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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 8/05/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 25593/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronuncia in data 8 maggio
2025 la seguente
SENTENZA
a nella controversia civile iscritta al n. 25593 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
- P.IVA - in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla via Pavia n.134 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mandara, Pt_1 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- opponente -
E
C.F. , P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappr p.t., quale incorporante per fusione della rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Alessandro Masciocchi, elett. domiciliata presso il suo indirizzo digitale
, giusta procura in atti Email_1
- opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2021, la proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 6806/2021 del 09/09/2021, notificato in data
13/09/2021, emesso nell'ambito del procedimento recante RG n° 18915/2021 dal Tribunale di Napoli.
Mediante il suindicato titolo opposto veniva ingiunto alla il pagamento, in favore Parte_1 della ( oggi incorporata per fusione dalla , della Controparte_2 Controparte_1 somma di euro 12.782,02, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per le forniture del materiale indicato nelle otto fatture, emesse dalla ricorrente nell'anno 2020, e rimaste insolute.
A sostegno della domanda, veniva dedotto in ricorso monitorio che la si Controparte_2 era impegnata contrattualmente a fornire e concedere alla la distribuzione, nel Parte_1 territorio di varie province della Campania, dei propri prodotti, per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 e il 31 dicembre 2022.
La in virtù del contratto sopra citato, emetteva vari ordini di acquisto di materiali Parte_1
In relazione alle predette forniture quest'ultima emetteva quindi le fatture allegate al ricorso CP_2 monitorio che deduceva insolute. inutilmente il pagamento durante la fase stragiudiziale, CP_3 veniva depositata ed accolta la istanza di emissione del decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, domandava la
Parte_1 revoca dell'ingiunzione. A fondamento di tale richiesta la adduceva che: 1) la
Parte_1 si sarebbe obbligata in base al punto g) del contratto di fornitura, stipulato Controparte_2 tra le parti, a fornire alla una serie di attrezzature tecniche in comodato, impegno
Parte_1 mai rispettato;
2) la si sarebbe poi obbligata in ossequio al punto h) Controparte_2 dell'accordo a riconoscere alla un contributo per il primo anno di contratto
Parte_1
(considerando il periodo Settembre 2019 – Dicembre 2020) pari ad un extra sconto del 20% sul fatturato nel periodo in questione. Anche in tal caso non mantenendo l'impegno; 3) la Parte_1 avrebbe sviluppato in detto intervallo temporale un fatturato complessivo pari ad € 32.573,84 oltre
[...]
Iva; 4) la avrebbe pure incassato in forza di presunti contratti di leasing Controparte_2 stipulati dalla con la Banca BCC Leasing S.p.a. la somma di euro 27.000,00 oltre Parte_1
Iva; 5) la avrebbe poi incassato per contratti di leasing stipulati da clienti Controparte_2 della con la Banca BCC Leasing S.p.a. ulteriori euro 42.420,60 oltre Iva;
6) a fronte Parte_1 di tali acquisti per un totale di euro 101.999,44 oltre Iva, la secondo Controparte_2 quanto stabilito contrattualmente al punto h), avrebbe quindi dovuto riconoscere alla Parte_1 un extra sconto del 20% sulle merci acquistate per un importo di euro 20,399,88; 7) la
[...] [...] avrebbe, inoltre, surrettiziamente lucrato la somma di euro 3.660,00 versata Controparte_2 indebitamente dalla stessa in base della fattura n. 17-17885 del 23.12.2019. Parte_1
Eccepiva inoltre l'opponente l' inidoneità a fondare la prova del credito delle sole fatture emesse dall'opposta. Concludeva, pertanto, chiedendo di: accertare e dichiarare senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e quindi accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ei confronti della Parte_1 per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto ed in particolare perché il Controparte_2 credito sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo a favore della risulta Controparte_2 inesistente ovvero compensato dal controcredito della o comunque perché la domanda è assolutamente Parte_1 sfornita di prova;
condannare parte avversa al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi anche in via equitativa. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse accertare la posizione debitoria della nei confronti della Parte_1 si chiede di ridurre la pretesa creditoria avversa nei limiti di quanto effettivamente Controparte_2 dovuto detratte tutte le somme non dovute e/o comunque non provate per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
Vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva quindi in giudizio l'opposta, contestando in toto la ricostruzione ex adverso proposta, in quanto non fondata e non provata documentalmente.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, da dichiararsi esecutivo.
