.3. A giudizio della Corte tale conclusione deve ritenersi corretta.
4.4. L'art. 42 CCNL AIOP RSA prevede, in relazione al personale inquadrato nel livello professionale D: “Livello D (declinato in D1-D2-D3) Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale. Esempi: Livello D1: Operaio specializzato, cuoco, impiegato d'ordine, operatore socio-assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito formato, operatore tecnico dell'assistenza, assistente domiciliare e dei servizi tutelari. Livello D2: Operatore socio-sanitario Livello D3: Capo operaio, capo cuoco, assistente domiciliare e dei servizi tutelari coordinatore, operatore socio-assistenziale coordinatore”.
4.5. Come appare evidente, il mero richiamo alla qualifica di Operatore Socio Sanitario, come prevista dal CCNL, non può essere considerato tale da soddisfare i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità allorquando la clausola del patto di prova richiama il sistema classificatorio della contrattazione collettiva (“Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto,
4 la quale può essere operata anche "per relationem" alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico” Cass. Sez. L, Sentenza n. 11722 del 20/05/2009; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 9597 del 13/04/2017, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27785 del 12/10/2021), atteso che il riferimento è ad una previsione contrattuale che in concreto non definisce i contenuti delle mansioni dell'operatore socio-sanitario, limitandosi ad indicarne unicamente le conoscenze teoriche, il grado di autonomia e responsabilità e le caratteristiche della capacità organizzativa.
4.6. Come efficacemente evidenziato dal giudice di prime cure, la giurisprudenza di legittimità richiede che il patto di prova debba contenere anche la specifica indicazione delle mansioni in relazioni alle quali deve svolgersi la prova, e ciò sia al fine di consentire al lavoratore di conoscere con sufficiente certezza le mansioni oggetto della futura valutazione, sia allo scopo di evitare che il datore di lavoro possa valutare l'attività del lavoratore avuto riguardo a mansioni che non rientrano tra quelle dal medesimo esigibili. L'indicazione specifica delle mansioni, ben può avvenire, come si è visto, per relationem con riferimento alle declaratorie presenti nei contratti collettivi, tuttavia tale richiamo deve essere sufficientemente specifico, al fine di evitare che un riferimento generico possa comportare una indeterminatezza dell'oggetto della prova.
4.7. Si è, difatti, affermato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21698 del 10/10/2006) che “Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere - se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso
- anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall'inizio”; e che “Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”.
4.8. Nel caso di specie, vi è riferimento nella lettera di assunzione al profilo di O.S.S., tuttavia la declaratoria contrattuale non definisce in alcun modo i contenuti delle mansioni e i compiti che la lavoratrice avrebbe dovuto individuare come alla stessa assegnati.
4.9. Nè tantomeno può affermarsi - come sostenuto dal gravame - che l'appellata non avrebbe potuto avere incertezze rispetto alle mansioni da svolgere trattandosi di una figura professionale appositamente formata per lo svolgimento di specifiche mansioni: difatti, la Suprema Corte ha chiarito che la concreta individuazione delle mansioni di adibizione non può ritenersi ricavabile aliunde poiché tale possibilità è
5 in contrasto con la esigenza di chiarezza e precisione a presidio della quale è posta la previsione della forma scritta del patto di prova (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6552 del 2023).
4.9.1. Non appare, altresì, rilevante la circostanza che la lavoratrice abbia dedotto di di essere stata assegnata allo svolgimento di mansioni di “pulizia, cambio della biancheria, accompagnamento alla toilette, etc.”: difatti, da un lato, si tratta di mansioni che la contrattazione collettiva individua come tipiche del livello A (“assicurare la pulizia degli ambienti sanitari e socio-sanitari”) e del livello B (“assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera”), mentre nulla si specifica con riferimento al livello D2; d'altro canto, la valutazione della specificità del patto di prova va circoscritta al momento della stipulazione del patto medesimo, poiché, come si è detto, il lavoratore deve poter conoscere sin dall'inizio le mansioni oggetto della futura valutazione.
4.10. In definitiva, come ritenuto dal primo giudice e come ribadito dalla parte appellata, il mero richiamo alla qualifica non può considerarsi idoneo ad individuare con chiarezza i contenuti delle mansioni affidate alla lavoratrice.
4.11. Il primo motivo di appello deve, dunque, ritenersi infondato.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui la società appellante censura la pronuncia per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015 con riguardo alla quantificazione dell'indennità.
