TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/11/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 869/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. SA La FA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 869 2019
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Di Lorenzo Parte_1 C.F._1
IO
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente depositato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 76736/18 del 6 giugno 2018, notificata in data 15 giugno 2018, con cui la ha disposto la confisca del carrello Controparte_1 elevatore marca , tipo 310/125.2, matricola 79584, in ragione dell'infrazione prevista CP_2 dall'art. 193, comma II, Dlgs 285/92, accertata con verbale di contestazione n. 911120227 elevato dai Carabinieri della Stazione di Roccamena il 3 gennaio 2018 a carico di Parte_2
e confermato dal Giudice di Pace di Corleone con sentenza
[...] Parte_1
41/18.
A fondamento dell'opposizione, ha, innanzitutto, contestato Parte_1
l'omessa notifica della sentenza n. 41/18 del Giudice di Pace di Corleone corredata dalla formula esecutiva e dalla richiesta di pagamento della sanzione amministrativa, da cui è
1 scaturita la violazione dell'art. 7 dlgs 150/11, della Circolare del Ministero dell'Interno prot.
300/A/1767/13/101/3/3/9, nonchè dell'art. 3 legge 241/90 e dell'art. 7, comma I, legge
212/00 in considerazione della mancata allegazione del provvedimento.
Inoltre, la ha dedotto vari vizi di motivazione posto che il provvedimento Pt_1 impugnato: i) non contiene l'indicazione dell'Autorità a cui ricorrere e del termine per proporre ricorso;
ii) non indica la data di inoppugnabilità della confisca, a partire dalla quale si sarebbe proceduto alla vendita o alla distruzione del veicolo confiscato.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_1 sottolineando che: i) in data 3 gennaio 2018 i Carabinieri della Stazione di Roccamena, avendo accertato, nel corso dei rilievi inerenti ad un sinistro stradale, la circolazione su pubblica via di una macchina operatrice con dispositivo di sollevamento sprovvista di copertura assicurativa e di carta di circolazione, hanno elevato a carico del trasgressore e del proprietario il verbale di contestazione n. Parte_2 Parte_1
911120227, con contestuale sequestro, per l'infrazione prevista dall'art. 193, comma II, dlgs
285/92 ed il verbale n. 911120129 per l'infrazione prevista dall'art. 114, comma II, dlgs
285/92; ii) il verbale n. 911120227 è stato impugnato davanti al Giudice di Pace di Corleone, che, con sentenza 41/18, ha rigettato l'opposizione e confermato il verbale;
iii) una volta pubblicata la sentenza, si è proceduto alla confisca del veicolo con l'ordinanza-ingiunzione n. 76736/18; iii) il provvedimento di confisca va ritenuto legittimo essendo stato emesso, a seguito della sentenza 41/18, in ragione dell'illecito amministrativo ex art. 193, comma II, dlgs 285/92; iv) è irrilevante l'omessa notifica della sentenza, che è conosciuta dalle parti del giudizio in cui è stata resa;
v) non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per omessa indicazione dell'Autorità Giudiziaria a cui ricorrere, per come si evince già dalla mera proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di confisca.
Con sentenza n. 173, depositata in data 27 settembre 2018, il Giudice di Pace di Corleone ha respinto il ricorso, rappresentando che i vizi di legittimità contestati dalla Foto sono stati superati dalla conoscenza legale della sentenza 41/18.
La sentenza di primo grado è stata tempestivamente impugnata da Parte_1
a mezzo di atto di citazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, la non ha adempiuto all'onere probatorio, non Controparte_1
Pag. 2 di 8 avendo prodotto documentazione a comprova della previa notifica della sentenza 41/18 del
Giudice di Pace di Corleone, corredata dalla richiesta di pagamento della sanzione amministrativa, ed avendo emesso l'ordinanza ingiunzione prima della definitività della sentenza.
Con il secondo motivo, l'appellante ha ribadito i vizi formali dell'ordinanza ingiunzione già contestati, evidenziando che non sono suscettibili di superamento tramite la conoscenza legale della sentenza 41/18.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha, in via preliminare, chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 76736/18 con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
La causa, nella contumacia della , è stata dichiarata interrotta per Controparte_1 morte del difensore della parte appellante in data 29 febbraio 2024.
