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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 18820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18820 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] C.F. entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GALLOZZI MICHELE presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via S. Maria a Cubito n.550
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 e Parte_1 Parte_2
, premettevano di aver contratto matrimonio a Napoli il 29.11.2012; che precedentemente
[...] al matrimonio era nata una figlia: il 21.03.2011; che si erano separati consensualmente in forza di Per_1 decreto di omologa n. 1034/2020 reso dall'intestato Tribunale in data 24.02.2020 e che da quando
N. 1332/2014 R.G. - pag. 1 di 4 furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati ( 12.2.2020) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Tutto ciò premesso, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, il Giudice invitava le parti a rimodulare l'assegno pattuito a titolo di contributo nel mantenimento della figlia dal momento che era rimasto immutato rispetto a quello pattuito in sede di separazione.
All'udienza del 17.04.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni contenute nel ricorso così come modificate in ordine all'importo pattuito per il mantenimento della figlia.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente, con mutuo rispetto;
2) La sig.ra continuerà a vivere nella nuova residenza sita in Mugnano di Napoli Parte_2 alla Piazza Municipio n. 9 con la figlia;
Per_1
3) Il Sig. invece, continuerà a risiedere presso l'abitazione materna sita in Napoli Parte_1 alla Via Eugenio Colorni, 55;
4) La minore dovrà, comunque, mantenere un rapporto con entrambi i genitori ed entrambi conserveranno la potestà genitoriale sulla stessa;
5) Il padre terrà con se la figlia dalle ore 17,00 alle ore 20,00 il lunedi martedi e mercoledi ed a week end alterni dalle ore 20,00 del venerdi alle ore 20,00 della domenica con pernotto per quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. terrà con sé la figlia minore alternativamente un anno Parte_1 dalle ore 15,00 del 24 dicembre lle ore 21,00 del 28 dicembre e, l'anno successivo dalle ore 15,00 del
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
la minore altresì trascorrera le festività di pasqua
e lunedi in albis ivi compresa la notte tra le medesime alternativamente un anno con un genitore e
l'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine trascorrerà Per_1 con il padre durante le vacanza scolastice estive, due settimane di cui una nel mese di luglio dalle ore
10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, ed una nel mese di agosto sempre dalle 10,00 del lunedi alle 21,00 della domenica, la cui collaborazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
6) I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità della figlia minore mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione della figlia tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
7) I coniugi, comunque, ben consapevoli della necessità per la minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, dichiarano che gli accordi sopra indicai costituiscono il minimo da garantire nei rapporti genitori- figli, nel senso che si cercherà in ogni caso si favorire un'equa presenza della minore presso ciascun genitore;
8) Entrambi i coniugi dichiarano di essere privi di reddito e disoccupati e pertanto nulla viene ricevuto titolo di reciproco mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
9) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento della figlia la somma complessiva di € 300,00 in previsione Per_1 dell'aggiornamento ISTAT da applicare a decorrere dall'anno successivo all'anno di pubblicazione della sentenza che recepisce i patti divorzili;
10) Il Sig. si impegna altresì a contribuire nella misura del 50% per le spese Parte_1 straordinarie quali quelle scolastiche, sportive sanitarie.
11) Entrambi comunicheranno gli indirizzi in caso di mutamento di domicilio
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
così provvede: Parte_2
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Napoli il 29.11.2012 (atto n. 70, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2012 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso così come successivamente modificate e riportate in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18820 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] C.F. entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GALLOZZI MICHELE presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via S. Maria a Cubito n.550
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 e Parte_1 Parte_2
, premettevano di aver contratto matrimonio a Napoli il 29.11.2012; che precedentemente
[...] al matrimonio era nata una figlia: il 21.03.2011; che si erano separati consensualmente in forza di Per_1 decreto di omologa n. 1034/2020 reso dall'intestato Tribunale in data 24.02.2020 e che da quando
N. 1332/2014 R.G. - pag. 1 di 4 furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati ( 12.2.2020) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Tutto ciò premesso, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, il Giudice invitava le parti a rimodulare l'assegno pattuito a titolo di contributo nel mantenimento della figlia dal momento che era rimasto immutato rispetto a quello pattuito in sede di separazione.
All'udienza del 17.04.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni contenute nel ricorso così come modificate in ordine all'importo pattuito per il mantenimento della figlia.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente, con mutuo rispetto;
2) La sig.ra continuerà a vivere nella nuova residenza sita in Mugnano di Napoli Parte_2 alla Piazza Municipio n. 9 con la figlia;
Per_1
3) Il Sig. invece, continuerà a risiedere presso l'abitazione materna sita in Napoli Parte_1 alla Via Eugenio Colorni, 55;
4) La minore dovrà, comunque, mantenere un rapporto con entrambi i genitori ed entrambi conserveranno la potestà genitoriale sulla stessa;
5) Il padre terrà con se la figlia dalle ore 17,00 alle ore 20,00 il lunedi martedi e mercoledi ed a week end alterni dalle ore 20,00 del venerdi alle ore 20,00 della domenica con pernotto per quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. terrà con sé la figlia minore alternativamente un anno Parte_1 dalle ore 15,00 del 24 dicembre lle ore 21,00 del 28 dicembre e, l'anno successivo dalle ore 15,00 del
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
la minore altresì trascorrera le festività di pasqua
e lunedi in albis ivi compresa la notte tra le medesime alternativamente un anno con un genitore e
l'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine trascorrerà Per_1 con il padre durante le vacanza scolastice estive, due settimane di cui una nel mese di luglio dalle ore
10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, ed una nel mese di agosto sempre dalle 10,00 del lunedi alle 21,00 della domenica, la cui collaborazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
6) I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità della figlia minore mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione della figlia tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
7) I coniugi, comunque, ben consapevoli della necessità per la minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, dichiarano che gli accordi sopra indicai costituiscono il minimo da garantire nei rapporti genitori- figli, nel senso che si cercherà in ogni caso si favorire un'equa presenza della minore presso ciascun genitore;
8) Entrambi i coniugi dichiarano di essere privi di reddito e disoccupati e pertanto nulla viene ricevuto titolo di reciproco mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
9) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento della figlia la somma complessiva di € 300,00 in previsione Per_1 dell'aggiornamento ISTAT da applicare a decorrere dall'anno successivo all'anno di pubblicazione della sentenza che recepisce i patti divorzili;
10) Il Sig. si impegna altresì a contribuire nella misura del 50% per le spese Parte_1 straordinarie quali quelle scolastiche, sportive sanitarie.
11) Entrambi comunicheranno gli indirizzi in caso di mutamento di domicilio
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
così provvede: Parte_2
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Napoli il 29.11.2012 (atto n. 70, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2012 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso così come successivamente modificate e riportate in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4