All'esito della prima udienza di comparizione, celebrata mediante il deposito di note scritte, il Giudice, allora assegnatario del fascicolo, formulava alle parti proposta di definizione transattiva della controversia, che non veniva accettata dalla parte opposta ( v. ordinanza del 15/05/2022).
Successivamente, con ordinanza del 16/05/2022 venivano concessi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché i termini di cui all' 183 VI comma cpc. Sulla documentazione in atti ( v. ordinanza del 22.12.2022) la causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 7 dicembre 2023.
Dopo successivi rinvii, la controversia, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, veniva assegnata a questo giudice in data 16/04/2025 e, quindi, viene decisa in data odierna all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, come in precedenza autorizzate ex art 127 ter c.p.c., con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
E' incontestato oltre che comprovato documentalmente che nell'estate del 2019 la Controparte_2
produttrice di prodotti ed attrezzature vernicianti, sottoscriveva con la
[...] Pt_1 Parte_1 un accordo di distribuzione nell'ambito delle province di Avellino, Caserta e Benevento, con Pt_1 esclusione della provincia di Salerno ( v. contratto del 2/08/2019, depositato in atti).
Del pari non appare esservi contestazione circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per il periodo di cui alle fatture azionate, sulla base delle quali ha proposto in via monitoria domanda di CP_2 pagamento. Per vero, che in forza dell'espletamento di tali forniture l'opposta abbia maturato un credito pari ad € 12.782.02 può considerarsi oggetto di prova ai sensi dell'art 2709 c.c., atteso che è la stessa a depositare in giudizio il mastrino contabile (all.10 parte opponente), relativo Parte_1 alle operazioni intercorse tra le due società, dal quale risultano i mancati pagamenti per le medesime fatture di acquisto allegate al decreto ingiuntivo.
Senonché, a fondamento del rifiuto di adempiere, oppone una serie di eccezioni in Parte_1 forza delle quali ritiene di poter considerare integralmente non dovuto o, comunque, compensato il credito per cui è causa. deduce, a tal proposito, che si sarebbe obbligata, in base al Parte_1 Controparte_2 punto g) del contratto di fornitura stipulato tra le parti (ed allegato in giudizio), a fornire a Pt_1 una serie di attrezzature tecniche in comodato d'uso gratuito . Assume, quindi, che Parte_1 avrebbe “costretto” la propria controparte, non fornendo i materiali di cui al comodato, a CP_2 procurarsi onerosamente tali attrezzature con contratto di leasing con la BCCI Lease s.p.a., al fine di aumentare il proprio fatturato. Ed anzi, detti dispositivi sarebbero pure stati acquistati, in uno alle forniture contrattuali di materiale verniciante, dai destinatari delle vernici, con un ulteriore aumento del fatturato ed arricchimento della impresa produttrice. Tutti questi ulteriori incassi, assume l'opponente, avrebbero implicato l'applicazione del punto h) del contratto di fornitura stipulato tra le parti, ovvero l'obbligo in capo alla opposta di riconoscere alla “un contributo per il primo anno di Parte_1 contratto (considerando il periodo Settembre 2019 – Dicembre 2020) pari ad un extra sconto del 20% sul fatturato sviluppato nel periodo”.
Considerando tali voci, il totale degli affari intercorsi sarebbe ammontato cioè ad un totale di circa centomila euro e, di conseguenza, la percentuale di extra sconto suindicata avrebbe compensato ed anzi, addirittura, superato l'importo richiesto dalla CP_2
Senonché, non risultano elementi, acquisiti all'istruttoria processuale, per ritenere provata alcuna effettiva “costrizione” all'acquisto di attrezzature tecniche per l'utilizzo dei prodotti in carico alla Pt_1
Appare maggiormente credibile, sul punto, la ricostruzione offerta dalla laddove
[...] CP_2 riferisce di una deliberata volontà in tal senso della finalizzata alla definitiva Parte_1 apprensione di tale materiale tecnico, utile anche per il prosieguo della propria attività sociale.
