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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2456/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2456/2023
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Mauro Parte_1
Vanni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Sindaco pro tempore, sig. Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'Avv. Federica Bianchi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1162/2023 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa e reietta ogni contraria eccezione e domanda, in accoglimento del presente appello, annullare
l'impugnata sentenza nelle parti e capi oggetto di censura e gravame, per i motivi tutti suindicati, confermandola nel resto e, quindi, in sua riforma: 1) dichiarare nullo ed annullare o comunque disapplicare il provvedimento emesso dal Comune di in CP_1
data 15.09.2020, prot.n.15054 del 16.09.2020 e notificato al medesimo Parte_1 in data 17.09.2020, che ne ha disposto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
di RI (LU) Via Del Poggetto n.4, in quanto Controparte_3 infondato in fatto ed in diritto, per l'insussistenza dei presupposti e delle ragioni che possono autorizzarla, dichiarando perciò la nullità di tale decadenza, la validità ed efficacia del contratto di locazione in corso con il ricorrente assegnatario e la mancanza, quindi, del diritto di richiedere e conseguire il rilascio dell'alloggio in questione, respingendo la domanda riconvenzionale proposta dal in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante a restituire al ricorrente quanto da esso già pagato per spese del processo liquidate per la intercorsa fase cautelare del primo grado di giudizio e per spese della
CTU nello stesso espletata, nonché quanto verrà dal medesimo ricorrente ulteriormente pagato, nel corso del giudizio di gravame, in esecuzione della impugnata sentenza di primo grado, per quanto in essa a titolo di spese di giudizio liquidate a suo carico e dovute, oltre interessi legali dal giorno degli eseguiti pagamenti sino al saldo;
3) condannare il in persona del legale rappresentante alla integrale Controparte_1
rifusione, in favore del ricorrente, delle spese e compensi di lite, per le intercorse fasi cautelari e di merito del definito giudizio di primo grado, oltre che delle spese e compensi del processo di appello, IVA e Cap, come per legge”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte di Appello adita ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa: In via Principale: respingere l'Appello proposto confermando integralmente la Sentenza n. 1162/2023 pubbl. il 27/10/2023 Repert. n. 2230/2023 del
31/10/2023 ed emessa nella causa avente n. RG n. 710/2021; In Via incidentale: ove
l'appello spiegato dall'appellante sia anche solo parzialmente accolto, dichiarare - in riforma della sentenza impugnata – il sig. decaduto dall'assegnazione Parte_1 dell'immobile sito in alla via Poggetto 4 a lui assegnato e risolto il rapporto di CP_1 locazione esistente tra le parti, per plurime violazioni dell'art. 38 della normativa
Regionale Toscana 2/2019 non solo con riguardo alla lett. p), ma anche in particolare in relazione alla lettera n) della ridetta normativa per aver superato lo stesso i limiti relativi
2 all'ISEE indipendentemente da eventi di natura eccezionale. Il tutto con conferma del provvedimento di decadenza del Comune del 15-16/9/2020 Prot. 15054 e con condanna di
al rilascio dell'alloggio da lui occupato posto in Via Poggetto Parte_1 CP_1
4, in favore del Comune di - In ogni caso con vittoria di competenze e spese di CP_1 causa”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 15.12.22023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1162/2023 del Tribunale di Lucca, con la quale era stato:
• respinto il ricorso proposto dallo stesso nei confronti del provvedimento Parte_1 del Comune di – adottato in data 15.9.2020 – con cui il predetto ricorrente CP_1 era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio CP_3 [...]
– sito in RI (LU), Via Del Poggetto n.4; Controparte_4
• accolta la domanda riconvenzionale svolta dal (di seguito: il Controparte_1
, con declaratoria della decadenza del predetto CP_1 Parte_1 dall'assegnazione in questione.
1.1) Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il aveva Parte_1
esposto come il provvedimento adottato dal non potesse ritenersi condivisibile, in CP_1
quanto:
o il provvedimento in questione era stato motivato dal sulla scorta della CP_1
ritenuta violazione dei limiti imposti dalle lettere n), o) e p) del terzo comma dell'art. 38 della legge regionale della Toscana n.2/2019, concernenti rispettivamente:
→ l'ipotesi in cui il valore dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica
Equivalente – dell'assegnatario superi quello della prima fascia, attualmente pari, ad € 36.151,98, a meno che nel suo nucleo familiare vi sia un soggetto con invalidità del 100%;
→ l'ipotesi in cui il patrimonio mobiliare dell'assegnatario risulti superiore ad
€ 75.0001;
→ il caso in cui l'assegnatario disponga di un proprio patrimonio mobiliare e immobiliare complessivamente superiore ad € 100.000;
o ciò in quanto era stato asseritamente riscontrato a carico del unico Parte_1 componente del proprio nucleo familiare insediato nell'alloggio, dopo la morte del padre e della madre invalida al 100% (rispettivamente in data 09.08.2007 ed il
3 04.03.2018), un valore ISEE di € 46.048,11 ed un patrimonio mobiliare di €
120.823,00;
o nessuna di tali violazioni era invece ravvisabile nel caso di specie, in quanto:
→ non era stato dato corso alla verifica, nell'arco di due anni, della persistenza nel tempo degli effetti degli incrementi patrimoniali addotti dal a CP_1 fondamento del provvedimento, trascurando peraltro che “...per effetto dell'art. 4 sexies del d.l. 30.04.2019 n.34, convertito in legge 58/19, modificato dall'art.7 del d.l. 03.09.2019 e come anche chiarito dal
Messaggio dell' n.3418 del 20.09.2019, a decorrere dal primo gennaio Pt_2
2020, i redditi ed i patrimoni della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell' ISEE, sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente a quello di presentazione di tale dichiarazione e non più il primo, come per l'ISEE 2019”; ciò anche in considerazione del fatto che tale incremento patrimoniale aveva avuto natura straordinaria, derivante dalla successione ereditaria apertasi a favore del dopo il decesso Parte_1
della madre e dalla percezione, da parte dello stesso del TFR;
Parte_1
→ il superamento della soglia patrimoniale di € 75.000,00 non comportava la decadenza dall'assegnazione, ma solo la rideterminazione del canone;
→ il sig. non era titolare di alcun patrimonio immobiliare, non Parte_1
potendosi quindi applicare i parametri di cui alla lettera p) della norma in questione;
o le disposizioni della legge regionale 2/2019 non erano retroattive.
