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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16128/2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16128/2024, promossa da:
, con l'avv. CUCCHETTI MICHELA Parte_1
RICORRENTE contro
, , con l'avv. Controparte_1 Controparte_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA RESISTENTE/I
Ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 16 novembre 2024 il ricorrente, cittadino pakistano nato nel 1989, chiedeva l'annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di in data 9 ottobre 2024, notificatogli il 17 ottobre 2024, con il quale è CP_1 stata rigettata l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998. In seguito al preliminare rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, è stata fissata udienza di comparizione in data 28 gennaio 2025 e il giudice ha invitato la difesa a provvedere al deposito della documentazione necessaria ai fini istruttori. Il non si è costituito e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia. All'udienza del 28 gennaio 2025 il ricorrente ha dichiarato: «ADR Sono in Italia da 11 anni;
sono arrivato nel 2014» A questo punto, con l'ausilio dell'interprete, il ricorrente ha proseguito l'audizione in lingua urdu: «ADR sono partito dal Pakistan circa sei mesi prima;
vivo a;
ADR vivo con un amico, il CP_1 contratto è intestato al mio amico;
ADR gli do 100 euro al mese;
dividiamo le utenze;
ADR nell'appartamento c'è il riscaldamento;
ADR distribuisco volantini pubblicitari;
ADR mi danno 40 euro al giorno;
ADR il lavoro me lo danno solo ogni tanto, senza continuità, perché non ho il permesso di soggiorno;
ADR in passato ho avuto il permesso di soggiorno, nel 2015, per tre
Pagina 1 mesi; mi hanno dato il permesso di soggiorno nel 2016 per sei mesi e nel 2017 solo per 2 mesi e 11 giorni, ma poi me lo hanno rifiutato;
nel 2020 ho provato a fare la sanatoria;
ADR non ho mai avuto problemi con la polizia;
ADR in Pakistan vivono i miei genitori, mia moglie e un figlio che ha 7 anni;
ADR sono andato in Pakistan nel dicembre del 2016 e sono stato due mesi e tre giorni e dal febbraio 2017 sono sempre stato in Italia;
ADR sono tornato con l'aereo, atterrando a Malpensa». Dato atto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. e il giudice ha disposto che l'udienza collegiale fissata al 17 febbraio 2025 fosse sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta data alle ore 9,00 per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. 2. Come detto, il ricorrente ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998 in ragione di un'allegata stabilità sul territorio nazionale, attesa la permanenza in Italia da più di dieci anni in seguito alla fuga dal proprio paese d'origine, il Pakistan. In particolare, dalle laconiche dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi a questo Tribunale, il ricorrente sarebbe fuggito dal Pakistan giungendo in Italia nel 2014, stabilendosi da ultimo a dove vivrebbe in qualità di ospite presso l'abitazione di un amico. CP_1
Tuttavia, fatto salvo un mero richiamo alle generali condizioni del paese di provenienza del ricorrente, nessun elemento di contestualizzazione è stato fornito dallo stesso in merito ai fatti posti alla base dell'istanza di protezione speciale. Invero, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna prova documentale in ordine alle circostanze allegate, quali l'arrivo e la durata del soggiorno sul territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa e l'allegata condizione di sfruttamento lavorativo. In aggiunta, malgrado le dichiarazioni rese, il ricorrente non ha neppure fornito l'indirizzo ove sarebbe domiciliato e non ha allegato la sussistenza di qualsivoglia legame affettivo o familiare sul territorio nazionale, limitandosi a dichiarare che la moglie ed il figlio di sette anni vivono attualmente in Pakistan, dove nel dicembre del 2016 egli avrebbe fatto ritorno al fine di ricongiungersi con la famiglia per un breve periodo. Malgrado l'allegazione di documentazione relativa all'iscrizione ad un corso di lingua italiana (cfr. documentazione in atti), dall'audizione svolta si rileva peraltro l'incapacità del ricorrente ad esprimersi in italiano. Rispetto alla sua situazione lavorativa, dalla documentazione in atti si osserva che il ricorrente avrebbe prodotto redditi solo nel 2022 per un ammontare di circa € 2.300,00(cfr. estratto conto previdenziale). Dall'istruttoria eseguita, pertanto, non è stato possibile individuare alcun elemento positivo in ordine al riconoscimento della protezione speciale nei confronti del ricorrente, attesa l'assenza di prova di una -anche minima o irregolare- condizione lavorativa, l'inesistenza di contatti famigliari, affettivi o di qualsivoglia legame sociale sul territorio nazionale. Ne consegue che l'istanza diretta alla concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998 è da respingere. 3. Nulla sulle spese attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
Pagina 2 pronunciando, RIGETTA il ricorso;