Diversamente, come previsto dal punto g) del contratto, l'opponente avrebbe potuto solo fruire di un temporaneo uso dell'attrezzatura ricevuta in comodato, da restituire al termine di efficacia della predetta convenzione.
Non risulta agli atti, d'altronde, alcuna contestazione, prima della notifica del decreto opposto, circa la mancata concessione in comodato delle attrezzature, né, per vero, si rinviene nemmeno una semplice richiesta di materiale in comodato d'uso da parte della Parte_1
Non può in alcun modo desumersi, dunque, che abbia mai negato all'opponente le forniture in CP_2 comodato, cui era obbligata contrattualmente.
Si nota, ancora, che l'ultimo comma dell'articolo g) della contratto prevedeva un apposito e successivo
“contratto sul comodato”, regolativo dei rapporti tra le parti sul punto. Accordo mai effettivamente sottoscritto, nel concorde silenzio delle parti. Tanto lascia evidentemente desumere una tacita volontà di provvedere diversamente da parte anche del contraente, ossia dell'opponente, che maggiormente avrebbe dovuto essere interessato alla sottoscrizione degli stessi.
Ma ad ogni modo, la lettura della lett. h nel suo tenore letterale lascia ritenere che l'extra sconto, ivi previsto, sia riferibile soltanto al fatturato realizzato dalla e non anche agli acquisti da essa CP_2 effettuati ovvero dai propri clienti. Né è evincibile alcuna addenda negoziale per la quale, a fronte dell'acquisto di tali attrezzature, sia stato effettivamente pattuito, anche su tale fornitura, lo sconto previsto dall'art. h). Anche in tal caso solo in giudizio, per la prima volta, è riscontrabile tale richiesta da parte dell'opponente. Eppure, trattandosi di una libera successiva pattuizione, la stessa avrebbe dovuto risultare per iscritto in un apposito patto teso a far rientrare nell'extra sconto del 20% l'eventuale cessione a titolo oneroso delle attrezzature tecniche. Patto di cui non vi è invece alcuna prova documentale, incontrando in materia la prova testimoniale il limite di cui all'art 2722 c.c.
Non è possibile, dunque, considerare nel conteggio del fatturato della nemmeno gli ulteriori CP_2 beni che l'opponente deduce acquistati da soggetti terzi. Tale tipologia di ordini non è indicata espressamente nel contratto, avente ad oggetto un ben preciso numero di linee e prodotti, intercorso tra le odierne parti processuali. Medesimo ragionamento per i contratti di leasing per l'acquisto di attrezzature tecniche, intercorsi tra la e terzi, anch'essi completamente estranei al rapporto CP_2 dedotto in giudizio. Nell'accordo non vi è difatti alcun riferimento a sconti o percentuali, in relazione a tali affari, in favore dell'opponente. Ed, inoltre, nei vari moduli di finanziamento, allegati in atti ( v. fasc. parte opponente), non vi è alcun accenno ad attività o ruolo svolto dalla fatto questo Parte_1 che escluderebbe in radice la possibilità stessa che vi possa essere stata una diversa pattuizione a monte.
Difatti, anche solo per una questione contabile, considerando che la è una industria che si serve CP_2 presumibilmente di varie società di distribuzione, tra cui la sarebbe di certo necessario, Parte_1 al fine di consentire un successivo riconoscimento contabile per l'attività di intermediazione svolta, la previsione sul modulo d'ordine di una voce relativamente all'attività svolta dal “procacciatore”.
Mancando assolutamente tale evidenza, ma anche ogni diversa ed ulteriore prova (come, ad esempio, una contabilità informale tra le parti in proposito), è da ritenersi che non si possa in nessun modo considerare provata o credibile alcuna effettiva attività in tale senso svolta dalla Parte_1 remunerabile ai sensi dell'art. h) del contratto.
