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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4550/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella nella causa iscritta al n. 4550/2021, promossa da:
c.f.: , Parte_1 C.F._1
c.f.: Parte_2 C.F._2
c.f.: , Parte_3 C.F._3 tutte elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Sandra Biglioli (c.f.:
; , che le rappresenta e assiste;
C.F._4 Email_1
PARTI ATTRICI
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F.
– FAX 010/591613 – PEC , presso i cui uffici in P.IVA_2 Email_2
Viale delle Brigate Partigiane, n. 2 è per legge domiciliato
PARTE CONVENUTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti come precisate all'udienza ex art. 127 ter del 20/02/2025: per le attrici, IG.ra e sigg.re e : ““Voglia il Tribunale Parte_2 Pt_1 Parte_4
Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità esclusiva del nella causazione Controparte_1 dell'infermità che ha condotto alla morte il signor per le motivazioni ed i titoli Persona_1 illustrati nella premessa.
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della sig.ra al risarcimento del danno non Parte_2
pag. 1 patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale da quantificarsi secondo il criterio dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, oppure facendo uso di altro criterio, oppure del giudizio equitativo.
CONDANNARE il al pagamento in favore della sig.ra del Controparte_1 Parte_2 danno domandato nella misura quale risulterà all'esito dell'istruttoria.
ACCERTARE e DICHIARARE la rinuncia alla domanda da parte delle sigg.re e Parte_1
. Parte_3
CONDANNARE il al pagamento delle spese di ctu contabile esperita nel giudizio o al Controparte_1 pagamento parziale.
ACCERTARE e DICHIHARE la compensazione delle spese di lite tra le sigg.re e Parte_1
da una parte ed il dall'altra. Parte_3 Controparte_1
CONDANNARE il al pagamento delle competenze e spese del giudizio in favore Controparte_1 del difensore che si dichiara antistatario per la domanda della sig,ra ”. Parte_2 per il convenuto : “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, dichiarare estinto il Controparte_1 giudizio in relazione alle domande proposte da e , liquidando a loro carico Parte_1 Parte_3 le spese di lite in applicazione dell'art. 306, c. 4 c.p.c.; quanto alla domanda residua, proposta da in via preliminare dichiarare il difetto di Parte_2 giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo regionale competente per territorio;
in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in ulteriore subordine ridurre come meglio la condanna, anche previa detrazione dal montante risarcitorio di quanto riconosciuto a titolo di benefici di qualsivoglia natura alla persona di ovvero a quella del de cuius, sig. Parte_2
per i fatti di cui in citazione. Persona_1
Con ogni riserva. Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/05/2021, le odierne attrici IG.re Parte_1
e congiunte (vedova e figlie) del IG.
[...] Parte_3 Parte_2 [...]
hanno citato in giudizio il , al fine di sentirne accertare la Per_1 Controparte_1 responsabilità nella causazione della morte del loro congiunto, e di ottenerne la condanna ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2087 c.c. al risarcimento del danno parentale iure proprio patito dalla vedova
IG. e dalle figlie IG.re e in conseguenza del decesso Parte_1 Pt_3 Parte_2 del IG. Persona_1
In particolare, a sostegno della domanda le attrici hanno allegato che:
pag.
2 - il sig. aveva prestato servizio quale Capitano di Corvetta della Persona_1
Marina Militare, alle dipendenze del convenuto, dal 10/09/1958 fino al congedo CP_1 in data 31/12/1992;
- durante tutto il periodo di servizio, il IG. aveva partecipato a bordo di Parte_2 varie Unità Navali in attività connesse con la manutenzione/riparazione di motori navali
(incarico di meccanico delle Unità Navali), e come addetto ai turni di guardia;
più in particolare, che la presenza del IG. era sempre stata costante negli ambienti di Parte_2 lavoro come la sala macchine/la zona caldaie, prima come operatore (con attività manuali dirette) e poi come controllore/direttore;
- che durante il rapporto di lavoro, per ragioni connesse all'espletamento delle sue funzioni come sopra descritte, il IG. aveva subito una costante esposizione Parte_2 all'amianto di tutti gli apparati di bordo, senza alcun dispositivo di protezione e senza alcuna indicazione riguardo alla pericolosità derivante dalla prolungata esposizione ad amianto;
- che il IG. aveva contratto una fibrosi interstiziale polmonare, i cui Parte_2 sintomi (dispnea respiratoria acuta, dolori addominali, dolori alla schiena) si erano manifestati nei primi mesi del 2016, e che in data 13/07/2016 lo avevano condotto alla morte;
- che il “Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio” – cui ai sensi del d.p.r. 243/2006 spetta la valutazione medico legale per il riconoscimento della dipendenza dal servizio di infermità alle particolari condizioni ambientali ed operative – nell'adunanza n. 772 del 23/11/2017 ha decretato la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità, e del conseguente decesso, del IG. (sul Parte_2 presupposto del giudizio espresso dalla CMO;
Parte_5
- che di conseguenza, sono stati liquidati in relazione del IG. gli assegni Parte_2 vitalizi di cui alla l. n.266/2005 e l. 407/1998;
- che il , in qualità di datore di lavoro del IG. è da Controparte_1 Parte_2 ritenersi responsabile dell'infermità e del conseguente decesso del suddetto, in quanto con la sua condotta colposa (omissiva e commissiva) ha determinato causalmente la esposizione costante del de cuius al pericolo della inalazione di polveri nocive che ha causato la malattia per cui è deceduto.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/10/2021 si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto domande avversarie in quanto infondate in Controparte_1 fatto e in diritto;
in subordine, ha chiesto la riduzione della condanna, anche previa detrazione dal pag. 3 montante risarcitorio di quanto già riconosciuto alle attrici a titolo di beneficio di qualsivoglia natura.
In particolare, il convenuto: CP_1
- in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle pretese avanzate dalle attrici nei confronti dell'Amministrazione della , sotto i diversi profili di mancata CP_2 dimostrazione del nesso causale sul piano materiale, mancata individuazione delle omissioni imputabili all'Amministrazione e della connessione causale tra omissioni e verificazione dell'evento lesivo, difetto del nesso causale sotto il profilo della prevedibilità dell'evento e della sussistenza di esigibili doveri di protezione violati;
- quanto al danno risarcibile, ha sottolineato la necessità che parte ricorrente provasse la lesione e la sua intensità; ha chiesto, in subordine, procedersi a compensatio lucri cum damno, o detrazione dal montante risarcitorio di quanto percepito a qualsiasi titolo per i fatti di causa, con particolare riferimento ai benefici di legge discesi dall'equiparazione del
IG. a vittima del dovere ex art. 1, c. 564 l. n. 266/2005. Parte_2
3. Con ordinanza del 20/07/2022 il Giudice ha formulato proposta conciliativa avente ad oggetto la corresponsione, in favore della figlia del de cuius di € 105.000,00 Parte_2 oltre spese legali, ritenendo le posizioni della vedova IG.ra e della figlia Parte_1 [...] già definite in via satisfattiva in ragione degli indennizzi documentati;
tale proposta è Parte_3 stata accettata dal convenuto, ma non dalle attrici. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo prova documentale e CTU;
in particolare, con ordinanza del
12/01/2023 il precedente Giudice cui era assegnata la controversia ha disposto procedersi a CTU contabile per la quantificazione degli importi – contestati quanto al loro ammontare, titolo e quantificazione della loro capitalizzazione – già percepiti o percipiendi da parte delle sole attrici
IG.ra e (non anche in conseguenza dei Parte_1 Parte_3 Parte_2 fatti di causa;
in data 05/03/2024, a seguito di rinvii, il CTU Dott. ha depositato Persona_2 la relazione peritale, in cui ha concluso indicando per la IG.ra un totale pari a € Parte_1
1.075.638,68 di importi già percepiti (€ 449.729,13) e ancora da percepire (€ 625.909,55) alla data del
31/12/2022 e per la IG.ra un totale pari a € 1.101.455,48 di importi già percepiti (€ Parte_3
270.603,10) e ancora da percepire (€ 830.852,38) alla data del 31/12/2022.
All'udienza del 23/04/2024, alla luce delle risultanze della CTU come sopra indicate, il Giudice ha formulato nuova proposta conciliativa avente ad oggetto la cessazione della materia del pag. 4 contendere quanto alle posizioni delle attrici e e la Parte_1 Parte_3 corresponsione, in favore di della somma di € 180.000,00, oltre spese legali. Parte_2
Tale nuova proposta è stata accettata dalle attrici (a spese compensate e con il carico della CTU al
50%), ma non dal convenuto (che ha avanzato controproposta per € 105.000,00, rifiutata CP_1 dalle attrici); la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto 28.11.2024 la causa è stata assegnata alla scrivente;
da ultimo, all'udienza fissata in data 20/02/2025 ex art. 127 ter le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe;
rispetto alle conclusioni di cui agli atti introduttivi, le attrici hanno rinunciato alla domanda riguardante la posizione della IG.ra (vedova) e della IG.ra (figlia Pt_1 Parte_3 convivente).