5.1. Sostiene, in sintesi, il gravame che: i) ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015 la misura minima dell'indennità da corrispondere al lavoratore corrisponde a 6 mensilità, da aumentare di 2 mensilità per ogni anno di lavoro prestato;
ii) nel caso di specie, il rapporto di lavoro è durato soltanto 180 giorni (durata del patto di prova), ragion per cui non sussistono gli estremi per l'aumento dell'indennità rispetto alla misura minima prevista dalla norma, né l'aumento può essere giustificato dalle ragioni a cui fa genericamente riferimento la sentenza, relative alle dimensioni dell'azienda, anche in considerazione del fatto che, peraltro, all'epoca del licenziamento non registrava certamente dimensioni significative.
5.1. Come è noto, l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, nella formulazione antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018, statuiva che: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
5.2. Tuttavia, con la richiamata pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015, sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella l. 9 agosto 2018, n. 96, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,”.
5.3. Con la conseguenza che, come ben evidenziato dalla parte appellata, ai fini della liquidazione dell'indennità risarcitoria resta ferma unicamente la misura minima di
6 sei mensilità, nonché la misura massima di trentasei mensilità. In definitiva, viene meno qualsivoglia meccanismo automatico di calcolo dell'indennità, che diversamente va determinata in modo personalizzato, tenuto conto di un complesso di circostanze, tra le quali l'anzianità di servizio è soltanto uno dei criteri da tenere in considerazione rispetto al fondamentale riferimento costituito dall'art. 8 legge 604/1966, ossia il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti.
5.4. Anche sul punto specifico, pertanto, la gravata sentenza deve essere confermata, essendo corretto e condivisibile il riferimento alle dimensioni dell'attività economica della società odierna appellante (gestione di strutture di assistenza residenziale per anziani) ed al numero dei suoi dipendenti (60 quale valore medio dell'anno 2022 cfr. visura camerale in atti).
6. Il terzo motivo di gravame lamenta l'omesso esame della domanda subordinata relativa all'aliunde perceptum e percipiendum, sostenendo, in sintesi, che: i) in primo grado si è chiesto in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale del ricorso avversario, di tenere conto dell'aliunde perceptum et percipiendum nel frattempo percepito dalla lavoratrice;
ii) ai fini della prova dell'aliunde perceptum, si chiede espressamente che la Corte – anche in sede di interrogatorio libero – chieda alla lavoratrice se ha prestato dal licenziamento ad oggi attività lavorative e con quali retribuzioni, ordinando la produzione in giudizio della documentazione concernente i redditi prodotti nonché ai competenti Enti previdenziali la produzione in giudizio della documentazione relativa alla posizione lavorativa;
iii) ai fini dell'aliunde percipiendum, si consideri che la lavoratrice non ha nemmeno provato, attraverso il deposito di relativa documentazione, di essersi iscritta al c.d. collocamento ovvero di aver cercato altre occupazioni, e ciò costituisce comportamento assolutamente negligente, con conseguente esclusione (ai sensi dell'art. 1227, secondo comma c.c.) del risarcimento dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
6.1. Trattasi di argomentazioni, a giudizio della Corte, destituite di fondamento.
6.2. La norma applicata nel caso di specie dal giudice di prime cure è l'art. 3, comma
1, d.lgs. n. 23/2015, che espressamente prevede: “Salvo quanto disposto dal comma
2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
6.3. La richiamata norma, dunque, non prevede alcuna detrazione di aliunde perceptum e/o aliunde percipiendum, a differenza del successivo comma 2, che statuisce: “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
7 corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni…”.
6.4. Non si ravvisa, pertanto, alcuna omessa pronuncia, ed il motivo di appello in disamina è da ritenere infondato.
7. Il quarto motivo di impugnazione, infine, censura la gravata sentenza per omesso esame della domanda subordinata relativa alla misura della retribuzione, sostenendo che il primo giudice avrebbe omesso di esaminare la domanda proposta in primo grado con cui si richiedeva, in via ulteriormente gradata, di tenere conto, ai fini della quantificazione delle somme dovute alla lavoratrice, del fatto che il riferimento per la quantificazione dell'eventuale indennità dovuta fosse pari ad € 1.325,00, ossia alla retribuzione mensile base al netto della maggiorazione del 15%, e non anche ad € 1.333,43, come indicato da controparte.
