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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3638/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANPAOLO Parte_1
TANCREDI, giusta procura in atti;
attore contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA CIRA Controparte_1
PISCONE, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
1.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo: 1) che con contratto preliminare di vendita Controparte_1
del 29.7.1991 gli ha promesso in vendita, per sé o per Persona_1
persona da nominare, la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito a San Paolo di
Civitate alla c.da Cammarata, censito in Catasto al fg. 47 p.lla 2279, con relativi fabbricati ivi insistenti non censiti all'urbano e graffati al terreno stesso, e del fabbricato censito in Catasto al fg. 47 p.lla 2279 sub 3; 2) che il prezzo della vendita è stato pattuito in £ 100.000.000,00, iva inclusa, da corrispondersi entro e non oltre il
29.7.2010; 3) di aver rilasciato in favore del un effetto cambiario di CP_1
importo pari al prezzo di vendita, con scadenza del 29.7.2010, a garanzia dell'obbligo di pagamento;
4) che è stato convenuto che la prova dell'integrale pagamento sarebbe stata costituita dal possesso dell'originale dell'effetto cambiario da parte dell'acquirente e che tutte le somme versate sino al 29.7.2010 sarebbero state imputate a titolo di caparra confirmatoria con l'intesa che, in mancanza di pagamento del prezzo nel termine pattuito, il venditore avrebbe avuto diritto a trattenere la somme ricevute senza restituire l'effetto mentre, in caso di inadempimento di quest'ultimo, l'acquirente avrebbe avuto diritto di agire ai sensi dell'art. 2932 c.c.; 4) che l'immissione nel possesso sarebbe avvenuta al momento dell'effettivo pagamento del saldo del prezzo;
5) che è stato integralmente corrisposto il prezzo di vendita, come comprovato dalla scrittura priva del 29.7.2010 ed è stato restituito l'effetto cambiario;
6) che in data 29.4.2024 è deceduto senza che Persona_1 fosse stipulato l'atto di compravendita;
7) che al medesimo è succeduto quale erede
. Sulla scorta di tali premesse in fatto ha dunque concluso Controparte_1 chiedendo di emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita;
ordinare al
Conservatore la trascrizione della emananda sentenza;
vinte le spese.
pagina 2 di 4 Si è costituito il convenuto, manifestando piena adesione alla avversa pretesa e domandando la compensazione delle spese di lite.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza del 1.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Alla luce della piena adesione di parte convenuta alla domanda attorea, non resta al
Giudicante che prendere atto di quanto innanzi e pronunciare una sentenza che tenga luogo dell'atto pubblico non concluso, in virtù della scrittura privata sottoscritta inter partes in data 29.7.1991.
Costituiscono infatti circostanze pacifiche, oltre che documentalmente provate, sia la stipulazione del contratto preliminare di compravendita, sia l'integrale versamento del prezzo da parte dell'odierno attore/promissario acquirente.
È altresì pacifico che i beni compromessi in vendita non sono stati trasferiti dall'avente causa dell'odierno convenuto.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti previsti dalla legge affinché il Giudice possa pronunciare la sentenza ex art. 2932 c.c.: l'esistenza di un contratto regolarmente stipulato tra le parti, il mancato trasferimento del bene da parte del promittente venditore e l'esecuzione della controprestazione da parte del promissario acquirente.