Con ordinanza del 21/03/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine per note conclusive. All'esito è stata resa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta da parte convenuta. Essa, che non risulta essere più stata coltivata dalla parte negli scritti conclusivi, non è fondata e deve quindi essere respinta, facendo applicazione dei principi più volte ribaditi dalla
Suprema Corte ( vedi Cass. SS.UU. Ord. 9573 del 5.5.2014).
Il danno qui reclamato iure proprio (perdita del rapporto parentale) dipende infatti da un fatto illecito che trova nel rapporto di lavoro solo l'occasione del suo manifestarsi. Le violazioni contestate, infatti, pur afferendo alla relazione contrattuale, rispetto alla quale gli attori sono terzi, la trascendono, perché minano, violando il principio del neminem laedere, diritti soggettivi primari ( il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta infatti nell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione dell'attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2,29 e 30 Cost.).
Nel merito:
1 Domanda svolta da IG.ra (vedova) e della IG.ra (figlia convivente) Pt_1 Parte_3 nei confronti di parte convenuta .
Preliminarmente deve essere statuito in merito a detta domanda, presentata dalle attrici sopra indicate unitamente alla NO con il ministero di unico difensore. In sede di Parte_2 precisazione delle conclusioni dette parti hanno richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pag. 5 “ACCERTARE e DICHIARARE la rinuncia alla domanda da parte delle sigg.re e Parte_1
. CONDANNARE il al pagamento delle spese di ctu contabile Parte_3 Controparte_1 esperita nel giudizio o al pagamento parziale. ACCERTARE e DICHIARARE la compensazione delle spese di lite tra le aigg. e da una parte ed il Controparte_3 Parte_3 Controparte_1 dall'altra”; in sede di replica il convenuto ha dichiarato di “accettare la rinuncia alla CP_1 domanda della IG.ra e della IG.ra ”, chiedendo “l'applicazione del disposto di cui Pt_1 Parte_3 all'art. 306 c.4 c.p.c., e dunque che il Giudice, in assenza di un accordo tra le parti sulle spese di giudizio, liquidi le stesse a carico delle parti rinuncianti” e “che le spese della CTU siano sostenute da parte attrice”.
Tenuto conto di ciò deve essere dichiarato estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra le signore e e il convenuto Parte_1 Parte_3 Controparte_1
: in assenza di accordo fra le parti a norma dell'art. 306 c.p.c. le spese di lite devono essere
[...] poste a carico della parte rinunciante e quindi delle predette signore e Pt_1 Parte_6
Sul punto si evidenzia che l'art. 306, comma 4, c.p.c., in deroga alla previsione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., attribuisce al giudice la sola funzione prevista dalla seconda parte del primo periodo, che disciplina la “ liquidazione” delle spese, non anche quella prevista dalla prima parte dello stesso primo periodo, che disciplina la “ condanna” al rimborso delle spese, previa individuazione della parte da considerare soccombente e alla quale farne carico;
di conseguenza sono da ritenere precluse le distinte funzioni previste nei commi 1 e 2 del successivo art. 92 c.p.c., che disciplinano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi.
Ciò posto la liquidazione delle spese da porre a carico di dette parti, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della controversia e delle difese come svolte, viene fatta con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile complessità media , come infra indicata
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.281,00
pag. 6 Per quanto attiene le spese della CTU esse sono poste in via definitiva in misura 1/3 per ciascuna parte (quindi 2/3 per le attici e considerate unitariamente) e il Pt_1 Parte_6 restante terzo a carico di parte convenuta, in quanto la necessità di fare ricorso a CTU è stata determinata dalle difese rispettivamente svolte dalle parti .
In particolare dall'esame degli atti di causa si evince quanto segue: all'udienza 13.4.2022 l'avv.
Biglioli, a fronte dei conteggi predisposti dal , ha reso le seguenti difese: “In riferimento a CP_1
e si può ritenere che le cifre siano veritiere anche con riferimento alla Pt_1 Parte_3 indicizzazione In base ai propri conteggi, propone alla controparte di rinunciare alle domande di Pt_1
, e chiede la liquidazione di € 300.000, per – tenuto conto Parte_3 Parte_2 della intensità del rapporto parentale con il de cuius oltre contributo spese legali …L'avv. BIGLIOLI, almeno con riferimento alla posizione di , ritiene utile un differimento per tentare di Parte_2 esperire una conciliazione. In base ai propri conteggi, propone alla controparte di rinunciare alle domande di
, e chiede la liquidazione di € 300.000, per – Pt_1 Parte_3 Parte_2 tenuto conto della intensità del rapporto parentale con il de cuius oltre contributo spese legali
Il Ministero nelle note di udienza così replicava “Allo stato, non può che respingere la ipotesi conciliativa attorea, che prospetta bensì la rinuncia alle domande svolte nell'interesse delle sigg.
[...]
e (che del resto hanno percepito e percepiranno per la morte del congiunto anche Parte_1 Parte_3 importi estremamente significativi nell'ordine – fermandosi ai soli benefici che derivano dalla qualificazione del de cuius come vittima del dovere – di quasi mezzo milione di euro la vedova, e quasi un milione la figlia, addizionando S.E., S.A.V e A.V., senza dunque tener conto delle ulteriori varie liquidazioni assistenziali di varia natura), ma chiede la liquidazione a titolo di danno patito dalla restante figlia. IG.ra Parte_2
[...
di una somma, pari a 300.000 € che non trova giustificazione né nelle tabelle milanesi, né in quelle romane – tanto più in difetto non solo, come è ovvio in questa fase, dell'accertamento della dedotta responsabilità, ma anche di prove in ordine all'intensità del rapporto;
e dall'altro canto, non tiene conto delle circostanze acclarate per le quali il de cuius è morto all'età di 76 anni, e la figlia, allora 43 enne, non conviveva con il de cuius, né era a suo carico fiscale. “
Tenuto conto delle difese e dei conteggi in atti il giudice con ordinanza resa in data 20.7.2022 ha formulato la seguente proposta conciliativa: “ritenuto che le posizioni di e Parte_1
possano giudicarsi definite in via satisfattiva in ragione degli indennizzi Parte_3 documentati;
preso atto che risulta avere ricevuto € 8.340,92; richiamate le Parte_2 tabelle di risarcimento del danno da perdita parentale adottate dal Tribunale di Roma e applicate ormai a livello nazionale (e che in ogni caso, non impongono un minimo vincolante)… che alla somma di €
112.777,05 debba essere sottratto l'importo corrisposto quale indennizzo, pari a € 8.340,92 – per un risarcimento totale di € 104.436,13, arrotondato a € 105.000,00 – oltre contributo alle spese legali rapportato al valore del risarcimento riconosciuto, valori medi, esclusa la fase decisionale, per € 9.380,00”
pag. 7 Detta proposta è stata accettata da parte convenuta ma non anche dal difensore di parte attrice, che si è espresso sul punto in maniera unitaria , avuto riguardo a tutte e tre le distinte posizioni delle parti da esso rappresentate. All'esito dell'udienza il Giudice, preso atto , ha ritenuto necessario demandare a CTU l'accertamento di cui al quesito posto con ordinanza 12.1.20231, tenuto conto delle difese svolte da parte attrice all'udienza del 12.10.2022 la quale nel dichiarare di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice ha evidenziato quanto segue: “Quanto alla figlia e alla moglie i ritiene che la somma richiesta per ciascuna a titolo di patimento Pt_3 Pt_1 per la perdita del congiunto non possa essere compensata con le altre somme ricevute. Gli assegni vitalizi che la moglie e la figlia percepiscono sono riconosciuti alla famiglia quale sostegno economico per l'assenza Pt_3 di colui che avrebbe dovuto provvedere al loro sostentamento e non come voci di sofferenza.”