7.1. Anche l'ultimo motivo è da ritenere infondato.
7.2. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, il primo giudice ha individuato quale parametro per il calcolo dell'indennità dovuta alla lavoratrice la
“retribuzione utile al calcolo del tfr”, ossia, appunto, l'importo di € 1.325,00 quale paga base evincibile dalla busta paga del mese di febbraio 2022 (doc. n. 5 allegato al ricorso di primo grado), ragion per cui nessun errore risulta ravvisabile nella statuizione del giudice di prime cure.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla società appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca AR SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1822 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
già in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Tavernese e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Gorizia n. 52 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo CP_1
AR RG e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Flaminia n. 167 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9790/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 05/01/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 15/05/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. già assunta alle dipendenze della – CP_1 Parte_2 oggi – con decorrenza 25/01/2022 con qualifica e mansioni di Parte_1
Operatore Socio Sanitario, premesso di essere stata licenziata con lettera ricevuta in data 28/03/2022 per mancato superamento del periodo di prova, e dedotta la nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione, ha agito in giudizio
1 contro la predetta società rassegnando le seguenti conclusioni: “I) Accertare e dichiarare la nullità del patto di prova contenuto nella lettera di assunzione del 25.1.2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, dalla predetta data, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non condizionato dal superamento di alcun esperimento. II) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta alla ricorrente con lettera recante data 28.3.2022, in mancanza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. Per l'effetto, dato atto della estinzione del rapporto di lavoro, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente, a sensi dell'art. 3, 1° comma, D.Lgs. 23/2015, una indennità risarcitoria commisurata a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e comunque non inferiore a 6 mensilità (pari, dunque, quanto meno, ad €. 8.000,58). III) In via del tutto gradata, accertare e dichiarare la inefficacia del licenziamento per violazione dell'obbligo di espressa specificazione delle motivazioni del recesso ex art. 2, comma 2 Legge 604/66 e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ex art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, a corrispondere alla ricorrente una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e quindi pari ad €. 16.001,16 e comunque non inferiore a due mensilità, pari, quindi, ad €. 2.666,86. IV) Relativamente a tutte le pronunce di condanna al pagamento di somme di danaro, oltre la rivalutazione monetaria del credito ex art. 429 cpc e gli interessi da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così Parte_2 statuito: “accertata la nullità del patto di prova in contestazione, dichiara l'illegittimità del recesso impugnato e l'estinzione del rapporto di lavoro;
condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente una somma pari a dieci mensilità della retribuzione utile al calcolo del tfr., oltre accessori, ed alle spese di lite liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali, iva e cpa”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda di accertamento della nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione sul presupposto della insufficienza del (non meglio specificato) riferimento di cui alla lettera di assunzione alle mansioni proprie della qualifica professionale della originaria ricorrente al fine di individuare i compiti assegnati a quest'ultima, neppure con richiamo alla fonte collettiva, limitandosi la richiamata lettera ad individuare le conoscenze ritenute necessarie ai fini dello svolgimento delle mansioni rientranti in tre distinti livelli di inquadramento del personale e ad un'ampia serie di figure professionali, nessuna delle quali idonea a ricostruire con sufficiente determinazione le funzioni assegnate alla lavoratrice.
1.3. Pertanto, rilevato altresì che la rilevante diversificazione delle attività astrattamente inquadrabili nella figura professionale dell'operatore socio-sanitario induce ad escludere che il fatto che la lavoratrice abbia ottenuto la relativa qualificazione professionale, o che precedentemente all'assunzione in esame abbia svolto mansioni tipiche di operatore socio-sanitario, confermino in maniera rassicurante che alla lavoratrice sia stata fornita adeguata conoscenza dei compiti affidati, il giudice di prime cure ha ritenuto nullo il patto di prova e, conseguentemente, ha qualificato il recesso comunicato dal datore di lavoro come
2 licenziamento: ed in assenza di ogni motivazione contestuale sulle ragioni del recesso, lo ha ritenuto illegittimo ex art. 3, c. 1 d.lgs. 23/15, perché “non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa”.