1.1.1) Il predetto ricorrente aveva quindi chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Lucca, in accoglimento della domanda del sig. e disattesa e respinta Parte_1
ogni contraria eccezione e domanda, dichiarare nullo ed annullare o comunque disapplicare il provvedimento emesso dal in data 15.09.2020, Controparte_1
prot.n.15054 del 16.09.2020 e notificato al medesimo in data Parte_1
17.09.2020, che ne ha disposto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
[...]
di RI (LU) Via Del Poggetto n.4, in quanto infondato Controparte_3 in fatto ed in diritto, per l'insussistenza dei presupposti e delle ragioni che possono autorizzarla, dichiarando perciò la nullità di tale decadenza, la validità ed efficacia del contratto di locazione in corso con il ricorrente assegnatario e la mancanza, quindi, del diritto di richiedere e conseguire il rilascio dell'alloggio in questione, con vittoria di spese e compensi del giudizio, IVA e Cap, sia per la fase di merito promossa con il suesteso ricorso, sia per quella intercorsa cautelare, con il procedimento iscritto al
n.4120/20 R.G. e definito con ordinanza del 02.02.2021 di rigetto del ricorso, altresì
4 annullando la condanna del ricorrente alle spese in quest'ultima disposta e con condanna della controparte anche alla restituzione al ricorrente di quanto da quest'ultimo per tale subita condanna alle suddette spese pagato al resistente”.
1.2) Il si era costituito contestando in radice la fondatezza delle CP_1 argomentazioni di controparte, e chiedendo quindi “Voglia il Tribunale adito, respingere le domande proposte dal sig. con il ricorso, confermando in ogni sua Parte_1
parte il provvedimento di decadenza del indicato da controparte. Voglia CP_1
comunque anche in accoglimento della domanda riconvenzionale che si spiega, dichiarare decaduto dall'assegnazione dell'immobile sito in Parte_1 CP_1
alla Via Poggetto n. 4 a lui assegnato e risolto il rapporto di locazione esistente tra le parti, per plurime violazioni della normativa Regionale Toscana 2/2019 art. 38, con condanna dello stesso al rilascio di detto alloggio in favore del Comune di Con CP_1 vittoria di competenze e spese anche della presente causa”.
1.3) Il Tribunale di Lucca, espletata istruttoria mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, aveva infine rilevato che:
− il CTU aveva appurato il superamento dei limiti previsti dalla normativa in questione, con riferimento all'ISEE 2018, 2019 e 2020, rilevando tuttavia come gli ultimi due fossero stati influenzati dagli eventi avvenuti nel 2018, sì che l'ISEE ricalcolato sarebbe stato pari ad € 38.643,73 (per il 2019, rimanendo quindi superiore al limite, pari ad € 36.151,98) e ad € 32.136,43 (per il 2020, in questo caso scendendo sotto il limite);
− l'astratta ravvisabilità dei presupposti per la pronuncia della decadenza (ai sensi dell'art. 38, 3° comma, L.R Toscana 2/2019, lett. n) doveva comunque valutarsi con riferimento alla possibilità prevista per gli enti territoriali di sospendere il procedimento decadenziale in presenza del superamento del limite ISEE dovuto a fatti episodici;
− non era condivisibile l'argomentazione del per cui l'esercizio di tale CP_1
potere di sospensione del procedimento era sostanzialmente discrezionale, trattandosi invece di condotta obbligatoria la cui osservanza avrebbe consentito di appurare il venir meno del superamento del limite a decorrere dall'ISEE 2020;
− era quindi esclusa la possibilità di disporre la decadenza ai sensi della predetta lett.
N della norma in questione;
− non poteva neppure considerarsi legittima la decadenza imposta ai sensi della lettera o) dell'art. 38, 3° comma, cit., in quanto il superamento del limite patrimoniale mobiliare di € 75.000,00 non era causa di decadenza (ma di
5 rideterminazione del canone, ai sensi del successivo art. 40 della medesima legge regionale);
− era invece legittima la decadenza disposto ai sensi della lettera p), in quanto il limite preso ivi in considerazione (sussistenza di un patrimonio superiore ad €
100.000,00, superato da quello del pari ad € 120.823,00) non implicava Parte_1
che una parte di tale patrimonio dovesse necessariamente avere natura immobiliare, trovando invece applicazione in tutti i casi in cui il patrimonio dell'assegnatario superasse il limite predetto, anche se unicamente sotto il profilo mobiliare e con patrimonio immobiliare pari a zero.
2) Nei confronti della sentenza in oggetto ha dunque, come detto, proposto appello il radicando così il presente giudizio. Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “MOTIVAZIONE ERRATA ED INCONGRUA – VIOLAZIONE DELL'ART. 38,
COMMA TERZO, LETTERA P) DELLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA
N.2/2019 (Sul capo della impugnata sentenza che ha statuito la legittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per il superamento del limite del valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare indicato dalla lettera
p) del terzo comma dell'art.38 della legge della n.2/2019)”, Parte_3
contestando la decisione del giudice di prime secondo cui il superamento del limite patrimoniale preso in considerazione dalla lett. p) dell'art. 38, 3° comma,
[...]
comportava la decadenza dall'assegnazione anche in ipotesi che Parte_4
tale patrimonio avesse unicamente natura mobiliare;
2°. “MOTIVAZIONE ERRATA CARENTE, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA –
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132, COMMA 4, C.P.C. E 38, COMMA TERZO,
LETTERA P) DELLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA N.2/2019 (Sul capo della impugnata sentenza che ha statuito la legittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per il superamento del limite del valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare indicato dalla lettera p) del terzo comma dell'art. 38 della legge della n.2/2019)”, lamentando la mancata Parte_3
valutazione da parte del Tribunale di Lucca del fatto che gli incrementi patrimoniali che avevano condotto al superamento del limite predetto erano stati determinati da eventi temporanei ed episodici.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione del
6 gravame e la conferma della sentenza impugnata, ma proponendo appello incidentale “per il caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dal sig. ”, Parte_1 con riferimento al “...capo della decisione che ha ritenuto non applicabile, al caso di specie, la decadenza rispetto a fatti contemplati alla lettera n) dell'art. 38 L.R.T. 2/2019”.
