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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/09/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4011/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli avv.ti Vincenzo e Placido Cardile, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. ), già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
– Agente della riscossione per la provincia di Messina (c.f ), in CP_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Messina presso l'avv.
Antonio Denaro che la rappresenta e difende per procura in atti, opposti
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 settembre 2021 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520219000621704/000, notificatagli dalla
[...] in data 16 settembre 2021 per complessivi 35.126,48 euro, limitatamente ai crediti CP_3
portati dalla cartella di pagamento n. 295201000364001427000 a titolo di contributi DM 10 CP_1 anno 2009 per 30.472,68 euro e dall'avviso di addebito n. 59520160001580805000 per contributi
I.V.S. fissi anno 2015/2016 pari a 1.360,46 euro. Nella resistenza dell' e dell'esattore, sostituita l'udienza del 25 settembre 2025 dal CP_1 deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Preliminarmente, va rilevata l'implicita rinuncia di parte ricorrente alla richiesta di rimessione in termini, a seguito di due precedenti tentativi con esito negativo, al fine di rinotificare il ricorso introduttivo alla richiesta formulata con note del 18 febbraio 2022 e non più CP_4 riproposta negli atti successivi.
Peraltro è da escludere la legittimazione passiva di detta società in questa controversia, avendo essa ad oggetto contributi 2009, 2015-2016 e avendo riguardato, invece, l'ultima CP_1 cessione i crediti dell'Istituto maturati fino al 31 dicembre 2005.
3.- Occorre inoltre precisare che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del
D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società è Controparte_3 stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana
è svolto dall' che, a titolo universale, è subentrata nei rapporti Controparte_2 giuridici attivi e passivi di Controparte_3
4.- L'opponente ha lamentato tanto la sussistenza di vizi propri dell'intimazione (presunta mancata notifica dei titoli presupposti, difetto di motivazione), quanto, in funzione recuperatoria della mancata opposizione alla cartella e all'avviso di addebito asseritamente mai notificati, il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito e l'intimazione stessa;
oltre che, in ogni caso, tra la data della notifica degli atti presupposti e l'atto impugnato.
Trattasi, dunque, di due distinte domande entrambe tempestivamente proposte, rispettivamente entro il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., richiamato dall'art. 29, comma
2, d.lgs. n. 46/1999, e di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione, ex art. 24 del medesimo decreto,
Infatti, l'opposizione è stata spiegata il quinto giorno dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento, così come indicata in ricorso e non contestata.
Ciò posto, devono ritenersi infondate le doglianze relative all'illegittimità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti e per difetto di motivazione.
Invero, l'avviso di intimazione o intimazione di pagamento, normativamente previsto dall'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, è un atto vincolato, in quanto redatto in conformità ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo discendente dal ruolo entro cinque giorni, risultando a tal fine sufficiente il solo riferimento alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito in precedenza notificati (v. Cass. n. 39058/2021, n. 12140/2021, n. 28689/2018), i quali consentono al contribuente di rilevare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
E l'atto qui impugnato rispetta le previsioni del nuovo modello adottato dall' CP_2
del 2015 (ai sensi del d.lgs. n. 300/1999), che non richiede affatto l'allegazione del titolo
[...] presupposto, né l'indicazione della base di calcolo e delle aliquote applicate al fine della determinazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora e aggio.
4.1.- Quanto alla mancata notifica dei titoli presupposti, dagli atti allegati dall'esattore risulta che della cartella di pagamento n. 295201000364001427000 è stata tentata la notifica per temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di residenza, mediante deposito dell'atto presso il
Comune di Messina con affissione del relativo avviso all'albo pretorio l'8 aprile 2011; ma la relativa raccomandata informativa del 26 aprile 2011 non è stata consegnata perché il ricorrente risultava “trasferito”, sebbene dal certificato di residenza storico, prodotto dal si evinca Pt_1 che egli è migrato a solo il 13 novembre 2012. Parte_2
Pertanto effettivamente si riscontra il denunciato difetto di notifica della cartella.
Ciò determina, però, solo l'invalidità derivata dei successivi atti, tra cui l'intimazione qui opposta, ma non incide sull'esistenza del credito.
Invero, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo.
Per ius receptum la funzione di tale atto è quella che nel gergo dell'esecuzione ordinaria si attribuisce al c.d. precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace (Cass.
n. 6833/2021).