Proseguito il procedimento a seguito della costituzione di nuovo procuratore, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 2 luglio
2025, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello agli effetti dell'art. 327 cpc atteso che: i) la citazione è stata depositata entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (cfr Cass. 19754/24); ii) la violazione del principio di ultrattività del rito non dà luogo a nullità dell'impugnazione (cfr Cass. 4217/14).
Deve, altresì, sottolinearsi che il presente procedimento, pervenuto a questo Giudice nel dicembre 2022, poi assegnato a terzi ed infine riassegnato, si è svolto con il rito ordinario di cognizione e, giunti ormai alla fase decisoria, non è né necessario, nè opportuno, operare una remissione sul ruolo per disporre il mutamento del rito, da rito ordinario a rito lavoro, posto che non vi sono esigenze di tutela del diritto di difesa da soddisfare, già ampiamente garantite dal modello procedimentale prescelto dallo stesso appellante e seguito fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr Cass. 23682/17).
Tanto premesso, l'appello non è meritevole di accoglimento sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta.
Pag. 3 di 8 Relativamente al primo motivo, giova ricordare che, a norma dell'art. 193 dlgs 285/92, all'illecito amministrativo della circolazione di veicolo senza copertura assicurativa R.C.A conseguono la sanzione pecuniaria di cui al comma II nonché il sequestro a scopo di confisca.
Prima della riforma apportata con il d.l. 151/03, convertito nella legge 214/03, il provvedimento ablatorio doveva essere preceduto dall'emanazione di un'ordinanza ingiunzione contenente l'assegnazione di un termine per operare la c.d sanatoria amministrativa.
Con la novella, l'adempimento è stato eliminato e sostituito da una previsione legislativa che attribuisce all'interessato la facoltà di ottenere il dissequestro e di evitare la confisca effettuando il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e del premio assicurativo semestrale nonchè garantendo la corresponsione delle spese di prelievo, trasporto, custodia entro il termine di 60 giorni dalla notifica del p.v.c. Resta ferma la possibilità di proporre opposizione avverso il verbale di contestazione.
La casistica che può scaturire è variegata.
1) se l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta, ma non del premio assicurativo semestrale, allora, non essendovi le condizioni per disporre il dissequestro del veicolo, sarà adottato il provvedimento di confisca, contro il quale potrà essere proposta opposizione per vizi propri.
2) se l'interessato non effettua il pagamento e non propone ricorso (amministrativo o giurisdizionale) allora il verbale costituirà titolo esecutivo per esigere la metà del massimo edittale della sanzione pecuniaria a norma dell'art. 203, comma III, dlgs 285/92, richiamato dall'art. 193, comma IV, dlgs 285/92. Alla sanzione principale “irrogata” con il verbale di contestazione seguirà la sanzione accessoria della confisca, pronunciata dal Prefetto entro il termine di prescrizione quinquennale e suscettibile di impugnazione per vizi propri a norma dell'art. 6 dlgs 150/11.
3) se l'interessato propone ricorso amministrativo allora, come hanno chiarito le Sezioni
Unite nella sentenza 22080/17, il p.v.c non costituirà più titolo per esigere la sanzione pecuniaria. In tal caso, troverà applicazione la disciplina contenuta nell'art. 204 dlgs 285/92.
Per l'effetto, ove il Prefetto ritenga infondato l'accertamento, verrà emanato un provvedimento di archiviazione. Ove, invece, l'accertamento sia ritenuto fondato, il Prefetto ordinerà il pagamento della sanzione pecuniaria, da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica,
Pag. 4 di 8 e disporrà la confisca del veicolo con provvedimento avente la forma dell'ordinanza ingiunzione, suscettibile di opposizione a norma dell'art. 6 dlgs 150/11.
4) se l'interessato propone ricorso ex art. 7 dlgs 150/11 allora il verbale di contestazione conserverà la qualità di titolo esecutivo per esigere la sanzione pecuniaria, salvo che non intervenga l'ordinanza di sospensione ex art. 5 dlgs 150/11.
Ne consegue che, mancando la sospensiva, sarà possibile intraprendere, nelle more del giudizio, la riscossione esattoriale al fine di riscuotere l'importo della sanzione pecuniaria nei limiti della metà del massimo edittale. Inoltre, essendo esigibile la sanzione pecuniaria, vi sono le condizioni per l'irrogazione delle sanzioni che accedono alla principale. Deve, quindi, ritenersi possibile la pronuncia dell'ordinanza ingiunzione di confisca nelle more del giudizio di opposizione avverso un verbale di contestazione non sospeso.
