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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco OTo – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4053 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza nr. 1180/2020 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 4 febbraio 2020, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Pozzuoli (NA) alla Via C.F._2
Monteuovo Licola Patria 90 presso lo studio dell'Avv. Emilio Ursomanno che li rappresenta e difende giusta comparsa di costituzione del 22.1.2025 appellanti
E
( ), elettivamente domiciliato in Pozzuoli CP_1 C.F._3
alla Via A. Artiaco 23 presso lo studio dell'Avv. Matteo Lucci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2006 evocava in CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli e al fine Parte_1 Parte_2
di sentirli condannare alla rimozione di un cancello in ferro, di una tettoia e di un serbatoio in quanto limitanti l'utilizzo di spazi comuni e al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa, con vittoria delle spese del grado.
A tal uopo, premesso di essere proprietario dell'unità immobiliare, ad uso abitazione, al piano terra del fabbricato, sito in Bacoli alla Via Cento Camerelle n. 157, in virtù di donazione ricevuta da con atto per OT del 13.2.1992 “con la CP_2 Per_1 quota condominiale sulle parti comuni ed indivisibili dell'intero edificio”, deduceva che e , proprietari dell'appartamento sovrastante in Parte_1 Parte_2
virtù di atto di compravendita per OT del 14.9.1992 da , Per_1 Controparte_3 senza chiedere alcuna preventiva autorizzazione, avevano illegittimamente apposto sulla scala condominiale di accesso al piano superiore e al lastrico solare, anch'esso di natura condominiale, un cancello in ferro, munito di serratura di sicurezza, di cui essi solo possedevano le chiavi e avevano, altresì, messo in opera una tettoia sul pianerottolo del primo piano, con appoggio nel muro condominiale, e installato sul terrazzo di copertura comune un grande serbatoio con tubazioni di carico e scarico.
Precisavano che il titolo di provenienza comune era rappresentato dall'atto di divisione ereditaria per OT del 24.7.1991 con cui si era stabilito che le Per_2 unità immobiliari site alla via Centocamerelle n. 157 (ivi comprese le rispettive proprietà delle Parti in causa) dovevano intendersi assegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, così come pervenute e possedute fino a quel momento dai condividenti, e, in particolare, con le proporzionali quote sulle parti comuni e deducevano, quindi, a fondamento della domanda che le azioni denunciate costituivano violazione dell'art. 1120 c.c. per aver reso inservibile all'uso e al godimento di un condomino una parte delle cose comuni.
Si costituivano e contestando la domanda e Parte_1 Parte_2 deducendo che gli interventi “di cui viene lamentata l'esecuzione – pervero estremamente risalente nel tempo – non risultano in alcun modo suscettibili di incidere […] nella sfera soggettiva e patrimoniale di parte avversa”, che le scale di accesso al primo piano erano di loro esclusiva proprietà onde la legittima apposizione del cancello, che la tettoia
2 era dotata di completa autonomia strutturale onde l'impossibilità di incidere, al pari del serbatoio, sull'utilizzo delle cose comuni.