Dunque, il vizio in questione rileva solo ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n. 30542/2022) e dell'avvio della esecuzione.
E la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel senso di ritenere che con l'opposizione all'intimazione di pagamento di oneri contributivi si instaura un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, comportante per il giudice, nonostante la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo, l'obbligo di accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi o dei contributi (v. Cass. n.
1558/2020). 4.2.- Per quanto concerne invece l'avviso di addebito n. 59520160001580805000 risulta provata l'avvenuta notifica tramite pec in data 13 maggio 2016, avendo l' depositato i file in CP_1 formato .xml contenenti le ricevute di accettazione e avvenuta consegna della predetta pec.
L'eccepita inadeguatezza ai fini probatori di tali documenti va smentita alla luce dell'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di merito (v. tra le tante App. Venezia
24 giugno 2024, Trib. Catania n. 2676/2024, Trib. Palermo n. 1802/2025), condiviso dall'ufficio, secondo cui anzitutto “la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L.
53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non é richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg)” (cfr. così App. Torino n. 44/2021).
Inoltre vi è una presunzione di conoscenza, atteso che “I file .xml sono generati dal sistema
e non dalla parte, e garantiscono che il messaggio sia pervenuto al destinatario, ma non ne descrivono il contenuto e dunque la corrispondenza a quanto dichiarato dal mittente. La relativa prova è data dalla produzione dei file .msg o .eml ma, in mancanza, si applica la presunzione ex art. 1335 c.c. e spetta dunque al destinatario dimostrare che i messaggi non recassero il contenuto dichiarato. Date le particolarità del mezzo di trasmissione, il destinatario può anche ad esempio tentare di dimostrare che la concreta conoscenza del messaggio gli sia stata impedita da ragioni tecniche, ma spetta comunque a lui superare la presunzione di conoscenza” (v. in termini App.
Messina n. 826/2023; nello stesso senso n. 374/2024).
Nella specie nulla è stato dedotto sul punto dal a prova contraria. Pt_1
5.- Quanto all'eccezione di prescrizione essa risulta fondata relativamente al credito portato dalla cartella n. 295201000364001427000.
In proposito, giova anzitutto ricordare che, secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità
(v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), dal gennaio 1996 i contributi previdenziali e assistenziali si prescrivono in cinque anni, anche se maturati e scaduti in precedenza. Quanto al dies a quo della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza del termine dipende dal momento in cui la contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, ex art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi devono essere versati (così Cass. n. 27950/2018).
In particolare, i contributi dei lavoratori dipendenti (mod. DM 10), oggetto della cartella di pagamento n. 295201000364001427000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ossia il periodo in cui
è stata svolta la prestazione lavorativa.
Il ruolo in questione si riferisce a contributi anno 2009 e l'ultima scadenza per il mese di dicembre 2009 sarebbe coincisa con il 16 gennaio 2010.
Gli enti convenuti non hanno dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi posto che l'avvio della procedura esecutiva volta al recupero forzoso, tra le altre, anche di tale credito - circostanza non contestata dal ricorrente e documentata in atti e di per sé idonea ad interrompere il termine prescrizionale - è stato comunicato al solo in data 12 agosto 2015 quando ormai la Pt_1 pretesa creditoria era definitivamente prescritta (dal 16 febbraio 2014 al 16 gennaio 2015).
Inoltre non può trovare applicazione al caso di specie la sospensione, invocata dall'esattore, di cui all'art. 1, comma 623, Legge n. 147/2013, poiché essa riguarda sì i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, ma solo quelli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni. Tra di essi non può farsi rientrare l' . CP_1
5.1.- L'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito n.
59520160001580805000 va invece rigettata.
Si precisa che la mancata tempestiva impugnazione dell'atto ha prodotto soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ma non ha determinato la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 c.c.: ciò in quanto tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l'avviso di addebito, avendo natura di atto amministrativo, è privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (v. ex multis Cass. 7409/2020).
Come già rilevato esso è stato notificato in data 13 maggio 2016 tramite pec e l'intimazione di pagamento impugnata in data 16 settembre 2021, quando ancora la prescrizione non era maturata, tenendo conto della sospensione di complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 ha previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”) ed è poi intervenuta un'ulteriore sospensione per 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) ex art. 11, comma 9, del D.L.
n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 7 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
7.- Nel merito la parte ha contestato solo genericamente la debenza dei contributi IVS per l'anno 2015 tenuto conto della cessazione dell'attività.