A questo punto, le sorti degli atti compiuti sulla base del p.v.c non sospeso saranno rimesse all'esito del giudizio di opposizione. Ed invero, se la sentenza di primo grado annulla il verbale di contestazione allora la confisca e gli atti esecutivi, in virtù del principio dell'effetto espansivo esterno, verranno automaticamente travolti. Se, invece, la sentenza di primo grado rigetta l'opposizione allora gli atti già compiuti e gli effetti già prodotti si stabilizzeranno.
Nel contesto delineato, non è da escludere che la confisca venga emanata a seguito di una pronuncia giurisdizionale favorevole all'amministrazione.
La particolarità da tenere presente è che, nel caso indicato, la sentenza di primo grado resa nel giudizio ex art. 7 dlgs 150/11 sostituisce il verbale di contestazione come titolo esecutivo
(cfr Cass. Sez. U. 22080/17). Ciò emerge chiaramente dal disposto di cui all'art. 7, comma
XI dlgs 150/11, in cui si legge “Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate”. Ne consegue che l'atto presupposto della confisca cessa di essere il p.v.c, oramai privo di efficacia esecutiva per la sanzione pecuniaria, e diviene la sentenza, titolo esecutivo sostitutivo sin tal tempo della sua pubblicazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, si può quindi passare alla verifica della fondatezza del primo motivo di appello, con cui è stata contestata la pronuncia della confisca prima della
Pag. 5 di 8 definitività della sentenza 41/18 resa nel giudizio di opposizione avverso il verbale n.
911120227 nonché in assenza della notifica imposta dall'art. 7, comma XII, dlgs 150/11.
Quanto al primo profilo, si evidenzia che non è necessaria la definitività bensì l'esecutività della sentenza di primo grado. Tanto si ricava dall'art. 203, comma III, dlgs 285/92, richiamato dall'art. 193, comma IV dlgs 285/92, che lega la confisca ad un titolo esecutivo per esigere la sanzione pecuniaria e tale è il verbale di contestazione non impugnato, ovvero il verbale di contestazione sub iudice, ovvero la sentenza di primo grado emessa sul verbale di contestazione, una volta pubblicata. Soltanto laddove la confisca acceda ad una sanzione penale occorre attendere la definitività della sentenza.
Va precisato, poi, che il coordinamento tra gli atti amministrativi ed i giudizi di impugnazione eventualmente instaurati è garantito dal vincolo di dipendenza, che rende la sanzione accessoria soggetta alle vicende relative alla sanzione principale.
Quanto al secondo profilo contestato, va osservato che l'adempimento prescritto dall'art. 7, comma XI, dlgs 150/11 è rilevante esclusivamente ai fini dell'esazione dell'importo liquidato a titolo di sanzione pecuniaria e non ha alcuna influenza sulla confisca. Ed infatti, la ratio della norma è semplicemente quella di concedere all'opponente un termine per effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria prima di iniziare, ovvero di proseguire, la riscossione esattoriale. Ne consegue, per un verso, che l'omissione è suscettibile di generare un vizio ex art. 617 cpc della procedura esecutiva. Per altro verso, l'eventuale pagamento, a seguito della notifica della sentenza, provocherebbe l'estinzione della sanzione pecuniaria ma non avrebbe alcun effetto sul sequestro e sulla confisca, per estinguere o impedire i quali sarebbe stato necessario il pagamento della sanzione in misura ridotta, del premio assicurativo semestrale, delle spese di custodia entro il termine di cui all'art. 202 dlgs 285/92.
Si aggiunga che la previsione dell'art. 7, comma XII, dlgs 150/11, secondo cui “Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida” postula la facoltà di disporre la confisca, sia prima, in forza del verbale esecutivo, sia dopo la pronuncia di rigetto dell'opposizione, con divieto imposto al
Giudice di escluderne l'applicazione.
Valga, altresì, la considerazione per cui le sanzioni accessorie presuppongono soltanto l'applicazione della sanzione principale a cui accedono e tale requisito è soddisfatto con la
Pag. 6 di 8 pubblicazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, che costituisce titolo esecutivo per esigere la sanzione pecuniaria nell'importo liquidato.