1.4. E' stata, quindi, dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro, con condanna della società convenuta a corrispondere alla ricorrente a titolo di indennità risarcitoria una somma pari a dieci mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, ritenuta congrua in considerazione delle dimensioni dell'attività economica della società convenuta ed al numero dei suoi dipendenti.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_2
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui è stato ritenuto
[...] nullo il patto di prova apposto al contratto di assunzione della lavoratrice, nella parte in cui è stata quantificata l'indennità risarcitoria dovuta ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui il primo giudice ha omesso di tenere conto dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum nonchè di tenere conto che ai fini della quantificazione dell'eventuale indennità dovuta occorre tener conto della retribuzione mensile base al netto della maggiorazione del 15%.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Il primo motivo di gravame lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2096 c.c., sostenendo, in particolare, che: i) il giudice di prime cure ha stabilito che il patto di prova contenuto nel contratto di assunzione della sig.ra sarebbe CP_1 nullo per violazione dell'art. 2096 c.c., in quanto non conterrebbe la specificazione delle mansioni a cui la lavoratrice sarebbe stata adibita durante il periodo di prova: invero, il patto di prova descrive le mansioni della lavoratrice attraverso il richiamo esplicito e inequivocabile al “singolo profilo” dell'operatore socio-sanitario, legato indissolubilmente a delle specifiche mansioni, e non anche tramite un richiamo a una “categoria che accorpa una pluralità di profili”, tale da ingenerare confusione nella lavoratrice sulle mansioni da svolgere;
ii) il contratto di assunzione stabiliva che la prova avrebbe avuto ad oggetto “le mansioni previste dalla Sua qualifica”, rimandando così esplicitamente alla qualifica di operatore socio-sanitario nel livello D2 del CCNL IO, e tale richiamo alla figura dell'operatore socio-sanitario ha senz'altro consentito alla lavoratrice di individuare specificamente quali fossero il suo ruolo e le sue mansioni all'interno della struttura;
iii) la lavoratrice mai avrebbe potuto fraintendere o essere incerta rispetto alle mansioni da svolgere nella struttura dell'esponente, poiché rivestiva il ruolo di una figura professionale, appositamente formata per lo svolgimento di specifiche mansioni, avendo ottenuto la qualificazione professionale di operatore socio-sanitario in data 21/05/2021 all'esito della partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Regione Campania, ed avendo svolto, come attestato dal curriculum, le mansioni tipiche dell'operatore socio-sanitario anche prima di essere assunta dall'esponente, continuativamente sin dal 2015, presso diverse case di cura e strutture sanitarie;
iv) d'altro canto, in ricorso è la stessa sig.ra a riferire di essere stata assegnata CP_1 allo svolgimento di mansioni di “pulizia, cambio della biancheria, accompagnamento
3 alla toilette, etc.”, ossia le mansioni tipiche dell'operatore socio-sanitario, quindi non si comprende come sarebbe mai potuta cadere in errore sulle mansioni da svolgere presso l'esponente; v) inoltre, il fatto che le mansioni proprie dell'operatore socio- sanitario siano svolte anche da lavoratori inquadrati in altre categorie avrebbe potuto in linea di principio indurre la lavoratrice in errore, tutt'al più, sulla categoria di inquadramento, ma l'equivoco sarebbe stato presto chiarito mediante consultazione della lettera di assunzione, che fa esplicito riferimento non solo alla qualifica di operatore socio-sanitario, ma anche al livello di inquadramento D2 del CCNL IO.
4.1. Osserva la Corte, in primo luogo, che il “contratto di assunzione a tempo indeterminato” stipulato tra le parti con decorrenza 25/01/2022 al paragrafo
“Periodo di prova” prevede quanto segue: “180 gg. di lavoro effettivo come da C.C.N.L. Durante tale periodo, sia da parte Sua, sia da parte della Società, il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza preavviso né indennità. La prova avrà ad oggetto le mansioni previste dalla Sua qualifica …”.
4.1.1. Inoltre, il contratto indica quale “Inquadramento” il “Liv. D2 C.C.N.L. IO SA (per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio- assistenziali associate AIOP)”, mentre la è specificata come “O.S.S.”. CP_2
4.2. Il Tribunale, posto che per principio giurisprudenziale consolidato per cui la necessità della forma scritta ex art. 2096 c.c., richiesta ad substantiam per la previsione del patto di prova a pena di nullità, riguarda anche la specificazione delle mansioni assegnate al lavoratore, ha ritenuto generico il richiamo, contenuto nella lettera di assunzione, alle mansioni previste dalla qualifica di Operatore Socio- Sanitario, poiché trattasi di “dizione che non identifica un'attività concreta neppure facendo riferimento al sistema classificatorio del ccnl. AIOP RSA applicato, che non contiene specificazione dei compiti attribuiti a tale profilo professionale, e non è stato comunque formalmente richiamato per relationem quanto agli specifici compiti assegnati alla lavoratrice”.