Dagli atti emerge però che essa è avvenuta nel mese di settembre 2015, mentre la pretesa contributiva contenuta nel predetto avviso di addebito si riferisce al primo e al secondo trimestre di tale anno. In ogni caso la doglianza, oggetto di un'opposizione al ruolo, risulta tardiva per le ragioni sopra esposte.
In definitiva l'intimazione va ritenuta illegittima per mancata notifica della cartella di pagamento, portante un credito già prescritto;
la domanda per il resto va rigettata.
8.- In ordine alla regolamentazione delle spese processuali va precisato che nelle opposizioni all'esecuzione concernenti l'accertamento negativo del debito contributivo anche per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, quale la prescrizione, e attinenti quindi al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore, sebbene sia stata la negligente conduzione da parte di quest'ultimo della procedura esecutiva di sua competenza a determinare l'estinzione del diritto di credito vantato dal primo. Del resto, l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. Cass.
S.U. n. 7514/2022).
Nella specie, però, considerato anche il rilevato vizio procedurale dell'intimazione, è giusto che entrambi i resistenti rispondano in solido delle spese processuali sostenute dall'opponente parzialmente vittorioso (v. Cass. n. 24678/2018 e n. 15390/2018). Esse, considerato l'esito della lite e l'ammontare del debito residuo rispetto a quello richiesto (1.360,46 euro come da avviso di addebito n. 59520160001580805000 a fronte dei complessivi 31.822,00 euro oggetto di intimazione), vanno compensate in ragione di un quinto;
la restante parte si liquida ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore, in 7.453 euro, di cui 35 euro per esborsi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520219000621704/000 limitatamente alla cartella n. 295201000364001427000, non ritualmente notificata;
dichiara inoltre estinto per intervenuta prescrizione il relativo credito di 30.472,68 euro;
CP_1
2) condanna in solido l' e l a rimborsare a CP_1 Controparte_2 Pt_1 quattro quinti delle spese del giudizio, liquidati in 7.453 euro, oltre spese generali, iva e cpa
[...] che distrae in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati;
compensa il resto.
Messina, 26.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4011/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli avv.ti Vincenzo e Placido Cardile, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. ), già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
– Agente della riscossione per la provincia di Messina (c.f ), in CP_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Messina presso l'avv.
Antonio Denaro che la rappresenta e difende per procura in atti, opposti
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 settembre 2021 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520219000621704/000, notificatagli dalla
[...] in data 16 settembre 2021 per complessivi 35.126,48 euro, limitatamente ai crediti CP_3
portati dalla cartella di pagamento n. 295201000364001427000 a titolo di contributi DM 10 CP_1 anno 2009 per 30.472,68 euro e dall'avviso di addebito n. 59520160001580805000 per contributi
I.V.S. fissi anno 2015/2016 pari a 1.360,46 euro. Nella resistenza dell' e dell'esattore, sostituita l'udienza del 25 settembre 2025 dal CP_1 deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Preliminarmente, va rilevata l'implicita rinuncia di parte ricorrente alla richiesta di rimessione in termini, a seguito di due precedenti tentativi con esito negativo, al fine di rinotificare il ricorso introduttivo alla richiesta formulata con note del 18 febbraio 2022 e non più CP_4 riproposta negli atti successivi.
Peraltro è da escludere la legittimazione passiva di detta società in questa controversia, avendo essa ad oggetto contributi 2009, 2015-2016 e avendo riguardato, invece, l'ultima CP_1 cessione i crediti dell'Istituto maturati fino al 31 dicembre 2005.
3.- Occorre inoltre precisare che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del
D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società è Controparte_3 stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana
è svolto dall' che, a titolo universale, è subentrata nei rapporti Controparte_2 giuridici attivi e passivi di Controparte_3
4.- L'opponente ha lamentato tanto la sussistenza di vizi propri dell'intimazione (presunta mancata notifica dei titoli presupposti, difetto di motivazione), quanto, in funzione recuperatoria della mancata opposizione alla cartella e all'avviso di addebito asseritamente mai notificati, il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito e l'intimazione stessa;
oltre che, in ogni caso, tra la data della notifica degli atti presupposti e l'atto impugnato.