2.2.1) Tale censura, avanzata dunque in via subordinata rispetto all'accoglimento del gravame, risulta fondata sul rilievo per cui il CTU aveva comunque accertato il superamento del limite ISEE (di cui alla lett. o) dell'art. 38, 3° comma, più volte richiamato) sia con riferimento all'anno 2018 che all'anno 2019, al netto degli effetti reddituali derivanti dalla successione ereditaria nei confronti della madre del sig.
e dalla percezione del TFR da parte di quest'ultimo. E ciò, comunque, Parte_1
ribadendo come non vi fosse alcun obbligo di sospensione biennale del procedimento di decadenza, in capo al CP_1
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame, il sig. ha contestato l'assunto Parte_1
argomentativo del giudice di prime secondo cui la ravvisata sussistenza in capo allo stesso di un patrimonio mobiliare superiore ad € 100.000,00 doveva ritenersi integrare Parte_1 il superamento del limite previsto dall'art. 38, 3° comma, lett. p), L.R. Toscana 2/2019.
3.1.1) Il nucleo della contestazione mossa dall'appellante con il motivo di gravame in oggetto risulta imperniato sulle seguenti deduzioni:
• la norma in questione prevede l'attivazione del procedimento di decadenza quando l'assegnatario “disponga di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro”;
• il limite in oggetto, onde costituire presupposto per la decadenza, deve quindi essere superato da un patrimonio che abbia non solo consistenza mobiliare ma anche, necessariamente, immobiliare;
• per l'ipotesi di patrimonio avente unicamente consistenza mobiliare, doveva trovare applicazione la previsione di cui all'art. 38, 3° comma, lett. o), della legge medesima (riferita all'ipotesi di assegnatario titolare “di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1), sia superiore
a 75.000 euro”) che, tuttavia, doveva essere applicata in combinazione con il successivo art. 40, secondo il quale “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla
7 rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni”;
• nel caso di specie il Tribunale di Lucca aveva invece erroneamente ritenuto applicabile la previsione di cui alla lett. p), dell'art. 38, 3° comma, anche in assenza di un patrimonio immobiliare;
• né poteva ritenersi condivisibile il rilievo del giudice di prime cure secondo cui, ad opinare diversamente, si sarebbe consentita la perdurante assegnazione di un alloggio ERP anche a soggetti dotati di patrimonio mobiliare estremamente consistente, ingenerando così una distorsione delle finalità dell'istituto, dal momento che in una simile ipotesi si sarebbe avuto necessariamente il superamento dei limiti previsti dalla lettera o) dello stesso art. 38, 3° comma, con conseguente decadenza ai sensi di quest'ultima previsione.
3.1.2) Il motivo è infondato.
3.1.2.1) Il pur argomentato approccio difensivo dell'appellante non appare infatti condivisibile, nella misura in cui postula la necessità della presenza di una componente immobiliare nell'ambito del patrimonio dell'assegnatario, onde poter valorizzare il superamento del limite di valore di € 100.000,00 al fine di disporre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
Per quanto, in effetti, la disposizione di cui all'art. 38, 3° comma, lett. p),
[...]
utilizzi la congiunzione “e”, tra gli aggettivi “mobiliare” ed “immobiliare” Parte_4 riferiti al patrimonio dell'assegnatario (“patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro”), va tuttavia rilevato come tale congiunzione non possa essere intesa come implicante – ai fini applicativi della norma in esame – anche la necessaria presenza di una componente immobiliare nel patrimonio in questione, onde consentire di dare corso decadenza dall'assegnazione dell'alloggio contemplata dalla previsione in oggetto.
Un'interpretazione volta a valorizzare la necessità della presenza congiunta di una componente “mobiliare” e di una “immobiliare”, complessivamente eccedenti il valore- limite di € 100.00,00, appare in effetti contrastante con la ratio della norma in questione, volta a precludere la perdurante assegnazione di un alloggio ERP a soggetti titolari di un patrimonio oggettivamente consistente.
Una simile esigenza non appare infatti congruente con una ricostruzione del limite in questione come circoscritto solo a patrimoni necessariamente costituiti, in parte, pure da una componente immobiliare, in considerazione anche del fatto che:
− non è dato ravvisare elementi differenziatori, onde dare corso alla decadenza dall'assegnazione ed al fine quindi dell'individuazione di un patrimonio
8 certamente di non lieve entità come quello considerato dalla norma (€ 100.000,00), tra la situazione di chi sia titolare di un tale patrimonio “solo” disponendo di dotazioni mobiliari (id est, essenzialmente denaro) e chi lo sia disponendo anche di beni immobili;
ciò anche in considerazione del fatto che non risulta operato alcun riferimento al valore minimo della componente immobiliare suscettibile di acquisire rilevanza ai fini della norma in oggetto, sì che vieppiù non è dato individuare una congrua ratio della norma ove si consentisse di differenziare - onde individuare i presupposti per procedere alla decadenza dall'assegnazione - la posizione di chi sia titolare, solo esemplificativamente, di un patrimonio di €
120.000,00 (prendendo proprio quale riferimento la condizione dell'odierno appellante) ma costituito solo da elementi mobiliari (con conseguente diritto al mantenimento dell'assegnazione) e di chi sia titolare di un patrimonio di eguale ammontare, ma composto invece (sempre esemplificativamente) da € 115.000,00 - quale componente mobiliare - ed € 5.000,00 - quale componente immobiliare –
(che invece dovrebbe essere dichiarato decaduto);
− aderendo all'impostazione argomentativa dell'appellante, i patrimoni “mobiliari” non darebbero mai luogo, di per sé considerati, alla decadenza dall'assegnazione nelle ipotesi di soggetti già assegnatario di alloggio in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla L.R Toscana n 41/2015, dal momento che in tal caso: non succederebbe alcunché in caso di patrimoni inferiori ad € 75.000,00, mentre per quelli superiori dovrebbe unicamente procedersi alla rideterminazione del canone;
e ciò a prescindere dall'entità del patrimonio in questione, pur se di notevole entità; né appare possibile accedere alla prospettazione dell'appellante secondo cui, in quest'ultima ipotesi, la decadenza sarebbe comunque pressoché certa per effetto delle previsioni di cui all'art. 38, 3° comma, lett. o) (e cioè con riferimento al superamento dell'ISEE), occorrendo sul punto rilevare come proprio nel caso di specie, a fronte del certamente non esiguo patrimonio mobiliare del sig. (si ricorda: € 120.000,00) non è dato Parte_1 riscontrare il superamento dell'ISEE 2020, ai fini della norma predetta.
