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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1841 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1841 del 2024 promossa da:
, (c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandrina Parte_1 C.F._1
Pannozzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), via Madonna delle Grazie n. 338, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di prima udienza: “insiste per l'accoglimento del ricorso”. Conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: 1.
Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898 del 01.12.2970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra l'odierna ricorrente e il Sig. CP_1 in Fondi il 26.01.2002; 2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi di procedere alle annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita;
3. Nulla deve disporsi: a. in ordine al diritto di abitazione della casa coniugale di proprietà del padre della ricorrente e lasciata dal Sig. nel maggio dell'anno 2016 ha trasferito CP_1
altrove la propria residenza;
b. per il mantenimento della figlia che pur non avendo ancora Per_1
Pagina 1 ultimato gli studi e frequentando l'Istituto Alberghiero di Formia, è maggiorenne ed economicamente indipendente;
c. in favore della Signora anch'essa Parte_1
economicamente indipendente;
4. In caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Il ricorso e i successivi atti di causa, dopo una disposta rinnovazione, sono stati ritualmente notificati a che non si è costituito in giudizio ed è stato, pertanto, dichiarato CP_1 contumace in sede di udienza odierna, fissata ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c. All'udienza odierna, non essendoci istruttoria da svolgere, dato atto che non ci fossero provvedimenti temporanei e urgenti da assumere, il Giudice ha invitato la parte costituita a discutere la causa che ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Fondi (LT), il 26 gennaio 2002, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n. 1 , parte 2, serie A, anno
2002, da cui si evince che le parti sono in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia dell'accordo di separazione raggiunto dalle parti in sede di negoziazione assistita con copia conforme all'originale dell'autorizzazione da parte della Procura di Latina emessa il 24 ottobre
2017.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 3 maggio 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La condotta processuale di parte resistente che non costituendosi non ha neanche reso possibile il tentativo di conciliazione e quanto allegato da parte ricorrente, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Pagina 2 Viste le conclusioni di parte ricorrente e considerata la pronuncia solo sullo status, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1841 del 2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Fondi
(LT) in data 26 gennaio 2002, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Fondi (LT) al n. 1, parte 2, serie A, anno 2002.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1841 del 2024 promossa da:
, (c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandrina Parte_1 C.F._1
Pannozzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), via Madonna delle Grazie n. 338, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di prima udienza: “insiste per l'accoglimento del ricorso”. Conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: 1.
Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898 del 01.12.2970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra l'odierna ricorrente e il Sig. CP_1 in Fondi il 26.01.2002; 2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi di procedere alle annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita;
3. Nulla deve disporsi: a. in ordine al diritto di abitazione della casa coniugale di proprietà del padre della ricorrente e lasciata dal Sig. nel maggio dell'anno 2016 ha trasferito CP_1
altrove la propria residenza;
b. per il mantenimento della figlia che pur non avendo ancora Per_1
Pagina 1 ultimato gli studi e frequentando l'Istituto Alberghiero di Formia, è maggiorenne ed economicamente indipendente;
c. in favore della Signora anch'essa Parte_1
economicamente indipendente;
4. In caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Il ricorso e i successivi atti di causa, dopo una disposta rinnovazione, sono stati ritualmente notificati a che non si è costituito in giudizio ed è stato, pertanto, dichiarato CP_1 contumace in sede di udienza odierna, fissata ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c. All'udienza odierna, non essendoci istruttoria da svolgere, dato atto che non ci fossero provvedimenti temporanei e urgenti da assumere, il Giudice ha invitato la parte costituita a discutere la causa che ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Fondi (LT), il 26 gennaio 2002, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n. 1 , parte 2, serie A, anno
2002, da cui si evince che le parti sono in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia dell'accordo di separazione raggiunto dalle parti in sede di negoziazione assistita con copia conforme all'originale dell'autorizzazione da parte della Procura di Latina emessa il 24 ottobre
2017.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 3 maggio 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La condotta processuale di parte resistente che non costituendosi non ha neanche reso possibile il tentativo di conciliazione e quanto allegato da parte ricorrente, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Pagina 2 Viste le conclusioni di parte ricorrente e considerata la pronuncia solo sullo status, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1841 del 2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Fondi
(LT) in data 26 gennaio 2002, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Fondi (LT) al n. 1, parte 2, serie A, anno 2002.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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