TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004 2020 promossa da:
F: Email_1 C.F._1
Avv. Emanuela Poloni
Attori opponenti
Contro
( ), CP_1 P.IVA_1
avv. Marco Rossi
convenuta opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione i signori e proponevano opposizione avverso Pt_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 271/202 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25/05/2020
e iscritto a ruolo allo RGN° 660/2020, con il quale si ingiungeva ai medesimi sigg.ri di pagare l'importo di Euro 11.332,13 oltre interessi come da domanda nonché Pt_2
spese della procedura, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: in via preliminare e pregiudiziale, sospendere il procedimento stante la necessità di esperire la pagina 1 di 10 procedura di mediazione;
sempre in via preliminare, dichiarare nullo o comunque privo di effetti, o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n 271/2020 - R.G.N°
660/2020, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25/05/2020 per insussistenza dei presupposti di legge e comunque per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto revocare il medesimo con ogni conseguenza di legge;
nel merito in via subordinata,
accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in narrativa l'usurarietà del finanziamento n. 2303112 con conseguente declaratoria di nullità delle relative pattuizioni;
per l'effetto dichiarare e ritenere che per il finanziamento in oggetto non sono dovuti interessi a qualunque titolo pattuiti;
conseguentemente, accertare e dichiarare l'obbligo del mutuatario di corrispondere il solo capitale finanziato e, previa rettifica del saldo contabile, con imputazione in conto capitale di tutti gli interessi già pagati e/o addebitati,
accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti in relazione a quanto dedotto in narrativa nonché a mezzo della perizia contabile allegata;
conseguentemente condannare la alla restituzione delle somme indebitamente e CP_2
illegittimamente addebitate e pagate dal sig. o dal suo coobligato in Pt_2 Pt_1
solido sig. in relazione al rapporto di mutuo in esame, maggiorate di Parte_2
interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo, con imputazione delle stesse in conto capitale e disponendo la compensazione fino all'eventuale corrispondente residuo credito;
nel merito e in ulteriore subordine nell'ipotesi in cui residui una somma residua a carico degli opponenti e in favore dell'istituto di credito, previa rimessione in termini del mutuatario, individuato il saggio di interesse applicabile in sostituzione di quello indicato nelle clausole nulle e/o inefficaci di cui al contratto di mutuo in oggetto o, comunque applicato dalla Banca, e compensate le maggiori somme non dovute, accertate in corso di pagina 2 di 10 causa e corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote costanti;
sempre nel merito e in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia di tutte le pattuizioni contra legem stipulate nel contratto in oggetto e per l'effetto rideterminare il rapporto dare/avere, disponendo la compensazione fino all'eventuale corrispondente residuo credito;
disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie o, in subordine, la restrizione delle stesse, ponendo a carico della Banca convenuta le relative spese;
accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta del dovere di CP_2
correttezza e buona fede nel rapporto in oggetto, con ogni conseguenza sulla ripetibilità
dell'indebito percetto;
Condannare la convenuta ad adoperarsi per l'immediata cancellazione della CP_2
segnalazione alle Centrale Rischi, pubbliche e/o private riconducibile al mancato pagamento di importi non dovuti;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Gli opponenti, in sede di precisazione delle conclusioni, così concludevano: a) in via preliminare, dichiarare nullo o comunque privo di effetti, o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n 271/2020 - R.G.N° 660/2020, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno
in data 25/05/2020 per insussistenza dei presupposti di legge e comunque per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto revocare il medesimo con ogni conseguenza di legge;
nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia e/o l'invalidità di tutte le pattuizioni contra legem stipulate nel contratto in oggetto e per l'effetto rideterminare il rapporto dare/avere fra le parti che, a fronte della espletata CTU,
è stato individuato essere pari a un controcredito, a favore degli opponenti, di Euro
1.479,12 o della maggiore o minore somme ritenuta di giustizia o che dovesse risultare dal richiesto supplemento di perizia, e oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del pagina 3 di 10 dovuto e sino al soddisfo;
conseguentemente dichiarare nullo o comunque privo di effetti,
o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n 271/2020 - R.G.N° 660/2020, emesso dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 25/05/2020 per insussistenza dei presupposti di legge e comunque per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto revocare il medesimo con ogni conseguenza di legge, condannando la o Controparte_3
comunque la cessionaria/opposta, in solido fra loro, al pagamento della somma di CP_2
Euro 1.479,12 o di quella diversa che risulterà benevisa, a favore degli opponenti sigg.ri e oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del Parte_3 Parte_2