In definitiva, il decreto di confisca resiste alle contestazioni di parte appellante in quanto:
i) si fonda sul presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 193 dlgs 285/92, previsto e punito con la confisca;
ii) si aggiunge alla sanzione pecuniaria esecutiva, prima avente fonte nel verbale di contestazione n. 911120227 e, poi, nella sentenza 41/18 di rigetto dell'opposizione avverso il verbale.
Con riguardo al secondo motivo, ne va dichiarata l'infondatezza. Ed infatti, è orientamento consolidato che i vizi formali della sanzione amministrativa acquistano rilevanza soltanto nel caso in cui sia stato violato il diritto di difesa. Nella specie non si è verificato alcun vulnus in quanto la mancanza dell'indicazione della data di inoppugnabilità della confisca non ha impedito alla di spiegare tempestiva opposizione. Pt_1
È infondata anche la censura relativa al vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione per mancata allegazione del verbale di contestazione e/o della sentenza di primo grado.
Sul punto, va osservato che: i) è inconferente il richiamo all'art. 7, comma I, legge 212/02, che si applica alla materia tributaria;
ii) la norma generale contenuta nell'art. 3, comma III, legge 241/90, rilevante anche per le sanzioni amministrative, prescrive non l'allegazione ma la sola messa a disposizione dell'atto richiamato e tale esigenza è pienamente soddisfatta dall'indicazione dei dati identificativi per l'esercizio del diritto di accesso;
iii) nel caso di specie, è rilevante constatare non solo che l'ordinanza ingiunzione riporta tutti i dati identificativi degli atti richiamati (numero e data del verbale, trasgressori, organo accertatore, sommaria descrizione dell'illecito amministrativo;
numero e data della sentenza, autorità emanante e stralcio del dispositivo) ma anche che la ricorrente ne ha avuto conoscenza legale ed effettiva, per come è dato ricavare dalle impugnazione proposte.
Per le ragioni esposte, l'appello va respinto.
Riguardo le spese di lite, va confermata la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata mentre le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della contumacia dell'appellato, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Pag. 7 di 8 RIGETTA l'appello;
CONFERMA le spese del giudizio di primo grado;
SPESE irripetibili relativamente al presente giudizio di appello.
30/11/2025
Il Giudice
SA La FA
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. SA La FA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 869 2019
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Di Lorenzo Parte_1 C.F._1
IO
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente depositato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 76736/18 del 6 giugno 2018, notificata in data 15 giugno 2018, con cui la ha disposto la confisca del carrello Controparte_1 elevatore marca , tipo 310/125.2, matricola 79584, in ragione dell'infrazione prevista CP_2 dall'art. 193, comma II, Dlgs 285/92, accertata con verbale di contestazione n. 911120227 elevato dai Carabinieri della Stazione di Roccamena il 3 gennaio 2018 a carico di Parte_2
e confermato dal Giudice di Pace di Corleone con sentenza
[...] Parte_1
41/18.
A fondamento dell'opposizione, ha, innanzitutto, contestato Parte_1
l'omessa notifica della sentenza n. 41/18 del Giudice di Pace di Corleone corredata dalla formula esecutiva e dalla richiesta di pagamento della sanzione amministrativa, da cui è
1 scaturita la violazione dell'art. 7 dlgs 150/11, della Circolare del Ministero dell'Interno prot.
300/A/1767/13/101/3/3/9, nonchè dell'art. 3 legge 241/90 e dell'art. 7, comma I, legge
212/00 in considerazione della mancata allegazione del provvedimento.
Inoltre, la ha dedotto vari vizi di motivazione posto che il provvedimento Pt_1 impugnato: i) non contiene l'indicazione dell'Autorità a cui ricorrere e del termine per proporre ricorso;
ii) non indica la data di inoppugnabilità della confisca, a partire dalla quale si sarebbe proceduto alla vendita o alla distruzione del veicolo confiscato.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_1 sottolineando che: i) in data 3 gennaio 2018 i Carabinieri della Stazione di Roccamena, avendo accertato, nel corso dei rilievi inerenti ad un sinistro stradale, la circolazione su pubblica via di una macchina operatrice con dispositivo di sollevamento sprovvista di copertura assicurativa e di carta di circolazione, hanno elevato a carico del trasgressore e del proprietario il verbale di contestazione n. Parte_2 Parte_1
911120227, con contestuale sequestro, per l'infrazione prevista dall'art. 193, comma II, dlgs
285/92 ed il verbale n. 911120129 per l'infrazione prevista dall'art. 114, comma II, dlgs
285/92; ii) il verbale n. 911120227 è stato impugnato davanti al Giudice di Pace di Corleone, che, con sentenza 41/18, ha rigettato l'opposizione e confermato il verbale;
iii) una volta pubblicata la sentenza, si è proceduto alla confisca del veicolo con l'ordinanza-ingiunzione n. 76736/18; iii) il provvedimento di confisca va ritenuto legittimo essendo stato emesso, a seguito della sentenza 41/18, in ragione dell'illecito amministrativo ex art. 193, comma II, dlgs 285/92; iv) è irrilevante l'omessa notifica della sentenza, che è conosciuta dalle parti del giudizio in cui è stata resa;
v) non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per omessa indicazione dell'Autorità Giudiziaria a cui ricorrere, per come si evince già dalla mera proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di confisca.