Su richiesta del giudice, con note depositate il 19.12.2022 il , nell'insistere nelle CP_1 proprie difese (“Si insiste pertanto sulla detrazione dal montante risarcitorio di quanto percepito a qualsiasi titolo per i fatti di causa”) ha dato conto di quanto corrisposto dallo Stato in favore delle
“attrici, in conseguenza della qualificazione del dante causa quale vittima del dovere, rimandando quanto alla natura dell'erogazione, non alle “relative causali normative (recte, le norme istitutive dei benefici corrisposti)”; le attrici e L. non hanno ritenuto di modificare la loro posizione, Pt_1 Parte_2 svolgendo nella note per l' udienza cartolare 21.12.2022 (depositate in data 8.12.2022) le seguenti difese: “Ai fini della partecipazione all'udienza del 21.12.2022 in modalità cartolare , si ripropongono del deduzioni formalizzate all'udienza del 12 ottobre 2022, ovvero di formulare una proposta conciliativa che tenga conto dell'interesse delle parti e, in alternativa, di procedere all'istruzione della causa secondo le deduzioni scritte nelle memorie in atti.”
Dalla ricostruzione processuale di cui sopra si evince che la CTU – che ha definitivamente acclarato la natura degli emolumenti erogati alle signore e 2- è stata Pt_1 Parte_6 necessitata dalle difese svolte da entrambe le parti, le quali nella fase istruttoria (diversamente dalla fase decisoria) hanno valutato le rispettive posizioni transattive in maniera unitaria e non avuto riguardo alle singole posizioni;
si ritiene pertanto equo porre a carico di ogni parte 1/3 delle spese della CTU 1 preso atto che le parti attrici contestano la detraibilità degli indennizzi ricevuti, l'ammontare, il titolo, e la quantificazione della loro capitalizzazione, DISPONE CTU CONTABILE che, esaminati gli atti, i documenti, i versamenti in corso, e accertati anche d'ufficio gli importi percepiti da e , nonché i titoli Parte_1 Parte_3 delle rispettive elargizioni, verificati altresì gli importi assegnati a titolo di “mantenimento” e/o “pensione di reversibilità” – quantifichi in favore di ciascuna gli importi già elargiti o in corso di elargizione, nonché il titolo, effettuandone la capitalizzazione”
pag. 8 2 Domanda avanzata da nei confronti del convenuto Parte_2 CP_1
Quanto alla domanda svolta da nei confronti del convenuto, essa è Parte_2 fondata e deve essere accolta per quanto di ragione
Le prove raccolte nel presente giudizio consentono di ritenere provata, alla stregua degli elementi di cui art. 2043 c.c. e del relativo comparto probatorio, la responsabilità del CP_1 convenuto in ordine al decesso del sig. Il materiale probatorio utilizzabile è Parte_2 rappresentato dalla documentazione depositata in atti da parte attrice, che si indica di seguito.
È documentalmente provato che il de cuius abbia prestato servizio presso la Marina Militare, alle dipendenze del convenuto, dal 10/09/1958 fino al congedo in data Controparte_1
31/12/1992 (doc. 1 parte attrice – foglio matricolare IG. . Parte_2
Parte convenuta (che ha contestato le deduzioni in fatto di parte attrice contenute in atto di citazione relative alle mansioni espletate in concreto dal sig. ha depositato anch'essa in Parte_2 atti il documento matricolare, riconoscendo in fatto “che il IG. ha prestato Persona_1 servizio nella Marina Militare dal 10.09.1958 al 30.01.1996 in primis in qualità di Meccanico;
a decorrere dal 01.01.1967 è stato trasferito nel ruolo dei Sottufficiali;
a decorrere dal 01.01.1983 è stato trasferito nel ruolo degli Ufficiali “CS” ossia dei “corpi specialistici”; dal 31.01.1992 è cessato dal servizio permanente a domanda e collocato in ausiliaria (posizione amministrativa che non comporta un impiego effettivo); a decorrere dal 31.01.1996 è stato collocato nella riserva (posizione amministrativa che non comporta un impiego effettivo)”.
L'attività come descritta conferma la avvenuta esposizione all'amianto per motivi lavorativi , in quanto:
- il de cuius, per tutto il periodo di servizio, ha partecipato a bordo di diverse Unità
Navali ad attività connesse con la manutenzione di motori navali, in particolare in qualità di lavoratore “destinato al servizio propulsione/scafo/elettrico nave” e di
“addetto/destinato al servizio di manutenzione/riparazione di unità navali” (doc. 2 parte attrice – prospetto dei periodi lavorati) CP_4
- tali mansioni (tecnici di macchine, meccanici, motoristi navali, elettricisti) sono ricomprese nelle mansioni per le quali può essere dichiarata come accertata l'esposizione qualificata ad amianto, in quanto è pacifica e comprovata la presenza amianto in tutti gli ambienti in cui tali mansioni si svolgevano. Nello specifico, si fa riferimento a: centrali elettriche, quadri, in diverse apparecchiature, caminetti spegni fuoco degli interruttori, propulsori elettrici di motori diesel, impiantistica correlata, come coibentazione delle pag. 9 tubazioni di scarico, di alimento vapore, nelle caldaie, nei cofani degli scarichi e casse fumi ed ancora nel fumaiolo;
anche nei riduttori e nelle guarnizioni d'attrito era presente amianto (doc. 3 parte attrice – relazione CONTARP: “Valutazione tecnica della esposizione all'amianto utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i dipendenti militari e civili in servizio presso gli Arsenali militari marittimi e altri Enti di terra”; sul punto, si veda anche doc. 4 parte attrice – Immagini di vita di bordo con presenza di materiali contenenti amianto, con riferimento alla Nave “Andrea DORIA”, a bordo della quale il IG. Parte_2 ha prestato servizio per un periodo).
È ugualmente provato che il IG. sia deceduto a seguito della progressione della Parte_2 patologia diagnosticatagli nel 2016; ciò si ricava dalle determinazioni assunte dal “Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio” – che ai sensi del d.p.r. 243/2006 si occupa del giudizio medico legale per il riconoscimento della dipendenza dal servizio di infermità alle particolari condizioni ambientali ed operative – nell'adunanza n. 772 del
23/11/2017 , ove è stata decretata la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità, e del conseguente decesso, del IG. e questo sul presupposto del giudizio espresso dalla Parte_2
CMO (“l'infermità FIBROSI INTERSTIZIALE POLMONARE;
INSUFFICIENZA Parte_5
RESPIRATORIA IRREVERSIBILE (EXITUS) PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI
SERVIZIO, in quanto, nel caso di specie, gli invocati eventi del servizio prestato, si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi” doc. 13 parte attrice “Adunanza n. 772 del 23.11.107 del Controparte_5
”; doc. 5 parte attrice – Verbali di doc. 7 parte attrice –
[...] CP_6 documentazione medica).
La documentazione di cui sopra costituisce la prova della c.d. “causalità materiale”, ossia al procedimento di derivazione eziologica tra ambiente lavorativo e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore (che l'ha poi condotto alla morte) ; in particolare ben può ritenersi che le condizioni di impiego del sig. abbiano assunto sicura valenza, secondo il criterio Persona_1 del “più probabile che non”, di antecedente causale nella catena degli eventi che hanno portato, dapprima, all'insorgenza della grave fibrosi interstiziale polmonare e, poi, alla sua morte. Ciò si desume sulla scorta di un apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (Cass. Civ. n. 16581 del 2019; Cass. Civ. sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27556) valorizzando il contesto di riferimento, che è quello di patologie che trovano la causa o una causa nel contatto, nel corso dell'attività lavorativa, con sostanze la cui tossicità è comprovata sulla base di informazioni epidemiologiche. Avuto riguardo al caso in pag. 10 esame la documentazione versata in atti, proveniente da fonti diversificate, converge nella prova che la protratta esposizione all'amianto del sig. nell'esercizio delle proprie incombenze Parte_2
d'istituto abbia determinato o, comunque, favorito ed agevolato l'insorgenza della malattia e il suo infausto esito.
Le deduzioni di parte convenuta relative all'asserito l'inquinamento ambientale della zona industriale di derivante dalla Centrale Termoelettrica “Eugenio Montale” dell'Enel Parte_5
S.p.A., non si ritengono tali da escludere la responsabilità di parte convenuta nella causazione dell'evento: sul punto si evidenzia che anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale in ogni caso va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cassazione civile, n. 15762/2019 e, in senso conforme, Cassazione civile, n. 13954/2014 e
Cassazione civile, n. 15156/2011).
Alla luce delle risultanze processuali di cui sopra non pare revocabile in dubbio che il lavoratore sia stato esposto ad amianto nel corso e in occasione della attività professionale svolta nel corpo della Marina Militare, né che l'impiego del sig. sia avvenuto in presenza di un Parte_2 oggettivo e specifico fattore di rischio per la salute, dal momento che l'esposizione ad asbesto è di per sé idonea a cagionare l'insorgenza di specifiche patologie di carattere prevalentemente respiratorio, tra cui quella di cui è causa.