dovuto e sino al soddisfo;
nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia e/o l'invalidità di tutte le pattuizioni contra legem stipulate nel contratto in oggetto e per l'effetto rideterminare il rapporto dare/avere fra le parti e, previa eventuale rimessione in termini degli opponenti, compensate le maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa e corrisposte da parte opponente per rate di ammortamento scadute, rideterminare per le rate a scadere un piano di ammortamento a capitalizzazione semplice, a tasso di legge con quote costanti;
conseguentemente dichiarare nullo o comunque privo di effetti, o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n 271/2020 - R.G.N° 660/2020, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25/05/2020
per insussistenza dei presupposti di legge e comunque per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto revocare il medesimo con ogni conseguenza di legge;
disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie o, in subordine, la restrizione delle stesse,
ponendo a carico della Banca convenuta le relative spese;
-accertare e dichiarare la violazione da parte della del dovere di correttezza e buona fede nel rapporto in CP_2
oggetto, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
-condannare la
Banca ad adoperarsi per l'immediata cancellazione della segnalazione alle Centrale
pagina 4 di 10 Rischi, pubbliche e/o private riconducibile al mancato pagamento di importi non dovuti;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Deduceva l'opponente la mancata sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto opposto in quanto è stato utilizzato come elemento probatorio il c.d. saldaconto nonché un contratto di finanziamento illeggibile, la mancata indicazione delle rate insolute e la mancata indicazione delle rate di ammortamento.
Proseguiva l'opponente eccependo l'usurarietà dei tassi adottati all'opposta e la mancata indicazione del Tag.
- Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la domanda di parte opponente, così
concludendo: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di CP_1 [...]
e della somma di € 11.332,13, oltre interessi di mora al tasso Pt_3 Parte_2
legale fino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, condannando gli opponenti al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
- Nel corso del processo veniva espletata c.t.u. contabile e, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
Motivi della decisione pagina 5 di 10 a) Preliminarmente occorre evidenziare come sull'eccezione di improcedibilità proposta dagli opponenti possa non statuirsi tenuto conto che nel corso del processo è stato espletato il procedimento di mediazione esauritosi con esito negativo.
Per quanto attiene, invece, il disconoscimento operato dagli opponenti in merito al contratto di finanziamento, a prescindere dalla forma usata per contestare la valenza probatoria del documento-contratto- la produzione in corso di causa del patto negoziale nell'ambito dei termini delle preclusioni istruttorie (seconda memoria istruttoria ex art. 183 cpc c.VI), la produzione in originale, e la mancata indicazione da parte degli opponenti di mezzi istruttori o asserzioni difensive al riguardo, rendono possibile acquisire detto documento come rilevante ai fini della decisione.
b) Gli opponenti rivestono sicuramente la qualità di consumatori;
ciò emerge non solo dalla natura personale dei soggetti che hanno usufruito del finanziamento ma anche dalla causale riportata nel contratto di finanziamento, che esclude ogni riferimento alla natura imprenditoriale del finanziato e dell'operazione in sé.
L'art. 3 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), infatti, definisce il consumatore come “la
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la
persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
Accertata la qualità di consumatore dell'opponente, va ora esaminata la sussistenza di clausole abusive che possano aver inciso nella determinazione degli importi pretesi dall'opposta.
Innanzitutto, va evidenziato come l'onere di allegazione e probatorio in ordine alla dimostrazione che la clausola è effettivamente abusiva ed ha determinato un effettivo pagina 6 di 10 squilibrio delle prestazioni, ovvero che determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ricade sul consumatore, mentre è onere del professionista dimostrare che le seppur predefinite sono state oggetto di trattativa individuale.
Sul punto, il consumatore deve, altresì, provare che la clausola abbia effettivamente leso un proprio diritto, ovvero deve dimostrare che il credito vantato dalla controparte non esista effettivamente nell' entità richiesta.
Premesso ciò, l'art. 36 del codice del consumo prevede la nullità di clausole a prescindere dall'avvenuta trattativa o meno delle stesse: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità
di conoscere prima della conclusione del contratto.
A ben vedere, quanto contestato dal consumatore nel caso di specie non rientra nella casistica indicata nella appena detta normativa, ma si rivolge alle forme di finanziamento adottate da cui scaturiscono interessi, anche usurari, e costi che avrebbero inciso sull'entità del debito, determinando così uno squilibrio tra le prestazioni.
Ebbene, quanto sostenuto dal consumatore sull'abusività delle clausole e soprattutto sulla sussistenza di squilibrio tra le prestazioni non appare provato.