Per quanto attiene, poi, alla restituzione della somma di euro 3.660,00, pagata spontaneamente dalla stessa opponente alla sulla base della fattura n. 17-17885 del 23.12.2019, pure tale richiesta CP_2 appare del tutto infondata. La essenzialmente afferma che si sarebbe resa conto, solo Parte_1 dopo la notifica del decreto ingiuntivo, che ben due anni prima avrebbe saldato una fattura ricevuta nell'anno 2019 che, nella realtà, non avrebbe dovuto pagare. La circostanza è assolutamente poco credibile, alla luce del comportamento tenuto da tale parte e della vaghezza cui corrisponde la deduzione della non debenza delle somme di cui trattasi.
Per vero, trattandosi di un indebito seguente ad un pagamento spontaneo, opera una inversione dell'onere probatorio, che avrebbe imposto ad essa opponente di comprovare la non debenza delle somme di cui trattasi, tanto almeno allegando specificamente la causale da ritenersi non dovuta ed il motivo del suo venir meno o della sua inesistenza. Tanto viepiù alla luce delle previsioni contrattuali di cui al punto i) del contratto sottoscritto tra le parti, che prevedeva l' obbligo di contestare le fatture nei 30 giorni successivi alla loro ricezione: contestazione che invece non è mai intervenuta. Tale fattura ( rectius: nota di debito) è stata, infatti, contestata solo con l'atto di opposizione, dopo due anni dalla sua ricezione, senza che sia mai stato dato alcun riscontro alle due precedenti istanze stragiudiziali di pagamento dell'opposta.
Quanto all' eccezione di compensazione formulata sulla base della previsione di cui al punto h) del contratto, con riferimento all'impegno di a riconoscere a “un contributo per il CP_2 Parte_1 primo anno di contratto (considerando il periodo Settembre 2019 – Dicembre 2020) pari ad un extra sconto del 20% sul fatturato sviluppato nel periodo” , si osserva che ha comprovato come il fatturato Parte_1 sviluppato dagli acquisti di nel periodo Settembre 2019 – Dicembre 2020 sia Parte_1 risultato pari ad euro 39.740,09 (ovvero euro 32.573,84 I.V.A. esclusa), come riscontrabile dai dati riportati nel mastrino contabile delle fatture acquisti relativo al fornitore (cfr. all. 3, prod parte CP_2 opponente): per vero tale documento fa prova anche contro l'opposta, che ne ha invocato il valore probatorio in suo vantaggio ( v. da ultimo note difensive autorizzate depositate il 28.04.2025 ) e che quindi non può scinderne il contenuto, ai sensi dell'art 2709 c.c.
Pertanto, sussiste il diritto di a vedersi riconosciuto, a titolo promozionale, detto Parte_1 extra sconto sul fatturato sviluppato nel periodo di cui trattasi nella misura di euro 7.948,018 (pari al
20% di euro 39.740,09).
Trattandosi, quelli oggetto dell'odierno giudizio, di crediti nascenti da un medesimo rapporto obbligatorio, costituenti mere poste contabili, deve operare tra gli stessi la cd compensazione impropria o atecnica, invero: quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale ( v., ex multis, Cass. n 26365/2024).
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono l'opposizione proposta da va Parte_1 parzialmente accolta. Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 4834,00, oltre interessi al saggio contrattualmente previsto dalla data della presente pronuncia giudiziale e sino al saldo.
Venendo al governo delle spese di lite, occorre rilevare che la domanda dell'opposta, come introdotta con il ricorso monitorio, risulta definitivamente accolta in misura sensibilmente inferiore a quella oggetto della proposta conciliativa formulata dal precedente Istruttore in corso di giudizio, sicché, valutato ingiustificato il relativo rifiuto ( v. ordinanza del 7/03/2022 e del 16/05/2022) e considerato il disposto di cui all'art 91 c.p.c. si ritiene che dette spese, ivi comprese quelle della fase monitoria, vadano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Flora Vollero, definitivamente pronunciando, disattesa altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e per l'effetto: 1)revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 6806/2021; 2) condanna al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 dell'importo di euro 4834,00, oltre interessi al saggio contrattualmente previsto dalla data della presente pronuncia giudiziale e sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle della fase monitoria.