Deve dunque ritenersi provato in termini di alta (se non altissima) probabilità l'eziopatogenesi della malattia sviluppata dal de cuius dalla esposizione ad amianto, facendo ricorso alla regola del più probabile che non, tenuto conto della mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure a protezione dei lavoratori dall'esposizione a fibre di amianto che avrebbero potuto impedire l'insorgenza della malattia e dall'aver la parte convenuta prefigurato solo in termini astratti ed ipotetici scenari alternativi in grado di porre in dubbio tale conclusione.
In tale contesto probatoria risulta superfluo disporre un ulteriore accertamento a mezzo di ctu, destinato a comprovare la natura professionale della malattia.
Per quanto concerne il profilo soggettivo della responsabilità datoriale, ex art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema, il datore di lavoro è sempre tenuto ad attivarsi per pag. 11 conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, in base alle migliori conoscenze tecniche scientifiche del momento storico.
L'art. 2087 c.c., in particolare, non è da intendersi quale semplice enunciazione di un dovere imposto al datore di lavoro ma è da declinarsi in termini di vera e propria obbligazione dello stesso con ciò postulando il dovere datoriale di adoperarsi nell'approntare tutte le misure dettate:
1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche;
2) dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza;
3) dalla tecnica, in base alle conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.
L'art. 2087 c.c. esprime un basilare principio che è quello della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, in relazione al quale il datore di lavoro deve perseguire la massima sicurezza, tecnica, organizzativa o procedurale fattibile, del lavoratore.
La S.C. di Cassazione è da tempo consolidata nell'affermare che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d. 14.6.1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri;
idem, nel d.lgt. 6/81916, n.1136; e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel
1968; cfr. Cass., sez IV, 43786/2010 e Cass., sez IV, n. 38991/2010).
Sul punto si veda anche Cass. civ., sez. lav., n. 8204/2003, che, si occupa di un caso di mesotelioma causato dall'amianto, manifestatosi nel 1990, con esposizione a rischio accertata tra il
1968 e il 1983, e nella quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma, ritenendo congruamente motivato il giudizio secondo la quale il rispetto di tutte le prescrizioni cautelative possibili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare di quelle concernenti la riduzione di fumi o polveri nocive e comunque dei rischi, avrebbe, alla stregua di un giudizio probabilistico, ridotto il rischio di assumere la dose innescante e quindi di contrarre la malattia (v., ad esempio, art. 21 D.P.R. n.
pag. 12 303/56, normativa concepita per limitare l'esposizione dei lavoratori alle polveri tossiche e nocive
“di qualsiasi specie ”, e, quindi, applicabile anche alle fibre c.d. ultra fini e invisibili).
Ribadito quindi che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che metta a disposizione della controparte la propria energia vitale (v. ad es. Cassazione civile, n. 8204/2003), nel caso di specie, ai fini della valutazione della sussistenza e del grado della colpa datoriale, non può non valorizzarsi il fatto che il datore di lavoro non fosse costituito da una piccola impresa, ma da un soggetto pubblico, dotato dell'organizzazione e degli strumenti per tutelare la salute dei propri dipendenti;
e rispetto alla quale, pertanto, non è configurabile alcuna causa che valga ad escluderne o anche solo ad attenuarne la responsabilità per non aver rilevato tempestivamente il serio e non ipotetico pericolo incombente, costituito dalle fibre d'amianto, adottando rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio, dal momento che, come detto, erano ben noti gli allarmi manifestati dalla scienza medica sui nocivi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la
Costituzione e il codice garantiscono) in caso di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività continuative, contigue alle fonti di diffusione delle particelle di asbesto (v. Cassazione civile, sez. lav., n. 644/2005).
Quindi, le dimensioni e l'organizzazione del erano tali da rendere Controparte_1 esigibile la massima diligenza ed attenzione nell'adeguamento alle conoscenze scientifiche concernenti il proprio settore di operatività.
Quanto alla liquidazione del danno parentale patito dalla NO iure Parte_2 proprio in quanto figlia del de cuius si osserva quanto segue:
- sul danno parentale : ancora di recente la Suprema Corte ( sent. 23300/2024) ha ribadito che costituisce “affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”, precisandosi, altresì, che “traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e
pag. 13 presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01)
La lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso, come nel caso in esame – produce delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero
“in termini dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 656223- 01). Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito “riflesso”, enfatizzandosi la circostanza che esso risulta “subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pur sempre “la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette”, ragion per cui non “v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni” (cfr., sempre in motivazione,
Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.). Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del
2023, cit.), sicché è proprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
n. 28989 del 2019, cit.). Resta, inoltre, inteso che non sussiste “alcun «limite» normativo per il danno da lesione del rapporto parentale”, nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che
“gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati” (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2023, n. 1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit.), la sola questione rilevante essendo, in definitiva, solo quella della prova del danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, “secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass.
S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26492). Nel caso di specie la lesione è comprovata dalla presenza di un legame di parentela qualificato e la concreta sussistenza di legame affettivo non è mai stata posta seriamente in dubbio. Il danno può essere liquidato facendo applicazione della tabella di pag. 14 Milano che nell'ultima versione fa proprio quanto alla liquidazione del danno da perdita parentale, il sistema a punti, sulla scorta delle osservazioni a suo tempo mosse dalla Corte di Cassazione
(Cassazione civile n. 33.005/ 2021). Sull'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione vedi Cass n. 11152/ 2015 ; Cass. n. 29320/ 2022 che chiariscono come la liquidazione effettuata sulla base di parametri non più attuali si risolverebbe in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'articolo 1226 c.c.
Ciò posto si arriva pertanto alla seguente liquidazione
Con riferimento alla posizione della NO tenuto conto che ella era figlia del de cuius;
tenuto conto che il de cuius aveva 76 anni al momento del decesso (punti 12)
tenuto conto che non vi era relazione di convivenza ( punti 0)
tenuto conto che la danneggiata al momento del lutto aveva 43 anni (punti 20)
tenuto conto della esistenza di tre superstiti nel nucleo primario ( punti 9)
applicando quale intensità della relazione affettiva il punteggio di 15 corrispondente al valore mediano si arriva a un totale di punti 41 e a un corrispondente risarcitorio di euro 219.016,00
tenuto conto che la NO risulta aver percepito a titolo indennitario - Parte_2 così come la sorella e la madre - la somma di € 8.340,92, in via equitativa si ritiene di poter liquidare in suo favore a titolo di risarcimento del danno parentale reclamato nella presente sede, la somma di € 210.675 liquidata al valore attuale;
su di essa decorrono gli interessi legali dalla data della presente al saldo.
In virtù del criterio della soccombenza il deve essere condannato a Controparte_1 rifondere alla NO le spese di lite come infra liquidate in base ai Parte_2 parametri medi previsti dal DM 55/ 2014 come aggiornati dal DM 147/2022 per le fasi introduttiva e di studio, ai valori prossimi ai medi per la fase istruttoria/trattazione e intermedi fra i minimi e i medi per la fase decisionale tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta in relazione alla posizione processuale di cui sopra. La condanna di cui sopra viene resa nei confronti del difensore antistatario, come da richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
pag. 15 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 4.800,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 3.000,00
Compenso tabellare € 11.980,00
PQM
il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione:
1) dichiara la estinzione del rapporto processuale tra e da Parte_1 Parte_3 un lato e il dall'altro a norma dell'articolo 306 c.p.c. ; Controparte_1
2) pone a carico delle rinuncianti le spese di lite sostenute dal in relazione a dette CP_1 posizioni, spese che liquida in € 7.281 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico delle tre parti contendenti di cui sopra (NO
[...]
NO e ) le spese di CTU in misura di 1/3 Parte_1 Parte_3 Controparte_1 ciascuna;
4) quanto alla domanda proposta da accerta e dichiara la responsabilità Parte_2 del convenuto in ordine ai fatti di cui è causa e per l'effetto lo dichiara Controparte_1 tenuto e condanna a pagare in favore della predetta a titolo di risarcimento Parte_2 del danno non patrimoniale patito iure proprio l'importo di € 210.675 liquidato al valore attuale, oltre gli interessi legali dalla data della presente al saldo;
5) condanna altresì la parte convenuta al pagamento in favore del difensore antistatario della predetta delle spese di lite da questa sostenute che si liquidano in € 11.980 Parte_2 per compenso professionale oltre 15% per il rimborso spese generali iva e cpa come per legge , e
€ (518/3=)173 per esborsi per CU.