3.1.2.2) Le considerazioni che precedono inducono dunque a concludere nel senso della perdurante condivisibilità dei rilievi svolti dal giudice di prime cure, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in analisi.
3.2) Il secondo ed ultimo motivo di appello, poi, risulta attenere alla mancata valorizzazione da parte del Tribunale di Lucca del fatto che, comunque, gli eventi che avevano condotto all'incremento del patrimonio del sig. avevano “carattere Parte_1 temporaneo ed episodico”.
9 3.2.1) L'appellante, in particolare, ha esposto al riguardo che:
• l'art. 38, 3° comma, lett. n), prevedeva che l'ISEE superiore Parte_4 ai limiti ivi considerati era causa di decadenza dall'assegnazione, salvo il caso (tra gli altri) che il superamento in questione fosse di carattere temporaneo “dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione”;
• dunque, secondo il sig. “...come non poteva valere, per giustificare la Parte_1 decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, il superamento del limite stabilito dalla lettera n) del terzo comma dell'art.38 della legge n.2/2019, per il carattere temporaneo ed episodico degli eventi che lo avevano causato, dalla legge stessa previsti come utili a consentire soltanto un mero rinvio della valutazione economica dell'assegnatario al successivo biennio, così come la stessa impugnata sentenza ha riconosciuto, neppure poteva allora valere, ad eguali effetti, il superamento del limite stabilito dalle altre lettere o) e p) della medesima disposizione, derivando, infatti, l'incremento subito dal patrimonio mobiliare, tanto se valutato con riguardo al limite della suddetta lettera n), quanto se apprezzato in merito agli altri, sempre e comunque da quei medesimi eventi eccezionali”;
• la sentenza era dunque suscettibile di una duplice censura, anzitutto per non aver preso in considerazione l'eccezione sollevata dal ricorrente in prime cure e, comunque, per la contraddittorietà derivante dall'aver valorizzato, da un lato, il carattere episodico degli incrementi patrimoniali del sig. onde escludere Parte_1
l'applicabilità dell'art. 38, 3° comma, lett. n), della legge in questione, e, dall'altro lato, escludendo invece tale rilevanza ai fini applicativi dello stesso art. 38, 3° comma, lett. p).
3.2.2) Il motivo è infondato.
3.2.2.1) L'appellante risulta operare un confronto tra situazioni radicalmente diverse, dal momento che:
− l'art. 38, 3° comma, lett. n), risulta prendere in considerazione le risultanze dell'ISEE, indicando come valore-limite quello di € 36.151,98;
− l'art. 38, 3° comma, lett. p), attiene invece al patrimonio complessivo, comunque composto (richiamando qui le considerazioni già sopra esposte al riguardo), con riferimento al limite, parimenti già ricordato, di € 100.000,00.
In proposito si rileva come l'ISEE faccia notoriamente riferimento ad un valore derivante da un computo concernente primariamente il reddito del nucleo familiare di
10 riferimento e, poi, solamente una quota del patrimonio, da suddividere poi per un determinato coefficiente: ciò, in sostanza, implica che nella determinazione di tale valore hanno maggior peso i redditi rispetto all'entità del patrimonio.
Il concetto di patrimonio complessivo, sotto tale aspetto, non necessita invece di particolari commenti, trattandosi di un valore in sé e per sé considerato, al netto dei profili reddituali.
Appare dunque comprensibile come il legislatore locale, nel prendere in considerazione l'ISEE (all'art. 38, 3° comma, lett. n della legge predetta), abbia inteso temperare il valore di quest'ultimo nelle ipotesi in cui il profilo reddituale fosse stato
“falsato” dall'insorgenza di eventi di sporadica evenienza, insuscettibili di verificarsi in modo reiterato e quindi in grado di alterare in modo sostanziale l'effettiva rappresentazione reddituale del soggetto di riferimento.
Tale aspetto, invece, non ha alcun rilievo nel contesto applicativo dell'art. l'art. 38,
3° comma, lett. p), in cui la sporadicità dell'evento non implica alcunché ai fini della quantificazione del patrimonio, dato che, anche se l'evento non dovesse mai più verificarsi nel corso dell'esistenza del beneficiato, l'incremento patrimoniale sarebbe invece destinato a rimanere.
Ne consegue come l'eccezione prevista dall'art. 38, 3° comma, lett. n) non sia in alcun modo suscettibile di applicazione analogica alla previsione di cui all'art. 38, 3° comma, lett. p).
3.2.2.2) Dunque, anche il motivo di gravame in questione deve essere respinto e la sentenza, previa integrazione della motivazione nei termini ora esposti, deve essere confermata.