Con sentenza n. 173, depositata in data 27 settembre 2018, il Giudice di Pace di Corleone ha respinto il ricorso, rappresentando che i vizi di legittimità contestati dalla Foto sono stati superati dalla conoscenza legale della sentenza 41/18.
La sentenza di primo grado è stata tempestivamente impugnata da Parte_1
a mezzo di atto di citazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, la non ha adempiuto all'onere probatorio, non Controparte_1
Pag. 2 di 8 avendo prodotto documentazione a comprova della previa notifica della sentenza 41/18 del
Giudice di Pace di Corleone, corredata dalla richiesta di pagamento della sanzione amministrativa, ed avendo emesso l'ordinanza ingiunzione prima della definitività della sentenza.
Con il secondo motivo, l'appellante ha ribadito i vizi formali dell'ordinanza ingiunzione già contestati, evidenziando che non sono suscettibili di superamento tramite la conoscenza legale della sentenza 41/18.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha, in via preliminare, chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 76736/18 con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
La causa, nella contumacia della , è stata dichiarata interrotta per Controparte_1 morte del difensore della parte appellante in data 29 febbraio 2024.
Proseguito il procedimento a seguito della costituzione di nuovo procuratore, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 2 luglio
2025, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello agli effetti dell'art. 327 cpc atteso che: i) la citazione è stata depositata entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (cfr Cass. 19754/24); ii) la violazione del principio di ultrattività del rito non dà luogo a nullità dell'impugnazione (cfr Cass. 4217/14).
Deve, altresì, sottolinearsi che il presente procedimento, pervenuto a questo Giudice nel dicembre 2022, poi assegnato a terzi ed infine riassegnato, si è svolto con il rito ordinario di cognizione e, giunti ormai alla fase decisoria, non è né necessario, nè opportuno, operare una remissione sul ruolo per disporre il mutamento del rito, da rito ordinario a rito lavoro, posto che non vi sono esigenze di tutela del diritto di difesa da soddisfare, già ampiamente garantite dal modello procedimentale prescelto dallo stesso appellante e seguito fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr Cass. 23682/17).
Tanto premesso, l'appello non è meritevole di accoglimento sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta.
Pag. 3 di 8 Relativamente al primo motivo, giova ricordare che, a norma dell'art. 193 dlgs 285/92, all'illecito amministrativo della circolazione di veicolo senza copertura assicurativa R.C.A conseguono la sanzione pecuniaria di cui al comma II nonché il sequestro a scopo di confisca.
Prima della riforma apportata con il d.l. 151/03, convertito nella legge 214/03, il provvedimento ablatorio doveva essere preceduto dall'emanazione di un'ordinanza ingiunzione contenente l'assegnazione di un termine per operare la c.d sanatoria amministrativa.
Con la novella, l'adempimento è stato eliminato e sostituito da una previsione legislativa che attribuisce all'interessato la facoltà di ottenere il dissequestro e di evitare la confisca effettuando il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e del premio assicurativo semestrale nonchè garantendo la corresponsione delle spese di prelievo, trasporto, custodia entro il termine di 60 giorni dalla notifica del p.v.c. Resta ferma la possibilità di proporre opposizione avverso il verbale di contestazione.
La casistica che può scaturire è variegata.
1) se l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta, ma non del premio assicurativo semestrale, allora, non essendovi le condizioni per disporre il dissequestro del veicolo, sarà adottato il provvedimento di confisca, contro il quale potrà essere proposta opposizione per vizi propri.