Napoli, 8 maggio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Flora Vollero)
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 8/05/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 25593/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronuncia in data 8 maggio
2025 la seguente
SENTENZA
a nella controversia civile iscritta al n. 25593 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
- P.IVA - in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla via Pavia n.134 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mandara, Pt_1 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- opponente -
E
C.F. , P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappr p.t., quale incorporante per fusione della rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Alessandro Masciocchi, elett. domiciliata presso il suo indirizzo digitale
, giusta procura in atti Email_1
- opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2021, la proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 6806/2021 del 09/09/2021, notificato in data
13/09/2021, emesso nell'ambito del procedimento recante RG n° 18915/2021 dal Tribunale di Napoli.
Mediante il suindicato titolo opposto veniva ingiunto alla il pagamento, in favore Parte_1 della ( oggi incorporata per fusione dalla , della Controparte_2 Controparte_1 somma di euro 12.782,02, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per le forniture del materiale indicato nelle otto fatture, emesse dalla ricorrente nell'anno 2020, e rimaste insolute.
A sostegno della domanda, veniva dedotto in ricorso monitorio che la si Controparte_2 era impegnata contrattualmente a fornire e concedere alla la distribuzione, nel Parte_1 territorio di varie province della Campania, dei propri prodotti, per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 e il 31 dicembre 2022.
La in virtù del contratto sopra citato, emetteva vari ordini di acquisto di materiali Parte_1
In relazione alle predette forniture quest'ultima emetteva quindi le fatture allegate al ricorso CP_2 monitorio che deduceva insolute. inutilmente il pagamento durante la fase stragiudiziale, CP_3 veniva depositata ed accolta la istanza di emissione del decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, domandava la
Parte_1 revoca dell'ingiunzione. A fondamento di tale richiesta la adduceva che: 1) la
Parte_1 si sarebbe obbligata in base al punto g) del contratto di fornitura, stipulato Controparte_2 tra le parti, a fornire alla una serie di attrezzature tecniche in comodato, impegno
Parte_1 mai rispettato;
2) la si sarebbe poi obbligata in ossequio al punto h) Controparte_2 dell'accordo a riconoscere alla un contributo per il primo anno di contratto
Parte_1
(considerando il periodo Settembre 2019 – Dicembre 2020) pari ad un extra sconto del 20% sul fatturato nel periodo in questione. Anche in tal caso non mantenendo l'impegno; 3) la Parte_1 avrebbe sviluppato in detto intervallo temporale un fatturato complessivo pari ad € 32.573,84 oltre
[...]
Iva; 4) la avrebbe pure incassato in forza di presunti contratti di leasing Controparte_2 stipulati dalla con la Banca BCC Leasing S.p.a. la somma di euro 27.000,00 oltre Parte_1
Iva; 5) la avrebbe poi incassato per contratti di leasing stipulati da clienti Controparte_2 della con la Banca BCC Leasing S.p.a. ulteriori euro 42.420,60 oltre Iva;
6) a fronte Parte_1 di tali acquisti per un totale di euro 101.999,44 oltre Iva, la secondo Controparte_2 quanto stabilito contrattualmente al punto h), avrebbe quindi dovuto riconoscere alla Parte_1 un extra sconto del 20% sulle merci acquistate per un importo di euro 20,399,88; 7) la
[...] [...] avrebbe, inoltre, surrettiziamente lucrato la somma di euro 3.660,00 versata Controparte_2 indebitamente dalla stessa in base della fattura n. 17-17885 del 23.12.2019. Parte_1
Eccepiva inoltre l'opponente l' inidoneità a fondare la prova del credito delle sole fatture emesse dall'opposta. Concludeva, pertanto, chiedendo di: accertare e dichiarare senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e quindi accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ei confronti della Parte_1 per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto ed in particolare perché il Controparte_2 credito sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo a favore della risulta Controparte_2 inesistente ovvero compensato dal controcredito della o comunque perché la domanda è assolutamente Parte_1 sfornita di prova;
condannare parte avversa al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi anche in via equitativa. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse accertare la posizione debitoria della nei confronti della Parte_1 si chiede di ridurre la pretesa creditoria avversa nei limiti di quanto effettivamente Controparte_2 dovuto detratte tutte le somme non dovute e/o comunque non provate per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
Vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva quindi in giudizio l'opposta, contestando in toto la ricostruzione ex adverso proposta, in quanto non fondata e non provata documentalmente.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, da dichiararsi esecutivo.