4.3. A giudizio della Corte tale conclusione deve ritenersi corretta.
4.4. L'art. 42 CCNL AIOP RSA prevede, in relazione al personale inquadrato nel livello professionale D: “Livello D (declinato in D1-D2-D3) Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale. Esempi: Livello D1: Operaio specializzato, cuoco, impiegato d'ordine, operatore socio-assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito formato, operatore tecnico dell'assistenza, assistente domiciliare e dei servizi tutelari. Livello D2: Operatore socio-sanitario Livello D3: Capo operaio, capo cuoco, assistente domiciliare e dei servizi tutelari coordinatore, operatore socio-assistenziale coordinatore”.
4.5. Come appare evidente, il mero richiamo alla qualifica di Operatore Socio Sanitario, come prevista dal CCNL, non può essere considerato tale da soddisfare i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità allorquando la clausola del patto di prova richiama il sistema classificatorio della contrattazione collettiva (“Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto,
4 la quale può essere operata anche "per relationem" alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico” Cass. Sez. L, Sentenza n. 11722 del 20/05/2009; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 9597 del 13/04/2017, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27785 del 12/10/2021), atteso che il riferimento è ad una previsione contrattuale che in concreto non definisce i contenuti delle mansioni dell'operatore socio-sanitario, limitandosi ad indicarne unicamente le conoscenze teoriche, il grado di autonomia e responsabilità e le caratteristiche della capacità organizzativa.
4.6. Come efficacemente evidenziato dal giudice di prime cure, la giurisprudenza di legittimità richiede che il patto di prova debba contenere anche la specifica indicazione delle mansioni in relazioni alle quali deve svolgersi la prova, e ciò sia al fine di consentire al lavoratore di conoscere con sufficiente certezza le mansioni oggetto della futura valutazione, sia allo scopo di evitare che il datore di lavoro possa valutare l'attività del lavoratore avuto riguardo a mansioni che non rientrano tra quelle dal medesimo esigibili. L'indicazione specifica delle mansioni, ben può avvenire, come si è visto, per relationem con riferimento alle declaratorie presenti nei contratti collettivi, tuttavia tale richiamo deve essere sufficientemente specifico, al fine di evitare che un riferimento generico possa comportare una indeterminatezza dell'oggetto della prova.
4.7. Si è, difatti, affermato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21698 del 10/10/2006) che “Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere - se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso
- anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall'inizio”; e che “Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”.
4.8. Nel caso di specie, vi è riferimento nella lettera di assunzione al profilo di O.S.S., tuttavia la declaratoria contrattuale non definisce in alcun modo i contenuti delle mansioni e i compiti che la lavoratrice avrebbe dovuto individuare come alla stessa assegnati.
4.9. Nè tantomeno può affermarsi - come sostenuto dal gravame - che l'appellata non avrebbe potuto avere incertezze rispetto alle mansioni da svolgere trattandosi di una figura professionale appositamente formata per lo svolgimento di specifiche mansioni: difatti, la Suprema Corte ha chiarito che la concreta individuazione delle mansioni di adibizione non può ritenersi ricavabile aliunde poiché tale possibilità è
5 in contrasto con la esigenza di chiarezza e precisione a presidio della quale è posta la previsione della forma scritta del patto di prova (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6552 del 2023).
4.9.1. Non appare, altresì, rilevante la circostanza che la lavoratrice abbia dedotto di di essere stata assegnata allo svolgimento di mansioni di “pulizia, cambio della biancheria, accompagnamento alla toilette, etc.”: difatti, da un lato, si tratta di mansioni che la contrattazione collettiva individua come tipiche del livello A (“assicurare la pulizia degli ambienti sanitari e socio-sanitari”) e del livello B (“assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera”), mentre nulla si specifica con riferimento al livello D2; d'altro canto, la valutazione della specificità del patto di prova va circoscritta al momento della stipulazione del patto medesimo, poiché, come si è detto, il lavoratore deve poter conoscere sin dall'inizio le mansioni oggetto della futura valutazione.
4.10. In definitiva, come ritenuto dal primo giudice e come ribadito dalla parte appellata, il mero richiamo alla qualifica non può considerarsi idoneo ad individuare con chiarezza i contenuti delle mansioni affidate alla lavoratrice.
4.11. Il primo motivo di appello deve, dunque, ritenersi infondato.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui la società appellante censura la pronuncia per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015 con riguardo alla quantificazione dell'indennità.