2) se l'interessato non effettua il pagamento e non propone ricorso (amministrativo o giurisdizionale) allora il verbale costituirà titolo esecutivo per esigere la metà del massimo edittale della sanzione pecuniaria a norma dell'art. 203, comma III, dlgs 285/92, richiamato dall'art. 193, comma IV, dlgs 285/92. Alla sanzione principale “irrogata” con il verbale di contestazione seguirà la sanzione accessoria della confisca, pronunciata dal Prefetto entro il termine di prescrizione quinquennale e suscettibile di impugnazione per vizi propri a norma dell'art. 6 dlgs 150/11.
3) se l'interessato propone ricorso amministrativo allora, come hanno chiarito le Sezioni
Unite nella sentenza 22080/17, il p.v.c non costituirà più titolo per esigere la sanzione pecuniaria. In tal caso, troverà applicazione la disciplina contenuta nell'art. 204 dlgs 285/92.
Per l'effetto, ove il Prefetto ritenga infondato l'accertamento, verrà emanato un provvedimento di archiviazione. Ove, invece, l'accertamento sia ritenuto fondato, il Prefetto ordinerà il pagamento della sanzione pecuniaria, da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica,
Pag. 4 di 8 e disporrà la confisca del veicolo con provvedimento avente la forma dell'ordinanza ingiunzione, suscettibile di opposizione a norma dell'art. 6 dlgs 150/11.
4) se l'interessato propone ricorso ex art. 7 dlgs 150/11 allora il verbale di contestazione conserverà la qualità di titolo esecutivo per esigere la sanzione pecuniaria, salvo che non intervenga l'ordinanza di sospensione ex art. 5 dlgs 150/11.
Ne consegue che, mancando la sospensiva, sarà possibile intraprendere, nelle more del giudizio, la riscossione esattoriale al fine di riscuotere l'importo della sanzione pecuniaria nei limiti della metà del massimo edittale. Inoltre, essendo esigibile la sanzione pecuniaria, vi sono le condizioni per l'irrogazione delle sanzioni che accedono alla principale. Deve, quindi, ritenersi possibile la pronuncia dell'ordinanza ingiunzione di confisca nelle more del giudizio di opposizione avverso un verbale di contestazione non sospeso.
A questo punto, le sorti degli atti compiuti sulla base del p.v.c non sospeso saranno rimesse all'esito del giudizio di opposizione. Ed invero, se la sentenza di primo grado annulla il verbale di contestazione allora la confisca e gli atti esecutivi, in virtù del principio dell'effetto espansivo esterno, verranno automaticamente travolti. Se, invece, la sentenza di primo grado rigetta l'opposizione allora gli atti già compiuti e gli effetti già prodotti si stabilizzeranno.
Nel contesto delineato, non è da escludere che la confisca venga emanata a seguito di una pronuncia giurisdizionale favorevole all'amministrazione.
La particolarità da tenere presente è che, nel caso indicato, la sentenza di primo grado resa nel giudizio ex art. 7 dlgs 150/11 sostituisce il verbale di contestazione come titolo esecutivo
(cfr Cass. Sez. U. 22080/17). Ciò emerge chiaramente dal disposto di cui all'art. 7, comma
XI dlgs 150/11, in cui si legge “Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate”. Ne consegue che l'atto presupposto della confisca cessa di essere il p.v.c, oramai privo di efficacia esecutiva per la sanzione pecuniaria, e diviene la sentenza, titolo esecutivo sostitutivo sin tal tempo della sua pubblicazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, si può quindi passare alla verifica della fondatezza del primo motivo di appello, con cui è stata contestata la pronuncia della confisca prima della
Pag. 5 di 8 definitività della sentenza 41/18 resa nel giudizio di opposizione avverso il verbale n.
911120227 nonché in assenza della notifica imposta dall'art. 7, comma XII, dlgs 150/11.
Quanto al primo profilo, si evidenzia che non è necessaria la definitività bensì l'esecutività della sentenza di primo grado. Tanto si ricava dall'art. 203, comma III, dlgs 285/92, richiamato dall'art. 193, comma IV dlgs 285/92, che lega la confisca ad un titolo esecutivo per esigere la sanzione pecuniaria e tale è il verbale di contestazione non impugnato, ovvero il verbale di contestazione sub iudice, ovvero la sentenza di primo grado emessa sul verbale di contestazione, una volta pubblicata. Soltanto laddove la confisca acceda ad una sanzione penale occorre attendere la definitività della sentenza.