4) Le considerazioni sin qui svolte, comportanti la reiezione integrale del gravame proposto dal sig. assorbono l'appello incidentale avanzato da parte appellata in Parte_1 via subordinata in riferimento all'ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame principale.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile
“basso” ed in aderenza, peraltro, alle indicazioni della stessa parte appellante nell'iscrizione a ruolo) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
11 5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1162/2023 del Tribunale di Lucca, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1 le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di
[...] cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2456/2023
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Mauro Parte_1
Vanni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Sindaco pro tempore, sig. Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'Avv. Federica Bianchi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1162/2023 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa e reietta ogni contraria eccezione e domanda, in accoglimento del presente appello, annullare
l'impugnata sentenza nelle parti e capi oggetto di censura e gravame, per i motivi tutti suindicati, confermandola nel resto e, quindi, in sua riforma: 1) dichiarare nullo ed annullare o comunque disapplicare il provvedimento emesso dal Comune di in CP_1
data 15.09.2020, prot.n.15054 del 16.09.2020 e notificato al medesimo Parte_1 in data 17.09.2020, che ne ha disposto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
di RI (LU) Via Del Poggetto n.4, in quanto Controparte_3 infondato in fatto ed in diritto, per l'insussistenza dei presupposti e delle ragioni che possono autorizzarla, dichiarando perciò la nullità di tale decadenza, la validità ed efficacia del contratto di locazione in corso con il ricorrente assegnatario e la mancanza, quindi, del diritto di richiedere e conseguire il rilascio dell'alloggio in questione, respingendo la domanda riconvenzionale proposta dal in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante a restituire al ricorrente quanto da esso già pagato per spese del processo liquidate per la intercorsa fase cautelare del primo grado di giudizio e per spese della
CTU nello stesso espletata, nonché quanto verrà dal medesimo ricorrente ulteriormente pagato, nel corso del giudizio di gravame, in esecuzione della impugnata sentenza di primo grado, per quanto in essa a titolo di spese di giudizio liquidate a suo carico e dovute, oltre interessi legali dal giorno degli eseguiti pagamenti sino al saldo;
3) condannare il in persona del legale rappresentante alla integrale Controparte_1
rifusione, in favore del ricorrente, delle spese e compensi di lite, per le intercorse fasi cautelari e di merito del definito giudizio di primo grado, oltre che delle spese e compensi del processo di appello, IVA e Cap, come per legge”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte di Appello adita ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa: In via Principale: respingere l'Appello proposto confermando integralmente la Sentenza n. 1162/2023 pubbl. il 27/10/2023 Repert. n. 2230/2023 del
31/10/2023 ed emessa nella causa avente n. RG n. 710/2021; In Via incidentale: ove
l'appello spiegato dall'appellante sia anche solo parzialmente accolto, dichiarare - in riforma della sentenza impugnata – il sig. decaduto dall'assegnazione Parte_1 dell'immobile sito in alla via Poggetto 4 a lui assegnato e risolto il rapporto di CP_1 locazione esistente tra le parti, per plurime violazioni dell'art. 38 della normativa
Regionale Toscana 2/2019 non solo con riguardo alla lett. p), ma anche in particolare in relazione alla lettera n) della ridetta normativa per aver superato lo stesso i limiti relativi
2 all'ISEE indipendentemente da eventi di natura eccezionale. Il tutto con conferma del provvedimento di decadenza del Comune del 15-16/9/2020 Prot. 15054 e con condanna di
al rilascio dell'alloggio da lui occupato posto in Via Poggetto Parte_1 CP_1
4, in favore del Comune di - In ogni caso con vittoria di competenze e spese di CP_1 causa”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 15.12.22023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1162/2023 del Tribunale di Lucca, con la quale era stato:
• respinto il ricorso proposto dallo stesso nei confronti del provvedimento Parte_1 del Comune di – adottato in data 15.9.2020 – con cui il predetto ricorrente CP_1 era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio CP_3 [...]
– sito in RI (LU), Via Del Poggetto n.4; Controparte_4
• accolta la domanda riconvenzionale svolta dal (di seguito: il Controparte_1
, con declaratoria della decadenza del predetto CP_1 Parte_1 dall'assegnazione in questione.
1.1) Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il aveva Parte_1
esposto come il provvedimento adottato dal non potesse ritenersi condivisibile, in CP_1
quanto:
o il provvedimento in questione era stato motivato dal sulla scorta della CP_1
ritenuta violazione dei limiti imposti dalle lettere n), o) e p) del terzo comma dell'art. 38 della legge regionale della Toscana n.2/2019, concernenti rispettivamente:
→ l'ipotesi in cui il valore dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica
Equivalente – dell'assegnatario superi quello della prima fascia, attualmente pari, ad € 36.151,98, a meno che nel suo nucleo familiare vi sia un soggetto con invalidità del 100%;
→ l'ipotesi in cui il patrimonio mobiliare dell'assegnatario risulti superiore ad
€ 75.0001;
→ il caso in cui l'assegnatario disponga di un proprio patrimonio mobiliare e immobiliare complessivamente superiore ad € 100.000;
o ciò in quanto era stato asseritamente riscontrato a carico del unico Parte_1 componente del proprio nucleo familiare insediato nell'alloggio, dopo la morte del padre e della madre invalida al 100% (rispettivamente in data 09.08.2007 ed il
3 04.03.2018), un valore ISEE di € 46.048,11 ed un patrimonio mobiliare di €
120.823,00;
o nessuna di tali violazioni era invece ravvisabile nel caso di specie, in quanto:
→ non era stato dato corso alla verifica, nell'arco di due anni, della persistenza nel tempo degli effetti degli incrementi patrimoniali addotti dal a CP_1 fondamento del provvedimento, trascurando peraltro che “...per effetto dell'art. 4 sexies del d.l. 30.04.2019 n.34, convertito in legge 58/19, modificato dall'art.7 del d.l. 03.09.2019 e come anche chiarito dal
Messaggio dell' n.3418 del 20.09.2019, a decorrere dal primo gennaio Pt_2
2020, i redditi ed i patrimoni della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell' ISEE, sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente a quello di presentazione di tale dichiarazione e non più il primo, come per l'ISEE 2019”; ciò anche in considerazione del fatto che tale incremento patrimoniale aveva avuto natura straordinaria, derivante dalla successione ereditaria apertasi a favore del dopo il decesso Parte_1
della madre e dalla percezione, da parte dello stesso del TFR;
Parte_1
→ il superamento della soglia patrimoniale di € 75.000,00 non comportava la decadenza dall'assegnazione, ma solo la rideterminazione del canone;
→ il sig. non era titolare di alcun patrimonio immobiliare, non Parte_1
potendosi quindi applicare i parametri di cui alla lettera p) della norma in questione;
o le disposizioni della legge regionale 2/2019 non erano retroattive.