Le spese di lite (come del resto richiesto da parte attrice nelle note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse il 25.9.2025) vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto del comportamento processuale di parte convenuta, che ha aderito fin dalla comparsa di costituzione e risposta alle conclusioni formulate da parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto:
a) TRASFERISCE, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in favore di nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 pagina 3 di 4 ) e contro nato a [...] C.F._1 Controparte_1
Giovanni Rotondo il 5.3.1973 (C.F. la piena C.F._2
proprietà dei seguenti beni immobili:
a.1) terreno esteso mq 12.280 (hal are 22 ca 80) in Catasto terreni del
Comune di San Paolo in Civitate al fg. 47, p.lla 1252, con relativi fabbricati ivi insistenti non censiti all'urbano e graffati al terreno stesso;
a.2) fabbricato della consistenza di 2,5 vani in Catasto fabbricati del
Comune di San Paolo in Civitate fg. 47 p.lla 1681 sub 1, A/4 Classe 2 vani 2,5, p.t.;
2) ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 2.10.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3638/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANPAOLO Parte_1
TANCREDI, giusta procura in atti;
attore contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA CIRA Controparte_1
PISCONE, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
1.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo: 1) che con contratto preliminare di vendita Controparte_1
del 29.7.1991 gli ha promesso in vendita, per sé o per Persona_1
persona da nominare, la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito a San Paolo di
Civitate alla c.da Cammarata, censito in Catasto al fg. 47 p.lla 2279, con relativi fabbricati ivi insistenti non censiti all'urbano e graffati al terreno stesso, e del fabbricato censito in Catasto al fg. 47 p.lla 2279 sub 3; 2) che il prezzo della vendita è stato pattuito in £ 100.000.000,00, iva inclusa, da corrispondersi entro e non oltre il
29.7.2010; 3) di aver rilasciato in favore del un effetto cambiario di CP_1
importo pari al prezzo di vendita, con scadenza del 29.7.2010, a garanzia dell'obbligo di pagamento;
4) che è stato convenuto che la prova dell'integrale pagamento sarebbe stata costituita dal possesso dell'originale dell'effetto cambiario da parte dell'acquirente e che tutte le somme versate sino al 29.7.2010 sarebbero state imputate a titolo di caparra confirmatoria con l'intesa che, in mancanza di pagamento del prezzo nel termine pattuito, il venditore avrebbe avuto diritto a trattenere la somme ricevute senza restituire l'effetto mentre, in caso di inadempimento di quest'ultimo, l'acquirente avrebbe avuto diritto di agire ai sensi dell'art. 2932 c.c.; 4) che l'immissione nel possesso sarebbe avvenuta al momento dell'effettivo pagamento del saldo del prezzo;
5) che è stato integralmente corrisposto il prezzo di vendita, come comprovato dalla scrittura priva del 29.7.2010 ed è stato restituito l'effetto cambiario;
6) che in data 29.4.2024 è deceduto senza che Persona_1 fosse stipulato l'atto di compravendita;
7) che al medesimo è succeduto quale erede
. Sulla scorta di tali premesse in fatto ha dunque concluso Controparte_1 chiedendo di emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita;
ordinare al
Conservatore la trascrizione della emananda sentenza;
vinte le spese.
pagina 2 di 4 Si è costituito il convenuto, manifestando piena adesione alla avversa pretesa e domandando la compensazione delle spese di lite.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza del 1.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Alla luce della piena adesione di parte convenuta alla domanda attorea, non resta al
Giudicante che prendere atto di quanto innanzi e pronunciare una sentenza che tenga luogo dell'atto pubblico non concluso, in virtù della scrittura privata sottoscritta inter partes in data 29.7.1991.
Costituiscono infatti circostanze pacifiche, oltre che documentalmente provate, sia la stipulazione del contratto preliminare di compravendita, sia l'integrale versamento del prezzo da parte dell'odierno attore/promissario acquirente.
È altresì pacifico che i beni compromessi in vendita non sono stati trasferiti dall'avente causa dell'odierno convenuto.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti previsti dalla legge affinché il Giudice possa pronunciare la sentenza ex art. 2932 c.c.: l'esistenza di un contratto regolarmente stipulato tra le parti, il mancato trasferimento del bene da parte del promittente venditore e l'esecuzione della controprestazione da parte del promissario acquirente.
Le spese di lite (come del resto richiesto da parte attrice nelle note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse il 25.9.2025) vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto del comportamento processuale di parte convenuta, che ha aderito fin dalla comparsa di costituzione e risposta alle conclusioni formulate da parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto:
a) TRASFERISCE, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in favore di nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 pagina 3 di 4 ) e contro nato a [...] C.F._1 Controparte_1
Giovanni Rotondo il 5.3.1973 (C.F. la piena C.F._2
proprietà dei seguenti beni immobili:
a.1) terreno esteso mq 12.280 (hal are 22 ca 80) in Catasto terreni del
Comune di San Paolo in Civitate al fg. 47, p.lla 1252, con relativi fabbricati ivi insistenti non censiti all'urbano e graffati al terreno stesso;
a.2) fabbricato della consistenza di 2,5 vani in Catasto fabbricati del
Comune di San Paolo in Civitate fg. 47 p.lla 1681 sub 1, A/4 Classe 2 vani 2,5, p.t.;
2) ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 2.10.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 4 di 4