Genova 18 Aprile 2025
il Giudice
Maria Cristina Scarzella
pag. 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Vedi conclusioni CTU :
“SIG.RA NI ME Totale trattamenti di natura indennitaria 580.665,15 Totale trattamenti di mantenimento 494.973,53 SIG.RA totale trattamenti di natura Indennitaria Totale 1.101.455,48” Parte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella nella causa iscritta al n. 4550/2021, promossa da:
c.f.: , Parte_1 C.F._1
c.f.: Parte_2 C.F._2
c.f.: , Parte_3 C.F._3 tutte elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Sandra Biglioli (c.f.:
; , che le rappresenta e assiste;
C.F._4 Email_1
PARTI ATTRICI
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F.
– FAX 010/591613 – PEC , presso i cui uffici in P.IVA_2 Email_2
Viale delle Brigate Partigiane, n. 2 è per legge domiciliato
PARTE CONVENUTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti come precisate all'udienza ex art. 127 ter del 20/02/2025: per le attrici, IG.ra e sigg.re e : ““Voglia il Tribunale Parte_2 Pt_1 Parte_4
Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità esclusiva del nella causazione Controparte_1 dell'infermità che ha condotto alla morte il signor per le motivazioni ed i titoli Persona_1 illustrati nella premessa.
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della sig.ra al risarcimento del danno non Parte_2
pag. 1 patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale da quantificarsi secondo il criterio dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, oppure facendo uso di altro criterio, oppure del giudizio equitativo.
CONDANNARE il al pagamento in favore della sig.ra del Controparte_1 Parte_2 danno domandato nella misura quale risulterà all'esito dell'istruttoria.
ACCERTARE e DICHIARARE la rinuncia alla domanda da parte delle sigg.re e Parte_1
. Parte_3
CONDANNARE il al pagamento delle spese di ctu contabile esperita nel giudizio o al Controparte_1 pagamento parziale.
ACCERTARE e DICHIHARE la compensazione delle spese di lite tra le sigg.re e Parte_1
da una parte ed il dall'altra. Parte_3 Controparte_1
CONDANNARE il al pagamento delle competenze e spese del giudizio in favore Controparte_1 del difensore che si dichiara antistatario per la domanda della sig,ra ”. Parte_2 per il convenuto : “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, dichiarare estinto il Controparte_1 giudizio in relazione alle domande proposte da e , liquidando a loro carico Parte_1 Parte_3 le spese di lite in applicazione dell'art. 306, c. 4 c.p.c.; quanto alla domanda residua, proposta da in via preliminare dichiarare il difetto di Parte_2 giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo regionale competente per territorio;
in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in ulteriore subordine ridurre come meglio la condanna, anche previa detrazione dal montante risarcitorio di quanto riconosciuto a titolo di benefici di qualsivoglia natura alla persona di ovvero a quella del de cuius, sig. Parte_2
per i fatti di cui in citazione. Persona_1
Con ogni riserva. Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/05/2021, le odierne attrici IG.re Parte_1
e congiunte (vedova e figlie) del IG.
[...] Parte_3 Parte_2 [...]
hanno citato in giudizio il , al fine di sentirne accertare la Per_1 Controparte_1 responsabilità nella causazione della morte del loro congiunto, e di ottenerne la condanna ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2087 c.c. al risarcimento del danno parentale iure proprio patito dalla vedova
IG. e dalle figlie IG.re e in conseguenza del decesso Parte_1 Pt_3 Parte_2 del IG. Persona_1
In particolare, a sostegno della domanda le attrici hanno allegato che:
pag.
2 - il sig. aveva prestato servizio quale Capitano di Corvetta della Persona_1
Marina Militare, alle dipendenze del convenuto, dal 10/09/1958 fino al congedo CP_1 in data 31/12/1992;
- durante tutto il periodo di servizio, il IG. aveva partecipato a bordo di Parte_2 varie Unità Navali in attività connesse con la manutenzione/riparazione di motori navali
(incarico di meccanico delle Unità Navali), e come addetto ai turni di guardia;
più in particolare, che la presenza del IG. era sempre stata costante negli ambienti di Parte_2 lavoro come la sala macchine/la zona caldaie, prima come operatore (con attività manuali dirette) e poi come controllore/direttore;
- che durante il rapporto di lavoro, per ragioni connesse all'espletamento delle sue funzioni come sopra descritte, il IG. aveva subito una costante esposizione Parte_2 all'amianto di tutti gli apparati di bordo, senza alcun dispositivo di protezione e senza alcuna indicazione riguardo alla pericolosità derivante dalla prolungata esposizione ad amianto;
- che il IG. aveva contratto una fibrosi interstiziale polmonare, i cui Parte_2 sintomi (dispnea respiratoria acuta, dolori addominali, dolori alla schiena) si erano manifestati nei primi mesi del 2016, e che in data 13/07/2016 lo avevano condotto alla morte;
- che il “Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio” – cui ai sensi del d.p.r. 243/2006 spetta la valutazione medico legale per il riconoscimento della dipendenza dal servizio di infermità alle particolari condizioni ambientali ed operative – nell'adunanza n. 772 del 23/11/2017 ha decretato la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità, e del conseguente decesso, del IG. (sul Parte_2 presupposto del giudizio espresso dalla CMO;
Parte_5
- che di conseguenza, sono stati liquidati in relazione del IG. gli assegni Parte_2 vitalizi di cui alla l. n.266/2005 e l. 407/1998;
- che il , in qualità di datore di lavoro del IG. è da Controparte_1 Parte_2 ritenersi responsabile dell'infermità e del conseguente decesso del suddetto, in quanto con la sua condotta colposa (omissiva e commissiva) ha determinato causalmente la esposizione costante del de cuius al pericolo della inalazione di polveri nocive che ha causato la malattia per cui è deceduto.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/10/2021 si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto domande avversarie in quanto infondate in Controparte_1 fatto e in diritto;
in subordine, ha chiesto la riduzione della condanna, anche previa detrazione dal pag. 3 montante risarcitorio di quanto già riconosciuto alle attrici a titolo di beneficio di qualsivoglia natura.
In particolare, il convenuto: CP_1
- in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle pretese avanzate dalle attrici nei confronti dell'Amministrazione della , sotto i diversi profili di mancata CP_2 dimostrazione del nesso causale sul piano materiale, mancata individuazione delle omissioni imputabili all'Amministrazione e della connessione causale tra omissioni e verificazione dell'evento lesivo, difetto del nesso causale sotto il profilo della prevedibilità dell'evento e della sussistenza di esigibili doveri di protezione violati;
- quanto al danno risarcibile, ha sottolineato la necessità che parte ricorrente provasse la lesione e la sua intensità; ha chiesto, in subordine, procedersi a compensatio lucri cum damno, o detrazione dal montante risarcitorio di quanto percepito a qualsiasi titolo per i fatti di causa, con particolare riferimento ai benefici di legge discesi dall'equiparazione del
IG. a vittima del dovere ex art. 1, c. 564 l. n. 266/2005. Parte_2
3. Con ordinanza del 20/07/2022 il Giudice ha formulato proposta conciliativa avente ad oggetto la corresponsione, in favore della figlia del de cuius di € 105.000,00 Parte_2 oltre spese legali, ritenendo le posizioni della vedova IG.ra e della figlia Parte_1 [...] già definite in via satisfattiva in ragione degli indennizzi documentati;
tale proposta è Parte_3 stata accettata dal convenuto, ma non dalle attrici. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo prova documentale e CTU;
in particolare, con ordinanza del
12/01/2023 il precedente Giudice cui era assegnata la controversia ha disposto procedersi a CTU contabile per la quantificazione degli importi – contestati quanto al loro ammontare, titolo e quantificazione della loro capitalizzazione – già percepiti o percipiendi da parte delle sole attrici
IG.ra e (non anche in conseguenza dei Parte_1 Parte_3 Parte_2 fatti di causa;
in data 05/03/2024, a seguito di rinvii, il CTU Dott. ha depositato Persona_2 la relazione peritale, in cui ha concluso indicando per la IG.ra un totale pari a € Parte_1
1.075.638,68 di importi già percepiti (€ 449.729,13) e ancora da percepire (€ 625.909,55) alla data del
31/12/2022 e per la IG.ra un totale pari a € 1.101.455,48 di importi già percepiti (€ Parte_3
270.603,10) e ancora da percepire (€ 830.852,38) alla data del 31/12/2022.
All'udienza del 23/04/2024, alla luce delle risultanze della CTU come sopra indicate, il Giudice ha formulato nuova proposta conciliativa avente ad oggetto la cessazione della materia del pag. 4 contendere quanto alle posizioni delle attrici e e la Parte_1 Parte_3 corresponsione, in favore di della somma di € 180.000,00, oltre spese legali. Parte_2
Tale nuova proposta è stata accettata dalle attrici (a spese compensate e con il carico della CTU al
50%), ma non dal convenuto (che ha avanzato controproposta per € 105.000,00, rifiutata CP_1 dalle attrici); la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto 28.11.2024 la causa è stata assegnata alla scrivente;
da ultimo, all'udienza fissata in data 20/02/2025 ex art. 127 ter le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe;
rispetto alle conclusioni di cui agli atti introduttivi, le attrici hanno rinunciato alla domanda riguardante la posizione della IG.ra (vedova) e della IG.ra (figlia Pt_1 Parte_3 convivente).
Con ordinanza del 21/03/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine per note conclusive. All'esito è stata resa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta da parte convenuta. Essa, che non risulta essere più stata coltivata dalla parte negli scritti conclusivi, non è fondata e deve quindi essere respinta, facendo applicazione dei principi più volte ribaditi dalla
Suprema Corte ( vedi Cass. SS.UU. Ord. 9573 del 5.5.2014).
Il danno qui reclamato iure proprio (perdita del rapporto parentale) dipende infatti da un fatto illecito che trova nel rapporto di lavoro solo l'occasione del suo manifestarsi. Le violazioni contestate, infatti, pur afferendo alla relazione contrattuale, rispetto alla quale gli attori sono terzi, la trascendono, perché minano, violando il principio del neminem laedere, diritti soggettivi primari ( il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta infatti nell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione dell'attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2,29 e 30 Cost.).
Nel merito:
1 Domanda svolta da IG.ra (vedova) e della IG.ra (figlia convivente) Pt_1 Parte_3 nei confronti di parte convenuta .
Preliminarmente deve essere statuito in merito a detta domanda, presentata dalle attrici sopra indicate unitamente alla NO con il ministero di unico difensore. In sede di Parte_2 precisazione delle conclusioni dette parti hanno richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pag. 5 “ACCERTARE e DICHIARARE la rinuncia alla domanda da parte delle sigg.re e Parte_1
. CONDANNARE il al pagamento delle spese di ctu contabile Parte_3 Controparte_1 esperita nel giudizio o al pagamento parziale. ACCERTARE e DICHIARARE la compensazione delle spese di lite tra le aigg. e da una parte ed il Controparte_3 Parte_3 Controparte_1 dall'altra”; in sede di replica il convenuto ha dichiarato di “accettare la rinuncia alla CP_1 domanda della IG.ra e della IG.ra ”, chiedendo “l'applicazione del disposto di cui Pt_1 Parte_3 all'art. 306 c.4 c.p.c., e dunque che il Giudice, in assenza di un accordo tra le parti sulle spese di giudizio, liquidi le stesse a carico delle parti rinuncianti” e “che le spese della CTU siano sostenute da parte attrice”.
Tenuto conto di ciò deve essere dichiarato estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra le signore e e il convenuto Parte_1 Parte_3 Controparte_1
: in assenza di accordo fra le parti a norma dell'art. 306 c.p.c. le spese di lite devono essere
[...] poste a carico della parte rinunciante e quindi delle predette signore e Pt_1 Parte_6
Sul punto si evidenzia che l'art. 306, comma 4, c.p.c., in deroga alla previsione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., attribuisce al giudice la sola funzione prevista dalla seconda parte del primo periodo, che disciplina la “ liquidazione” delle spese, non anche quella prevista dalla prima parte dello stesso primo periodo, che disciplina la “ condanna” al rimborso delle spese, previa individuazione della parte da considerare soccombente e alla quale farne carico;
di conseguenza sono da ritenere precluse le distinte funzioni previste nei commi 1 e 2 del successivo art. 92 c.p.c., che disciplinano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi.
Ciò posto la liquidazione delle spese da porre a carico di dette parti, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della controversia e delle difese come svolte, viene fatta con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile complessità media , come infra indicata
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.281,00
pag. 6 Per quanto attiene le spese della CTU esse sono poste in via definitiva in misura 1/3 per ciascuna parte (quindi 2/3 per le attici e considerate unitariamente) e il Pt_1 Parte_6 restante terzo a carico di parte convenuta, in quanto la necessità di fare ricorso a CTU è stata determinata dalle difese rispettivamente svolte dalle parti .
In particolare dall'esame degli atti di causa si evince quanto segue: all'udienza 13.4.2022 l'avv.
Biglioli, a fronte dei conteggi predisposti dal , ha reso le seguenti difese: “In riferimento a CP_1
e si può ritenere che le cifre siano veritiere anche con riferimento alla Pt_1 Parte_3 indicizzazione In base ai propri conteggi, propone alla controparte di rinunciare alle domande di Pt_1
, e chiede la liquidazione di € 300.000, per – tenuto conto Parte_3 Parte_2 della intensità del rapporto parentale con il de cuius oltre contributo spese legali …L'avv. BIGLIOLI, almeno con riferimento alla posizione di , ritiene utile un differimento per tentare di Parte_2 esperire una conciliazione. In base ai propri conteggi, propone alla controparte di rinunciare alle domande di
, e chiede la liquidazione di € 300.000, per – Pt_1 Parte_3 Parte_2 tenuto conto della intensità del rapporto parentale con il de cuius oltre contributo spese legali
Il Ministero nelle note di udienza così replicava “Allo stato, non può che respingere la ipotesi conciliativa attorea, che prospetta bensì la rinuncia alle domande svolte nell'interesse delle sigg.
[...]
e (che del resto hanno percepito e percepiranno per la morte del congiunto anche Parte_1 Parte_3 importi estremamente significativi nell'ordine – fermandosi ai soli benefici che derivano dalla qualificazione del de cuius come vittima del dovere – di quasi mezzo milione di euro la vedova, e quasi un milione la figlia, addizionando S.E., S.A.V e A.V., senza dunque tener conto delle ulteriori varie liquidazioni assistenziali di varia natura), ma chiede la liquidazione a titolo di danno patito dalla restante figlia. IG.ra Parte_2
[...
di una somma, pari a 300.000 € che non trova giustificazione né nelle tabelle milanesi, né in quelle romane – tanto più in difetto non solo, come è ovvio in questa fase, dell'accertamento della dedotta responsabilità, ma anche di prove in ordine all'intensità del rapporto;
e dall'altro canto, non tiene conto delle circostanze acclarate per le quali il de cuius è morto all'età di 76 anni, e la figlia, allora 43 enne, non conviveva con il de cuius, né era a suo carico fiscale. “
Tenuto conto delle difese e dei conteggi in atti il giudice con ordinanza resa in data 20.7.2022 ha formulato la seguente proposta conciliativa: “ritenuto che le posizioni di e Parte_1
possano giudicarsi definite in via satisfattiva in ragione degli indennizzi Parte_3 documentati;
preso atto che risulta avere ricevuto € 8.340,92; richiamate le Parte_2 tabelle di risarcimento del danno da perdita parentale adottate dal Tribunale di Roma e applicate ormai a livello nazionale (e che in ogni caso, non impongono un minimo vincolante)… che alla somma di €
112.777,05 debba essere sottratto l'importo corrisposto quale indennizzo, pari a € 8.340,92 – per un risarcimento totale di € 104.436,13, arrotondato a € 105.000,00 – oltre contributo alle spese legali rapportato al valore del risarcimento riconosciuto, valori medi, esclusa la fase decisionale, per € 9.380,00”
pag. 7 Detta proposta è stata accettata da parte convenuta ma non anche dal difensore di parte attrice, che si è espresso sul punto in maniera unitaria , avuto riguardo a tutte e tre le distinte posizioni delle parti da esso rappresentate. All'esito dell'udienza il Giudice, preso atto , ha ritenuto necessario demandare a CTU l'accertamento di cui al quesito posto con ordinanza 12.1.20231, tenuto conto delle difese svolte da parte attrice all'udienza del 12.10.2022 la quale nel dichiarare di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice ha evidenziato quanto segue: “Quanto alla figlia e alla moglie i ritiene che la somma richiesta per ciascuna a titolo di patimento Pt_3 Pt_1 per la perdita del congiunto non possa essere compensata con le altre somme ricevute. Gli assegni vitalizi che la moglie e la figlia percepiscono sono riconosciuti alla famiglia quale sostegno economico per l'assenza Pt_3 di colui che avrebbe dovuto provvedere al loro sostentamento e non come voci di sofferenza.”
Su richiesta del giudice, con note depositate il 19.12.2022 il , nell'insistere nelle CP_1 proprie difese (“Si insiste pertanto sulla detrazione dal montante risarcitorio di quanto percepito a qualsiasi titolo per i fatti di causa”) ha dato conto di quanto corrisposto dallo Stato in favore delle
“attrici, in conseguenza della qualificazione del dante causa quale vittima del dovere, rimandando quanto alla natura dell'erogazione, non alle “relative causali normative (recte, le norme istitutive dei benefici corrisposti)”; le attrici e L. non hanno ritenuto di modificare la loro posizione, Pt_1 Parte_2 svolgendo nella note per l' udienza cartolare 21.12.2022 (depositate in data 8.12.2022) le seguenti difese: “Ai fini della partecipazione all'udienza del 21.12.2022 in modalità cartolare , si ripropongono del deduzioni formalizzate all'udienza del 12 ottobre 2022, ovvero di formulare una proposta conciliativa che tenga conto dell'interesse delle parti e, in alternativa, di procedere all'istruzione della causa secondo le deduzioni scritte nelle memorie in atti.”