All'esito della prima udienza di comparizione, celebrata mediante il deposito di note scritte, il Giudice, allora assegnatario del fascicolo, formulava alle parti proposta di definizione transattiva della controversia, che non veniva accettata dalla parte opposta ( v. ordinanza del 15/05/2022).
Successivamente, con ordinanza del 16/05/2022 venivano concessi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché i termini di cui all' 183 VI comma cpc. Sulla documentazione in atti ( v. ordinanza del 22.12.2022) la causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 7 dicembre 2023.
Dopo successivi rinvii, la controversia, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, veniva assegnata a questo giudice in data 16/04/2025 e, quindi, viene decisa in data odierna all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, come in precedenza autorizzate ex art 127 ter c.p.c., con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
E' incontestato oltre che comprovato documentalmente che nell'estate del 2019 la Controparte_2
produttrice di prodotti ed attrezzature vernicianti, sottoscriveva con la
[...] Pt_1 Parte_1 un accordo di distribuzione nell'ambito delle province di Avellino, Caserta e Benevento, con Pt_1 esclusione della provincia di Salerno ( v. contratto del 2/08/2019, depositato in atti).
Del pari non appare esservi contestazione circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per il periodo di cui alle fatture azionate, sulla base delle quali ha proposto in via monitoria domanda di CP_2 pagamento. Per vero, che in forza dell'espletamento di tali forniture l'opposta abbia maturato un credito pari ad € 12.782.02 può considerarsi oggetto di prova ai sensi dell'art 2709 c.c., atteso che è la stessa a depositare in giudizio il mastrino contabile (all.10 parte opponente), relativo Parte_1 alle operazioni intercorse tra le due società, dal quale risultano i mancati pagamenti per le medesime fatture di acquisto allegate al decreto ingiuntivo.
Senonché, a fondamento del rifiuto di adempiere, oppone una serie di eccezioni in Parte_1 forza delle quali ritiene di poter considerare integralmente non dovuto o, comunque, compensato il credito per cui è causa. deduce, a tal proposito, che si sarebbe obbligata, in base al Parte_1 Controparte_2 punto g) del contratto di fornitura stipulato tra le parti (ed allegato in giudizio), a fornire a Pt_1 una serie di attrezzature tecniche in comodato d'uso gratuito . Assume, quindi, che Parte_1 avrebbe “costretto” la propria controparte, non fornendo i materiali di cui al comodato, a CP_2 procurarsi onerosamente tali attrezzature con contratto di leasing con la BCCI Lease s.p.a., al fine di aumentare il proprio fatturato. Ed anzi, detti dispositivi sarebbero pure stati acquistati, in uno alle forniture contrattuali di materiale verniciante, dai destinatari delle vernici, con un ulteriore aumento del fatturato ed arricchimento della impresa produttrice. Tutti questi ulteriori incassi, assume l'opponente, avrebbero implicato l'applicazione del punto h) del contratto di fornitura stipulato tra le parti, ovvero l'obbligo in capo alla opposta di riconoscere alla “un contributo per il primo anno di Parte_1 contratto (considerando il periodo Settembre 2019 – Dicembre 2020) pari ad un extra sconto del 20% sul fatturato sviluppato nel periodo”.
Considerando tali voci, il totale degli affari intercorsi sarebbe ammontato cioè ad un totale di circa centomila euro e, di conseguenza, la percentuale di extra sconto suindicata avrebbe compensato ed anzi, addirittura, superato l'importo richiesto dalla CP_2
Senonché, non risultano elementi, acquisiti all'istruttoria processuale, per ritenere provata alcuna effettiva “costrizione” all'acquisto di attrezzature tecniche per l'utilizzo dei prodotti in carico alla Pt_1
Appare maggiormente credibile, sul punto, la ricostruzione offerta dalla laddove
[...] CP_2 riferisce di una deliberata volontà in tal senso della finalizzata alla definitiva Parte_1 apprensione di tale materiale tecnico, utile anche per il prosieguo della propria attività sociale.