5.1. Sostiene, in sintesi, il gravame che: i) ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015 la misura minima dell'indennità da corrispondere al lavoratore corrisponde a 6 mensilità, da aumentare di 2 mensilità per ogni anno di lavoro prestato;
ii) nel caso di specie, il rapporto di lavoro è durato soltanto 180 giorni (durata del patto di prova), ragion per cui non sussistono gli estremi per l'aumento dell'indennità rispetto alla misura minima prevista dalla norma, né l'aumento può essere giustificato dalle ragioni a cui fa genericamente riferimento la sentenza, relative alle dimensioni dell'azienda, anche in considerazione del fatto che, peraltro, all'epoca del licenziamento non registrava certamente dimensioni significative.
5.1. Come è noto, l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, nella formulazione antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018, statuiva che: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
5.2. Tuttavia, con la richiamata pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015, sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella l. 9 agosto 2018, n. 96, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,”.
5.3. Con la conseguenza che, come ben evidenziato dalla parte appellata, ai fini della liquidazione dell'indennità risarcitoria resta ferma unicamente la misura minima di
6 sei mensilità, nonché la misura massima di trentasei mensilità. In definitiva, viene meno qualsivoglia meccanismo automatico di calcolo dell'indennità, che diversamente va determinata in modo personalizzato, tenuto conto di un complesso di circostanze, tra le quali l'anzianità di servizio è soltanto uno dei criteri da tenere in considerazione rispetto al fondamentale riferimento costituito dall'art. 8 legge 604/1966, ossia il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti.
5.4. Anche sul punto specifico, pertanto, la gravata sentenza deve essere confermata, essendo corretto e condivisibile il riferimento alle dimensioni dell'attività economica della società odierna appellante (gestione di strutture di assistenza residenziale per anziani) ed al numero dei suoi dipendenti (60 quale valore medio dell'anno 2022 cfr. visura camerale in atti).
6. Il terzo motivo di gravame lamenta l'omesso esame della domanda subordinata relativa all'aliunde perceptum e percipiendum, sostenendo, in sintesi, che: i) in primo grado si è chiesto in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale del ricorso avversario, di tenere conto dell'aliunde perceptum et percipiendum nel frattempo percepito dalla lavoratrice;
ii) ai fini della prova dell'aliunde perceptum, si chiede espressamente che la Corte – anche in sede di interrogatorio libero – chieda alla lavoratrice se ha prestato dal licenziamento ad oggi attività lavorative e con quali retribuzioni, ordinando la produzione in giudizio della documentazione concernente i redditi prodotti nonché ai competenti Enti previdenziali la produzione in giudizio della documentazione relativa alla posizione lavorativa;
iii) ai fini dell'aliunde percipiendum, si consideri che la lavoratrice non ha nemmeno provato, attraverso il deposito di relativa documentazione, di essersi iscritta al c.d. collocamento ovvero di aver cercato altre occupazioni, e ciò costituisce comportamento assolutamente negligente, con conseguente esclusione (ai sensi dell'art. 1227, secondo comma c.c.) del risarcimento dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
6.1. Trattasi di argomentazioni, a giudizio della Corte, destituite di fondamento.
6.2. La norma applicata nel caso di specie dal giudice di prime cure è l'art. 3, comma
1, d.lgs. n. 23/2015, che espressamente prevede: “Salvo quanto disposto dal comma
2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
6.3. La richiamata norma, dunque, non prevede alcuna detrazione di aliunde perceptum e/o aliunde percipiendum, a differenza del successivo comma 2, che statuisce: “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
7 corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni…”.
6.4. Non si ravvisa, pertanto, alcuna omessa pronuncia, ed il motivo di appello in disamina è da ritenere infondato.
7. Il quarto motivo di impugnazione, infine, censura la gravata sentenza per omesso esame della domanda subordinata relativa alla misura della retribuzione, sostenendo che il primo giudice avrebbe omesso di esaminare la domanda proposta in primo grado con cui si richiedeva, in via ulteriormente gradata, di tenere conto, ai fini della quantificazione delle somme dovute alla lavoratrice, del fatto che il riferimento per la quantificazione dell'eventuale indennità dovuta fosse pari ad € 1.325,00, ossia alla retribuzione mensile base al netto della maggiorazione del 15%, e non anche ad € 1.333,43, come indicato da controparte.
7.1. Anche l'ultimo motivo è da ritenere infondato.
7.2. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, il primo giudice ha individuato quale parametro per il calcolo dell'indennità dovuta alla lavoratrice la
“retribuzione utile al calcolo del tfr”, ossia, appunto, l'importo di € 1.325,00 quale paga base evincibile dalla busta paga del mese di febbraio 2022 (doc. n. 5 allegato al ricorso di primo grado), ragion per cui nessun errore risulta ravvisabile nella statuizione del giudice di prime cure.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla società appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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