Va precisato, poi, che il coordinamento tra gli atti amministrativi ed i giudizi di impugnazione eventualmente instaurati è garantito dal vincolo di dipendenza, che rende la sanzione accessoria soggetta alle vicende relative alla sanzione principale.
Quanto al secondo profilo contestato, va osservato che l'adempimento prescritto dall'art. 7, comma XI, dlgs 150/11 è rilevante esclusivamente ai fini dell'esazione dell'importo liquidato a titolo di sanzione pecuniaria e non ha alcuna influenza sulla confisca. Ed infatti, la ratio della norma è semplicemente quella di concedere all'opponente un termine per effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria prima di iniziare, ovvero di proseguire, la riscossione esattoriale. Ne consegue, per un verso, che l'omissione è suscettibile di generare un vizio ex art. 617 cpc della procedura esecutiva. Per altro verso, l'eventuale pagamento, a seguito della notifica della sentenza, provocherebbe l'estinzione della sanzione pecuniaria ma non avrebbe alcun effetto sul sequestro e sulla confisca, per estinguere o impedire i quali sarebbe stato necessario il pagamento della sanzione in misura ridotta, del premio assicurativo semestrale, delle spese di custodia entro il termine di cui all'art. 202 dlgs 285/92.
Si aggiunga che la previsione dell'art. 7, comma XII, dlgs 150/11, secondo cui “Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida” postula la facoltà di disporre la confisca, sia prima, in forza del verbale esecutivo, sia dopo la pronuncia di rigetto dell'opposizione, con divieto imposto al
Giudice di escluderne l'applicazione.
Valga, altresì, la considerazione per cui le sanzioni accessorie presuppongono soltanto l'applicazione della sanzione principale a cui accedono e tale requisito è soddisfatto con la
Pag. 6 di 8 pubblicazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, che costituisce titolo esecutivo per esigere la sanzione pecuniaria nell'importo liquidato.
In definitiva, il decreto di confisca resiste alle contestazioni di parte appellante in quanto:
i) si fonda sul presupposto dell'illecito amministrativo ex art. 193 dlgs 285/92, previsto e punito con la confisca;
ii) si aggiunge alla sanzione pecuniaria esecutiva, prima avente fonte nel verbale di contestazione n. 911120227 e, poi, nella sentenza 41/18 di rigetto dell'opposizione avverso il verbale.
Con riguardo al secondo motivo, ne va dichiarata l'infondatezza. Ed infatti, è orientamento consolidato che i vizi formali della sanzione amministrativa acquistano rilevanza soltanto nel caso in cui sia stato violato il diritto di difesa. Nella specie non si è verificato alcun vulnus in quanto la mancanza dell'indicazione della data di inoppugnabilità della confisca non ha impedito alla di spiegare tempestiva opposizione. Pt_1
È infondata anche la censura relativa al vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione per mancata allegazione del verbale di contestazione e/o della sentenza di primo grado.
Sul punto, va osservato che: i) è inconferente il richiamo all'art. 7, comma I, legge 212/02, che si applica alla materia tributaria;
ii) la norma generale contenuta nell'art. 3, comma III, legge 241/90, rilevante anche per le sanzioni amministrative, prescrive non l'allegazione ma la sola messa a disposizione dell'atto richiamato e tale esigenza è pienamente soddisfatta dall'indicazione dei dati identificativi per l'esercizio del diritto di accesso;
iii) nel caso di specie, è rilevante constatare non solo che l'ordinanza ingiunzione riporta tutti i dati identificativi degli atti richiamati (numero e data del verbale, trasgressori, organo accertatore, sommaria descrizione dell'illecito amministrativo;
numero e data della sentenza, autorità emanante e stralcio del dispositivo) ma anche che la ricorrente ne ha avuto conoscenza legale ed effettiva, per come è dato ricavare dalle impugnazione proposte.
Per le ragioni esposte, l'appello va respinto.
Riguardo le spese di lite, va confermata la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata mentre le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della contumacia dell'appellato, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Pag. 7 di 8 RIGETTA l'appello;
CONFERMA le spese del giudizio di primo grado;
SPESE irripetibili relativamente al presente giudizio di appello.
30/11/2025
Il Giudice
SA La FA
Pag. 8 di 8