Diversamente, come previsto dal punto g) del contratto, l'opponente avrebbe potuto solo fruire di un temporaneo uso dell'attrezzatura ricevuta in comodato, da restituire al termine di efficacia della predetta convenzione.
Non risulta agli atti, d'altronde, alcuna contestazione, prima della notifica del decreto opposto, circa la mancata concessione in comodato delle attrezzature, né, per vero, si rinviene nemmeno una semplice richiesta di materiale in comodato d'uso da parte della Parte_1
Non può in alcun modo desumersi, dunque, che abbia mai negato all'opponente le forniture in CP_2 comodato, cui era obbligata contrattualmente.
Si nota, ancora, che l'ultimo comma dell'articolo g) della contratto prevedeva un apposito e successivo
“contratto sul comodato”, regolativo dei rapporti tra le parti sul punto. Accordo mai effettivamente sottoscritto, nel concorde silenzio delle parti. Tanto lascia evidentemente desumere una tacita volontà di provvedere diversamente da parte anche del contraente, ossia dell'opponente, che maggiormente avrebbe dovuto essere interessato alla sottoscrizione degli stessi.
Ma ad ogni modo, la lettura della lett. h nel suo tenore letterale lascia ritenere che l'extra sconto, ivi previsto, sia riferibile soltanto al fatturato realizzato dalla e non anche agli acquisti da essa CP_2 effettuati ovvero dai propri clienti. Né è evincibile alcuna addenda negoziale per la quale, a fronte dell'acquisto di tali attrezzature, sia stato effettivamente pattuito, anche su tale fornitura, lo sconto previsto dall'art. h). Anche in tal caso solo in giudizio, per la prima volta, è riscontrabile tale richiesta da parte dell'opponente. Eppure, trattandosi di una libera successiva pattuizione, la stessa avrebbe dovuto risultare per iscritto in un apposito patto teso a far rientrare nell'extra sconto del 20% l'eventuale cessione a titolo oneroso delle attrezzature tecniche. Patto di cui non vi è invece alcuna prova documentale, incontrando in materia la prova testimoniale il limite di cui all'art 2722 c.c.
Non è possibile, dunque, considerare nel conteggio del fatturato della nemmeno gli ulteriori CP_2 beni che l'opponente deduce acquistati da soggetti terzi. Tale tipologia di ordini non è indicata espressamente nel contratto, avente ad oggetto un ben preciso numero di linee e prodotti, intercorso tra le odierne parti processuali. Medesimo ragionamento per i contratti di leasing per l'acquisto di attrezzature tecniche, intercorsi tra la e terzi, anch'essi completamente estranei al rapporto CP_2 dedotto in giudizio. Nell'accordo non vi è difatti alcun riferimento a sconti o percentuali, in relazione a tali affari, in favore dell'opponente. Ed, inoltre, nei vari moduli di finanziamento, allegati in atti ( v. fasc. parte opponente), non vi è alcun accenno ad attività o ruolo svolto dalla fatto questo Parte_1 che escluderebbe in radice la possibilità stessa che vi possa essere stata una diversa pattuizione a monte.
Difatti, anche solo per una questione contabile, considerando che la è una industria che si serve CP_2 presumibilmente di varie società di distribuzione, tra cui la sarebbe di certo necessario, Parte_1 al fine di consentire un successivo riconoscimento contabile per l'attività di intermediazione svolta, la previsione sul modulo d'ordine di una voce relativamente all'attività svolta dal “procacciatore”.
Mancando assolutamente tale evidenza, ma anche ogni diversa ed ulteriore prova (come, ad esempio, una contabilità informale tra le parti in proposito), è da ritenersi che non si possa in nessun modo considerare provata o credibile alcuna effettiva attività in tale senso svolta dalla Parte_1 remunerabile ai sensi dell'art. h) del contratto.
