Art. 27. Comunicazioni per gli anni 1980 e successivi 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente, su apposito modulo dallo stesso predisposto, le seguenti notizie:
a) data di inizio dell'attivita' professionale;
b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita.
2. Devono inoltre comunicare i seguenti dati, riferiti a ciascun anno dal 1980 in poi:
a) reddito professionale dichiarato, nonche' gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attivita' associata;
b) il volume di affari con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio di attivita' associata.
3. Si applica il disposto del comma 8 dell'articolo 19.
a) data di inizio dell'attivita' professionale;
b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita.
2. Devono inoltre comunicare i seguenti dati, riferiti a ciascun anno dal 1980 in poi:
a) reddito professionale dichiarato, nonche' gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attivita' associata;
b) il volume di affari con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio di attivita' associata.
3. Si applica il disposto del comma 8 dell'articolo 19.