Ammessi ed espletati la prova per testimoni e l'interrogatorio formale deferito a
, nonché la consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale, in data Parte_2
4.2.2020, pronunciava la sentenza n. 1180/2020 con cui, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti in solido a rimuovere la tettoia, il serbatoio e il cancello in ferro, respingeva la domanda di risarcimento dei danni e li condannava, altresì, al pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il Tribunale osservava che dai due titoli di provenienza, entrambi per
OT RA del 1992, e dal precedente atto di divisione ereditaria tra i germani per OT del 4/7/1991 non emergeva l'acquisto in via esclusiva in CP_2 Per_2
favore di alcuna delle Parti del pianerettolo, delle scale e del lastrico solare, conformemente all'art.1117 c.c., e che le risultanze della prova per testimoni e per interrogatorio formale avevano confermato che la tettoia, “unitamente agli altri descritti elementi”, erano stati realizzati dai convenuti dopo il loro acquisto e che, quindi, non potevano costituire “-in tali fogge- lo stato di fatto e di diritto già esistente al momento delle richiamate provenienze del 1992”; aggiungeva, poi, tenendo conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che “in ordine a siffatti cancello-tettoia- serbatoio […] si è “reso inservibile all'uso ed al godimento di un condomino ( ) CP_1 una parte delle cose comuni” (così a pag. 7 dell'elaborato del 30/9/16); evidenziando inoltre, nelle sue successive precisazioni depositate il 14/2/18, che “il serbatoio d'acqua potabile anch'esso rappresenta un abuso, in quanto la parte attrice non è stata interpellata relativamente all'installazione e rappresenta anche un pericolo considerando il suo peso e la concentrazione dello stesso in un'area ristretta del solaio di copertura senza, tra l'altro, la preliminare prassi tecnica di accertamento della stabilità, approvata comunque da tutti i proprietari della struttura”. Insomma, sotto il profilo tecnico strutturale, anche l'incaricato
CTU conferma in sostanza che i ripetuti cancello-tettoia rendono inservibile (quantomeno il primo ed in forma peggiorativa il secondo) parte dei beni comuni, impedendo (o evidentemente aggravando) l'uso di scale, di spazi di passaggio esterno e del lastrico di copertura, con
l'ultima precisazione, appena detta, secondo cui anche il serbatoio idrico apposto risulta
3 pericoloso dal punto di vista statico, oltre che illegittimo perché mai preventivamente approvato da altro proprietario condominiale”. Da tali presupposti di fatto traeva la conseguenza “ex art.1117 c.c., che scale, spazi di collegamento tra esse e lastrici di copertura
-in assenza di diverse disposizioni negoziali- siano e rimangano parti comuni anche a beneficio di chi (come nella specie) risieda a piano terra, con la ulteriore precisazione, questa volta ex art.1120 u.c. c.c., che le innovazioni qui intervenute dopo il 1992, che possano recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, sono parimenti vietate”.
Avverso detta decisione, con atto ritualmente notificato in data 9.11.2020, proponevano appello e invocandone l'integrale Parte_1 Parte_2 riforma e deducendo a fondamento le seguenti ragioni: “1) Non ha tenuto conto dello stato di fatto e diritto della proprietà esclusiva dei sig.ri e Parte_2 Pt_1
[…] ; 2) Erronea valutazione delle prove documentali e delle norme di diritto con
[...] errata interpretazione delle norme sulla identificazione giuridica del cespite sx art 1127 e non secondo l'art. 1117 cc come evidenziato dal Giudice di prime cure […] ; 3) Sulle spese di lite”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva eccependo, preliminarmente, CP_1 la nullità e la improcedibilità dell'appello redatto in violazione del novellato art. 342
c.p.c. e l'infondatezza nel merito, evidenziando che l'“appello si fonda su un documento definito dall'appellante “ copia licenza edilizia del dante causa dei signori e Parte_1
depositato in atti per la prima volta in appello, che comunque si Parte_2
impugna, contesta e disconosce” e chiedendone, quindi, l'integrale rigetto con il favore delle spese di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, all'udienza del 9 gennaio
2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., posto che sul ruolo del Consigliere relatore, dr.ssa Regina Elefante (subentrata solo in data 9 gennaio 2025 al precedente relatore, dr.ssa Erminia Baldini, cessata dal servizio, giusto decreto del Ministro della
Giustizia del 12.10.2023, comunicato in data 19.10.2023), pendevano circa 200 cause iscritte a ruolo entro il 31.12.2022, rientranti nel prossimo obiettivo di smaltimento del PNRR, ovvero un numero maggiore di quelli pendenti sul ruolo di ciascun altro
Consigliere e, premessa, quindi, la sostituzione del relatore, dr.ssa Regina Elefante,
4 con la nomina in sua vece della dr.ssa Assunta d'Amore, sul cui ruolo, invece, in quella data non vi erano cause da riservare in decisione della stessa annualità, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c., ridotto a quarantacinque giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibile deposito avvenuto solo con l'atto di appello della “licenza edilizia per la esecuzione dei lavori del 13 marzo 1967 dove il dante causa sig. , il quale chiede “ di poter eseguire lavori di costruzione di un piccolo CP_4 appartamento in sopraelevazione alla sua proprietà sita alla predetta via e numero, come da progetto che si allega al presente atto”; trattasi, invero, di documento non depositato nel giudizio di primo grado e, in quanto tale, inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c..
Invero, è noto che nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre
2012 in poi, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima nonna, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26522 del 9/11/2017,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16235 del 19/5/2022 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del
12/6/2024).
La parte è onerata di dimostrare che i documenti depositati in appello coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c..
5 Ebbene, nella fattispecie in esame, a fronte dell'eccezione sollevata da parte appellata, parte appellante non si è affatto preoccupata di dimostrare che detto documento è stato già depositato nel primo grado del giudizio (continuando finanche con la comparsa conclusionale a utilizzarlo a fondamento del proposto gravame) e, anzi, le risultanze processuali dimostrano il contrario onde l'inutilizzabilità ai fini della decisione.
Ciò posto, la ritenuta inutilizzabilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della suindicata licenza edilizia per la esecuzione dei lavori del 13 marzo 1967 si salda strettamente con l'inammissibilità del primo motivo di gravame con cui parte appellante evidenzia che “esaminando la domanda di licenza edilizia e progetto allegato, ben si comprende che trattasi di struttura diversa ed autonoma da quella sottostante e che nessuna comunione tra gli stessi immobili vi potesse essere, anche perché la stessa scala di accesso al piano di proprietà degli attuali attori, viene costruita esclusivamente per l'accesso al loro immobile, e nulla vi fosse invece per accedere al lastrico solare del piano sottostante, donato poi a parte convenuta sig. ”. CP_1
Invero, parte appellante ha espressamente fondato l'autonomia della sopraelevazione rispetto al piano sottostante sulla predetta documentazione reperita solo dopo la pubblicazione della decisione del primo giudice, introducendo così, surrettiziamente, nel giudizio di gravame inammissibili documenti nuovi non giustificati ne' dal tempo della formazione dell'atto, ne' dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al deposito degli atti introduttivi del giudizio.
Peraltro, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento a una o più statuizioni adottate dal primo giudice. Ne consegue che detto onere di specificazione non può ritenersi assolto su documentazione reperita successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, traducendosi la contestazione in una censura "per relationem" che, oltre a introdurre inammissibili documenti nuovi nel giudizio di appello, è inidonea a consentire al giudice del gravame di percepire in alcun modo il contenuto delle
6 contestazioni, non valendo al riguardo il rilievo, di mero buon senso ma processualmente irrilevante, di poter desumere dalla pretesa autonomia della sopraelevazione rispetto alla proprietà sottostante le intrinseche ragioni del dissenso alle statuizioni adottate, restando esclusa la possibilità di demandare al giudice dell'appello un'operazione di comparazione dalla quale evincere le pertinenti censure alle diverse argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Invero, il Tribunale, analizzando i due titoli di provenienza, entrambi per OT
RA del 1992, e il precedente atto di divisione ereditaria tra i germani per CP_2
OT del 4/7/1991 ha ritenuto che non emergesse l'acquisto in via Per_2
esclusiva in favore dei convenuti, secondo la loro impostazione difensiva, del pianerettolo, delle scale e del lastrico solare rientranti, invece, tra i beni comuni ai sensi dell'art.1117 c.c. in assenza di diverse disposizioni negoziali e con la precisazione che le innovazioni intervenute dovevano ritenersi realizzate in violazione dell' art.1120 c.c. in quanto recanti pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato e per rendere talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Ebbene, le argomentazioni della parte appellante secondo cui “trattasi di struttura diversa ed autonoma da quella sottostante e che nessuna comunione tra gli stessi immobili vi potesse essere, anche perché la stessa scala di accesso al piano di proprietà degli attuali attori, viene costruita esclusivamente per l'accesso al loro immobile, e nulla vi fosse invece per accedere al lastrico solare del piano sottostante”, non si comprende, a parere della Corte, come possano scalfire la decisione impugnata basata sulla considerazione che qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti "ex lege" in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano onde la conseguente violazione dell'art.1120 c.c., peraltro, non formante oggetto di censura alcuna da parte appellante.
Il Tribunale ha, altresì, aggiunto, proprio in considerazione dell'asserita proprietà esclusiva delle scale in quanto poste a servizio unicamente della proprietà individuale e richiamando giurisprudenza di legittimità, che “le scale (e l'androne),
7 essendo elementi necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell'art. 1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di (negozi o) locali terranei (con accesso dalla strada), poiché anche tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordien alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio…(Cass. 9981/17; v. anche, in generale, Cass. 2800/17 secondo cui ai sensi dell'art.1117 c.c., negli edifici in condominio anche le parti poste concretamente a servizio soltanto di alcune porzioni dello stabile, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni a tutti i condomini)”.
Ebbene, a fronte di dette puntuali argomentazioni, per la verità nemmeno astrattamente scalfibili alla luce del nuovo documento depositato in appello, le ragioni di dissenso appaiono inammissibili perchè sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non risultano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice perché non “dialogano” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza
n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Ancor più inammissibile appare il secondo motivo con cui parte appellante si appresta a fornire il significato giuridico di “sopraelevazione” richiamando le disposizioni legislative in materia di edilizia di cui all'art.90 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, le norma codicistiche di cui all'art. 1127 c.c. e la distinzione tra gli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria e la sopraelevazione, considerata a tutti gli effetti come nuova costruzione, senza, però, avere la cura di spiegare in quali termini la qualificazione della costruzione dell'immobile di loro proprietà nei termini di una sopraelevazione possa scalfire la decisione impugnata con cui il Tribunale, al contrario e richiamando giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che “ai sensi
8 dell'art.1117 c.c., negli edifici in condominio anche le parti poste concretamente a servizio soltanto di alcune porzioni dello stabile, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni a tutti i condomini”.
Appare, altresì, inammissibile l'ultimo motivo con cui parte appellante lamenta che
“Il Giudice di prime cure ha condannato al pagamento di € 300 per esborsi, 3.600 per compensi oltre IVA e cpa, come per legge, oltre spese di CTU come in motivazione, facendo gravare su parte appellante un grave esborso di spese , nonostante la non complessità della procedura, in quanto facilmente desumibile dal titolo di proprietà, e pertanto anche in non creduta ipotesi della sentenza impugnata, questa difesa chiede una diversa regolamentazione delle spese di primo grado con riduzione del compenso liquidato nella misura del 50% rispetto
a quanto statuito in primo grado”.
Al riguardo appare necessario osservare che “qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata deve indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
270 del 11/01/2006 e nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del
09/10/2015). Peraltro, il quantum determinato dal giudice "... qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del
09/10/2015).
Dai principi appena richiamati consegue che gli appellanti avevano il duplice onere di eccepire specificamente la violazione dei limiti massimi tariffari previsti per lo scaglione in concreto applicato dal giudice di merito e di indicare i valori che sarebbero derivati dall'applicazione dei diversi scaglioni di tariffa indicati, al fine di evidenziare la sussistenza del loro interesse concreto ad impugnare la quantificazione in concreto operata dal Tribunale.
Diversamente, gli appellanti non hanno affatto specificato le singole voci della tariffa, che assumono essere state violate, né lamentato una liquidazione superiore al massimo stabilito onde l'inammissibilità anche del motivo di censura in esame in quanto carente della necessaria specificità.
9 Peraltro, va evidenziato che, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, i compensi sono stati liquidati nei limiti dei valori minimi delle tariffe.
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata e considerato che il valore delle cause relative a beni immobili si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della
"res", sicché, in loro assenza, il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, in mancanza di elementi concreti ed attendibili per la stima, deve ritenersi la causa di valore indeterminabile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10810 del 26/05/2015), così come peraltro dichiarato nello stesso atto di appello.
Tuttavia, deve tenersi conto del principio, di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 968/22 e Cass. 26113/2023), per il quale «l'art. 5, comma 6, del
D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia”».
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza nr. 1180 pronunciata dal Tribunale di Napoli in CP_1
data 4 febbraio 2020, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
10 b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato che si liquidano complessivamente in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio l'8 aprile 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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