Trattasi, dunque, di due distinte domande entrambe tempestivamente proposte, rispettivamente entro il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., richiamato dall'art. 29, comma
2, d.lgs. n. 46/1999, e di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione, ex art. 24 del medesimo decreto,
Infatti, l'opposizione è stata spiegata il quinto giorno dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento, così come indicata in ricorso e non contestata.
Ciò posto, devono ritenersi infondate le doglianze relative all'illegittimità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti e per difetto di motivazione.
Invero, l'avviso di intimazione o intimazione di pagamento, normativamente previsto dall'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, è un atto vincolato, in quanto redatto in conformità ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo discendente dal ruolo entro cinque giorni, risultando a tal fine sufficiente il solo riferimento alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito in precedenza notificati (v. Cass. n. 39058/2021, n. 12140/2021, n. 28689/2018), i quali consentono al contribuente di rilevare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
E l'atto qui impugnato rispetta le previsioni del nuovo modello adottato dall' CP_2
del 2015 (ai sensi del d.lgs. n. 300/1999), che non richiede affatto l'allegazione del titolo
[...] presupposto, né l'indicazione della base di calcolo e delle aliquote applicate al fine della determinazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora e aggio.
4.1.- Quanto alla mancata notifica dei titoli presupposti, dagli atti allegati dall'esattore risulta che della cartella di pagamento n. 295201000364001427000 è stata tentata la notifica per temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di residenza, mediante deposito dell'atto presso il
Comune di Messina con affissione del relativo avviso all'albo pretorio l'8 aprile 2011; ma la relativa raccomandata informativa del 26 aprile 2011 non è stata consegnata perché il ricorrente risultava “trasferito”, sebbene dal certificato di residenza storico, prodotto dal si evinca Pt_1 che egli è migrato a solo il 13 novembre 2012. Parte_2
Pertanto effettivamente si riscontra il denunciato difetto di notifica della cartella.
Ciò determina, però, solo l'invalidità derivata dei successivi atti, tra cui l'intimazione qui opposta, ma non incide sull'esistenza del credito.
Invero, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo.
Per ius receptum la funzione di tale atto è quella che nel gergo dell'esecuzione ordinaria si attribuisce al c.d. precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace (Cass.
n. 6833/2021).
Dunque, il vizio in questione rileva solo ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n. 30542/2022) e dell'avvio della esecuzione.
E la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel senso di ritenere che con l'opposizione all'intimazione di pagamento di oneri contributivi si instaura un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, comportante per il giudice, nonostante la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo, l'obbligo di accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi o dei contributi (v. Cass. n.
1558/2020). 4.2.- Per quanto concerne invece l'avviso di addebito n. 59520160001580805000 risulta provata l'avvenuta notifica tramite pec in data 13 maggio 2016, avendo l' depositato i file in CP_1 formato .xml contenenti le ricevute di accettazione e avvenuta consegna della predetta pec.
L'eccepita inadeguatezza ai fini probatori di tali documenti va smentita alla luce dell'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di merito (v. tra le tante App. Venezia
24 giugno 2024, Trib. Catania n. 2676/2024, Trib. Palermo n. 1802/2025), condiviso dall'ufficio, secondo cui anzitutto “la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L.
53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non é richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg)” (cfr. così App. Torino n. 44/2021).
Inoltre vi è una presunzione di conoscenza, atteso che “I file .xml sono generati dal sistema
e non dalla parte, e garantiscono che il messaggio sia pervenuto al destinatario, ma non ne descrivono il contenuto e dunque la corrispondenza a quanto dichiarato dal mittente. La relativa prova è data dalla produzione dei file .msg o .eml ma, in mancanza, si applica la presunzione ex art. 1335 c.c. e spetta dunque al destinatario dimostrare che i messaggi non recassero il contenuto dichiarato. Date le particolarità del mezzo di trasmissione, il destinatario può anche ad esempio tentare di dimostrare che la concreta conoscenza del messaggio gli sia stata impedita da ragioni tecniche, ma spetta comunque a lui superare la presunzione di conoscenza” (v. in termini App.
Messina n. 826/2023; nello stesso senso n. 374/2024).
Nella specie nulla è stato dedotto sul punto dal a prova contraria. Pt_1
5.- Quanto all'eccezione di prescrizione essa risulta fondata relativamente al credito portato dalla cartella n. 295201000364001427000.