NULLA sulle spese. Bologna, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
Pagina 3
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16128/2024, promossa da:
, con l'avv. CUCCHETTI MICHELA Parte_1
RICORRENTE contro
, , con l'avv. Controparte_1 Controparte_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA RESISTENTE/I
Ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 16 novembre 2024 il ricorrente, cittadino pakistano nato nel 1989, chiedeva l'annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di in data 9 ottobre 2024, notificatogli il 17 ottobre 2024, con il quale è CP_1 stata rigettata l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998. In seguito al preliminare rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, è stata fissata udienza di comparizione in data 28 gennaio 2025 e il giudice ha invitato la difesa a provvedere al deposito della documentazione necessaria ai fini istruttori. Il non si è costituito e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia. All'udienza del 28 gennaio 2025 il ricorrente ha dichiarato: «ADR Sono in Italia da 11 anni;
sono arrivato nel 2014» A questo punto, con l'ausilio dell'interprete, il ricorrente ha proseguito l'audizione in lingua urdu: «ADR sono partito dal Pakistan circa sei mesi prima;
vivo a;
ADR vivo con un amico, il CP_1 contratto è intestato al mio amico;
ADR gli do 100 euro al mese;
dividiamo le utenze;
ADR nell'appartamento c'è il riscaldamento;
ADR distribuisco volantini pubblicitari;
ADR mi danno 40 euro al giorno;
ADR il lavoro me lo danno solo ogni tanto, senza continuità, perché non ho il permesso di soggiorno;
ADR in passato ho avuto il permesso di soggiorno, nel 2015, per tre
Pagina 1 mesi; mi hanno dato il permesso di soggiorno nel 2016 per sei mesi e nel 2017 solo per 2 mesi e 11 giorni, ma poi me lo hanno rifiutato;
nel 2020 ho provato a fare la sanatoria;
ADR non ho mai avuto problemi con la polizia;
ADR in Pakistan vivono i miei genitori, mia moglie e un figlio che ha 7 anni;
ADR sono andato in Pakistan nel dicembre del 2016 e sono stato due mesi e tre giorni e dal febbraio 2017 sono sempre stato in Italia;
ADR sono tornato con l'aereo, atterrando a Malpensa». Dato atto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. e il giudice ha disposto che l'udienza collegiale fissata al 17 febbraio 2025 fosse sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta data alle ore 9,00 per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. 2. Come detto, il ricorrente ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998 in ragione di un'allegata stabilità sul territorio nazionale, attesa la permanenza in Italia da più di dieci anni in seguito alla fuga dal proprio paese d'origine, il Pakistan. In particolare, dalle laconiche dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi a questo Tribunale, il ricorrente sarebbe fuggito dal Pakistan giungendo in Italia nel 2014, stabilendosi da ultimo a dove vivrebbe in qualità di ospite presso l'abitazione di un amico. CP_1
Tuttavia, fatto salvo un mero richiamo alle generali condizioni del paese di provenienza del ricorrente, nessun elemento di contestualizzazione è stato fornito dallo stesso in merito ai fatti posti alla base dell'istanza di protezione speciale. Invero, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna prova documentale in ordine alle circostanze allegate, quali l'arrivo e la durata del soggiorno sul territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa e l'allegata condizione di sfruttamento lavorativo. In aggiunta, malgrado le dichiarazioni rese, il ricorrente non ha neppure fornito l'indirizzo ove sarebbe domiciliato e non ha allegato la sussistenza di qualsivoglia legame affettivo o familiare sul territorio nazionale, limitandosi a dichiarare che la moglie ed il figlio di sette anni vivono attualmente in Pakistan, dove nel dicembre del 2016 egli avrebbe fatto ritorno al fine di ricongiungersi con la famiglia per un breve periodo. Malgrado l'allegazione di documentazione relativa all'iscrizione ad un corso di lingua italiana (cfr. documentazione in atti), dall'audizione svolta si rileva peraltro l'incapacità del ricorrente ad esprimersi in italiano. Rispetto alla sua situazione lavorativa, dalla documentazione in atti si osserva che il ricorrente avrebbe prodotto redditi solo nel 2022 per un ammontare di circa € 2.300,00(cfr. estratto conto previdenziale). Dall'istruttoria eseguita, pertanto, non è stato possibile individuare alcun elemento positivo in ordine al riconoscimento della protezione speciale nei confronti del ricorrente, attesa l'assenza di prova di una -anche minima o irregolare- condizione lavorativa, l'inesistenza di contatti famigliari, affettivi o di qualsivoglia legame sociale sul territorio nazionale. Ne consegue che l'istanza diretta alla concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998 è da respingere. 3. Nulla sulle spese attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
Pagina 2 pronunciando, RIGETTA il ricorso;
NULLA sulle spese. Bologna, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
Pagina 3