Dalla ricostruzione processuale di cui sopra si evince che la CTU – che ha definitivamente acclarato la natura degli emolumenti erogati alle signore e 2- è stata Pt_1 Parte_6 necessitata dalle difese svolte da entrambe le parti, le quali nella fase istruttoria (diversamente dalla fase decisoria) hanno valutato le rispettive posizioni transattive in maniera unitaria e non avuto riguardo alle singole posizioni;
si ritiene pertanto equo porre a carico di ogni parte 1/3 delle spese della CTU 1 preso atto che le parti attrici contestano la detraibilità degli indennizzi ricevuti, l'ammontare, il titolo, e la quantificazione della loro capitalizzazione, DISPONE CTU CONTABILE che, esaminati gli atti, i documenti, i versamenti in corso, e accertati anche d'ufficio gli importi percepiti da e , nonché i titoli Parte_1 Parte_3 delle rispettive elargizioni, verificati altresì gli importi assegnati a titolo di “mantenimento” e/o “pensione di reversibilità” – quantifichi in favore di ciascuna gli importi già elargiti o in corso di elargizione, nonché il titolo, effettuandone la capitalizzazione”
pag. 8 2 Domanda avanzata da nei confronti del convenuto Parte_2 CP_1
Quanto alla domanda svolta da nei confronti del convenuto, essa è Parte_2 fondata e deve essere accolta per quanto di ragione
Le prove raccolte nel presente giudizio consentono di ritenere provata, alla stregua degli elementi di cui art. 2043 c.c. e del relativo comparto probatorio, la responsabilità del CP_1 convenuto in ordine al decesso del sig. Il materiale probatorio utilizzabile è Parte_2 rappresentato dalla documentazione depositata in atti da parte attrice, che si indica di seguito.
È documentalmente provato che il de cuius abbia prestato servizio presso la Marina Militare, alle dipendenze del convenuto, dal 10/09/1958 fino al congedo in data Controparte_1
31/12/1992 (doc. 1 parte attrice – foglio matricolare IG. . Parte_2
Parte convenuta (che ha contestato le deduzioni in fatto di parte attrice contenute in atto di citazione relative alle mansioni espletate in concreto dal sig. ha depositato anch'essa in Parte_2 atti il documento matricolare, riconoscendo in fatto “che il IG. ha prestato Persona_1 servizio nella Marina Militare dal 10.09.1958 al 30.01.1996 in primis in qualità di Meccanico;
a decorrere dal 01.01.1967 è stato trasferito nel ruolo dei Sottufficiali;
a decorrere dal 01.01.1983 è stato trasferito nel ruolo degli Ufficiali “CS” ossia dei “corpi specialistici”; dal 31.01.1992 è cessato dal servizio permanente a domanda e collocato in ausiliaria (posizione amministrativa che non comporta un impiego effettivo); a decorrere dal 31.01.1996 è stato collocato nella riserva (posizione amministrativa che non comporta un impiego effettivo)”.
L'attività come descritta conferma la avvenuta esposizione all'amianto per motivi lavorativi , in quanto:
- il de cuius, per tutto il periodo di servizio, ha partecipato a bordo di diverse Unità
Navali ad attività connesse con la manutenzione di motori navali, in particolare in qualità di lavoratore “destinato al servizio propulsione/scafo/elettrico nave” e di
“addetto/destinato al servizio di manutenzione/riparazione di unità navali” (doc. 2 parte attrice – prospetto dei periodi lavorati) CP_4
- tali mansioni (tecnici di macchine, meccanici, motoristi navali, elettricisti) sono ricomprese nelle mansioni per le quali può essere dichiarata come accertata l'esposizione qualificata ad amianto, in quanto è pacifica e comprovata la presenza amianto in tutti gli ambienti in cui tali mansioni si svolgevano. Nello specifico, si fa riferimento a: centrali elettriche, quadri, in diverse apparecchiature, caminetti spegni fuoco degli interruttori, propulsori elettrici di motori diesel, impiantistica correlata, come coibentazione delle pag. 9 tubazioni di scarico, di alimento vapore, nelle caldaie, nei cofani degli scarichi e casse fumi ed ancora nel fumaiolo;
anche nei riduttori e nelle guarnizioni d'attrito era presente amianto (doc. 3 parte attrice – relazione CONTARP: “Valutazione tecnica della esposizione all'amianto utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i dipendenti militari e civili in servizio presso gli Arsenali militari marittimi e altri Enti di terra”; sul punto, si veda anche doc. 4 parte attrice – Immagini di vita di bordo con presenza di materiali contenenti amianto, con riferimento alla Nave “Andrea DORIA”, a bordo della quale il IG. Parte_2 ha prestato servizio per un periodo).
È ugualmente provato che il IG. sia deceduto a seguito della progressione della Parte_2 patologia diagnosticatagli nel 2016; ciò si ricava dalle determinazioni assunte dal “Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio” – che ai sensi del d.p.r. 243/2006 si occupa del giudizio medico legale per il riconoscimento della dipendenza dal servizio di infermità alle particolari condizioni ambientali ed operative – nell'adunanza n. 772 del
23/11/2017 , ove è stata decretata la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità, e del conseguente decesso, del IG. e questo sul presupposto del giudizio espresso dalla Parte_2
CMO (“l'infermità FIBROSI INTERSTIZIALE POLMONARE;
INSUFFICIENZA Parte_5
RESPIRATORIA IRREVERSIBILE (EXITUS) PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI
SERVIZIO, in quanto, nel caso di specie, gli invocati eventi del servizio prestato, si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi” doc. 13 parte attrice “Adunanza n. 772 del 23.11.107 del Controparte_5
”; doc. 5 parte attrice – Verbali di doc. 7 parte attrice –
[...] CP_6 documentazione medica).
La documentazione di cui sopra costituisce la prova della c.d. “causalità materiale”, ossia al procedimento di derivazione eziologica tra ambiente lavorativo e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore (che l'ha poi condotto alla morte) ; in particolare ben può ritenersi che le condizioni di impiego del sig. abbiano assunto sicura valenza, secondo il criterio Persona_1 del “più probabile che non”, di antecedente causale nella catena degli eventi che hanno portato, dapprima, all'insorgenza della grave fibrosi interstiziale polmonare e, poi, alla sua morte. Ciò si desume sulla scorta di un apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (Cass. Civ. n. 16581 del 2019; Cass. Civ. sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27556) valorizzando il contesto di riferimento, che è quello di patologie che trovano la causa o una causa nel contatto, nel corso dell'attività lavorativa, con sostanze la cui tossicità è comprovata sulla base di informazioni epidemiologiche. Avuto riguardo al caso in pag. 10 esame la documentazione versata in atti, proveniente da fonti diversificate, converge nella prova che la protratta esposizione all'amianto del sig. nell'esercizio delle proprie incombenze Parte_2
d'istituto abbia determinato o, comunque, favorito ed agevolato l'insorgenza della malattia e il suo infausto esito.
Le deduzioni di parte convenuta relative all'asserito l'inquinamento ambientale della zona industriale di derivante dalla Centrale Termoelettrica “Eugenio Montale” dell'Enel Parte_5
S.p.A., non si ritengono tali da escludere la responsabilità di parte convenuta nella causazione dell'evento: sul punto si evidenzia che anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale in ogni caso va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cassazione civile, n. 15762/2019 e, in senso conforme, Cassazione civile, n. 13954/2014 e
Cassazione civile, n. 15156/2011).
Alla luce delle risultanze processuali di cui sopra non pare revocabile in dubbio che il lavoratore sia stato esposto ad amianto nel corso e in occasione della attività professionale svolta nel corpo della Marina Militare, né che l'impiego del sig. sia avvenuto in presenza di un Parte_2 oggettivo e specifico fattore di rischio per la salute, dal momento che l'esposizione ad asbesto è di per sé idonea a cagionare l'insorgenza di specifiche patologie di carattere prevalentemente respiratorio, tra cui quella di cui è causa.