In proposito, giova anzitutto ricordare che, secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità
(v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), dal gennaio 1996 i contributi previdenziali e assistenziali si prescrivono in cinque anni, anche se maturati e scaduti in precedenza. Quanto al dies a quo della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza del termine dipende dal momento in cui la contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, ex art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi devono essere versati (così Cass. n. 27950/2018).
In particolare, i contributi dei lavoratori dipendenti (mod. DM 10), oggetto della cartella di pagamento n. 295201000364001427000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ossia il periodo in cui
è stata svolta la prestazione lavorativa.
Il ruolo in questione si riferisce a contributi anno 2009 e l'ultima scadenza per il mese di dicembre 2009 sarebbe coincisa con il 16 gennaio 2010.
Gli enti convenuti non hanno dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi posto che l'avvio della procedura esecutiva volta al recupero forzoso, tra le altre, anche di tale credito - circostanza non contestata dal ricorrente e documentata in atti e di per sé idonea ad interrompere il termine prescrizionale - è stato comunicato al solo in data 12 agosto 2015 quando ormai la Pt_1 pretesa creditoria era definitivamente prescritta (dal 16 febbraio 2014 al 16 gennaio 2015).
Inoltre non può trovare applicazione al caso di specie la sospensione, invocata dall'esattore, di cui all'art. 1, comma 623, Legge n. 147/2013, poiché essa riguarda sì i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, ma solo quelli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni. Tra di essi non può farsi rientrare l' . CP_1
5.1.- L'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito n.
59520160001580805000 va invece rigettata.
Si precisa che la mancata tempestiva impugnazione dell'atto ha prodotto soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ma non ha determinato la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 c.c.: ciò in quanto tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l'avviso di addebito, avendo natura di atto amministrativo, è privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (v. ex multis Cass. 7409/2020).
Come già rilevato esso è stato notificato in data 13 maggio 2016 tramite pec e l'intimazione di pagamento impugnata in data 16 settembre 2021, quando ancora la prescrizione non era maturata, tenendo conto della sospensione di complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 ha previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”) ed è poi intervenuta un'ulteriore sospensione per 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) ex art. 11, comma 9, del D.L.
n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 7 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
7.- Nel merito la parte ha contestato solo genericamente la debenza dei contributi IVS per l'anno 2015 tenuto conto della cessazione dell'attività.
Dagli atti emerge però che essa è avvenuta nel mese di settembre 2015, mentre la pretesa contributiva contenuta nel predetto avviso di addebito si riferisce al primo e al secondo trimestre di tale anno. In ogni caso la doglianza, oggetto di un'opposizione al ruolo, risulta tardiva per le ragioni sopra esposte.
In definitiva l'intimazione va ritenuta illegittima per mancata notifica della cartella di pagamento, portante un credito già prescritto;
la domanda per il resto va rigettata.
8.- In ordine alla regolamentazione delle spese processuali va precisato che nelle opposizioni all'esecuzione concernenti l'accertamento negativo del debito contributivo anche per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, quale la prescrizione, e attinenti quindi al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore, sebbene sia stata la negligente conduzione da parte di quest'ultimo della procedura esecutiva di sua competenza a determinare l'estinzione del diritto di credito vantato dal primo. Del resto, l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. Cass.
S.U. n. 7514/2022).
Nella specie, però, considerato anche il rilevato vizio procedurale dell'intimazione, è giusto che entrambi i resistenti rispondano in solido delle spese processuali sostenute dall'opponente parzialmente vittorioso (v. Cass. n. 24678/2018 e n. 15390/2018). Esse, considerato l'esito della lite e l'ammontare del debito residuo rispetto a quello richiesto (1.360,46 euro come da avviso di addebito n. 59520160001580805000 a fronte dei complessivi 31.822,00 euro oggetto di intimazione), vanno compensate in ragione di un quinto;
la restante parte si liquida ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore, in 7.453 euro, di cui 35 euro per esborsi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520219000621704/000 limitatamente alla cartella n. 295201000364001427000, non ritualmente notificata;
dichiara inoltre estinto per intervenuta prescrizione il relativo credito di 30.472,68 euro;
CP_1
2) condanna in solido l' e l a rimborsare a CP_1 Controparte_2 Pt_1 quattro quinti delle spese del giudizio, liquidati in 7.453 euro, oltre spese generali, iva e cpa
[...] che distrae in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati;
compensa il resto.
Messina, 26.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro