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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 437/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 15/03/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Paolo Morsoletto e dall'avv. Andrea Perotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, come da procura allegata all'atto di citazione di appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso in giudizio dall'avv. Laura Opilio, vs condominio eletto presso lo studio della stessa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata e appellante incidentale contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
1 appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1685 emessa il 14/09/2023 dal
Tribunale di Vicenza (Giudice dott. Vittoria Cuogo).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Vicenza oggetto della presente impugnazione e per l'effetto:
1.Accertata l'occupazione abusiva posta in essere da Controparte_1
, quantificare l'entità dei danni che ne sono derivati, limitatamente al
[...] quinquennio non prescritto, usando la medesima formula (art. 42bis co. 3 T.U.
Espropri) e il medesimo valore (180€/mq) utilizzati dalla sentenza di primo grado, correggendo il solo parametro relativo alla superficie occupata, portandolo dai 40 mq erroneamente indicati nella sentenza appellata ad 810mq
(pari alla totalità del terreno), o alla diversa superficie che dovesse essere ritenuta adeguata da questa Ecc.ma Corte all'esito dell'esame delle argomentazioni portate dal presente appello;
2.Conseguentemente, condannare il in persona del Controparte_1 suo l.r.p.t., a pagare alla società in persona del suo l.r.p.t., la somma Parte_1 così quantificata e pari quindi ad euro 36.450,00 (o in subordine all'importo inferiore che risulterà a questa Ecc.ma Corte), oltre ad interessi fino al saldo effettivo, per i motivi tutti esposti in atti. (Si precisa che le somme già percepite in virtù della P.E. della sentenza di 1° grado non verranno azionate nuovamente, ma saranno ovviamente dedotte quale acconto sulla maggior somma che verrà determinata in questa sede).
2 3.Rigettare ogni eventuale diversa domanda, anche se formulata in via riconvenzionale dalle parti resistenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso:
Spese, spese generali e compensi del presente grado di appello interamente rifusi, con richiesta di applicazione dell'art. 4, co. 1bis, DM 55/2014.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita:
In via principale: riformare la sentenza di primo grado e (i) dichiarare la colpa esclusiva o, in subordine, concorrente del danneggiato (ii) quantificare l'eventuale danno in applicazione dell'42bis co. 3 T.U. Espropri e dunque in misura pari al 5% annuo sul valore venale del bene;
(iii) dichiarare che non vi è continuità tra l'occupazione del fondo avvenuta nel 2006 e quella (relativa all'isola ecologica) iniziata nel 2011.
Sempre in via principale, rigettare l'appello di in quanto infondato;
Pt_1
In ogni caso, con vittoria compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 20/11/2019, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti il Tribunale di Vicenza, il Comune di chiedendo che Controparte_1 venisse ordinata l'interruzione dell'occupazione illegittima dell'area di sua proprietà, censita al foglio 14, mappale 1164 del medesimo Comune, e che questo venisse condannato al risarcimento dei danni, quantificati in €
186.617,20.
Si costituiva il chiedendo la chiamata in causa della Controparte_1 propria compagnia di assicurazione per essere Controparte_2 garantito e manlevato da quanto eventualmente avrebbe dovuto pagare a favore dell'attrice; in ogni caso, contestava la quantificazione del danno precisando che il terreno era in stato di abbandono.
3 Assunte le prove testimoniali, con sentenza n. 1685 del 14/09/2023, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, precisato che la domanda era stata ridotta alla richiesta di risarcimento del danno, condannava il Controparte_1
al pagamento a favore di della somma di € 9.000,00 oltre
[...] Parte_1 interessi legali dichiarando che fosse tenuta alla Controparte_2 relativa manleva.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre il Parte_1
costituitosi, resisteva al gravame. Nonostante la regolarità della notifica CP_1 rimaneva contumace. Parte_2
All'udienza del 10/6/25, tenuta in modalità scritta, le parti si riportavano alle precisate conclusioni come sopra trascritte nonché alle difese svolte nelle comparse conclusionali e repliche e la Corte tratteneva la causa in decisione.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice, accertata la legittimazione attiva in capo a cessionaria del credito risarcitorio dalla precedente proprietaria Pt_1
RG RL, ha riconosciuto fondata la domanda risarcitoria per l'occupazione abusiva del mapp. 1164, fg 14, sita nel Comune di , mediante Controparte_1 installazione dei bidoni di spazzatura dal giorno 11/02/2006 al 20/11/2019, e, in considerazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ha, quindi, liquidato il danno per l'ultimo quinquennio, calcolandolo sulla base del valore dell'area, pari a € 180,00, per la superficie concretamente occupata di 40 mq. ha proposto appello per il seguente motivo: Parte_1
- erronea determinazione dell'ampiezza dell'area abusivamente occupata
e conseguente erroneità del calcolo del risarcimento.
Il , a sua volta, ha proposto appello incidentale, Controparte_1 chiedendo la riforma della sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
1. accertamento della colpa esclusiva o concorrente del danneggiato;
4
2. quantificazione del danno in misura pari al 5% annuo del valore venale del bene;
3. accertamento della discontinuità tra l'occupazione del fondo avvenuta nel 2006 e quella relativa all'isola ecologica iniziata nel 2011.
***
Con l'appello principale, sostiene che l'occupazione abusiva aveva Parte_1 riguardato tutto il terreno divenuto di sua proprietà, in quanto 200 mq erano, sì, stati destinati all'isola ecologica nel 2011 (80 mq) ed allo spazio di manovra dei mezzi di svuotamento dei bidoni (120 mq), ma anche la restante parte del mappale in questione, pari ad altri 400 mq, era stata adibita a piazzola di sosta, funzionale ai veicoli che utilizzavano la discarica rendendo inservibile l'utilizzo dell'intero lotto di complessivi 810 mq. In particolare, sostiene: Parte_1
- circa la porzione dell'area occupata dai cassonetti. Secondo l'appellante, vi è contraddizione tra le deposizioni dei testi dello stesso CP_1 considerato che , capo ufficio tecnico dell'ente, ha dichiarato Tes_1 che la superficie occupata dai cassonetti era pari a 13,50 mq, mentre il teste ha riferito le dimensioni dell'area, pari a 2,5 mt di Testimone_2 larghezza e di 13 mt di lunghezza, per complessivi 32,50 mq. Da tale contraddizione, ricava l'erroneità della misurazione attribuita in Parte_1 sentenza all'area occupata dai cassonetti, pari a 15 mq, dovendo essere almeno calcolata in 32,5 mq, a cui andava aggiunto lo spazio di 1 mq per lato, necessario alle persone che devono movimentare i bidoni, con la conseguenza che l'area occupata dai bidoni avrebbe dovuto essere quantificata in 52,5 mq;
- circa la porzione dell'area destinata allo spazio di manovra. Secondo
l'appellante, il primo giudice ha errato nello stimare in 25 mq l'area di manovra, in quanto il teste aveva parlato di 25-30 mq con Tes_1
5 riferimento all'area occupata dai camion di smaltimento fermi, senza considerare che l'area occupata per la manovra completa dei mezzi per l'accesso ed il recesso nel fondo in questione, era di almeno 120 mq, oltre allo spazio per i bidoni;
- circa l'area destinata a piazzola di sosta. Secondo l'appellante, è erronea l'affermazione secondo cui l'area residua del lotto non era stata occupata dal ma era utilizzata esclusivamente da soggetti terzi che CP_1 avevano preso l'abitudine di parcheggiare su quel mappale, posto che il teste aveva escluso la circostanza e posto che, con la Testimone_3 dismissione dell'isola ecologica, nessuno aveva più parcheggiato nell'area, a comprova del fatto che l'intera area era stata oggetto di occupazione abusiva da parte del fin dal 2006, specie CP_1 considerando che non c'era mai stata alcuna parziale restituzione.
Peraltro, nel 2010 risultava provato che il a seguito di una frana CP_1 avvenuta nel vicentino, aveva avuto necessità di depositare nel terreno in questione dei materiali, utilizzando l'intero lotto;
che dalle foto era visibile la ripresa della vegetazione sul fondo, una volta dismessa l'area ecologica;
che la proposta di acquisto dell'intero terreno avanzata dal nel corso del giudizio aveva riguardato l'intero lotto. CP_1
Sulla base di tali considerazioni, chiede la riforma della sentenza, Parte_1 affermando il proprio diritto ad ottenere il risarcimento per l'occupazione dell'intero lotto di 810 mq.
L'appello è fondato.
Questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice,
l'occupazione abbia riguardato l'intero mappale n. 1164 di 810 mq come emerge dalle risultanze istruttorie.
6 Innanzitutto, dalle prove testimoniali risulta che, almeno a partire dal 2011, il aveva utilizzato l'area installandovi le campane ed alcuni cassonetti CP_1 funzionali all'isola ecologica creata, con andirivieni dei mezzi addetti alle Tes_ necessarie operazioni di svuotamento (v. teste , e ). Sul Tes_1 Tes_3 punto, è vero quanto evidenziato da circa il fatto che i testi hanno reso Parte_1 dichiarazioni discordanti circa l'ampiezza dell'area occupata, con la conseguenza che la limitazione dell'occupazione a 40 mq non trova riscontro certo.
In ogni caso, appare decisamente riduttivo considerare solo lo spazio destinato al posizionamento dei cassonetti senza tenere conto di tutta l'attività inerente alla destinazione di un'area ad isola ecologica. Infatti, oltre allo spazio di manovra dei mezzi di svuotamento dei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti, occorre considerare anche le operazioni inerenti al conferimento dei rifiuti stessi, operazioni che, anche a voler ritenere non siano state nel diretto controllo del sono una conseguenza della chiara destinazione dell'area impressa dal CP_1 stesso. CP_1
Tanto basta per ritenere superfluo l'accertamento della riconducibilità o meno al dei veicoli parcheggiati sull'area, dovendosi considerare che la scelta di CP_1 allocare l'isola ecologica all'interno dell'area abbandonata in questione era derivata da una maggiore sicurezza dei mezzi in transito per le varie operazioni Tes_ (v. teste amministratore comunale fino a maggio 2019, il quale ha riferito che avevano preso l'area in questione per ragioni di sicurezza in quanto la precedente piazzola di sosta era posta innanzi a strada provinciale) e rivela la libera disponibilità dell'intera area, in continuità con un utilizzo risalente fin dal
2006. Infatti, da tale epoca, il aveva avuto modo di disporre dell'area CP_1 nella sua intera estensione, dato che, con nota dell'11/2/2006, la precedente proprietaria aveva inutilmente intimato al lo sgombero dell'intera area, CP_1 occupata da attrezzature, materiali e mezzi (v. doc. 8 e, come si ricava Parte_1
7 Tes_ dalla dichiarazione del teste nel 2010, a seguito di una frana avvenuta nel vicentino, il Comune aveva depositato del materiale in quel mappale (v. udienza
26/5/22).
Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale, accertando che l'ampiezza dell'area occupata è stata coincidente con l'intero lotto di 810 mq.
Deve, quindi, essere esaminato l'appello incidentale, a mezzo del quale il chiede la riforma della sentenza sotti diversi profili: Controparte_1
- circa l'omessa pronuncia sul concorso di colpa del danneggiato.
Sostiene il che il fondo era in stato di completo abbandono, CP_1 come dimostrato dalle prove testimoniali, e che la precedente proprietà non aveva mai chiesto lo sgombero al dopo la diffida CP_1 dell'11/2/2006, per cui RG RL aveva tollerato per anni l'occupazione da parte del senza attivarsi in alcun modo, con la conseguenza che CP_1
l'inerzia poteva essere valorizzata ai sensi dell'art.1227 cc come contributo causale del danneggiato nella determinazione del danno.
Il motivo non può avere accoglimento.
Risulta che RG RL, precedente proprietaria, aveva diffidato il CP_1 alla restituzione dell'area ed il fatto che il non vi abbia dato CP_1 seguito, confidando anche nell'acquisto dell'area, non può costituire un fatto addebitabile all'appellante principale, a fronte della chiara volontà espressa con la diffida predetta. Peraltro, va osservato che l'occupazione dell'area da parte del era nota anche ai potenziali interessati CP_1 all'area stessa, come risulta dalla non contestata corrispondenza prodotta risalente al 2008 (v. doc. 13 e 14 ; Parte_1
- circa il criterio di calcolo per l'ammontare del risarcimento. Al riguardo, il sostiene che il tribunale abbia interpretato erroneamente l'art. CP_1
42 bis, comma terzo, TUE, in quanto ha sommato, al valore venale della
8 porzione di terreno occupata (40 mq x € 180), il 5% annuo di tale valore, senza tener conto che il criterio indicato dalla norma per l'occupazione illegittima faceva riferimento al solo 5% annuo del valore venale dell'area, di talché il danno andava quantificato in € 1.800,00.
Il motivo è fondato e nemmeno contestato da Parte_1
Il risarcimento del danno potrà essere calcolato secondo il criterio indicato dalla norma citata, applicabile analogicamente;
- circa la durata dell'occupazione. Secondo il contrariamente a CP_1 quanto affermato del primo giudice, non c'è alcuna continuità tra l'occupazione del 2006 e la successiva sistemazione dei cassonetti, avvenuta nel 2011.
La questione non ha alcun rilievo dal momento che la domanda risarcitoria è stata espressamente limitata ai 5 anni non prescritti, ossia dal 2014 al 2019, tuttavia, va osservato quanto segue.
Al riguardo, non è oggetto di gravame l'accertamento effettuato dal primo giudice circa l'avvenuta prova dell'occupazione sine titulo del mappale in questione, nel periodo dal 2006 a fine 2019, mentre è in contestazione solo l'interruzione di detta occupazione, interruzione negata da Parte_1 ed affermata dal Comune. Secondo il la prova della CP_1 discontinuità risulterebbe dalle ortofoto del terreno risalenti al 2007, da cui risulta che il terreno in quel momento era completamente sgombero, nonché dalle dichiarazioni del teste , il quale ha dichiarato Tes_1
“io posso dire di aver visto documentazione fotografica rammostratami dai residenti vicini da cui ho visto che fino al 2007-2008 circa l'area era abbandonata”. In realtà, lo stato di abbandono dell'area fotografato in un certo giorno del 2007, oltre a non escludere l'utilizzo della stessa da parte del è il presupposto in forza del quale l'occupazione stessa è CP_1
9 stata attuata dall'ente pubblico e, ciò, mediante deposito di mezzi, materiali ed attrezzature, come si evince dalla diffida di RG RL dell'11/2/2006 (v. doc. 8 , senza che a tale diffida sia seguita la Pt_1 formale restituzione da parte del o la comunicazione CP_1 dell'avvenuto sgombero. Peraltro, le dichiarazioni del teste non Tes_1 provano nulla, essendo davvero generiche.
In ogni caso, che il occupasse l'intera area fin dal 2006 risulta CP_1 sia dalla diffida appena menzionata, sia dalla non contestata corrispondenza risalente a maggio e giugno 2008 in cui si dà atto dell'occupazione dell'area da parte del (v. doc. 13 e 14 CP_1 Pt_1
[... Tes_
e sia dalle dichiarazioni del teste per l'occupazione dell'area nel
2010 con materiale depositato a seguito di una frana nel vicentino.
Pertanto, in mancanza della prova della restituzione dell'area, deve riconoscersi che l'occupazione si è protratta ininterrottamente nel periodo accertato dal primo giudice.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello incidentale, riconoscendo che il danno va commisurato, ex art. 42 TUE, all'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene utilizzato.
Pertanto, l'ammontare del danno va calcolato, in concreto, nel 5% del valore dell'area corrispondente al non contestato importo di € 180/mq, pari a €
7.290,00, da moltiplicare per le 5 annualità non prescritte (2014-2019), per complessivi € 36.450,00.
Ne deriva che il deve essere condannato al pagamento Controparte_1
a favore di della somma di 36.450,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo, con corrispondente diritto di manleva da parte del nei confronti di CP_1 Controparte_2 per mancata impugnazione sul punto.
[...]
10 Le spese del presente grado vanno compensate per un quarto e, per la quota residua, vanno poste a carico del , secondo la regola Controparte_1 della soccombenza prevalete;
vanno liquidate, in base ai parametri medi di cui al
DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€.36.450,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello principale ed accoglie parzialmente l'appello incidentale, disponendo, per l'effetto, la riforma della sentenza n. 1685 emessa il 14/9/23 dal Tribunale di Vicenza come segue:
- Condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 Pt_1
[... della somma di € 36.450,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
- Condanna a tenere indenne il Controparte_2 [...]
di quanto questi è tenuto a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1 in forza della presente sentenza;
2. Compensa per un quarto le spese del presente grado e condanna il alla rifusione a favore di della quota Controparte_1 Parte_1 residua, liquidata in € 4.360,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 8 luglio 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 437/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 15/03/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Paolo Morsoletto e dall'avv. Andrea Perotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, come da procura allegata all'atto di citazione di appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso in giudizio dall'avv. Laura Opilio, vs condominio eletto presso lo studio della stessa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata e appellante incidentale contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
1 appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1685 emessa il 14/09/2023 dal
Tribunale di Vicenza (Giudice dott. Vittoria Cuogo).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Vicenza oggetto della presente impugnazione e per l'effetto:
1.Accertata l'occupazione abusiva posta in essere da Controparte_1
, quantificare l'entità dei danni che ne sono derivati, limitatamente al
[...] quinquennio non prescritto, usando la medesima formula (art. 42bis co. 3 T.U.
Espropri) e il medesimo valore (180€/mq) utilizzati dalla sentenza di primo grado, correggendo il solo parametro relativo alla superficie occupata, portandolo dai 40 mq erroneamente indicati nella sentenza appellata ad 810mq
(pari alla totalità del terreno), o alla diversa superficie che dovesse essere ritenuta adeguata da questa Ecc.ma Corte all'esito dell'esame delle argomentazioni portate dal presente appello;
2.Conseguentemente, condannare il in persona del Controparte_1 suo l.r.p.t., a pagare alla società in persona del suo l.r.p.t., la somma Parte_1 così quantificata e pari quindi ad euro 36.450,00 (o in subordine all'importo inferiore che risulterà a questa Ecc.ma Corte), oltre ad interessi fino al saldo effettivo, per i motivi tutti esposti in atti. (Si precisa che le somme già percepite in virtù della P.E. della sentenza di 1° grado non verranno azionate nuovamente, ma saranno ovviamente dedotte quale acconto sulla maggior somma che verrà determinata in questa sede).
2 3.Rigettare ogni eventuale diversa domanda, anche se formulata in via riconvenzionale dalle parti resistenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso:
Spese, spese generali e compensi del presente grado di appello interamente rifusi, con richiesta di applicazione dell'art. 4, co. 1bis, DM 55/2014.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita:
In via principale: riformare la sentenza di primo grado e (i) dichiarare la colpa esclusiva o, in subordine, concorrente del danneggiato (ii) quantificare l'eventuale danno in applicazione dell'42bis co. 3 T.U. Espropri e dunque in misura pari al 5% annuo sul valore venale del bene;
(iii) dichiarare che non vi è continuità tra l'occupazione del fondo avvenuta nel 2006 e quella (relativa all'isola ecologica) iniziata nel 2011.
Sempre in via principale, rigettare l'appello di in quanto infondato;
Pt_1
In ogni caso, con vittoria compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 20/11/2019, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti il Tribunale di Vicenza, il Comune di chiedendo che Controparte_1 venisse ordinata l'interruzione dell'occupazione illegittima dell'area di sua proprietà, censita al foglio 14, mappale 1164 del medesimo Comune, e che questo venisse condannato al risarcimento dei danni, quantificati in €
186.617,20.
Si costituiva il chiedendo la chiamata in causa della Controparte_1 propria compagnia di assicurazione per essere Controparte_2 garantito e manlevato da quanto eventualmente avrebbe dovuto pagare a favore dell'attrice; in ogni caso, contestava la quantificazione del danno precisando che il terreno era in stato di abbandono.
3 Assunte le prove testimoniali, con sentenza n. 1685 del 14/09/2023, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, precisato che la domanda era stata ridotta alla richiesta di risarcimento del danno, condannava il Controparte_1
al pagamento a favore di della somma di € 9.000,00 oltre
[...] Parte_1 interessi legali dichiarando che fosse tenuta alla Controparte_2 relativa manleva.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre il Parte_1
costituitosi, resisteva al gravame. Nonostante la regolarità della notifica CP_1 rimaneva contumace. Parte_2
All'udienza del 10/6/25, tenuta in modalità scritta, le parti si riportavano alle precisate conclusioni come sopra trascritte nonché alle difese svolte nelle comparse conclusionali e repliche e la Corte tratteneva la causa in decisione.
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Con la sentenza impugnata, il primo giudice, accertata la legittimazione attiva in capo a cessionaria del credito risarcitorio dalla precedente proprietaria Pt_1
RG RL, ha riconosciuto fondata la domanda risarcitoria per l'occupazione abusiva del mapp. 1164, fg 14, sita nel Comune di , mediante Controparte_1 installazione dei bidoni di spazzatura dal giorno 11/02/2006 al 20/11/2019, e, in considerazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ha, quindi, liquidato il danno per l'ultimo quinquennio, calcolandolo sulla base del valore dell'area, pari a € 180,00, per la superficie concretamente occupata di 40 mq. ha proposto appello per il seguente motivo: Parte_1
- erronea determinazione dell'ampiezza dell'area abusivamente occupata
e conseguente erroneità del calcolo del risarcimento.
Il , a sua volta, ha proposto appello incidentale, Controparte_1 chiedendo la riforma della sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
1. accertamento della colpa esclusiva o concorrente del danneggiato;
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2. quantificazione del danno in misura pari al 5% annuo del valore venale del bene;
3. accertamento della discontinuità tra l'occupazione del fondo avvenuta nel 2006 e quella relativa all'isola ecologica iniziata nel 2011.
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Con l'appello principale, sostiene che l'occupazione abusiva aveva Parte_1 riguardato tutto il terreno divenuto di sua proprietà, in quanto 200 mq erano, sì, stati destinati all'isola ecologica nel 2011 (80 mq) ed allo spazio di manovra dei mezzi di svuotamento dei bidoni (120 mq), ma anche la restante parte del mappale in questione, pari ad altri 400 mq, era stata adibita a piazzola di sosta, funzionale ai veicoli che utilizzavano la discarica rendendo inservibile l'utilizzo dell'intero lotto di complessivi 810 mq. In particolare, sostiene: Parte_1
- circa la porzione dell'area occupata dai cassonetti. Secondo l'appellante, vi è contraddizione tra le deposizioni dei testi dello stesso CP_1 considerato che , capo ufficio tecnico dell'ente, ha dichiarato Tes_1 che la superficie occupata dai cassonetti era pari a 13,50 mq, mentre il teste ha riferito le dimensioni dell'area, pari a 2,5 mt di Testimone_2 larghezza e di 13 mt di lunghezza, per complessivi 32,50 mq. Da tale contraddizione, ricava l'erroneità della misurazione attribuita in Parte_1 sentenza all'area occupata dai cassonetti, pari a 15 mq, dovendo essere almeno calcolata in 32,5 mq, a cui andava aggiunto lo spazio di 1 mq per lato, necessario alle persone che devono movimentare i bidoni, con la conseguenza che l'area occupata dai bidoni avrebbe dovuto essere quantificata in 52,5 mq;
- circa la porzione dell'area destinata allo spazio di manovra. Secondo
l'appellante, il primo giudice ha errato nello stimare in 25 mq l'area di manovra, in quanto il teste aveva parlato di 25-30 mq con Tes_1
5 riferimento all'area occupata dai camion di smaltimento fermi, senza considerare che l'area occupata per la manovra completa dei mezzi per l'accesso ed il recesso nel fondo in questione, era di almeno 120 mq, oltre allo spazio per i bidoni;
- circa l'area destinata a piazzola di sosta. Secondo l'appellante, è erronea l'affermazione secondo cui l'area residua del lotto non era stata occupata dal ma era utilizzata esclusivamente da soggetti terzi che CP_1 avevano preso l'abitudine di parcheggiare su quel mappale, posto che il teste aveva escluso la circostanza e posto che, con la Testimone_3 dismissione dell'isola ecologica, nessuno aveva più parcheggiato nell'area, a comprova del fatto che l'intera area era stata oggetto di occupazione abusiva da parte del fin dal 2006, specie CP_1 considerando che non c'era mai stata alcuna parziale restituzione.
Peraltro, nel 2010 risultava provato che il a seguito di una frana CP_1 avvenuta nel vicentino, aveva avuto necessità di depositare nel terreno in questione dei materiali, utilizzando l'intero lotto;
che dalle foto era visibile la ripresa della vegetazione sul fondo, una volta dismessa l'area ecologica;
che la proposta di acquisto dell'intero terreno avanzata dal nel corso del giudizio aveva riguardato l'intero lotto. CP_1
Sulla base di tali considerazioni, chiede la riforma della sentenza, Parte_1 affermando il proprio diritto ad ottenere il risarcimento per l'occupazione dell'intero lotto di 810 mq.
L'appello è fondato.
Questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice,
l'occupazione abbia riguardato l'intero mappale n. 1164 di 810 mq come emerge dalle risultanze istruttorie.
6 Innanzitutto, dalle prove testimoniali risulta che, almeno a partire dal 2011, il aveva utilizzato l'area installandovi le campane ed alcuni cassonetti CP_1 funzionali all'isola ecologica creata, con andirivieni dei mezzi addetti alle Tes_ necessarie operazioni di svuotamento (v. teste , e ). Sul Tes_1 Tes_3 punto, è vero quanto evidenziato da circa il fatto che i testi hanno reso Parte_1 dichiarazioni discordanti circa l'ampiezza dell'area occupata, con la conseguenza che la limitazione dell'occupazione a 40 mq non trova riscontro certo.
In ogni caso, appare decisamente riduttivo considerare solo lo spazio destinato al posizionamento dei cassonetti senza tenere conto di tutta l'attività inerente alla destinazione di un'area ad isola ecologica. Infatti, oltre allo spazio di manovra dei mezzi di svuotamento dei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti, occorre considerare anche le operazioni inerenti al conferimento dei rifiuti stessi, operazioni che, anche a voler ritenere non siano state nel diretto controllo del sono una conseguenza della chiara destinazione dell'area impressa dal CP_1 stesso. CP_1
Tanto basta per ritenere superfluo l'accertamento della riconducibilità o meno al dei veicoli parcheggiati sull'area, dovendosi considerare che la scelta di CP_1 allocare l'isola ecologica all'interno dell'area abbandonata in questione era derivata da una maggiore sicurezza dei mezzi in transito per le varie operazioni Tes_ (v. teste amministratore comunale fino a maggio 2019, il quale ha riferito che avevano preso l'area in questione per ragioni di sicurezza in quanto la precedente piazzola di sosta era posta innanzi a strada provinciale) e rivela la libera disponibilità dell'intera area, in continuità con un utilizzo risalente fin dal
2006. Infatti, da tale epoca, il aveva avuto modo di disporre dell'area CP_1 nella sua intera estensione, dato che, con nota dell'11/2/2006, la precedente proprietaria aveva inutilmente intimato al lo sgombero dell'intera area, CP_1 occupata da attrezzature, materiali e mezzi (v. doc. 8 e, come si ricava Parte_1
7 Tes_ dalla dichiarazione del teste nel 2010, a seguito di una frana avvenuta nel vicentino, il Comune aveva depositato del materiale in quel mappale (v. udienza
26/5/22).
Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale, accertando che l'ampiezza dell'area occupata è stata coincidente con l'intero lotto di 810 mq.
Deve, quindi, essere esaminato l'appello incidentale, a mezzo del quale il chiede la riforma della sentenza sotti diversi profili: Controparte_1
- circa l'omessa pronuncia sul concorso di colpa del danneggiato.
Sostiene il che il fondo era in stato di completo abbandono, CP_1 come dimostrato dalle prove testimoniali, e che la precedente proprietà non aveva mai chiesto lo sgombero al dopo la diffida CP_1 dell'11/2/2006, per cui RG RL aveva tollerato per anni l'occupazione da parte del senza attivarsi in alcun modo, con la conseguenza che CP_1
l'inerzia poteva essere valorizzata ai sensi dell'art.1227 cc come contributo causale del danneggiato nella determinazione del danno.
Il motivo non può avere accoglimento.
Risulta che RG RL, precedente proprietaria, aveva diffidato il CP_1 alla restituzione dell'area ed il fatto che il non vi abbia dato CP_1 seguito, confidando anche nell'acquisto dell'area, non può costituire un fatto addebitabile all'appellante principale, a fronte della chiara volontà espressa con la diffida predetta. Peraltro, va osservato che l'occupazione dell'area da parte del era nota anche ai potenziali interessati CP_1 all'area stessa, come risulta dalla non contestata corrispondenza prodotta risalente al 2008 (v. doc. 13 e 14 ; Parte_1
- circa il criterio di calcolo per l'ammontare del risarcimento. Al riguardo, il sostiene che il tribunale abbia interpretato erroneamente l'art. CP_1
42 bis, comma terzo, TUE, in quanto ha sommato, al valore venale della
8 porzione di terreno occupata (40 mq x € 180), il 5% annuo di tale valore, senza tener conto che il criterio indicato dalla norma per l'occupazione illegittima faceva riferimento al solo 5% annuo del valore venale dell'area, di talché il danno andava quantificato in € 1.800,00.
Il motivo è fondato e nemmeno contestato da Parte_1
Il risarcimento del danno potrà essere calcolato secondo il criterio indicato dalla norma citata, applicabile analogicamente;
- circa la durata dell'occupazione. Secondo il contrariamente a CP_1 quanto affermato del primo giudice, non c'è alcuna continuità tra l'occupazione del 2006 e la successiva sistemazione dei cassonetti, avvenuta nel 2011.
La questione non ha alcun rilievo dal momento che la domanda risarcitoria è stata espressamente limitata ai 5 anni non prescritti, ossia dal 2014 al 2019, tuttavia, va osservato quanto segue.
Al riguardo, non è oggetto di gravame l'accertamento effettuato dal primo giudice circa l'avvenuta prova dell'occupazione sine titulo del mappale in questione, nel periodo dal 2006 a fine 2019, mentre è in contestazione solo l'interruzione di detta occupazione, interruzione negata da Parte_1 ed affermata dal Comune. Secondo il la prova della CP_1 discontinuità risulterebbe dalle ortofoto del terreno risalenti al 2007, da cui risulta che il terreno in quel momento era completamente sgombero, nonché dalle dichiarazioni del teste , il quale ha dichiarato Tes_1
“io posso dire di aver visto documentazione fotografica rammostratami dai residenti vicini da cui ho visto che fino al 2007-2008 circa l'area era abbandonata”. In realtà, lo stato di abbandono dell'area fotografato in un certo giorno del 2007, oltre a non escludere l'utilizzo della stessa da parte del è il presupposto in forza del quale l'occupazione stessa è CP_1
9 stata attuata dall'ente pubblico e, ciò, mediante deposito di mezzi, materiali ed attrezzature, come si evince dalla diffida di RG RL dell'11/2/2006 (v. doc. 8 , senza che a tale diffida sia seguita la Pt_1 formale restituzione da parte del o la comunicazione CP_1 dell'avvenuto sgombero. Peraltro, le dichiarazioni del teste non Tes_1 provano nulla, essendo davvero generiche.
In ogni caso, che il occupasse l'intera area fin dal 2006 risulta CP_1 sia dalla diffida appena menzionata, sia dalla non contestata corrispondenza risalente a maggio e giugno 2008 in cui si dà atto dell'occupazione dell'area da parte del (v. doc. 13 e 14 CP_1 Pt_1
[... Tes_
e sia dalle dichiarazioni del teste per l'occupazione dell'area nel
2010 con materiale depositato a seguito di una frana nel vicentino.
Pertanto, in mancanza della prova della restituzione dell'area, deve riconoscersi che l'occupazione si è protratta ininterrottamente nel periodo accertato dal primo giudice.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello incidentale, riconoscendo che il danno va commisurato, ex art. 42 TUE, all'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene utilizzato.
Pertanto, l'ammontare del danno va calcolato, in concreto, nel 5% del valore dell'area corrispondente al non contestato importo di € 180/mq, pari a €
7.290,00, da moltiplicare per le 5 annualità non prescritte (2014-2019), per complessivi € 36.450,00.
Ne deriva che il deve essere condannato al pagamento Controparte_1
a favore di della somma di 36.450,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo, con corrispondente diritto di manleva da parte del nei confronti di CP_1 Controparte_2 per mancata impugnazione sul punto.
[...]
10 Le spese del presente grado vanno compensate per un quarto e, per la quota residua, vanno poste a carico del , secondo la regola Controparte_1 della soccombenza prevalete;
vanno liquidate, in base ai parametri medi di cui al
DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€.36.450,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello principale ed accoglie parzialmente l'appello incidentale, disponendo, per l'effetto, la riforma della sentenza n. 1685 emessa il 14/9/23 dal Tribunale di Vicenza come segue:
- Condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 Pt_1
[... della somma di € 36.450,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
- Condanna a tenere indenne il Controparte_2 [...]
di quanto questi è tenuto a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1 in forza della presente sentenza;
2. Compensa per un quarto le spese del presente grado e condanna il alla rifusione a favore di della quota Controparte_1 Parte_1 residua, liquidata in € 4.360,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 8 luglio 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
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