1.1.1) Il predetto ricorrente aveva quindi chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Lucca, in accoglimento della domanda del sig. e disattesa e respinta Parte_1
ogni contraria eccezione e domanda, dichiarare nullo ed annullare o comunque disapplicare il provvedimento emesso dal in data 15.09.2020, Controparte_1
prot.n.15054 del 16.09.2020 e notificato al medesimo in data Parte_1
17.09.2020, che ne ha disposto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
[...]
di RI (LU) Via Del Poggetto n.4, in quanto infondato Controparte_3 in fatto ed in diritto, per l'insussistenza dei presupposti e delle ragioni che possono autorizzarla, dichiarando perciò la nullità di tale decadenza, la validità ed efficacia del contratto di locazione in corso con il ricorrente assegnatario e la mancanza, quindi, del diritto di richiedere e conseguire il rilascio dell'alloggio in questione, con vittoria di spese e compensi del giudizio, IVA e Cap, sia per la fase di merito promossa con il suesteso ricorso, sia per quella intercorsa cautelare, con il procedimento iscritto al
n.4120/20 R.G. e definito con ordinanza del 02.02.2021 di rigetto del ricorso, altresì
4 annullando la condanna del ricorrente alle spese in quest'ultima disposta e con condanna della controparte anche alla restituzione al ricorrente di quanto da quest'ultimo per tale subita condanna alle suddette spese pagato al resistente”.
1.2) Il si era costituito contestando in radice la fondatezza delle CP_1 argomentazioni di controparte, e chiedendo quindi “Voglia il Tribunale adito, respingere le domande proposte dal sig. con il ricorso, confermando in ogni sua Parte_1
parte il provvedimento di decadenza del indicato da controparte. Voglia CP_1
comunque anche in accoglimento della domanda riconvenzionale che si spiega, dichiarare decaduto dall'assegnazione dell'immobile sito in Parte_1 CP_1
alla Via Poggetto n. 4 a lui assegnato e risolto il rapporto di locazione esistente tra le parti, per plurime violazioni della normativa Regionale Toscana 2/2019 art. 38, con condanna dello stesso al rilascio di detto alloggio in favore del Comune di Con CP_1 vittoria di competenze e spese anche della presente causa”.
1.3) Il Tribunale di Lucca, espletata istruttoria mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, aveva infine rilevato che:
− il CTU aveva appurato il superamento dei limiti previsti dalla normativa in questione, con riferimento all'ISEE 2018, 2019 e 2020, rilevando tuttavia come gli ultimi due fossero stati influenzati dagli eventi avvenuti nel 2018, sì che l'ISEE ricalcolato sarebbe stato pari ad € 38.643,73 (per il 2019, rimanendo quindi superiore al limite, pari ad € 36.151,98) e ad € 32.136,43 (per il 2020, in questo caso scendendo sotto il limite);
− l'astratta ravvisabilità dei presupposti per la pronuncia della decadenza (ai sensi dell'art. 38, 3° comma, L.R Toscana 2/2019, lett. n) doveva comunque valutarsi con riferimento alla possibilità prevista per gli enti territoriali di sospendere il procedimento decadenziale in presenza del superamento del limite ISEE dovuto a fatti episodici;
− non era condivisibile l'argomentazione del per cui l'esercizio di tale CP_1
potere di sospensione del procedimento era sostanzialmente discrezionale, trattandosi invece di condotta obbligatoria la cui osservanza avrebbe consentito di appurare il venir meno del superamento del limite a decorrere dall'ISEE 2020;
− era quindi esclusa la possibilità di disporre la decadenza ai sensi della predetta lett.
N della norma in questione;
− non poteva neppure considerarsi legittima la decadenza imposta ai sensi della lettera o) dell'art. 38, 3° comma, cit., in quanto il superamento del limite patrimoniale mobiliare di € 75.000,00 non era causa di decadenza (ma di
5 rideterminazione del canone, ai sensi del successivo art. 40 della medesima legge regionale);
− era invece legittima la decadenza disposto ai sensi della lettera p), in quanto il limite preso ivi in considerazione (sussistenza di un patrimonio superiore ad €
100.000,00, superato da quello del pari ad € 120.823,00) non implicava Parte_1
che una parte di tale patrimonio dovesse necessariamente avere natura immobiliare, trovando invece applicazione in tutti i casi in cui il patrimonio dell'assegnatario superasse il limite predetto, anche se unicamente sotto il profilo mobiliare e con patrimonio immobiliare pari a zero.
2) Nei confronti della sentenza in oggetto ha dunque, come detto, proposto appello il radicando così il presente giudizio. Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “MOTIVAZIONE ERRATA ED INCONGRUA – VIOLAZIONE DELL'ART. 38,
COMMA TERZO, LETTERA P) DELLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA
N.2/2019 (Sul capo della impugnata sentenza che ha statuito la legittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per il superamento del limite del valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare indicato dalla lettera
p) del terzo comma dell'art.38 della legge della n.2/2019)”, Parte_3
contestando la decisione del giudice di prime secondo cui il superamento del limite patrimoniale preso in considerazione dalla lett. p) dell'art. 38, 3° comma,
[...]
comportava la decadenza dall'assegnazione anche in ipotesi che Parte_4
tale patrimonio avesse unicamente natura mobiliare;
2°. “MOTIVAZIONE ERRATA CARENTE, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA –
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132, COMMA 4, C.P.C. E 38, COMMA TERZO,
LETTERA P) DELLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA N.2/2019 (Sul capo della impugnata sentenza che ha statuito la legittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per il superamento del limite del valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare indicato dalla lettera p) del terzo comma dell'art. 38 della legge della n.2/2019)”, lamentando la mancata Parte_3
valutazione da parte del Tribunale di Lucca del fatto che gli incrementi patrimoniali che avevano condotto al superamento del limite predetto erano stati determinati da eventi temporanei ed episodici.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione del
6 gravame e la conferma della sentenza impugnata, ma proponendo appello incidentale “per il caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dal sig. ”, Parte_1 con riferimento al “...capo della decisione che ha ritenuto non applicabile, al caso di specie, la decadenza rispetto a fatti contemplati alla lettera n) dell'art. 38 L.R.T. 2/2019”.