Partendo dal presupposto che le clausole in questione non rientrano nella c.d. lista nera di cui al Codice del Consumo sopra evidenziate e per tale motivo nulle, e che le clausole pagina 7 di 10 sono state oggetto di duplice sottoscrizione da parte del consumatore il che determina una presunzione di conoscenza della peculiarità delle stesse.
Infatti, il consumatore lamenta la conoscenza del regime finanziario applicato il che avrebbe comportato applicazione costi ed interessi eccessivi, anche di natura usuraria.
Sotto questo ultimo aspetto l'onere probatorio a carico del consumatore è stato azionato.
E' stata, infatti, richiesta ed ammessa c.t.u. contabile ed è stata depositata in atti relazione di perizia. L'elaborato peritale può essere fatto proprio dal tribunale in quanto la c.t.u.
appare possedere i requisiti formali e sostanziali, essendo stato rispettato il contraddittorio, essendo stata fornita risposta alle osservazioni formulate, essendo stata data esaustiva risposta ai quesiti. La c.t.u., inoltre, rappresenta in modo analitico lo sviluppo metodologico utilizzato, conferendo logicità alle conclusioni a cui l'ausiliario giunge, il tutto confermato sotto il giuramento prestato.
Il c.t.u. rileva che non sono stati applicati tassi usurari nel caso di specie, mentre sono stati applicati interessi superiori a quelli dovuti;
è stato utilizzato un taeg diverso da quello indicato senza che però tale fatto possa aver inciso sulla determinazione dei corrispettivi.
Infine, il c.t.u. determina il saldo dare avere tra le parti che, tenuto conto del piano di ammortamento alla francese;
infatti, il piano di ammortamento alla francese si adatta al principio secondo cui, in assenza di un accordo diverso tra le parti, il pagamento di un debito viene imputato prima agli interessi e alle spese, poi al capitale, principio proprio dell'art. 1194 cc, prevedendo rate costanti, con una quota di interessi decrescente e una quota capitale crescente nel tempo.
Secondo tale piano, il c.t.u. determina un saldo dare avere tra le parti che risulta positivo in favore degli opponenti pari ad euro 1.448,84.
pagina 8 di 10 Stando così i fatti, l'opposizione va accolta ed il decreto opposto va revocato in ogni sua parte.
c) Gli opponenti hanno proposto domanda di restituzione di somme pagate in eccesso in virtù del rimborso del finanziamento ricevuto, rivolgendola direttamente verso il cessionario del credito.
Nel caso di specie, ci troviamo di fronte all'avvenuta cessione di credito attraverso la c.d.
cartolarizzazione; questa, è un istituto giuridico, o meglio una pratica finanziaria,
consistente nella cessione in blocco di crediti, anche futuri, da parte di un'impresa-cedente a favore di una società-cessionaria.
Deve osservarsi come il cessionario del credito non può ritenersi soggetto passivo in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito inerente a un rapporto contrattuale esistente tra il cedente ed il debitore ceduto.
Infatti, oggetto dell'operazione di cartolarizzazione è il diritto di credito derivante dai contratti di conto corrente stipulati dalla banca con il correntista e non anche gli stessi contratti.
A norma degli artt. 1260 e ss. c.c., il cessionario acquista il credito a titolo derivativo,
cosicché, a seguito della cessione, il ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle relative alla validità del titolo costitutivo del credito e quelle attinenti a fatti estintivi o modificativi dello stesso.
Conseguentemente, le eccezioni possono essere rivolte, in quanto tali, anche nei confronti del cessionario che agisce per il pagamento, ma non in via di azione, atteso che tale pagina 9 di 10 soggetto non subentra nella posizione contrattuale del cedente, e ciò, neppure nel caso di eccezioni di compensazione (Cass. 13735/22).
La domanda di restituzione proposta dall'opponente va pertanto respinta.
d) Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento e del rigetto di domande, e del relativo tenore delle stesse, vanno regolate come segue: parte convenuta opposta va condannata a rifondere alla parte attrice opponente in via solidale e complessiva la somma di euro
4.000,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre le spese di c.t.u. che vanno poste integralmente e definitivamente a carico della parte opposta.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca in ogni sua parte il decreto opposto;
- respinge la domanda di restituzione proposta da parte opponente;
- condanna l'opposta a rifondere alla parte opponente le spese di lite che liquida in euro
4.000,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre le spese di c.t.u. che vanno poste integralmente e definitivamente a carico della parte opposta.
Così è deciso in Ascoli Piceno,30/04/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
pagina 10 di 10