Per quanto attiene, poi, alla restituzione della somma di euro 3.660,00, pagata spontaneamente dalla stessa opponente alla sulla base della fattura n. 17-17885 del 23.12.2019, pure tale richiesta CP_2 appare del tutto infondata. La essenzialmente afferma che si sarebbe resa conto, solo Parte_1 dopo la notifica del decreto ingiuntivo, che ben due anni prima avrebbe saldato una fattura ricevuta nell'anno 2019 che, nella realtà, non avrebbe dovuto pagare. La circostanza è assolutamente poco credibile, alla luce del comportamento tenuto da tale parte e della vaghezza cui corrisponde la deduzione della non debenza delle somme di cui trattasi.
Per vero, trattandosi di un indebito seguente ad un pagamento spontaneo, opera una inversione dell'onere probatorio, che avrebbe imposto ad essa opponente di comprovare la non debenza delle somme di cui trattasi, tanto almeno allegando specificamente la causale da ritenersi non dovuta ed il motivo del suo venir meno o della sua inesistenza. Tanto viepiù alla luce delle previsioni contrattuali di cui al punto i) del contratto sottoscritto tra le parti, che prevedeva l' obbligo di contestare le fatture nei 30 giorni successivi alla loro ricezione: contestazione che invece non è mai intervenuta. Tale fattura ( rectius: nota di debito) è stata, infatti, contestata solo con l'atto di opposizione, dopo due anni dalla sua ricezione, senza che sia mai stato dato alcun riscontro alle due precedenti istanze stragiudiziali di pagamento dell'opposta.
Quanto all' eccezione di compensazione formulata sulla base della previsione di cui al punto h) del contratto, con riferimento all'impegno di a riconoscere a “un contributo per il CP_2 Parte_1 primo anno di contratto (considerando il periodo Settembre 2019 – Dicembre 2020) pari ad un extra sconto del 20% sul fatturato sviluppato nel periodo” , si osserva che ha comprovato come il fatturato Parte_1 sviluppato dagli acquisti di nel periodo Settembre 2019 – Dicembre 2020 sia Parte_1 risultato pari ad euro 39.740,09 (ovvero euro 32.573,84 I.V.A. esclusa), come riscontrabile dai dati riportati nel mastrino contabile delle fatture acquisti relativo al fornitore (cfr. all. 3, prod parte CP_2 opponente): per vero tale documento fa prova anche contro l'opposta, che ne ha invocato il valore probatorio in suo vantaggio ( v. da ultimo note difensive autorizzate depositate il 28.04.2025 ) e che quindi non può scinderne il contenuto, ai sensi dell'art 2709 c.c.
Pertanto, sussiste il diritto di a vedersi riconosciuto, a titolo promozionale, detto Parte_1 extra sconto sul fatturato sviluppato nel periodo di cui trattasi nella misura di euro 7.948,018 (pari al
20% di euro 39.740,09).
Trattandosi, quelli oggetto dell'odierno giudizio, di crediti nascenti da un medesimo rapporto obbligatorio, costituenti mere poste contabili, deve operare tra gli stessi la cd compensazione impropria o atecnica, invero: quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale ( v., ex multis, Cass. n 26365/2024).
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono l'opposizione proposta da va Parte_1 parzialmente accolta. Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 4834,00, oltre interessi al saggio contrattualmente previsto dalla data della presente pronuncia giudiziale e sino al saldo.
Venendo al governo delle spese di lite, occorre rilevare che la domanda dell'opposta, come introdotta con il ricorso monitorio, risulta definitivamente accolta in misura sensibilmente inferiore a quella oggetto della proposta conciliativa formulata dal precedente Istruttore in corso di giudizio, sicché, valutato ingiustificato il relativo rifiuto ( v. ordinanza del 7/03/2022 e del 16/05/2022) e considerato il disposto di cui all'art 91 c.p.c. si ritiene che dette spese, ivi comprese quelle della fase monitoria, vadano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Flora Vollero, definitivamente pronunciando, disattesa altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e per l'effetto: 1)revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 6806/2021; 2) condanna al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 dell'importo di euro 4834,00, oltre interessi al saggio contrattualmente previsto dalla data della presente pronuncia giudiziale e sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle della fase monitoria.
Napoli, 8 maggio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Flora Vollero)