2.2.1) Tale censura, avanzata dunque in via subordinata rispetto all'accoglimento del gravame, risulta fondata sul rilievo per cui il CTU aveva comunque accertato il superamento del limite ISEE (di cui alla lett. o) dell'art. 38, 3° comma, più volte richiamato) sia con riferimento all'anno 2018 che all'anno 2019, al netto degli effetti reddituali derivanti dalla successione ereditaria nei confronti della madre del sig.
e dalla percezione del TFR da parte di quest'ultimo. E ciò, comunque, Parte_1
ribadendo come non vi fosse alcun obbligo di sospensione biennale del procedimento di decadenza, in capo al CP_1
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame, il sig. ha contestato l'assunto Parte_1
argomentativo del giudice di prime secondo cui la ravvisata sussistenza in capo allo stesso di un patrimonio mobiliare superiore ad € 100.000,00 doveva ritenersi integrare Parte_1 il superamento del limite previsto dall'art. 38, 3° comma, lett. p), L.R. Toscana 2/2019.
3.1.1) Il nucleo della contestazione mossa dall'appellante con il motivo di gravame in oggetto risulta imperniato sulle seguenti deduzioni:
• la norma in questione prevede l'attivazione del procedimento di decadenza quando l'assegnatario “disponga di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro”;
• il limite in oggetto, onde costituire presupposto per la decadenza, deve quindi essere superato da un patrimonio che abbia non solo consistenza mobiliare ma anche, necessariamente, immobiliare;
• per l'ipotesi di patrimonio avente unicamente consistenza mobiliare, doveva trovare applicazione la previsione di cui all'art. 38, 3° comma, lett. o), della legge medesima (riferita all'ipotesi di assegnatario titolare “di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1), sia superiore
a 75.000 euro”) che, tuttavia, doveva essere applicata in combinazione con il successivo art. 40, secondo il quale “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla
7 rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni”;
• nel caso di specie il Tribunale di Lucca aveva invece erroneamente ritenuto applicabile la previsione di cui alla lett. p), dell'art. 38, 3° comma, anche in assenza di un patrimonio immobiliare;
• né poteva ritenersi condivisibile il rilievo del giudice di prime cure secondo cui, ad opinare diversamente, si sarebbe consentita la perdurante assegnazione di un alloggio ERP anche a soggetti dotati di patrimonio mobiliare estremamente consistente, ingenerando così una distorsione delle finalità dell'istituto, dal momento che in una simile ipotesi si sarebbe avuto necessariamente il superamento dei limiti previsti dalla lettera o) dello stesso art. 38, 3° comma, con conseguente decadenza ai sensi di quest'ultima previsione.
3.1.2) Il motivo è infondato.
3.1.2.1) Il pur argomentato approccio difensivo dell'appellante non appare infatti condivisibile, nella misura in cui postula la necessità della presenza di una componente immobiliare nell'ambito del patrimonio dell'assegnatario, onde poter valorizzare il superamento del limite di valore di € 100.000,00 al fine di disporre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
Per quanto, in effetti, la disposizione di cui all'art. 38, 3° comma, lett. p),
[...]
utilizzi la congiunzione “e”, tra gli aggettivi “mobiliare” ed “immobiliare” Parte_4 riferiti al patrimonio dell'assegnatario (“patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro”), va tuttavia rilevato come tale congiunzione non possa essere intesa come implicante – ai fini applicativi della norma in esame – anche la necessaria presenza di una componente immobiliare nel patrimonio in questione, onde consentire di dare corso decadenza dall'assegnazione dell'alloggio contemplata dalla previsione in oggetto.
Un'interpretazione volta a valorizzare la necessità della presenza congiunta di una componente “mobiliare” e di una “immobiliare”, complessivamente eccedenti il valore- limite di € 100.00,00, appare in effetti contrastante con la ratio della norma in questione, volta a precludere la perdurante assegnazione di un alloggio ERP a soggetti titolari di un patrimonio oggettivamente consistente.
Una simile esigenza non appare infatti congruente con una ricostruzione del limite in questione come circoscritto solo a patrimoni necessariamente costituiti, in parte, pure da una componente immobiliare, in considerazione anche del fatto che:
− non è dato ravvisare elementi differenziatori, onde dare corso alla decadenza dall'assegnazione ed al fine quindi dell'individuazione di un patrimonio
8 certamente di non lieve entità come quello considerato dalla norma (€ 100.000,00), tra la situazione di chi sia titolare di un tale patrimonio “solo” disponendo di dotazioni mobiliari (id est, essenzialmente denaro) e chi lo sia disponendo anche di beni immobili;
ciò anche in considerazione del fatto che non risulta operato alcun riferimento al valore minimo della componente immobiliare suscettibile di acquisire rilevanza ai fini della norma in oggetto, sì che vieppiù non è dato individuare una congrua ratio della norma ove si consentisse di differenziare - onde individuare i presupposti per procedere alla decadenza dall'assegnazione - la posizione di chi sia titolare, solo esemplificativamente, di un patrimonio di €
120.000,00 (prendendo proprio quale riferimento la condizione dell'odierno appellante) ma costituito solo da elementi mobiliari (con conseguente diritto al mantenimento dell'assegnazione) e di chi sia titolare di un patrimonio di eguale ammontare, ma composto invece (sempre esemplificativamente) da € 115.000,00 - quale componente mobiliare - ed € 5.000,00 - quale componente immobiliare –
(che invece dovrebbe essere dichiarato decaduto);
− aderendo all'impostazione argomentativa dell'appellante, i patrimoni “mobiliari” non darebbero mai luogo, di per sé considerati, alla decadenza dall'assegnazione nelle ipotesi di soggetti già assegnatario di alloggio in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla L.R Toscana n 41/2015, dal momento che in tal caso: non succederebbe alcunché in caso di patrimoni inferiori ad € 75.000,00, mentre per quelli superiori dovrebbe unicamente procedersi alla rideterminazione del canone;
e ciò a prescindere dall'entità del patrimonio in questione, pur se di notevole entità; né appare possibile accedere alla prospettazione dell'appellante secondo cui, in quest'ultima ipotesi, la decadenza sarebbe comunque pressoché certa per effetto delle previsioni di cui all'art. 38, 3° comma, lett. o) (e cioè con riferimento al superamento dell'ISEE), occorrendo sul punto rilevare come proprio nel caso di specie, a fronte del certamente non esiguo patrimonio mobiliare del sig. (si ricorda: € 120.000,00) non è dato Parte_1 riscontrare il superamento dell'ISEE 2020, ai fini della norma predetta.