Deve dunque ritenersi provato in termini di alta (se non altissima) probabilità l'eziopatogenesi della malattia sviluppata dal de cuius dalla esposizione ad amianto, facendo ricorso alla regola del più probabile che non, tenuto conto della mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure a protezione dei lavoratori dall'esposizione a fibre di amianto che avrebbero potuto impedire l'insorgenza della malattia e dall'aver la parte convenuta prefigurato solo in termini astratti ed ipotetici scenari alternativi in grado di porre in dubbio tale conclusione.
In tale contesto probatoria risulta superfluo disporre un ulteriore accertamento a mezzo di ctu, destinato a comprovare la natura professionale della malattia.
Per quanto concerne il profilo soggettivo della responsabilità datoriale, ex art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema, il datore di lavoro è sempre tenuto ad attivarsi per pag. 11 conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, in base alle migliori conoscenze tecniche scientifiche del momento storico.
L'art. 2087 c.c., in particolare, non è da intendersi quale semplice enunciazione di un dovere imposto al datore di lavoro ma è da declinarsi in termini di vera e propria obbligazione dello stesso con ciò postulando il dovere datoriale di adoperarsi nell'approntare tutte le misure dettate:
1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche;
2) dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza;
3) dalla tecnica, in base alle conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.
L'art. 2087 c.c. esprime un basilare principio che è quello della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, in relazione al quale il datore di lavoro deve perseguire la massima sicurezza, tecnica, organizzativa o procedurale fattibile, del lavoratore.
La S.C. di Cassazione è da tempo consolidata nell'affermare che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d. 14.6.1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri;
idem, nel d.lgt. 6/81916, n.1136; e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel
1968; cfr. Cass., sez IV, 43786/2010 e Cass., sez IV, n. 38991/2010).
Sul punto si veda anche Cass. civ., sez. lav., n. 8204/2003, che, si occupa di un caso di mesotelioma causato dall'amianto, manifestatosi nel 1990, con esposizione a rischio accertata tra il
1968 e il 1983, e nella quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma, ritenendo congruamente motivato il giudizio secondo la quale il rispetto di tutte le prescrizioni cautelative possibili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare di quelle concernenti la riduzione di fumi o polveri nocive e comunque dei rischi, avrebbe, alla stregua di un giudizio probabilistico, ridotto il rischio di assumere la dose innescante e quindi di contrarre la malattia (v., ad esempio, art. 21 D.P.R. n.
pag. 12 303/56, normativa concepita per limitare l'esposizione dei lavoratori alle polveri tossiche e nocive
“di qualsiasi specie ”, e, quindi, applicabile anche alle fibre c.d. ultra fini e invisibili).
Ribadito quindi che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che metta a disposizione della controparte la propria energia vitale (v. ad es. Cassazione civile, n. 8204/2003), nel caso di specie, ai fini della valutazione della sussistenza e del grado della colpa datoriale, non può non valorizzarsi il fatto che il datore di lavoro non fosse costituito da una piccola impresa, ma da un soggetto pubblico, dotato dell'organizzazione e degli strumenti per tutelare la salute dei propri dipendenti;
e rispetto alla quale, pertanto, non è configurabile alcuna causa che valga ad escluderne o anche solo ad attenuarne la responsabilità per non aver rilevato tempestivamente il serio e non ipotetico pericolo incombente, costituito dalle fibre d'amianto, adottando rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio, dal momento che, come detto, erano ben noti gli allarmi manifestati dalla scienza medica sui nocivi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la
Costituzione e il codice garantiscono) in caso di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività continuative, contigue alle fonti di diffusione delle particelle di asbesto (v. Cassazione civile, sez. lav., n. 644/2005).
Quindi, le dimensioni e l'organizzazione del erano tali da rendere Controparte_1 esigibile la massima diligenza ed attenzione nell'adeguamento alle conoscenze scientifiche concernenti il proprio settore di operatività.
Quanto alla liquidazione del danno parentale patito dalla NO iure Parte_2 proprio in quanto figlia del de cuius si osserva quanto segue:
- sul danno parentale : ancora di recente la Suprema Corte ( sent. 23300/2024) ha ribadito che costituisce “affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”, precisandosi, altresì, che “traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e
pag. 13 presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01)
La lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso, come nel caso in esame – produce delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero
“in termini dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 656223- 01). Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito “riflesso”, enfatizzandosi la circostanza che esso risulta “subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pur sempre “la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette”, ragion per cui non “v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni” (cfr., sempre in motivazione,
Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.). Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del
2023, cit.), sicché è proprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
n. 28989 del 2019, cit.). Resta, inoltre, inteso che non sussiste “alcun «limite» normativo per il danno da lesione del rapporto parentale”, nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che
“gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati” (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2023, n. 1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit.), la sola questione rilevante essendo, in definitiva, solo quella della prova del danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, “secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass.
S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26492). Nel caso di specie la lesione è comprovata dalla presenza di un legame di parentela qualificato e la concreta sussistenza di legame affettivo non è mai stata posta seriamente in dubbio. Il danno può essere liquidato facendo applicazione della tabella di pag. 14 Milano che nell'ultima versione fa proprio quanto alla liquidazione del danno da perdita parentale, il sistema a punti, sulla scorta delle osservazioni a suo tempo mosse dalla Corte di Cassazione
(Cassazione civile n. 33.005/ 2021). Sull'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione vedi Cass n. 11152/ 2015 ; Cass. n. 29320/ 2022 che chiariscono come la liquidazione effettuata sulla base di parametri non più attuali si risolverebbe in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'articolo 1226 c.c.
Ciò posto si arriva pertanto alla seguente liquidazione
Con riferimento alla posizione della NO tenuto conto che ella era figlia del de cuius;
tenuto conto che il de cuius aveva 76 anni al momento del decesso (punti 12)
tenuto conto che non vi era relazione di convivenza ( punti 0)
tenuto conto che la danneggiata al momento del lutto aveva 43 anni (punti 20)
tenuto conto della esistenza di tre superstiti nel nucleo primario ( punti 9)
applicando quale intensità della relazione affettiva il punteggio di 15 corrispondente al valore mediano si arriva a un totale di punti 41 e a un corrispondente risarcitorio di euro 219.016,00
tenuto conto che la NO risulta aver percepito a titolo indennitario - Parte_2 così come la sorella e la madre - la somma di € 8.340,92, in via equitativa si ritiene di poter liquidare in suo favore a titolo di risarcimento del danno parentale reclamato nella presente sede, la somma di € 210.675 liquidata al valore attuale;
su di essa decorrono gli interessi legali dalla data della presente al saldo.
In virtù del criterio della soccombenza il deve essere condannato a Controparte_1 rifondere alla NO le spese di lite come infra liquidate in base ai Parte_2 parametri medi previsti dal DM 55/ 2014 come aggiornati dal DM 147/2022 per le fasi introduttiva e di studio, ai valori prossimi ai medi per la fase istruttoria/trattazione e intermedi fra i minimi e i medi per la fase decisionale tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta in relazione alla posizione processuale di cui sopra. La condanna di cui sopra viene resa nei confronti del difensore antistatario, come da richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
pag. 15 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 4.800,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 3.000,00
Compenso tabellare € 11.980,00
PQM
il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione:
1) dichiara la estinzione del rapporto processuale tra e da Parte_1 Parte_3 un lato e il dall'altro a norma dell'articolo 306 c.p.c. ; Controparte_1
2) pone a carico delle rinuncianti le spese di lite sostenute dal in relazione a dette CP_1 posizioni, spese che liquida in € 7.281 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico delle tre parti contendenti di cui sopra (NO
[...]
NO e ) le spese di CTU in misura di 1/3 Parte_1 Parte_3 Controparte_1 ciascuna;
4) quanto alla domanda proposta da accerta e dichiara la responsabilità Parte_2 del convenuto in ordine ai fatti di cui è causa e per l'effetto lo dichiara Controparte_1 tenuto e condanna a pagare in favore della predetta a titolo di risarcimento Parte_2 del danno non patrimoniale patito iure proprio l'importo di € 210.675 liquidato al valore attuale, oltre gli interessi legali dalla data della presente al saldo;
5) condanna altresì la parte convenuta al pagamento in favore del difensore antistatario della predetta delle spese di lite da questa sostenute che si liquidano in € 11.980 Parte_2 per compenso professionale oltre 15% per il rimborso spese generali iva e cpa come per legge , e
€ (518/3=)173 per esborsi per CU.
Genova 18 Aprile 2025
il Giudice
Maria Cristina Scarzella
pag. 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Vedi conclusioni CTU :
“SIG.RA NI ME Totale trattamenti di natura indennitaria 580.665,15 Totale trattamenti di mantenimento 494.973,53 SIG.RA totale trattamenti di natura Indennitaria Totale 1.101.455,48” Parte_3