3.1.2.2) Le considerazioni che precedono inducono dunque a concludere nel senso della perdurante condivisibilità dei rilievi svolti dal giudice di prime cure, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in analisi.
3.2) Il secondo ed ultimo motivo di appello, poi, risulta attenere alla mancata valorizzazione da parte del Tribunale di Lucca del fatto che, comunque, gli eventi che avevano condotto all'incremento del patrimonio del sig. avevano “carattere Parte_1 temporaneo ed episodico”.
9 3.2.1) L'appellante, in particolare, ha esposto al riguardo che:
• l'art. 38, 3° comma, lett. n), prevedeva che l'ISEE superiore Parte_4 ai limiti ivi considerati era causa di decadenza dall'assegnazione, salvo il caso (tra gli altri) che il superamento in questione fosse di carattere temporaneo “dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione”;
• dunque, secondo il sig. “...come non poteva valere, per giustificare la Parte_1 decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, il superamento del limite stabilito dalla lettera n) del terzo comma dell'art.38 della legge n.2/2019, per il carattere temporaneo ed episodico degli eventi che lo avevano causato, dalla legge stessa previsti come utili a consentire soltanto un mero rinvio della valutazione economica dell'assegnatario al successivo biennio, così come la stessa impugnata sentenza ha riconosciuto, neppure poteva allora valere, ad eguali effetti, il superamento del limite stabilito dalle altre lettere o) e p) della medesima disposizione, derivando, infatti, l'incremento subito dal patrimonio mobiliare, tanto se valutato con riguardo al limite della suddetta lettera n), quanto se apprezzato in merito agli altri, sempre e comunque da quei medesimi eventi eccezionali”;
• la sentenza era dunque suscettibile di una duplice censura, anzitutto per non aver preso in considerazione l'eccezione sollevata dal ricorrente in prime cure e, comunque, per la contraddittorietà derivante dall'aver valorizzato, da un lato, il carattere episodico degli incrementi patrimoniali del sig. onde escludere Parte_1
l'applicabilità dell'art. 38, 3° comma, lett. n), della legge in questione, e, dall'altro lato, escludendo invece tale rilevanza ai fini applicativi dello stesso art. 38, 3° comma, lett. p).
3.2.2) Il motivo è infondato.
3.2.2.1) L'appellante risulta operare un confronto tra situazioni radicalmente diverse, dal momento che:
− l'art. 38, 3° comma, lett. n), risulta prendere in considerazione le risultanze dell'ISEE, indicando come valore-limite quello di € 36.151,98;
− l'art. 38, 3° comma, lett. p), attiene invece al patrimonio complessivo, comunque composto (richiamando qui le considerazioni già sopra esposte al riguardo), con riferimento al limite, parimenti già ricordato, di € 100.000,00.
In proposito si rileva come l'ISEE faccia notoriamente riferimento ad un valore derivante da un computo concernente primariamente il reddito del nucleo familiare di
10 riferimento e, poi, solamente una quota del patrimonio, da suddividere poi per un determinato coefficiente: ciò, in sostanza, implica che nella determinazione di tale valore hanno maggior peso i redditi rispetto all'entità del patrimonio.
Il concetto di patrimonio complessivo, sotto tale aspetto, non necessita invece di particolari commenti, trattandosi di un valore in sé e per sé considerato, al netto dei profili reddituali.
Appare dunque comprensibile come il legislatore locale, nel prendere in considerazione l'ISEE (all'art. 38, 3° comma, lett. n della legge predetta), abbia inteso temperare il valore di quest'ultimo nelle ipotesi in cui il profilo reddituale fosse stato
“falsato” dall'insorgenza di eventi di sporadica evenienza, insuscettibili di verificarsi in modo reiterato e quindi in grado di alterare in modo sostanziale l'effettiva rappresentazione reddituale del soggetto di riferimento.
Tale aspetto, invece, non ha alcun rilievo nel contesto applicativo dell'art. l'art. 38,
3° comma, lett. p), in cui la sporadicità dell'evento non implica alcunché ai fini della quantificazione del patrimonio, dato che, anche se l'evento non dovesse mai più verificarsi nel corso dell'esistenza del beneficiato, l'incremento patrimoniale sarebbe invece destinato a rimanere.
Ne consegue come l'eccezione prevista dall'art. 38, 3° comma, lett. n) non sia in alcun modo suscettibile di applicazione analogica alla previsione di cui all'art. 38, 3° comma, lett. p).
3.2.2.2) Dunque, anche il motivo di gravame in questione deve essere respinto e la sentenza, previa integrazione della motivazione nei termini ora esposti, deve essere confermata.
4) Le considerazioni sin qui svolte, comportanti la reiezione integrale del gravame proposto dal sig. assorbono l'appello incidentale avanzato da parte appellata in Parte_1 via subordinata in riferimento all'ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame principale.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile
“basso” ed in aderenza, peraltro, alle indicazioni della stessa parte appellante nell'iscrizione a ruolo) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
11 5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1162/2023 del Tribunale di Lucca, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1 le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di
[...] cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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